| Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 9 agosto 2019 |  
| Approvazione di modifiche  agli  indici  sintetici  di  affidabilita' fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                           E DELLE FINANZE  
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore aggiunto;   Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e successive modificazioni;   Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300, che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e della programmazione economica e delle finanze;   Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;   Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24  ottobre  2000,  2  agosto  2002,  14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo  2009,  4  dicembre  2009,  20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012,  17  dicembre  2013,  16 dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018;   Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16 novembre  2007,  che  ha  approvato  la   tabella   ATECO   2007   di classificazione delle attivita' economiche  da  indicare  in  atti  e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;   Visto l'art. 1, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri  di  applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivita';   Visti i commi 1 e 2, dell'art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111,  che  ha  previsto  il   regime   fiscale   di   vantaggio   per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita';   Visti i commi da 54 a 89, dell'art.  1,  della  legge  23  dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il regime forfetario agevolato;   Visto l'art. 9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale  per  gli  esercenti attivita' di impresa, arti o professioni;   Visto il comma 2, dell'art.  9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito con la legge  21  giugno  2017,  n.  96,  che prevede che  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'  fiscale  sono approvati con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze entro il  31  dicembre  del  periodo  d'imposta  per  il  quale  sono applicati   e   che   le   eventuali   integrazioni   degli   indici, indispensabili   per   tenere   conto   di   situazioni   di   natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo  a  quello  per  il quale sono applicate;   Visto il comma 3, dell'art.  9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito con la legge  21  giugno  2017,  n.  96,  che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione  dei  dati rilevanti ai fini della  progettazione,  della  realizzazione,  della costruzione   e   dell'applicazione   degli   indici   sintetici   di affidabilita' fiscale;   Visto il comma 8, dell'art.  9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito con la legge  21  giugno  2017,  n.  96,  che dispone che fino alla costituzione della commissione che  esprime  il proprio parere sull'idoneita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale a  rappresentare  la  realta'  cui  si  riferiscono,  le  sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui  all'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146;   Visto  il  decreto  ministeriale  del   23   marzo   2018   recante «Approvazione  degli  indici  sintetici  di  affidabilita'   fiscale, relativi ad attivita' economiche dei comparti delle manifatture,  dei servizi,  del  commercio  e  delle  attivita'  professionali   e   di approvazione  delle  territorialita'  specifiche»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2018, n. 85;   Visto  il  decreto  ministeriale  del  28  dicembre  2018   recante «Approvazione  degli  indici  sintetici  di   affidabilita'   fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture,  dei  servizi,   del   commercio   e   delle   attivita' professionali e di approvazione  delle  territorialita'  specifiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2019, n. 3 ;   Visto  il  decreto  ministeriale  del  27  febbraio  2019   recante «Approvazione di modifiche agli  indici  sintetici  di  affidabilita' fiscale, applicabili al periodo  d'imposta  2018»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2019, n. 65 ;   Visto l'art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio  2017, come modificato dall'art. 24, del decreto legislativo n.  105  del  3 agosto 2018, che ha disposto che  gli  enti  del  terzo  settore  non commerciali che optano per la determinazione forfetaria  del  reddito di  impresa  ai  sensi   del   medesimo   art.   80,   sono   esclusi dall'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);   Visto l'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3  luglio  2017, come modificato dall'art. 29, del decreto legislativo n.  105  del  3 agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato  e le  associazioni  di  promozione  sociale  che  applicano  il  regime forfetario  ai   sensi   del   medesimo   art.   86,   sono   escluse dall'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101);   Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3  luglio  2017, come modificato dall'art. 7, del decreto legislativo  n.  95  del  20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali non si  applica la disciplina prevista per le societa'  di  cui  all'art.  9-bis  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea,  all'autorizzazione  della  Commissione  europea (comma 9 del medesimo art. 18);   Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  22 settembre  2017,  concernente  l'approvazione  del  programma   delle elaborazioni  degli  indici  sintetici   di   affidabilita'   fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017;   Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto  che  gli  indici  sintetici  di  affidabilita'  fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Approvazione delle modifiche al decreto del Ministro dell'economia  e                 delle finanze del 27 febbraio 2019 
   1. In base all'art. 9-bis, comma 2,  del  decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno 2017, n. 96, tenuto conto del parere della commissione degli  esperti espresso il 14  febbraio  2019,  l'allegato  n.  10  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019,  recante le modalita' di individuazione ed elaborazione dei dati che l'Agenzia delle entrate  fornisce  ai  contribuenti  per  l'applicazione  degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, per il periodo di  imposta in corso al 31  dicembre  2018,  e'  sostituito  dall'allegato  1  al presente decreto.     |  
|   |                               Allegato 1 
                      NOTA TECNICA E METODOLOGICA                        VARIABILI PRECALCOLATE               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   Programma  informatico  di  ausilio  all'applicazione  degli   indici                 sintetici di affidabilita' fiscale 
   1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici  di  affidabilita' fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi  indici  di  cui  al presente decreto.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
     Roma, 9 agosto 2019 
                                                     Il Ministro: Tria     |  
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