| Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di  riconoscimento  della  indicazione  geografica  protetta «Pesca di Delia»  |  
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     Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la   protezione   della denominazione  «  Pesca  di  Delia  »  come  indicazione   geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'associazione  per la tutela della Pesca di Delia IGP,  con  sede  in  via  Capitano  Lo Porto, 1 93010 Delia  (CL),  ed  acquisito  inoltre  i  pareri  della Regione Siciliana, esprime parere favorevole  sulla  stessa  e  sulla proposta  di  disciplinare  di  produzione  nel  testo   di   seguito riportato.     Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali -  Dipartimento  delle   politiche competitive della qualita' agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della  presente  proposta,  dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi  un  interesse  legittimo  e residenti sul territorio nazionale.     Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni  di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo  1  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012; dimostrano che  la  registrazione  del  nome  proposto  e' contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o  4  del  Regolamento  (UE)  n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto  danneggia l'esistenza di un  nome  omonimo  o  parzialmente  omonimo  o  di  un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione  di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera  a)  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere  che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico.     Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la  procedura prevista dal decreto ministeriale  n.  12511  del  14  ottobre  2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
                Disciplinare di produzione della I.G.P.                           «Pesca di Delia» 
                                Art. 1.                             Denominazione 
     L'indicazione geografica protetta «Pesca di Delia»  e'  riservata alle varieta' di pesche, a polpa gialla o  bianca,  e  alle  varieta' nettarine a polpa gialla, appartenenti  alla  specie  Prunus  Persica (L.) Batsc. che rispondono alle condizioni e ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.     Le  varieta'  ammesse  sono  riportate  nel  seguente   prospetto distinte, in base all'epoca di maturazione, in: precoci, che maturano dal 25 maggio al 15 luglio, di  media  epoca,  che  maturano  dal  16 luglio al 20 agosto e tardive, che  maturano  dal  21  agosto  al  10 ottobre.     
  ===================================================================== |               |              Epoca di maturazione                 | |  Tipologia    |-------------+------------------+------------------| |               |   Precoci   |      Medie       |     Tardive      | +===============+=============+==================+==================+ |               |             |                  |Fartime, Flaminia,| |               |Rich May,    |Elegant Lady, Rome|Lucie, O'Henry,   | |               |Ruby Rich,   |Star, Symphonie,  |Plus Plus, Red    | |               |Spring Crest,|Rich Lady, Summer |Star, Summerset,  | |Pesche a polpa |Spring Lady, |Rich, Royal Lee,  |Tardivo 2000,     | |gialla         |Royal Glory  |Sweet Dream       |Guglielmina       | +---------------+-------------+------------------+------------------+ |Pesche a polpa |             |                  |                  | |bianca         | =======     |Fidelia           |Daniela           | +---------------+-------------+------------------+------------------+ |               |             |                  |Morsiani 60,      | |               |             |                  |Morsiani 90,      | |               |Laura, Big   |Nectaross, Orion, |Fairlane,         | |               |Bang, Big    |Sweet Lady, Venus,|Francesca, Max 7, | |Nettarine a    |Top, Kay     |Honey Glo', Honey |California,       | |polpa gialla   |Sweet        |Royale            |Nectagalant       | +---------------+-------------+------------------+------------------+
        Per la produzione della «Pesca di Delia» e'  consentito  l'utilizzo anche di altre varieta' di pesche  e  di  nettarine  derivanti  dalla ricerca varietale a condizione  che  ne  sia  dimostrata,  attraverso prove  sperimentali  e  documentali,  la  conformita'  al  metodo  di ottenimento, di  cui  all'art.  5  del  presente  disciplinare  e  il possesso delle caratteristiche di peculiarita' di seguito  stabilite. Fermo restando che l'utilizzo di queste varieta', per  la  produzione della Pesca di Delia IGP, e' subordinata al rilascio  della  relativa autorizzazione da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari  forestali  e  del  turismo  che,  per  lo  scopo,  potra' avvalersi del parere tecnico dell'organismo di controllo o  di  altro soggetto. 
                                Art. 2.                     Caratteristiche del prodotto 
   La Pesca di Delia a IGP, a una durezza della polpa non superiore  a 5,5 Kg/cm², per i frutti a polpa gialla e non superiore  a  4  Kg/cm² per i frutti  a  polpa  bianca,  deve  possedere  le  caratteristiche distintive di seguito riportate:     1) Tenore zuccherino: non inferiore a 12 gradi Brix.     2) Valore del rapporto E/A: non inferiore a 9.     Fanno eccezione le  pesche  gialle  precoci  che,  alle  medesime condizioni di durezza della polpa sopra stabilite, si distinguono per un valore del tenore zuccherino non inferiore a 11,5 gradi Brix e per un valore del rapporto E/A non inferiore a 8,5.     3) Epoca di maturazione: va dal 25 maggio al  15  luglio  per  le cultivar precoci, dal 16 luglio al 20  agosto  per  quelle  di  media epoca e dal 21 agosto al 10 ottobre per le cultivar tardive.     4) Calibro minimo dei frutti:       61 millimetri di diametro per i frutti delle varieta' precoci;       67 millimetri di diametro per i frutti delle varieta' di  media epoca e tardive;       I frutti devono inoltre essere: integri, senza danni o lesioni; puliti, esenti di sostanze  estranee,  visibili;  privi  di  odori  o sapori  estranei,  percepibili;  sani,  esenti  da  marciumi  e/o  da alterazioni di qualsiasi tipo. 
                                Art. 3                          Zona di produzione 
   La zona di produzione della «Pesca di Delia IGP» ricade in  Sicilia e  interessa  l'intero  territorio  amministrativo  dei   Comuni   di Serradifalco, Caltanissetta, Delia,  Sommatino,  Riesi,  Mazzarino  e Butera, in provincia di Caltanissetta e  dei  Comuni  di  Canicatti', Castrofilippo, Naro, Ravanusa e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento; 
                                Art. 4.                          Prova dell'origine 
   E'  necessario  monitorare  ogni  fase  del  processo   produttivo, documentando  per  ognuna  gli  input  e   gli   output.   Attraverso l'iscrizione  dei  produttori  e  dei  confezionatori  negli  elenchi gestiti dalla  struttura  di  controllo,  e  attraverso  la  denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita'  prodotte,  e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate  alla verifica da  parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di controllo. 
                                Art. 5.                         Metodo di ottenimento 
   Terreni, da destinare alla  coltura  nonche',  sistemi  d'impianto, forme di allevamento e tecniche colturali, devono essere adottati  al fine di favorire le caratteristiche gustative di  peculiarita'  della Pesca di Delia e di ottenere frutti di elevato  livello  qualitativo. Proprio per tale motivo sono ammesse le forme di allevamento, sia  in volume   che   in   parete,   che   favoriscono   l'illuminazione   e l'arieggiamento della chioma.   La densita' di piantagione non deve superare il limite  massimo  di 900 piante /ha, per le forme in volume,  e  di  2.000  piante/ha  per quelle in parete.   Sono ammessi gli interventi di potatura verde da eseguirsi in uno o piu' passaggi, in qualsiasi momento, anche dopo la raccolta.   Il diradamento dei frutti  e'  obbligatorio  e  va  eseguito  prima dell'indurimento del nocciolo.   La raccolta va eseguita a mano, in almeno tre passaggi.   La produzione unitaria massima ammessa e' di 220 Q.li/ettaro per le cultivar precoci, di 300 Q.li/ettaro per le cultivar di media epoca e di 400 Q.li/ettaro per quelle tardive.   Entro otto ore dalla raccolta i frutti dovranno  essere  sottoposti al trattamento di abbattimento termico. Le tecniche di  conservazione devono assicurare condizioni di temperatura e di  umidita'  idonee  a mantenere, pressoche' inalterate,  le  caratteristiche  gustative  di peculiarita' dei frutti della Pesca di Delia IGP.   Il tempo massimo per la conservazione dei  frutti  della  Pesca  di Delia IGP, e' di dieci giorni, decorrenti a quello  successivo  della raccolta.   Il periodo di commercializzazione va dal 25 maggio al 20 ottobre. 
                                Art. 6.                       Il legame con l'ambiente 
   Il bacino  di  coltivazione  della  Pesca  di  Delia  ricade  nella porzione centrale del  versante  meridionale  della  Sicilia,  ed  e' situato alle estreme latitudini del  Paese  e  di  tutti  gli  areali peschicoli nazionali.   Il clima e' di tipo temperato-caldo, ove nel periodo  invernale  si concentra gran parte della piovosita' annua,  media  di  400-600  mm, mentre scarse o del tutto assenti sono le  precipitazioni  nel  corso dell'estate, ove le  temperature  medie,  di  32-36°C,  si  alternano spesso con periodi di  caldo  torrido  (luglio-agosto).  Nel  periodo vegetativo  e'  prevalente  una  ventosita'  giornaliera  di   debole intensita' con valori di umidita' dell'aria che si mantengono  bassi. Le temperature medie del periodo invernale, risentono  dell'influenza mitigatrice esercitata dal mare  Mediterraneo,  per  cui  nelle  zone situate a ridosso della fascia costiera si mantengono tra 8 e 10-12°C mentre nelle zone piu' interne si mantengono piu' basse di 2-3  gradi al massimo; le minime termiche quasi mai scendono sotto 0°C  per  cui la neve e/o le gelate sono piuttosto  rare  alle  quote  basse  e  in pianura.  Dal  mese  di  febbraio,  ove  le   temperature   oscillano mediamente tra 12 e 18°C, si assiste a  un  graduale  rialzo  termico che, in marzo, tendono a uniformarsi  con  quelle  medie  primaverili (16-24°C), mentre  a  maggio  non  e'  raro  riscontrare  temperature superiori a quelle medie primaverili, solitamente comprese tra  22  e 30°C, che danno luogo a estati anticipate.   Nel bacino di coltivazione della Pesca di Delia l'andamento termico del periodo invernale consente, alle cultivar piu' esigenti in freddo (a fioritura tardiva), di terminare i processi di fioritura entro  il mese di marzo, mentre le temperature del mese di febbraio  forniscono le migliori  garanzie  per  il  regolare  svolgimento  della  precoce fioritura (febbraio) delle cultivar a basso fabbisogno in freddo che, nella quasi totalita' degli  areali  nazionali,  espone  i  fiori  al rischio elevato delle basse temperature che di norma si verificano in tale  periodo.  In  questi  luoghi  infatti  si   assiste   all'avvio anticipato delle fasi relative allo sviluppo del frutto.  Durante  la fioritura, inoltre, le condizioni climatiche  (temperatura,  umidita' dell'aria e ventilazione) favoriscono l'abbondante impollinazione dei fiori dal quale scaturisce un'intensa attivita' ormonale che consente di polarizzare, nell'ovario appena fecondato, notevoli  quantita'  di sostanze nutritive, che la  pianta  ha  accumulato  negli  organi  di riserva. Pertanto, nell'areale delimitato le  quantita'  di  sostanze nutritive che vengono destinate al frutto sin dalle prime fasi  dello sviluppo sono maggiori, rispetto a quanto avviene nelle altre zone di coltivazione, in relazione all'avvio anticipato delle  fasi  relative allo sviluppo del frutto e  per  l'intensa  attivita'  ormonale.  Nel corso del periodo vegetativo, invece, che investe le fasi  successive (intermedie e terminali) dello sviluppo del frutto, le  quantita'  di sostanze nutritive che vengono destinate al frutto sono maggiori, che altrove,  essendo  correlate  con  le  maggiori  quantita'  derivanti dall'avvio anticipato delle  attivita'  di  fotosintesi  nonche'  dal ritmo piuttosto sostenuto. In questi luoghi, infatti, le  temperature del   periodo   favoriscono   il   rapido   sviluppo    dell'apparato fotosintetico che raggiunge  la  massima  efficienza  in  epoca  piu' anticipata che altrove (aprile), mentre  le  condizioni  di  umidita' dell'aria,  la  buona  ventilazione  del  territorio  e  le   elevate temperature  del  periodo  vegetativo,  danno   luogo   all'immediato allontanamento  del  vapore  acqueo  che  fuoriesce   dalla   cavita' stomatica delle foglie, che  consente  di  mantenere  elevati  sia  i livelli di  evapotraspirazione  delle  piante,  sia  il  rifornimento dell'anidride carbonica e dell'ossigeno,  che  favoriscono  il  ritmo sostenuto dei processi di fotosintesi e  di  respirazione.  L'elevata energia radiante, che a queste latitudini illumina il  territorio  di elezione della Pesca di Delia sin dalle prime ore del giorno, insieme ai  fattori  climatici  sopra  indicati,  contribuisce,   in   misura rilevante, a determinare il ritmo piuttosto sostenuto ai processi  di fotosintesi che, in tal modo, possono destinare  al  frutto  maggiori quantita' di sostanze nutritive che, a maturazione, evolvono in  quei prodotti finali, rappresentati da solidi  solubili  (zuccheri),  sali minerali, acidi organici,  vitamine,  sostanze  aromatiche,  sostanze coloranti, antiossidanti, etc.,  responsabili  delle  caratteristiche qualitative dei frutti. I frutti della Pesca di Delia si distinguono, infatti, per il contenuto in solidi  solubili,  non  inferiore  a  12 gradi brix e per un tenore acidico (acidita' titolabile) piu' modesto che altrove, che va a determinare un  valore  del  rapporto  E/A  non inferiore a 9, ad eccezione delle pesche gialle  precoci  in  cui  il tenore zuccherino non e' inferiore a 11,5 gradi brix mentre il valore del  rapporto  E/A  non  e'  inferiore  a  8,5.  Tali   valori   sono riscontrabili persino a una durezza della polpa di 5,5 Kg/cm², per  i frutti a polpa gialla, e di 4 Kg/cm² per i frutti a polpa bianca.  Il rapporto solidi solubili/acidi e' una caratteristica fondamentale che determina il sapore dei  frutti.  La  Pesca  di  Delia  si  distingue infatti per il caratteristico sapore dei  frutti,  delineato  da  una maggiore percezione del sapore dolce.   I frutti  della  Pesca  di  Delia,  inoltre,  presentano  epoca  di maturazione che si differenzia notevolmente da quella che osservano i frutti  della  stessa  tipologia  negli  altri  areali  nazionali  di coltivazione. Cio' e' da attribuire sia all'epoca di  fioritura,  sia alle dinamiche di accumulo delle  unita'  di  caldo  (Growing  Degree Hours - GDH- «Unita' di caldo/ora») che ciascuna cultivar di pesco ha la necessita' di accumulare durante le fasi dello sviluppo del frutto (fioritura-maturazione), che  sono  strettamente  correlate  in  base all'andamento delle temperature stagionali e giornaliere del luogo di coltivazione.   In  base  a  cio',  e'  possibile  constatare  che,   nel   periodo immediatamente successivo alla fioritura, negli  areali  piu'  caldi, con clima simile a quello del bacino di coltivazione della  Pesca  di Delia, il tasso di accumulo delle unita'  di  caldo  e'  notevolmente elevato   poiche'   le   temperature   tendono   repentinamente    ad approssimarsi a quelle ottimali (T.o. di 25-28°C) mentre negli areali situati a latitudini maggiori, il tasso di accumulo e'  sensibilmente piu'  basso  poiche'  le  temperature  del  periodo   si   mantengono notevolmente al di sotto di quelle ottimali.  L'opposto  avviene  nel corso del periodo estivo, ove negli areali piu'  caldi  il  tasso  di accumulo delle  GDH  e'  estremamente  basso  per  il  fatto  che  le temperature si  mantengono  notevolmente  sopra  al  valore  ottimale mentre negli areali  situati  a  latitudini  maggiori,  il  tasso  di accumulo  e'  piu'  elevato  poiche'  le  temperature  si  mantengono prossime, o di poco superiori, a quelle ottimali.  Ne  consegue  che, nel bacino di coltivazione della Pesca di Delia le cultivar  a  basso fabbisogno  in  caldo  (precoci)  vanno  a  soddisfare   il   proprio fabbisogno nel periodo in cui e' elevato il tasso  di  accumulo  e  i frutti richiedono tempi minori per giungere a maturazione, per cui si registra un anticipo della data di maturazione di 10-15  giorni.  Per questa tipologia di  cultivar  l'epoca  di  maturazione,  nell'areale delimitato inizia il 25 maggio, per  le  cultivar  meno  esigenti  in caldo e si  conclude  entro  il  15  luglio,  per  le  cultivar  piu' esigenti.  L'opposto  avviene  invece  per  le  cultivar  a   elevato fabbisogno in caldo (tardive) ove, nell'areale delimitato, gran parte del fabbisogno in caldo puo' essere soddisfatto solamente nel periodo in cui e' basso il tasso di accumulo  e  i  frutti  richiedono  tempi maggiori per giungere a maturazione, per cui si registra un  notevole posticipo della data di maturazione,  che  solitamente  e'  di  oltre 15-20 giorni. Nelle cultivar a medio fabbisogno in caldo della  Pesca di Delia (di media epoca), nell'areale delimitato, si registra, nelle cultivar  meno  esigenti  in  caldo,  un  anticipo  della   data   di maturazione, di 5-8 giorni, mentre per le cultivar piu'  esigenti  di questa tipologia si registra un posticipo di  egual  misura,  per  il fatto che  nelle  prime  e'  prevalente  l'influenza  esercitata  dal periodo in cui e' elevato il tasso di accumulo delle unita' di  caldo mentre nelle seconde e' prevalente il periodo in cui detto  tasso  e' basso.   Il principale attore di questo processo e' sempre stato l'uomo che, grazie alle sue spiccate doti intuitive, gia' riconosciute  in  tutta l'isola,  ha  saputo  cogliere  le  peculiarita'  dei  vari  ambienti microclimatici di coltivazione, verso le produzioni precoci  o  verso quelle tardive, mettendo a coltura solamente i terreni  piu'  fertili in cui e' disponibile la risorsa irrigua,  creando  in  tal  modo  un paesaggio rurale che si distingue in ambito regionale. I frutti delle cultivar precoci della Pesca di Delia giungono nei principali mercati di consumo con largo anticipo, mentre i frutti delle cultivar tardive possono essere commercializzati in  un  periodo  in  cui  comincia  a diminuire l'offerta proveniente dalle altre regioni e la  domanda  e' ancora elevata. Il successo  commerciale,  inserito  in  un  ambiente imprenditoriale  molto  dinamico  e  avanzato,   ha   contribuito   a determinare, sin dai primi anni '90, l'inarrestabile espansione della coltura che interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ha  e lo sviluppo di un'efficiente rete di strutture di  confezionamento  e di commercializzazione del  prodotto,  che  rappresentano  il  volano dell'economia di questa zona della Sicilia.   L'uso consolidato e continuativo  della  denominazione  di  cui  si chiede  il  riconoscimento  e'  testimoniato  da  una  documentazione bibliografica costituita da documenti fiscali, risalenti al 1987/89 e al 91, da articoli di stampa, pubblicati su quotidiani  a  diffusione regionale e su periodici locali (1997 - 1999), da folder illustrativi e da una serie di documenti ufficiali,  relativi  a  sagre  comunali, manifesti pubblici, comunicazioni,  documenti  e  atti  deliberativi, quest'ultimi depositati nei vari uffici di competenza del  Comune  di Delia. 
                                Art. 7.                               Controlli 
   Per l'attivita' di controllo, ai sensi degli articoli 36 e  37  del reg.  (UE)  n.  1151/2012,  viene  designata  la  seguente  autorita' pubblica di controllo: CORFILCARNI GCC - Consorzio di ricerca filiera carni  dipartimento  di  scienze  veterinarie -  Polo   universitario dell'Annunziata - 98168 - Messina - Tel. 090/353659 - Indirizzo  mail ordinaria: info@corfilcarni.it - Indirizzo di pec: corfilcarni@pec.it 
                                Art. 8                   Confezionamento ed etichettatura 
   Per la commercializzazione del prodotto potranno essere  utilizzate tutte le confezioni  consentite  dalla  normativa  in  vigore.  Sulle confezioni dovranno essere riportati, a  caratteri  di  stampa  delle medesime dimensioni, la dicitura  «Pesca  di  Delia»,  immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica  Protetta»  il  simbolo grafico europeo della IGP, il logotipo della  IGP  «Pesca  di  Delia» piu' avanti descritto e le informazioni corrispondenti  ai  requisiti di legge. E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista dal disciplinare di  produzione.  E'  tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non traggano in inganno il consumatore.   La Pesca di Delia IGP e' confezionata nell'area  di  produzione  di cui all'art. 3.   Per l'identificazione della Pesca di  Delia  IGP  nelle  confezioni sara'  utilizzata  la  bollinatura  riportante  il   logo   con   una percentuale di frutti  bollinati  non  inferiore  al  20%  di  quelli contenuti in una confezione.   La dizione «Indicazione geografica protetta» puo'  essere  ripetuta anche in un'altra parte della confezione, questa volta anche in forma di acronimo «IGP».  Il logo della Pesca  di  Delia  IGP  e'  di  forma  rettangolare  con dimensioni di mm 40 (quaranta) x mm 100 (cento). Sul lato destro,  in posizione centrale e' raffigurata n. 1 pesca, costituita da due  lobi uguali secanti i cui centri giacciono sullo stesso asse  orizzontale, sormontata da una foglia, dello spessore di 8 mm, di forma lanceolata e disposta in  orizzontale,  inserita  nella  cavita'  peduncolare  e delimitata da bordo di colore verde, di spessore sottile nel  margine superiore e piu' spesso nel margine inferiore.   Nella  parte  basale  del  frutto,  in   corrispondenza   dell'asse verticale passante per il centro,  e'  raffigurata  la  Sicilia,  ove nella porzione centro meridionale  e'  rappresentato,  in  blu  e  in rosso, il bacino di coltivazione della «Pesca di Delia»; la  porzione in rosso comprende i territori dei comuni ricadenti  nella  provincia di Agrigento, mentre quella in blu comprende i territori  dei  comuni posti in provincia di Caltanissetta.   A sinistra della pesca e' raffigurato uno spicchio sferico  la  cui estremita'  superiore  parte  dalla  zona  peduncolare  della  pesca, formando un angolo convesso in  senso  sinistrorso,  raggiungendo  la zona costiera meridionale della Sicilia,  a  livello  del  bacino  di produzione della «Pesca di Delia».   Lo spicchio sferico nella parte superiore e' di colore arancione in intenso e man mano che si  procede  verso  la  parte  inferiore  vira gradualmente fino alla colorazione gialla. In basso, sopra  il  bordo interno, e' riportato  l'acronimo  «I.G.P.»  In  basso,  internamente all'arco  di  circonferenza  posto  nel  quadrante  sud-ovest   della circonferenza,  e'  riportata  la  dizione  «Indicazione   geografica protetta».   Il logo IGP Pesca di Delia e' realizzato in  DWG/2007,  il  modello dei colori e' HSL, memorizzati come RGB. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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