Con il presente provvedimento si emanano  disposizioni  in  materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio  e del finanziamento del terrorismo.   Le  disposizioni  danno  attuazione,  in  linea  con  la  normativa europea, a:     a) le previsioni in materia di adeguata verifica della  clientela (in particolare, cfr. articoli  17-30)  del  decreto  legislativo  21 novembre 2007, n. 231, come modificato  dal  decreto  legislativo  25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE)  n.  2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);     b)  gli  orientamenti  congiunti  delle  autorita'  di  vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli  17  e  18, paragrafo 4, della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd.  quarta  direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di  adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi  e  gli istituti  finanziari  dovrebbero  prendere  in   considerazione   nel valutare i rischi  di  riciclaggio  e  finanziamento  del  terrorismo associati  ai  singoli  rapporti  continuativi  e   alle   operazioni occasionali (1) .   Le disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica.   Le previsioni del  decreto  antiriciclaggio  e  degli  orientamenti congiunti recepite  dalle  disposizioni  sono  caratterizzate  da  un notevole  grado  di  dettaglio.  Pertanto,  in   considerazione   dei ristretti  margini  di  discrezionalita'  lasciati  alla   disciplina secondaria,  non  e'  stata  condotta,  ai  sensi  dell'art.  3   del provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010,  un'analisi  di impatto formalizzata.   Le disposizioni sono pubblicate sul sito web della Banca  d'Italia, unitamente   al   presente   provvedimento,   al   resoconto    della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il  provvedimento  e  le disposizioni saranno altresi'  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana.  Le  disposizioni  entreranno  in  vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta.   I destinatari si  adeguano  alle  disposizioni  a  partire  dal  1° gennaio 2020. In relazione ai clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni per i quali  la  disciplina  previgente  al decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  stabiliva  forme  di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca  d'Italia  si attende che siano raccolti al primo contatto utile,  e  comunque  non oltre il  30  giugno  2020,  i  dati  e  i  documenti  identificativi eventualmente mancanti.     Roma, 30 luglio 2019 
                                                 Il Governatore: Visco 
  (1) Gli orientamenti congiunti sono  disponibili  al  seguente  link:    https://eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on    +Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf     |