| Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 2 agosto 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di  origine  controllata  e  garantita  dei   vini   «Recioto   della Valpolicella».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  Regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il disciplinare  consolidato  della  DOP   dei   vini   «Recioto   della Valpolicella» e il relativo documento unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare di produzione della predetta DOP;   Vista la documentata  domanda  presentata,  per  il  tramite  della Regione Veneto, dal «Consorzio per la tutela dei  vini  Valpolicella» con sede in San  Pietro  in  Cariano  (VR),  intesa  ad  ottenere  la modifica del disciplinare di  produzione  dei  della  DOCG  dei  vini «Recioto della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui  al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;   Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e' stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10, e, in particolare, e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 7 maggio 2019;   Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di modifica nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019, entro il predetto termine di trenta  giorni,  sono  pervenute,  da  parte  del citato  Consorzio  di  tutela  e  di  alcune   aziende   vitivinicole interessate alla DOP in questione,  delle  osservazioni  alla  citata proposta di modifica del disciplinare;   Atteso che le predette osservazioni  sono  risultate  di  carattere formale e migliorative del testo del disciplinare e  come  tali,  non sussistendo i presupposti per dar luogo alla convocazione di apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art. 8, comma 2,  del  richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012, sono state definite e  recepite da  questo   Ministero,   effettuando   in   tal   senso   specifiche comunicazioni ai soggetti istanti;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Recioto   della Valpolicella»;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in questione, nonche'  alla  comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite  il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,  par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza;   Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019  GAB  del  1°  agosto 2019, con  la  quale  sono  state  fornite  indicazioni  al  fine  di assicurare  la   continuita'   dell'azione   amministrativa   e,   in particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali, i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati,  per un periodo non superiore ai quarantacinque  giorni,  «a  svolgere  le attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione  alle  relative direttive.»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto  della Valpolicella», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale  30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7 marzo 2014 richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019.   2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto  della Valpolicella», cosi' come consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, e' riportato all'allegato A.     |  
|   |                                                             Allegato A  Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata  e Garantita dei vini «Recioto della Valpolicella»  consolidato  con  le «modifiche ordinarie» 
                                Art. 1. 
     1) La denominazione di origine controllata e  garantita  «Recioto della Valpolicella», gia' riconosciuta a DOC con DPR 21 agosto  1968, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione,  per  le  seguenti tipologie:       «Recioto  della  Valpolicella»,   designabile   anche   con   i riferimenti «classico» e «Valpantena»; «Recioto  della  Valpolicella» spumante, designabile anche con il riferimento «Valpantena».     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea,  entro  3  mesi  dalla  data  di  ricezione   della   citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020.   4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei vini «Recioto della Valpolicella» di cui all'art. 1 saranno  inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 2 agosto 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2. 
     1) I vini della denominazione di origine controllata e  garantita «Recioto  della  Valpolicella»  devono  essere  ottenuti  dalle   uve prodotte  dai  vigneti  aventi,  in  ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:       Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone  dal  45%  al 95%;       Rondinella dal 5% al 30% .     Possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  fino  ad  un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:       a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione  per  la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale  delle  varieta'  di viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004)  e  successivi  aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per  ogni singolo vitigno utilizzato;       classificati  autoctoni  italiani  ai  sensi  della  legge   n. 238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi  alla  coltivazione  per  la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale  delle  varieta'  di viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10% totale.     |  
|   |                                 Art. 3. 
              Delimitazione zona di produzione delle uve 
     1)  La  zona  di  produzione  della  denominazione   di   origine controllata e garantita «Recioto  della  Valpolicella»  comprende  in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano,  Fumane,  Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolce', Verona,  S.  Martino  Buon Albergo, Lavagno, Mezzane,  Tregnago,  Illasi,  Colognola  ai  Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese,  S.  Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.     Tale zona e' cosi' delimitata: la linea di  delimitazione  inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale  del  Comune  di Sant'Ambrogio in faccia a  monte  Rocca  sullo  strapiombo  dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da  qui  giunge  passando  attraverso  il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che  arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E  seguendo  Via  M.  Kolbe, segue il confine  S-E  del  foglio  4°  Comune  di  Sant'Ambrogio  di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian  e passa a nord di Monte Pugna a  (quota  740)  entrando  in  Comune  di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre  e  Stravalle,  appartenenti  alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e  raggiunto  il Vaio Pangoni, discende con questo fino a  Ca'  Pangoni  (quota  230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a  incontrare il confine comunale di Marano  e  lo  segue  fino  presso  il  Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e Monte Per  (quota 630) per discendere poi con la strada che  porta  a  San  Rocco  fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita'  Tonei  e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca  nella  rotabile  comunale  che porta a Prun, incontra  il  confine  comunale  di  Negrar,  abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via  A. Aleardi, svolta e risale in Via  Albarin  per  poi  scendere  in  via Mendole, Via Proale e raggiungere  la  strada  Mazzano  -  Fane.  Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e  poi,  sinuoso  al largo di Mazzano, segue il limite sud del foglio XIII° del Comune  di Negrar sez. C e lo segue fino a Via  Prael,  dove  tocca  Casa  Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina  di  Villa,  tocca  la Palazzina (quota 534), casa La Conca  e  percorre  Via  Colombare  di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno  Castello,  passa  ad ovest di Case Antolini tocca  Casa  sotto  Sengia,  rasenta  Case  la Fratta  e  Siresol,  raggiunge  Bertolini.   Da   questo   punto   la delimitazione nord della zona del «Valpolicella», segue la  linea  di quota  500  lungo  le  pendici  montuose  della  vallata  Valpantena, partendo da localita' Sasso, in Comune di  Negrar,  e  con  andamento sinuoso passa  nelle  vicinanze  di  localita'  Montecchio  e  quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimita' di localita' Righi e  Case  Vecchie.  Si  sposta quindi  verso  il  monte  Dordera  e  proseguendo  con   orientamento nord-ovest passa in prossimita' della localita' Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da  S.  Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla  Comunale  che  porta  a  Praole  e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per  i  Vai,  Ca'  Balai  ed  i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero;  per la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada  Valena  e  si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del  Comune  di Grezzana con Verona che percorre  fino  a  Vaio  Laraccio;  segue  la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che  segue  fino ad incontrare la Comunale Morago - Cancello. Segue la strada comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale  la  strada  fino  a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di  Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo  la  strada  che  passa  ad  ovest  di  Monte Tormine, tocca la Bettola del  Pian,  prosegue  verso  est  lungo  il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi;  ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo,  attraversa la borgata, sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud  immettendosi  in Via F. S. Zerbato e giunge alla localita'  Carbonari  indi  si  porta verso sud per la localita' Fonte, Croce del Vento, passa  nei  pressi di Ca' Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di  Vinco e Pandolfi fino a raggiungere  l'incrocio  dei  confini  comunali  di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare  il  punto  di  confine  tra i tre Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e  S.Giovanni  Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave).  Di  qui  ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano  fino  a  Soraighe;  segue  la strada che da Soraighe correndo sotto le  pendici  di  Monte  Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andriani. Di  qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per  risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente  da  Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che  passando  sotto  C.  Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai  Dami  e  quindi  alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano  a  sud  di  Monte  Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e  di poco superatolo prosegue per  la  strada  che  si  congiunge  con  la provinciale  Cazzano  -  Soave  in  prossimita'   della   quota   54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale  e  prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo  di  Sopra  e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada  che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge  il  centro  abitato  di  S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest  la  strada  che  attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai  Colli  costeggiando  nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai  Colli  il  limite  prosegue  in direzione nord per  la  strada  che  costeggia  C.  Canesella,  tocca Ceriani costeggiando  anche  in  questo  ultimo  tratto  l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione  di  tale  localita' per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino  a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega  quindi  verso  ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro  abitato  e giunto al torrente Illasi, supera il  guado  per  proseguire  poi  in direzione ovest  per  la  strada  che  tocca  le  localita'  Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di  giungere  a  C.  Nuova,  piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine  comunale  di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per  Via  Fienile in direzione nord per Lione e giunto  all'altezza  di  Fienile  piega verso  ovest  per  quella  che  superato  Fienile  conduce  a  Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane,  prosegue  verso  sud  per  la strada che costeggia Turano, Val di  Mezzo,  attraversa  Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Localita' Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord  di  S.  Giacomo  e  raggiunge quota 47 il confine del Comune  di  S.  Martino  Buon  Albergo  segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega  verso ovest per Via Palu' che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la  percorre  sino  all'abitato  di  quest'ultimo.  La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla localita' Spinetta. Da  detta  localita'  segue  la  strada  per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue  la  strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Ca' dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia  per  Corte  Policanta  per  deviare  poi  per  il sentiero che porta a  Castel  S.  Felice.  Da  Castel  S.  Felice  la delimitazione segue la strada  delle  Torricelle  toccando  localita' Villa Ferrari, Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si  inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e  discende  a  Valle  sino  alla strada per Avesa in localita' S. Martino; prosegue  su  detta  strada fino alla localita' Osteria, imbocca quindi la strada  che,  passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei pressi della localita' Villa e prosegue fino al centro di Quinzano;  da  Quinzano  segue  la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa;  si inserisce poi sulla statale 12  fino  alla  stazione  ferroviaria  di Parona dove l'abbandona per seguire la  ferrovia  del  Brennero  sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale  n.  12 sino  alla  localita'  Paganella;  da  detta   localita'   segue   la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud  di  Volargne,  per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimita' della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.     2) La zona di produzione delle uve per  la  produzione  dei  vini della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» designabili con la specificazione geografica Valpantena e' cosi' delimitata: dal confine nord occidentale  che  parte  da  S. Benedetto segue il gia' descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud  seguendo  la  rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la localita'  Croce  di  Romagnano.  Indi  prosegue  per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota  458,  poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte  Cucco  sulla strada che porta a Villa  Marchiori.  Da  qui  si  inoltra  lungo  la carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in Via Prove, seguendola in direzione sud fino a  C.  Squizza  per  raggiungere  C. Gazzol  da  dove  ripiega  verso  ovest  per  toccare  la   localita' Campagnola: risale poi verso Novaglie e  Nesente,  quindi  ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin  e  Poiano  per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n.  4,  Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e prosegue per Via Gaspari che lascia per Via Carbonare.     Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla localita' Le Case Vecchie da dove si porta sul confine  di  zona  nei pressi della localita' Casette, sotto il Monte  Dorzera  e  lo  segue fino a raggiungere la localita' di partenza S. Benedetto.     3) La zona di produzione delle uve per  la  produzione  dei  vini della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» designabili con la menzione Classico comprende i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed  e' cosi' delimitata:       la parte nord del perimetro si stacca dal  confine  occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo  strapiombo dell'ansa  dell'Adige,  presso  Ceraino.  Da  qui   giunge   passando attraverso  il  bosco  a  quota  410  mt  fino  ad  immettersi  sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da  qui  devia  a  N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4°  Comune  di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre  quindi  Via  Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in  Comune  di  Fumane.  Raggiunta  subito  Ca'  Torre  e  Stravalle, appartenenti alla frazione di  Cavalo,  sale  Monte  Castello  (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con  questo  fino  a  Ca' Pangoni (quota 230). Risale poi per il  breve  tratto  il  progno  di Fumane fino a incontrare il confine comunale di  Marano  e  lo  segue fino presso il  Molino  Gardane.  Sale  allora  leggermente  per  Ca' Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita' Tonei e risale fino  ad  incontrare  e  poi  seguire  la carrareccia che porta a S.  Cristina.  Quando  questa  strada  sbocca nella rotabile  comunale  che  porta  a  Prun,  incontra  il  confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e,  lungo  la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da  qui  ha  inizio  il  lato  orientale  del  territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta  e  risale  in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa  strada  discende  fino  a  Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite  sud del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue  fino  a  Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota  580).  Prosegue  in  Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La  Conca  e percorre Via Colombare di Villa.     Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case  la  Fratta  e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di  Sopra  (q.  410)  e case Campi, fino ad incontrare  il  confine  comunale  tra  Negrar  e Verona presso la Tenda (q. 426).  Segue  allora  questo  confine  fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da  questo  punto  ha inizio  il  confine  sud  del  territorio  del   vino   «Valpolicella Classico». La linea di demarcazione prosegue verso ovest  continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a  casa  Acquilini;  tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga,  casa  Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa localita' la curva di livello  di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte  irrigua,  che  degrada  verso  l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex  ferrovia Verona - Garda, la discende per  breve  tratto  fino  alla  localita' Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest,  si immette sulla strada che, attraversando prima la  comunale  Parona  - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando  per  Ca' Brusa'. Sempre per la linea q. 100 prosegue per  Cedrara  S.  Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un  chilometro  il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e Pescantina e  Sotto  Ceo.  Continua  allora  con  questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Ca' Cere')  ed  in  seguito  con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Ca' Sotto Ceo,  fino  a raggiungere la carrareccia che  per  Vignega  di  sopra  porta  sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il  confine  comunale  prosegue  fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da  questo  punto  il  nostro limite abbandona q. 100, poiche' il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre  sull'orlo  superiore  in  esso:  circuisce Montindon seguendo la linea di  quota  125,  attraversa  la  ferrovia sotto S. Ambrogio,  sfiora  Ca'  de  Picetto,  aggira  la  valle  con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara  e raggiunge seguendo la linea di quota  150  il  confine  comunale  tra S.Ambrogio e Dolce', a casa Sotto  Sengia.  In  seguito  continua  di conserva con questo confine fino presso casa Fontana  costituendo  il lato occidentale del territorio del «Recioto della  Valpolicella»,  e chiudendone il perimetro.     |  
|   |                                 Art. 4. 
     1) Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita  «Recioto  della   Valpolicella»   devono   essere   quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al vino derivato le specifiche caratteristiche.     2) Pertanto sono da  escludere,  in  ogni  caso,  ai  fini  della produzione dei vini di  cui  all'art.  1,  i  vigneti  impiantati  in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.     Le uve destinate a divenire «Recioto della  Valpolicella»  devono provenire da  vigneti  che  abbiano  raggiunto  almeno  il  4°  ciclo vegetativo.     3) I sesti di impianto, le forme di  allevamento  e  di  potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.     4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.     5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario  viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» prima dell'approvazione del  disciplinare  allegato  al decreto ministeriale 24 marzo 2010 e allevati a pergola veronese o  a pergoletta veronese mono  o  bilaterale  e'  tuttavia  consentito  di utilizzare la presente  denominazione  alle  condizioni  indicate  al comma successivo.     6) E' fatto obbligo, per le  pergole  veronesi,  la  tradizionale potatura,  a  secco  ed  in  verde,  che  assicuri  l'apertura  della vegetazione nell'interfila e una  carica  massima  di  gemme  ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione  alle  caratteristiche  di ciascuna zona viticola omogenea.     7) Il numero minimo  di  ceppi  per  ettaro,  ad  esclusione  dei vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione  di origine controllata e garantita «Recioto  della  Valpolicella»  prima dell'approvazione del disciplinare allegato al  decreto  ministeriale 24 marzo 2010, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in  zona  collinare,  previa  autorizzazione della Regione Veneto.     8) E' vietata ogni pratica di forzatura.     E' consentita l'irrigazione di soccorso.     9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio  di  tutela  della denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate, con proprio provvedimento puo' stabilire  limiti,  anche  temporanei, dell'iscrizione  dei  vigneti  allo  schedario   viticolo   ai   fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da destinare  alla  DOCG «Recioto  della  Valpolicella».  La  regione   e'   tenuta   a   dare comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.     10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Recioto  della Valpolicella» non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro  di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.     11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella»,  devono  essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.     12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro  di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a  quella specializzata in rapporto alla  effettiva  superficie  coperta  dalla vite.     13) Per la produzione del vino «Recioto  della  Valpolicella»  si dovra' attuare la cernita delle  uve  in  vigneto,  secondo  gli  usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve  non  superiore al 65% della produzione massima  ad  ettaro  prevista  al  precedente comma 10.     I  rimanenti  quantitativi  fino  al  raggiungimento  del  limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno  essere presi in carico per  la  produzione  di  vino  con  la  denominazione origine controllata «Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso».     Gli ulteriori quantitativi  fino  al  raggiungimento  del  limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica.     14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli,  con proprio  provvedimento,  da  emanarsi  nel   periodo   immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa  inferiore  di  uva  per ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e  13,  sino  al  limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata  dall'evento climatico. Con lo stesso  provvedimento  la  regione  stabilisce  gli eventuali superi di resa e la loro destinazione.     15) La Regione Veneto, su proposta  del  Consorzio  di  tutela  e sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  per  conseguire l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da  emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10  e  13,  stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di  origine,  anche in riferimento alle singole zone di produzione  di  cui  all'art.  3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.     Con lo stesso  provvedimento  la  Regione  Veneto  stabilisce  la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al  raggiungimento  del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 5. 
     1)  Le  operazioni  di  appassimento  delle  uve  destinate  alla produzione del vino «Recioto della  Valpolicella»,  di  vinificazione delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo  nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1.     Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  e' consentito  che  le   sole   operazioni   di   vinificazione   e   di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti  situati  all'interno dell'intero territorio dei comuni della predetta zona  di  produzione delle uve, anche se compresi soltanto in parte nella citata  zona  di produzione, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve  raccolte nei  vigneti  iscritti  allo  schedario  viticolo  di  pertinenza  di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.     Inoltre  sono   fatte   salve   le   autorizzazioni   individuali ministeriali  per  effettuare  le  operazioni  di  invecchiamento  in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al  precedente capoverso e comunque  nell'ambito  territoriale  della  Provincia  di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010.     2) Per i vini «Recioto della Valpolicella»  Classico  e  «Recioto della Valpolicella» Valpantena le operazioni  di  appassimento  delle uve, di vinificazione e di invecchiamento dei  relativi  vini  devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle  uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.     Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione  e di invecchiamento del vino «Recioto della  Valpolicella»  di  cui  al comma 1, primo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve  raccolte  nei  vigneti  iscritti  allo  schedario  viticolo   di pertinenza di ciascuna  ditta  singola  o  associata  titolare  dello stabilimento.     Inoltre  sono   fatte   salve   le   autorizzazioni   individuali ministeriali  per  effettuare  le  operazioni  di  invecchiamento  in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al  precedente capoverso e comunque  nell'ambito  territoriale  della  Provincia  di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010.     3) Le operazioni di spumantizzazione del vino base destinato alla produzione delle tipologie «Recioto della  Valpolicella  spumante»  e «Recioto  della  Valpolicella  Valpantena  Spumante»  devono   essere effettuate  in  stabilimenti  situati  nell'ambito   del   territorio amministrativo della Regione Veneto.     4) Conformemente alla pertinente normativa  dell'Unione  europea, l'imbottigliamento  deve  aver  luogo  nell'ambito  delle   zone   di appassimento delle uve, di  vinificazione,  di  invecchiamento  e  di spumantizzazione previste per le  rispettive  tipologie  di  vino  ai commi 1, 2 e 3, al fine di salvaguardare la qualita' e la reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto e  l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti  dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento  al di fuori della predetta area  di  imbottigliamento  delimitata,  sono previste autorizzazioni individuali  in  conformita'  alla  normativa dell'Unione europea e nazionale.     5) La resa massima delle uve  in  vino  finito  non  deve  essere superiore al 40%.     6) La Regione Veneto, su  richiesta  motivata  del  Consorzio  di tutela e sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  con proprio   provvedimento   da   emanarsi   ogni   anno   nel   periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre  la resa massima delle uve in vino finito  «Recioto  della  Valpolicella» rispetto a quella fissata  dandone  immediatamente  comunicazione  al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo.     Qualora la  resa  superi  tale  limite  ma  non  superi  il  40%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.     7)  Le  uve  dopo  l'appassimento  devono  assicurare  un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.     8) L'appassimento delle uve deve avvenire in  ambienti  idonei  e puo' essere condotto con l'ausilio  di  impianti  di  condizionamento ambientale  purche'  operanti  a  temperature   analoghe   a   quelle riscontrabili nel corso dei  processi  tradizionali  di  appassimento escludendo  qualsiasi  sistema  di  deumidificazione   operante   con l'ausilio del calore.     9) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini  «Recioto  della Valpolicella» non possono essere vinificate prima  del  1°  dicembre. Tuttavia  qualora  si  verificassero  condizioni  climatiche  che  lo rendano necessario la Regione Veneto  su  richiesta  documentata  del Consorzio  di  tutela  puo'  autorizzare  l'inizio   delle   predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre.     10)  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le   pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino  le  sue peculiari caratteristiche.     11) Le uve atte alla produzione della  tipologia  «Recioto  della Valpolicella» o i mosti o  i  vini  della  tipologia  «Recioto  della Valpolicella» possono essere utilizzati per produrre i vini  spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle  norme comunitarie e nazionali.     |  
|   |                                 Art. 6. 
     1) Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita «Recioto della Valpolicella», anche con i  riferimenti  «classico»  e «Valpantena», all'atto dell'immissione al  consumo,  deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:       colore:  rosso   carico,   talvolta   con   riflessi   violacei eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;       odore: caratteristico, accentuato;       sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;       titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol  con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol;       acidita' totale minima: 5,0 g/l;       estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.     2) Il vino a  denominazione  d'origine  controllata  e  garantita «Recioto della  Valpolicella»  spumante,  anche  con  il  riferimento «Valpantena», all'atto dell'immissione al  consumo,  deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:       spuma: fine, persistente;       colore: rosso carico talvolta con riflessi violacei;       odore: caratteristico, accentuato, intenso;       sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;       titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol  con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol;       acidita' totale minima: 5,0 g/l;       estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.     |  
|   |                                 Art. 7. 
     1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della  Valpolicella»  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e similari.     2) E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  o  di  consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre in inganno l'acquirente.     3) Nella designazione dei vini «Recioto della Valpolicella»  puo' essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che  sia  seguita dal  corrispondente  toponimo,  che  la   relativa   superficie   sia distintamente specificata  nello  Schedario  viticolo  veneto  e  che l'appassimento,  la  vinificazione  e   l'invecchiamento   del   vino avvengano in recipienti separati e che  tale  menzione,  seguita  dal toponimo,   venga   riportata   nella   denuncia   dell'uva,    nella dichiarazione della produzione,  nei  registri  e  nei  documenti  di accompagnamento.     4) Per i  vini  «Recioto  della  Valpolicella»,  con  le  diverse tipologie,  e'  obbligatorio   riportare   in   etichetta   e   nella documentazione  prevista  dalla  specifica  normativa,  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.     |  
|   |                                 Art. 8. 
     1) Tutti  i  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine controllata e garantita «Recioto della  Valpolicella»  devono  essere immessi  al  consumo  in  tradizionali  bottiglie  di  vetro   aventi capacita' non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al  loro carattere di pregio.     Tuttavia,  su  richiesta  delle  ditte   interessate,   a   scopo promozionale, puo' essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali  e   del turismo l'utilizzo della capacita' di 9 e 12 litri.     2) Nella chiusura di  dette  bottiglie  sono  ritenuti  idonei  i sistemi di chiusura previsti  dalla  vigente  normativa  nazionale  e comunitaria.  Per  le  bottiglie  fino  a  litri  0,375  e'  tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.     |  
|   |                                 Art. 9. 
                   Legame con l'ambiente geografico 
     a) Specificita' della zona geografica  Fattori naturali     La zona di produzione della denominazione copre  l'intera  fascia pedemontana della Provincia di Verona estendendosi dal lago di  Garda fino quasi al confine con la Provincia di Vicenza. Anche se  la  zona e' costituita da una serie di vallate e di colline che entrano  nella pianura disegnando la  «forma  di  una  mano»,  possono  individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della  Valpolicella  dove  il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a nord, alla vicinanza del lago  di Garda e all'esposizione a sud dei terreni collinari e di  fondovalle, il clima in cui cresce la vigna del «Recioto della  Valpolicella»  e' complessivamente mite e non troppo piovoso avvicinandosi  soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello «Mediterraneo».     La piovosita' non eccede se non  durante  l'inverno  e  la  media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I  suoli  della  Valpolicella sono   costituiti   sia    dalla    disgregazione    di    formazioni calcareo-dolomitiche che da  basalti,  che  da  depositi  morenici  e fluviali di origine vulcanica e  per  questo  presentano  aspetti  di variabilita', determinando un diverso apporto idrico  alla  vite  nei vari stadi di  sviluppo  e  crescita  dell'apparato  fogliare  e  poi durante la fase di maturazione dell'uva.     I   terreni   a   vigneto   «Valpolicella»   hanno    esposizioni diversificate a seconda  dell'altitudine  a  cui  crescono  che  puo' arrivare sino ai 500 s.l.m., ed in base  ai  versanti  collinari  che occupano. In genere, per godere di una corretta esposizione solare, i vigneti si trovano sulle porzioni meno pendenti delle dorsali o sulle porzioni sub-pianeggianti delle colline piu' alte, sia ad  ovest  che ad est della zona di produzione, mentre, nella bassa e media  collina e nel fondovalle, sono prevalentemente rivolti verso sud.  Fattori umani e storici     Le prime tracce del «Recioto della  Valpolicella»  si  hanno  nel quarto secolo dopo Cristo, quando Cassiodoro  descriveva  l'Acinatico come un vino dolce, «regio per colore... denso e  carnoso»,  ottenuto da una speciale tecnica d'appassimento delle uve, per  cui  e'  stato ritenuto  identificabile   come   l'antenato   del   «Recioto   della Valpolicella». Il nome deriva dal termine dialettale  «recia»,  cioe' orecchia, perche' solo la  parte  piu'  alta  e  meglio  esposta  del grappolo, quindi  piu'  pregiata,  poteva  accedere  al  processo  di appassimento. Nella seconda  meta'  dello  stesso  secolo,  S.  Zeno, ottavo vescovo di Verona ed effigiato nel marchio del «Recioto  della Valpolicella» Doc, convertiva la citta' al cristianesimo e comunicava agli agricoltori, con gli  insegnamenti  viticoli,  il  miracolo  del «sole che si fa vino» e la necessita'  di  conservare  lungamente  il prodotto nelle botti: «ut melius  veterascendo  reddatur»  (affinche' invecchiando migliori). Nei secoli IX e X la coltura della  vite  nel territorio veronese era  gia'  alquanto  diffusa.  Abati,  vescovi  e monaci furono i primi  ad  interessarsi  alla  coltivazione  ed  alla diffusione della vite, fra cui le varieta' utilizzate per produrre il «Recioto della Valpolicella». Gli Statuti di Alberto I  della  Scala, del 1276, detti  Albertini,  regolavano,  oltre  che  la  vendita  al dettaglio, il trasporto dell'uva e del vino in citta'.     L'epoca della vendemmia veniva fissata di comune accordo  ed  era proibito a chiunque prima del tempo stabilito  di  vendemmiare  e  di ammostare. Dopo la vendemmia si vietava, fra l'altro,  di  conservare l'uva  in  casa,  ma  questa  disposizione,   che   contrastava   con metodologie tradizionali ben radicate, fra cui quella  di  produzione del  «Recioto  della  Valpolicella»,  non  ebbe   il   consenso   dei viticoltori e  dei  vinificatori.  Anche  nei  secoli  successivi  si continuo' dunque a produrre  il  «Recioto  della  Valpolicella»,  per arrivare alla prima catalogazione ampelografia del  XIX  secolo,  che ufficializzava, tra l'altro, la Corvina quale cultivar  tipica  della Valpolicella. La definizione della zona  ed  il  miglioramento  delle tecniche di  produzione  e  vinificazione  del  vino  «Recioto  della Valpolicella» hanno portato nel 1968 all'approvazione  ufficiale  del primo disciplinare di produzione e al riconoscimento della DOC.  Allo scopo di tutelare l'identita' delle diverse tipologie inserite  nella denominazione «Valpolicella», «Valpolicella Ripasso», «Recioto  della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», il 24 marzo  2010  sono stati adottati appositi decreti ministeriali con i quali  le  quattro tipologie sono state rese autonome. Il successo  del  «Recioto  della Valpolicella» ha attraversato indenne i  secoli,  arrivando  fino  ad oggi come testimoniato dall'attenzione che continuano  a  tributargli giornalisti ed esperti di vino, che ne  riconoscono  la  peculiarita' inserendolo nelle piu' importanti guide enologiche  come  Buoni  Vini d'Italia Touring Club, Vini d'Italia Gambero Rosso,  Veronelli,  Luca Maroni, Espresso, Enogea, Wine Enthusiast.     Fin dai  tempi  piu'  antichi  per  produrre  il  «Recioto  della Valpolicella» i viticoltori hanno posto particolare  attenzione  alla scelta  delle  tecniche  agronomiche  piu'  adatte  a  preservare  le caratteristiche organolettiche e ed aromatiche della Corvina e  delle altre varieta' che costituiscono la  base  ampelografia  del  Recioto della Valpolicella. Nel tempo, la sperimentazione dei comuni  sistemi di allevamento  ha  portato  a  selezionare  come  piu'  adatti  alla coltivazione  degli  uvaggi  destinati  a  produrre  «Recioto   della Valpolicella» il  sistema  della  pergola  semplice  e  quello  della pergoletta veronese. Essi, proteggendo i grappoli dalle luce  diretta del sole nei mesi piu' caldi, permettono,  infatti,  di  arrivare  al periodo della raccolta prevista tra la terza decade di settembre e la prima settimana d'ottobre con le uve giunte  a  piena  maturita',  di modo  che  possano  affrontare  con   successo   la   delicata   fase dell'appassimento.     Ancor  piu'  che  in  passato  oggi  le  uve  sono   attentamente selezionate in vigna e una volta raccolte, vengono disposte con  ogni cura in un unico strato, per fare meglio circolare l'aria e  impedire che le uve si schiaccino, in cassette di  legno,  di  plastica  o  su graticci di canne di bambu' e  collocate  in  ampi  fruttai  ricavati sopra le cantine  perfettamente  aerati  e  in  grado  di  assicurare un'ideale conservazione dei grappoli. Le uve sostano nei fruttai  per tre - quattro mesi, costantemente visionate, girando i grappoli, sino a che non perdono almeno la meta' del loro peso e con  l'evaporazione dell'acqua si raggiunge la concentrazione degli zuccheri  desiderata. In questa particolare - e delicata - fase  nelle  uve  avvengono  una serie di complesse trasformazioni,  dalla  diminuzione  dell'acidita' alla modifica del rapporto tra glucosio e fruttosio, che  favoriscono la concentrazione dei  polifenoli  e  l'aumento  considerevole  della glicerina  e  d'altre  sostanze  che   rendono   il   vino   ottenuto dall'appassimento completamente diverso da qualsiasi  altro  ottenuto dalla normale vinificazione d'uve fresche.  Ultimato  l'appassimento, dopo un ulteriore,  attento  controllo,  le  uve  sono  sottoposte  a pigiatura.     Alla vinificazione segue l'affinamento dei vini in contenitori di legno. Subito dopo la permanenza in botte e dopo  l'imbottigliamento, si ha un ulteriore periodo d'affinamento in vetro, nelle  cantine  di produzione, prima della commercializzazione.     b) Specificita' del prodotto     Ottenuto dall'appassimento delle uve conservate  in  fruttai  per 100/120 giorni e da un arresto della fermentazione per conservare  la percentuale di zucchero necessaria a garantire la struttura tipica di questo  vino.  Ha  colore  rosso  rubino  intenso,  scuro,  a   volte impenetrabile, con un profumo deciso di  frutta  passita  e  ciliegie sotto spirito, che prosegue armonicamente nel sapore grasso, con tono sostenuto  e  buona  acidita'  totale.  Particolarmente   adatto   ad accompagnare dessert e formaggi erborinati.     c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto     Il clima mite e non eccessivamente piovoso, piu' caldo durante la stagione  estivo  autunnale,  determina  una  maturazione  abbastanza regolare dell'uvaggio, con buone gradazioni zuccherine  e  componenti fenoliche.  Questo  regala  al  «Recioto   della   Valpolicella»   di fondovalle una alcolicita' contenuta,  a  favore  di  un  equilibrato quadro olfattivo caratterizzato da note floreali ed  una  colorazione delicata.     La bassa e  media  collina  che  non  supera  i  300  slm  ed  e' caratterizzata da suoli sabbioso-ghiaiosi ed argillosi  fornisce  uve con una buona dotazione zuccherina con un quadro acidico nella  media ed  una  elevata  dotazione  di  acido  Malico.  Il  «Recioto   della Valpolicella» ha generalmente un tenore alcolico non eccessivo ed  un buon livello degli antociani. Anche i  profili  sensoriali  risultano essere complessi e molto caratterizzati.     Tale tipologia di  suoli  e  buone  esposizioni  dei  vigneti  in declivio permettono di ottenere un «Recioto della Valpolicella» molto equilibrato sia per la maturita' tecnologica che per quella fenolica. Il quadro polifenolico  evidenzia  un  profilo  sensoriale  ampio  ed armonico soprattutto per la componente autoctona «Rondinella».     I  suoli  calcarei  delle  aree  facenti  parte  delle   porzioni meridionali  ed  apicali  delle  dorsali   offrono   ottimi   decorsi maturativi delle uve per il «Recioto della  Valpolicella»  che  fanno registrare  un  buon  accumulo  zuccherino,  una  buona  degradazione acidica ed accumuli elevati di antociani e polifenoli con  una  buona maturita'  cellulare.  La  gradazione  alcolica  del  «Recioto  della Valpolicella» risulta nella media, con un elevati valori di  estratto secco, di antociani totali e di polifenoli totali. Sotto  il  profilo gustativo  il  «Recioto  della  Valpolicella»  ha  interessanti  note fruttate e floreali.     I calcari marnosi (Biancone e Scaglia) delle  pendici  piu'  alte della zona di produzione  del  «Recioto  della  Valpolicella»,  danno ottimi accumuli zuccherini sia come valori  prevendemmiali  che  alla raccolta. Questa elevata vocazionalita' alla produzione del  «Recioto della Valpolicella» e' confermata  dagli  andamenti  dell'acidita'  e della maturita' fenolica. Infatti sia le uve  che  il  vino  «Recioto della Valpolicella» sono molto  colorati  e  con  elevati  valori  di polifenoli  totali.  Buono  il  grado  dei  tannini  estraibili   dai vinaccioli e quello di maturita' della buccia. A  livello  sensoriale si percepiscono note floreali intense e sentori di frutta rossa.     |  
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                Riferimenti alla struttura di controllo 
     Organismo di controllo: Siquria S.p.a., Via  Mattielli  11  Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514  Fax:  045  6190646  e.mail: info@siquria.it     La societa' Siquria e' l'organismo di controllo  autorizzato  dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che  effettua la verifica annuale del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente disciplinare,  conformemente  all'art.  19,  par.  1,  1°  capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per  i prodotti  beneficianti  della  DOP,  mediante  una  metodologia   dei controlli (sistematica ed a campione) nell'arco  dell'intera  filiera produttiva     (viticoltura,     elaborazione,      confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
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