| Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 22 luglio 2019 |  
| Aggiornamento annuale degli importi per  il  risarcimento  del  danno biologico  per  lesioni  di  lieve  entita',  derivanti  da  sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;   Visto in particolare, l'art. 139, comma  5,  del  predetto  Codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del  quale  gli importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel  comma  1  del  medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro  dello sviluppo  economico  in   misura   corrispondente   alla   variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di  operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;   Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2019,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale n. 124 del 29 maggio 2019;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in  data  9 gennaio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5,  del  Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma  1,  sono stati da ultimo aggiornati alla  variazione  del  sopracitato  indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2018;   Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 gennaio 2019,  applicando la maggiorazione dello 0,9%  pari  alla  variazione  percentuale  del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. A decorrere dal mese di aprile 2019, gli  importi  indicati  nel comma 1, dell'art. 139  del  Codice  delle  assicurazioni  private  e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:     ottocentoquattordici euro  e  ventisette  centesimi,  per  quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);     quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto  riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).   2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 22 luglio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio     |  
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