| Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 6 agosto 2019, n. 84 |  
| Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del  termine  per  l'adozione  di  disposizioni integrative e correttive concernenti la  revisione  e  l'integrazione del codice della nautica da diporto.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1 
   1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167,  le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro trenta mesi».  
                                      NOTE 
           Avvertenza:               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge          modificate o alle quali e' operato il rinvio.               Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti          legislativi qui trascritti. 
           Note all'art. 1:               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  5,  della          legge 7 ottobre 2015, n. 167  (Delega  al  Governo  per  la          riforma del codice della nautica  da  diporto),  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 21  ottobre  2015,  n.  245,  come          modificato dalla presente legge:               «5. Entro trenta mesi dalla data di entrata  in  vigore          dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei          principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con  le          modalita' di  cui  al  presente  articolo,  il  Governo  e'          autorizzato ad adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi          contenenti  disposizioni  correttive  e   integrative   dei          decreti legislativi medesimi.».   |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  1  della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.     Data a Roma, addi' 6 agosto 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri  Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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