Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 agosto 2019 |
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16 dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivita'; Visti i commi 1 e 2, dell'art. 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'; Visti i commi da 54 a 89, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il regime forfetario agevolato; Visto l'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni; Visto il comma 2, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e che le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate; Visto il comma 3, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; Visto il comma 8, dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, che dispone che fino alla costituzione della commissione che esprime il proprio parere sull'idoneita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale a rappresentare la realta' cui si riferiscono, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146; Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2018 recante «Approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, relativi ad attivita' economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2018, n. 85; Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2018 recante «Approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita' specifiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2019, n. 3 ; Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 2019 recante «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2019, n. 65 ; Visto l'art. 80, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 24, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che gli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101); Visto l'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 29, del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 10 del successivo art. 101); Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato dall'art. 7, del decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La disposizione e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (comma 9 del medesimo art. 18); Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 22 settembre 2017, concernente l'approvazione del programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilita' fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017; Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019
1. In base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto del parere della commissione degli esperti espresso il 14 febbraio 2019, l'allegato n. 10 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, recante le modalita' di individuazione ed elaborazione dei dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto. |
| Allegato 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA VARIABILI PRECALCOLATE Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Programma informatico di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale
1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2019
Il Ministro: Tria |
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