| Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 8 agosto 2019, n. 86 |  
| Deleghe al Governo e altre disposizioni  in  materia  di  ordinamento sportivo,  di  professioni  sportive  nonche'   di   semplificazione.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
              Delega al Governo per l'adozione di misure                  in materia di ordinamento sportivo 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale  italiano (CONI) e della disciplina di  settore,  compresa  quella  di  cui  al decreto legislativo 23  luglio  1999,  n.  242,  secondo  i  seguenti principi e criteri direttivi:     a)  organizzare  le  disposizioni  per  settori  omogenei  o  per specifiche attivita' o gruppi di attivita';     b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale,  il  testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a  garantire  o  migliorare  la  coerenza  giuridica, logica e sistematica della normativa  e  ad  adeguare,  aggiornare  e semplificare il linguaggio normativo, anche con  la  possibilita'  di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;     c) indicare esplicitamente le  norme  da  abrogare,  fatta  salva comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla legge in generale premesse al codice civile;     d) definire gli ambiti dell'attivita' del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate,  degli  enti di promozione sportiva, dei gruppi  sportivi  militari  e  dei  corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30  dicembre 2018,  n.  145,  e  con  il  ruolo  proprio  del  CONI   di   governo dell'attivita' olimpica;     e) confermare,  in  coerenza  con  quanto  disposto  dalla  Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo,  in  armonia  con  l'ordinamento  sportivo internazionale;     f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la  possibilita' di disporne il divieto, per le  scommesse  sulle  partite  di  calcio delle societa'  che  giocano  nei  campionati  della  Lega  nazionale dilettanti;     g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine  di verificare che  le  attivita'  sportive  delle  federazioni  sportive nazionali,  delle  discipline  sportive  associate,  degli  enti   di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano  svolte  in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi  del  Comitato  olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento  di federazioni  sportive  nazionali  e  discipline  sportive   associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate  al  regolare  avvio  e  svolgimento delle competizioni  sportive  o  sia  accertata  l'impossibilita'  di funzionamento degli  organi  direttivi,  ferme  restando  l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacita' di determinare la propria politica generale;     h)  sostenere  azioni  volte  a  promuovere   e   accrescere   la partecipazione  e  la  rappresentanza  delle  donne  nello  sport  in conformita' ai principi del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198, garantendo la parita' di genere nell'accesso alla pratica sportiva  a tutti i livelli;     i) sostenere la  piena  autonomia  gestionale,  amministrativa  e contabile delle  federazioni  sportive  nazionali,  delle  discipline sportive  associate,  degli  enti  di  promozione  sportiva  e  delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando  l'esercizio del potere di controllo  spettante  all'autorita'  di  Governo  sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi  pubblici  previsto  dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8  luglio  2002,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine  di tenere  conto  di  quanto  previsto  dal  medesimo   comma   4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del  2002,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;     l)  prevedere  che  l'articolazione  territoriale  del  CONI  sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;     m) provvedere al riordino della disciplina in materia  di  limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge  11  gennaio  2018,  n.  8,  garantendo   l'omogeneita'   della disciplina in relazione al computo degli stessi e  prevedendo  limiti allo svolgimento di piu' mandati consecutivi da  parte  del  medesimo soggetto, stabilendo altresi' un sistema di incompatibilita' tra  gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;     n)  individuare  forme  e  condizioni  di  azionariato  e   altri strumenti  di  partecipazione  popolare  per  le  societa'   sportive professionistiche.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione  del  parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per i  profili  finanziari,   che   si   pronunciano   nel   termine   di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale  i decreti legislativi possono essere comunque emanati.  Se  il  termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza  del  termine  di  cui  al  comma   1   o   successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.   3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive dei decreti medesimi.   4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti risorse finanziarie.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note all'art. 1:               -  Il  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242          (Riordino  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   -          C.O.N.I., a norma dell'articolo  11  della legge  15  marzo          1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176          del 29 luglio 1999.               - Il testo dell'articolo 15  delle  disposizioni  sulla          legge in generale premesse al codice civile e' il seguente:               «Art. 15. (Abrogazione delle leggi).  -  Le  leggi  non          sono abrogate che da  leggi  posteriori  per  dichiarazione          espressa del legislatore, o  per  incompatibilita'  tra  le          nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge          regola  l'intera  materia   gia'   regolata   dalla   legge          anteriore.».               - Il testo dell'articolo 1, comma 630, della  legge  30          dicembre 2018, n. 145,  recante:  «Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio          pluriennale per il triennio 2019-2021» e' il seguente:               «630.  A  decorrere  dall'anno  2019,  il  livello   di          finanziamento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano          (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura          annua  del  32  per  cento  delle  entrate   effettivamente          incassate dal bilancio dello  Stato,  registrate  nell'anno          precedente,   e   comunque   in   misura   non    inferiore          complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal          versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,  IRAP  e  IRPEF          nei seguenti settori di  attivita':  gestione  di  impianti          sportivi, attivita' di  club  sportivi,  palestre  e  altre          attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono          destinate al CONI, nella  misura  di  40  milioni  di  euro          annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio          funzionamento  e  alle  proprie  attivita'   istituzionali,          nonche'  per  la  copertura  degli  oneri   relativi   alla          preparazione  olimpica  e  al  supporto  alla   delegazione          italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro          annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla          copertura degli oneri di cui ai commi  da  634  a  639.  Al          finanziamento delle federazioni sportive  nazionali,  delle          discipline sportive associate,  degli  enti  di  promozione          sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei  corpi  civili          dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in          misura inizialmente non inferiore a  280  milioni  di  euro          annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e          salute Spa. Per l'anno 2019  restano  confermati  nel  loro          ammontare gli importi comunicati dal CONI  ai  soggetti  di          cui al terzo periodo  ai  fini  della  predisposizione  del          relativo bilancio di previsione.».               - Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice          delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,   a   norma          dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.  246),  e'          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta          Ufficiale n. 133 del 31 maggio 2006.               -  Il  testo  dell'articolo  8,  comma  4-quater,   del          decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  recante:          «Interventi   urgenti    in    materia    tributaria,    di          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e          per   il   sostegno   dell'economia   anche   nelle    aree          svantaggiate» e' il seguente:               «Art. 8. (Riassetto del CONI).               (Omissis).               4-quater. In caso di gravi irregolarita' nella gestione          o  di  scorretto  utilizzo  dei  fondi  trasferiti,   fermo          restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2,  lettere          e) e f), del decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,          l'autorita' di Governo competente in materia di sport  puo'          procedere alla  revoca  totale  o  parziale  delle  risorse          assegnate ai sensi del comma 4-ter.».               - La legge 11 gennaio 2018, n. 8 (Modifiche al  decreto          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al          rinnovo dei mandati  degli  organi  del  Comitato  olimpico          nazionale italiano  (CONI)  e  delle  federazioni  sportive          nazionali, e al decreto legislativo 27  febbraio  2017,  n.          43, in materia di  limiti  al  rinnovo  delle  cariche  nel          Comitato  italiano  paralimpico  (CIP),  nelle  federazioni          sportive   paralimpiche,    nelle    discipline    sportive          paralimpiche  e   negli   enti   di   promozione   sportiva          paralimpica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  35          del 12 febbraio 2018.               - Il testo dell'articolo 17 , comma 2, della  legge  31          dicembre 2009, n. 196, recante  «Legge  di  contabilita'  e          finanza pubblica» e' il seguente:               «Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi).               (Omissis).               2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi          di copertura.».   |  
|   |                                 Art. 2 
                      Centri sportivi scolastici 
   1. Al fine di organizzare e sviluppare  la  pratica  dell'attivita' sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di  ogni  ordine  e grado,  nel  rispetto  delle  prerogative  degli  organi  collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalita' e nelle forme previste dal  codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono  il regolamento  del  centro  sportivo  scolastico,  che  ne   disciplina l'attivita' e le cariche associative. Il  medesimo  regolamento  puo' stabilire che le attivita' sportive  vengano  rese  in  favore  degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.   2. Le attivita' del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio  di  istituto,  che  puo'  sentire,   ove   esistenti,   le associazioni  sportive   dilettantistiche   riconosciute   ai   sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede  legale  nel  medesimo comune in cui  e'  stabilita  la  sede  legale  del  centro  sportivo scolastico.   3. Possono far parte del centro sportivo  scolastico  il  dirigente scolastico,  i  docenti,  il  personale  amministrativo,  tecnico   e ausiliario, gli studenti frequentanti i  corsi  presso  l'istituzione scolastica e i loro genitori.   4.  Qualora,  ai  sensi  del  presente  articolo,  siano   previste attivita' extracurricolari o  l'utilizzazione  di  locali  in  orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi  con  l'ente locale proprietario dell'immobile.   5. I centri sportivi scolastici  possono  affidare  lo  svolgimento delle  discipline  sportive  esclusivamente  a  laureati  in  scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di  educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti  di ulteriori profili professionali a cui puo' essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.   6. Mediante la contrattazione collettiva e' stabilito il numero  di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere  in favore dei docenti  ai  quali  sono  assegnati  compiti  di  supporto dell'attivita' del centro sportivo scolastico.   7. La somministrazione di cibi e  bevande  attraverso  distributori automatici installati negli istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e grado nonche' nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto  di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis,  del  decreto-legge  12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2013, n. 128.   8.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
           Note all'art. 2:               - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice          del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106),  e'          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta          Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017.               - Il testo dell'articolo 5, comma 2,  lettera  c),  del          decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' il seguente:               «Art. 5. (Compiti del consiglio nazionale).               (Omissis).               2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:                 a) adotta lo statuto e gli altri  atti  normativi  di          competenza,  nonche'   i   relativi   atti   di   indirizzo          interpretativo ed applicativo;                 b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono          uniformarsi,  allo  scopo  del   riconoscimento   ai   fini          sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,          delle  discipline  sportive  associate,   degli   enti   di          promozione  sportiva  e  delle  associazioni   e   societa'          sportive;                 c)   delibera   in   ordine   ai   provvedimenti   di          riconoscimento,  ai  fini   sportivi,   delle   federazioni          sportive  nazionali,   delle   societa'   ed   associazioni          sportive,  degli  enti  di   promozione   sportiva,   delle          associazioni benemerite  e  di  altre  discipline  sportive          associate al C.O.N.I. e alle federazioni,  sulla  base  dei          requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a  tal  fine          anche della rappresentanza e del carattere  olimpico  dello          sport,  dell'eventuale  riconoscimento  del  CIO  e   della          tradizione sportiva della disciplina;                 d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento  sportivo          internazionale  e  nell'ambito  di   ciascuna   federazione          sportiva nazionale o della disciplina  sportiva  associata,          criteri  per   la   distinzione   dell'attivita'   sportiva          dilettantistica da quella professionistica;                 e)  stabilisce  i  criteri   e   le   modalita'   per          l'esercizio  dei  controlli  sulle   federazioni   sportive          nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti          di promozione sportiva riconosciuti;                 e-bis)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'   di          esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive          nazionali sulle societa' sportive di  cui  all'articolo  12          della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo  di  garantire          il  regolare  svolgimento  dei   campionati   sportivi   il          controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del          1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso          di verificata inadeguatezza dei controlli  da  parte  della          federazione sportiva nazionale;                 e-ter) delibera, su proposta della Giunta  nazionale,          il commissariamento delle federazioni sportive nazionali  o          delle discipline  sportive  associate,  in  caso  di  gravi          irregolarita'  nella  gestione  o   di   gravi   violazioni          dell'ordinamento sportivo da parte degli organi  direttivi,          ovvero   in   caso   di   constatata   impossibilita'    di          funzionamento dei medesimi, o nel caso  in  cui  non  siano          garantiti   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle          competizioni sportive nazionali;                 f)  approva  gli  indirizzi  generali  sull'attivita'          dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;          ratifica le delibere della giunta nazionale  relative  alle          variazioni di bilancio;                 g) esprime parere sulle questioni ad esso  sottoposte          dalla giunta nazionale;                 h) svolge gli altri  compiti  previsti  dal  presente          decreto e dallo statuto.».               -  Il  testo  dell'articolo   4,   comma   5-bis,   del          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e'  il          seguente:               «Art. 4. (Tutela della salute nelle scuole).               (Omissis).               5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e          della ricerca adotta specifiche  linee  guida,  sentito  il          Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di          ogni ordine e grado,  la  somministrazione  di  alimenti  e          bevande sconsigliati, ossia contenenti un  elevato  apporto          totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli  vegetali,          zuccheri  semplici  aggiunti,  alto  contenuto  di   sodio,          nitriti o nitrati utilizzati  come  additivi,  aggiunta  di          zuccheri semplici  e  dolcificanti,  elevato  contenuto  di          teina, caffeina, taurina e similari, e per  incentivare  la          somministrazione di alimenti  per  tutti  coloro  che  sono          affetti da celiachia.».   |  
|   |                                 Art. 3 
                    Disciplina del titolo sportivo 
   1. La cessione, il  trasferimento  o  l'attribuzione,  a  qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle  condizioni che consentono la partecipazione  di  una  societa'  sportiva  a  una determinata competizione nazionale,  qualora  ammessi  dalle  singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e  nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite  perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale  nel  cui circondario ha sede la societa'  cedente.  In  caso  di  accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di  una  societa'  sportiva,  la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo  sono condizionati,  oltre  che  al  rispetto  delle   prescrizioni   della competente  federazione  sportiva  nazionale  o  disciplina  sportiva associata, al versamento del valore economico del  titolo,  accertato ai sensi del primo periodo,  ovvero  alla  prestazione  di  un'idonea garanzia approvata dall'autorita' giudiziaria procedente.   2. Il CONI, le  federazioni  sportive  nazionali  e  le  discipline sportive associate adeguano i loro statuti  ai  principi  di  cui  al comma 1.     |  
|   |                                 Art. 4 
      Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi 
   1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il  sesto comma sono inseriti i seguenti:   « Negli atti costitutivi delle societa' sportive di  cui  al  primo comma e'  prevista  la  costituzione  di  un  organo  consultivo  che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da  non  meno  di tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli  abbonati alla  societa'  sportiva,  con  sistema   elettronico,   secondo   le disposizioni di un apposito regolamento approvato  dal  consiglio  di amministrazione della stessa societa', che deve stabilire  regole  in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita'  e  di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti  del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della  legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e  delle misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre 2011, n. 159, ovvero di  un  provvedimento  di  condanna,  anche  con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti  dell'eventuale riabilitazione o della  dichiarazione  di  cessazione  degli  effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis,  della  citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci.   Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio  assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».  
           Note all'art. 4:               - Il testo dell'articolo 10 della legge 23 marzo  1981,          n.  91,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il          seguente:               «Art. 10.  (Costituzione  e  affiliazione).  -  Possono          stipulare contratti con atleti professionisti solo societa'          sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di          societa' a responsabilita' limitata. In deroga all'articolo          2477 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le          societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio          sindacale.               L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa          svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita'  ad          esse connesse o strumentali.               L'atto costitutivo deve provvedere che una quota  parte          degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a          scuole   giovanili   di    addestramento    e    formazione          tecnico-sportiva.               Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a          norma dell'articolo 2330 del  codice  civile,  la  societa'          deve ottenere l'affiliazione da una o da  piu'  federazioni          sportive nazionali riconosciute dal CONI.               Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi          fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.               L'atto   costitutivo   puo'   sottoporre   a   speciali          condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.               Negli atti costitutivi delle societa' sportive  di  cui          al primo comma e' prevista la  costituzione  di  un  organo          consultivo che provvede,  con  pareri  obbligatori  ma  non          vincolanti,  alla  tutela  degli  interessi  specifici  dei          tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e  non  piu'          di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati  alla          societa' sportiva,  con  sistema  elettronico,  secondo  le          disposizioni  di  un  apposito  regolamento  approvato  dal          consiglio di amministrazione  della  stessa  societa',  che          deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare          le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra  le  quali,          in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso  di  uno          dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della  legge  13          dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo          6 settembre 2011, n. 159, ovvero  di  un  provvedimento  di          condanna, anche con  sentenza  non  definitiva,  per  reati          commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.          Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale  riabilitazione          o  della  dichiarazione   di   cessazione   degli   effetti          pregiudizievoli ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  8-bis,          della citata legge n. 401  del  1989.  L'organo  consultivo          elegge  tra  i  propri  membri  il  presidente,  che   puo'          assistere alle assemblee dei soci.               Le  societa'  sportive  professionistiche  adeguano  il          proprio assetto societario  alle  disposizioni  di  cui  al          settimo comma entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente disposizione.               L'affiliazione puo' essere revocata  dalla  federazione          sportiva nazionale  per  gravi  infrazioni  all'ordinamento          sportivo.               La  revoca  dell'affiliazione  determina   l'inibizione          dello svolgimento dell'attivita' sportiva.               Avverso  le  decisioni   della   federazione   sportiva          nazionale e' ammesso  ricorso  alla  giunta  esecutiva  del          CONI,  che  si  pronuncia   entro   sessanta   giorni   dal          ricevimento del ricorso.».   |  
|   |                                 Art. 5   Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni  in  materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche'  del rapporto di lavoro sportivo. 
   1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parita'  di trattamento e di non discriminazione nel  lavoro  sportivo,  sia  nel settore  dilettantistico  sia  nel  settore  professionistico,  e  di assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti  sportivi  professionistici   e   dilettantistici   nonche'   di disciplina del  rapporto  di  lavoro  sportivo,  secondo  i  seguenti principi e criteri direttivi:     a) riconoscimento del carattere  sociale  e  preventivo-sanitario dell'attivita'  sportiva,  quale  strumento  di  miglioramento  della qualita' della vita e della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;     b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport  e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello  nazionale  e dell'Unione europea, nonche' del principio delle  pari  opportunita', anche per le  persone  con  disabilita',  nella  pratica  sportiva  e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore  dilettantistico  sia nel settore professionistico;     c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal  comma  4,  nell'ambito della specificita' di cui alla lettera b) del presente  comma,  della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del  direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente  dalla natura dilettantistica  o  professionistica  dell'attivita'  sportiva svolta,  e  definizione  della   relativa   disciplina   in   materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione  del relativo fondo di previdenza;     d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che  svolgono attivita' sportiva, con la  previsione  di  specifici  adempimenti  e obblighi informativi da parte delle  societa'  e  delle  associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attivita';     e) valorizzazione della formazione dei  lavoratori  sportivi,  in particolare dei  giovani  atleti,  al  fine  di  garantire  loro  una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed  educativa  nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso  all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;     f)  disciplina  dei  rapporti  di  collaborazione  di   carattere amministrativo  gestionale  di  natura  non  professionale   per   le prestazioni rese in favore delle  societa'  e  associazioni  sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine non lucrativo;     g)  riordino  e  coordinamento  formale   e   sostanziale   delle disposizioni di legge, compresa  la  legge  23  marzo  1981,  n.  91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie  per  garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale  e  della  normativa  dell'Unione  europea, nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;     h)  riordino  della  disciplina  della  mutualita'  nello   sport professionistico;     i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in  scienze motorie e dei soggetti forniti  di  titoli  equipollenti  di  cui  al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;     l) revisione  e  trasferimento  delle  funzioni  di  vigilanza  e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi  e federazioni  sportive  nazionali,  in  coerenza  con  la   disciplina relativa agli altri enti  sportivi  e  federazioni  sportive,  previa puntuale  individuazione   delle   risorse   umane,   strumentali   e finanziarie da trasferire;     m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro  a  segno  esercitate  dal  Ministero  della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la  previsione  di forme di collaborazione  della  stessa  con  il  predetto  Ministero, previa puntuale individuazione delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie da trasferire;     n) riordino della normativa applicabile alle discipline  sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in  particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attivita' sportive.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di  cui  al comma 1, lettere a) ed e),  rispettivamente  con  il  Ministro  della salute e con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi  sono  trasmessi  alle Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  da rendere entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di trasmissione, decorso il quale  i  decreti  possono  essere  comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei  trenta giorni che precedono la scadenza del termine di  cui  al  comma  1  o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.   3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive dei decreti medesimi.   4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori oneri che non trovino compensazione al  proprio  interno  o  mediante utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,   del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96,  essi   sono   emanati   solo successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31 dicembre 2009, n. 196.  
           Note all'art. 5:               - Il decreto 8  maggio  1998,  n.  178  (Trasformazione          degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione          di facolta' e di corsi di laurea e di  diploma  in  scienze          motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della  L.  15          maggio  1997,  n.  127),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998.               - Il testo dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge          12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla          legge 9 agosto 2018, n. 96, e' il seguente:               «Art. 13. (Societa' sportive dilettantistiche).               (Omissis).               5. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero          dell'economia e delle finanze e'  istituito,  ai  fini  del          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del          Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a  interventi          in favore delle societa' sportive dilettantistiche, con una          dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno  2018,  di  11,5          milioni di euro nell'anno 2019,  di  9,8  milioni  di  euro          nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021,  di          10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro          per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a  decorrere          dall'anno  2024.  Le  suddette   risorse   sono   assegnate          all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio          dei ministri. Ai relativi oneri  si  provvede  mediante  le          maggiori  entrate  e  le  minori  spese   derivanti   dalle          disposizioni di cui ai commi 1 e 3.».               - Per il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge          31 dicembre 2009, n. 196, vedi la nota all'articolo 1.   |  
|   |                                 Art. 6   Delega al Governo in materia  di  rapporti  di  rappresentanza  degli  atleti e delle societa' sportive e di accesso  ed  esercizio  della  professione di agente sportivo. 
   1.  Allo  scopo  di   garantire   imparzialita',   indipendenza   e trasparenza nell'attivita'  degli  agenti  sportivi,  il  Governo  e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  per  il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di  rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive  e  di  accesso  ed  esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti  principi  e criteri direttivi:     a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per specifiche attivita' o gruppi di attivita';     b) coordinamento, sotto il profilo  formale  e  sostanziale,  del testo delle disposizioni legislative  vigenti,  anche  apportando  le opportune modifiche  volte  a  garantire  o  migliorare  la  coerenza giuridica, logica  e  sistematica  della  normativa  e  ad  adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;     c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,  fatta  salva comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla legge in generale premesse al codice civile;     d)  previsione  dei  principi   di   autonomia,   trasparenza   e indipendenza  ai  quali  deve  attenersi  l'agente   sportivo   nello svolgimento della sua professione;     e) introduzione di norme  per  la  disciplina  dei  conflitti  di interessi, che garantiscano  l'imparzialita'  e  la  trasparenza  nei rapporti tra gli atleti, le societa' sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi  ultimi  sia  esercitata  in  forma societaria;     f) individuazione, anche in ragione dell'entita' del compenso, di modalita'  di  svolgimento  delle  transazioni  economiche   che   ne garantiscano la regolarita', la trasparenza  e  la  conformita'  alla normativa,  comprese   le   previsioni   di   carattere   fiscale   e previdenziale;     g)  previsione  di  misure  idonee  a  introdurre  una  specifica disciplina volta a garantire la  tutela  dei  minori,  con  specifica definizione dei limiti e delle modalita' della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;     h)  definizione  di  un  quadro  sanzionatorio  proporzionato  ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti  stipulati dagli assistiti.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province autonome di Trento e di  Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione  del  parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per i profili finanziari, da rendere entro il termine  di  quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione  del  parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di  cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine  e'  prorogato  di novanta giorni.   3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive dei decreti medesimi.   4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 7   Delega al Governo per  il  riordino  e  la  riforma  delle  norme  di  sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti  sportivi  e della normativa in materia di  ammodernamento  o  costruzione  di  impianti sportivi 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti  sportivi  nonche'  della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli gia'  esistenti,  compresi quelli scolastici.   2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:     a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione  delle  norme  in materia  di  sicurezza  per  la   costruzione,   l'accessibilita'   e l'esercizio  degli  impianti  sportivi,  comprese  quelle  di  natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire  o a migliorare  la  coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica  della normativa e ad adeguare,  aggiornare  e  semplificare  il  linguaggio normativo;     b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per specifiche attivita' o gruppi di attivita';     c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,  fatta  salva comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla legge in generale premesse al codice civile;     d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo  1,  comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e  dall'articolo  62  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  in  accordo  con  la  disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione,  ai  sensi  della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  finalizzate  prioritariamente  agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti,  di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013,  o di strutture pubbliche inutilizzate;     e) individuazione di criteri progettuali e  gestionali  orientati alla    sicurezza,    anche    strutturale,     alla     fruibilita', all'accessibilita' e  alla  redditivita'  degli  interventi  e  della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali  gli operatori pubblici e  privati  devono  attenersi,  in  modo  che  sia garantita, nell'interesse della  collettivita',  la  sicurezza  degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di  violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e  di  migliorare,  a  livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della  normativa vigente;     f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con  la  federazione  sportiva  nazionale,  la  disciplina   sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la societa' o associazione sportiva  utilizzatori  e  la  possibilita'  di  affidamento  diretto dell'impianto gia' esistente  alla  federazione  sportiva  nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla societa' o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti,  oggettivi  e  coerenti  con  l'oggetto  e  la   finalita' dell'affidamento,     che      assicurino      la      sostenibilita' economico-finanziaria della gestione e  i  livelli  di  qualita'  del servizio eventualmente offerto  a  terzi  diversi  dalla  federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla  societa'  o  associazione  utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo  80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50;     g) individuazione di strumenti economico-finanziari  da  affidare alla  gestione  e  al  coordinamento  dell'Istituto  per  il  credito sportivo;     h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi  e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga  praticato  lo  sport,  nel   rispetto   di   quanto   previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n. 128.   3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il  Ministro  per la pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a),  b),  c),  d),  e)  e  f),  con  il  Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, acquisita  l'intesa  in  sede  di   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Gli schemi  dei  decreti  legislativi  sono  trasmessi  alle  Camere  per l'espressione del parere  da  parte  delle  Commissioni  parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da  rendere  entro il termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione, decorso il quale  i  decreti  possono  essere  comunque  emanati.  Il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di  novanta  giorni quando il termine per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni parlamentari scade nei trenta  giorni  antecedenti  la  scadenza  del termine di cui al comma 1 o successivamente.   4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive dei decreti medesimi.   5. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori oneri che non trovino compensazione al  proprio  interno  o  mediante utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,   del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96,  essi   sono   emanati   solo successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31 dicembre 2009, n. 196.  
           Note all'art. 7:               - Il testo dell'articolo 1,  commi  304  e  305,  della          legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' il seguente:               «304. Al fine di consentire, per gli  impianti  di  cui          alla lettera  c)  del  presente  comma,  il  piu'  efficace          utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo  di          cui al  comma  303,  come  integrate  dal  medesimo  comma,          nonche'  di  favorire  comunque   l'ammodernamento   o   la          costruzione di impianti sportivi, con particolare  riguardo          alla  sicurezza  degli   impianti   e   degli   spettatori,          attraverso    la    semplificazione     delle     procedure          amministrative e la previsione di modalita'  innovative  di          finanziamento:                 a) il soggetto che  intende  realizzare  l'intervento          presenta al comune interessato uno studio di  fattibilita',          a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo  conto          delle indicazioni di cui all'articolo 14  del  decreto  del          Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  e          corredato di un piano economico-finanziario e  dell'accordo          con  una  o   piu'   associazioni   o   societa'   sportive          utilizzatrici  in  via  prevalente.   Il   comune,   previa          conferenza di  servizi  preliminare  convocata  su  istanza          dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove          ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro  il          termine di novanta giorni dalla presentazione dello  studio          medesimo, il pubblico interesse della  proposta,  motivando          l'eventuale mancato rispetto  delle  priorita'  di  cui  al          comma  305  ed  eventualmente   indicando   le   condizioni          necessarie per ottenere i successivi atti  di  assenso  sul          progetto;                 b) sulla base dell'approvazione di cui  alla  lettera          a), il soggetto proponente presenta al comune  il  progetto          definitivo.  Il  comune,  previa  conferenza   di   servizi          decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare  tutti  i          soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al          progetto presentato e che  puo'  richiedere  al  proponente          modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera  in          via definitiva sul progetto; la procedura deve  concludersi          entro centoventi giorni dalla presentazione  del  progetto.          Ove il progetto comporti atti di competenza  regionale,  la          conferenza di  servizi  e'  convocata  dalla  regione,  che          delibera entro centottanta giorni dalla  presentazione  del          progetto.  Il   provvedimento   finale   sostituisce   ogni          autorizzazione o permesso  comunque  denominato  necessario          alla realizzazione dell'opera e determina la  dichiarazione          di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera          medesima;                 c) in caso di superamento dei  termini  di  cui  alle          lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati  per          un numero di posti pari o superiore a 500 al  coperto  o  a          2.000  allo  scoperto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri,  su  istanza  del  soggetto  proponente,  assegna          all'ente  interessato  trenta   giorni   per   adottare   i          provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale  termine,          il  presidente  della   regione   interessata   nomina   un          commissario con il compito di adottare, entro il termine di          sessanta  giorni,  sentito   il   comune   interessato,   i          provvedimenti  necessari.   Relativamente   agli   impianti          omologati per un numero di posti pari o superiore  a  4.000          al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente          l'ulteriore termine  di  trenta  giorni  concesso  all'ente          territoriale,  il  Consiglio  dei  ministri,  al  quale  e'          invitato  a  partecipare  il   presidente   della   regione          interessata, previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei          lavori pubblici, da esprimere  entro  trenta  giorni  dalla          richiesta, adotta, entro il termine di sessanta  giorni,  i          provvedimenti necessari;                 d) in caso di interventi da  realizzare  su  aree  di          proprieta' pubblica o su impianti  pubblici  esistenti,  il          progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura  di          evidenza pubblica, da concludersi  comunque  entro  novanta          giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato  anche          il soggetto proponente,  che  assume  la  denominazione  di          promotore.   Il   bando   specifica   che   il   promotore,          nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  aggiudicatario,   puo'          esercitare il diritto di prelazione entro  quindici  giorni          dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se          dichiara di assumere la  migliore  offerta  presentata.  Si          applicano, in quanto compatibili, le previsioni del  codice          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  in          materia di finanza di  progetto.  Qualora  l'aggiudicatario          sia diverso dal soggetto di  cui  alla  lettera  a),  primo          periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a  subentrare          nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e          periodo;                 e) resta salvo il regime di maggiore  semplificazione          previsto  dalla  normativa  vigente   in   relazione   alla          tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.               305. Gli  interventi  di  cui  al  comma  304,  laddove          possibile,  sono   realizzati   prioritariamente   mediante          recupero di impianti esistenti o relativamente  a  impianti          localizzati in aree gia' edificate.».               - Il testo dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21          giugno 2017, n. 96, e' il seguente:               «Art. 62. (Costruzione di impianti sportivi). -  1.  1.          Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304,          lettera a), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  come          modificata dal  presente  articolo,  predisposto  ai  sensi          dell'articolo 23, commi  5,  5-bis  e  6,  del  codice  dei          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile          2016, n. 50, puo' comprendere, ai fini  del  raggiungimento          del    complessivo     equilibrio     economico-finanziario          dell'iniziativa o della valorizzazione  del  territorio  in          termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione          di  immobili  con  destinazioni  d'uso  diverse  da  quella          sportiva, complementari o  funzionali  al  finanziamento  o          alla fruibilita'  dell'impianto  sportivo,  con  esclusione          della  realizzazione  di  nuovi   complessi   di   edilizia          residenziale.  Tali   immobili   devono   essere   compresi          nell'ambito del territorio  urbanizzato  comunale  in  aree          contigue    all'intervento    di    costruzione    o     di          ristrutturazione dell'impianto sportivo,  al  cui  interno,          ove abbia una capienza superiore  a  5.000  posti,  possono          essere realizzati anche  alloggi  di  servizio  strumentali          alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della  societa'          o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite  del          20 per cento della superficie utile. I  suddetti  immobili,          nel caso di impianti sportivi pubblici, sono  acquisiti  al          patrimonio pubblico comunale.  Lo  studio  di  fattibilita'          puo' prevedere la demolizione dell'impianto da  dismettere,          la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria  e          sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  lettere          d) e f), del testo unico delle disposizioni  legislative  e          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  nonche'          la sua riconversione o  riutilizzazione  a  fini  sportivi.          Laddove si tratti di interventi da realizzare  su  aree  di          proprieta' pubblica o su impianti pubblici  esistenti,  per          il    raggiungimento     del     complessivo     equilibrio          economico-finanziario   dell'iniziativa,   lo   studio   di          fattibilita' puo' contemplare la cessione  del  diritto  di          superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la          cessione  del  diritto  di  superficie  o  del  diritto  di          usufrutto di altri immobili di  proprieta'  della  pubblica          amministrazione. Il diritto di superficie e il  diritto  di          usufrutto non possono avere una durata superiore  a  quella          della concessione di cui all'articolo  168,  comma  2,  del          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,          e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente,  per          piu' di novanta e di trenta  anni.  Nel  caso  di  impianti          sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare  di          cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della  legge  27          dicembre 2013, n. 147,  nel  rispetto  delle  procedure  di          affidamento  previste  dal  codice  di   cui   al   decreto          legislativo  n.  50  del  2016,  esamina   comparativamente          eventuali  istanze  concorrenti  individuando   quella   da          dichiarare  di  interesse  pubblico  e  da  ammettere  alla          conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b)  del          medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n.  147  del          2013. Il verbale conclusivo  della  conferenza  di  servizi          preliminare e' pubblicato nel sito  internet  istituzionale          del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.               2. Il progetto definitivo di cui alla  lettera  b)  del          comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.          147, tiene conto  delle  condizioni  indicate  in  sede  di          conferenza di servizi  preliminare,  potendo  discostarsene          solo motivatamente; e' redatto nel rispetto delle norme  di          attuazione del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  comprende,  ove          necessaria,  la  documentazione  prevista  per  i  progetti          sottoposti  a  valutazione  di   impatto   ambientale;   e'          corredato:                 a)  nel  caso  di  interventi  su  impianti  sportivi          privati, di una bozza di convenzione predisposta  ai  sensi          dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.          380, nella quale sia anche previsto  che  la  realizzazione          delle  opere  di  urbanizzazione  precede   o   e'   almeno          contestuale    alla    realizzazione    dei    lavori    di          ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;                 b)  nel  caso  di  interventi  su  impianti  sportivi          privati, di un piano economico-finanziario che  dia  conto,          anche  mediante  i  ricavi  di   gestione,   dell'effettiva          copertura finanziaria dei costi di realizzazione;                 c) nel caso di interventi da realizzare  su  aree  di          proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un          piano    economico-finanziario    asseverato    ai    sensi          dell'articolo 183, comma 9, del codice di  cui  al  decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  che  indichi  l'importo          delle spese di predisposizione della proposta,  nonche'  di          una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria          per la  concessione  di  costruzione  o  di  gestione,  che          specifichi,   oltre   all'obbligo   della   preventiva    o          contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le          caratteristiche dei servizi e  della  gestione  nonche'  la          durata della  cessione  del  diritto  di  superficie  o  di          usufrutto.               2-bis.  La  conferenza  di  servizi  decisoria  di  cui          all'articolo 1, comma  304,  lettera  b),  della  legge  27          dicembre 2013, n. 147, si svolge in  forma  simultanea,  in          modalita' sincrona e, se del  caso,  in  sede  unificata  a          quella  avente  a  oggetto  la   valutazione   di   impatto          ambientale. Nel caso di  impianti  sportivi  che  anche  in          parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo  di          approvazione del  progetto,  che  e'  pubblicato  nel  sito          internet  istituzionale  del  comune   e   nel   Bollettino          Ufficiale  della  regione,  costituisce  dichiarazione   di          pubblica utilita', indifferibilita' e  urgenza  dell'opera,          comprendente anche gli immobili complementari o  funzionali          di cui al comma 1,  con  eventuali  oneri  espropriativi  a          carico del soggetto promotore, e  costituisce  verifica  di          compatibilita'  ambientale  e   variante   allo   strumento          urbanistico comunale ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli          articoli  10,  comma  1,  e  16  del  testo   unico   delle          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso          di impianti sportivi privati il  verbale  conclusivo  della          conferenza   di   servizi   decisoria   costituisce,    ove          necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico          comunale ed e'  trasmesso  al  sindaco,  che  lo  sottopone          all'approvazione del consiglio comunale nella prima  seduta          utile.               3. Lo  studio  di  fattibilita'  di  cui  al  comma  1,          nell'ipotesi  di  impianti  pubblici  omologati   per   una          capienza superiore a 16.000 posti, puo' prevedere che a far          tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare  ufficiali          e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300  metri          dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione  di  suolo          pubblico per  attivita'  commerciali  sia  consentita  solo          all'associazione o  alla  societa'  sportiva  utilizzatrice          dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le          concessioni  di  occupazione   di   suolo   pubblico   gia'          rilasciate all'interno di dette aree restano sospese  nella          stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri          indennizzatori   a   carico   della    societa'    sportiva          utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi          tra  il  titolare  e   la   medesima   societa'   sportiva.          Nell'ipotesi di impianti sportivi  pubblici  omologati  per          una  capienza  compresa  tra  5.000  e  16.000  posti,   la          disposizione del primo periodo si applica entro  150  metri          dal  perimetro  dell'area  riservata,  restando   ferme   e          impregiudicate   la   validita'   e    l'efficacia    delle          autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di  suolo          pubblico gia' rilasciate.               4. In relazione agli interventi da realizzare  su  aree          di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il          soggetto proponente deve essere in possesso  dei  requisiti          di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8,  del          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,          associando o consorziando altri soggetti laddove si  tratti          della societa' o dell'associazione  sportiva  utilizzatrice          dell'impianto.               5. Si applica l'articolo 125 del  codice  del  processo          amministrativo, di cui all'allegato 1  annesso  al  decreto          legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  alle  controversie          relative agli impianti sportivi pubblici omologati per  una          capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:                 a) il verbale conclusivo della conferenza di  servizi          preliminare in caso di istanze concorrenti;                 b) il verbale conclusivo della conferenza di  servizi          decisoria;                 c) l'aggiudicazione della concessione.               5-bis.  In  caso  di  ristrutturazione   o   di   nuova          costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore          a 500 posti al coperto o a 2.000 posti  allo  scoperto,  e'          consentito destinare, all'interno  dell'impianto  sportivo,          in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle          regioni e degli enti locali,  fino  a  200  metri  quadrati          della superficie utile ad attivita' di somministrazione  di          alimenti e bevande, aperta  al  pubblico  nel  corso  delle          manifestazioni sportive  ufficiali,  e  fino  a  100  metri          quadrati della superficie utile al commercio di articoli  e          prodotti strettamente correlati  alla  disciplina  sportiva          praticata.               5-ter. All'articolo 1, comma  304,  lettera  a),  della          legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo  studio  di          fattibilita' non puo' prevedere altri tipi  di  intervento,          salvo  quelli  strettamente  funzionali  alla   fruibilita'          dell'impianto   e   al   raggiungimento   del   complessivo          equilibrio    economico-finanziario    dell'iniziativa    e          concorrenti alla valorizzazione del territorio  in  termini          sociali,  occupazionali  ed  economici   e   comunque   con          esclusione  della  realizzazione  di  nuovi  complessi   di          edilizia residenziale" e' soppresso.».               - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13  novembre          2012.               - Per  il  testo  dell'articolo  4,  comma  5-bis,  del          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  vedi          nota all'articolo 2.               - Il testo dell'articolo 8 del  deceto  legislativo  28          agosto 1997, n. 281, e' il seguente:               «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza          Stato-regioni.               2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.               3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.               4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.».               -  Per  il  testo  dell'articolo  13,  comma   5,   del          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, vedi  nota          all'articolo 5.               - Per il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge          31 dicembre 2009 n. 196, vedi nota all'articolo 5.   |  
|   |                                 Art. 8 
               Delega al Governo per la semplificazione            di adempimenti relativi agli organismi sportivi 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi per il riordino delle disposizioni  legislative  relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile  a carico  delle  federazioni  sportive  nazionali,   delle   discipline sportive  associate,  degli  enti  di  promozione   sportiva,   delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.   2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:     a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unita' istituzionali facenti parte del settore delle  amministrazioni pubbliche,  tenendo  conto  della   natura   giuridica   degli   enti interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi  perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;     b) riordino, anche al fine  di  semplificarla,  della  disciplina relativa alla certificazione  dell'attivita'  sportiva  svolta  dalle societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche;     c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,  fatta  salva comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla legge in generale premesse al codice civile;     d) previsione di  misure  semplificate  volte  al  riconoscimento della personalita' giuridica;     e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire  eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di  cui  al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.   3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi  sono  trasmessi  alle Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  da rendere entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di trasmissione, decorso il quale  i  decreti  possono  essere  comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei  trenta giorni che precedono la scadenza del termine di  cui  al  comma  1  o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.   4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  2 e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive dei decreti medesimi.   5. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti risorse finanziarie.  
           Note all'art. 8:               - Per il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge          31 dicembre 2009, n. 196, vedi la nota all'articolo 1.   |  
|   |                                 Art. 9   Delega al Governo in materia di sicurezza nelle  discipline  sportive                              invernali 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi  in  materia  di  sicurezza  nelle  discipline   sportive invernali, al fine di garantire livelli di  sicurezza  piu'  elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:     a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione,  tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;     b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite  dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:       1) l'estensione dell'obbligo generale  di  utilizzo  del  casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni,  nella  pratica dello sci alpino  e  dello  snowboard,  in  tutte  le  aree  sciabili compresi i percorsi fuori pista;       2) l'obbligo, a carico dei  gestori  delle  aree  sciabili,  di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo  idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;       3) l'individuazione dei criteri generali di  sicurezza  per  la pratica  dello  sci-alpinismo  e  delle  altre   attivita'   sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonche' di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto  degli  obblighi  e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette  discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori  oneri  a carico dei gestori;       4) il  rafforzamento,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attivita' di vigilanza e  di controllo dei servizi di sicurezza  e  di  ordine  pubblico,  con  la determinazione  di  un  adeguato  regime  sanzionatorio,  nonche'  il rafforzamento dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti,  anche  con  riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;     c) revisione delle norme  in  modo  da  favorire  la  piu'  ampia partecipazione alle discipline sportive  invernali,  anche  da  parte delle persone con disabilita'.   2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  sono trasmessi alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili finanziari, da rendere entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione  del  parere  delle Commissioni parlamentari  scade  nei  trenta  giorni  antecedenti  la scadenza  del  termine  di  cui  al  comma   1   o   successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.   3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive dei decreti medesimi.   4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti risorse finanziarie.  
           Note all'art. 9:               - La legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme  in  materia          di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa          e da fondo), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  3          del 5 gennaio 2004.               - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo          28 agosto 1997, n. 281, vedi la nota all'articolo 7.               - Per il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge          31 dicembre 2009, n. 196, vedi la nota all'articolo 1.   |  
|   |                                 Art. 10   Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le                          province autonome 
   1. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 8 agosto 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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