1. Premessa La presente comunicazione modifica la disciplina contenuta nella comunicazione del 31 marzo 2014 (1) concernente l'applicazione alle SIM e ai gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR (2) , per adeguarla all'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di rischio di credito (3) Le modifiche sono volte a: i. fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (past-due), ai fini della classificazione delle esposizioni in stato di default ai sensi dell'art. 178, par. 2, lettera d) CRR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione del 19 ottobre 2017 (RD); ii. recepire gli Orientamenti dell'Autorita' bancaria europea (European Banking Authority - EBA) sull'applicazione della definizione di default (Orientamenti), che, tra l'altro, precisano i criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell'identificazione del probabile inadempimento, i criteri minimali di uscita dallo stato di default e le regole di applicazione della definizione di default alle esposizioni creditizie retail. Le possibili modalita' di fissazione delle soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato sono state sottoposte a consultazione pubblica. Sul sito web della Banca d'Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non e' stata chiesta la riservatezza. Non sono state effettuate la consultazione e l'analisi di impatto sull'intenzione di conformarsi agli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default, tenuto conto che essi offrono limitati spazi di discrezionalita' alle autorita' nazionali e che l'EBA ha gia' effettuato l'analisi d'impatto e sottoposto a pubblica consultazione gli Orientamenti. 2. Modifiche alla disciplina Per adeguare la disciplina del rischio di credito (Metodo standardizzato e Metodo IRB) agli Orientamenti e al regolamento delegato, le SIM e i gruppi di SIM applicano: gli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07); le soglie di rilevanza per la rilevazione delle esposizioni creditizie in arretrato - di cui all'art. 178, par. 2, lettera d) CRR, come integrato dal regolamento delegato - di seguito indicate: la componente assoluta e' pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio; e la componente relativa e' fissata all'1%; (4) Le innovazioni introdotte si applicano a partire dal 31 dicembre 2020. 3. Entrata in vigore La presente modifica normativa entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente comunicazione e' stata emanata previo parere della Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.
(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 pubblicata nel Bollettino di Vigilanza 3/2014 e successivamente integrata con Comunicazione del 4 gennaio 2018.
(2) Direttiva n. 2013/36/UE (CRDIV) e regolamento n. 575/2013/UE (CRR).
(3) La disciplina delle banche e' stata oggetto di un intervento normativo analogo. Cfr. il 27° aggiornamento della circolare n. 285 «Disposizioni di vigilanza per le banche», con cui sono stati modificati i capitoli in materia di «Rischio di Credito - Metodo standardizzato» (parte seconda, cap. 3) e «Rischio di Credito - Metodo IRB» (parte seconda, cap. 4).
(4) Le SIM e i gruppi di SIM che ai fini della definizione di default per le esposizioni al dettaglio adottano l'approccio per transazione applicano le soglie di rilevanza a livello di singola transazione. |