Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 agosto 2019
Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti i commi da 7-bis a 7-quater dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come introdotti dal comma 26 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroghe onerose di termini, con i quali si stabilisce che sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, eventuali disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 e la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP;
Visto il regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017, che modificano il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16);
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito «TUIR»);
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003), e, in particolare, l'art. 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;
Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento previste dall'art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta l'opportunita' di emanare le seguenti disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformita' ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1
Deducibilita' dell'ammortamento dell'attivita' consistente nel
diritto di utilizzo

1. Se l'attivita' consistente nel diritto d'utilizzo (di seguito ROU) e' ammortizzata in conformita' al primo periodo del paragrafo 32 dell'IFRS 16, si applicano le disposizioni fiscali previste dal TUIR e da altre disposizioni di legge con riguardo all'attivita' materiale o immateriale sottostante.
2. Se il ROU e' ammortizzato in conformita' al secondo periodo del paragrafo 32 dell'IFRS 16, le quote di ammortamento deducibili sono determinate applicando l'art. 103, comma 2, del TUIR e assumendo, a tal fine, quale durata di utilizzazione prevista dal contratto quella quantificata applicando i paragrafi 18-21 dell'IFRS 16. Le quote di ammortamento del ROU sono, comunque, deducibili in misura non superiore a quanto stabilito, con riferimento all'attivita' sottostante, dalle disposizioni contenute nel TUIR concernenti limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi; relativamente all'art. 164 del TUIR si applicano, inoltre, i limiti di rilevanza del costo disposti per la locazione e il noleggio.
3. Assumono rilevanza ai fini IRES e IRAP le modifiche successive del valore del ROU rilevate in bilancio, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 2, comma 1.
 
Art. 2
Rilevanza delle valutazioni dell'attivita' consistente nel diritto di
utilizzo

1. Non assumono rilevanza, ai fini IRES e IRAP, le svalutazioni del ROU operate a norma del paragrafo 33 dell'IFRS 16 ne' le rivalutazioni e le svalutazioni del ROU derivanti dall'applicazione, ai sensi del paragrafo 35 dell'IFRS 16, del modello della rideterminazione del valore.
2. Per i leasing che non trasferiscono la proprieta' dell'attivita' sottostante al termine della durata del contratto e per i leasing in cui il costo dell'attivita' consistente nel diritto di utilizzo non riflette il fatto che il locatario esercitera' l'opzione di acquisto, se all'attivita' consistente nel diritto d'utilizzo e' applicato, in conformita' al paragrafo 34 dell'IFRS 16, il modello del fair value di cui allo IAS 40, assumono rilievo nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRES, e del valore della produzione netta, ai fini IRAP, le svalutazioni e le rivalutazioni imputate a conto economico.
 
Art. 3

Operazioni di vendita a retrolocazione

1. Nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione rilevate ai sensi dei paragrafi 100-102 dell'IFRS 16 in capo al locatario venditore assumono rilevanza fiscale:
a) gli utili e le perdite rilevati contabilmente e riferiti ai diritti trasferiti al locatore acquirente;
b) il valore attribuito al ROU derivante dalla retrolocazione, corrispondente alla percentuale del precedente valore contabile del ROU che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto dal locatario venditore.
 
Art. 4

Raggruppamenti di contratti e portafogli

1. Nel caso di contabilizzazione di piu' contratti di leasing, a norma dei paragrafi B1 e B2 dell'IFRS 16, l'ammortamento contabile del ROU e' deducibile nel limite della somma degli ammortamenti deducibili determinati applicando i precedenti articoli ai singoli contratti di leasing.
 
Art. 5

Decorrenza delle disposizioni del presente decreto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione dell'IFRS 16.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 5 agosto 2019

Il Ministro: Tria