Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 agosto 2019 |
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2019, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, gli articoli 335, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia' affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di cui al capo II del titolo XIX del decreto legislativo n. 209 del 2005; Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, come modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18 novembre 2014, concernente la procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo n. 209 del 2005; Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo n. 209 del 2005, che indica, al comma 1, i soggetti tenuti al versamento annuale del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione; Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese; Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 191, del decreto legislativo n. 74 del 2015, che dispone che il contributo di vigilanza, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione determinata dall'IVASS ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato direttamente all'Istituto in due rate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto in apposita voce del bilancio di previsione, prevedendo, altresi', che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di amministrazione e venga considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2018, n. 233, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2018, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione; Visto il provvedimento IVASS del 27 novembre 2017, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2017, n. 288, con il quale, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, e' stata fissata, per l'esercizio 2018, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,01 per cento dei predetti premi; Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2019 approvato dal consiglio nella seduta del 14 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 14 dello statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS; Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2019, deliberato dal consiglio dell'IVASS l'8 aprile 2019; Visto il provvedimento IVASS del 4 dicembre 2015, n. 39, modificato dal provvedimento IVASS del 14 marzo 2017, n. 57, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti amministrativi, recante modalita' e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed , in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovra' essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento; Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2019 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS; Vista la comunicazione del 29 maggio 2019, n. 156071, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rappresenta che il direttorio integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2019, a carico dei soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 335, nella misura unica dello 0,44 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2018, al netto degli oneri di gestione stabiliti con il provvedimento IVASS del 27 novembre 2017, n. 64;
Decreta:
Art. 1 Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 all'IVASS
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' stabilito nella misura unica dello 0,44 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2018 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonche' della riassicurazione. 2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2018 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 27 novembre 2017, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2017, n. 288, in misura pari al 4,01 per cento dei predetti premi. |
| Art. 2 Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2019
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2019 e' versato direttamente all'IVASS, nei modi e nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le modalita' di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, modificato dal provvedimento IVASS del 14 marzo 2017, n. 57, consultabile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti amministrativi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2019
Il Ministro: Tria |
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