| Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 2 agosto 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della Direzione generale per la promozione             della qualita' agroalimentare e dell'ippica  
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007 del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il disciplinare consolidato della  DOP  dei  vini  «Valpolicella»  e  il relativo documento unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare di produzione della predetta DOP;   Vista la documentata  domanda  presentata,  per  il  tramite  della regione Veneto, dal «Consorzio per la tutela dei  vini  Valpolicella» con sede in San  Pietro  in  Cariano  (VR),  intesa  ad  ottenere  la modifica del disciplinare  di  produzione  dei  della  DOC  dei  vini «Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;   Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del reg. CE  n.  607/2009,  e'  stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7,  8  e 10, e, in particolare, e' stato acquisito il  parere  favorevole  del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge  12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 7 maggio 2019;   Considerato che ai sensi dei richiamati regg. UE n.  33/2019  e  n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche «non minori» sono da  considerare  «modifiche  ordinarie»  e  per  le quali, ai fini della conclusione della  procedura  nazionale,  si  e' ritenuto  necessario  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di modifica nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019, entro il predetto termine di trenta  giorni,  sono  pervenute,  da  parte  del citato  Consorzio  di  tutela  e  di  alcune   aziende   vitivinicole interessate alla DOP in questione,  delle  osservazioni  alla  citata proposta di modifica del disciplinare;   Atteso che le predette osservazioni  sono  risultate  di  carattere formale e migliorative del testo del disciplinare e  come  tali,  non sussistendo i presupposti per dar luogo alla convocazione di apposite conferenze  di  servizi  ai  sensi  dell'art.   8,   comma   2,   del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012, sono state  definite e recepite da questo Ministero, effettuando in tal  senso  specifiche comunicazioni ai soggetti istanti;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019 sussistono  i requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le  «modifiche ordinarie»  contenute  nella   citata   domanda   di   modifica   del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella»;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in questione, nonche'  alla  comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite  il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,  par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza;   Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019  Gab  del  1º  agosto 2019, con  la  quale  sono  state  fornite  indicazioni  al  fine  di assicurare  la   continuita'   dell'azione   amministrativa   e,   in particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali, i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati,  per un periodo non superiore ai quarantacinque  giorni,  «a  svolgere  le attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione  alle  relative direttive.»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo  modificato  con  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014 richiamati in premessa, sono approvate le  «modifiche  ordinarie»  di cui  alla  proposta  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019;   2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella», cosi' come consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui  al  comma 1, e' riportato all'allegato A.     |  
|   |                                                             Allegato A  Disciplinare   di   produzione   della   denominazione   di   origine  controllata dei vini «Valpolicella» consolidato con  le  «Modifiche  ordinarie».  
                                Art. 1. 
     1) La denominazione  di  origine  controllata  «Valpolicella»  e' riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione,  per  le  seguenti tipologie:  «Valpolicella»  designabile  anche  con   i   riferimenti «classico» e «Valpantena» e con la specificazione «superiore».     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  ricezione  della  citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020.   4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei vini «Valpolicella» di cui  all'art.  1  saranno  inseriti  sul  sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 2 agosto 2019  
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2. 
     1)  I   vini   della   denominazione   di   origine   controllata «Valpolicella» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:       corvina veronese (cruina o corvina) e/o corvinone dal 45% al 95 %;       rondinella dal 5% al 30% .     Possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  fino  ad  un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:       a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione  per  la Provincia di Verona di cui al registro nazionale  delle  varieta'  di viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004)  e  successivi  aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per  ogni singolo vitigno utilizzato;       classificati  autoctoni  italiani  ai  sensi  della  legge   n. 238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi  alla  coltivazione  per  la Provincia di Verona di cui al registro nazionale  delle  varieta'  di viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10% totale.     |  
|   |                                 Art. 3.              Delimitazione zona di produzione delle uve 
     1)  La  zona  di  produzione  della  denominazione   di   origine controllata «Valpolicella» comprende in tutto o in parte i  territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,  S.  Ambrogio,  S.  Pietro  in Cariano, Dolce', Verona, S. Martino Buon Albergo,  Lavagno,  Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna,  Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese,  S.  Mauro  di  Saline  e  Montecchia  di Crosara.     Tale zona e' cosi' delimitata: la linea di  delimitazione  inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale  del  Comune  di Sant'Ambrogio in faccia a  monte  Rocca  sullo  strapiombo  dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da  qui  giunge  passando  attraverso  il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che  arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E  seguendo  via  M.  Kolbe, segue il confine  S-E  del  foglio  4°  Comune  di  Sant'Ambrogio  di Valpolicella. Il confine percorre quindi via Case Sparse Campopian  e passa a nord di Monte Pugna a  (quota  740)  entrando  in  Comune  di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre  e  Stravalle,  appartenenti  alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e  raggiunto  il Vaio Pangoni, discende con questo fino a  Ca'  Pangoni  (quota  230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a  incontrare il confine comunale di Marano  e  lo  segue  fino  presso  il  Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e Monte Per  (quota 630) per discendere poi con la strada che  porta  a  San  Rocco  fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita'  Tonei  e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca  nella  rotabile  comunale  che porta a Prun, incontra  il  confine  comunale  di  Negrar,  abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre via  A. Aleardi, svolta e risale in via  Albarin  per  poi  scendere  in  via Mendole, via Proale e raggiungere  la  strada  Mazzano  -  Fane.  Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e  poi,  sinuoso  al largo di Mazzano, segue il limite sud del foglio XIII° del Comune  di Negrar sez. C e lo segue fino a via  Prael,  dove  tocca  Casa  Prael (casa di quota 580). Prosegue in via Palazzina  di  Villa,  tocca  la Palazzina (quota 534), casa La Conca  e  percorre  via  Colombare  di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno  Castello,  passa  ad ovest di Case Antolini tocca  Casa  sotto  Sengia,  rasenta  Case  la Fratta  e  Siresol,  raggiunge  Bertolini.   Da   questo   punto   la delimitazione nord della zona del «Valpolicella», segue la  linea  di quota  500  lungo  le  pendici  montuose  della  vallata  Valpantena, partendo da localita' Sasso, in Comune di  Negrar,  e  con  andamento sinuoso passa  nelle  vicinanze  di  localita'  Montecchio  e  quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimita' di localita' Righi e  Case  Vecchie.  Si  sposta quindi  verso  il  monte  Dordera  e  proseguendo  con   orientamento nord-ovest passa in prossimita' della localita' Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da  S.  Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla  comunale  che  porta  a  Praole  e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per  i  Vai,  Ca'  Balai  ed  i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del cimitero;  per la carrareccia che passando a quota 655 tocca contrada  Valena  e  si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del  Comune  di Grezzana con Verona che percorre  fino  a  Vaio  Laraccio;  segue  la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che  segue  fino ad incontrare la comunale Morago-Cancello. Segue la  strada  comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale  la  strada  fino  a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di  Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo  la  strada  che  passa  ad  ovest  di  Monte Tormine, tocca la Bettola del  Pian,  prosegue  verso  est  lungo  il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi;  ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo,  attraversa la borgata, sale lungo via Bovi e ripiega verso sud  immettendosi  in via F. S. Zerbato e giunge alla localita'  Carbonari  indi  si  porta verso sud per la localita' Fonte, Croce del Vento, passa  nei  pressi di Ca' Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di  Vinco e Pandolfi fino a raggiungere  l'incrocio  dei  confini  comunali  di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare  il  punto  di  confine  tra i tre Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e  S.Giovanni  Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave).  Di  qui  ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano  fino  a  Soraighe;  segue  la strada che da Soraighe correndo sotto le  pendici  di  Monte  Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andriani. Di  qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per  risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente  da  Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che  passando  sotto  C.  Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai  Dami  e  quindi  alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano  a  sud  di  Monte  Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e  di poco superatolo prosegue per  la  strada  che  si  congiunge  con  la provinciale  Cazzano  -  Soave  in  prossimita'   della   quota   54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale  e  prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo  di  Sopra  e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada  che attraversato  Cereolo  di  Sotto,  raggiunge  il  centro  abitato  di S.Vittore. Da S.Vittore segue verso ovest la  strada  che  attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai  Colli  costeggiando  nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai  Colli  il  limite  prosegue  in direzione nord per  la  strada  che  costeggia  C.  Canesella,  tocca Ceriani costeggiando  anche  in  questo  ultimo  tratto  l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione  di  tale  localita' per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino  a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega  quindi  verso  ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro  abitato  e giunto al torrente Illasi, supera il  guado  per  proseguire  poi  in direzione ovest  per  la  strada  che  tocca  le  localita'  Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di  giungere  a  C.  Nuova,  piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine  comunale  di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per  via  Fienile in direzione nord per Lione e giunto  all'altezza  di  Fienile  piega verso  ovest  per  quella  che  superato  Fienile  conduce  a  Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane,  prosegue  verso  sud  per  la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa  Boschetto,  S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (localita' Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord  di  S.  Giacomo  e  raggiunge quota 47 il confine del Comune  di  S.  Martino  Buon  Albergo  segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega  verso ovest per via Palu' che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la  percorre  sino  all'abitato  di  quest'ultimo.  La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla localita' Spinetta. Da  detta  localita'  segue  la  strada  per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue  la  strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Ca' dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia  per  Corte  Policanta  per  deviare  poi  per  il sentiero che porta a  Castel  S.  Felice.  Da  Castel  S.  Felice  la delimitazione segue la strada  delle  Torricelle  toccando  localita' Villa Ferrari, Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si  inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e  discende  a  Valle  sino  alla strada per Avesa in localita' S. Martino; prosegue  su  detta  strada fino alla localita' Osteria, imbocca quindi la strada  che,  passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della localita' Villa e prosegue fino al centro di Quinzano;  da  Quinzano  segue  la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa;  si inserisce poi sulla statale 12  fino  alla  stazione  ferroviaria  di Parona dove l'abbandona per seguire la  ferrovia  del  Brennero  sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale  n.  12 sino  alla  localita'  Paganella;  da  detta   localita'   segue   la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud  di  Volargne,  per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimita' della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.     2) La zona di produzione delle uve per  la  produzione  dei  vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» designabili con la specificazione geografica Valpantena e' cosi' delimitata:  dal confine nord occidentale che parte da  S.  Benedetto  segue  il  gia' descritto confine della zona del Valpolicella fino a  quota  655;  da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso  sud  per  Erbino,  risale  sulla  strada  verso  la localita' Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa  sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei  pressi  di  Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada  che  porta  a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la  carrareccia  che  supera contrada Maroni  e  che  si  immette  in  via  Prove,  seguendola  in direzione sud fino a C. Squizza per raggiungere  C.  Gazzol  da  dove ripiega verso ovest per toccare la localita' Campagnola:  risale  poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud  ed  ovest  per toccare C. Maioli,  C.  Misturin  e  Poiano  per  risalire  lungo  la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e  risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n.  4,  Villa  Fiandin,  Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo via San Vincenzo e  prosegue  per via Gaspari che lascia per via Carbonare.     Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla localita' Le Case Vecchie da dove si porta sul confine  di  zona  nei pressi della localita' Casette, sotto il Monte  Dorzera  e  lo  segue fino a raggiungere la localita' di partenza S. Benedetto.     3) La zona di produzione delle uve per  la  produzione  dei  vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» designabili con la menzione  classico  comprende  i  Comuni  di  Negrar,  Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed e' cosi' delimitata:       la parte nord del perimetro si stacca dal  confine  occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo  strapiombo dell'ansa  dell'Adige,  presso  Ceraino.  Da  qui   giunge   passando attraverso  il  bosco  a  quota  410  mt  fino  ad  immettersi  sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da  qui  devia  a  N-E seguendo via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4°  Comune  di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre  quindi  via  Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in  Comune  di  Fumane.  Raggiunta  subito  Ca'  Torre  e  Stravalle, appartenenti alla frazione di  Cavalo,  sale  Monte  Castello  (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con  questo  fino  a  Ca' Pangoni (quota 230). Risale poi per il  breve  tratto  il  progno  di Fumane fino a incontrare il confine comunale di  Marano  e  lo  segue fino presso il  Molino  Gardane.  Sale  allora  leggermente  per  Ca' Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita' Tonei e risale fino  ad  incontrare  e  poi  seguire  la carrareccia che porta a S.  Cristina.  Quando  questa  strada  sbocca nella rotabile  comunale  che  porta  a  Prun,  incontra  il  confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e,  lungo  la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da  qui  ha  inizio  il  lato  orientale  del  territorio delimitato. Il confine percorre via A. Aleardi, svolta  e  risale  in via Albarin per poi scendere in via Mendole, via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa  strada  discende  fino  a  Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il  limite sud del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue  fino  a  via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota  580).  Prosegue  in  via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La  Conca  e percorre via Colombare di Villa.     Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case  la  Fratta  e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di  Sopra  (q.  410)  e case Campi, fino ad incontrare  il  confine  comunale  tra  Negrar  e Verona presso la Tenda (q. 426).  Segue  allora  questo  confine  fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da  questo  punto  ha inizio il confine sud del  territorio  del  vino  «Valpolicella».  La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a  seguire  il confine di  Negrar  fino  presso  a  casa  Acquilini;  tocca  poi  C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa  Albertini,  ed  il Molino raggiungendo in questa localita' la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa  quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e  la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige.  Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona  - Garda, la discende per breve tratto fino alla  localita'  Stella;  di cui la linea di demarcazione, proseguendo  verso  ovest,  si  immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona -  Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100  passando  per  Ca'  Brusa'. Sempre per la linea q. 100 prosegue  per  Cedrara  S.  Martino  Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il  progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale  tra  S.  Pietro  in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo  confine fino a Prognetta Lena (sopra Ca' Cere') ed in seguito con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Ca' Sotto Ceo, fino  a  raggiungere la carrareccia che  per  Vignega  di  sopra  porta  sulla  strada  di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino  alla  strada di  S.  Ambrogio-Ospedaletto.  Da  questo  punto  il  nostro   limite abbandona q. 100,  poiche'  il  terrazzo  bruscamente  si  eleva,  ma continua sempre a correre  sull'orlo  superiore  in  esso:  circuisce Montindon seguendo la linea di  quota  125,  attraversa  la  ferrovia sotto S. Ambrogio,  sfiora  Ca'  de  Picetto,  aggira  la  valle  con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara  e raggiunge seguendo la linea di quota  150  il  confine  comunale  tra S.Ambrogio e Dolce', a casa Sotto  Sengia.  In  seguito  continua  di conserva con questo confine fino presso casa Fontana  costituendo  il lato occidentale del territorio del «Valpolicella», e chiudendone  il perimetro.     |  
|   |                                 Art. 4. 
     1) Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini della denominazione di  origine  controllata «Valpolicella»  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.     2) Pertanto sono da  escludere,  in  ogni  caso,  ai  fini  della produzione dei vini di  cui  all'art.  1,  i  vigneti  impiantati  in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.     3) I sesti di impianto, le forme di  allevamento  e  di  potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.     4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.     5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario  viticolo della  denominazione  di  origine  controllata  «Valpolicella»  prima dell'approvazione del disciplinare allegato  al decreto  ministeriale 24 marzo 2010 e allevati a pergola veronese o a pergoletta  veronese mono o bilaterale e' tuttavia consentito di  utilizzare  la  presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.     6) E' fatto obbligo, per le  pergole  veronesi,  la  tradizionale potatura,  a  secco  ed  in  verde,  che  assicuri  l'apertura  della vegetazione nell'interfila e una  carica  massima  di  gemme  ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione  alle  caratteristiche  di ciascuna zona viticola omogenea.     7) Il numero minimo  di  ceppi  per  ettaro,  ad  esclusione  dei vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione  di origine  controllata  «Valpolicella»  prima   dell'approvazione   del disciplinare allegato al decreto ministeriale 24 marzo 2010 non  deve essere inferiore  a  3.300,  riducibili  nel  caso  di  terrazzamenti stretti  in  zona  collinare,  previa  autorizzazione  della  Regione Veneto.     8) E' vietata ogni pratica di forzatura.     E' consentita l'irrigazione di soccorso.     9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio  di  tutela  della denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate, con  proprio  provvedimento  puo'   stabilire   limiti,   temporanei, dell'iscrizione  dei  vigneti  allo  schedario   viticolo   ai   fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da  destinare  alla  DOC «Valpolicella». La regione  e'  tenuta  a  dare  comunicazione  delle disposizioni  adottate  al  Ministero  per  le   politiche   agricole alimentari, forestali e del turismo.     10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  a denominazione di origine controllata «Valpolicella» non  deve  essere superiore  a  12  tonnellate  ad  ettaro  di   vigneto   in   coltura specializzata e le uve  debbono  garantire  un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.     Le uve destinate alla vinificazione della  tipologia  «superiore» del  vino  «Valpolicella»  debbono  assicurare  al  vino  un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.     Tuttavia  in  annate  con  andamenti  climatici   particolarmente sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento della  Regione  Veneto,  la riduzione del titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  a  non meno di 9,50% vol.     11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Valpolicella», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale  non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.     12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro  di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a  quella specializzata in rapporto alla  effettiva  superficie  coperta  dalla vite.     13) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli,  con proprio  provvedimento,  da  emanarsi  nel   periodo   immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa  inferiore  di  uva  per ettaro rispetto a quella fissata al comma 10, sino  al  limite  reale dell'annata  ed  in  riferimento  all'area  interessata   dall'evento climatico. Con lo stesso  provvedimento  la  regione  stabilisce  gli eventuali superi di resa e la loro destinazione.     14) La Regione Veneto, su proposta  del  Consorzio  di  tutela  e sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  per  conseguire l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da  emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima  di  uva  per  ettaro  fissata  al  comma  10,  Tuttavia stabilire  rese  inferiori  rivendicabili  con  la  denominazione  di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di  cui all'art. 3, comma 1,  2  e  3,  dandone  immediata  comunicazione  al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo.     Con lo stesso  provvedimento  la  Regione  Veneto  stabilisce  la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al  raggiungimento  del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 5. 
     1) Per i vini «Valpolicella» le operazioni di vinificazione delle uve  e  di  invecchiamento  dei  relativi  vini  devono  aver   luogo nell'ambito della zona di produzione delle uve  di  cui  all'art.  3, comma 1.     Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  e' consentito che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito  del territorio della Provincia di Verona.     2) Per i vini «Valpolicella» Classico e «Valpolicella» Valpantena le operazioni di vinificazione delle  uve  e  di  invecchiamento  dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone  di produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.     Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  le operazioni di vinificazione delle uve possono  essere  effettuate  in stabilimenti situati all'interno della zona di  produzione  del  vino «Valpolicella» di cui all'art. 3, comma 1, limitatamente ai  prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti  iscritti  allo  schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.     Inoltre le sole operazioni di invecchiamento di tali vini possono aver luogo nell'ambito del territorio della Provincia di Verona.     3) Conformemente alla pertinente normativa  dell'Unione  europea, l'imbottigliamento  deve  aver  luogo  nell'ambito  delle   zone   di vinificazione e invecchiamento previste per le  rispettive  tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare  la  qualita'  e  la reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto  e l'efficacia  dei  controlli.  Inoltre,  a  salvaguardia  dei  diritti precostituiti dei  soggetti  che  tradizionalmente  hanno  effettuato l'imbottigliamento   al   di   fuori   della   predetta    area    di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale.     4) La resa massima delle uve in  vino  finito  per  la  tipologia «Valpolicella», con le varie  menzioni  e  specificazioni,  non  deve essere superiore al 70%.     Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica.     Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.     5) I vini «Valpolicella» designabili con la menzione «superiore», prima dell'immissione al consumo,  devono  essere  sottoposti  ad  un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un  anno  a  partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve.     |  
|   |                                 Art. 6. 
     1) Il vino a denominazione di origine controllata «Valpolicella», anche con le specificazioni «classico», «Valpantena»  e  «superiore», all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:       colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;       odore: vinoso con profumo gradevole, delicato,  caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;       sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;       titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol (con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,40% vol)  e 12,00% vol. per la tipologia «superiore»;       acidita' totale minima: 5,0 g/l;       estratto non riduttore minimo: 18,0  g/l  e  20,0  g/l  per  la tipologia «superiore».     |  
|   |                                 Art. 7. 
     1)  Alla  denominazione   di   origine   controllata   dei   vini «Valpolicella» e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  specificazione diversa da quelle previste dal presente  disciplinare  di  produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e similari.     2) E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  o  di  consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre in inganno l'acquirente.     3)  Nella  designazione  dei  vini  «Valpolicella»  puo'   essere utilizzata la menzione «vigna», a  condizione  che  sia  seguita  dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente specificata  nell'albo  dei  vigneti  e  che   la   vinificazione   e l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione,  seguita  dal  toponimo,  venga  riportata  nella  denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei  registri  e  nei documenti di accompagnamento.     4) Per i vini «Valpolicella», di cui all'art. 1, e'  obbligatorio riportare  in  etichetta  e  nella  documentazione   prevista   dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata  di  produzione  delle uve.     |  
|   |                                 Art. 8. 
     1) Tutti  i  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine controllata  «Valpolicella»  devono  essere  immessi  al  consumo  in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento  consono  al  loro carattere di pregio.     2) Per il confezionamento dei vini designati con la denominazione di  origine  controllata  «Valpolicella»  di  cui  all'art.  1,  sono previsti i seguenti sistemi di chiusura:       a) per le bottiglie di capacita' inferiore a 0,375  litri:  uso dei sistemi previsti dalla normativa vigente,  con  l'esclusione  del tappo a corona;       b) per le bottiglie della capacita' da 0,375 litri a 1,5 litri: uso del tappo raso bocca, uso del tappo a vite a vestizione  lunga  e del tappo di vetro;       c) per le bottiglie della capacita' superiore  a  1,5  litri  e fino a 18 litri: uso esclusivo del tappo di sughero raso bocca.     3) Inoltre per i vini «Valpolicella», senza alcuna  menzione  e/o specificazione  aggiuntiva,  e'  consentito  l'uso  dei   contenitori alternativi al vetro costituiti da  un  otre  in  materiale  plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro  di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.     |  
|   |                                 Art. 9.                   Legame con l'ambiente geografico 
     a) Specificita' della zona geografica     Fattori naturali.     La zona di produzione della denominazione copre  l'intera  fascia pedemontana della Provincia di Verona estendendosi dal lago di  Garda fino quasi al confine con la Provincia di Vicenza. Anche se  la  zona e' costituita da una serie di vallate e di colline che entrano  nella pianura disegnando la  «forma  di  una  mano»,  possono  individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della  Valpolicella  dove  il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a nord, alla vicinanza del lago  di Garda e all'esposizione a sud dei terreni collinari e di  fondovalle, il  clima  in   cui   cresce   la   vigna   del   «Valpolicella»   e' complessivamente mite e non troppo piovoso avvicinandosi  soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello «Mediterraneo».     La piovosita' non eccede se non  durante  l'inverno  e  la  media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I  suoli  della  Valpolicella sono   costituiti   sia    dalla    disgregazione    di    formazioni calcareo-dolomitiche,  sia  da  basalti  e  da  depositi  morenici  e fluviali di origine vulcanica  che  determinano  un  diverso  apporto idrico alla vite nei vari stadi di sviluppo e crescita  dell'apparato fogliare e durante la fase di maturazione dell'uva.     I   terreni   a   vigneto   «Valpolicella»   hanno    esposizioni diversificate a seconda dell'altitudine  a  cui  crescono,  che  puo' arrivare sino ai 500 s.l.m., ed in base  ai  versanti  collinari  che occupano. In genere, per godere di una corretta esposizione solare, i vigneti si trovano sulle porzioni meno pendenti delle dorsali o sulle porzioni sub-pianeggianti delle colline piu' alte, sia ad  ovest  che ad est della zona di produzione, mentre nella bassa e media collina e nel fondovalle, sono prevalentemente rivolti verso sud.     Fattori umani e storici.     Le  prime  coltivazioni  della   «Vitis   vinifera   L.   »,   si attribuiscono alla civilta' paleoveneta o a quella etrusco-retica che fiori' tra il VII e il V secolo a.C. e  che  persistette  durante  la dominazione romana in Valpolicella, nel «Pagus Arusnatium». Il  primo vino che si produceva nella zona, che oggi e' la «Valpolicella»,  era conosciuto come «retico», perche' prodotto  nella  zona  collinare  e montana della Provincia veronese-romana,  chiamata  «Retia».  Fra  le ipotesi  sull'origine  del  nome  «Valpolicella»,  sembra  che  possa derivare dal latino «Polesella» che significa terra dai molti  frutti o da «Vallis-polis-cellae» cioe' valle  dalle  molte  cantine.  Molte sono  anche  le  citazioni   dell'attivita'   di   vinificazione   in Valpolicella da  parte  dei  classici  greco-romani  a  testimonianza dell'importanza  viticola  della  zona.  Nei  secoli  successivi   la viticoltura in Valpolicella  e'  cresciuta  molto  e  ha  iniziato  a specializzarsi come attestato dalla prima catalogazione  ampelografia del XIX secolo, che ufficializza, tra  l'altro,  «la  corvina»  quale cultivar tipica della Valpolicella.     Numerosi sono gli studiosi che dedicarono lezioni  e  scritti  ai vitigni della Valpolicella; nel 1881 Stefano  de'  Stefani  curo'  la prima delimitazione delle zone produttive dei vini di Verona  in  cui erano citati i «Vini della Valpolicella»; tale definizione della zona ed il miglioramento delle tecniche di produzione e  di  vinificazione nei successivi ottant'anni hanno portato  nel  1968  all'approvazione ufficiale   del   primo   disciplinare   di   produzione   del   vino «Valpolicella» con il riconoscimento della  DOC  (Decreto  Presidente della Repubblica 21 agosto 1968).     Al fine di tutelare l'identita' delle diverse tipologie  inserite nella denominazione «Valpolicella», «Valpolicella Ripasso»,  «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», il 24 marzo  2010 sono stati adottati appositi decreti  ministeriali  con  i  quali  le quattro suddette tipologie, sono state rese autonome.     Attualmente  la  denominazione  «Valpolicella»  e'  presente   in numerosi mercati europei  ed  extraeuropei;  grazie  alla  notorieta' della denominazione,  il  territorio  e'  meta  di  numerosi  turisti italiani e stranieri e nel 2009, e' stato nominato  migliore  regione viticola  dell'anno  dalla   prestigiosa   rivista   americana   Wine Enthusiast.     Giornalisti e scrittori hanno dedicato libri e pubblicazioni alla Valpolicella e ai suoi vini,  i  quali  sono  citati  ed  oggetto  di riconoscimento nelle  piu'  importanti  guide:  Buoni  Vini  d'Italia Touring Club, Vini d'Italia Gambero Rosso,  Veronelli,  Luca  Maroni, Espresso, Wine Enthusiast.     Negli anni,  la  crescita  d'importanza  della  denominazione  ha spinto i viticoltori a ricercare e sviluppare costantemente  tecniche agronomiche sempre  piu'  moderne  ed  attente  alle  caratteristiche produttive delle varieta' autoctone che danno corpo a questo vino. Si e' iniziato a sostituire la  pergola  veronese  doppia,  detta  anche «tendone», con la pergola semplice e con la «pergoletta veronese» che assicurano un incremento qualitativo  delle  uve  grazie  al  rinnovo frequente del tralcio e alla limitazione della produzione sul singolo ceppo. Si e' trattato di  un  percorso  iniziato  ancora  nel  secolo scorso che  ha  portato  l'ambiente  vinicolo  della  Valpolicella  a dinamicizzarsi e a mutare aspetto. I  vigneti  poco  produttivi  sono stati rinnovati, sono state realizzate consistenti  sistemazioni  del territorio, anche in alta  collina,  recuperando  anche  gli  storici terrazzamenti realizzati con muri a secco, le tipiche «marogne». Oggi la  viticoltura,  mescolando  tradizione  ed  innovazione,  cerca  di privilegiare la qualita' del  vino  attraverso  un  contenimento  del potenziale viticolo, ma specialmente enologico delle uve,  ricorrendo a potature contenute, limitando l'elevato carico di gemme per ceppo e le elevate  produzioni  per  ettaro,  nel  rispetto  comunque  di  un naturale equilibrio vegeto-produttivo della pianta.     Oggi i vigneti sono per la  maggior  parte  allevati  a  «pergola semplice» e «pergoletta» e sono  condotti  con  opportune  operazioni estive di potatura verde, in modo tale da assicurare la  discesa  dei grappoli  dall'apparato  fogliare  fin  dalle  prime  fasi  del  loro sviluppo, consentendo cosi' il controllo costante della salute e  del grado di  maturazione  delle  uve.  Questo  sistema  di  allevamento, inoltre, filtrando tra le foglie la luce solare, consente  una  buona protezione dei grappoli dalla luce diretta del sole nei mesi estivi e permette una maturazione graduale nel  tempo,  conservando  cosi'  le caratteristiche organolettiche ed aromatiche tipiche della  «corvina» e delle altre varieta' che costituiscono  la  base  ampelografia  del «Valpolicella»,  nonche'  la   colorazione   peculiare   durante   la vinificazione.     I grappoli vanno pigiati poco dopo la raccolta al fine di evitare l'inizio di processi di ossidazione  delle  sostanze  antocianiche  e preservare  la  freschezza  e  la  morbidezza  che  caratterizza   il «Valpolicella», specialmente per  la  tipologia  superiore  che  deve essere mantenuto in botti di legno per almeno un anno.     b) Specificita' del prodotto     I  vini  della  Valpolicella  sono  caratterizzati  dall'uso   di varieta' autoctone dal territorio. La Corvina  e'  la  varieta'  piu' importante fra gli uvaggi del vino «Valpolicella»,  grazie  alle  sue caratteristiche tecnologiche nella fase di vinificazione e proprieta' fenoliche conferisce struttura e corpo al vino «Valpolicella». Le uve alla  vendemmia  presentano  un  livello  zuccherino  nella  media  e un'acidita' totale  variabile  in  ragione  dell'andamento  climatico della stagione vendemmiale ma  comunque  sempre  sufficiente  a  dare grande freschezza al vino. I vini prodotti, a seconda della  zona  di produzione, sono mediamente alcolici, ben strutturati e con un quadro polifenolico interessante. Se la Rondinella  risulta  particolarmente importante per l'apporto di colore che riesce ad assicurare al  vino, la Corvina e il  Corvinone,  ricchi  di  polifenoli  conferiscono  la struttura e la longevita' ai vini.     Il «Valpolicella» dell'annata  e'  un  vino  giovane,  fine,  dal colore rosso  rubino,  dal  profumo  vinoso,  sottile,  con  toni  di ciliegia e  rosa,  dal  sapore  fresco,  secco  o  alquanto  morbido, piacevolmente tannico amarognolo e vivace.     Il tipo superiore, proveniente  da  uve  scelte,  deve  avere  un affinamento minimo di  un  anno  e  puo'  cosi'  presentarsi  con  il caratteristico colore rubino con  alcune  note  granate;  il  profumo lievemente etereo e di vaniglia; il sapore affinato, armonico,  secco e vellutato.     c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto     Il clima mite e non eccessivamente piovoso, piu' caldo durante la stagione  estivo  autunnale,  determina  una  maturazione  abbastanza regolare dell'uvaggio, con buone gradazioni zuccherine  e  componenti fenoliche.   Questo   regala   al   «Valpolicella»   di    fondovalle un'alcolicita' contenuta, a favore di un equilibrato quadro olfattivo caratterizzato da note floreali e da una colorazione delicata.     La bassa e media collina che non supera i 300 metri  sul  livello del mare, e' caratterizzata da suoli sabbioso-ghiaiosi ed  argillosi, fornisce uve con una buona dotazione zuccherina con un quadro acidico nella media e un'elevata dotazione di acido  malico;  per  questo  il «Valpolicella» ha generalmente un tenore alcolico non eccessivo e  un buon livello degli antociani. Anche i  profili  sensoriali  risultano essere complessi e molto caratterizzati.     Tale tipologia di  suoli  e  buone  esposizioni  dei  vigneti  in declivio permettono di ottenere un «Valpolicella»  molto  equilibrato sia per la maturita' tecnologica che per quella fenolica.  Il  quadro polifenolico  evidenzia  un  profilo  sensoriale  ampio  ed  armonico soprattutto per la componente autoctona «Rondinella».     I  suoli  calcarei  delle  aree  facenti  parte  delle   porzioni meridionali e apicali delle dorsali offrono ottimi decorsi maturativi delle uve  «Valpolicella»  che  fanno  registrare  un  buon  accumulo zuccherino, una buona degradazione acidica  ed  accumuli  elevati  di antociani e polifenoli con una buona maturita' cellulare.     La gradazione alcolica del «Valpolicella»  risulta  nella  media, con un elevato valori di estratto secco, di  antociani  totali  e  di polifenoli totali. Sotto il profilo gustativo  il  «Valpolicella»  ha interessanti note fruttate e floreali.     I calcari marnosi (Biancone e Scaglia) delle  pendici  piu'  alte della zona di produzione del «Valpolicella»,  danno  ottimi  accumuli zuccherini sia come valori prevendemmiali che alla  raccolta.  Questa elevata  vocazionalita'  alla   produzione   di   «Valpolicella»   e' confermata dagli andamenti dell'acidita' e della maturita'  fenolica. Infatti sia le uve che il vino «Valpolicella» sono molto  colorati  e con elevati valori di polifenoli totali. Buono il grado  dei  tannini estraibili dai vinaccioli e  quello  di  maturita'  della  buccia.  A livello sensoriale si percepiscono note floreali intense e sentori di frutta rossa.     |  
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