Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2019 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
COMUNICATO
Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL

Testo approvato dall'Assemblea il 17 luglio 2019. (Omissis).
Art. 1.
Insediamento del Consiglio

1. Il presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei consiglieri nella Gazzetta Ufficiale.
2. I consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.
3. Nella prima seduta del Consiglio, il presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due vice presidenti secondo le procedure dell'art. 4, comma 2, e del segretario dell'assemblea secondo le procedure dell'art. 2, comma 9.
4. Nella stessa seduta il presidente istituisce la giunta per il regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.
5. Il presidente da' comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Assemblea

1. L'assemblea e' l'organo che esprime la volonta' del Consiglio. L'assemblea e' costituita validamente se sono presenti la meta' piu' uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica.
2. L'assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.
3. L'assemblea e' convocata e presieduta dal presidente che, d'intesa con i vice presidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.
4. L'assemblea e' altresi' convocata su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno e' quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro tre giorni dalla richiesta.
5. L'ordine del giorno di ciascuna assemblea e' comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.
6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'assemblea sono inviati ai consiglieri i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un consigliere intenda proporre emendamenti puo' farlo inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l'assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale valuta in merito all'accoglibilita' o meno dell'emendamento. In caso di valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'assemblea per una pronuncia definitiva. E' fatta salva la possibilita' di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'assemblea.
7. L'assemblea puo' deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta e' presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento e' discusso nella medesima seduta.
8. I lavori della assemblea sono diretti dal presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facolta' di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.
9. Su proposta del presidente, l'assemblea elegge tra i consiglieri il segretario dell'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Il consigliere segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori dell'assemblea, secondo le direttive del presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'assemblea l'esistenza del numero legale, comunica al presidente l'esito e pone in approvazione il verbale della seduta precedente salvo che, in caso di urgenza, esso sia approvato a conclusione della seduta stessa.
11. La verifica del numero legale puo' essere richiesta da ogni consigliere durante l'assemblea: qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.
12. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto e' comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.
13. Le sedute dell'assemblea del CNEL sono pubbliche. La forma e le modalita' di tale pubblicita' sono determinate dal presidente del CNEL, sentito il Consiglio di Presidenza. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il CNEL puo' deliberare di riunirsi in seduta non pubblica. I pareri del CNEL relativi al semestre europeo e ai documenti di bilancio del Governo sono deliberati in seduta non pubblica, in quanto la pubblicita' e' assicurata dal procedimento parlamentare. Alle sedute di assemblea assistono il segretario generale e, su sua indicazione, i funzionari del CNEL che assicurano il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare.
14. Di ogni seduta si redige il resoconto sommario da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il resoconto sommario e' trasmesso ai consiglieri con le modalita' di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il consigliere segretario ne da' comunicazione all'assemblea. Sul resoconto sommario non e' concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il resoconto sommario e' firmato dal presidente e dal consigliere segretario ed e' reso disponibile nella intranet, salva la tutela della privacy ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del regolamento UE 679/2016 (GDPR, General Data Protection Regulation). Di ogni seduta e' disposta la registrazione.
 
Art. 3.
Presidente

1. Il presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attivita' del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.
2. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea lo schema di bilancio di previsione, predisposto dal segretario generale nonche', su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, eventuali e necessarie variazioni di bilancio compensative per l'approvazione.
3. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo per l'approvazione.
 
Art. 4.
Vice presidenti

1. I vice presidenti assistono il presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonche' nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 936 del 1986. Esercitano, altresi', le funzioni loro delegate dal presidente. Essi presiedono le commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.
2. I due vice presidenti sono eletti dall'assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purche', per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei consiglieri in carica.
3. Nel caso di vacanza di un posto di vice presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.
 
Art. 5.
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del CNEL e' composto dal presidente che lo presiede e dai due vice presidenti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti del CNEL, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. L'Ufficio di Presidenza puo' essere integrato con altri consiglieri sulla base dei temi da trattare.
2. Il segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali dell'Ufficio di Presidenza sono conservati dal segretario generale e resi disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della privacy.
 
Art. 6.
Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza e' presieduto dal presidente del CNEL ed e' composto dai vice presidenti e da otto consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentativita', dalle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il consigliere segretario dell'assemblea.
2. Il Consiglio di Presidenza e' eletto dall'assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51 per cento dei componenti aventi diritto. L'assemblea puo' delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita' delle commissioni e degli altri organismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre istituzioni. Propone il programma delle attivita' del Consiglio e attua il monitoraggio della sua esecuzione.
4. In caso di vacanza di uno o piu' posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 2.
5. Il segretario generale informa periodicamente o su richiesta il Consiglio di Presidenza sull'attivita' degli uffici in attuazione del programma secondo i principi della leale collaborazione.
 
Art. 7.
Giunta per il regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta per ogni loro modifica.
2. La Giunta per il regolamento e' presieduta dal presidente del CNEL, ed e' composta da dieci consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta e' definita con determinazione del presidente che ne informa l'assemblea. Il presidente puo' delegare le proprie funzioni di presidente della Giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti.
3. La Giunta per il regolamento esamina preliminarmente ogni questione relativa alla materia regolamentare e alle connesse questioni giuridiche ed eventuali contenziosi; ne riferisce alla prima assemblea utile.
4. Ciascun consigliere puo' presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta.
5. Nel caso in cui i regolamenti, adottati con le modalita' di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma 2, dell'art. 20, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge.
6. I regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL.
 
Art. 8.
Commissioni e altri organismi

1. Il presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti e il segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attivita', stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresi' la composizione della Commissione dell'informazione, prevista dall'art. 16 della legge n. 936 del 1986, e degli altri organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.
2. Le commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle commissioni e' definita dal presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentativita' delle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle commissioni e degli altri organismi e' formalizzata con determinazione del presidente del CNEL, che ne informa l'assemblea.
3. Il presidente, sentiti i vice presidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, puo' istituire, nell'ambito delle commissioni, organismi (osservatori, consulte etc.) in coerenza con le finalita' istituzionali e in relazione al programma di attivita'. La composizione, le modalita' di funzionamento e l'assegnazione alle commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del presidente che ne informa l'assemblea.
4. I presidenti delle commissioni, sentiti i componenti della commissione stessa, provvedono alla designazione di un consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il presidente della commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il presidente del CNEL informa l'assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei coordinatori. I presidenti di commissione, sentito il Consiglio di Presidenza, nominano il relatore dei singoli atti tra i consiglieri componenti.
5. Le missioni dei consiglieri sono autorizzate con determinazione dal presidente, previo parere del Consiglio di Presidenza. Nel caso in cui - per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l'avviso del Consiglio di Presidenza, l'autorizzazione viene concessa con atto del presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Consiglio.
6. La Commissione dell'informazione, di cui all'art. 16 della legge n. 936 del 1986, provvede alla elezione dei due vice presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una commissione diversa da quella di appartenenza, puo' assistere alle sedute.
8. La partecipazione ai lavori di una commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.
9. Il consigliere, membro di una commissione o di altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, puo' delegare, ad ogni effetto, altro consigliere, previa comunicazione scritta al presidente o coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un consigliere, e' consentita la partecipazione attraverso modalita' telematiche.
10. Nelle riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro, i consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.
11. Allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'assemblea, ivi comprese quelle relative ai resoconti sommari.
 
Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' formato da due magistrati contabili, fra i quali e' scelto nella sua prima riunione il presidente, e da un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei propri ruoli. Il Collegio e' nominato dall'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario generale, con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'attivita' sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.
2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:
a) effettua il controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei dati forniti dal dirigente preposto al bilancio;
b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarita' della gestione finanziaria;
c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e sui prelevamenti dai fondi;
d) esprime parere su ogni altra questione attinente alla gestione del bilancio autonomo del Consiglio ad esso sottoposta dal presidente o dal segretario generale.
3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del Collegio e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.
 
Art. 10.
Organismo indipendente di valutazione
e di alta consulenza agli organi del CNEL

1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni, e' istituito con determinazione del presidente del CNEL l'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL. L'Organismo e' formato da un presidente e da due componenti, nominati con determinazione del presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario generale, in possesso dei requisiti di legge con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'attivita' sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.
2. L'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL svolge, oltre alle funzioni proprie sulle valutazioni di sua competenza, le seguenti ulteriori funzioni consultive:
a) esprime pareri a richiesta del presidente del CNEL o del segretario generale, in materia di innovazione o ottimizzazione delle procedure amministrative e di attuazione concreta delle prerogative di autonomia dell'organo;
b) supporta le decisioni dei vertici dell'organo sotto il profilo organizzativo e degli iter procedurali;
c) esprime parere su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dal segretario generale, circa adempimenti puntuali degli organi amministrativi del CNEL, ferme restando le attribuzioni consultive della Giunta per il regolamento di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti dell'Organismo e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.
 
Art. 11.
Codice etico

1. I consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quanti designati dallo stesso presso altri organismi pubblici, devono assolvere ai propri compiti con disciplina ed onore, nel rispetto dei principi di integrita', trasparenza, diligenza e responsabilita' e a tutela del prestigio del CNEL.
2. I membri del Consiglio partecipano attivamente ai lavori del CNEL.
3. Su proposta della Giunta per il regolamento, l'assemblea del CNEL adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un codice etico che stabilisce i principi e le norme di condotta alle quali i consiglieri del CNEL e quanti designati dallo stesso presso altri organismi pubblici debbono attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.
 
Art. 12.
Programma

1. Il programma dell'attivita' costituisce la sede di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale ed amministrativa del CNEL e si colloca alla base del ciclo della performance e della sua valutazione. Esso e' predisposto dal presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, con la collaborazione del segretario generale. Il presidente illustra e sottopone il programma all'approvazione dell'assemblea.
2. Le commissioni o gli altri organismi possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare. Il programma comprende:
le attivita' connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del 1986, nonche' da convenzioni con altri enti e istituzioni;
le attivita' consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986;
le attivita' della Commissione dell'informazione previste dall'art. 16 e le altre attivita' previste dall'art. 17 della legge n. 936 del 1986.
 
Art. 13.
Pareri

1. Il presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, assegna ad una commissione, ad altro organismo o direttamente all'assemblea l'istruttoria dei pareri da rendersi ai sensi della legge n. 936 del 1986. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all'art. 14, comma 3, nonche' quelle previste dagli articoli 18 e 19.
2. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il presidente del CNEL puo' chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.
 
Art. 14.
Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa di cui al comma 1, lettera i), dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986 viene attivata mediante la presentazione al presidente del CNEL, da parte di una commissione o di altro organo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.
2. Il presidente o un relatore delegato illustra all'assemblea i contenuti dello schema di disegno di legge approvato dalla commissione o organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza.
3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti sono riportate nella relazione illustrativa.
4. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'assemblea a maggioranza dei presenti puo' deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 12 della legge n. 936 del 1986.
5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza. I disegni di legge sono formulati in uno o piu' articoli che possono dividersi in commi e sono corredati da una relazione tecnico-illustrativa che ne espone oggetto e finalita'.
 
Art. 15.
Osservazioni e proposte, rapporti,
relazioni, studi ed indagini

1. In materia di contributi all'elaborazione della legislazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 936 del 1986, si applicano in quanto compatibili, le procedure previste all'art. 14. I testi approvati sono inviati al Parlamento, al Governo e alle regioni.
2. Per l'istruttoria di atti di particolare rilievo, la commissione istruttoria puo' convocare in audizione soggetti specifici ed assicura il contraddittorio con le amministrazioni interessate, ove sia prevista un'attivita' di valutazione. Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le societa', le associazioni e organizzazioni di rappresentanza conferiscono al CNEL - ove richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l'attivita' degli organi. Il Segretariato generale redige, di propria iniziativa o su sollecitazione degli organi, rassegne giuridiche, raccolte di dottrina, di studi e documentazione funzionale all'istruttoria di temi di cui al programma di attivita'. Previo parere dell'Ufficio di Presidenza, puo' predisporre libri verdi e libri bianchi, a supporto degli organi.
 
Art. 16.
Comitato economico e sociale europeo,
regioni ed enti locali

1. Nell'ambito del programma di attivita', l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei pareri resi dal Comitato economico e sociale europeo e, su proposta del presidente e sentito il Consiglio di Presidenza, valuta la presa in considerazione di eventuali osservazioni e proposte correlate. Ciascuno degli atti di cui agli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, da' conto, nel preambolo, dell'esame dei pertinenti atti consultivi del Comitato economico sociale europeo. E' sempre consentita la partecipazione dei membri del Comitato economico e sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui vengono inviati tutti gli atti deliberati dal Consiglio.
2. Nell'ambito del medesimo programma di attivita', l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei principali atti di programmazione economica e finanziaria delle regioni, promuovendo altresi' accordi di collaborazione con le singole regioni, la Conferenza Stato- regioni, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le altre conferenze su tematiche specifiche in campo economico e sociale. Il CNEL sviluppa altresi' le tematiche relative alle politiche territoriali degli enti locali, invitando ai propri lavori anche i rappresentanti di UPI, ANCI ed UNCEM.
 
Art. 17.
Attuazione del programma

1. Il segretario generale assicura l'attuazione del programma di cui all'art. 12 mediante l'assunzione di ogni iniziativa tesa all'ottimale dotazione degli uffici di adeguate risorse organizzative, strumentali e umane.
 
Art. 18.
Procedure semplificate

1. Il presidente valuta se adottare, per particolari e motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell'art. 8, convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo ratifica dell'assemblea nella prima seduta utile. Le eventuali posizioni difformi espresse in assemblea vengono rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.
 
Art. 19.
Procedure rafforzate

1. Il CNEL, su proposta del presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, puo' adottare una procedura istruttoria rafforzata, attraverso una o piu' delle seguenti modalita':
a) consultazione degli organi delle associazioni rappresentate al CNEL;
b) consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare.
2. Il Segretariato generale redige rassegne delle osservazioni pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da sottoporre all'assemblea.
 
Art. 20.
Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini,
attraverso il sito web istituzionale

1. Il programma di cui all'art. 12, comma 1, individua gli atti e le decisioni da adottare, in ragione della rilevanza dei soggetti destinatari e della materia trattata anche avuto riguardo alla dimensione territoriale. Il CNEL si impegna a attivare la consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale, quale fase essenziale del processo decisionale.
2. Il CNEL promuove iniziative di consultazione pubblica nell'ambito di processi consultivi e sostiene le iniziative di partecipazione democratica dei cittadini, delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori.
3. Nella pianificazione e nella conduzione delle consultazioni pubbliche si osservano i «principi generali per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche presso il CNEL», approvati dall'assemblea.
4. Il CNEL assume le iniziative necessarie per dotarsi della disponibilita' di una adeguata piattaforma informatica finalizzata alla conduzione diretta delle consultazioni pubbliche.
 
Art. 21.
Associazioni e organizzazioni rappresentative
di interessi collettivi e diffusi

1. Ai lavori delle commissioni del CNEL possono essere invitati associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi.
 
Art. 22. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

1. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione nei termini e per le finalita' di cui all'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, esclusivamente per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata, nominando contestualmente relatore uno dei consiglieri componenti.
2. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute e' redatto verbale.
3. Nella prima seduta del Consiglio di Presidenza in sede consultiva, ove ne facciano istanza almeno tre componenti, il presidente provvede a formulare le richieste di integrazione istruttoria ritenute necessarie ai fini della resa del prescritto parere, anche con riferimento ad audizioni di componenti del Comitato paritetico di cui all'art. 43, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituito presso l'ARAN, ovvero di esperti nella materia della rappresentativita' sindacale, con fissazione di un congruo termine utile al riscontro.
4. Ove siano disposte integrazioni istruttorie, il presidente aggiorna la seduta a nuova data, disponendo la sospensione del termine di quindici giorni previsto per la resa del parere, dandone comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione.
5. Al completamento dell'istruttoria, il consigliere relatore redige la bozza di parere, dando conto nel preambolo di ogni attivita' espletata e delle motivazioni e considerazioni assunte dal Consiglio di Presidenza.
 
Art. 23.
Approvazione e trasmissione

1. Il parere e' approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza in sede consultiva e inserito, a cura del presidente, all'ordine del giorno dell'assemblea.
2. Qualora l'assemblea sia convocata per un giorno tale da non consentire il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente ne informa il Ministro della pubblica amministrazione.
3. L'assemblea delibera sul parere con la maggioranza di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
4. L'originale del parere, integrato con gli estremi della deliberazione assembleare, sottoscritto dal presidente e con il visto del segretario generale e', a cura di quest'ultimo, previa protocollazione, trasmesso al Ministro della pubblica amministrazione.
 
Art. 24. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui
all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936.

1. Il CNEL esegue gli accertamenti specifici delle consultazioni della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, richiesti dagli organi costituzionali ovvero dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.
2. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dai soggetti di cui al comma 1, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata sotto il profilo dell'ammissibilita', nominando contestualmente relatore uno dei componenti.
3. La decisione afferente l'ammissibilita' della richiesta e' assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute e' redatto verbale.
4. Nel caso di inammissibilita' della richiesta il presidente comunica la decisione del Consiglio, con nota a sua firma, al soggetto richiedente, allegando copia del verbale con le motivazioni della decisione.
5. Nel caso di richiesta ammissibile il presidente trasmette alla Commissione dell'informazione di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, la richiesta stessa unitamente alla documentazione allegata ed al verbale di seduta del Consiglio.
6. La Commissione dell'informazione, cui partecipano il relatore ed il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali, alla prima seduta utile, specifica, in relazione al caso concreto, le direttive di cui al citato art. 16, comma 2, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 ed assegna un termine congruo per provvedere all'estrazione dei dati pertinenti dalla banca dati e dall'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della sopra citata legge.
7. Entro il termine di cui al comma 6, il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali redige e sottoscrive un rapporto sulle risultanze della consultazione qualificata della banca dati e lo trasmette alla Commissione dell'informazione. La Commissione, verificata la coerenza del rapporto con le direttive impartite, lo trasmette al Consiglio di Presidenza.
8. Il Consiglio di Presidenza, esaminato il rapporto e svolte le eventuali osservazioni, dispone per l'invio del rapporto unitamente alla sintesi delle proprie valutazioni risultanti dal verbale di approvazione, al soggetto richiedente.
 
Art. 25.
Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16,
comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1886, n. 936

1. La Commissione dell'informazione procede, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalita' di cui ai successivi commi.
2. La Commissione dell'informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'assemblea.
3. Il presidente del CNEL invita le organizzazioni cosi' individuate a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.
4. I dati cosi' raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della Commissione dell'informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico.
5. La Commissione puo' procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.
6. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.
 
Art. 26.
Designazione da parte del CNEL
di componenti di organismi pubblici

1. Il CNEL procede alla designazione di componenti di organismi pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli conferiscono il relativo potere, con procedura definita dall'art. 13 della legge n. 936 del 1986 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1989.
2. Due mesi prima della scadenza in carica dei designati ovvero su segnalazione dell'organismo partecipato da rappresentanti del CNEL, il presidente del CNEL ne da' comunicazione al Consiglio, i cui membri possono far pervenire al presidente le candidature che intendono proporre.
3. Il presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, affida ad uno o ad entrambi i vice presidenti il compito di promuovere le iniziative necessarie al fine di giungere ad una intesa sulle candidature da presentare.
4. Il presidente convoca il Consiglio di Presidenza per la definizione delle candidature da presentare in assemblea. In caso di mancato accordo la decisione e' rimessa all'assemblea.
5. Le deliberazioni del CNEL sono adottate dall'assemblea secondo le procedure definite all'art. 2.
6. Le designazioni, unitamente all'esito delle votazioni dell'assemblea, sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
7. I designati negli organismi pubblici nazionali riferiscono annualmente al presidente del CNEL sull'attivita' svolta negli organi di cui sono stati chiamati a far parte. Una relazione complessiva sulla suddetta attivita' verra' annualmente sottoposta alla assemblea.
 
Art. 27.
Formazione dei documenti

1. Ciascuno degli atti di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, in cui si sostanzia l'esercizio delle funzioni del CNEL e' assunto all'esito di procedimenti che garantiscono il rispetto delle norme e dei principi tesi alla corretta formazione della volonta' del Consiglio. La formazione, la trasmissione, la conservazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avvio di ciascuna attivita' finalizzata all'emanazione di atti espressione della volonta' degli organi del CNEL richiede l'individuazione di un funzionario responsabile che cura l'apertura di un fascicolo in cui sono raccolte le verbalizzazioni di ciascuna seduta dell'organo, gli elaborati degli estensori o relatori eventualmente nominati dal presidente dell'organo istruttorio e di ogni documento istruttorio esaminato, garantendo ordine e reperibilita' dei documenti al fine della contezza dell'iter di formazione dell'atto finale. Il fascicolo dovra' essere numerato con un codice composto dalla denominazione dell'organo, dalla data di apertura dello stesso e dalla sigla della tipologia di atto cui l'avvio dell'attivita' dell'organo e' preordinato.
3. La convocazione delle sedute dell'organo e' accompagnata dalla esplicitazione di un puntuale ordine del giorno e dalla documentazione di supporto alla trattazione dello stesso.
4. Il resoconto della seduta, redatto a cura del responsabile del fascicolo, deve dare contezza dei documenti esaminati, degli esiti della loro trattazione e riportare in intestazione il codice del fascicolo cui pertiene.
5. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale reca un preambolo in cui si da' conto, sulla scorta della consultazione del fascicolo, dell'iter stesso, redatto in bozza dal funzionario responsabile del fascicolo. Il documento acquista la sua rilevanza ed individualita' con l'approvazione da parte dell'organo.
6. Il responsabile del fascicolo cura la redazione dell'atto finale secondo la seguente struttura: intestazione, preambolo di cui costituisce contenuto indefettibile la citazione delle norme attributive dello specifico potere, dell'atto di impulso o iniziativa, delle sedute e delle operazioni svolte, dell'audizione dei relatori, dell'acquisizione dei pareri, della trasmissione ad altro organo per l'ulteriore corso, del dispositivo.
7. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale e' sottoposto, previa apposizione del visto di regolarita' formale e procedurale da parte del segretario generale, alla sottoscrizione dei titolari del relativo potere di adozione.
8. Il deposito dell'atto si perfeziona con l'apposizione del codice fascicolo e protocollo e garantisce la conservazione, la reperibilita' dello stesso nonche' la completezza dell'archivio del Consiglio. Nei casi di atti approvati dall'assemblea, gli adempimenti di deposito dell'atto sono rimessi alla responsabilita' del segretario dell'assemblea o di un funzionario da questi delegato.
9. Quando i documenti del CNEL, ed in particolare quelli indicati negli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della legge n. 936 del 1986 debbano, per legge o per valutazione autonoma dell'assemblea, essere trasmessi ad autorita' o altri destinatari, essi sono trasposti in una adeguata forma grafica e tipografica, tale da garantire una unitaria, omogenea e costante identita' visiva della produzione del CNEL.
10. L'atto finale dotato di rilevanza esterna e' divulgato, ove disposto, mediante la diffusione di un comunicato stampa e correlati comunicati sui social media e, quindi, pubblicato in evidenza sul sito istituzionale a cura della Segreteria generale.
11. Completano l'iter la trasmissione cartacea ai destinatari di legge, alle figure individuate come stakeholder del CNEL in apposite mailing-list a cura delle segreterie del presidente e del segretario generale, alle biblioteche degli organismi pubblici e privati di interesse e ad ogni altro destinatario indicato dall'organo che ha prodotto l'atto.
 
Art. 28.
Gratuito patrocinio

1. Le richieste di utilizzo di locali del CNEL per lo svolgimento di eventi da parte di enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni, debbono essere inoltrate alla Segreteria generale che ne cura la registrazione in apposito prospetto da cui risulti il soggetto richiedente, la data di richiesta, la data e l'ora di svolgimento, la durata, l'oggetto specifico dell'evento, la stima del numero dei partecipanti ovvero degli invitati, i relatori, l'oggetto degli interventi, l'eventuale richiesta di patrocinio gratuito e la specificazione della vigenza attuale di una convenzione con il CNEL.
2. Con il visto del segretario generale, le richieste e le informazioni sintetiche suddette sono sottoposte periodicamente al presidente il quale, acquisito l'avviso dei vice presidenti, assume le conseguenti determinazioni anche con riferimento alla concessione del patrocinio gratuito ed all'utilizzo del logo istituzionale.
3. Acquisita la disposizione scritta da parte del presidente, che da' atto dell'avviso dei vice presidenti e dello scrutinio dei criteri oggettivi e soggettivi di seguito specificati, il segretario generale, per il tramite dei suoi uffici, provvede alla verifica delle disponibilita', a concordare tempi e modalita' dell'evento e ad autorizzare lo svolgimento dello stesso ovvero a comunicare il motivato diniego di autorizzazione.
4. Costituiscono requisiti soggettivi di ammissibilita' delle richieste sopra definite l'essere, il soggetto richiedente:
rappresentato nella consiliatura in carica;
pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
parte di una specifica convenzione con il CNEL;
soggetto privato per il quale ricorrano i requisiti oggettivi di seguito riportati.
5. Costituiscono requisiti oggettivi di ammissibilita' delle richieste:
la stretta attinenza o la compartecipazione istituzionale dell'oggetto dell'evento con le funzioni del CNEL, previste dalla legge o, comunque, oggetto di programmazione approvata dall'assemblea;
l'assenza di finalita' diretta o indiretta di lucro.
6. Sono fatte salve deroghe ai criteri sopra esposti quando il presidente del CNEL, acquisito l'avviso dei vice presidenti, lo reputi opportuno, fatta salva in ogni caso l'adeguata motivazione risultante da atto scritto comunicata al segretario generale.
7. La decisione del segretario generale e' redatta nella forma di determina che dispone anche sulla richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo istituzionale del CNEL. Di detta determina verra' data comunicazione ai soggetti richiedenti a cura dalla Segreteria generale.
8. In casi di necessita' ed urgenza, il segretario generale provvede ad avvisare per le vie brevi il presidente ed i vice presidenti, acquisendone l'orientamento, cui seguira', alla prima riunione utile, la ratifica dell'atto segretariale.
9. Sul sito istituzionale del CNEL, opportunamente collocato nell'area «eventi» verra' inserito un riferimento telefonico e telematico, per «info», alla Segreteria generale.
10. Gli adempimenti conseguenti alla approvazione definitiva dello svolgimento di ciascun evento verranno posti in essere dalla struttura per il cerimoniale e dalle altre strutture (comunicazione e stampa, webmaster, accoglienza, sicurezza), coordinate dalla Segreteria generale.
 
Art. 29.
Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni

1. Le richieste, o proposte, di attivazione di convenzioni tra il CNEL e istituzioni pubbliche, aventi ad oggetto la mutua collaborazione tra detti soggetti nelle attivita' di interesse del CNEL o comunque correlate a quelle ricomprese nella programmazione annuale, sono indirizzate al presidente del CNEL.
2. Ai fini delle valutazioni rimesse al presidente, l'ufficio competente curera' l'istruttoria preliminare acquisendo ogni elemento utile e redigendo un rapporto scritto contenente la descrizione dei contenuti della collaborazione e della correlata bozza di convenzione.
3. Acquisita la determinazione dell'Ufficio di Presidenza, il presidente del CNEL trasmette la convenzione sottoscritta al segretario generale che, con determina, la adotta impartendo ogni necessaria incombenza per la sua attuazione, ivi compresa la eventuale messa a disposizione di spazi e servizi logistici. Qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti di particolare rilevanza sulle proposte di collaborazione inter istituzionale, formulera' osservazioni da trattarsi in uno specifico punto all'ordine del giorno della prima assemblea utile.
 
Art. 30.
Segretario generale

1. Il segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti, sovraintende all'attivita' del Segretariato generale ed e' responsabile della gestione amministrativa del CNEL.
In particolare, il segretario generale:
a) impartisce direttive ai dirigenti di prima e seconda fascia da lui dipendenti, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;
b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonche' quelle relative alla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni sono istituiti, alle sue dirette dipendenze, l'Ufficio per la gestione delle risorse umane e quello di bilancio e ragioneria;
d) propone il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di prima fascia;
e) istituisce, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni alle direzioni generali dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
f) dispone, su proposta dei dirigenti di prima fascia, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici all'interno delle direzioni generali, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
g) provvede all'attribuzione, alle direzioni generali e agli uffici da lui dipendenti, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
h) dispone l'assegnazione del personale alle direzioni generali e agli uffici non inseriti all'interno delle stesse;
i) definisce l'orario di servizio anche in relazione alle esigenze funzionali dell'assemblea, del presidente, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi del Consiglio;
l) collabora, unitamente ai dirigenti del Segretariato generale, alla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione del CNEL e relativi aggiornamenti;
m) vigila sull'osservanza, da parte del personale del Segretariato generale, del codice di comportamento dei dipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62.
 
Art. 31.
Segretariato generale

1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in direzioni di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di seconda fascia. Nell'ambito del Segretariato generale sono istituite una o piu' direzioni generali che, secondo competenze determinate ai sensi del successivo comma 2, provvedono principalmente all'attuazione del programma approvato dall'assemblea, agli affari generali e all'informazione, alla comunicazione e alla documentazione nonche' alla gestione delle risorse strumentali.
2. La prima direzione generale e' competente in materia di affari giuridici e costituzionali, affari generali ed informatica. E' stazione appaltante e centro unico di attivita' contrattuale.
3. Le attribuzioni delle direzioni generali, la modifica di esse, l'istituzione di nuove direzioni generali in funzione di nuovi compiti attribuiti al CNEL e la soppressione delle direzioni medesime sono disciplinate con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa comunicazione all'assemblea.
4. Gli incarichi di direzione generale sono conferiti su proposta del segretario generale con determinazione del presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni alle direzioni generali sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del segretario generale, su proposta dei direttori di prima fascia, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
5. Con la medesima procedura del comma precedente, il presidente puo' conferire ad uno dei direttori generali l'incarico di vice segretario generale.
 
Art. 32.
Dirigenti preposti alle direzioni generali

1. I direttori generali curano l'organizzazione delle direzioni e ne dirigono l'attivita' secondo le disposizioni del segretario generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici della Direzione.
2. I direttori generali dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti degli uffici della propria Direzione, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
 
Art. 33.
Direttori degli uffici di seconda fascia

1. Ai direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.
2. I direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
 
Art. 34.
Struttura di segreteria del presidente

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il presidente del CNEL puo' avvalersi di una struttura di segreteria articolata in unita' operative, avente esclusive competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario generale.
2. Il personale della struttura, nel numero massimo di otto unita', e' scelto dal presidente del CNEL intuitu personae, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del presidente, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico e' in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.
3. All'interno della struttura di segreteria l'eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalita' e con le procedure previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
 
Art. 35. Segreteria degli altri organi di Governance (vice presidenti, presidente delegato Giunta per il regolamento, consigliere segretario
dell'assemblea).

1. Per l'esercizio dei compiti loro assegnati, gli organi di Governance si avvalgono di una segreteria composta da due unita'.
 
Art. 36.
Modalita' di accesso

1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del CNEL sono banditi secondo la normativa vigente per l'assunzione agli impieghi nella pubblica amministrazione e in base al Piano triennale dei fabbisogni di personale.
 
Art. 37.
Dotazione organica

1. Con determinazione del presidente, da emanarsi su proposta del segretario generale e previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati devono garantire la neutralita' finanziaria e sono approvate con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale e sentito l'Ufficio di Presidenza, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
 
Art. 38.
Acquisizioni gestionali specialistiche

1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il segretario generale puo' conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneita' e previa verifica dell'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato.
2. Il compenso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita' e', salvo motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, fino ad un massimo di euro 18.500,00 lordi annui per gli incarichi di alta professionalita' e fino ad un massimo di euro 12.000,00 lordi annui per gli altri. Nello svolgimento dell'attivita', l'incaricato dovra' assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013).
 
Art. 39.
Accordi inter istituzionali e patrocini

1. In relazione al programma di attivita' possono essere stipulati accordi inter istituzionali ai sensi dell'art. 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e contratti di servizio ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, puo' concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del CNEL ad iniziative di interesse del Consiglio.
3. Il presidente, con propria determinazione, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, puo' attribuire uno o piu' premi nazionali e altri attestati di benemerenza ad eccellenze del sistema produttivo e del lavoro.
 
Art. 40.
Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.

1. Il CNEL esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. e le altre competenze in materia di procedure di contrattazione collettiva relativa al personale del Segretariato generale, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 41.
Formazione del personale

1. Il Segretariato generale del CNEL organizza apposite attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private ed anche le piattaforme formative degli ordini professionali, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione dei compiti e del programma di attivita' del Consiglio.
2. Il piano formativo, predisposto dal segretario generale su proposta dei dirigenti di prima e seconda fascia e avvalendosi dell'Ufficio gestione risorse umane, ha durata annuale. Esso e' approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
 
Art. 42.
Borse di studio, tirocini, visiting fellowship

1. Il CNEL promuove una intensa collaborazione con il sistema universitario e i centri di programmazione e ricerca su temi economici e sociali, attivando anche borse di studio post laurea nell'ambito delle tematiche attinenti all'economia e al lavoro in riferimento agli obiettivi programmatici del Consiglio.
2. Le borse di studio sono riservate a coloro che siano in possesso di dottorato di ricerca o master di primo o secondo livello, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta' e non siano dipendenti pubblici o privati.
3. I tirocini curriculari sono attivati con accordi inter istituzionali o con procedure di evidenza pubblica da regolamentare con appositi provvedimenti. Il segretario generale puo' stipulare accordi con imprese ed enti per l'attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa; puo' altresi' attivare programmi, di durata determinata, di visiting fellowship in relazione agli obiettivi programmatici del Consiglio.
 
Art. 43.
Interventi assistenziali

1. In favore del personale in servizio presso il CNEL, possono essere previsti interventi assistenziali sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.
 
Art. 44.
Norme transitorie e abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al regolamento per l'affidamento degli incarichi di ricerca di cui all'art. 19, comma 3, della legge del 30 dicembre del 1986, n. 936, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 9 aprile 2008.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
il regolamento degli organi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel testo approvato dall'assemblea nella seduta del 12 luglio 2018;
il regolamento di organizzazione approvato dall'assemblea nella seduta del 18 settembre 2018;
il regolamento recante ulteriori norme in materia di designazione di componenti in organismi pubblici con procedura definita dall'art. 13 della legge n. 936 del 1986 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1989;
il regolamento per la resa di parere ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato dall'assemblea nella seduta del 27 febbraio 2019.
3. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione con esse incompatibili.