| Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 23 luglio 2019 |  
| Avvio  a  regime  della   rilevazione   SIOPE   per   le   fondazioni lirico-sinfoniche, secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di contabilita' e finanza pubblica»;   Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge  n.  196  del  2009  il quale prevede che, ai fini della applicazione delle  disposizioni  in materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni  pubbliche si intendono gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di statistica (Istat) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni;   Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196  del  2009,  il  quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente  alla  banca  dati  SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti  tutti  gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi  su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della codificazione uniforme;   Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che  prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997, n.  281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la  codificazione,   le modalita' e i tempi per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;   Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del  ciclo  completo delle entrate e delle spese, le  amministrazioni  pubbliche  ordinano gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio   tesoriere   o   cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo standard Ordinativo informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di tesoreria statale, e  che  i  tesorieri  e  i  cassieri  non  possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse;   Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il  quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  8-bis del medesimo articolo;   Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema  SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  il  30  novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;   Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia  e  delle finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato, dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,  e  le  successive  modifiche   e integrazioni;   Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto economico consolidato individuate ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  successive  modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, che comprende le fondazioni lirico-sinfoniche;   Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.  367,  concernente «Disposizioni per  la  trasformazione  degli  enti  che  operano  nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»;   Vista  la  legge  11  novembre  2003,  n.   310,   concernente   la costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e  Teatri di Bari», con sede in Bari;   Visto l'art. 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91  convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112  recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;   Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge n.  196  del 2009,  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei  sistemi contabili delle amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  della legge n. 196 del  2009,  ad  esclusione  delle  regioni,  degli  enti locali, dei loro enti ed  organismi  strumentali  e  degli  enti  del Servizio sanitario nazionale»;   Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.  91  del 2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono  definite  secondo la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4;   Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio  2011,  n. 91, concernente «Tassonomia degli enti in  contabilita'  civilistica» che, al comma 3, prevede «In relazione alle esigenze di  controllo  e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le societa' e gli  altri  enti  ed  organismi  tenuti  al  regime  di  contabilita' civilistica riclassificano i  propri  dati  contabili  attraverso  la rilevazione SIOPE di  cui  all'art.  14,  comma  6,  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196»;   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27 marzo 2013 concernente «Criteri e modalita'  di  predisposizione  del budget economico  delle  amministrazioni  pubbliche  in  contabilita' civilistica»;   Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n. 133 il  quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del rendiconto o del bilancio di esercizio;   Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-quater,  comma  11, del decreto-legge n. 112  del  2008  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;   Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile  2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n. 64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno 2014, n. 89, il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche, contestualmente    all'ordinazione    di     pagamento,     immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti  alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi  a  debiti  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e obbligazioni relative a prestazioni professionali;   Visto l'art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che i dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche  gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili  secondo  modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;   Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni;   Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice dell'amministrazione  digitale)  e,   in   particolare,   l'art.   50 concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche amministrazioni;   Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le  modalita'  di  accesso  alla  banca  dati SIOPE;   Valutata l'opportunita' di estendere  la  rilevazione  SIOPE  e  le modalita' di ordinazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  previste dall'art.  14  della  legge  n.  196   del   2009   alle   Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno  1996,  n. 367, e successive modificazioni, e di  cui  alla  legge  11  novembre 2003, n. 310 inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche  di cui all'art. 1, comma  3  della  legge  31  dicembre  2009,  n.196  e successive modificazioni;   Valutata l'opportunita' di estendere  la  rilevazione  SIOPE  e  le modalita' di ordinazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  previste dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle  altre  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009, n.  196  e  successive  modificazioni   in   contabilita'   economico patrimoniale che chiedono di partecipare alla rilevazione SIOPE;   Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione n. 150 del 10 giugno 2019, ha espresso parere favorevole;   Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del  6 giugno 2019, ha espresso parere favorevole. 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                         Attivita' degli enti 
   1. Al fine di consentire il  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1°gennaio  2020  le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e  di  cui  alla  legge  11 novembre 2003, n. 310,  inserite  nell'elenco  delle  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31  dicembre  2009, n.196 e successive modificazioni:     a)  ordinano  gli  incassi  e  i  pagamenti  ai  propri  cassieri esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del  comparto  pubblico  attraverso  il   sistema   SIOPE+»   emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e successive    modifiche    e    integrazioni,    per    il    tramite dell'infrastruttura  della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla  Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale,  seguendo  le «Regole tecniche  per  il  colloquio  telematico  di  amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017  nel sito  internet  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  dedicato  alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;     b) indicano sui titoli di entrata e di spesa di cui alla  lettera a) i codici gestionali previsti dall'allegato A;   2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui comma 1 gli incassi e i pagamenti  effettuati  sui  conti  bancari  e  postali  riguardanti esclusivamente  la  riscossione  di  entrate  destinate   ad   essere riversate alle gestioni dedicate al servizio di cassa, nei quali sono addebitate solo le spese riguardanti  la  gestione  del  rapporto  di conto corrente, compresi gli  interessi  per  anticipazioni  e  altre forme di finanziamento, nonche'  quelle  per  il  riversamento  delle disponibilita' liquide alle gestioni dedicate al servizio di cassa.   3. I codici gestionali di cui al comma 1, lettera b), sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato  A  al  presente  decreto riporta tali codici integrati da  una  lettera  iniziale,  indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione  tra i  campi,  rappresentativi  della   struttura   per   livelli   delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE non comprendono la lettera iniziale e  i  separatori tra i livelli.   4. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica gestionale gli enti di cui al comma 1:     a) si dotano di servizi di cassa  che  garantiscono  il  rispetto degli adempimenti riguardanti la rilevazione SIOPE;     b) applicano le disposizioni del comma 1 agli ordini  di  incasso riguardanti il  riversamento  delle  giacenze  dai  conti  bancari  e postali di cui al comma 2 alle gestioni dedicate ai servizi di  cassa di cui alla lettera a);     c) fermo restando il divieto  di  compensazione  contabile  delle partite previsto dal codice civile, a  seguito  di  compensazione  di crediti/debiti, emettono ordinativi di incasso  e  di  pagamento  tra loro correlati  di  importo  pari  al  credito/debito  oggetto  della compensazione, che  costituiscono  regolazioni  contabili,  generanti solo movimentazioni nei flussi SIOPE. Tali titoli da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, sono imputati all'esercizio in cui  e' effettuata la  compensazione  e  sono  tempestivamente  trasmessi  al cassiere. Se emessi e trasmessi nell'anno successivo a quello in  cui e' effettuata la compensazione, a tali titoli e' attribuita  la  data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia);     d) in occasione delle operazioni  di  riversamento  di  cui  alla lettera b), emettono ordinativi di incasso e di  pagamento  tra  loro correlati di importo pari alle  spese  riguardanti  la  gestione  dei conti  di  cui  al  comma  2,  compresi  gli  interessi  passivi  per anticipazioni e altre forme di finanziamento;     e)  provvedono   ad   una   tempestiva   regolarizzazione   delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo  di incasso   e   di   pagamento.   Possono   non   essere   oggetto   di regolarizzazione gli  incassi  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e  i pagamenti di cui all'art. 2, comma 4, riguardanti le anticipazioni  o fidi del cassiere, in quanto gia' codificati;     f) evitano l'imputazione di entrate e/o  spese  a  codici  avente carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;     g) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici  gestionali  SIOPE»  pubblicato  nel   sito   internet   della Ragioneria generale dello Stato dedicato  alla  rilevazione  SIOPE  e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della  Ragioneria  generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sara' pubblicato sul sito  internet  www.siope.tesoro.it  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;     h) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza, come  previsto  dal  principio  contabile  generale della chiarezza e della comprensibilita', di cui  all'allegato  n.  1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo  nei  casi espressamente previsti  dalla  legge,  ed  evitano  l'imputazione  di entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza  di appositi codici dedicati;     i) possono segnalare negli ordinativi di incasso e  di  pagamento la natura vincolata delle  operazioni,  verificando  con  il  proprio cassiere  la  possibilita'   di   articolare   con   delle   evidenze (sotto-conti) le gestioni dei servizi di cassa di cui alla lettera a) in sezioni distinte riguardanti le varie forme di vincoli previste da norme o convenzioni;     j) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE.   5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati  alla  banca  dati  SIOPE anche gli enti di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o  gli  enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In tal  caso,  contestualmente  alla  comunicazione della soppressione di cui all'art. 2, comma 2, si segnala l'avvio del commissariamento o della gestione liquidatoria.   6. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della Ragioneria  generale  dello  Stato.   Con   decreto   del   Ministero dell'economia e delle finanze sono recepite le  modifiche  del  piano dei conti di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 91  del  2011, redatto secondo lo schema del decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 e i suoi successivi aggiornamenti;   7. Per gli enti di cui al comma 1 e'  disponibile  un  ambiente  di collaudo delle procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di  amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° settembre 2019.   8. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  eventuali  operazioni  di regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti  effettuati  prima  di tale data, o di annullamento o rettifica di titoli emessi  fino  alla medesima data, sono effettuate con le modalita' previste dall'art. 1, comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente  e  il  rispettivo cassiere.   9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del  decreto-legge  n.  35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,  n. 64, che  prescrive  l'obbligo,  entro  il  15  di  ciascun  mese,  di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori,  l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento  con  le  modalita'  previste  al  comma  1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5,  del  medesimo decreto.   10. In caso di pagamenti non andati a buon fine,  a  seguito  della comunicazione del cassiere e la conseguente formazione di un  sospeso di entrata (carta contabile), gli enti di cui  al  comma  1  imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un  ordinativo  cui  e'  attribuito  il  codice  SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese  non  andate  a  buon  fine», riclassificano l'ordinativo di  pagamento  non  andato  a  buon  fine reimputandolo ad una voce  contabile  transitoria  e  sostituendo  il codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento  non andato a buon fine.     |  
|   |                                                             Allegato A 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato B 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                        Attivita' dei cassieri 
   1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i cassieri  degli  enti  di  cui all'art. 1, comma 1, non possono accettare ordini di pagamento  e  di incasso  privi  del  codice  gestionale  o  trasmessi  con  modalita' differenti da quelle previste dal medesimo art. 1, comma 1.   2. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE,  ciascun  ente  e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto  nazionale  di statistica (Istat), nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato  dedicato  alla  rilevazione  SIOPE.  I  cassieri  chiedono  il codice-ente degli enti  di  nuova  istituzione  e,  a  seguito  delle comunicazioni degli enti interessati, segnalano  eventuali  modifiche anagrafiche successive,  alle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il  codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.   3. Gli incassi effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di  incasso  da  parte dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza modificare la data originale dell'incasso. A  tal  fine  il  cassiere evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.   4. I pagamenti effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con  il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi  titoli  di  pagamento  da  parte dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza modificare la data originale del pagamento. A tal  fine  il  cassiere evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.   5. I cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese, le  informazioni  codificate  sulla  consistenza  delle disponibilita' liquide alla fine del  mese  precedente  per  ciascuna gestione dedicata al servizio di cassa, secondo  lo  schema  previsto dall'allegato «B»  al  presente  decreto  e  definito  dalle  «Regole tecniche  e  standard  per  l'emissione  dei  documenti   informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera  a).  Le  informazioni  sulla  consistenza  delle disponibilita' finanziarie depositate alla fine del  mese  precedente nei conti di cui all'art. 1, comma 2, sono trasmesse con il prospetto delle disponibilita' liquide riguardante uno  dei  servizi  di  cassa gestiti  dal  cassiere,  utilizzando  la  sezione  dell'allegato  «B» denominata «fondi dell'ente presso il cassiere al di fuori del  conto di tesoreria». Le informazioni riguardanti le disponibilita'  liquide alla fine del mese precedente relative ai conti di  cui  all'art.  1, comma 2 gestiti da soggetti che, per un ente di cui all'art. 1, comma 1 gestiscono solo tale tipologia di conti, sono comunicate  dall'ente in questione ad un altro proprio cassiere  tenuto  alla  trasmissione del  prospetto  delle   disponibilita'   liquide,   unitamente   alla consistenza dell'eventuale liquidita' esistente nelle  proprie  casse alla medesima data.     |  
|   |                                 Art. 3 
                     Accesso alla banca dati SIOPE 
   1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalita' previste  dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal  decreto  ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis, della legge  31  dicembre  2009,  n. 196.   2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste  equivalenti   di   pagamento   relative   a   debiti   per somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a prestazioni professionali acquisite in attuazione  dell'art.  2  sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta  dal  Ministero dell'economia e delle  finanze  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del decreto-legge n. 35 del  2013,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.     |  
|   |                                 Art. 4 
                        Rendiconto e dati SIOPE 
   1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1,  allegano  al  bilancio  di esercizio relativo all'anno 2020 e ai successivi  i  prospetti  delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la  relativa  situazione delle disponibilita' liquide.   2. I prospetti dei  dati  SIOPE  e  la  relativa  situazione  delle disponibilita' liquide sono disponibili  accedendo  alla  banca  dati gestita  dalla  Banca   d'Italia,   attraverso   l'applicazione   web www.siope.it   3.  Nel  caso  in  cui  i  prospetti  dei   dati   SIOPE   relativi all'esercizio   precedente   o   la   relativa    situazione    delle disponibilita'  liquide  non  corrispondano  alle  proprie  scritture contabili, l'ente allega al rendiconto una relazione, predisposta dal responsabile  finanziario,  esplicativa   delle   cause   che   hanno determinato  tale  situazione  e  delle   iniziative   adottate   per pervenire, nell'anno successivo, ad  una  corretta  attuazione  della rilevazione SIOPE. Entro venti giorni dall'approvazione del  bilancio di esercizio la  relazione  e'  inviata  alla  competente  Ragioneria territoriale dello Stato.   4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 3:     a) le differenze riguardanti  la  classificazione  economica  dei dati, con riferimento alle voci contabili per le  quali  la  codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli  previsti  per il bilancio degli enti di cui all'art. 1, comma 1;     b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni  o  dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente  ed  i  corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e  dalla  situazione delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento;     c) le differenze determinate dalle riscossioni  e  dai  pagamenti codificati con il  codice  SIOPE  9998  riguardante  gli  incassi  da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa,  a condizione che le differenze determinate  per  le  entrate  risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.     |  
|   |                                 Art. 5 
                   Richiesta partecipazione a SIOPE 
   1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  della legge  31  dicembre  2009,   n.   196   in   contabilita'   economico patrimoniale, ancora non assoggettate alla rilevazione SIOPE, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di essere  in  grado  di  dare attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8-bis, dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e chiedere di  partecipare  alla rilevazione SIOPE.   2. Nella richiesta di partecipazione di cui al comma 1, firmata dal rappresentante legale dell'ente, sono indicati:   a. il nome e i recapiti del referente SIOPE dell'ente;   b. la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE;   c. il nome e il recapito del tesoriere o cassiere dell'ente, di cui e' acquisita la disponibilita' ad avviare la rilevazione  SIOPE  alla data di cui alla lettera b).   3. La richiesta di cui al comma 1 e' inviata  almeno  quattro  mesi prima della data proposta per  l'avvio  a  regime  della  rilevazione SIOPE.   4. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato comunica la data di  avvio  a  regime della  rilevazione  SIOPE  all'ente   di   cui   al   comma   1,   al tesoriere/cassiere e alla Banca d'Italia. A decorrere  da  tale  data gli enti di cui al comma 1 ed i loro tesorieri e  cassieri  applicano le disposizioni di cui al presente decreto.   5. Per gli enti di cui al comma 1 e'  disponibile  un  ambiente  di collaudo delle procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di  amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+, nei due mesi precedenti all'avvio a regime della rilevazione.   6. L'elenco degli enti che partecipano alla  rilevazione  SIOPE  in attuazione del presente articolo  e'  pubblicato  nel  sito  internet della Ragioneria generale dello Stato.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 23 luglio 2019 
                                                     Il Ministro: Tria     |  
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