Estratto determina n. 1221/2019 del 23 luglio 2019 
     Medicinale: BOSENTAN GEN. ORPH.     Titolare A.I.C.: Gen. Orph, 185 Bureaux de  la  Colline  -  92213 Saint-Cloud Cedex, Francia.     Confezioni:       «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in  blister PVC/AL - A.I.C. n. 045556014 (in base 10);       «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse  in  blister PVC/AL - A.I.C. n. 045556026 (in base 10).     Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.     Composizione:       principio attivo: bosentan;       eccipienti:         nucleo della compressa: lattosio monoidrato,  ipromellosa  15 mPas, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;         rivestimento:  ipromellosa  6  mPas,   lattosio   monoidrato, macrogol 3350, triacetina, ossido di ferro giallo (E172), diossido di titanio (E171). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu' dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La    classificazione    ai    fini    della    fornitura     del medicinale BOSENTAN GEN. ORPH e' la seguente: medicinale utilizzabile esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad   esso assimilabile (OSP). 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive modificazioni ed integrazioni, che  impone  di  non  includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
                               Stampati 
     Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo allegato alla presente determina.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla presente determina.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |