| Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2019, n. 82 |  
| Regolamento di modifica del Titolo IX  del  regolamento  di  servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87 della Costituzione;   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento dell'amministrazione della  pubblica  sicurezza  e,  in  particolare, l'articolo 111, che prevede l'emanazione del regolamento di  servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che espleta funzioni di polizia;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante ordinamento dei ruoli professionali dei  sanitari  della Polizia di Stato;   Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo 2000, n. 78;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957, n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche;   Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche  e,  in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);   Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante disposizioni in  materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle amministrazioni pubbliche;   Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  al  decreto  legislativo  29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma  1, lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;   Viste in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma 1, lettere m), n), o), p), q) e r), del citato decreto legislativo n. 126 del 2018, recanti modificazioni agli articoli 71, 72, 73, 74,  75 e introduzione degli articoli 75-bis e 75-ter, del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  335  del  1982,  che  aggiornano  la disciplina dei presupposti per il conferimento della  promozione  per merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata anche la  disciplina  delle  altre  ricompense  premiali,  attraverso l'aggiornamento delle previsioni del citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 782 del 1985;   Ritenuto che, conseguentemente, occorre prevedere  la  possibilita' di conferire le  predette,  restanti  ricompense  premiali  anche  in relazione a comportamenti serbati in attivita' attinenti  ai  compiti istituzionali pure diversi da quelli squisitamente operativi;   Considerato che,  in  considerazione  dell'ampliamento  del  novero delle fattispecie che possono dare luogo alla promozione  per  merito straordinario e alle ricompense premiali, appare opportuno introdurre meccanismi procedimentali  in  grado  di  assicurare  un  equilibrato apprezzamento discrezionale delle  diverse  situazioni,  al  fine  di garantire l'effettivo riconoscimento e la valorizzazione del merito e della professionalita' espressi dal personale della Polizia di Stato;   Considerato che a questo fine, appare opportuno  prevedere  che  la valutazione discrezionale dell'amministrazione si avvalga anche degli apporti  di  appositi  organi  collegiali,  in  coerenza  con  quanto previsto, per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato, dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000  e dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  335 del 1982, nonche', per il conferimento delle  promozioni  per  merito straordinario,  dagli  articoli  75,  quarto  comma,  e  75-bis,  del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;   Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione dell'11 giugno 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'interno; 
                                 Emana                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1   Modificazioni al capo I del titolo  IX  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di tipologie e  requisiti per il conferimento delle ricompense al  personale  della  Polizia di Stato. 
   1. Al regolamento di servizio dell'amministrazione  della  pubblica sicurezza di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) la rubrica del capo  I  del  titolo  IX  e'  sostituita  dalla seguente: «Tipologie di ricompense,  requisiti  e  procedure  per  il conferimento»;     b) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente:       «Art. 66 (Tipologie di  ricompense,  distintivi  d'onore  e  di specialita' e annotazioni matricolari). -  1.  Agli  appartenenti  ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia  di  Stato  possono essere conferite le seguenti ricompense:         a) onorificenze;         b) ricompense:           1) al valor militare;           2) al valor civile;           3) al merito civile;         c) ricompense:           1) per meriti straordinari e speciali;           2) per lodevole comportamento;         d) riconoscimenti:           1) per anzianita' di servizio;           2) al merito di servizio.       2. Al personale di cui al comma  1  possono  essere  attribuiti distintivi d'onore e di  specialita',  individuati  con  decreto  del Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione.       3.  Il  conferimento,  mediante   apposito   attestato,   delle onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui  al  comma 1, nonche' dei distintivi d'onore e di specialita' di cui al comma 2, e' annotato sullo stato matricolare del  personale  interessato,  con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui e' attribuito il premio  in  denaro,  che  sono  comunque  inseriti  nel fascicolo  personale  e  valutati  ai  fini  della  compilazione  del rapporto informativo.       4. La  vigente  normativa  regola  le  modalita'  e  l'uso  dei corrispondenti nastrini e medaglie.»;     c) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:       «Art. 67 (Onorificenze, ricompense al valor militare, al  valor civile e al merito civile, riconoscimenti). - 1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia  di  Stato  possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la  normativa vigente in materia.       2. Le ricompense al valor  militare,  al  valor  civile  ed  al merito civile  sono  proposte  ed  attribuite  secondo  la  normativa vigente in materia.       3. I riconoscimenti per anzianita' di servizio e per merito  di servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti  con  decreto  del Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche  dei  relativi segni distintivi e individua altresi' i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale  della  Polizia  di  Stato  all'atto  del collocamento a riposo.»;     d) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente:       «Art. 68 (Disposizioni comuni  in  materia  di  ricompense  per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:   a) promozione per merito straordinario;   b) encomio solenne.       2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:   a) encomio;   b) lode;   c) premio in denaro;   d) compiacimento.   3. Le ricompense di cui ai  commi  1  e  2  sono  conferite,  senza possibilita'  di  cumulo,  quando  ricorrono  i  presupposti  di  cui all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo  alla  qualifica rivestita e alle funzioni  esercitate  dal  personale  interessato  e tenuto conto del  risultato  conseguito,  nonche'  delle  particolari condizioni di tempo e di  luogo  che  hanno  eventualmente  connotato l'attivita' svolta.   4.  Al  personale  appartenente  ai  gruppi  sportivi  «Polizia  di Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense  di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite  anche  in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.»;     e) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:       «Art. 69 (Requisiti per il conferimento  delle  ricompense  per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La promozione alla  qualifica  superiore  per  merito  straordinario  e' conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74,  75,  commi  primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.       2. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  68,  comma  4, l'encomio solenne e' conferito  al  personale  che,  dando  prova  di eccezionali  capacita',  abbia  conseguito  pregevoli  risultati   in attivita' attinenti ai  propri  compiti,  rendendo  notevoli  servizi all'amministrazione della pubblica  sicurezza,  o  che,  offrendo  un contributo  determinante  all'esito  di  operazioni  di   particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualita' professionali e non comune determinazione operativa.       3. L'encomio e' conferito al  personale  che  abbia  conseguito rilevanti  risultati  in  attivita'  attinenti  ai  propri   compiti, rendendo  importanti  servizi  all'amministrazione   della   pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualita' professionali.       4. La lode  e'  conferita  al  personale  che,  distintosi  per applicazione,  impegno  e  capacita'   tecnico-professionali,   abbia conseguito  apprezzabili  risultati  nell'espletamento  dei   compiti d'istituto.       5. Il premio in denaro  e'  conferito,  nei  limiti  dei  fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacita'  ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di  risultati  meritevoli di segnalazione.       6.  Il  compiacimento  e'  formulato  al  personale  distintosi nell'espletamento del servizio.»;     f) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:       «Art. 70 (Proposte per le ricompense per meriti straordinari  e speciali  e  per  lodevole  comportamento).  -  1.  La  proposta   di conferimento della promozione alla  qualifica  superiore  per  merito straordinario e' formulata ai sensi dell'articolo  75,  terzo  comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni.   2. La proposta di conferimento dell'encomio  solenne  e'  formulata dal questore della  provincia  in  cui  sono  avvenuti  i  fatti,  su rapporto  del  dirigente  dell'ufficio  o  reparto,  ovvero,  per  il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso  direttamente  dipendenti,  dal  direttore centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.   3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della  lode  sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i  fatti, su rapporto del dirigente  dell'ufficio  o  reparto  ovvero,  per  il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso  direttamente  dipendenti,  dal  direttore centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.   4. Le proposte per  il  conferimento  del  premio  in  denaro  sono formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il  personale direttamente dipende e,  per  il  personale  in  servizio  presso  il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della  divisione o ufficio di livello equiparato. Se  le  proposte  di  cui  al  primo periodo riguardano personale in  servizio  presso  province  diverse, esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.       5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per  meriti straordinari e  speciali,  dell'encomio  e  della  lode  a  personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di  cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui  all'articolo  68, comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui  ha  sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.       6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per  meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti all'estero sono formulate dal Questore della Provincia  di  Roma,  su rapporto del dirigente dell'ufficio o  reparto  presso  il  quale  il personale presta servizio.   7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata  da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito,  e' allegata, per ciascun dipendente interessato, una  scheda  nominativa le  cui  caratteristiche,  in  relazione  a  ciascuna  tipologia   di ricompensa, sono determinate con decreto del  Capo  della  polizia  - Direttore generale della pubblica sicurezza.   8. La proposta deve essere formulata tempestivamente  e,  comunque, non oltre sei mesi  dalla  conclusione  dell'operazione,  servizio  o attivita' cui la stessa si riferisce,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 75, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.   9. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma,  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335  del  1982,  e  successive modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralita' di dipendenti e, per almeno uno di questi,  sia  formulata la   proposta   di   conferimento   della   promozione   per   merito straordinario.   10. La proposta non puo' essere oggetto di integrazioni, salvo  che sopravvengano  o  siano  conosciuti   successivamente   fatti   nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.»;     g) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:       «Art. 71 (Procedure per il conferimento  delle  ricompense  per meriti straordinari e speciali). - 1.  La  proposta  di  conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e' sottoposta al preventivo esame del consiglio per  le  ricompense  per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74  del  presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui  al  successivo  articolo  75, quarto comma, e successive modificazioni.   2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' inoltrata al consiglio per le ricompense per meriti straordinari  e  speciali,  di cui  all'articolo  74  del  presente  decreto  che,  ove  ravvisi   i presupposti  per  il  conferimento  della   promozione   per   merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato,  agli  organi di cui agli articoli  68  e  69  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui  al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.   3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per  le  ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio e della lode, ne delibera il conferimento.   4. Le ricompense deliberate dal consiglio  per  le  ricompense  per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con  attestato  rilasciato  dal  Capo  della  polizia  - Direttore generale della pubblica sicurezza.»;     h) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:   «Art. 72 (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode). - 1. Le proposte di  conferimento  dell'encomio  e  della  lode  sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole  comportamento, di cui all'articolo 75.   2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora  ravvisi  i  presupposti per il conferimento di  una  ricompensa  per  meriti  straordinari  e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al  consiglio  per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento  dell'encomio  e  della lode, ne da' comunicazione al questore competente che,  entro  trenta giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro.   3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino  i  requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento  delibera  il  conferimento  della  ricompensa ritenuta opportuna.   4. Le ricompense deliberate dal consiglio  per  le  ricompense  per lodevole comportamento sono conferite,  ai  sensi  dell'articolo  66, comma 3, con attestato rilasciato dal  Capo  della  polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.»;     i) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente:   «Art. 73 (Procedure per il conferimento del premio in denaro e  del compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento  del  premio  in denaro e' inoltrata al questore  della  provincia  ove  il  personale presta servizio, ovvero, per  il  personale  in  servizio  presso  il Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in cui  sono  avvenuti  i  fatti,  che,  accertata  la  sussistenza  dei requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta salva la competenza esclusiva del consiglio  per  le  ricompense  per meriti straordinari e speciali di  cui  all'articolo  74,  in  ordine all'esame delle proposte  concernenti  gli  appartenenti  alle  altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°  aprile  1981, n. 121, nonche' tutti i soggetti non appartenenti alle  medesime  che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.   2. I fondi annualmente stanziati per  l'erogazione  del  premio  in denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto  delle dotazioni organiche  e  degli  indici  di  criminalita'  di  ciascuna provincia.   3. Il decreto di cui  al  comma  2  determina  l'entita'  minima  e massima del premio in denaro.   4.  Il  compiacimento  e'  formulato,   in   forma   scritta,   dal responsabile, a livello centrale o periferico,  di  ciascun  ufficio, reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale.       5.  Il  premio  in  denaro  e  il  compiacimento  a   personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di  cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui  all'articolo  68, comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui  ha  sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.»;     l) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:       «Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari  generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e'  istituito  il consiglio per le ricompense per meriti straordinari  e  speciali.  Il consiglio per  le  ricompense  per  meriti  straordinari  e  speciali esprime un parere  obbligatorio  sulle  proposte  di  promozione  per merito  straordinario  e  delibera  relativamente   al   conferimento dell'encomio solenne.       2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma  di  emolumento  o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma  1 e' presieduto e convocato dal vice Direttore generale della  pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica  di prefetto o  di  dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  ed  e' composto da quattro rappresentanti del  Dipartimento  della  pubblica sicurezza con qualifica  di  prefetto  o  di  dirigente  generale  di pubblica sicurezza, individuati  annualmente  con  decreto  del  Capo della polizia - Direttore generale  della  pubblica  sicurezza  e  da quattro rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative a livello nazionale,  designati  di  volta  in  volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentativita' ed in base  a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni  con  accordo  tra l'amministrazione e  le  medesime  organizzazioni.  I  supplenti  dei soggetti di cui al presente comma sono individuati  con  le  medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari.   3. Il consiglio e'  regolarmente  costituito  con  la  presenza  di almeno meta' di  ciascuna  delle  due  rappresentanze  e  delibera  a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del  presidente  in caso di parita' di voti.   4. Le funzioni di segretario del consiglio  sono  espletate  da  un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore,  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della   pubblica sicurezza.  Per  l'istruttoria,  comprensiva  di  ogni   verifica   e approfondimento necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione  centrale  per  gli  affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.       5. Il consiglio e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e  degli  uffici  della Polizia di Stato.»;     m) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:   «Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole  comportamento). - 1. Presso la Direzione  centrale  per  gli  affari  generali  e  le politiche del personale  della  Polizia  di  Stato  e'  istituito  il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il  consiglio per le ricompense per lodevole comportamento  delibera  relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.   2. Ferma restando  l'esclusione  di  ogni  forma  di  emolumento  o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma  1 e' presieduto e convocato da un Direttore centrale  del  Dipartimento della pubblica sicurezza  o  da  un  supplente  avente  qualifica  di prefetto o  di  dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  ed  e' composto  da  quattro   rappresentanti   dell'amministrazione   della pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale  della  pubblica  sicurezza,  di  cui  uno scelto tra i  dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza  o  tra  i dirigenti superiori della Polizia di  Stato  in  servizio  presso  il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti  di uffici con funzioni finali,  con  qualifica  non  inferiore  a  primo dirigente della Polizia di Stato nonche'  da  quattro  rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in  volta  dalle  medesime  secondo  la rispettiva rappresentativita' ed in base a criteri  di  rotazione  da determinarsi ogni due anni con accordo  tra  l'amministrazione  e  le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al  presente comma sono individuati con le  medesime  modalita'  applicate  per  i rispettivi componenti titolari.   3. Il consiglio e'  regolarmente  costituito  con  la  presenza  di almeno meta' di  ciascuna  delle  due  rappresentanze  e  delibera  a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del  presidente  in caso di parita' di voti.   4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore,  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della   pubblica sicurezza. Per l'istruttoria,  le  verifiche  e  gli  approfondimenti necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le  ricompense  di cui all'articolo 74, comma 4.».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai          sensi dell'art.10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Nota al titolo: 
               Il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre          1985, n. 782  (Approvazione  del  regolamento  di  servizio          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza),    e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1985,  n.          305. 
           Note alle premesse: 
               L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - Si riporta il testo vigente  dell'art.  17,  comma  1          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:                 «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per          disciplinare:                   a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                   c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;               (Omissis).».               - Si riporta l'art. 111 della legge 1° aprile 1981,  n.          121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della  pubblica          sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  10  aprile          1981, n. 100, S.O.:                 «Art.   111   (Regolamento    di    servizio    della          amministrazione della  pubblica  sicurezza  e  applicazione          delle norme del disciolto Corpo delle guardie  di  pubblica          sicurezza).    -     Il     regolamento     di     servizio          dell'amministrazione della pubblica  sicurezza  e'  emanato          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del          Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia  piu'          rappresentativi sul piano nazionale.                 Nel periodo intercorrente  tra  l'entrata  in  vigore          della presente legge e quella del  regolamento  di  cui  al          primo comma si applicano, per  quanto  non  previsto  dalla          presente legge e se compatibili con essa,  le  disposizioni          del regolamento approvato con  regio  decreto  30  novembre          1930, n. 1629 , e successive modificazioni.                 In dette disposizioni la  denominazione  Corpo  delle          guardie di pubblica  sicurezza  si  intende  sostituita  da          Amministrazione della pubblica sicurezza.».               - Il decreto del Presidente della repubblica 24  aprile          1982, n. 335 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di          Stato che espleta funzioni di polizia) e' pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.               - Il decreto del Presidente della repubblica 24  aprile          1982, n 337 reca l'Ordinamento del personale della  Polizia          di  Stato  che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica   o          tecnica, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10  giugno          1982, n. 158, S.O.               - Il decreto del Presidente della repubblica 24  aprile          1982, n.  338  (Ordinamento  dei  ruoli  professionali  dei          sanitari  della  Polizia  di  Stato)  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.               -  Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334          (Riordino dei ruoli del  personale  direttivo  e  dirigente          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della          legge 31 marzo 2000, n. 78) e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.               - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge          31 marzo 2000, n. 78  (Delega  al  Governo  in  materia  di          riordino dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  forestale          dello Stato, del Corpo della Guardia  di  finanza  e  della          Polizia di Stato. Norme in materia di  coordinamento  delle          Forze di polizia), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4          aprile 2000, n. 79:                 «Art. 5 (Delega al  Governo  per  il  riordino  della          Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,          entro il termine di cui all'art. 1, comma  1,  uno  o  piu'          decreti legislativi per la revisione  dell'ordinamento  del          personale dei ruoli di cui alla legge 1°  aprile  1981,  n.          121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:                   a) riordinamento dei ruoli del personale  direttivo          e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o          istituzione di nuovi ruoli o qualifiche,  anche  prevedendo          la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con          consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere  e          all'armonico  sviluppo  delle  carriere,  con   conseguente          rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del  prefetto          avente funzioni di Capo della polizia - Direttore  generale          della  pubblica  sicurezza,  al  fine  di   assicurare   la          sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della  legge          1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della  posizione          funzionale connessa all'esercizio delle  sue  attribuzioni,          provvedendo  anche  alla  revisione  delle   modalita'   di          accesso, dei relativi corsi di formazione in modo  coerente          con la riforma dei cicli universitari  e  dell'avanzamento,          prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione,  le  relative          funzioni,  ad  esclusione  di  quelle  che  comportano  una          specifica qualificazione;               b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso          alle  qualifiche  dirigenziali  della  Polizia  di   Stato,          prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo  dirigente          possa avvenire, per un'aliquota predeterminata  e  comunque          non inferiore al venti per cento  delle  vacanze,  mediante          concorso per titoli ed esami  riservato  al  personale,  in          possesso del diploma di laurea rispettivamente  prescritto,          dei ruoli dei  commissari,  dei  direttori  tecnici  e  dei          sanitari  e  conseguente  determinazione   delle   relative          disposizioni di raccordo;                   c) previsione che  i  dirigenti  della  Polizia  di          Stato  possano  essere  temporaneamente  collocati,   entro          limiti determinati, non superiori  al  5  per  cento  della          dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio,          in  posizione  di  disponibilita',  anche   per   incarichi          particolari o a tempo determinato assicurando  comunque  la          possibilita',  per  l'Amministrazione,  di  provvedere   al          conferimento degli incarichi dirigenziali per  i  posti  di          funzione non coperti;                   d)  adeguamento  delle   disposizioni   concernenti          l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in          vigore per il personale della  Polizia  di  Stato,  tenendo          conto,   relativamente   all'eta'    pensionabile,    delle          disposizioni in vigore per il personale dei  corrispondenti          ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;                   e) previsione dell'abrogazione dell'art.  51  della          legge 10 ottobre 1986, n. 668;                   f)   previsione   delle   occorrenti   disposizioni          transitorie.                 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma          1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente          rappresentative a livello  nazionale  del  personale  della          Polizia di Stato, che esprimono il  parere  nei  successivi          venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente  ai  predetti          pareri pervenuti entro il  termine  ed  agli  altri  pareri          previsti  dalla  legge,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei          deputati e al Senato della Repubblica per il  parere  delle          Commissioni parlamentari  competenti  per  materia,  esteso          anche alle conseguenze di  carattere  finanziario,  che  si          esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.                 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  e'          consentito,   a   domanda   e   previa   intesa   tra    le          amministrazioni   interessate,   il    trasferimento    dei          dipendenti  appartenenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e          direttive   della   Polizia   di    Stato    nelle    altre          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti  dei          posti disponibili  per  le  medesime  qualifiche  possedute          nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto  delle          disposizioni di cui all'art. 20  della  legge  23  dicembre          1999,   n.   488.   Qualora   il   trattamento    economico          dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello          percepito   nell'amministrazione   di    provenienza,    il          dipendente   trasferito    percepisce,    fino    al    suo          riassorbimento,  un  assegno   ad   personam   di   importo          corrispondente  alla  differenza  di  trattamento.  Per  un          periodo non  superiore  a  novanta  giorni  dalla  data  di          entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1          il trasferimento puo' essere effettuato,  con  le  medesime          modalita', ad istanza  dei  dipendenti  interessati,  salvo          rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza,  da          esprimere entro trenta giorni dal ricevimento  dell'istanza          medesima.                 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente          art., pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi          dell'art. 8.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio          1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo          statuto degli impiegati civili dello Stato)  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.               - Si riporta il testo dell'art. 8, comma  1,  lett.  a)          della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo  in          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni          pubbliche, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto          2015, n. 187:                 «Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione  dello          Stato). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per          modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei          ministri,  dei   Ministeri,   delle   agenzie   governative          nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.  I          decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti          principi e criteri direttivi:                   a) con riferimento all'amministrazione centrale e a          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i          provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.          17, comma 1, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,          n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso          decreto-legge  n.  90  del  2014,   secondo   principi   di          semplificazione, efficienza,  contenimento  della  spesa  e          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa          adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice  di          cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del          territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza  e          dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente  alla          riorganizzazione  del  Corpo  forestale  dello   Stato   ed          eventuale assorbimento  del  medesimo  in  altra  Forza  di          polizia, fatte  salve  le  competenze  del  medesimo  Corpo          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di          polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile  1981,  n.          121,  in   aderenza   al   nuovo   assetto   funzionale   e          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi          di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e          tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in          quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di          transito, in un contingente limitato, previa determinazione          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre          amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando          quanto previsto dall'art. 23 della presente  legge,  tenuto          anche conto di quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  155,          secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.  350;  4)          previsione che il personale  tecnico  del  Corpo  forestale          dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di  ispettore          fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19          agosto 2005, n. 214, e successive  modificazioni;  riordino          dei  corpi  di  polizia  provinciale,  in  linea   con   la          definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7          aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso  la  confluenza          nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante          modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  in          relazione  alle  funzioni  e  ai  compiti   del   personale          permanente e volontario del medesimo  Corpo  e  conseguente          revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,          anche  con  soppressione  e  modifica  dei  ruoli  e  delle          qualifiche esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi          appositi    ruoli    e    qualifiche,    con    conseguente          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando          quanto previsto dall'art. 23 della presente legge;               (Omissis).».               -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   95          (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze          di polizia, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a),          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di          riorganizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche)   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,          S.O.               - Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.  126,  reca          le disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'          art. 8, comma 6, della citata legge 7 agosto 2015, n.  124,          del sopracitato decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95.          Per completezza d'informazione si riporta il testo  vigente          degli articoli 71, 72, 73, 74,  75,  75-bis  e  75-ter  del          citato decreto legislativo 24 aprile  1982,  n.  335,  come          modificati dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto  126/2018          sopracitato.                 Art. 71 (Promozione per  merito  straordinario  degli          appartenenti al ruolo degli agenti e degli  assistenti).  -          1. La  promozione  alla  qualifica  superiore  puo'  essere          conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli          agenti scelti, i quali nell'esercizio delle  loro  funzioni          abbiano  conseguito  eccezionali  risultati  in   attivita'          attinenti ai loro compiti,  rendendo  straordinari  servizi          all'Amministrazione della pubblica sicurezza,  dando  prova          di  eccezionale  capacita'  e  dimostrando   di   possedere          qualita' necessarie per ben  adempiere  le  funzioni  della          qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di          vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.                 Art. 72 (Promozione per  merito  straordinario  degli          assistenti  capo  e  degli  appartenenti   al   ruolo   dei          sovrintendenti). - La promozione alla  qualifica  superiore          puo' essere conferita anche per merito  straordinario  agli          assistenti   capo,   ai   vice    sovrintendenti    e    ai          sovrintendenti,  i   quali,   nell'esercizio   delle   loro          funzioni,  abbiano  conseguito  eccezionali  risultati   in          attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo  straordinari          servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando          prova di eccezionale capacita' e dimostrando  di  possedere          le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della          qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di          vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.                 Al personale con qualifica  di  sovrintendente  capo,          che si  trovi  nelle  condizioni  previste  dal  precedente          comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore  di          stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.                 Art. 73 (Promozione per  merito  straordinario  degli          appartenenti al ruolo degli  ispettori).  -  La  promozione          alla qualifica superiore puo' essere  conferita  anche  per          merito straordinario ai  vice  ispettori,  agli  ispettori,          agli ispettori capo e agli  ispettori  superiori  i  quali,          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  abbiano  conseguito          eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai   loro          compiti, rendendo straordinari servizi  all'Amministrazione          della  pubblica  sicurezza,  dando  prova  di   eccezionale          capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie          per bene adempiere le funzioni della  qualifica  superiore,          ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la          sicurezza e l'incolumita' pubblica.                 Al personale con qualifica di sostituto  commissario,          che si  trovi  nelle  condizioni  previste  dal  precedente          comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore  di          stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.                 Art. 74 (Promozione per  merito  straordinario  degli          appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari).  -  1.   La          promozione alla qualifica superiore puo'  essere  conferita          anche per  merito  straordinario  ai  vice  commissari,  ai          commissari, ai commissari capo, ai vice questori  aggiunti,          ai  vice  questori  ed  ai   primi   dirigenti   i   quali,          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  abbiano  conseguito          eccezionali  risultati  in  attivita'  attinenti  ai   loro          compiti, rendendo straordinari servizi  all'Amministrazione          della  pubblica  sicurezza,  dando  prova  di   eccezionale          capacita'  professionale  e  dimostrando  di  possedere  le          qualita' necessarie per bene adempiere  le  funzioni  della          qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di          vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.                 Art.  75  (Decorrenza  delle  promozioni  per  merito          straordinario).  -  Le  promozioni  di  cui  agli  articoli          precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e          vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile  con          le vacanze ordinarie.                 Le promozioni per merito straordinario possono essere          conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o          in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla  proposta  di          promozione,  con   la   decorrenza   prevista   dal   comma          precedente.                 La proposta di promozione per merito straordinario e'          formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti,          dal  questore  della  provincia  in  cui   sono   avvenuti,          d'iniziativa o  su  rapporto  del  dirigente  dell'ufficio,          dell'istituto o del reparto, ovvero, per  il  personale  in          servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza  e          le  articolazioni  da  esso  direttamente  dipendenti,  dal          Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o  su          rapporto dei direttori centrali  e  degli  Uffici  di  pari          livello del medesimo Dipartimento.                 Sulla  proposta  decidono,  secondo   le   rispettive          competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo          parere, per le promozioni dei  funzionari  alle  qualifiche          dirigenziali, della  commissione  per  la  progressione  in          carriera, secondo le rispettive competenze,  salvo  che  la          proposta  relativa  all'assistente  capo,  sulla  quale  il          parere   viene   espresso   dalla   Commissione    per    i          sovrintendenti.                 Un'ulteriore promozione per merito straordinario  non          puo' essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo  e          quelli che hanno dato luogo  alla  precedente  proposta  di          promozione, non siano trascorsi almeno  tre  anni.  In  tal          caso, qualora si verifichino  le  condizioni  previste  dai          precedenti  articoli,  al  personale  interessato   possono          essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se          piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.                 Art.  75-bis  (Criteri  per  il  conferimento   delle          promozioni per merito straordinari). - 1.  Il  conferimento          delle promozioni  per  merito  straordinario  di  cui  agli          articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa  approvazione          di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate  le          relative procedure e le fattispecie direttamente  correlate          al circoscritto ambito di operativita'  delle  disposizioni          contenute nei medesimi articoli. I  predetti  criteri  sono          approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto          commissario e  qualifiche  corrispondenti  da  parte  delle          Commissioni per la progressione in carriera  del  personale          della Polizia di Stato e per il  personale  della  carriera          dei funzionari previa proposta da parte  della  Commissione          per la progressione in carriera approvata dal Consiglio  di          amministrazione del personale della Polizia di Stato.                 Art.  75-ter  (Armonizzazione  della  disciplina   in          materia di riconoscimento per attivita' di servizio). -  1.          Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente  Capo          la materia delle ricompense conferite  al  personale  della          Polizia  di  Stato,  con  regolamento  adottato  ai   sensi          dell'art. 111 della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  si          provvede ad aggiornare la disciplina di cui  al  titolo  IX          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre          1985, n. 782.».               - Si riporta il testo dell'art. 59 del  citato  decreto          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:                 Art.  59  (Commissione   per   la   progressione   in          carriera). - 1. Con regolamento del  Ministro  dell'interno          da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3  della  legge  23          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in  vigore          del presente decreto, e' istituita la  commissione  per  la          progressione in carriera del  personale  appartenente  alla          carriera dei funzionari della Polizia di Stato,  presieduta          dal capo della polizia - direttore generale della  pubblica          sicurezza e composta  dai  vice  direttori  generali  della          pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti  generali          di pubblica sicurezza direttori di direzioni  e  uffici  di          pari livello nell'ambito del  Dipartimento  della  pubblica          sicurezza, di cui all'art. 4, comma 2, primo  periodo,  con          esclusione  delle  lettere  i)  ed  n),  del  decreto   del          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2001,  n.  398,          nonche' della direzione centrale anticrimine della  Polizia          di Stato,  della  direzione  centrale  dell'immigrazione  e          della  polizia  delle  frontiere  e  dell'ufficio  centrale          interforze  per  la  sicurezza  personale.  Il  capo  della          polizia - direttore generale della pubblica sicurezza  puo'          delegare  le  funzioni  di  presidente  al  vice  direttore          generale con  funzioni  vicarie.  Il  suddetto  regolamento          determina le norme di organizzazione e funzionamento  della          commissione.                 2.  Ai  fini  della  progressione  in  carriera   del          personale delle carriere dei medici, dei medici  veterinari          e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma  1          e' integrata, rispettivamente, dal  direttore  centrale  di          sanita'  e  dal  dirigente  generale  tecnico,  ovvero,  in          sostituzione, rispettivamente,  da  uno  dei  direttori  di          servizio  della  medesima  direzione  centrale  e   da   un          dirigente superiore tecnico.                 3. Le funzioni di segretario della  commissione  sono          svolte  da  un  funzionario  della  Polizia  di  Stato  con          qualifica  non  inferiore  a  vice  questore   aggiunto   o          qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici,          in servizio presso la direzione centrale del personale  del          dipartimento della pubblica sicurezza.                 4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita'          di  relatore  e  senza  voto,  il  direttore  centrale  del          personale o, in caso di  impedimento,  su  sua  delega,  il          direttore di un servizio della medesima direzione.               5. Per l'espletamento delle funzioni di  cui  ai  commi          precedenti la direzione centrale  del  personale  trasmette          alla  commissione   tutti   gli   elementi   valutativi   e          informativi in suo possesso.                 6.   La   commissione   formula   al   consiglio   di          amministrazione  la  proposta  di  graduatoria  di   merito          relativa  ai  funzionari  ammessi  a  valutazione  per   la          promozione alle qualifiche di commissario,  di  commissario          capo, di vice questore, di primo dirigente e  di  dirigente          superiore e qualifiche equiparate  e  per  l'ammissione  al          corso di formazione per l'accesso alla  qualifica  di  vice          questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla  base  dei          criteri  di  valutazione,  determinati  dal  consiglio   di          amministrazione  secondo  le  disposizioni  di   cui   agli          articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del  Presidente          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta  della          medesima commissione.                 7.  Il  consiglio  di  amministrazione   approva   la          graduatoria motivando le decisioni adottate in  difformita'          alla proposta formulata dalla commissione.                 8. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si          applicano alle nomine e alle promozioni  successive  al  31          dicembre 2001.».               - Si riporta il testo dell'art. 69 del  citato  decreto          del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335:                 «Art. 69 (Commissioni per il personale non  direttivo          della Polizia di Stato). - Sulle questioni  concernenti  lo          stato giuridico e la progressione di carriera del personale          non direttivo di  cui  al  presente  decreto  si  esprimono          specifiche commissioni, rispettivamente  per  il  personale          del  ruolo  degli  ispettori,  per  quello  del  ruolo  dei          sovrintendenti e per quello dei ruoli  degli  assistenti  e          degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da          un dirigente generale in servizio  presso  il  dipartimento          della pubblica  sicurezza  e  composte  da  quattro  membri          scelti  fra  i  dirigenti  in  servizio  presso  lo  stesso          dipartimento.                 Delle  predette  commissioni  fanno   parte   quattro          rappresentanti del personale eletti  ai  sensi  dell'ultimo          comma dell'art. 68.                 In caso di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del          Presidente.                 Le funzioni  di  segretario  delle  commissioni  sono          svolte da funzionari con qualifica fino a vice questore.                 La  nomina  dei  componenti  e  dei  segretari  delle          commissioni viene  conferita  con  provvedimento  del  capo          della  Polizia  -   direttore   generale   della   pubblica          sicurezza.                 All'inizio di ogni anno le commissioni propongono  al          Consiglio  di  amministrazione  di  cui  all'art.  68,  per          l'approvazione, i criteri di massima che  verranno  seguiti          negli  scrutini  per  merito  comparativo  e   per   merito          assoluto.». 
           Note all'art. 1:               Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente   della          Repubblica 28 ottobre 1985, n.  782,  vedi  nelle  note  al          titolo.   |  
|   |                                 Art. 2 
                  Clausola di neutralita' finanziaria 
   1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le  articolazioni  da esso  comunque  dipendenti  provvedono  all'attuazione  del  presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie  disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
                      Norme finali e transitorie 
   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di  cui  al  capo  II,  titolo  IX  del regolamento   di   servizio   dell'amministrazione   della   pubblica sicurezza, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 ottobre 1985, n. 782.   2. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  anche  ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data  di  cui al comma 1 non sono stati ancora definiti.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 21 giugno 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Salvini, Ministro dell'interno 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1628     |  
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