Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 luglio 2019 |
Avvio a regime della rilevazione SIOPE per le fondazioni lirico-sinfoniche, secondo le modalita' previste dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo; Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni; Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni; Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, che comprende le fondazioni lirico-sinfoniche; Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, concernente «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»; Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, concernente la costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari; Visto l'art. 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge n. 196 del 2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono definite secondo la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4; Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Tassonomia degli enti in contabilita' civilistica» che, al comma 3, prevede «In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 concernente «Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica»; Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali; Visto l'art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50 concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalita' di accesso alla banca dati SIOPE; Valutata l'opportunita' di estendere la rilevazione SIOPE e le modalita' di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni; Valutata l'opportunita' di estendere la rilevazione SIOPE e le modalita' di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni in contabilita' economico patrimoniale che chiedono di partecipare alla rilevazione SIOPE; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 150 del 10 giugno 2019, ha espresso parere favorevole; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del 6 giugno 2019, ha espresso parere favorevole.
Decreta:
Art. 1
Attivita' degli enti
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1°gennaio 2020 le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni: a) ordinano gli incassi e i pagamenti ai propri cassieri esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni; b) indicano sui titoli di entrata e di spesa di cui alla lettera a) i codici gestionali previsti dall'allegato A; 2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui comma 1 gli incassi e i pagamenti effettuati sui conti bancari e postali riguardanti esclusivamente la riscossione di entrate destinate ad essere riversate alle gestioni dedicate al servizio di cassa, nei quali sono addebitate solo le spese riguardanti la gestione del rapporto di conto corrente, compresi gli interessi per anticipazioni e altre forme di finanziamento, nonche' quelle per il riversamento delle disponibilita' liquide alle gestioni dedicate al servizio di cassa. 3. I codici gestionali di cui al comma 1, lettera b), sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli. 4. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti di cui al comma 1: a) si dotano di servizi di cassa che garantiscono il rispetto degli adempimenti riguardanti la rilevazione SIOPE; b) applicano le disposizioni del comma 1 agli ordini di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze dai conti bancari e postali di cui al comma 2 alle gestioni dedicate ai servizi di cassa di cui alla lettera a); c) fermo restando il divieto di compensazione contabile delle partite previsto dal codice civile, a seguito di compensazione di crediti/debiti, emettono ordinativi di incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari al credito/debito oggetto della compensazione, che costituiscono regolazioni contabili, generanti solo movimentazioni nei flussi SIOPE. Tali titoli da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, sono imputati all'esercizio in cui e' effettuata la compensazione e sono tempestivamente trasmessi al cassiere. Se emessi e trasmessi nell'anno successivo a quello in cui e' effettuata la compensazione, a tali titoli e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia); d) in occasione delle operazioni di riversamento di cui alla lettera b), emettono ordinativi di incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari alle spese riguardanti la gestione dei conti di cui al comma 2, compresi gli interessi passivi per anticipazioni e altre forme di finanziamento; e) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento. Possono non essere oggetto di regolarizzazione gli incassi di cui all'art. 2, comma 3, e i pagamenti di cui all'art. 2, comma 4, riguardanti le anticipazioni o fidi del cassiere, in quanto gia' codificati; f) evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici avente carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati; g) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali SIOPE» pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sara' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; h) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza, come previsto dal principio contabile generale della chiarezza e della comprensibilita', di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ed evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati; i) possono segnalare negli ordinativi di incasso e di pagamento la natura vincolata delle operazioni, verificando con il proprio cassiere la possibilita' di articolare con delle evidenze (sotto-conti) le gestioni dei servizi di cassa di cui alla lettera a) in sezioni distinte riguardanti le varie forme di vincoli previste da norme o convenzioni; j) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE. 5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati SIOPE anche gli enti di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o gli enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In tal caso, contestualmente alla comunicazione della soppressione di cui all'art. 2, comma 2, si segnala l'avvio del commissariamento o della gestione liquidatoria. 6. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono recepite le modifiche del piano dei conti di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, redatto secondo lo schema del decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 e i suoi successivi aggiornamenti; 7. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° settembre 2019. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, eventuali operazioni di regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati prima di tale data, o di annullamento o rettifica di titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuate con le modalita' previste dall'art. 1, comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere. 9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalita' previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto. 10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione del cassiere e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti di cui al comma 1 imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a buon fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Attivita' dei cassieri
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i cassieri degli enti di cui all'art. 1, comma 1, non possono accettare ordini di pagamento e di incasso privi del codice gestionale o trasmessi con modalita' differenti da quelle previste dal medesimo art. 1, comma 1. 2. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione e, a seguito delle comunicazioni degli enti interessati, segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica. 3. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 4. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 5. I cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide alla fine del mese precedente per ciascuna gestione dedicata al servizio di cassa, secondo lo schema previsto dall'allegato «B» al presente decreto e definito dalle «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). Le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate alla fine del mese precedente nei conti di cui all'art. 1, comma 2, sono trasmesse con il prospetto delle disponibilita' liquide riguardante uno dei servizi di cassa gestiti dal cassiere, utilizzando la sezione dell'allegato «B» denominata «fondi dell'ente presso il cassiere al di fuori del conto di tesoreria». Le informazioni riguardanti le disponibilita' liquide alla fine del mese precedente relative ai conti di cui all'art. 1, comma 2 gestiti da soggetti che, per un ente di cui all'art. 1, comma 1 gestiscono solo tale tipologia di conti, sono comunicate dall'ente in questione ad un altro proprio cassiere tenuto alla trasmissione del prospetto delle disponibilita' liquide, unitamente alla consistenza dell'eventuale liquidita' esistente nelle proprie casse alla medesima data. |
| Art. 3
Accesso alla banca dati SIOPE
1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. |
| Art. 4
Rendiconto e dati SIOPE
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, allegano al bilancio di esercizio relativo all'anno 2020 e ai successivi i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilita' liquide. 2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilita' liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione web www.siope.it 3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilita' liquide non corrispondano alle proprie scritture contabili, l'ente allega al rendiconto una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la relazione e' inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. 4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 3: a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti di cui all'art. 1, comma 1; b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento; c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese. |
| Art. 5
Richiesta partecipazione a SIOPE
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in contabilita' economico patrimoniale, ancora non assoggettate alla rilevazione SIOPE, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di essere in grado di dare attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8-bis, dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e chiedere di partecipare alla rilevazione SIOPE. 2. Nella richiesta di partecipazione di cui al comma 1, firmata dal rappresentante legale dell'ente, sono indicati: a. il nome e i recapiti del referente SIOPE dell'ente; b. la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE; c. il nome e il recapito del tesoriere o cassiere dell'ente, di cui e' acquisita la disponibilita' ad avviare la rilevazione SIOPE alla data di cui alla lettera b). 3. La richiesta di cui al comma 1 e' inviata almeno quattro mesi prima della data proposta per l'avvio a regime della rilevazione SIOPE. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE all'ente di cui al comma 1, al tesoriere/cassiere e alla Banca d'Italia. A decorrere da tale data gli enti di cui al comma 1 ed i loro tesorieri e cassieri applicano le disposizioni di cui al presente decreto. 5. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+, nei due mesi precedenti all'avvio a regime della rilevazione. 6. L'elenco degli enti che partecipano alla rilevazione SIOPE in attuazione del presente articolo e' pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2019
Il Ministro: Tria |
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