| Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 |  
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14  giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti  in  materia  di  ordine  e sicurezza pubblica.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
   1. Il decreto-legge 14 giugno 2019,  n.  53,  recante  disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, e'  convertito  in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 8 agosto 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Salvini, Ministro dell'interno   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Avvertenza: 
               Il  decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53, e'  stato          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  -          n. 138 del 14 giugno 2019. 
               A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua          pubblicazione. 
               Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta          Ufficiale alla pag. 65.    |  
|   |                                                               Allegato   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  14                         GIUGNO 2019, N. 53   All'articolo 1:   al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le  parole:  «comma  2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «paragrafo  2»   e   le   parole: «ratificata dalla» sono sostituite dalle  seguenti:  «resa  esecutiva dalla».  All'articolo 2:   al comma 1:     all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono  sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;     al capoverso 6-bis:       i periodi secondo e terzo sono  sostituiti  dai  seguenti:  «In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve  le  sanzioni  penali  quando  il  fatto costituisce reato, si applica al comandante della  nave  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  150.000  a  euro 1.000.000. La responsabilita' solidale di cui  all'articolo  6  della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore  della  nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata  per  commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro  cautelare.  A seguito di provvedimento  definitivo  di  confisca,  sono  imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.»;       al quinto periodo, le parole: «, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis» sono soppresse;       dopo il capoverso 6-bis sono aggiunti i seguenti:         «6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis  possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie  di  porto  o  alla  Marina  militare  ovvero  ad   altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta  per  l'impiego in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         6-quater. Quando il provvedimento  che  dispone  la  confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha  avuto  l'uso ai sensi del comma  6-ter.  La  nave  per  la  quale  non  sia  stata presentata  istanza  di  affidamento  o  che  non  sia  richiesta  in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi  del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata  a  pubbliche  amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate.  Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono  posti  a  carico  delle amministrazioni assegnatarie. Le navi  non  utilmente  impiegabili  e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo  di  vendita  sono destinate   alla   distruzione.   Si   applicano   le    disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;       dopo il comma 1 e' inserito il seguente:         «1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative  per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonche' quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono  versate  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  da  ripartire,  su  richiesta  delle   amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  il  Ministro della difesa e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le risorse del fondo di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  tra  le amministrazioni  interessate  che  abbiano  comunicato  al  Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo  anno,  ai  fini  della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri  sostenuti  per la gestione,  la  custodia  e  la  distruzione  delle  navi  ad  esse assegnate. Le  somme  non  impegnate  entro  la  fine  dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui»;         al comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati  in  euro 650.000 per l'anno  2019  e  in  euro  1.300.000  annui  a  decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019  e a  euro  1.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno   2020,   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'interno, e, quanto a euro 150.000  per  l'anno  2019  e  a  euro 300.000 annui a decorrere dall'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte, per l'anno  2019,  nel  Fondo  per  il  federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59,   nell'ambito   dello   stato   di   previsione   del   Ministero dell'interno».  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:   «Art. 3-bis (Modifica all'articolo  380  del  codice  di  procedura penale). - 1. All'articolo 380, comma  2,  del  codice  di  procedura penale, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente:     "m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da   guerra,   previsto   dall'articolo   1100   del   codice   della navigazione"».  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:   «Art.  4 (Potenziamento   delle   operazioni   di   polizia   sotto copertura). -   1.   Agli   oneri   derivanti    dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo  delle  operazioni  sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo  2006,  n.  146, anche con riferimento alle attivita'  di  contrasto  del  delitto  di favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina,  in   relazione   al concorso di operatori di polizia di Stati con  i  quali  siano  stati stipulati  appositi  accordi  per  il  loro  impiego  nel  territorio nazionale,  valutati  in  euro  500.000  per  l'anno  2019,  in  euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000  per  l'anno  2021,  si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello  Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia  e  delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio».  All'articolo 5:   al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono  sostituite  dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»;   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:     «1-bis. Le modalita' di comunicazione, con  mezzi  informatici  o telematici, dei dati delle  persone  alloggiate  sono  integrate  con decreto  del  Ministro  dell'interno  al  fine   di   consentire   il collegamento diretto tra i sistemi  informatici  delle  autorita'  di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.     1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1  entrano  in  vigore  il novantesimo giorno  successivo  alla  data  della  pubblicazione  del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale».  All'articolo 6:   al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, comma 1,  le  parole: «o l'integrita' delle cose» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: «Quando il fatto e' commesso in modo  da  creare un concreto pericolo per l'integrita' delle cose, la  pena  e'  della reclusione da sei mesi a due anni».  All'articolo 7:   al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:     «b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";     b-ter) all'articolo 343, primo comma,  le  parole:  "fino  a  tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni"».  All'articolo 8:   al comma 2, le parole: «dello stato di previsione» sono  sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stato di previsione».  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:   «Art. 8-bis (Potenziamento dei presidi delle Forze  di  polizia). - 1. Al fine di  agevolare  la  destinazione  di  immobili  pubblici  a presidi  delle  Forze  di  polizia,  all'articolo  8,  comma  4,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ai  fini   della   predisposizione   della   progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione  degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono  utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze trasferite o da  trasferire  all'Agenzia  del  demanio, previo accordo  tra  gli  enti  interessati  e  la  medesima  Agenzia limitatamente   al   processo   di   individuazione   dei    predetti investimenti".   Art. 8-ter (Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco). -  1. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista  dall'articolo  11  della  legge  10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a 259.890 ore per  l'anno  2019  e  a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.     2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  a  380.000  euro  per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno  2020,  si provvede:       a) quanto a 380.000 euro per  l'anno  2019,  mediante  utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per  il  federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;       b) quanto a 1.910.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2020, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'interno.   Art.  8-quater (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   personale dell'Amministrazione civile dell'interno). - 1. Successivamente  alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132, al fine di assicurare  una  maggiore  funzionalita'  delle  attivita' economico-finanziarie derivanti dalla predetta  riorganizzazione,  la dotazione   organica   del   Ministero   dell'interno   puo'   essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni  centrali,  i  cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,  sono compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di  funzione dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui  al  primo periodo sono attuate con regolamento di organizzazione,  da  adottare ai sensi della legislazione vigente.     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile 2017, n. 46, e' inserito il seguente:       "1.1.   All'atto   della   cessazione   dell'attivita'    delle Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione internazionale,  determinata  con   provvedimento   di   natura   non regolamentare,  il  personale   ivi   assegnato,   previo   eventuale esperimento di una procedura di  mobilita'  su  base  volontaria,  e' ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla  base  di  criteri  connessi  alle  esigenze  organizzative   e funzionali dell'Amministrazione stessa.  In  caso  di  ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,  il  personale  di  cui  al  periodo  precedente   e' ricollocato  presso  le  sedi  di  provenienza,  ferma  restando   la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno"».  All'articolo 10:   al comma 2, secondo periodo, le parole: «dello stato di previsione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito   dello   stato   di previsione».  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:   «Art. 10-bis (Misure per  l'approvvigionamento  dei  pasti  per  il personale delle Forze di  polizia  impegnato  in  servizi  di  ordine pubblico fuori sede). - 1. Al fine di garantire  al  personale  delle Forze di polizia la fruizione dei pasti in occasione  di  servizi  di ordine pubblico svolti fuori sede  in  localita'  in  cui  non  siano disponibili strutture adibite a mensa  di  servizio  ovvero  esercizi privati convenzionati di ristorazione, e'  autorizzata  la  spesa  di 1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno  2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al  relativo onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno.   Art. 10-ter (Raccordo e  coordinamento  degli  istituti,  scuole  e centri di formazione e addestramento della Polizia  di  Stato). -  1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:     "2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di formazione e di addestramento del personale della Polizia  di  Stato, e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di  Stato,  cui e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza,  nell'ambito della  dotazione  organica  vigente  e  fermo  restando   il   numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero  dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano  le  funzioni  di  raccordo  e  di uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione  e addestramento della Polizia  di  Stato.  Ferma  restando  la  diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e  all'articolo  67  del  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al  primo periodo del presente comma dipendono i predetti  istituti,  scuole  e centri di formazione della Polizia di Stato,  nonche',  limitatamente allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento,  i centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico.     2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle  scuole  della Polizia di Stato.     2-quater. Dall'attuazione dei commi  2-bis  e  2-ter  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».  All'articolo 11:   al comma 1, le parole: «missione, gara  sportiva,  visita,  affari, turismo e studio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «missione,  gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio».  Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:   «Art. 12-bis (Misure urgenti per assicurare  la  funzionalita'  del Ministero dell'interno). - 1. Al fine di accelerare il  miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di  Stato  e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019  e  di  4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.     2. Al fine di assicurare  il  medesimo  trattamento  a  tutto  il personale del  comparto  sicurezza  e  difesa,  a  decorrere  dal  1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei  provvedimenti  di  cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del  buono  pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a  euro  895.632  annui  a  decorrere  dall'anno  2020, comprensivi  degli  effetti  indotti  sulla   carriera   dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  di  cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza  di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo  delle  capitanerie  di porto, nonche'  agli  effetti  indotti  sulla  carriera  dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442,  lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.     3.  Al  fine  di  favorire  l'ottimale  funzionalita'  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue:       a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi  1  e  2,  del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti  di  spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero dell'interno, nell'ambito  della  missione  "Soccorso  civile",  sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019,  di  407.329  euro  per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e  di  1.500.000  euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto  legislativo  n.  139  del 2006, e' disposto nel limite dell'autorizzazione  annuale  di  spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per  l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843  annui  a decorrere dall'anno 2022;       b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018,  n.  127, sono apportate le seguenti modificazioni:         1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria";         2) la rubrica dell'articolo 12 e' sostituita dalla  seguente: "Disposizioni transitorie e finali";         3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente:           "01. In sede  di  prima  applicazione  e  limitatamente  al biennio  2019-2020,  la  durata  del  corso  di  formazione  di   cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  e' determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica";       c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera  b), numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per  l'anno  2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.     4. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' istituito un fondo con una dotazione  di  1,5  milioni  di  euro  per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,  da  destinare  all'incremento del Fondo per la retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di  risultato   del personale     di     livello      dirigenziale      contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo";       b) il comma 152 e' sostituito dal seguente:         "152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del  comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente,  fino a un massimo di 3,5 milioni di euro  e  fino  a  un  massimo  di  1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,  mediante  risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione  e  dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione  dei servizi di noleggio e assicurazione  degli  automezzi  del  programma 'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica' nell'ambito della missione 'Ordine pubblico  e  sicurezza',  iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure  e  i conseguenti  risparmi  sono  individuati  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  da  adottare  entro  il  31  ottobre  2019.   Il   Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".     5. Il fondo di cui all'articolo  23,  comma  1,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.     6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e  b),  numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.     Art. 12-ter (Alimentazione del fondo risorse  decentrate  per  il personale  contrattualizzato  non  dirigenziale  dell'Amministrazione civile dell'interno). - 1. Allo scopo di alimentare il fondo  risorse decentrate per la remunerazione delle  maggiori  attivita'  rese  dal personale  contrattualizzato  non  dirigenziale  dell'Amministrazione civile dell'interno, e' autorizzata la  spesa  di  100.000  euro  per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2020  e 2021.       2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1   si provvede:         a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019,  mediante  utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59,  nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;         b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020  e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale  di  parte corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'interno».  All'articolo 13:   al comma 1, lettera a):     al numero 1), capoverso, lettera d),  le  parole:  «ai  soggetti» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;     il numero 3) e' sostituito dal seguente:       «3) al comma 5, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente: "Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui  al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2  e la durata del nuovo divieto e  della  prescrizione  non  puo'  essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni"»;     il numero 5) e' sostituito dal seguente:       «5) al comma 8-bis, dopo le parole: "se il  soggetto"  e  prima delle parole: "ha dato prova" sono inserite le seguenti: "ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale  del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o  la  concreta collaborazione  con  l'autorita'  di  polizia   o   con   l'autorita' giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma  1,  o lo svolgimento di lavori  di  pubblica  utilita',  secondo  modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  senza  oneri  a  carico  della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di  un'attivita'  non retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le  regioni, le province e i comuni, e"».  All'articolo 16:   al comma 1, lettera b), dopo le parole:  «manifestazioni  sportive» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi di  cui  agli  articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei confronti  di  un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni».  Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:   «Art. 16-bis (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile 2017, n. 48). - 1. All'articolo 9,  comma  2,  del  decreto-legge  20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite  le  seguenti:  "e  dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,"».  Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:   «Art. 17-bis (Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco). -  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 14-septies,  comma  3,  del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla  procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo  squadra  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a quelli  vacanti  al  31  dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.     2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  a  260.000  euro  per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59,  nell'ambito  dello stato di previsione del Ministero dell'interno».     |  
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