Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario)
LEGGE 8 agosto 2019, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza:

Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 138 del 14 giugno 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 65.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14
GIUGNO 2019, N. 53
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2» e le parole: «ratificata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «resa esecutiva dalla». All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al capoverso 6-bis:
i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.»;
al quinto periodo, le parole: «, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis» sono soppresse;
dopo il capoverso 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonche' quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui»;
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno». Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente:
"m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione"». L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura). - 1. Agli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attivita' di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, in euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le modalita' di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorita' di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale». All'articolo 6:
al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, comma 1, le parole: «o l'integrita' delle cose» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto e' commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrita' delle cose, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni». All'articolo 7:
al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";
b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni"». All'articolo 8:
al comma 2, le parole: «dello stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stato di previsione». Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia). - 1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti".
Art. 8-ter (Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
b) quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 8-quater (Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno). - 1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalita' delle attivita' economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica del Ministero dell'interno puo' essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui al primo periodo sono attuate con regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' inserito il seguente:
"1.1. All'atto della cessazione dell'attivita' delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilita' su base volontaria, e' ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione stessa. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente e' ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno"». All'articolo 10:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «dello stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stato di previsione». Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede). - 1. Al fine di garantire al personale delle Forze di polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in localita' in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, e' autorizzata la spesa di 1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 10-ter (Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato). - 1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonche', limitatamente allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"». All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio» sono sostituite dalle seguenti: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio». Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis (Misure urgenti per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue:
a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria";
2) la rubrica dell'articolo 12 e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni transitorie e finali";
3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente:
"01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica";
c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo";
b) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica' nell'ambito della missione 'Ordine pubblico e sicurezza', iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 12-ter (Alimentazione del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno). - 1. Allo scopo di alimentare il fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attivita' rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno». All'articolo 13:
al comma 1, lettera a):
al numero 1), capoverso, lettera d), le parole: «ai soggetti» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;
il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni"»;
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) al comma 8-bis, dopo le parole: "se il soggetto" e prima delle parole: "ha dato prova" sono inserite le seguenti: "ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita' giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento di lavori di pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e"». All'articolo 16:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «manifestazioni sportive» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48). - 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,"». Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».