Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 2 agosto 2019 |
Approvazione del modello di certificazione informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018. |
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IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale
Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.) che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»; Visto l'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: «All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017»; Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: «Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalita' per la trasmissione delle domande.; Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce: «L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili.»; Visto il successivo comma 142 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone: «Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.»; Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonche' le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2020; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Comuni richiedenti il contributo
1. Hanno facolta' di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'intemo - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui all'art. 3. 2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu' opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Tipologie di investimento
1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, puo' essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorita': a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente. 2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili: a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio; b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana. 3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili: a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce); b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione. 4. Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili: a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza; b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; c) manutenzione straordinaria per accessibilita' e abbattimento barriere architettoniche. 5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di affidamento dei lavori, le opere pubbliche di valore superiore a 1.000.000 di euro, devono presentare al momento della richiesta di contributo un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Tale livello di progettazione e' verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). A tal fine entro il 15 ottobre 2019 gli enti, accedendo al MOP, verificano e, se necessario, integrano le informazioni sul livello di progettazione di ogni intervento identificato dal Codice unico di progetto (CUP). 6. Gli interventi devono essere identificati dal CUP classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo: a) settore Infrastrutture di trasporto - sotto-settore Stradali; b) settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto-settore Difesa del suolo oppure Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue; c) settore Infrastrutture sociali - sotto-settore Sociali e scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie oppure Difesa oppure Direzionali e amministrative oppure Giudiziarie e penitenziarie oppure Pubblica sicurezza. |
| Art. 3
Modello di certificazione
1. E' approvato il modello A di certificazione informatizzato con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. 2. Il modello cartaceo, allegato modello A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale. 3. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area certificati». |
| Art. 4
Modalita' e termini di trasmissione
1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre 2019, per l'anno 2020, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. |
| Art. 5
Esclusione dalla procedura
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste: a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio; c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2018). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; d) con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto. |
| Art. 6
Istruzioni e specifiche
1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2019
Il direttore centrale: Verde |
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