| Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 2 agosto 2019 |  
| Approvazione  del  modello  di   certificazione   informatizzato   da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti  ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della  legge  27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018.  |  
  |  
 |  
                         IL DIRETTORE CENTRALE                         della finanza locale 
   Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,  n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2017,  n.  302, S.O.)  che  dispone  testualmente:   «Al   fine   di   favorire   gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  contributi  per  interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per  l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di  euro  per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;   Visto l'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile  2019,  n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55 che testualmente prevede: «All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018, n. 145, dopo il comma  148  e'  inserito  il  seguente:  148-bis.  Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai  contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853,  della legge  27  dicembre  2017,  n.  205.   Per   tali   contributi   sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da  854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017»;   Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: «Gli enti di cui al comma 139  comunicano  le  richieste  di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno  di  riferimento  del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e  al  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  ad eventuali forme di finanziamento concesse  da  altri  soggetti  sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero l'errata indicazione  in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene chiesto il contributo  comporta  l'esclusione  dalla  procedura.  Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve  riferirsi  a  opere inserite in uno strumento  programmatorio;  b)  ciascun  comune  puo' inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per  i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di  2.500.000  euro per i comuni  con  popolazione  da  5.001  a  25.000  abitanti  e  di 5.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  superiore  a  25.000 abitanti; c) il contributo puo' essere  richiesto  per  tipologie  di investimenti che sono specificatamente individuate  nel  decreto  del Ministero dell'interno con cui sono stabilite  le  modalita'  per  la trasmissione delle domande.;   Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge  30 dicembre 2018, n. 145 che  stabilisce:  «L'ammontare  del  contributo attribuito a ciascun  ente  e'  determinato,  entro  il  15  novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  il  seguente  ordine   di priorita': a) investimenti di messa in  sicurezza  del  territorio  a rischio idrogeologico; b)  investimenti  di  messa  in  sicurezza  di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,  l'attribuzione  e' effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di  amministrazione,  al  netto  della  quota  accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli  1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione  del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento,  assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto  della quota accantonata, negativo, un ammontare non  superiore  alla  meta' delle risorse disponibili.»;   Visto il successivo comma 142 del citato  art.  1  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145 che dispone: «Le informazioni di cui  al  comma 141  sono  desunte  dal  prospetto  dimostrativo  del  risultato   di amministrazione allegato al rendiconto della gestione  e  dal  quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18,  comma  2,  del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  alla  banca  dati  delle amministrazioni  pubbliche.  Sono   considerate   esclusivamente   le richieste di contributo  pervenute  dagli  enti  che,  alla  data  di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso  alla  citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1,  lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122 del 26 maggio 2016, riferiti  all'ultimo  rendiconto  della  gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i  termini  ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato   di   conto   consuntivo    trasmesso    al    Ministero dell'interno.»;   Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati richiesti  nelle  disposizioni  normative  richiamate,  al  fine   di determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo da assegnare nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti  della legge 30 dicembre 2018, n. 145;   Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti, l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;   Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale predetto per l'anno 2020;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                   Comuni richiedenti il contributo 
   1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  i  contributi  per  interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del territorio, previsti dall'art. 1, comma 853 della legge  27  dicembre 2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018,  n. 145, i comuni che non risultano  beneficiare  delle  risorse  di  cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  per  la realizzazione di opere che  non  siano  integralmente  finanziate  da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'intemo - Direzione centrale della finanza locale,  con  le  modalita'  ed  i termini di cui all'art. 3.   2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o  piu' opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:   a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a  5.000 abitanti;   b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;   c) 5.000.000 di euro per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a 25.000 abitanti     |  
|   |                 Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                       Tipologie di investimento 
       1. Il contributo erariale di cui al precedente  art.  1,  comma  1, puo' essere richiesto solo  per  la  realizzazione  di  investimenti, indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorita':   a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;   b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;   c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di  proprieta' dell'ente.   2. Interventi di  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio idrogeologico ammissibili:   a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio  di frana  o  idraulico,  attestato  dal  competente  personale   tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra  per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;   b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento  del  livello  di resilienza dal rischio idraulico o di frana.   3. Interventi di messa in sicurezza di  strade,  ponti  e  viadotti ammissibili:   a)  manutenzione  straordinaria  del  manto  stradale  e  messa  in sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione  di  nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e  la  sostituzione dei pali della luce);   b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi  inclusa  la demolizione e ricostruzione.   4. Interventi di messa in sicurezza degli edifici,  con  precedenza per  gli  edifici  scolastici,  e  altre  strutture   di   proprieta' dell'ente, ammissibili:   a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico  per  messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;   b)  manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  impiantistico   e antincendio;   c) manutenzione straordinaria  per  accessibilita'  e  abbattimento barriere architettoniche.   5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art.  1,  comma 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di affidamento  dei  lavori, le opere pubbliche di valore superiore a 1.000.000  di  euro,  devono presentare al momento della richiesta di  contributo  un  livello  di progettazione utile per attivare  le  procedure  di  affidamento  dei lavori.  Tale  livello  di   progettazione   e'   verificato,   prima dell'assegnazione  del   contributo,   attraverso   il   sistema   di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche  (BDAP).  A  tal  fine  entro  il  15 ottobre 2019 gli enti, accedendo al MOP, verificano e, se necessario, integrano le  informazioni  sul  livello  di  progettazione  di  ogni intervento identificato dal Codice unico di progetto (CUP).   6. Gli interventi devono essere identificati dal  CUP  classificati secondo  i  settori  e  sotto-settori  indicati  di   seguito,   pena esclusione dal contributo:   a) settore Infrastrutture di trasporto - sotto-settore Stradali;   b)  settore  Infrastrutture  ambientali   e   risorse   idriche   - sotto-settore Difesa del suolo oppure  Protezione,  valorizzazione  e fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani  e produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue;   c)  settore  Infrastrutture  sociali  -  sotto-settore  Sociali   e scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie  oppure  Difesa  oppure Direzionali  e  amministrative  oppure  Giudiziarie  e  penitenziarie oppure Pubblica sicurezza.     |  
|   |                                 Art. 3 
                       Modello di certificazione 
   1. E' approvato il modello A di certificazione  informatizzato  con il  quale  i  comuni  comunicano  la  richiesta  di  contributi   per interventi riferiti a opere pubbliche di  messa  in  sicurezza  degli edifici e del territorio.   2. Il modello cartaceo, allegato modello  A  al  presente  decreto, costituisce solo la  rappresentazione  grafica  del  modello  vero  e proprio   presente   sui   sistemi   informatizzati   del   Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.   3. La certificazione dovra'  essere  compilata  esclusivamente  con metodologia   informatica,   avvalendosi   dell'apposito    documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale  della  Direzione  centrale   della   finanza   locale, nell'«Area certificati».     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Modalita' e termini di trasmissione 
   1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore  24,00  del  15  settembre 2019,  per  l'anno  2020,  trasmettono  la  certificazione   di   cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto,  esclusivamente  con  modalita'  telematica,  munita   della sottoscrizione,  mediante  apposizione   di   firma   digitale,   del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.     |  
|   |                                 Art. 5 
                      Esclusione dalla procedura 
   1. Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142 della  legge  30  dicembre 2018, n.  145  sono  escluse  dalla  procedura  di  assegnazione  dei contributi erariali le richieste:   a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido  ovvero erroneamente indicato in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene richiesto il contributo;   b) che siano riferite  ad  opere  non  inserite  in  uno  strumento programmatorio;   c) dei comuni che alla data  della  loro  presentazione  non  hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art.  3 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione  approvato  (rendiconto di riferimento: anno 2018). Nel caso  di  comuni  per  i  quali  sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3,  del  decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di  cui  al  primo  periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;   d) con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal  presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 6 
                        Istruzioni e specifiche 
   1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati  dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente  certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 2 agosto 2019 
                                          Il direttore centrale: Verde     |  
|   |  
 
 | 
 |