Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2019, n. 83
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 recante un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;
Visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, e in particolare l'articolo 20, comma 1;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformita' a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2071, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2072, del 22 settembre 2016, relativo alle attivita' di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, e in particolare l'articolo 4, comma 1;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 135 concernente l'esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, di seguito denominato «regolamento».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, cosi' recita:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo
e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1,
lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art.
31.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre 2017, n.
163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2016-2017), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera
d), della medesima legge, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
europea pubblicati alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni
penali o amministrative.».
- La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9
maggio 1992) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 1994, n. 23, supplemento ordinario.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.
- La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009,
n. L 140.
- La decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli
Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto
serra al fine di adempiere agli impegni della Comunita' in
materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
entro il 2020 e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009,
n. L 140.
- Il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalita' di controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite
alla Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio
2011, n. L 55.
- La risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio
2014 recante un quadro per le politiche dell'energia e del
clima all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli
Stati membri sono stati invitati a fissare un obiettivo
vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una
riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a
effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e' pubblicata
nella G.U.U.E. C 93/79 del 24 marzo 2017.
- Il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle
emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto
marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE e'
pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del 4
novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di
monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei
documenti di conformita' a norma del regolamento (UE)
2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle
emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto
marittimo e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2016, n.
L 299.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, del 4
novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato
per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri,
dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del
regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e
la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate
dal trasporto marittimo e' pubblicato nella G.U.U.E. 5
novembre 2016, n. L 299.
- Il regolamento delegato (UE) 2016/2071, del 22
settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride
carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre
informazioni pertinenti e' pubblicato nella G.U.U.E. 26
novembre 2016, n. L 320.
- Il regolamento delegato (UE) 2016/2072, del 22
settembre 2016, relativo alle attivita' di verifica e
all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica
delle emissioni di anidride carbonica generate dal
trasporto marittimo e' pubblicato nella G.U.U.E. 26
novembre 2016, n. L 320.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas ad effetto serra), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79, cosi' recita:
«Art. 4 (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite all'art. 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha
sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto
logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da
un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il
Consiglio direttivo e' l'organo deliberante del Comitato;
per l'istruttoria delle attivita' di cui al presente
articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria
tecnica.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
di autorita' nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di
cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:
a) determinare, ai sensi dell'art. 21, comma 1,
l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di
applicazione del presente decreto e le quote preliminari
eventualmente assegnate a titolo gratuito;
b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'art.
21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari
eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla
lettera a);
c) deliberare, ai sensi dell'art. 21, comma 3,
l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi
nell'elenco di cui alla lettera a);
d) determinare l'assegnazione di quote agli
impianti nuovi entranti ai sensi dell'art. 22;
e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e
annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento
a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a
norma dell'art. 7, comma 3;
f) definire le modalita' di presentazione da parte
del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla
lettera a);
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'art. 13;
h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'art. 15, comma 1, e
aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle
emissioni e il Piano di monitoraggio delle
'tonnellate-chilometro' e loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'art. 23,
una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
m) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'art. 28;
n) definire i criteri di svolgimento delle
attivita' di verifica e di predisposizione del relativo
attestato conformemente a quanto previsto all'allegato III
e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli
operatori aerei che hanno violato gli obblighi di
restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32;
o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista
di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi
anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'art. 3,
comma 1, lettera q);
p) adottare eventuali disposizioni interpretative
in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei
principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) definire i contenuti e le modalita' per l'invio
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra ai sensi dell'art.14, comma 2;
r) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla base
dei contenuti minimi di cui all'allegato V;
s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia e
la quantita' di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli
impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il
periodo 2013-2020;
t) predisporre e presentare ai Ministri competenti
la relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione europea
la relazione di cui all'art. 40;
u) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre
riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai
sensi dell'art. 34, comma 3;
z) emanare apposite disposizioni per il trattamento
degli operatori aerei che interrompono l'attivita'
conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui
registri;
aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra ai sensi dell'art. 17;
bb) definire i contenuti e le modalita' per l'invio
delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai
sensi dell'art. 16, comma 1;
cc) mettere in atto le azioni necessarie per
assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 18;
dd) definire i contenuti e le modalita' per la
comunicazione della cessazione di attivita' di cui all'art.
24, della cessazione parziale di attivita' di cui all'art.
25 e della riduzione sostanziale di capacita' di cui
all'art. 26;
ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da
assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale
o riduzione sostanziale di capacita' ai sensi dell'art. 20,
commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la
revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo
annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4;
ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti e
le modalita' per l'invio della domanda di assegnazione di
quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti
nuovi entranti, valutare l'eleggibilita' della richiesta,
determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e
comunicare il medesimo alla Commissione europea;
gg) avanzare, ai sensi dell'art. 27, comma 1,
richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione
dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio;
hh) valutare, ai sensi dell'art. 31, le richieste
di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono
le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio
nazionale, verificare la conformita' rispetto alle misure
di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in
merito al rilascio e, in caso di accoglimento della
richiesta, rilasciare le quote o i crediti;
ii) adottare i provvedimenti necessari per
assicurare la cancellazione delle quote;
ll) applicare il presente decreto ad attivita' e a
gas a effetto serra che non figurano all'allegato I
conformemente a quanto stabilito all'art. 37, nonche'
richiedere alla Commissione europea l'adozione di un
regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni per le attivita' e i gas serra in oggetto;
mm) dare attuazione alle disposizioni per
l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui
all'art. 38;
nn) dare attuazione a tutte le restanti attivita'
previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per
fornire adeguati punti di riferimento al sistema
industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di
un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le
attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo
di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;
f) supportare le aziende italiane nella
preparazione di progetti specifici corrispondenti alle
priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
6.
7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto
alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la
insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione
della nomina. Essi sono tenuti a comunicare
tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni
sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A
seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente
provvede alla sostituzione dell'esperto.
8. Il Consiglio direttivo e' composto da nove membri
di comprovata esperienza nei settori interessati dal
presente decreto, di cui tre nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
compreso il presidente, tre dal Ministro dello sviluppo
economico, compreso il vicepresidente, e tre, con funzioni
consultive, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per
l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio
direttivo e' integrato da due membri con funzioni
consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per
l'espletamento dei compiti inerenti le attivita' di
trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio
direttivo e' integrato da tre membri nominati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due
appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno diritto
di voto e non sono considerati ai fini del quorum
costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I
membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro
anni.
9.
10. La Segreteria tecnica e' composta da ventidue
membri di elevata qualifica professionale, con comprovata
esperienza in materia ambientale e nei settori interessati
dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria
tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei
membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo
economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.
10-bis. I curricula dei membri del Consiglio
direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di
cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Le modalita' di funzionamento del Comitato di cui
al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da
approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la
costante operativita' e funzionalita' del Comitato stesso
in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso
deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento
disciplina in particolare le audizioni dei soggetti
interessati, le forme di pubblicita' delle convocazioni del
Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei
relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni,
nonche' i lavori della Segreteria tecnica in gruppi
istruttori.
12. Il Consiglio direttivo di cui al comma 8 opera
collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di
convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti e di esse viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati.
13. La Segreteria tecnica, su indicazione del
Consiglio direttivo puo' istituire, gruppi di lavoro ai
quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza
dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e
ambientale maggiormente rappresentativi.
14. Per le attivita' di cui al comma 5 il Consiglio
direttivo si puo' avvalere, di un gruppo di lavoro
costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro
presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un
piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta.
15. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti dei gruppi di lavoro di cui ai
commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai
membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle
aste ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera i).
15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei
rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa
durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di
finanza pubblica.».

- Il testo dell'art. 135 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera dipende funzionalmente dal Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando
funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela
dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma
1, e fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in
particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione
nazionale svolge, in via prevalente, le attivita' di
controllo relative all'esatta applicazione delle norme del
diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei
trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia
di prevenzione e repressione di tutti i tipi di
inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e
da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di
rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
e della biodiversita';
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse
nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di
sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo
2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma,
e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono
derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente
marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei
traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell'art. 19 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine
protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell'art. 296, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore
di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le
violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8
del predetto articolo;
f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua
organizzazione periferica a livello di compartimento
marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n.
239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
normativa per altri interventi e attivita' in materia di
tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del
Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche
convenzioni.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo
stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese
complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni
vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto
dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
materie di rispettiva competenza.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2015/757, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 6,
7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757

1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la violazione e' dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 6 del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.
 
Art. 3

Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti
dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757

1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel rispetto delle modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.
 
Art. 4

Vigilanza, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui al comma 2, ed al procedimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'attivita' di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, e' svolta dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne redige verbale da trasmettere, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento, al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, quale autorita' nazionale competente.
3. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'attivita' di contestazione e notificazione della violazione, mediante verbale di accertamento, e' svolta dal Comitato di cui al comma 2.
4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2 e 3 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Costa, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Bonafede