| Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 25 luglio 2019 |  
| Scioglimento, senza  nomina  del  commissario  liquidatore,  di  otto societa' cooperative  aventi  sede  nelle  Regioni  Campania,  Emilia Romagna, Lazio e Puglia.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Visto l'art. 1, comma 936 della legge  27  dicembre  2017,  n.  205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);   Considerato che le 8 societa'  cooperative,  riportate  nell'elenco parte integrante del decreto,  si  sono  sottratte  all'attivita'  di vigilanza e, pertanto, si trovano  nelle  condizioni  previste  dalla norma sopra citata;   Considerato che, le cooperative in  argomento,  non  depositano  il bilancio di esercizio da piu'  di  cinque  anni  e  che  non  risulta l'esistenza di valori patrimoniali  immobiliari,  le  stesse,  devono obbligatoriamente  essere  sciolte  d'autorita'  ai  sensi  dell'art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione del codice civile; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   E' disposto lo scioglimento senza nomina  del  liquidatore  di otto societa' cooperative aventi  sede  nelle  Regioni:  Campania,  Emilia Romagna,  Lazio  e  Puglia,  riportate  nell'allegato  elenco,  parte integrante del decreto;     |  
|   |                 Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;     |  
|   |                                 Art. 3 
   I creditori o gli altri interessati possono  presentare  formale  e motivata domanda all'autorita' governativa,  intesa  ad  ottenere  la nomina del commissario liquidatore entro  il  termine  perentorio  di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 25 luglio 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
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