| Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO |  
| COMUNICATO  |  
| Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle  procedure  del CNEL  |  
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  Testo approvato dall'Assemblea il 17 luglio 2019.  (Omissis).                                Art. 1.                      Insediamento del Consiglio 
     1. Il presidente convoca il Consiglio entro  venti  giorni  dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei  consiglieri  nella  Gazzetta Ufficiale.     2. I consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e  dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno  della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la  prima  riunione della successiva consiliatura.     3. Nella prima seduta del Consiglio, il presidente istituisce  un seggio provvisorio formato da tre consiglieri da lui nominati per  lo svolgimento  dell'elezione  dei  due  vice  presidenti   secondo   le procedure dell'art. 4,  comma  2,  e  del  segretario  dell'assemblea secondo le procedure dell'art. 2, comma 9.     4. Nella stessa seduta il presidente istituisce la giunta per  il regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne  fanno  parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.     5. Il presidente da' comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica,  ai  Presidenti  delle  due Camere, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  ai  presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 2 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 3 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2.                               Assemblea 
     1. L'assemblea e' l'organo che esprime la volonta' del Consiglio. L'assemblea e' costituita validamente se sono presenti la meta'  piu' uno  dei  consiglieri  in  carica  e  delibera,  salvo  che  non  sia diversamente previsto dalla legge o  dai  regolamenti,  con  il  voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti,  non  inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica.     2. L'assemblea, oltre ad esercitare le  funzioni  previste  dalla legge  e  dai  regolamenti,  approva,  a  maggioranza  assoluta   dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma  annuale  di lavoro e i documenti di bilancio.     3. L'assemblea e' convocata  e  presieduta  dal  presidente  che, d'intesa con i vice presidenti, ne stabilisce  l'ordine  del  giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.     4. L'assemblea e' altresi' convocata su richiesta motivata di  un quarto dei consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno  e' quello indicato nella richiesta di convocazione e  la  riunione  deve essere convocata entro tre giorni dalla richiesta.     5. L'ordine del giorno di ciascuna assemblea  e'  comunicato  con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni  prima  e,  in  via eccezionale,  almeno  tre  giorni  prima   dell'adunanza.   Sono   da considerare assemblee ordinarie, da convocarsi almeno  una  volta  al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e assemblee straordinarie quelle  convocate  almeno  tre  giorni  prima dell'adunanza.     6. Unitamente all'avviso di  convocazione  per  l'assemblea  sono inviati ai consiglieri i documenti riguardanti l'ordine  del  giorno. Qualora,  su  una  pronuncia,   un   consigliere   intenda   proporre emendamenti puo' farlo inviandoli,  di  regola  non  oltre  il  terzo giorno che precede l'assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre   la   pronuncia,   il    quale    valuta    in    merito all'accoglibilita' o meno dell'emendamento. In  caso  di  valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'assemblea per una  pronuncia definitiva. E' fatta salva la possibilita' di presentare  emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'assemblea.     7. L'assemblea puo' deliberare di  iscrivere  un  dato  argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la  richiesta  e'  presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri  presenti  l'argomento  e' discusso nella medesima seduta.     8. I lavori della assemblea sono diretti dal presidente il  quale illustra l'ordine del giorno, concede la facolta' di  parola,  indice le votazioni e ne proclama i risultati.     9.  Su  proposta  del  presidente,  l'assemblea  elegge   tra   i consiglieri il segretario dell'assemblea a maggioranza  assoluta  dei presenti.     10. Il consigliere segretario  procede  agli  accertamenti  delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti,  sovrintende  alla redazione dei resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori dell'assemblea,  secondo  le  direttive  del  presidente.   Verifica, all'inizio dei lavori dell'assemblea l'esistenza del  numero  legale, comunica al presidente l'esito e  pone  in  approvazione  il  verbale della seduta precedente salvo che,  in  caso  di  urgenza,  esso  sia approvato a conclusione della seduta stessa.     11. La verifica del numero legale puo' essere richiesta  da  ogni consigliere  durante  l'assemblea:  qualora  venisse  constatata   la mancanza del numero legale, il presidente rinvia la seduta  ad  altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.     12. Le votazioni avvengono per  alzata  di  mano.  Si  adotta  la votazione  per  appello  nominale  su  richiesta  di  un  decimo  dei consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto e' comunque adottato  per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a  richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.     13. Le sedute dell'assemblea del CNEL sono pubbliche. La forma  e le modalita' di tale pubblicita' sono determinate dal presidente  del CNEL, sentito il Consiglio di Presidenza. A maggioranza assoluta  dei suoi componenti, il CNEL puo' deliberare di riunirsi  in  seduta  non pubblica. I pareri  del  CNEL  relativi  al  semestre  europeo  e  ai documenti di bilancio del  Governo  sono  deliberati  in  seduta  non pubblica, in quanto la pubblicita'  e'  assicurata  dal  procedimento parlamentare.  Alle  sedute  di  assemblea  assistono  il  segretario generale e, su sua indicazione, i funzionari del CNEL che  assicurano il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare.     14. Di ogni  seduta  si  redige  il  resoconto  sommario  da  cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei  lavori  e  le  pronunce approvate, col nome  degli  intervenuti.  Il  resoconto  sommario  e' trasmesso ai consiglieri con le modalita' di cui al comma 6  e  viene messo in approvazione  nella  seduta  successiva.  Nel  caso  in  cui fossero  pervenute  richieste   di   integrazioni,   il   consigliere segretario ne da' comunicazione all'assemblea. Sul resoconto sommario non e' concessa la parola se non a chi  intenda  farvi  inserire  una rettifica o parlare per fatto personale.  Il  resoconto  sommario  e' firmato dal presidente  e  dal  consigliere  segretario  ed  e'  reso disponibile nella intranet, salva la tutela della  privacy  ai  sensi del decreto legislativo n. 196/2003  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nonche' del regolamento UE 679/2016 (GDPR, General Data Protection Regulation). Di ogni seduta e' disposta la registrazione.     |  
|   |                                 Art. 3.                              Presidente 
     1. Il presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni  che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina  l'attivita'  del  CNEL,  d'intesa  con  il   Consiglio   di Presidenza.     2. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta  all'assemblea  lo  schema  di bilancio di previsione, predisposto dal segretario generale  nonche', su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, eventuali e necessarie variazioni di bilancio compensative per l'approvazione.     3. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta  all'assemblea  il  rendiconto consuntivo per l'approvazione.     |  
|   |                                 Art. 4.                            Vice presidenti 
     1. I vice presidenti assistono il presidente e  lo  sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche  temporaneo,  nonche'  nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della  legge  n.  936  del  1986. Esercitano, altresi', le funzioni loro delegate dal presidente.  Essi presiedono le commissioni istruttorie come  previsto  dalla  legge  e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.     2. I due vice presidenti sono eletti dall'assemblea  a  scrutinio segreto  a  maggioranza  assoluta  dei  consiglieri  in  carica.   La votazione non si considera valida se due consiglieri non  raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo  scrutinio  ed  in  un  secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta.  In  caso  di mancata elezione  viene  indetta  una  terza  votazione  nella  quale ciascun consigliere scrive  sulla  scheda  un  solo  nome.  Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di  voti  purche', per  entrambi,  tali  voti  non  siano  inferiori  ad  un  terzo  dei consiglieri in carica.     3. Nel caso di vacanza di un posto di vice presidente si  procede alla  relativa  elezione  con  la  procedura   prevista   dal   comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.     |  
|   |                                 Art. 5.                         Ufficio di Presidenza 
     1. L'Ufficio di Presidenza del CNEL e'  composto  dal  presidente che lo presiede e dai  due  vice  presidenti.  Esercita  le  funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti  del  CNEL,  coadiuva  il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. L'Ufficio di Presidenza puo' essere integrato con altri consiglieri sulla base  dei  temi  da trattare.     2. Il segretario generale del CNEL partecipa,  senza  diritto  di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali  dell'Ufficio di  Presidenza  sono  conservati  dal  segretario  generale  e   resi disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della privacy.     |  
|   |                                 Art. 6.                        Consiglio di Presidenza 
     1. Il Consiglio di Presidenza e' presieduto  dal  presidente  del CNEL ed e' composto  dai  vice  presidenti  e  da  otto  consiglieri, indicati, secondo criteri  di  rappresentativita',  dalle  componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge  30  dicembre  del 1986, n. 936 e successive modifiche e  integrazioni.  Partecipa,  con funzioni di segretario, il consigliere segretario dell'assemblea.     2.  Il  Consiglio  di  Presidenza  e'  eletto  dall'assemblea,  a scrutinio  segreto,  con  il  voto  favorevole  di  tre  quarti   dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta  da  almeno il 51 per cento  dei  componenti  aventi  diritto.  L'assemblea  puo' delegare, a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  la  nomina  del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza,  che  vi  provvede nella sua prima riunione utile.     3.  Il  Consiglio  di  Presidenza  ha   compiti   di   indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita'  delle  commissioni  e degli  altri  organismi  costituiti  per  l'attuazione  dei   compiti attribuiti al CNEL dalla  legge  30  dicembre  del  1986,  n.  936  e successive modificazioni e integrazioni, da  leggi  specifiche  e  da accordi con altre istituzioni. Propone il programma  delle  attivita' del Consiglio e attua il monitoraggio della sua esecuzione.     4. In caso di vacanza di  uno  o  piu'  posti  nel  Consiglio  di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura  prevista al comma 2.     5. Il segretario generale informa periodicamente o  su  richiesta il Consiglio di Presidenza sull'attivita' degli uffici in  attuazione del programma secondo i principi della leale collaborazione.     |  
|   |                                 Art. 7.                       Giunta per il regolamento 
     1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti  con  la  maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta per ogni loro modifica.     2. La Giunta per il regolamento e' presieduta dal presidente  del CNEL, ed e' composta da dieci consiglieri, indicati dalle  componenti cui all'art. 2 della legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni e  integrazioni.  La  composizione  della  Giunta  e'  definita   con determinazione  del  presidente  che  ne  informa   l'assemblea.   Il presidente puo' delegare le  proprie  funzioni  di  presidente  della Giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti.     3. La Giunta per  il  regolamento  esamina  preliminarmente  ogni questione  relativa  alla  materia  regolamentare  e  alle   connesse questioni giuridiche ed  eventuali  contenziosi;  ne  riferisce  alla prima assemblea utile.     4. Ciascun consigliere puo' presentare proposte  di  modifica  ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta.     5. Nel caso in cui i regolamenti, adottati con  le  modalita'  di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma  2, dell'art. 20, della legge 30 dicembre del 1986, n.  936,  i  medesimi sono tempestivamente inviati, con  una  relazione  illustrativa,  dal presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge.     6. I regolamenti e le loro modificazioni  sono  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL.     |  
|   |                                 Art. 8.                     Commissioni e altri organismi 
     1. Il presidente  del  CNEL,  sentiti  i  vice  presidenti  e  il segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e  in relazione al  programma  di  attivita',  stabilisce  il  numero,  non superiore a quattro, e le attribuzioni delle commissioni  istruttorie di cui all'art. 14 della  legge  30  dicembre  del  1986,  n.  936  e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Definisce  altresi'   la composizione della Commissione dell'informazione, prevista  dall'art. 16 della legge n. 936 del 1986, e degli altri organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.     2. Le commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle commissioni  e'  definita dal presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base  ai  criteri  di  rappresentativita' delle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1,  della  legge 30  dicembre  del  1986,  n.  936  e   successive   modificazioni   e integrazioni.  La  composizione  delle  commissioni  e  degli   altri organismi e' formalizzata con determinazione del presidente del CNEL, che ne informa l'assemblea.     3. Il presidente, sentiti i vice presidenti e previo  parere  del Consiglio  di   Presidenza,   puo'   istituire,   nell'ambito   delle commissioni, organismi (osservatori, consulte etc.) in  coerenza  con le finalita' istituzionali e in relazione al programma di  attivita'. La composizione, le modalita' di funzionamento e l'assegnazione  alle commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni  con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno  la  partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite,  su  parere  conforme  del Consiglio di Presidenza, con determinazione  del  presidente  che  ne informa l'assemblea.     4. I presidenti delle commissioni,  sentiti  i  componenti  della commissione stessa, provvedono alla designazione  di  un  consigliere coordinatore   che   coadiuva   stabilmente   il   presidente   della commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza o  impedimento.  Il   presidente   del   CNEL   informa   l'assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi  dei  coordinatori.  I presidenti  di  commissione,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza, nominano il relatore dei singoli atti tra i consiglieri componenti.     5.   Le   missioni   dei   consiglieri   sono   autorizzate   con determinazione  dal  presidente,  previo  parere  del  Consiglio   di Presidenza. Nel caso in cui - per  ragioni  di  urgenza -  non  fosse possibile   acquisire   l'avviso   del   Consiglio   di   Presidenza, l'autorizzazione  viene  concessa  con  atto   del   presidente,   da sottoporre  a  ratifica  nella  prima  seduta  utile   del   medesimo Consiglio.     6. La Commissione dell'informazione, di  cui  all'art.  16  della legge n. 936 del 1986, provvede alla elezione dei due vice presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.     7. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni  deferite ad una commissione diversa da quella di appartenenza, puo'  assistere alle sedute.     8. La partecipazione ai lavori  di  una  commissione  diversa  da quella di appartenenza non ha effetti economici.     9.  Il  consigliere,  membro  di  una  commissione  o  di   altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare  ai  lavori,  puo' delegare, ad ogni effetto, altro  consigliere,  previa  comunicazione scritta  al  presidente  o  coordinatore.  In  caso   di   temporaneo impedimento  di  un  consigliere,  e'  consentita  la  partecipazione attraverso modalita' telematiche.     10. Nelle riunioni delle commissioni e dei gruppi  di  lavoro,  i consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.     11. Allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'assemblea, ivi comprese quelle relative ai resoconti sommari.     |  
|   |                                 Art. 9.                    Collegio dei revisori dei conti 
     1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  formato  da  due magistrati contabili, fra i quali e' scelto nella sua prima  riunione il  presidente,  e  da  un   componente   designato   dal   Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei  propri  ruoli.  Il Collegio  e'  nominato   dall'assemblea   del   Consiglio   nazionale dell'economia e del lavoro, su proposta dell'Ufficio  di  Presidenza, sentito  il  segretario  generale,  con  un  mandato  di  durata  non eccedente la scadenza  della  consiliatura  in  carica.  Al  fine  di evitare soluzioni di continuita'  nell'attivita'  sindacatoria  della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.     2.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  svolge  le  seguenti funzioni:       a)   effettua   il   controllo   successivo   di    regolarita' amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei  dati  forniti  dal  dirigente preposto al bilancio;       b) esprime parere sul progetto di  bilancio  preventivo  e  sul conto consuntivo,  con  particolare  riguardo  alla  concordanza  dei risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarita' della gestione finanziaria;       c)  esprime  parere  sulle  variazioni  di   bilancio   e   sui prelevamenti dai fondi;       d) esprime  parere  su  ogni  altra  questione  attinente  alla gestione del bilancio autonomo del Consiglio ad esso  sottoposta  dal presidente o dal segretario generale.     3. Il compenso da corrispondere al presidente  ed  ai  componenti del Collegio e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.     |  
|   |                                Art. 10.                 Organismo indipendente di valutazione               e di alta consulenza agli organi del CNEL 
     1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del  sistema della valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei  controlli interni, e' istituito con  determinazione  del  presidente  del  CNEL l'Organismo indipendente di valutazione e  di  alta  consulenza  agli organi del CNEL. L'Organismo e' formato da un  presidente  e  da  due componenti, nominati con determinazione  del  presidente,  su  parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario  generale, in possesso dei requisiti di legge  con  un  mandato  di  durata  non eccedente la scadenza  della  consiliatura  in  carica.  Al  fine  di evitare soluzioni di continuita'  nell'attivita'  sindacatoria  della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.     2. L'Organismo indipendente di valutazione e di  alta  consulenza agli organi del  CNEL  svolge,  oltre  alle  funzioni  proprie  sulle valutazioni  di  sua  competenza,  le  seguenti  ulteriori   funzioni consultive:       a) esprime pareri a richiesta del presidente  del  CNEL  o  del segretario generale, in materia di innovazione o ottimizzazione delle procedure amministrative e di attuazione concreta  delle  prerogative di autonomia dell'organo;       b) supporta le  decisioni  dei  vertici  dell'organo  sotto  il profilo organizzativo e degli iter procedurali;       c) esprime parere su ogni altra questione  ad  esso  sottoposta dal presidente o dal segretario generale, circa adempimenti  puntuali degli organi amministrativi del CNEL, ferme restando le  attribuzioni consultive della Giunta per il regolamento  di  cui  all'art.  7  del presente regolamento.     3. Il compenso da corrispondere al presidente  ed  ai  componenti dell'Organismo e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.     |  
|   |                                Art. 11.                             Codice etico 
     1. I consiglieri del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del lavoro  e  quanti  designati  dallo  stesso  presso  altri  organismi pubblici, devono assolvere ai propri compiti con disciplina ed onore, nel rispetto dei principi di  integrita',  trasparenza,  diligenza  e responsabilita' e a tutela del prestigio del CNEL.     2. I membri del Consiglio partecipano attivamente ai  lavori  del CNEL.     3. Su proposta della Giunta per il regolamento,  l'assemblea  del CNEL adotta, a maggioranza assoluta dei suoi  componenti,  un  codice etico che stabilisce i principi e le norme di condotta alle  quali  i consiglieri del CNEL e quanti designati  dallo  stesso  presso  altri organismi pubblici debbono attenersi nello svolgimento delle  proprie funzioni.     |  
|   |                                Art. 12.                               Programma 
     1.  Il  programma   dell'attivita'   costituisce   la   sede   di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale  ed amministrativa del CNEL e  si  colloca  alla  base  del  ciclo  della performance  e  della  sua  valutazione.  Esso  e'  predisposto   dal presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 6,  comma  3,  con  la  collaborazione  del segretario generale. Il presidente illustra e sottopone il  programma all'approvazione dell'assemblea.     2. Le commissioni o gli altri organismi possono proporre  che  un determinato argomento sia inserito  nel  programma,  specificando  il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare.  Il programma comprende:     le attivita' connesse all'esercizio delle  attribuzioni  previste dagli articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del  1986,  nonche'  da convenzioni con altri enti e istituzioni;     le attivita' consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986;     le  attivita'  della   Commissione   dell'informazione   previste dall'art. 16 e le altre attivita' previste dall'art. 17  della  legge n. 936 del 1986.     |  
|   |                                Art. 13.                                Pareri 
     1. Il presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, assegna  ad  una  commissione,  ad  altro  organismo  o  direttamente all'assemblea l'istruttoria dei pareri da  rendersi  ai  sensi  della legge n. 936 del  1986.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le procedure di cui all'art. 14, comma 3, nonche' quelle previste  dagli articoli 18 e 19.     2. Qualora sia fissato un termine dall'organo  che  ha  fatto  la richiesta, il presidente del CNEL puo' chiedere, se  necessario,  che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso  il parere.     |  
|   |                                Art. 14.                        Iniziativa legislativa 
     1. L'iniziativa legislativa  di  cui  al  comma  1,  lettera  i), dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986 viene attivata  mediante  la presentazione al presidente del CNEL, da parte di una  commissione  o di altro organo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno  di legge formulato in articoli, accompagnato da una  apposita  relazione illustrativa.     2. Il presidente o un relatore delegato illustra all'assemblea  i contenuti  dello  schema  di  disegno  di   legge   approvato   dalla commissione o organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza.     3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le  eventuali  posizioni  discordanti  sono  riportate  nella relazione illustrativa.     4. In assenza del voto favorevole di  cui  al  comma  precedente, l'assemblea a maggioranza dei presenti puo' deliberare che lo  schema di disegno di legge venga presentato al  Governo  e  alle  Camere  in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 12 della legge n. 936 del 1986.     5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono  trasmessi  dal suo  presidente  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica,   al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente  del  Consiglio dei ministri per il seguito di competenza. I disegni  di  legge  sono formulati in uno o piu' articoli che possono  dividersi  in  commi  e sono corredati da una relazione tecnico-illustrativa  che  ne  espone oggetto e finalita'.     |  
|   |                                Art. 15.                  Osservazioni e proposte, rapporti,                     relazioni, studi ed indagini 
     1. In materia di contributi all'elaborazione  della  legislazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 936 del 1986, si applicano in quanto compatibili, le  procedure  previste  all'art. 14. I testi approvati sono inviati al Parlamento, al Governo  e  alle regioni.     2.  Per  l'istruttoria  di  atti  di  particolare   rilievo,   la commissione  istruttoria  puo'  convocare   in   audizione   soggetti specifici ed  assicura  il  contraddittorio  con  le  amministrazioni interessate,  ove  sia  prevista  un'attivita'  di  valutazione.   Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le societa', le  associazioni  e organizzazioni  di  rappresentanza   conferiscono   al   CNEL -   ove richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l'attivita' degli organi. Il Segretariato generale redige, di propria iniziativa  o  su sollecitazione  degli  organi,  rassegne  giuridiche,   raccolte   di dottrina, di studi e  documentazione  funzionale  all'istruttoria  di temi di cui al programma di attivita'. Previo parere dell'Ufficio  di Presidenza, puo' predisporre libri verdi e libri bianchi, a  supporto degli organi.     |  
|   |                                Art. 16.                 Comitato economico e sociale europeo,                        regioni ed enti locali 
     1. Nell'ambito del programma di attivita', l'assemblea  del  CNEL dedica apposite sessioni  all'esame  dei  pareri  resi  dal  Comitato economico e sociale europeo e, su proposta del presidente  e  sentito il Consiglio di Presidenza, valuta  la  presa  in  considerazione  di eventuali osservazioni e proposte correlate. Ciascuno degli  atti  di cui agli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della  legge  30  dicembre  del 1986, n. 936, da' conto, nel  preambolo,  dell'esame  dei  pertinenti atti consultivi del Comitato economico  sociale  europeo.  E'  sempre consentita la partecipazione dei  membri  del  Comitato  economico  e sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui vengono inviati  tutti gli atti deliberati dal Consiglio.     2. Nell'ambito del medesimo programma di  attivita',  l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei  principali  atti  di programmazione economica e  finanziaria  delle  regioni,  promuovendo altresi'  accordi  di  collaborazione  con  le  singole  regioni,  la Conferenza Stato-  regioni,  la  Conferenza  delle  regioni  e  delle province autonome e le altre conferenze su  tematiche  specifiche  in campo economico e sociale. Il CNEL  sviluppa  altresi'  le  tematiche relative alle politiche territoriali degli enti locali, invitando  ai propri lavori anche i rappresentanti di UPI, ANCI ed UNCEM.     |  
|   |                                Art. 17.                       Attuazione del programma 
     1. Il segretario generale assicura l'attuazione del programma  di cui  all'art.  12  mediante  l'assunzione  di  ogni  iniziativa  tesa all'ottimale   dotazione   degli   uffici   di    adeguate    risorse organizzative, strumentali e umane.     |  
|   |                                Art. 18.                        Procedure semplificate 
     1. Il presidente valuta se adottare, per particolari  e  motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell'art.  8,  convocando  per  la  deliberazione  il  Consiglio   di Presidenza, salvo ratifica dell'assemblea nella prima  seduta  utile. Le eventuali posizioni difformi espresse in  assemblea  vengono  rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.     |  
|   |                                Art. 19.                         Procedure rafforzate 
     1. Il CNEL, su proposta del presidente, sentito il  Consiglio  di Presidenza,  puo'  adottare  una  procedura  istruttoria  rafforzata, attraverso una o piu' delle seguenti modalita':       a) consultazione degli organi delle associazioni  rappresentate al CNEL;       b) consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare.     2. Il Segretariato generale redige  rassegne  delle  osservazioni pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da  sottoporre all'assemblea.     |  
|   |                                Art. 20.          Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini,                 attraverso il sito web istituzionale 
     1. Il programma di cui all'art. 12, comma 1, individua gli atti e le decisioni da adottare, in ragione  della  rilevanza  dei  soggetti destinatari e  della  materia  trattata  anche  avuto  riguardo  alla dimensione  territoriale.  Il  CNEL  si   impegna   a   attivare   la consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale, quale fase essenziale del processo decisionale.     2.  Il  CNEL  promuove  iniziative  di   consultazione   pubblica nell'ambito di  processi  consultivi  e  sostiene  le  iniziative  di partecipazione democratica dei cittadini, delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori.     3. Nella pianificazione e nella  conduzione  delle  consultazioni pubbliche si osservano i «principi generali per lo svolgimento  delle consultazioni pubbliche presso il CNEL», approvati dall'assemblea.     4. Il CNEL assume le  iniziative  necessarie  per  dotarsi  della disponibilita' di una adeguata  piattaforma  informatica  finalizzata alla conduzione diretta delle consultazioni pubbliche.     |  
|   |                                Art. 21.             Associazioni e organizzazioni rappresentative                   di interessi collettivi e diffusi 
     1. Ai lavori delle commissioni del CNEL possono  essere  invitati associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi.     |  
|   |                                Art. 22.  Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri  ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo  2001,                               n. 165. 
     1. Il presidente del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione nei termini e per le finalita' di  cui  all'art.  43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  convoca  il Consiglio di  Presidenza  in  sede  consultiva  ovvero,  in  casi  di particolare urgenza, l'Ufficio  di  Presidenza  in  sede  consultiva, esclusivamente  per  l'esame   della   richiesta   stessa   e   della documentazione allegata, nominando contestualmente relatore  uno  dei consiglieri componenti.     2. Le determinazioni sono assunte con il  voto  favorevole  della maggioranza dei componenti. Delle sedute e' redatto verbale.     3. Nella  prima  seduta  del  Consiglio  di  Presidenza  in  sede consultiva,  ove  ne  facciano  istanza  almeno  tre  componenti,  il presidente  provvede  a  formulare  le  richieste   di   integrazione istruttoria ritenute necessarie ai fini  della  resa  del  prescritto parere, anche con riferimento ad audizioni di componenti del Comitato paritetico di cui all'art. 43, comma 8, del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, istituito presso l'ARAN, ovvero di esperti  nella materia della rappresentativita'  sindacale,  con  fissazione  di  un congruo termine utile al riscontro.     4. Ove siano disposte  integrazioni  istruttorie,  il  presidente aggiorna la seduta  a  nuova  data,  disponendo  la  sospensione  del termine di quindici giorni previsto per la resa del  parere,  dandone comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione.     5. Al completamento  dell'istruttoria,  il  consigliere  relatore redige la  bozza  di  parere,  dando  conto  nel  preambolo  di  ogni attivita' espletata e delle motivazioni e considerazioni assunte  dal Consiglio di Presidenza.     |  
|   |                                Art. 23.                      Approvazione e trasmissione 
     1. Il parere  e'  approvato  a  maggioranza  dei  componenti  del Consiglio di Presidenza in sede consultiva e  inserito,  a  cura  del presidente, all'ordine del giorno dell'assemblea.     2. Qualora l'assemblea sia convocata per un giorno  tale  da  non consentire il  rispetto  del  termine  di  quindici  giorni  previsto dall'art. 43, comma 10, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n. 165,  il  presidente  ne   informa   il   Ministro   della   pubblica amministrazione.     3. L'assemblea delibera sul parere  con  la  maggioranza  di  cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.     4. L'originale  del  parere,  integrato  con  gli  estremi  della deliberazione assembleare, sottoscritto dal presidente e con il visto del  segretario  generale  e',  a  cura   di   quest'ultimo,   previa protocollazione,    trasmesso    al    Ministro    della     pubblica amministrazione.     |  
|   |                                Art. 24.  Consiglio  di  Presidenza  in  sede  consultiva  per  la  resa  degli accertamenti  in  esito  alla  consultazione  della  banca   dati   e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi  di  lavoro  di  cui        all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936. 
     1. Il CNEL esegue gli accertamenti specifici delle  consultazioni della banca dati e dell'archivio nazionale dei  contratti  collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30  dicembre  del  1986,  n. 936,   richiesti   dagli   organi   costituzionali    ovvero    dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori  di  lavoro  e degli  enti  ed  istituzioni  interessati,  quale  base   comune   di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.     2. Il presidente del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dai soggetti di cui al comma 1, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva  ovvero,  in casi  di  particolare  urgenza,  l'Ufficio  di  Presidenza  in   sede consultiva, per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata   sotto   il    profilo    dell'ammissibilita',    nominando contestualmente relatore uno dei componenti.     3. La decisione afferente  l'ammissibilita'  della  richiesta  e' assunta con il voto  favorevole  della  maggioranza  dei  componenti. Delle sedute e' redatto verbale.     4. Nel caso di inammissibilita'  della  richiesta  il  presidente comunica la decisione  del  Consiglio,  con  nota  a  sua  firma,  al soggetto richiedente, allegando copia del verbale con le  motivazioni della decisione.     5. Nel caso di richiesta ammissibile il presidente trasmette alla Commissione dell'informazione di  cui  all'art.  16  della  legge  30 dicembre del 1986,  n.  936,  la  richiesta  stessa  unitamente  alla documentazione allegata ed al verbale di seduta del Consiglio.     6. La Commissione dell'informazione, cui partecipano il  relatore ed  il  dirigente  preposto  all'ufficio  di  supporto  agli   organi collegiali, alla prima seduta utile, specifica, in relazione al  caso concreto, le direttive di cui al citato art. 16, comma 2, lettere  d) ed e), della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 ed assegna un termine congruo per provvedere all'estrazione dei dati pertinenti dalla banca dati e dall'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro  di cui all'art. 17 della sopra citata legge.     7. Entro il termine di cui al  comma  6,  il  dirigente  preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali redige  e  sottoscrive un rapporto sulle risultanze della  consultazione  qualificata  della banca dati e lo  trasmette  alla  Commissione  dell'informazione.  La Commissione, verificata la coerenza del  rapporto  con  le  direttive impartite, lo trasmette al Consiglio di Presidenza.     8. Il Consiglio di Presidenza, esaminato il rapporto e svolte  le eventuali osservazioni, dispone per l'invio del  rapporto  unitamente alla sintesi delle proprie  valutazioni  risultanti  dal  verbale  di approvazione, al soggetto richiedente.     |  
|   |                                Art. 25.  Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16,          comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1886, n. 936 
     1.  La  Commissione  dell'informazione  procede,  secondo  quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera f), della legge  30  dicembre del 1986, n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un  archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalita' di cui ai successivi commi.     2. La Commissione dell'informazione procede  alla  individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive  rappresentate  negli organismi pubblici, informandone l'assemblea.     3.  Il  presidente  del  CNEL  invita  le  organizzazioni   cosi' individuate a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni  anno  l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha  proposto  o  designato  propri rappresentanti  con  l'indicazione  dei  relativi  nominativi  ed   a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.     4. I dati  cosi'  raccolti  vengono  archiviati  presso  il  CNEL secondo  le  direttive  della   Commissione   dell'informazione   con riferimento   agli   organismi   pubblici   (col   relativo    ambito territoriale),  alle  categorie   produttive,   alle   organizzazioni rappresentate  e  ai  singoli  nominativi  e  quindi  memorizzati  su supporto informatico.     5.  La  Commissione  puo'  procedere   alla   verifica   e   alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente  informazioni ai singoli organismi pubblici.     6. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.     |  
|   |                                Art. 26.                    Designazione da parte del CNEL                  di componenti di organismi pubblici 
     1. Il CNEL procede alla designazione di componenti  di  organismi pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli  conferiscono  il relativo potere, con procedura definita dall'art. 13 della  legge  n. 936 del 1986 e dal regolamento approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1989.     2. Due mesi prima della scadenza in carica dei  designati  ovvero su segnalazione  dell'organismo  partecipato  da  rappresentanti  del CNEL, il presidente del CNEL ne da' comunicazione al Consiglio, i cui membri  possono  far  pervenire  al  presidente  le  candidature  che intendono proporre.     3. Il presidente, sentito il Consiglio di Presidenza,  affida  ad uno o ad entrambi i vice  presidenti  il  compito  di  promuovere  le iniziative necessarie  al  fine  di  giungere  ad  una  intesa  sulle candidature da presentare.     4. Il presidente  convoca  il  Consiglio  di  Presidenza  per  la definizione delle candidature da presentare in assemblea. In caso  di mancato accordo la decisione e' rimessa all'assemblea.     5. Le deliberazioni del CNEL sono adottate dall'assemblea secondo le procedure definite all'art. 2.     6.  Le  designazioni,  unitamente   all'esito   delle   votazioni dell'assemblea, sono trasmesse  al  Presidente  del  Consiglio  o  al Ministro   competente   entro   dieci   giorni   dalla   data   della deliberazione.     7. I designati negli  organismi  pubblici  nazionali  riferiscono annualmente al presidente del CNEL sull'attivita' svolta negli organi di cui sono stati chiamati a far  parte.  Una  relazione  complessiva sulla  suddetta  attivita'   verra'   annualmente   sottoposta   alla assemblea.     |  
|   |                                Art. 27.                       Formazione dei documenti 
     1. Ciascuno degli atti di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, in cui si sostanzia l'esercizio delle funzioni  del CNEL  e'  assunto  all'esito  di  procedimenti  che  garantiscono  il rispetto delle norme e dei principi  tesi  alla  corretta  formazione della volonta' del Consiglio.  La  formazione,  la  trasmissione,  la conservazione degli atti avviene nel rispetto delle  disposizioni  di cui  al  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.     2. L'avvio di ciascuna attivita'  finalizzata  all'emanazione  di atti espressione  della  volonta'  degli  organi  del  CNEL  richiede l'individuazione di un funzionario responsabile che  cura  l'apertura di un fascicolo in cui sono raccolte le verbalizzazioni  di  ciascuna seduta  dell'organo,  gli  elaborati  degli  estensori   o   relatori eventualmente nominati dal presidente dell'organo  istruttorio  e  di ogni   documento   istruttorio   esaminato,   garantendo   ordine   e reperibilita' dei documenti  al  fine  della  contezza  dell'iter  di formazione dell'atto finale. Il fascicolo dovra' essere numerato  con un codice composto dalla denominazione  dell'organo,  dalla  data  di apertura dello stesso e dalla  sigla  della  tipologia  di  atto  cui l'avvio dell'attivita' dell'organo e' preordinato.     3. La convocazione delle sedute dell'organo e' accompagnata dalla esplicitazione  di  un   puntuale   ordine   del   giorno   e   dalla documentazione di supporto alla trattazione dello stesso.     4. Il resoconto della seduta, redatto a cura del responsabile del fascicolo, deve dare contezza dei documenti  esaminati,  degli  esiti della loro trattazione e riportare  in  intestazione  il  codice  del fascicolo cui pertiene.     5. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale reca  un  preambolo in cui si da' conto, sulla scorta della consultazione del  fascicolo, dell'iter stesso, redatto in bozza dal funzionario  responsabile  del fascicolo. Il documento acquista la sua rilevanza  ed  individualita' con l'approvazione da parte dell'organo.     6. Il responsabile del  fascicolo  cura  la  redazione  dell'atto finale secondo la seguente struttura: intestazione, preambolo di  cui costituisce  contenuto  indefettibile  la   citazione   delle   norme attributive  dello  specifico  potere,   dell'atto   di   impulso   o iniziativa, delle sedute e delle  operazioni  svolte,  dell'audizione dei relatori, dell'acquisizione dei  pareri,  della  trasmissione  ad altro organo per l'ulteriore corso, del dispositivo.     7. L'atto  conclusivo  dell'iter  procedimentale  e'  sottoposto, previa apposizione del visto di regolarita' formale e procedurale  da parte del segretario generale, alla sottoscrizione dei  titolari  del relativo potere di adozione.     8. Il deposito dell'atto  si  perfeziona  con  l'apposizione  del codice fascicolo e  protocollo  e  garantisce  la  conservazione,  la reperibilita' dello stesso nonche' la completezza  dell'archivio  del Consiglio. Nei casi di atti approvati dall'assemblea, gli adempimenti di  deposito  dell'atto  sono  rimessi   alla   responsabilita'   del segretario dell'assemblea o di un funzionario da questi delegato.     9. Quando i documenti del CNEL, ed in particolare quelli indicati negli articoli 10, 10-bis, 11 e  12  della  legge  n.  936  del  1986 debbano, per legge o per valutazione autonoma dell'assemblea,  essere trasmessi ad autorita' o altri destinatari, essi  sono  trasposti  in una adeguata forma grafica  e  tipografica,  tale  da  garantire  una unitaria, omogenea e costante identita' visiva della  produzione  del CNEL.     10. L'atto finale dotato di rilevanza esterna e'  divulgato,  ove disposto, mediante la diffusione di un comunicato stampa e  correlati comunicati sui social media e, quindi,  pubblicato  in  evidenza  sul sito istituzionale a cura della Segreteria generale.     11. Completano l'iter la trasmissione cartacea ai destinatari  di legge, alle figure individuate come stakeholder del CNEL in  apposite mailing-list a cura delle segreterie del presidente e del  segretario generale, alle biblioteche degli  organismi  pubblici  e  privati  di interesse e ad ogni altro destinatario indicato  dall'organo  che  ha prodotto l'atto.     |  
|   |                                Art. 28.                          Gratuito patrocinio 
     1. Le richieste di utilizzo di locali del CNEL per lo svolgimento di eventi  da  parte  di  enti,  associazioni,  fondazioni  ed  altre organizzazioni, debbono essere inoltrate alla Segreteria generale che ne cura la registrazione in apposito  prospetto  da  cui  risulti  il soggetto richiedente, la data  di  richiesta,  la  data  e  l'ora  di svolgimento, la durata, l'oggetto specifico dell'evento, la stima del numero dei partecipanti ovvero degli invitati, i relatori,  l'oggetto degli interventi, l'eventuale richiesta di patrocinio gratuito  e  la specificazione della vigenza attuale di una convenzione con il CNEL.     2. Con il visto  del  segretario  generale,  le  richieste  e  le informazioni sintetiche suddette sono  sottoposte  periodicamente  al presidente il quale, acquisito l'avviso dei vice  presidenti,  assume le conseguenti determinazioni anche con riferimento alla  concessione del patrocinio gratuito ed all'utilizzo del logo istituzionale.     3. Acquisita la disposizione scritta da parte del presidente, che da' atto dell'avviso  dei  vice  presidenti  e  dello  scrutinio  dei criteri oggettivi e soggettivi di seguito specificati, il  segretario generale, per il tramite dei  suoi  uffici,  provvede  alla  verifica delle disponibilita', a concordare tempi e modalita' dell'evento e ad autorizzare lo  svolgimento  dello  stesso  ovvero  a  comunicare  il motivato diniego di autorizzazione.     4. Costituiscono requisiti  soggettivi  di  ammissibilita'  delle richieste sopra definite l'essere, il soggetto richiedente:       rappresentato nella consiliatura in carica;       pubblica amministrazione ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo n. 165 del 2001;       parte di una specifica convenzione con il CNEL;       soggetto privato per il quale ricorrano i  requisiti  oggettivi di seguito riportati.     5. Costituiscono  requisiti  oggettivi  di  ammissibilita'  delle richieste:       la  stretta  attinenza  o  la  compartecipazione  istituzionale dell'oggetto dell'evento con le funzioni  del  CNEL,  previste  dalla legge   o,   comunque,   oggetto    di    programmazione    approvata dall'assemblea;       l'assenza di finalita' diretta o indiretta di lucro.     6. Sono fatte salve deroghe ai criteri sopra  esposti  quando  il presidente del CNEL,  acquisito  l'avviso  dei  vice  presidenti,  lo reputi opportuno, fatta salva in  ogni  caso  l'adeguata  motivazione risultante da atto scritto comunicata al segretario generale.     7. La decisione del segretario generale e' redatta nella forma di determina che dispone anche sulla richiesta di patrocinio gratuito  e di utilizzo del logo  istituzionale  del  CNEL.  Di  detta  determina verra' data  comunicazione  ai  soggetti  richiedenti  a  cura  dalla Segreteria generale.     8. In casi di  necessita'  ed  urgenza,  il  segretario  generale provvede ad avvisare per  le  vie  brevi  il  presidente  ed  i  vice presidenti, acquisendone l'orientamento,  cui  seguira',  alla  prima riunione utile, la ratifica dell'atto segretariale.     9. Sul sito  istituzionale  del  CNEL,  opportunamente  collocato nell'area  «eventi»  verra'  inserito  un  riferimento  telefonico  e telematico, per «info», alla Segreteria generale.     10. Gli  adempimenti  conseguenti  alla  approvazione  definitiva dello svolgimento di ciascun evento verranno posti  in  essere  dalla struttura per il cerimoniale e dalle altre strutture (comunicazione e stampa,  webmaster,   accoglienza,   sicurezza),   coordinate   dalla Segreteria generale.     |  
|   |                                Art. 29.         Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni 
     1. Le richieste, o proposte, di attivazione di convenzioni tra il CNEL  e  istituzioni  pubbliche,   aventi   ad   oggetto   la   mutua collaborazione tra detti soggetti nelle attivita'  di  interesse  del CNEL o comunque correlate a quelle  ricomprese  nella  programmazione annuale, sono indirizzate al presidente del CNEL.     2. Ai fini delle valutazioni  rimesse  al  presidente,  l'ufficio competente curera' l'istruttoria preliminare acquisendo ogni elemento utile e redigendo un rapporto scritto contenente la  descrizione  dei contenuti  della  collaborazione   e   della   correlata   bozza   di convenzione.     3. Acquisita la determinazione  dell'Ufficio  di  Presidenza,  il presidente  del  CNEL  trasmette  la  convenzione   sottoscritta   al segretario generale che, con determina,  la  adotta  impartendo  ogni necessaria  incombenza  per  la  sua  attuazione,  ivi  compresa   la eventuale messa a disposizione di spazi e servizi logistici.  Qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti  di  particolare rilevanza  sulle  proposte  di  collaborazione  inter  istituzionale, formulera'  osservazioni  da  trattarsi  in   uno   specifico   punto all'ordine del giorno della prima assemblea utile.     |  
|   |                                Art. 30.                          Segretario generale 
     1. Il segretario generale  esercita  le  funzioni  che  gli  sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti, sovraintende  all'attivita' del  Segretariato  generale  ed  e'   responsabile   della   gestione amministrativa del CNEL.     In particolare, il segretario generale:       a) impartisce direttive ai dirigenti di prima e seconda  fascia da lui dipendenti, coordinandoli ai fini  dell'efficacia  dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere  sostitutivo  in  caso  di inerzia dei responsabili;       b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;       c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonche' quelle relative alla  predisposizione  e  gestione  del  bilancio  di previsione e del conto consuntivo. In ordine  a  tali  funzioni  sono istituiti, alle sue dirette dipendenze,  l'Ufficio  per  la  gestione delle risorse umane e quello di bilancio e ragioneria;       d) propone il conferimento degli incarichi di  direzione  degli uffici di prima fascia;       e) istituisce, in via temporanea e  in  relazione  a  specifici progetti, servizi esterni alle direzioni generali dandone  preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;       f) dispone, su proposta  dei  dirigenti  di  prima  fascia,  il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici all'interno delle   direzioni   generali,   dandone   preventiva    comunicazione all'Ufficio di Presidenza;       g) provvede all'attribuzione, alle direzioni  generali  e  agli uffici da lui dipendenti, delle risorse  finanziarie  necessarie  per l'attuazione del programma loro assegnato;       h) dispone l'assegnazione del personale alle direzioni generali e agli uffici non inseriti all'interno delle stesse;       i) definisce l'orario  di  servizio  anche  in  relazione  alle esigenze funzionali dell'assemblea, del presidente,  dell'Ufficio  di Presidenza e degli altri organi del Consiglio;       l)  collabora,  unitamente  ai   dirigenti   del   Segretariato generale,  alla  predisposizione  del  Piano  di  prevenzione   della corruzione del CNEL e relativi aggiornamenti;       m)  vigila  sull'osservanza,  da  parte   del   personale   del Segretariato generale, del codice di comportamento dei dipendenti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62.     |  
|   |                                Art. 31.                         Segretariato generale 
     1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in direzioni  di livello  dirigenziale  di  prima  fascia  e  in  uffici  di   livello dirigenziale di seconda fascia. Nell'ambito del Segretariato generale sono istituite una o piu' direzioni generali che, secondo  competenze determinate   ai   sensi   del   successivo   comma   2,   provvedono principalmente all'attuazione del programma approvato dall'assemblea, agli affari generali e all'informazione, alla  comunicazione  e  alla documentazione nonche' alla gestione delle risorse strumentali.     2. La prima direzione generale e' competente in materia di affari giuridici  e  costituzionali,  affari  generali  ed  informatica.  E' stazione appaltante e centro unico di attivita' contrattuale.     3. Le attribuzioni delle direzioni generali, la modifica di esse, l'istituzione di  nuove  direzioni  generali  in  funzione  di  nuovi compiti attribuiti al CNEL e la soppressione delle direzioni medesime sono disciplinate con determinazione del presidente, su proposta  del segretario  generale,  sentito  l'Ufficio  di  Presidenza  e   previa comunicazione all'assemblea.     4. Gli incarichi di direzione generale sono conferiti su proposta del segretario generale con determinazione  del  presidente,  sentito l'Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni alle  direzioni  generali sono  individuati  e  le  relative  attribuzioni   disciplinate   con determinazione del segretario generale, su proposta dei direttori  di prima  fascia,  dandone  preventiva  comunicazione   all'Ufficio   di Presidenza.     5. Con la medesima procedura del comma precedente, il  presidente puo' conferire ad uno  dei  direttori  generali  l'incarico  di  vice segretario generale.     |  
|   |                                Art. 32.              Dirigenti preposti alle direzioni generali 
     1. I direttori generali curano l'organizzazione delle direzioni e ne  dirigono  l'attivita'  secondo  le  disposizioni  del  segretario generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie  agli uffici della Direzione.     2.  I  direttori  generali  dirigono,  coordinano  e  controllano l'attivita' dei dirigenti degli uffici della propria Direzione, anche con  potere  sostitutivo  in  caso  di   comprovata   inerzia.   Sono responsabili  in  via   esclusiva,   nell'ambito   delle   rispettive competenze,  dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione  e  dei relativi risultati.     |  
|   |                                Art. 33.               Direttori degli uffici di seconda fascia 
     1. Ai direttori degli uffici spetta  la  gestione  delle  risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative  e  di  controllo  loro assegnate.     2. I direttori degli uffici dirigono,  coordinano  e  controllano l'attivita'  dei  servizi  e  dei   responsabili   dei   procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata  inerzia.  Sono  responsabili  in  via  esclusiva, nell'ambito    delle    rispettive     competenze,     dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.     |  
|   |                                Art. 34.                Struttura di segreteria del presidente 
     1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il presidente del CNEL puo' avvalersi di  una  struttura di  segreteria  articolata  in  unita'  operative,  avente  esclusive competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario generale.     2. Il personale della  struttura,  nel  numero  massimo  di  otto unita', e' scelto dal  presidente  del  CNEL  intuitu  personae,  con contratti a tempo determinato  di  durata  massima  non  superiore  a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del presidente,  su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza. Il trattamento  economico e' in ogni caso non  superiore  a  quello  corrisposto  al  personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.     3.  All'interno  della  struttura   di   segreteria   l'eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale  avviene  con  le modalita' e con le procedure previste dall'articolo 19, comma 6,  del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.     |  
|   |                                Art. 35.  Segreteria  degli  altri  organi  di  Governance  (vice   presidenti, presidente delegato Giunta per il regolamento, consigliere segretario                          dell'assemblea). 
     1. Per l'esercizio dei compiti  loro  assegnati,  gli  organi  di Governance si avvalgono di una segreteria composta da due unita'.     |  
|   |                                Art. 36.                         Modalita' di accesso 
     1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del CNEL  sono banditi secondo la normativa vigente per l'assunzione  agli  impieghi nella pubblica amministrazione e  in  base  al  Piano  triennale  dei fabbisogni di personale.     |  
|   |                                Art. 37.                          Dotazione organica 
     1. Con determinazione del presidente, da emanarsi su proposta del segretario  generale  e  previa  informazione   alle   organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del  Piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base  della  spesa  del  personale.  Le  variazioni  della  dotazione organica in  base  ai  fabbisogni  programmati  devono  garantire  la neutralita' finanziaria  e  sono  approvate  con  determinazione  del presidente, su proposta del segretario generale e  sentito  l'Ufficio di Presidenza, previa  informazione  delle  organizzazioni  sindacali rappresentative.     |  
|   |                                Art. 38.                Acquisizioni gestionali specialistiche 
     1. Per esigenze gestionali interne cui non si  possa  far  fronte con personale in servizio, il segretario generale puo' conferire  con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in  bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro  autonomo  ad esperti  di  particolare   e   comprovata   specializzazione,   anche universitaria, aventi carattere di temporaneita'  e  previa  verifica dell'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le   risorse   umane disponibili all'interno del Segretariato.     2. Il compenso commisurato alla prestazione  e  proporzionato  al tipo di attivita' e', salvo motivate eccezioni e in caso di  rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, fino ad un massimo di  euro  18.500,00  lordi  annui   per   gli   incarichi   di   alta professionalita' e fino ad un massimo di euro 12.000,00  lordi  annui per gli altri. Nello svolgimento dell'attivita', l'incaricato  dovra' assicurare  il  rispetto  delle  norme  contenute   nel   codice   di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del  Presidente  della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013).     |  
|   |                                Art. 39.                Accordi inter istituzionali e patrocini 
     1.  In  relazione  al  programma  di  attivita'  possono   essere stipulati accordi inter istituzionali ai  sensi  dell'art.  15  della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e contratti di servizio ai sensi del decreto  legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50   e   successive modificazioni ed integrazioni.     2. Il presidente, su parere conforme dell'Ufficio di  Presidenza, puo' concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale  del CNEL ad iniziative di interesse del Consiglio.     3. Il presidente, con propria determinazione, su conforme  parere del Consiglio  di  Presidenza,  puo'  attribuire  uno  o  piu'  premi nazionali e altri attestati di benemerenza ad eccellenze del  sistema produttivo e del lavoro.     |  
|   |                                Art. 40.            Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. 
     1.  Il  CNEL  esercita  il  potere  di  indirizzo  nei  confronti dell'A.R.A.N. e le  altre  competenze  in  materia  di  procedure  di contrattazione collettiva  relativa  al  personale  del  Segretariato generale, ai sensi della normativa vigente.     |  
|   |                                Art. 41.                       Formazione del personale 
     1. Il Segretariato generale del CNEL organizza apposite attivita' di  formazione,  aggiornamento  e  perfezionamento   del   personale, utilizzando strutture pubbliche e private  ed  anche  le  piattaforme formative  degli  ordini  professionali,  al  fine  di  favorire  uno sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione  dei compiti e del programma di attivita' del Consiglio.     2. Il piano formativo, predisposto  dal  segretario  generale  su proposta dei dirigenti  di  prima  e  seconda  fascia  e  avvalendosi dell'Ufficio gestione risorse  umane,  ha  durata  annuale.  Esso  e' approvato  previa  consultazione   delle   organizzazioni   sindacali rappresentative.     |  
|   |                                Art. 42.            Borse di studio, tirocini, visiting fellowship 
     1. Il CNEL promuove una intensa  collaborazione  con  il  sistema universitario  e  i  centri  di  programmazione  e  ricerca  su  temi economici e sociali, attivando anche  borse  di  studio  post  laurea nell'ambito delle tematiche attinenti all'economia  e  al  lavoro  in riferimento agli obiettivi programmatici del Consiglio.     2. Le borse di studio  sono  riservate  a  coloro  che  siano  in possesso di dottorato di ricerca o master di primo o secondo livello, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di  eta'  e  non  siano dipendenti pubblici o privati.     3.  I  tirocini  curriculari  sono  attivati  con  accordi  inter istituzionali o con procedure di evidenza pubblica  da  regolamentare con appositi provvedimenti. Il  segretario  generale  puo'  stipulare accordi con imprese ed enti per l'attivazione di  tirocini  formativi ai sensi della vigente normativa; puo' altresi'  attivare  programmi, di durata determinata,  di  visiting  fellowship  in  relazione  agli obiettivi programmatici del Consiglio.     |  
|   |                                Art. 43.                       Interventi assistenziali 
     1. In favore del personale in servizio presso  il  CNEL,  possono essere previsti  interventi  assistenziali  sulla  base  dei  criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.     |  
|   |                                Art. 44.                    Norme transitorie e abrogazioni 
     1. Sono abrogate  le  disposizioni  di  cui  al  regolamento  per l'affidamento degli incarichi di ricerca di cui all'art. 19, comma 3, della  legge  del  30  dicembre   del   1986,   n.   936,   approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 9 aprile 2008.     2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:       il   regolamento   degli   organi   del   Consiglio   nazionale dell'economia e del lavoro nel testo approvato  dall'assemblea  nella seduta del 12 luglio 2018;       il regolamento di organizzazione approvato dall'assemblea nella seduta del 18 settembre 2018;       il  regolamento  recante  ulteriori   norme   in   materia   di designazione  di  componenti  in  organismi  pubblici  con  procedura definita dall'art. 13 della legge n. 936 del 1986 e  dal  regolamento approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1989;       il regolamento per la resa di parere  ai  sensi  dell'art.  43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  approvato dall'assemblea nella seduta del 27 febbraio 2019.     3. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     4. Con  l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  del  presente regolamento cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione con esse incompatibili.     |  
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