| Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 5 agosto 2019 |  
| Disposizioni   di   coordinamento   tra   il   principio    contabile internazionale adottato con il regolamento (UE)  n.  2017/1986  della Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica il regolamento  (CE)  n. 1126/2008  che  adotta  taluni  principi   contabili   internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  l'International   Financial Reporting Standard 16, e  le  regole  di  determinazione  della  base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.  |  
  |  
 |  
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visti  i  commi  da  7-bis  a  7-quater  dell'art.  4  del  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come  introdotti  dal  comma  26 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  recante proroghe onerose di termini, con  i  quali  si  stabilisce  che  sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze, ove  necessario,  eventuali  disposizioni  di  coordinamento  tra   i principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre  2010  e  la  determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP;   Visto il  regolamento  (UE)  2017/1986  della  Commissione  del  31 ottobre 2017, che modificano il regolamento  (CE)  n.  1126/2008  che adotta taluni  principi  contabili  internazionali  conformemente  al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting  Standard  16 (IFRS 16);   Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di  seguito «TUIR»);   Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive, revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;   Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003), e,  in  particolare, l'art. 25, recante delega al Governo per  l'esercizio  delle  opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;   Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)  n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;   Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2007, n.   244,   recanti   disposizioni   per   la   razionalizzazione   e semplificazione  del  processo  di  determinazione  del  reddito  dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il  comma  60 che demanda  l'emanazione  delle  disposizioni  di  attuazione  e  di coordinamento delle norme contenute nei commi 58  e  59  ad  apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;   Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 1° aprile  2009,  n.  48,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  e  di coordinamento delle norme contenute nei commi 58  e  59  dell'art.  1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in  materia  di  determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi  contabili internazionali»;   Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29  dicembre 2010,  n.  225,  che  demanda  l'emanazione  delle  disposizioni   di coordinamento previste  dall'art.  4,  comma  7-quater,  del  decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  per  i  principi  contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati  con  regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze;   Visto  il  decreto  8  giugno  2011,   recante   «Disposizioni   di coordinamento tra i principi  contabili  internazionali,  di  cui  al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010,  e  le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'art. 4, comma  7-quater,  del  decreto  legislativo  28 febbraio 2005, n. 38»;   Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;   Ritenuta l'opportunita' di  emanare  le  seguenti  disposizioni  di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformita' ai principi contabili internazionali di cui al  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Deducibilita'  dell'ammortamento   dell'attivita'   consistente   nel                         diritto di utilizzo 
   1. Se l'attivita' consistente nel diritto  d'utilizzo  (di  seguito ROU) e' ammortizzata in conformita' al primo periodo del paragrafo 32 dell'IFRS 16, si applicano le disposizioni fiscali previste dal  TUIR e da altre disposizioni di legge con riguardo all'attivita' materiale o immateriale sottostante.   2. Se il ROU e' ammortizzato in conformita' al secondo periodo  del paragrafo 32 dell'IFRS 16, le quote di ammortamento  deducibili  sono determinate applicando l'art. 103, comma 2, del TUIR e  assumendo,  a tal fine, quale durata di utilizzazione prevista dal contratto quella quantificata applicando i paragrafi 18-21 dell'IFRS 16. Le  quote  di ammortamento  del  ROU  sono,  comunque,  deducibili  in  misura  non superiore  a  quanto   stabilito,   con   riferimento   all'attivita' sottostante, dalle disposizioni contenute nel TUIR concernenti limiti quantitativi alla deduzione  di  componenti  negativi;  relativamente all'art. 164 del TUIR si applicano, inoltre, i  limiti  di  rilevanza del costo disposti per la locazione e il noleggio.   3. Assumono rilevanza ai fini IRES e IRAP le  modifiche  successive del valore del ROU rilevate in bilancio, fatta eccezione  per  quanto previsto dall'art. 2, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 2   Rilevanza delle valutazioni dell'attivita' consistente nel diritto di                              utilizzo 
   1. Non assumono rilevanza, ai fini IRES e IRAP, le svalutazioni del ROU  operate  a  norma  del  paragrafo  33  dell'IFRS   16   ne'   le rivalutazioni e le svalutazioni del ROU derivanti  dall'applicazione, ai  sensi  del  paragrafo  35  dell'IFRS  16,   del   modello   della rideterminazione del valore.   2. Per i leasing che non trasferiscono la proprieta' dell'attivita' sottostante al termine della durata del contratto e per i leasing  in cui il costo dell'attivita' consistente nel diritto di  utilizzo  non riflette il fatto che il locatario esercitera' l'opzione di acquisto, se all'attivita' consistente nel diritto d'utilizzo e' applicato,  in conformita' al paragrafo 34 dell'IFRS 16, il modello del  fair  value di cui allo IAS 40, assumono rilievo nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRES, e del valore  della  produzione  netta,  ai fini IRAP, le  svalutazioni  e  le  rivalutazioni  imputate  a  conto economico.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Operazioni di vendita a retrolocazione 
   1. Nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione  rilevate  ai sensi dei  paragrafi  100-102  dell'IFRS  16  in  capo  al  locatario venditore assumono rilevanza fiscale:     a) gli utili e le perdite rilevati contabilmente  e  riferiti  ai diritti trasferiti al locatore acquirente;     b) il valore attribuito al ROU  derivante  dalla  retrolocazione, corrispondente alla percentuale del precedente valore  contabile  del ROU che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto  dal  locatario venditore.     |  
|   |                                 Art. 4 
               Raggruppamenti di contratti e portafogli 
   1. Nel caso di contabilizzazione di piu' contratti  di  leasing,  a norma dei paragrafi B1 e B2 dell'IFRS  16,  l'ammortamento  contabile del ROU e' deducibile  nel  limite  della  somma  degli  ammortamenti deducibili determinati applicando i precedenti  articoli  ai  singoli contratti di leasing.     |  
|   |                                 Art. 5 
          Decorrenza delle disposizioni del presente decreto 
   1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  dal  periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione dell'IFRS 16.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
     Roma, 5 agosto 2019 
                                                     Il Ministro: Tria     |  
|   |  
 
 | 
 |