| Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| COMUNICATO  |  
| Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo procedura nazionale, del medicinale per uso  umano  «Levopraid»,  con conseguente modifica degli stampati.  |  
  |  
 |  
       Estratto determina AAM/PPA n. 590/2019 del 18 luglio 2019 
     L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:       LEVOPRAID;     confezioni:       A.I.C. n. 026009 011 «25 mg compresse» 20 compresse;       A.I.C. n. 026009 023 «25 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;       A.I.C. n. 026009 035 «25 mg/ml gocce orali  soluzione»  flacone contagocce da 20 ml;       A.I.C. n. 026009 047 «100 mg compresse» blister 20 compresse;       A.I.C. n. 026009 050 «50 mg compresse» blister 20 compresse;       A.I.C. n. 026009 062 «50 mg/2 ml soluzione iniettabile per  uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale;     titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l.;     procedura nazionale;     codice pratica: FVRN/2009/1092,  con  scadenza  il  1°  giugno  2010  e'  rinnovata,   con   validita' illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di  qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.     Sono inoltre autorizzate:       la variazione N1B/2015/1791 concernente l'aggiornamento del  FI al QRD template in seguito a presentazione del test di leggibilita';       la variazione N1B/2019/155  concernente  la  modifica  stampati richiesta dall'Ufficio di farmacovigilanza di AIFA per i medicinali a base di levosulpiride;       la  variazione  N1B/2019/219  concernente   la   modifica   per introdurre un warning nel RCP (e conseguentemente nel FI)  a  seguito delle  raccomandazioni  del  CMDh  per  i  medicinali   antipsicotici (20/10/2009).     Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il riassunto delle caratteristiche del prodotto  mentre  per  il  foglio illustrativo ed etichettatura  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana della presente determina.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare  dell'autorizzazione all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  2,  della suddetta determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del medicinale  indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono  tenuti   a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a  decorrere dal termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente determina.  Il   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione   in commercio rende accessibile  al  farmacista  il  foglio  illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.     La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |  
 
 | 
 |