| Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 29 marzo 2019 |  
| Modifica del Piano  di  gestione  dei  rischi  in  agricoltura  2019.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                         DELLO SVILUPPO RURALE 
   Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto, degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un  sostegno  finanziario  per  i fondi  di  mutualizzazione  per   il   pagamento   di   compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o  fitopatie,  da  infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito  per  il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito  di un drastico calo di reddito;   Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n. 1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n. 652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo vegetale;   Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del  20  novembre 2015,  cosi'  come  risultante  dall'ultima  modifica  approvata  con decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;   Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 7  settembre  2016  - reg.ne n. 2302, recante il conferimento  dell'incarico  di  direttore generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17 luglio 2017, n. 143, di  modifica  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma  2,  del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;   Visto il decreto  ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  143/2017  ed,  in particolare, l'art. 1, comma 4, ai sensi  del  quale  alla  Direzione generale dello  sviluppo  rurale  (DISR)  compete,  tra  l'altro,  la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare  la  stipula di contratti assicurativi agevolati,  per  la  copertura  dei  rischi climatici sulle coltivazioni  e  le  strutture  aziendali,  i  rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche  e  lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici;   Considerato, inoltre  che  il  sopracitato  decreto  7  marzo  2018 individua la Direzione generale dello  sviluppo  rurale  (DISR)  come Autorita' di gestione  delle  misure  nazionali  di  sviluppo  rurale cofinanziate dall'Unione europea;   Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158,  cosi'  come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di  cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del  regolamento  (UE) n. 1305/2013;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari, forestali  e  del  turismo  del  21  gennaio  2019,   in   corso   di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale e' stato approvato  il  piano  di  gestione  dei  rischi  in agricoltura 2019;   Visto in particolare, l'art. 19, comma 1, del  sopracitato  decreto del 21 gennaio 2019 che fissa  il  termine  di  sottoscrizione  delle coperture mutualistiche  per  lo  strumento  di  stabilizzazione  del reddito al 31 marzo 2019;   Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 19, comma 2, «nel  caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma  1  per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del  direttore  della Direzione generale dello sviluppo rurale gli  stessi  possono  essere differiti per il tempo  strettamente  necessario  a  consentire  agli agricoltori  la  stipula  delle  coperture   mutualistiche   per   la stabilizzazione del reddito»;   Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411, in corso di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, recante procedure attuative per il riconoscimento  e  la  revoca  dei soggetti gestori  di  cui  al  succitato  decreto  5  maggio  2016  e successive modificazioni;   Considerato che, come primo anno di attivazione della misura, anche a seguito della recente approvazione dei decreti 31 gennaio 2019 e  7 febbraio 2019 citati, per consentire agli agricoltori interessati  di sottoscrivere  le  coperture  mutualistiche  per  lo   strumento   di stabilizzazione  del  reddito  si  ritiene  necessario  differire  il termine stabilito all'art. 19, comma 1, del decreto 21  gennaio  2019 al 31 maggio 2019;   Considerato che un differimento dei termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche agevola  la  partecipazione  da  parte  degli agricoltori al nuovo strumento; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Differimento termini sottoscrizione delle coperture mutualistiche per  lo strumento di stabilizzazione del reddito 
   1. Il termine di sottoscrizione delle coperture  mutualistiche  per lo strumento di stabilizzazione del reddito di cui all'art. 19, comma 1,  del  decreto  21  gennaio  2019  richiamato  nelle  premesse,  e' differito al 31 maggio 2019.   Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.     Roma, 29 marzo 2019 
                                          Il direttore generale: Gatto 
  Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-273     |  
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