| Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2019, n. 83 |  
| Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui al regolamento (UE) 2015/757  del  29  aprile  2015,  concernente  il monitoraggio, la comunicazione  e  la  verifica  delle  emissioni  di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in particolare l'articolo 33;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e in particolare l'articolo 2;   Vista la  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  recante  ratifica  ed esecuzione  della  Convenzione  quadro  delle   Nazioni   Unite   sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New  York  il  9  maggio 1992;   Vista la  legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  ratifica  ed esecuzione del Protocollo di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre 1997;   Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la  direttiva  2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema  comunitario  per  lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;   Vista  la  decisione  406/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente  gli  sforzi  degli  Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra  al  fine  di adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione  delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;   Visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 16  febbraio  2011,  che  stabilisce  le  regole  e  i principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;   Vista la risoluzione del Parlamento europeo  del  5  febbraio  2014 recante  un  quadro  per  le  politiche  dell'energia  e  del   clima all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli  Stati  membri  sono stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea per il 2030  che  preveda  una  riduzione  di  almeno  il  40%  delle emissioni interne di gas a effetto  serra  rispetto  ai  livelli  del 1990;   Visto il regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del  29  aprile  2015,  concernente  il  monitoraggio,  la comunicazione e la verifica delle  emissioni  di  anidride  carbonica generate  dal  trasporto  marittimo  e  che  modifica  la   direttiva 2009/16/CE, e in particolare l'articolo 20, comma 1;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del  4  novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle  relazioni sulle  emissioni  e  dei  documenti  di  conformita'  a   norma   del regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione  e  la  verifica  delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, del  4  novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi  ro/ro  e  dalle  navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni  di  anidride  carbonica  generate  dal trasporto marittimo;   Visto il regolamento delegato  (UE)  2016/2071,  del  22  settembre 2016, che  modifica  il  regolamento  (UE)  2015/757  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  i  metodi  per  il monitoraggio delle  emissioni  di  anidride  carbonica  e  le  regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti;   Visto il regolamento delegato  (UE)  2016/2072,  del  22  settembre 2016, relativo alle attivita' di verifica  e  all'accreditamento  dei verificatori a norma del regolamento  (UE)  2015/757  del  Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni  di  anidride  carbonica  generate  dal trasporto marittimo;   Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva 2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  ad  effetto serra, e in particolare l'articolo 4, comma 1;   Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice dell'ordinamento  militare,   e   in   particolare   l'articolo   135 concernente  l'esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;   Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3;   Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al sistema penale;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 19 luglio 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
                                 Emana                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
                         Campo di applicazione 
   1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12  del  regolamento  (UE)  2015/757  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  29  aprile  2015,   concernente   il monitoraggio, la comunicazione  e  la  verifica  delle  emissioni  di anidride carbonica  generate  dal  trasporto  marittimo,  di  seguito denominato «regolamento».  
                                     N O T E 
           Avvertenza:               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi          qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione europea (G.U.U.E.).           Note alle premesse:               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,          supplemento ordinario, cosi' recita:                 «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla          legge di delegazione.                 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.                 3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio          della delega.                 4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere          espresso entro trenta giorni.».               - Il testo dell'art. 33 della legge 24  dicembre  2012,          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle          politiche dell'Unione europea)  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 4 gennaio 2013, cosi' recita:                 «Art.  33  (Delega  al  Governo  per  la   disciplina          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'          previste sanzioni penali o amministrative.                 2. La delega di cui al comma 1 del presente  articolo          e' esercitata con decreti  legislativi  adottati  ai  sensi          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora          indicati.                 3. Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.          31.».               - Il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre 2017,  n.          163 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -          legge di delegazione europea 2016-2017),  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:                 «Art.  2  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi          e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,  lettera          d), della medesima legge, entro  due  anni  dalla  data  di          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   disposizioni          recanti sanzioni penali o amministrative per le  violazioni          di obblighi contenuti in direttive europee attuate  in  via          regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione          europea pubblicati alla data di  entrata  in  vigore  della          presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni          penali o amministrative.».               -  La  legge  15  gennaio  1994,  n.  65  (Ratifica  ed          esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui          cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il  9          maggio 1992) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29          gennaio 1994, n. 23, supplemento ordinario.               -  La  legge  1°  giugno  2002,  n.  120  (Ratifica  ed          esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione  quadro          delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a          Kyoto l'11 dicembre  1997)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.               - La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e  del          Consiglio, del 23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva          2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il  sistema          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a          effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5  giugno  2009,          n. L 140.               - La decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del          Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli          Stati membri per ridurre le emissioni  dei  gas  a  effetto          serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita'  in          materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra          entro il 2020 e' pubblicata nella G.U.U.E. 5  giugno  2009,          n. L 140.               -  Il  regolamento  (UE)  n.  182/2011  del  Parlamento          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  febbraio  2011,   che          stabilisce le regole e i principi  generali  relativi  alle          modalita'  di  controllo  da  parte  degli   Stati   membri          dell'esercizio delle competenze  di  esecuzione  attribuite          alla Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E.  28  febbraio          2011, n. L 55.               - La risoluzione del Parlamento europeo del 5  febbraio          2014 recante un quadro per le politiche dell'energia e  del          clima all'orizzonte 2030, con  cui  la  Commissione  e  gli          Stati membri sono stati invitati  a  fissare  un  obiettivo          vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una          riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a          effetto serra rispetto ai livelli del  1990  e'  pubblicata          nella G.U.U.E. C 93/79 del 24 marzo 2017.               - Il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e          del  Consiglio,  del  29  aprile   2015,   concernente   il          monitoraggio,  la  comunicazione  e   la   verifica   delle          emissioni di  anidride  carbonica  generate  dal  trasporto          marittimo  e  che  modifica  la  direttiva  2009/16/CE   e'          pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123.               - Il regolamento di esecuzione (UE)  2016/1927,  del  4          novembre  2016,  relativo   ai   modelli   dei   piani   di          monitoraggio,  delle  relazioni  sulle  emissioni   e   dei          documenti di  conformita'  a  norma  del  regolamento  (UE)          2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente          il monitoraggio,  la  comunicazione  e  la  verifica  delle          emissioni di  anidride  carbonica  generate  dal  trasporto          marittimo e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2016,  n.          L 299.               - Il regolamento di esecuzione (UE)  2016/1928,  del  4          novembre 2016, sulla determinazione del carico  trasportato          per le categorie di navi  diverse  dalle  navi  passeggeri,          dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai  sensi  del          regolamento (UE) 2015/757  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio concernente il monitoraggio, la  comunicazione  e          la verifica delle emissioni di anidride carbonica  generate          dal trasporto marittimo  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  5          novembre 2016, n. L 299.               -  Il  regolamento  delegato  (UE)  2016/2071,  del  22          settembre 2016, che modifica il regolamento  (UE)  2015/757          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda          i metodi per il monitoraggio delle  emissioni  di  anidride          carbonica e le regole relative al monitoraggio delle  altre          informazioni pertinenti e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  26          novembre 2016, n. L 320.               -  Il  regolamento  delegato  (UE)  2016/2072,  del  22          settembre 2016,  relativo  alle  attivita'  di  verifica  e          all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento          (UE)  2015/757  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio          concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica          delle  emissioni  di  anidride   carbonica   generate   dal          trasporto  marittimo  e'  pubblicato  nella   G.U.U.E.   26          novembre 2016, n. L 320.               - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo          2013, n. 30  (Attuazione  della  direttiva  2009/29/CE  che          modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed          estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di          emissione  di  gas  ad  effetto  serra),  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79, cosi' recita:                 «Art. 4 (Autorita' nazionale  competente).  -  1.  E'          istituito il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della          direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle          attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,   come          definite all'art. 3, di seguito Comitato.  Il  Comitato  ha          sede presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare che ne assicura  l'adeguato  supporto          logistico e organizzativo.                 1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e'  composto  da          un Consiglio direttivo e  da  una  Segreteria  tecnica.  Il          Consiglio direttivo e' l'organo deliberante  del  Comitato;          per  l'istruttoria  delle  attivita'  di  cui  al  presente          articolo il Consiglio direttivo si avvale della  Segreteria          tecnica.                 2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge  la  funzione          di autorita' nazionale competente.                 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato  di          cui  al  comma  1  presenta  al  Parlamento  una  relazione          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.                 4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:                   a) determinare, ai sensi  dell'art.  21,  comma  1,          l'elenco  degli  impianti  che  ricadono   nel   campo   di          applicazione del presente decreto e  le  quote  preliminari          eventualmente assegnate a titolo gratuito;                   b) notificare alla Commissione, ai sensi  dell'art.          21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari          eventualmente assegnate  a  titolo  gratuito  di  cui  alla          lettera a);                   c) deliberare, ai  sensi  dell'art.  21,  comma  3,          l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti  ricompresi          nell'elenco di cui alla lettera a);                   d)  determinare  l'assegnazione   di   quote   agli          impianti nuovi entranti ai sensi dell'art. 22;                   e) calcolare e pubblicare  la  quantita'  totale  e          annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento          a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia  per  il          quale e' stata inoltrata  la  domanda  alla  Commissione  a          norma dell'art. 7, comma 3;                   f) definire le modalita' di presentazione da  parte          del pubblico di osservazioni  sulle  materie  di  cui  alla          lettera a);                   g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere  gas  a          effetto serra, di cui all'art. 13;                   h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas  a          effetto  serra  ai  sensi  dell'art.   15,   comma   1,   e          aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16;                   i)  approvare  il  Piano  di   monitoraggio   delle          emissioni   e    il    Piano    di    monitoraggio    delle          'tonnellate-chilometro' e loro aggiornamenti;                   l) rilasciare annualmente, ai sensi  dell'art.  23,          una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;                   m) impartire  disposizioni  all'amministratore  del          registro di cui all'art. 28;                   n)  definire  i  criteri   di   svolgimento   delle          attivita' di verifica e  di  predisposizione  del  relativo          attestato conformemente a quanto previsto all'allegato  III          e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;                   o) rendere pubblici i  nomi  dei  gestori  e  degli          operatori  aerei  che  hanno  violato   gli   obblighi   di          restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32;                   o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista          di operatori aerei  amministrati  dall'Italia,  avvalendosi          anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'art.  3,          comma 1, lettera q);                   p) adottare eventuali  disposizioni  interpretative          in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base  dei          principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto  dalla          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;                   q) definire i contenuti e le modalita' per  l'invio          della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad  effetto          serra ai sensi dell'art.14, comma 2;                   r) definire le modalita' per la  predisposizione  e          l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla  base          dei contenuti minimi di cui all'allegato V;                   s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia  e          la quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i  gestori  degli          impianti e gli operatori aerei possono utilizzare  ai  fini          dell'adempimento  dell'obbligo  di  restituzione   per   il          periodo 2013-2020;                   t) predisporre e presentare ai Ministri  competenti          la relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione  europea          la relazione di cui all'art. 40;                   u) svolgere  attivita'  di  supporto  al  Ministero          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare          attraverso  la  partecipazione,   con   propri   componenti          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui          all'art.  23  della  direttiva  2003/87/CE  ed  alle  altre          riunioni in sede comunitaria o  internazionale  concernenti          l'applicazione del Protocollo di Kyoto;                   v) stimare le emissioni rilasciate  annualmente  ai          sensi dell'art. 34, comma 3;                   z) emanare apposite disposizioni per il trattamento          degli  operatori   aerei   che   interrompono   l'attivita'          conformemente  a  quanto  stabilito  dai  regolamenti   sui          registri;                   aa) revocare l'autorizzazione ad  emettere  gas  ad          effetto serra ai sensi dell'art. 17;                   bb) definire i contenuti e le modalita' per l'invio          delle informazioni in caso  di  modifica  dell'impianto  ai          sensi dell'art. 16, comma 1;                   cc)  mettere  in  atto  le  azioni  necessarie  per          assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 18;                   dd) definire i contenuti  e  le  modalita'  per  la          comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'art.          24, della cessazione parziale di attivita' di cui  all'art.          25 e  della  riduzione  sostanziale  di  capacita'  di  cui          all'art. 26;                   ee) rivedere il  quantitativo  annuo  di  quote  da          assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione  parziale          o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'art. 20,          commi 2, 3 e 4,  comunicare  alla  Commissione  europea  la          revisione di tale quantitativo e assegnare il  quantitativo          annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4;                   ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti  e          le modalita' per l'invio della domanda di  assegnazione  di          quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti          nuovi entranti, valutare l'eleggibilita'  della  richiesta,          determinare il quantitativo annuo preliminare  di  quote  e          comunicare il medesimo alla Commissione europea;                   gg) avanzare,  ai  sensi  dell'art.  27,  comma  1,          richiesta, presso la Commissione europea,  di  integrazione          dell'elenco dei settori o dei sottosettori  esposti  ad  un          rischio elevato  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  di          carbonio;                   hh) valutare, ai sensi dell'art. 31,  le  richieste          di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono          le  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra  sul  territorio          nazionale, verificare la conformita' rispetto  alle  misure          di attuazione adottate dalla Commissione europea  ai  sensi          dell'art. 24-bis della direttiva  2009/29/CE,  decidere  in          merito  al  rilascio  e,  in  caso  di  accoglimento  della          richiesta, rilasciare le quote o i crediti;                   ii)  adottare   i   provvedimenti   necessari   per          assicurare la cancellazione delle quote;                   ll) applicare il presente decreto ad attivita' e  a          gas  a  effetto  serra  che  non  figurano  all'allegato  I          conformemente  a  quanto  stabilito  all'art.  37,  nonche'          richiedere  alla  Commissione  europea  l'adozione  di   un          regolamento  sul  monitoraggio  e  la  comunicazione  delle          emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto;                   mm)   dare   attuazione   alle   disposizioni   per          l'esclusione di  impianti  di  dimensioni  ridotte  di  cui          all'art. 38;                   nn) dare attuazione a tutte le  restanti  attivita'          previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.                 5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare          azioni volte a:                   a) promuovere le attivita'  progettuali  legate  ai          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;                   b) favorire  la  diffusione  dell'informazione,  la          promozione e  l'orientamento  con  riferimento  al  settore          privato e pubblico a livello nazionale;                   c) valorizzare e  rafforzare,  attraverso  la  rete          diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per          fornire  adeguati   punti   di   riferimento   al   sistema          industriale ed imprenditoriale italiano;                   d)  valorizzare  e  rafforzare,   nel   quadro   di          un'azione concertata  a  beneficio  del  sistema-Paese,  le          attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo          di programmi di cooperazione bilaterale  in  attuazione  di          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto          del Protocollo di Kyoto;                   e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle          necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto  di          procedure decisionali per l'approvazione dei progetti,  per          la    semplificazione    dei    percorsi     amministrativi          autorizzatori  e  per  ogni  altra   necessaria   attivita'          funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;                   f)   supportare   le   aziende    italiane    nella          preparazione  di  progetti  specifici  corrispondenti  alle          priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;                   g)  valorizzare  il  potenziale  dei  vari  settori          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti          internazionali per la riduzione delle emissioni.                 6.                 7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono          trovarsi in situazione di conflitto di  interesse  rispetto          alle  funzioni  del  Comitato  stesso   e   dichiarano   la          insussistenza di tale conflitto all'atto  dell'accettazione          della   nomina.   Essi    sono    tenuti    a    comunicare          tempestivamente, al Ministero o all'ente  designante,  ogni          sopravvenuta  situazione  di  conflitto  di  interesse.   A          seguito  di  tale  comunicazione  il  Ministero  o   l'ente          provvede alla sostituzione dell'esperto.                 8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove  membri          di  comprovata  esperienza  nei  settori  interessati   dal          presente  decreto,  di  cui  tre  nominati   dal   Ministro          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          compreso il presidente, tre  dal  Ministro  dello  sviluppo          economico, compreso il vicepresidente, e tre, con  funzioni          consultive, rispettivamente, dal Ministro  dell'economia  e          delle finanze, dal Ministro  per  le  politiche  europee  e          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  Per          l'espletamento dei compiti di cui al comma 5  il  Consiglio          direttivo  e'  integrato  da  due   membri   con   funzioni          consultive nominati dal Ministro degli affari  esteri.  Per          l'espletamento  dei  compiti  inerenti  le   attivita'   di          trasporto aereo, di cui al  capo  III  e  V,  il  Consiglio          direttivo e' integrato da tre membri nominati dal  Ministro          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   di   cui   due          appartenenti  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile          (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno  diritto          di  voto  e  non  sono  considerati  ai  fini  del   quorum          costitutivo  e  deliberativo  del  Consiglio  direttivo.  I          membri del Consiglio direttivo rimangono in carica  quattro          anni.                 9.                 10. La Segreteria tecnica  e'  composta  da  ventidue          membri di elevata qualifica professionale,  con  comprovata          esperienza in materia ambientale e nei settori  interessati          dal presente  decreto.  Il  coordinatore  della  Segreteria          tecnica  e  cinque  membri  sono  nominati  dal   Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei          membri  sono  nominati   dal   Ministero   dello   sviluppo          economico, due membri dall'Ente per  le  nuove  tecnologie,          l'energia e l'ambiente,  due  membri  dall'ISPRA,  due  dal          Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal  Ministero          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   due   dall'Ente          nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.                 10-bis.  I  curricula  dei   membri   del   Consiglio          direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria  tecnica  di          cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito  del  Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.                 11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui          al comma 1 sono definite  in  un  apposito  regolamento  da          approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e  della          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il          Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle          infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura  la          costante operativita' e funzionalita' del  Comitato  stesso          in relazione agli atti e alle deliberazioni che  lo  stesso          deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento          disciplina  in  particolare  le  audizioni   dei   soggetti          interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del          Consiglio  direttivo  e  della  Segreteria   tecnica,   dei          relativi ordini del giorno, degli atti e  delle  decisioni,          nonche'  i  lavori  della  Segreteria  tecnica  in   gruppi          istruttori.                 12. Il Consiglio direttivo di cui al  comma  8  opera          collegialmente, previo un tempestivo inoltro di  avviso  di          convocazione a ciascun componente.  Le  deliberazioni  sono          assunte  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei          componenti e di esse viene data  adeguata  informazione  ai          soggetti interessati.                 13.  La  Segreteria  tecnica,  su   indicazione   del          Consiglio direttivo puo' istituire,  gruppi  di  lavoro  ai          quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza          dei  soggetti  operanti  in  ambito  economico,  sociale  e          ambientale maggiormente rappresentativi.                 14. Per le attivita' di cui al comma 5  il  Consiglio          direttivo  si  puo'  avvalere,  di  un  gruppo  di   lavoro          costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di  lavoro          presenta al Consiglio direttivo:                   a) entro i primi trenta giorni  di  ogni  anno,  un          piano di lavoro programmatico da approvarsi  da  parte  del          Consiglio direttivo;                   b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione          annuale dell'attivita' svolta.                 15. Dall'attuazione del presente articolo non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica. Ai componenti dei gruppi  di  lavoro  di  cui  ai          commi 13 e 14 non spetta alcun  emolumento,  compenso,  ne'          rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.                 15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi  spese  ai          membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle          aste ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera i).                 15-ter. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'          di corresponsione e di determinazione dei  compensi  e  dei          rimborsi spese per i componenti del Comitato e la  relativa          durata, in modo da  garantire  l'invarianza  dei  saldi  di          finanza pubblica.».                               - Il testo dell'art. 135  del  decreto  legislativo  15          marzo  2010,  n.  66  (Codice  dell'ordinamento  militare),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.  106,          supplemento ordinario, cosi' recita:                 «Art.  135  (Esercizio  di  funzioni  dipendenti  dal          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del          mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai          sensi dell'art. 8 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  e          dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando          funzioni di vigilanza e  controllo  in  materia  di  tutela          dell'ambiente marino e costiero.                 2. In dipendenza delle attribuzioni di cui  al  comma          1, e  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  12  del          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in          particolare, le sottoelencate funzioni:                   a)  nelle  zone   sottoposte   alla   giurisdizione          nazionale  svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di          controllo relative all'esatta applicazione delle norme  del          diritto italiano, del diritto  dell'Unione  europea  e  dei          trattati internazionali in vigore per l'Italia  in  materia          di  prevenzione  e  repressione  di   tutti   i   tipi   di          inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi  e          da  acque  di  zavorra,  l'inquinamento  da  immersione  di          rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione  e  di          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi          e della biodiversita';                   b) nelle acque  di  giurisdizione  e  di  interesse          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;                   c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma,          e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.          152, alla sorveglianza e all'accertamento delle  violazioni          in materia di tutela delle  acque  dall'inquinamento  e  di          gestione delle risorse  idriche  se  dalle  stesse  possono          derivare danni o  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente          marino   e   costiero,   nonche'   alla   sorveglianza    e          all'accertamento  degli  illeciti   in   violazione   della          normativa in materia di  rifiuti  e  alla  repressione  dei          traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;                   d) esercita, ai sensi dell'art. 19  della  legge  6          dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  nelle  aree  marine          protette e sulle aree di reperimento;                   e) ai sensi dell'art. 296,  comma  9,  del  decreto          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8          del predetto articolo;                   f) per le attivita' di cui agli articoli  11  e  12          della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  attraverso  la  sua          organizzazione  periferica  a  livello   di   compartimento          marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio  1998,  n.          239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e          specifiche, del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del          territorio e del mare; in forza della medesima disposizione          normativa per altri interventi e attivita'  in  materia  di          tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della          tutela del territorio e del mare puo' avvalersi  anche  del          Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di  specifiche          convenzioni.».               - Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994,  n.          84  (Riordino  della  legislazione  in  materia   portuale)          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,          supplemento ordinario, cosi' recita:                 «Art. 3 (Costituzione del comando generale del  Corpo          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'          preposto un ammiraglio  ispettore  capo  appartenente  allo          stesso Corpo,  senza  aumento  di  organico  ne'  di  spese          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le          materie di rispettiva competenza.».               - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30          novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. 
           Note all'art. 1:               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2015/757, si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 2   Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 6,             7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757 
   1.  L'armatore  della  nave  o  qualsiasi  altra  persona   fisica, giuridica  o  ente  collettivo  che  ha  assunto  la  responsabilita' dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in  parte  agli obblighi di  monitoraggio  di  cui  agli  articoli  8,  9  e  10  del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del pagamento di  una  somma  da  euro  20.000  a  euro  100.000.  Se  la violazione e' dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione  del piano di monitoraggio secondo  quanto  previsto  all'articolo  6  del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli  obblighi  di  verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.     |  
|   |                                 Art. 3 
         Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti         dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757 
   1.  L'armatore  della  nave  o  qualsiasi  altra  persona   fisica, giuridica  o  ente  collettivo  che  ha  assunto  la  responsabilita' dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in  parte  agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel rispetto  delle  modalita'  di  cui  agli  articoli  11  e   12   del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.     |  
|   |                                 Art. 4 
               Vigilanza, accertamento delle violazioni                     e irrogazione delle sanzioni 
   1. Le sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  sono  irrogate  dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui al comma 2,  ed  al  procedimento  si  applicano  per quanto compatibili le disposizioni di  cui  alla  legge  24  novembre 1981, n. 689.   2.  L'attivita'  di  vigilanza   e   di   accertamento,   ai   fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, e' svolta dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,  nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne  redige  verbale  da trasmettere, entro quindici  giorni  dall'avvenuto  accertamento,  al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, quale autorita' nazionale competente.   3. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689, l'attivita'  di  contestazione  e  notificazione  della   violazione, mediante verbale di accertamento, e' svolta dal Comitato  di  cui  al comma 2.   4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui  agli  articoli  2  e  3  sono  versati  ad   apposito   capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare,  destinati  al  finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.  
           Note all'art. 4:               - Il testo dell'art. 14 della legge 24  novembre  1981,          n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:                 «Art.  14  (Contestazione  e  notificazione).  -   La          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta          per la violazione stessa.                 Se non e' avvenuta  la  contestazione  immediata  per          tutte  o  per  alcune  delle  persone  indicate  nel  comma          precedente, gli estremi  della  violazione  debbono  essere          notificati agli interessati residenti nel territorio  della          Repubblica entro il termine di novanta giorni  e  a  quelli          residenti all'estero entro il termine  di  trecentosessanta          giorni dall'accertamento.                 Quando  gli  atti  relativi  alla   violazione   sono          trasmessi  all'autorita'   competente   con   provvedimento          dell'autorita' giudiziaria,  i  termini  di  cui  al  comma          precedente decorrono dalla data della ricezione.                 Per la forma della contestazione  immediata  o  della          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.                 Per i residenti all'estero, qualora la residenza,  la          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.                 L'obbligazione di  pagare  la  somma  dovuta  per  la          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».               - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo          13 marzo 2013, n. 30, si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 5 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le  attivita'  previste  dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente.     |  
|   |                                 Art. 6 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.     Dato a Roma, addi' 25 luglio 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Bonafede, Ministro della giustizia 
                                 Costa, Ministro dell'ambiente e della                                tutela del territorio e del mare  Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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