| Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 2 agosto 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione             della qualita' agroalimentare e dell'ippica  
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Valpolicella Ripasso»  e il relativo documento unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare di produzione della predetta DOP;   Vista la documentata  domanda  presentata,  per  il  tramite  della Regione Veneto, dal «Consorzio per la tutela dei  vini  Valpolicella» con sede in San  Pietro  in  Cariano  (VR),  intesa  ad  ottenere  la modifica del disciplinare  di  produzione  dei  della  DOC  dei  vini «Valpolicella Ripasso», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;   Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del reg. CE  n.  607/2009,  e'  stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7,  8  e 10, e, in particolare, e' stato acquisito il  parere  favorevole  del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge  12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 7 maggio 2019;   Considerato che ai sensi dei richiamati regg. UE n.  33/2019  e  n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche «non minori» sono da  considerare  «modifiche  ordinarie»  e  per  le quali, ai fini della conclusione della  procedura  nazionale,  si  e' ritenuto  necessario  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di modifica nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019, entro il predetto termine di trenta  giorni,  sono  pervenute,  da  parte  del citato  Consorzio  di  tutela  e  di  alcune   aziende   vitivinicole interessate alla DOP in questione,  delle  osservazioni  alla  citata proposta di modifica del disciplinare;   Atteso che le predette osservazioni  sono  risultate  di  carattere formale e migliorative del testo del disciplinare e  come  tali,  non sussistendo i presupposti per dar luogo alla convocazione di apposite conferenze  di  servizi  ai  sensi  dell'art.   8,   comma   2,   del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012, sono state  definite e recepite da questo Ministero, effettuando in tal  senso  specifiche comunicazioni ai soggetti istanti;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019 sussistono  i requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le  «modifiche ordinarie»  contenute  nella   citata   domanda   di   modifica   del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valpolicella Ripasso»;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in questione, nonche'  alla  comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite  il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,  par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza;   Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019  GAB  del  1°  agosto 2019, con  la  quale  sono  state  fornite  indicazioni  al  fine  di assicurare  la   continuita'   dell'azione   amministrativa   e,   in particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali, i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati,  per un periodo non superiore ai quarantacinque  giorni,  «a  svolgere  le attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione  alle  relative direttive.»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione della DOP dei  vini  «Valpolicella Ripasso», cosi' come  consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30 novembre 2011 e da ultimo modificato con  il  decreto  ministeriale 7 marzo 2014 richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019;   2. Il disciplinare di produzione della DOP dei  vini  «Valpolicella Ripasso», cosi' come consolidato con le «modifiche ordinarie» di  cui al comma 1, e' riportato all'allegato A.     |  
|   |                                                             Allegato A  Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei  vini  «Valpolicella  Ripasso»  consolidato  con  le   «Modifiche ordinarie». 
                                Art. 1. 
     1) La denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione,  per  le  seguenti tipologie:     «Valpolicella  Ripasso»  designabile  anche  con  i   riferimenti «classico» e «Valpantena» e con la specificazione «superiore».     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea,  entro tre  mesi  dalla  data  di  ricezione  della   citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020.   4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei vini «Valpolicella Ripasso» di cui all'art. 1  saranno  inseriti  sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 2 agosto 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2. 
     1)  I   vini   della   denominazione   di   origine   controllata «Valpolicella Ripasso» devono essere ottenuti dalle uve prodotte  dai vigneti  aventi,  in  ambito  aziendale,  la  seguente   composizione ampelografica:       - Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45%  al 95 %;       - Rondinella dal 5 % al 30 %.     Possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  fino  ad  un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:       - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale  delle  varieta'  di viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del  14  ottobre  2004)  e successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;       - classificati autoctoni  italiani  ai  sensi  della  legge  n. 238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi  alla  coltivazione  per  la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale  delle  varieta'  di viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del  14  ottobre  2004)  e successivi aggiornamenti,  per  il  rimanente  quantitativo  del  10% totale.     |  
|   |                                 Art. 3. 
              Delimitazione zona di produzione delle uve 
     1)  La  zona  di  produzione  della  denominazione   di   origine controllata «Valpolicella ripasso» comprende in tutto o  in  parte  i territori dei Comuni di: Marano,  Fumane,  Negrar,  S.  Ambrogio,  S. Pietro in Cariano, Dolce', Verona, S. Martino Buon Albergo,  Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano  di  Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.     Tale zona e' cosi' delimitata: la linea di  delimitazione  inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale  del  Comune  di Sant'Ambrogio in faccia a  monte  Rocca  sullo  strapiombo  dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da  qui  giunge  passando  attraverso  il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che  arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E  seguendo  Via  M.  Kolbe, segue il confine  S-E  del  foglio  4°  Comune  di  Sant'Ambrogio  di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian  e passa a nord di Monte Pugna a  (quota  740)  entrando  in  Comune  di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre  e  Stravalle,  appartenenti  alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e  raggiunto  il Vaio Pangoni, discende con questo fino a  Ca'  Pangoni  (quota  230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a  incontrare il confine comunale di Marano  e  lo  segue  fino  presso  il  Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e Monte Per  (quota 630) per discendere poi con la strada che  porta  a  San  Rocco  fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita'  Tonei  e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca  nella  rotabile  comunale  che porta a Prun, incontra  il  confine  comunale  di  Negrar,  abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via  A. Aleardi, svolta e risale in Via  Albarin  per  poi  scendere  in  via Mendole, Via Proale e raggiungere  la  strada  Mazzano  -  Fane.  Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e  poi,  sinuoso  al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune  di Negrar sez. C e lo segue fino a Via  Prael,  dove  tocca  Casa  Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina  di  Villa,  tocca  la Palazzina (quota 534), casa La Conca  e  percorre  Via  Colombare  di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno  Castello,  passa  ad ovest di Case Antolini tocca  Casa  sotto  Sengia,  rasenta  Case  la Fratta  e  Siresol,  raggiunge  Bertolini.   Da   questo   punto   la delimitazione nord della zona del «Valpolicella», segue la  linea  di quota  500  lungo  le  pendici  montuose  della  vallata  Valpantena, partendo da localita' Sasso, in Comune di  Negrar,  e  con  andamento sinuoso passa  nelle  vicinanze  di  localita'  Montecchio  e  quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimita' di localita' Righi e  Case  Vecchie.  Si  sposta quindi  verso  il  monte  Dordera  e  proseguendo  con   orientamento nord-ovest passa in prossimita' della localita' Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da  S.  Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla  Comunale  che  porta  a  Praole  e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per  i  Vai,  Ca'  Balai  ed  i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero;  per la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada  Valena  e  si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del  Comune  di Grezzana con Verona che percorre  fino  a  Vaio  Laraccio;  segue  la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che  segue  fino ad incontrare la Comunale Morago -Cancello. Segue la strada  comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale  la  strada  fino  a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di  Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo  la  strada  che  passa  ad  ovest  di  Monte Tormine, tocca la Bettola del  Pian,  prosegue  verso  Est  lungo  il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi;  ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo,  attraversa la borgata, sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud  immettendosi  in Via F. S. Zerbato e giunge alla localita'  Carbonari  indi  si  porta verso sud per la localita' Fonte, Croce del Vento, passa  nei  pressi di Ca' Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di  Vinco e Pandolfi fino a raggiungere  l'incrocio  dei  confini  comunali  di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare  il  punto  di  confine  tra i tre Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e  S.Giovanni  Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave).  Di  qui  ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano  fino  a  Soraighe;  segue  la strada che da Soraighe correndo sotto le  pendici  di  Monte  Bastia, prima verso nord e quindi verso Est passa sotto C. Andriani. Di  qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per  risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente  da  Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che  passando  sotto  C.  Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai  Dami  e  quindi  alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano  a  sud  di  Monte  Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e  di poco superatolo prosegue per  la  strada  che  si  congiunge  con  la provinciale  Cazzano  -  Soave  in  prossimita'   della   quota   54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale  e  prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo  di  Sopra  e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada  che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge  il  centro  abitato  di  S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest  la  strada  che  attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai  Colli  costeggiando  nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai  Colli  il  limite  prosegue  in direzione nord per  la  strada  che  costeggia  C.  Canesella,  tocca Ceriani costeggiando  anche  in  questo  ultimo  tratto  l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione  di  tale  localita' per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino  a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega  quindi  verso  ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro  abitato  e giunto al torrente Illasi, supera il  guado  per  proseguire  poi  in direzione ovest  per  la  strada  che  tocca  le  localita'  Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di  giungere  a  C.  Nuova,  piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine  comunale  di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per  Via  Fienile in direzione nord per Lione e giunto  all'altezza  di  Fienile  piega verso  ovest  per  quella  che  superato  Fienile  conduce  a  Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane,  prosegue  verso  sud  per  la strada che costeggia Turano, Val di  Mezzo,  attraversa  Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Localita' Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord  di  S.  Giacomo  e  raggiunge quota 47 il confine del Comune  di  S.  Martino  Buon  Albergo  segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega  verso ovest per Via Palu' che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la  percorre  sino  all'abitato  di  quest'ultimo.  La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla localita' Spinetta. Da  detta  localita'  segue  la  strada  per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue  la  strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Ca' dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia  per  Corte  Policanta  per  deviare  poi  per  il sentiero che porta a  Castel  S.  Felice.  Da  Castel  S.  Felice  la delimitazione segue la strada  delle  Torricelle  toccando  localita' Villa Ferrari, Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si  inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e  discende  a  Valle  sino  alla strada per Avesa in localita' S. Martino; prosegue  su  detta  strada fino alla localita' Osteria, imbocca quindi la strada  che,  passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei pressi della localita' Villa e prosegue fino al centro di Quinzano;  da  Quinzano  segue  la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa;  si inserisce poi sulla statale 12  fino  alla  stazione  ferroviaria  di Parona dove l'abbandona per seguire la  ferrovia  del  Brennero  sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale  n.  12 sino  alla  localita'  Paganella;  da  detta   localita'   segue   la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud  di  Volargne,  per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimita' della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.     2) La zona di produzione delle uve per  la  produzione  dei  vini della denominazione di  origine  controllata  «Valpolicella  ripasso» designabili con la  specificazione  geografica  Valpantena  e'  cosi' delimitata: dal confine nord occidentale che parte  da  S.  Benedetto segue il gia' descritto confine della zona del  Valpolicella  fino  a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino,  risale  sulla  strada verso la localita' Croce di Romagnano.  Indi  prosegue  per  Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla  strada  che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la  carrareccia  che supera contrada Maroni e che si immette in Via Prove,  seguendola  in direzione sud fino a C. Squizza per raggiungere  C.  Gazzol  da  dove ripiega verso ovest per toccare la localita' Campagnola:  risale  poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud  ed  ovest  per toccare C. Maioli,  C.  Misturin  e  Poiano  per  risalire  lungo  la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e  risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n.  4,  Villa  Fiandin,  Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e  prosegue  per Via Gaspari che lascia per Via Carbonare.     Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla localita' Le Case Vecchie da dove si porta sul confine  di  zona  nei pressi della localita' Casette, sotto il Monte  Dorzera  e  lo  segue fino a raggiungere la localita' di partenza S. Benedetto.     3) La zona di produzione delle uve per  la  produzione  dei  vini della denominazione di  origine  controllata  «Valpolicella  ripasso» designabili con la menzione Classico comprende i  Comuni  di  Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S.  Pietro  in  Cariano  ed  e'  cosi' delimitata:       la parte nord del perimetro si stacca dal  confine  occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo  strapiombo dell'ansa  dell'Adige,  presso  Ceraino.  Da  qui   giunge   passando attraverso  il  bosco  a  quota  410  mt  fino  ad  immettersi  sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da  qui  devia  a  N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4°  Comune  di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre  quindi  Via  Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in  Comune  di  Fumane.  Raggiunta  subito  Ca'  Torre  e  Stravalle, appartenenti alla frazione di  Cavalo,  sale  Monte  Castello  (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con  questo  fino  a  Ca' Pangoni (quota 230). Risale poi per il  breve  tratto  il  progno  di Fumane fino a incontrare il confine comunale di  Marano  e  lo  segue fino presso il  Molino  Gardane.  Sale  allora  leggermente  per  Ca' Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localita' Tonei e risale fino  ad  incontrare  e  poi  seguire  la carrareccia che porta a S.  Cristina.  Quando  questa  strada  sbocca nella rotabile  comunale  che  porta  a  Prun,  incontra  il  confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e,  lungo  la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da  qui  ha  inizio  il  lato  orientale  del  territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta  e  risale  in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa  strada  discende  fino  a  Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il  limite sud del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue  fino  a  Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota  580).  Prosegue  in  Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La  Conca  e percorre Via Colombare di Villa.     Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case  la  Fratta  e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di  Sopra  (q.  410)  e case Campi, fino ad incontrare  il  confine  comunale  tra  Negrar  e Verona presso la Tenda (q. 426).  Segue  allora  questo  confine  fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da  questo  punto  ha inizio  il  confine  sud  del  territorio  del   vino   «Valpolicella Classico». La linea di demarcazione prosegue verso ovest  continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a  casa  Acquilini;  tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga,  casa  Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa localita' la curva di livello  di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte  irrigua,  che  degrada  verso  l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex  ferrovia Verona - Garda, la discende per  breve  tratto  fino  alla  localita' Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest,  si immette sulla strada che, attraversando prima la  comunale  Parona  - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando  per  Ca' Brusa'. Sempre per la linea q. 100 prosegue per  Cedrara  S.  Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un  chilometro  il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e Pescantina e  Sotto  Ceo.  Continua  allora  con  questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Ca' Cere')  ed  in  seguito  con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Ca' Sotto Ceo,  fino  a raggiungere la carrareccia che  per  Vignega  di  sopra  porta  sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il  confine  comunale  prosegue  fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da  questo  punto  il  nostro limite abbandona q. 100, poiche' il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre  sull'orlo  superiore  in  esso:  circuisce Montindon seguendo la linea di  quota  125,  attraversa  la  ferrovia sotto S. Ambrogio,  sfiora  Ca'  de  Picetto,  aggira  la  valle  con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara  e raggiunge seguendo la linea di quota 150 il confine comunale  tra  S. Ambrogio e Dolce', a  casa  Sotto  Sengia.  In  seguito  continua  di conserva con questo confine fino presso casa Fontana  costituendo  il lato  occidentale  del  territorio  del  «Valpolicella  ripasso»,   e chiudendone il perimetro.     |  
|   |                                 Art. 4. 
     1) Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini della denominazione di  origine  controllata «Valpolicella Ripasso» devono essere quelle tradizionali  della  zona e, comunque, atte a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche.     2) Pertanto sono da  escludere,  in  ogni  caso,  ai  fini  della produzione dei vini di  cui  all'art.  1,  i  vigneti  impiantati  in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.     3) I sesti di impianto, le forme di  allevamento  e  di  potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.      4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.     5) Per le superfici vitate gia' iscritte allo schedario  viticolo della  denominazione  di  origine  controllata  «Valpolicella»  prima dell'approvazione del disciplinare allegato al  decreto  ministeriale 24 marzo 2010, e allevati a pergola veronese o a pergoletta  veronese mono o bilaterale e' tuttavia consentito di  utilizzare  la  presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.     6) E' fatto obbligo, per le  pergole  veronesi,  la  tradizionale potatura,  a  secco  ed  in  verde,  che  assicuri  l'apertura  della vegetazione nell'interfila e una  carica  massima  di  gemme  ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione  alle  caratteristiche  di ciascuna zona viticola omogenea.     7) Il numero minimo  di  ceppi  per  ettaro,  ad  esclusione  dei vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione  di origine controllata «Valpolicella  Ripasso»  prima  dell'approvazione del disciplinare allegato al decreto ministeriale 24 marzo  2010  non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso  di  terrazzamenti stretti  in  zona  collinare,  previa  autorizzazione  della  Regione Veneto.     8)  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita l'irrigazione di soccorso.     9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio  di  tutela  della denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate, con  proprio  provvedimento  puo'   stabilire   limiti,   temporanei, dell'iscrizione  dei  vigneti  allo  schedario   viticolo   ai   fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle uve da  destinare  alla  DOC «Valpolicella Ripasso». La regione e'  tenuta  a  dare  comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per  le  politiche  agricole alimentari, forestali e del turismo.     10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  a denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso» non  deve eccedere  le  12  tonnellate  ad  ettaro  di   vigneto   in   coltura specializzata e le uve  debbono  garantire  un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.     Le uve destinate alla vinificazione della  tipologia  «superiore» del vino «Valpolicella Ripasso» debbono assicurare al vino un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.     Tuttavia  in  annate  con  andamenti  climatici   particolarmente sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento della  Regione  Veneto,  la riduzione del titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  a  non meno di 9,50% vol.     11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Valpolicella  Ripasso»,  devono  essere  riportati  nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del  20% i limiti medesimi, fermo  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.     12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro  di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a  quella specializzata in rapporto alla  effettiva  superficie  coperta  dalla vite.     13) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli,  con proprio  provvedimento,  da  emanarsi  nel   periodo   immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa  inferiore  di  uva  per ettaro rispetto a quella fissata al comma 10, sino  al  limite  reale dell'annata  ed  in  riferimento  all'area  interessata   dall'evento climatico. Con lo stesso  provvedimento  la  regione  stabilisce  gli eventuali superi di resa e la loro destinazione.     14) La Regione Veneto, su proposta  del  Consorzio  di  tutela  e sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  per  conseguire l'equilibrio di mercato, puo' con proprio provvedimento, da  emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata al comma  10,  stabilire  rese inferiori rivendicabili con la denominazione  di  origine,  anche  in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'art. 3,  comma 1,  2  e  3,  dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con lo stesso provvedimento  la  Regione  Veneto  stabilisce  la  destinazione  dei rimanenti quantitativi, fino al  raggiungimento  del  limite  massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 5. 
     1) Le operazioni di vinificazione delle  uve,  di  ripasso  e  di invecchiamento dei vini  «Valpolicella  Ripasso»  devono  aver  luogo nell'ambito della zona di produzione delle uve  di  cui  all'art.  3, comma 1.     Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  e' consentito che  tali  operazioni  siano  effettuate  in  stabilimenti situati all'interno dell'intero territorio dei comuni della  predetta zona di produzione delle uve, anche se  compresi  soltanto  in  parte nella  citata  zona  di   produzione,   limitatamente   ai   prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento, iscritti  allo schedario viticolo da almeno tre anni  antecedenti  la  data  del  1° agosto 2010 (relativa  all'entrata  in  vigore  del  disciplinare  di produzione approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2010).     Inoltre  sono   fatte   salve   le   autorizzazioni   individuali ministeriali  per  effettuare  le  operazioni  di  invecchiamento  in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al  precedente capoverso e comunque  nell'ambito  territoriale  della  Provincia  di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010.     2) Per i  vini  «Valpolicella  Ripasso»  Classico,  «Valpolicella Ripasso» Valpantena,  «Valpolicella  Ripasso»  Classico  Superiore  e «Valpolicella  Ripasso»  Valpantena  Superiore,  le   operazioni   di vinificazione, di ripasso  e  di  invecchiamento  dei  relativi  vini devono aver luogo nell'ambito delle  rispettive  zone  di  produzione delle uve di cui all'art. 3, commi 2 e 3.     Tenuto conto delle  situazioni  tradizionali  di  produzione,  le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno  della  zona  di   vinificazione,   di   ripasso   e   di invecchiamento dei vini «Valpolicella Ripasso» di  cui  al  comma  1, primo capoverso, limitatamente  ai  prodotti  provenienti  dalle  uve raccolte nei vigneti, di  pertinenza  di  ciascuna  ditta  singola  o associata  titolare  dello  stabilimento,  iscritti  allo   schedario viticolo da almeno tre anni antecedenti la data del  1°  agosto  2010 (relativa  all'entrata  in  vigore  del  disciplinare  di  produzione approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2010).     Inoltre  sono   fatte   salve   le   autorizzazioni   individuali ministeriali  per  effettuare  le  operazioni  di  invecchiamento  in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al  precedente capoverso e comunque  nell'ambito  territoriale  della  Provincia  di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 24 marzo 2010.     3) Conformemente alla pertinente  normativa  dell'Unione  europea l'imbottigliamento  deve  aver  luogo  nell'ambito  delle   zone   di vinificazione,  di  ripasso  e  di  invecchiamento  previste  per  le rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare la  qualita'  e  la  reputazione  della  denominazione  e   garantire l'origine del  prodotto  e  l'efficacia  dei  controlli.  Inoltre,  a salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori della predetta area di  imbottigliamento  delimitata,  sono  previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa  dell'Unione europea e nazionale.     4) I vini a denominazione di  origine  controllata  «Valpolicella Ripasso» di cui all'art. 1 sono ottenuti mediante rifermentazione, in un'unica  soluzione,  dei  vini  atti   a   diventare   la   medesima denominazione, sulle vinacce dopo l'estrazione dei prodotti destinati a  diventare  «Recioto  della  Valpolicella»   e/o   «Amarone   della Valpolicella».  Le  predette  vinacce   devono   avere   un   residuo alcolometrico volumico potenziale di almeno 0,50%  vol.  La  frazione liquida apportata dalle stesse vinacce deve essere  compresa  tra  il 10% e il 15% rispetto al volume utilizzato del vino atto a  diventare la denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui al comma 7, pari ad un massimo di 9,36 hl per ettaro.  Tale  frazione  liquida  va  detratta dalla resa finale dei prodotti destinati a diventare  «Recioto  della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» di cui  sopra,  ed  e' aumentativa del quantitativo massimo di cui al comma 7 ai fini  della determinazione della resa dei vini finiti «Valpolicella  Ripasso»  di cui al comma 11.     5) La resa  massima  delle  uve  in  vino  atto  a  diventare  le tipologie della denominazione «Valpolicella Ripasso» di cui  all'art. 1, non deve essere superiore al 70%, pari ad un massimo di 84 hl  per ettaro. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  e  puo' essere presa in carico come vino  a  indicazione  geografica  tipica. Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.     6) Il vino atto di cui al  comma  4  deve  assicurare  un  titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol per l'elaborazione del «Valpolicella Ripasso» e di 12,50%  vol  per  l'elaborazione  del «Valpolicella Ripasso» superiore.     7) La quantita' di vino atto a diventare  «Valpolicella  Ripasso» di cui al comma 5 utilizzabile per  l'operazione  di  ripasso  e'  al massimo  il  doppio  del  volume  di  vino  finito   «Recioto   della Valpolicella» e/o «Amarone della  Valpolicella»  ottenibile  con  una resa massima di uva in vino del 40%, pari ad un massimo  di  62,4  hl per  ettaro.  L'eventuale  quantitativo  di  vino  atto  a  diventare «Valpolicella  Ripasso»  non  utilizzato,  fino  a   raggiungere   il quantitativo massimo di cui al comma 5, puo' essere utilizzato per le operazioni    di    colmatura     per     vini     in     fase     di maturazione/invecchiamento della stessa  denominazione  «Valpolicella ripasso» e/o riclassificato con la denominazione «Valpolicella» o con le  indicazioni  geografiche   tipiche   compatibili   del   relativo territorio, nel rispetto della vigente normativa.     La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela,  ai  sensi dell'art.  39,  comma  4  della  legge  n.   238/2016,   per   motivi commerciali, nel periodo antecedente le operazioni di  ripasso,  puo' ridurre il predetto rapporto volumetrico fino alla misura  di  uno  a uno.     8) L'operazione di ripasso deve avere una  durata  minima  di tre giorni.     9) Il vino atto a diventare «Valpolicella Ripasso» e  le  vinacce di cui al comma 4  devono  appartenere  allo  stesso  produttore  che effettua, o  fa  effettuare  per  proprio  conto,  le  operazioni  di rifermentazione per ottenere i vini di cui all'art. 1.     10) I vini a denominazione di origine  controllata  «Valpolicella Ripasso», nelle diverse tipologie  e  specificazioni,  devono  essere immessi al  consumo  non  prima  del  1°  gennaio  del  secondo  anno successivo all'anno della vendemmia.     11) La resa massima delle uve in vino finito,  per  le  tipologie della denominazione «Valpolicella Ripasso» di  cui  all'art.  1,  non deve essere superiore a 71,8 hl per ettaro.     |  
|   |                                 Art. 6. 
     1)   I   vini   a   D.O.C.   «Valpolicella   Ripasso»,   all'atto dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:       -   colore:   rosso   carico   tendente    al    granato    con l'invecchiamento;       - odore: caratteristico con profumo gradevole;        - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:  12,50%  vol (con un residuo alcolometrico volumico potenziale  massimo  di  0,60% vol) e 13,00% vol per la tipologia «superiore»;       - acidita' totale minima: 5,0 g/l;       - estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e  26,0  g/l  per  la tipologia «superiore».     |  
|   |                                 Art. 7. 
     1)  Alla  denominazione   di   origine   controllata   dei   vini «Valpolicella   Ripasso»   e'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto» e similari.     2) E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  o  di  consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre in inganno l'acquirente.     3) Nella designazione dei vini «Valpolicella Ripasso» «superiore» puo' essere utilizzata la menzione  «vigna»,  a  condizione  che  sia seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa  superficie  sia distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto  e  che  la vinificazione e l'invecchiamento del  vino  avvengano  in  recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga  riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione  della  produzione,  nei registri e nei documenti di accompagnamento.     4) Per i vini «Valpolicella Ripasso» e' obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica  normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.     |  
|   |                                 Art. 8. 
     1) Tutti  i  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine controllata «Valpolicella Ripasso» devono essere immessi  al  consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.     2) Nella chiusura di dette  bottiglie  e'  vietato  l'impiego  di chiusure tipo tappo corona, vite, strappo; per le  bottiglie  fino  a lt. 0,375 e' tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.     |  
|   |                                 Art. 9. 
                   Legame con l'ambiente geografico 
     a) Specificita' della zona geografica     Fattori naturali     La zona di produzione della denominazione copre  l'intera  fascia pedemontana della Provincia di Verona estendendosi dal lago di  Garda fino quasi al confine con la Provincia di Vicenza. Anche se  la  zona e' costituita da una serie di vallate e di colline che entrano  nella pianura disegnando la  «forma  di  una  mano»,  possono  individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della  Valpolicella  dove  il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a Nord, alla vicinanza del lago  di Garda e all'esposizione a sud dei terreni collinari e di  fondovalle, il clima in cui cresce la vigna del Valpolicella e'  complessivamente mite e non  troppo  piovoso  avvicinandosi  soprattutto  nella  bassa collina e nel fondovalle a quello «Mediterraneo».     La piovosita' non eccede se non  durante  l'inverno  e  la  media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I  suoli  della  Valpolicella sono   costituiti   sia    dalla    disgregazione    di    formazioni calcareo-dolomitiche che da  basalti,  che  da  depositi  morenici  e fluviali di origine vulcanica e  per  questo  presentano  aspetti  di variabilita', determinando un diverso apporto idrico  alla  vite  nei vari stadi di  sviluppo  e  crescita  dell'apparato  fogliare  e  poi durante la fase di maturazione dell'uva.     I   terreni   a   vigneto   «Valpolicella»   hanno    esposizioni diversificate a seconda  dell'altitudine  a  cui  crescono  che  puo' arrivare sino ai 500 s.l.m., ed in base  ai  versanti  collinari  che occupano. In genere, per godere di una corretta esposizione solare, i vigneti si trovano sulle porzioni meno pendenti delle dorsali o sulle porzioni sub-pianeggianti delle colline piu' alte, sia ad  ovest  che ad est della zona di produzione, mentre, nella bassa e media  collina e nel fondovalle, sono prevalentemente rivolti verso sud.     Fattori umani e storici     Numerose e certe sono le testimonianze  di  un'intensa  attivita' vitivinicola nella zona di produzione del «Valpolicella Ripasso»  fin dai tempi antichi. Il vino « Retico» tanto declamato da  scrittori  e storici romani e' il piu' lontano antenato  di  tutti  i  vini  della Valpolicella  e  quindi  del  «Valpolicella  Ripasso».  La  lunga   e consolidata  tradizione  di   ripassare   il   vino   sulle   vinacce caratteristica del «Valpolicella  Ripasso»  e'  una  precisa  tecnica enologica  di  antica  consuetudine  ed  esclusiva  elaborazione  dei vitivinicoltori della Valpolicella. Tracce  dell'utilizzo  di  questo particolare prodotto proprio  della  Valpolicella  si  ritrovano  nel medio evo, in alcuni documenti di acquisto di terreni vitati e  negli accordi di commercializzazione dell' uva e del vino. All'epoca  della Serenissima Repubblica di Venezia  i  vini  della  Valpolicella  sono definiti «vini dogali» sottolineando il carattere sontuoso attribuito a  questi  prodotti  che  erano  prediletti   dai   dogi   veneziani. Successivamente, in epoca risorgimentale, la Valpolicella conobbe  un notevole progresso tecnico-scientifico anche in campo enologico, come testimonia una cospicua documentazione  riconducibile  alla  Societa' enologica  veronese.  In  quei  documenti  si  racconta   che   nella Valpolicella  si  perfeziono'  la  tecnica  agricola  e  vitivinicola attraverso  l'introduzione  di  macchine  agricole   e,   nel   1873, all'esposizione universale di Vienna, quello che sarebbe diventato il «Valpolicella Ripasso», ottenne lusinghieri  giudizi.  Ai  primi  del Novecento, il poeta della veronesita' Berto Barbarani, piu' volte nei suoi componimenti fa  riferimento  ad  un  «Valpolicella»  «fatto  di velluto», che pare piu' vicino alle caratteristiche del «Valpolicella Ripasso» rispetto a quelle del  «Valpolicella».  Negli  anni  '60  la pratica tradizionale  alla  base  del  «Valpolicella  Ripasso»  viene riconosciuta   e   regolamentata   dai   decreti    prefettizi    che regolamentavano  le  vendemmie  in  «Valpolicella».  L'individuazione della zona di produzione e l'affinamento delle tecniche di produzione e vinificazione del vino «Valpolicella  Ripasso»  hanno  portato  nel 1968 all'approvazione ufficiale del primo disciplinare di  produzione e al riconoscimento della DOC Valpolicella. Allo  scopo  di  tutelare l'identita' delle  diverse  tipologie  inserite  nella  denominazione «Valpolicella», «Valpolicella Ripasso», «Recioto della  Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», il 24 marzo 2010 sono stati  adottati appositi decreti ministeriali con i quali le quattro  tipologie  sono state  rese  autonome.  Il   gradimento   negli   ultimi   anni   del «Valpolicella Ripasso» ha portato ad una sua  sempre  piu'  massiccia presenza nelle recensioni di giornalisti ed esperti di vino,  che  ne riconoscono la peculiarita' inserendolo nelle piu'  importanti  guide enologiche come Buoni  Vini  d'Italia  Touring  Club,  Vini  d'Italia Gambero  Rosso,  Veronelli,  Luca  Maroni,  Espresso,  Enogea,   Wine Enthusiast.     La lunga e consolidata tradizione del «Valpolicella  Ripasso»  e' una  precisa  tecnica  enologica  di  esclusiva  elaborazione   degli appassionati viticoltori della  Valpolicella  che  negli  anni  hanno saputo costantemente migliorare metodo e pratica sia in  vigneto  che in cantina.  Per  valorizzare  le  caratteristiche  di  morbidezza  e struttura proprie di questo vino, i produttori della Valpolicella  si sono impegnati a ricercare e sviluppare tecniche  agronomiche  sempre piu' moderne per selezionare le  uve  che  potessero  affrontare  con successo  una  prima  vinificazione  dei  grappoli  freschi  ed   una successiva fermentazione sulle bucce delle uve  appassite  utilizzate per fare «Amarone della Valpolicella». Coltivati con il sistema della pergola semplice detta anche «pergoletta  veronese»,  i  grappoli  di «corvina» che saranno  destinati  a  dare  origine  al  «Valpolicella Ripasso»  attualmente  vengono  selezionati  gia'  in  vigneto,   con potature contenute delle viti e riduzione del  carico  di  gemme  per ceppo, in  modo  tale  da  operare  un  contenimento  del  potenziale viticolo nel rispetto dell'equilibrio vegeto-produttivo della pianta. La filtrazione dei raggi solari sui grappoli, assicurata dai  sistemi di  allevamento  a  «pergoletta  veronese»,  permette  una   graduale maturazione degli stessi ed  il  mantenimento  delle  caratteristiche organolettiche  ed  aromatiche  sino  all'epoca  della  raccolta  che avviene  tradizionalmente  fra  la terza  e  la quarta  settimana  di settembre. A vendemmia ultimata, i viticoltori, dopo un ulteriore  ed attento controllo delle uve, le sottopongono  a  pigiatura.  Dopo  la vinificazione, il vino  Valpolicella  verra'  conservato  per  essere successivamente sottoposto alla pratica della  rifermentazione  sulle vinacce residue di «Amarone  della  Valpolicella»  e  divenire  cosi' «Valpolicella Ripasso». I produttori dedicano particolare  attenzione al tempo di contatto fra vinacce e vino che  deve  essere  breve  per consentire il passaggio dei tannini presenti nei vinaccioli al vino e donare a quest'ultimo la caratteristica  «secchezza».  Questo  metodo negli anni si e' sempre piu' raffinato per conferire al «Valpolicella Ripasso» maggiore struttura, alcolicita'  e  rotondita'  ed  un  piu' elevato  valore  in  estratti  e  in  sostanze  fenoliche.  Dopo   la vinificazione il «Valpolicella Ripasso» viene  lasciato  affinare  in botti  di  legno  e  successivamente  in  bottiglia  per  entrare  in commercio non prima di due anni dalla vendemmia.     b) Specificita' del prodotto     Il «Valpolicella  Ripasso»  doc  e'  ottenuto  dal  contatto  del «Valpolicella» base sulle vinacce residue  del  vino  «Amarone  della Valpolicella». Esso risulta caratterizzato da una maggior struttura e longevita'  rispetto  al  «Valpolicella»  base,   da   una   maggiore alcolicita', da un' acidita' piu' bassa e una maggior rotondita',  da un piu' elevato valore in estratti e in sostanze fenoliche.     Di  colore  rubino  con  riflessi  granati,  offre  un   profumo, lievemente etereo e di frutta rosa con note di  vaniglia;  un  sapore affinato, armonico, secco e vellutato.     Per le sue caratteristiche  di  piacevolezza,  puo'  accompagnare primi piatti invernali, secondi piatti, salumi e  formaggi  di  media stagionatura.     c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto     Il clima mite e non eccessivamente piovoso, piu' caldo durante la stagione  estivo  autunnale,  determina  una  maturazione  abbastanza regolare dell'uvaggio, con buone gradazioni zuccherine  e  componenti fenoliche. Questo regala al «Valpolicella Ripasso» di fondovalle  una alcolicita' contenuta, a favore di un  equilibrato  quadro  olfattivo caratterizzato da note floreali ed una colorazione delicata.     La bassa e  media  collina  che  non  supera  i  300  slm  ed  e' caratterizzata da suoli sabbioso-ghiaiosi ed argillosi  fornisce  uve con una buona dotazione zuccherina con un quadro acidico nella  media ed una elevata dotazione di acido Malico. Il  «Valpolicella  Ripasso» ha generalmente un tenore alcolico non eccessivo ed un  buon  livello degli  antociani.  Anche  i  profili  sensoriali   risultano   essere complessi e molto caratterizzati.     Tale tipologia di  suoli  e  buone  esposizioni  dei  vigneti  in declivio permettono  di  ottenere  un  «Valpolicella  Ripasso»  molto equilibrato sia per la maturita' tecnologica che per quella fenolica. Il quadro polifenolico  evidenzia  un  profilo  sensoriale  ampio  ed armonico soprattutto per la componente autoctona «Rondinella».     I  suoli  calcarei  delle  aree  facenti  parte  delle   porzioni meridionali  ed  apicali  delle  dorsali   offrono   ottimi   decorsi maturativi  delle  uve  per  il  «Valpolicella  Ripasso»  che   fanno registrare  un  buon  accumulo  zuccherino,  una  buona  degradazione acidica ed accumuli elevati di antociani e polifenoli con  una  buona maturita'  cellulare.  La  gradazione  alcolica   del   «Valpolicella Ripasso» risulta nella media,  con  un  elevati  valori  di  estratto secco, di antociani totali e di polifenoli totali. Sotto  il  profilo gustativo il «Valpolicella Ripasso» ha interessanti note  fruttate  e floreali.     I calcari marnosi (Biancone e Scaglia) delle  pendici  piu'  alte della zona di produzione del  «Valpolicella  Ripasso»,  danno  ottimi accumuli zuccherini sia come valori prevendemmiali che alla raccolta. Questa  elevata  vocazionalita'  alla  produzione  del  «Valpolicella Ripasso»  e'  confermata  dagli  andamenti  dell'acidita'   e   della maturita' fenolica. Infatti sia le uve  che  il  vino  «Valpolicella» sono molto colorati e con elevati valori di polifenoli totali.  Buono il grado dei tannini estraibili dai vinaccioli e quello di  maturita' della buccia. A livello  sensoriale  si  percepiscono  note  floreali intense e sentori di frutta rossa.     |  
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                Riferimenti alla struttura di controllo 
     Organismo di controllo: Siquria S.p.a., Via  Mattielli  11  Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514  Fax:  045  6190646  e.mail: info@siquria.it.     La societa' Siquria e' l'organismo di controllo  autorizzato  dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che  effettua la verifica annuale del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente disciplinare,  conformemente  all'art.  19,  par.  1,  1°  capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per  i prodotti  beneficianti  della  DOP,  mediante  una  metodologia   dei controlli (sistematica ed a campione) nell'arco  dell'intera  filiera produttiva     (viticoltura,     elaborazione,      confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
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