| Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA DIFESA |  
| DECRETO 31 luglio 2019 |  
| Disposizioni  per  la  concessione  del   Distintivo   dello   sport.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA DIFESA 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 1524 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e successive   modificazioni,    di    seguito    denominato    «codice dell'ordinamento  militare»,  in  materia  di  personale  dei  gruppi sportivi delle Forze armate;   Visto l'art. 2046 del codice dell'ordinamento  militare,  il  quale prevede  che  le  Forze  armate,  nell'ambito  delle  attivita'  loro assegnate facilitino la partecipazione  dei  militari  di  leva  allo svolgimento di attivita' sportive e qualora questi  ultimi  risultino atleti riconosciuti di livello nazionale, gli stessi sono autorizzati ad esercitare la pratica delle  discipline  sportive  compatibilmente con  gli  obblighi  di  servizio  e  secondo  quanto   previsto   dal regolamento;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1985, n. 782,  e  in  particolare  l'art.  77,  che,  nel  disciplinare  la promozione  dell'attivita'  sportiva  da  parte  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevede la costituzione di gruppi  sportivi denominati «Fiamme Oro»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre  2002, n. 316,  e  in  particolare  l'art.  1,  che  prevede  la  promozione dell'attivita' sportiva da parte del Corpo della guardia  di  finanza attraverso i gruppi sportivi denominati «Fiamme Gialle»;   Visto la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e in particolare l'art. 3, che,  nello  stabilire  l'organizzazione   del   Corpo   di   polizia penitenziaria, prevede  lo  svolgimento  dell'attivita'  sportiva  da parte dello stesso;   Visto la legge 10 agosto 2000, n. 246, e in particolare  l'art.  6, che disciplina lo svolgimento di  attivita'  sportive  da  parte  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;   Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto il  Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze,  il  Ministro  di  grazia  e giustizia e il Ministro per le politiche  agricole  14  aprile  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213  del  10  settembre  1999, recante istituzione del Distintivo dello sport;   Ravvisata l'esigenza di  aggiornare  la  tipologia  dei  titoli  di merito, conseguiti in determinate competizioni  agonistiche,  il  cui possesso e' presupposto  per  la  concessione  del  Distintivo  dello sport;   Vista la convenzione in data 14 marzo 2018 tra il  Ministero  della difesa e il Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  volta  al conseguimento  dei  rispettivi  compiti   istituzionali   nel   campo dell'attivita' sportiva;   Visto il protocollo d'intesa il data 9 luglio 2014 tra il Ministero della difesa e il Comitato italiano paralimpico (CIP); 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Destinatari 
   1. Il Distintivo dello sport e' concesso:     a) agli atleti appartenenti alle Forze  arrnate,  alle  Forze  di polizia e al Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco  tesserati  alle federazioni sportive nazionali o alle discipline  sportive  associate riconosciute dal CONI e dal CIP;     b) ai tecnici iscritti all'Albo nazionale dei tecnici che abbiano svolto   l'incarico   presso   il   Centro   sportivo   della   Forza armata/Comando generale /Dipartimento di appartenenza;     c) ai dirigenti che abbiano svolto:       1) l'incarico di  Presidente,  Vice  Presidente  o  Consigliere nell'ambito delle sezioni sportive del Centro  sportivo  della  Forza armata/Comando generale/Dipartimento di appartenenza;       2) incarichi direttivi  presso  le  componenti  sportive  dello Stato  maggiore  della  difesa,  di  Forza  armata/Comando  generale/ Dipartimento.     |  
|   |                                                             Allegato A 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Presupposti 
   1. Il Distintivo dello sport e' concesso  agli  atleti,  tecnici  e dirigenti sportivi di cui all'art. 1, secondo le tipologie di seguito riportate, in base al possesso di uno o piu' dei titoli di merito  di seguito indicati:     a) distintivo con stella in lega dorata:       1) atleti:         1.1)  vincitori  di  medaglie  in  Olimpiadi   e   Campionati mondiali;         1.2) vincitori  di  medaglia  d'oro  in  Campionati  europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi,  Giochi  europei  e  Campionati mondiali C.I.S.M.;         1.3) vincitori di Coppa del Mondo;         1.4) conquista di record mondiale ordinario e C.I.S.M.;       2) tecnici che abbiano  svolto  attivita'  per  almeno quindici anni;       3) dirigenti che abbiano ricoperto  incarichi  nell'ambito  dei Gruppi sportivi  militari  e  presso  le  articolazioni  sportive  di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno dieci anni;     b) distintivo con stella in lega argentata:       1) atleti:         1.1) vincitori di medaglia  d'argento  in  Giochi  europei  e campionati europei;         1.2) vincitori di Coppa europa;         1.3) vincitori di medaglia d'argento e bronzo in Universiadi, Giochi del Mediterraneo e Campionati mondiali C.I.S.M.;         1.4) vincitori di medaglia d'oro in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;         1.5) conquista di record europeo e di record  continentale  e regionale C.I.S.M;       2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno dieci anni;       3) dirigenti che abbiano ricoperto  incarichi  nell'ambito  dei Gruppi sportivi  militari  e  presso  le  articolazioni  sportive  di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno sette anni;     c) distintivo con stella in lega bronzea:       1) atleti:         1.1) vincitori di medaglia di  bronzo  in  Giochi  europei  e Campionati europei;         1.2)  vincitori  di  medaglia  d'argento  e  di   bronzo   in Campionati continentali e regionali C.I.S.M.;         1.3) vincitori di Campionati italiani;         1.4) vincitori di Coppa Italia;         1.5) conquista di record italiano;       2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno 5 anni;       3) dirigenti che abbiano ricoperto  incarichi  nell'ambito  dei Gruppi sportivi  militari  e  presso  le  articolazioni  sportive  di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno cinque anni;     d) distintivo con discobolo:       1) atleti:         1.1)   vincitori   dei   Campionati   italiani    interforze, autorizzati e approvati dallo Stato maggiore della difesa,  ai  quali partecipino atleti appartenenti ad almeno cinque tra Forze  armate  e Forze di polizia;         1.2) conquista di record italiano interforze;         1.3) vincitori di Campionati italiani di Forza armata;         1.4) conquista di record italiano di Forza armata;       2) tecnici che abbiano svolto attivita' per almeno 3 anni;       3) dirigenti che abbiano ricoperto  incarichi  nell'ambito  dei Gruppi sportivi  militari  e  presso  le  articolazioni  sportive  di Ministeri, Stati maggiori e Comandi generali per almeno tre anni.   2.  Il   Distintivo   dello   Sport   e'   concesso   agli   atleti esclusivamente:       a) per risultati ottenuti in competizioni di livello  nazionale e internazionale,  negli  sport  e  nelle  discipline  gestiti  dalle Federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive  associate riconosciute dal CONI e dal CIP;       b) per risultati e record a livello «assoluto».   3. Gli anni minimi di attivita' richiesti ai tecnici e ai dirigenti possono anche essere non consecutivi.     |  
|   |                                 Art. 3 
                            Caratteristiche 
   1. Il distintivo, prodotto secondo il modello riportato in allegato A, e' in metallo smaltato, a forma di scudetto e presenta le seguenti caratteristiche:     a) dimensioni: altezza  mm  20;  larghezza  mm  14  (compreso  il bordo);     b) campo suddiviso verticalmente nei  tre  colori  nazionali;  al centro del settore bianco sono riportati una stelletta a cinque punte o un discobolo.   2. Il distintivo e' portato con le Uniformi S. - S.A. O. - G.U.  ho e viene collocato al di sopra dei nastrini delle decorazioni, secondo le modalita' precisate dai regolamenti sulle uniformi.     |  
|   |                                 Art. 4 
                              Concessione 
   1. Il distintivo e il relativo diploma sono concessi  dal  Capo  di Stato maggiore della difesa.   2.  Le  domande,  supportate  dalla  documentazione  comprovante  i risultati ottenuti e, per i soli  tecnici,  da  documento  attestante l'iscrizione all'Albo nazionale dei tecnici, devono essere  inoltrate allo  Stato  maggiore  della  difesa  dagli  Stati   maggiori/Comandi generali/Dipartimenti di appartenenza entro il 31 marzo di ogni arino ed entro trentasei mesi dal conseguimento del titolo.   3. I requisiti di cui all'art. 2 devono essere posseduti alla  data del 31 dicembre dell'arino precedente alla proposta.   4. Il distintivo puo' essere concesso una sola volta  per  ciascuna tipologia di distintivo. Eventuali ulteriori proposte possono  essere avanzate esclusivamente per tipologie di distintivo superiori.   5. Delle avvenute concessioni e' fatta trascrizione  nei  documenti matricolari degli interessati.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   1. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze,  il  Ministro  di  grazia  e giustizia e il Ministro per le politiche agricole 14 aprile  1999  e' abrogato.   2. Coloro che sono gia' in possesso dei  titoli  di  merito  e  dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto di cui al  cornma  1 possono  presentare  le  domande  di  concessione  entro dodici  mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 6 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1.  Agli  adempimenti  di  cui  al  presente  decreto  si  provvede nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione vigente.     Roma, li' 31 luglio 2019 
                       Il Ministro della difesa                                Trenta 
                       Il Ministro dell'interno                                Salvini 
                      Il Ministro della giustizia                               Bonafede 
                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria      |  
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