Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2019, n. 78
Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7, comma 31-ter;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98 e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210 e, in particolare, la Tabella A di cui all'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'articolo 203, comma 1;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2015, n. 217;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ed in particolare l'articolo 16, comma 4;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, gli articoli 32, 32-bis, 32-ter e 32-sexies;
Considerato, inoltre, che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, dispone, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui decreti per il riordino dell'organizzazione dei ministeri;
Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta';
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta dell'11 giugno 2019;
Informate le Organizzazioni sindacali;
Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni e finalita'

1. Il Ministero dell'interno, attraverso gli uffici centrali in cui si articola, esercita le funzioni e i compiti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra disposizione di legge vigente.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli Uffici centrali in cui si articola il Ministero dell'interno, di seguito denominato «Ministero».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23
agosto1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di
famiglia e disabilita') pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 2018, n. 188:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 14 e 15
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero
dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti
locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali,
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa
civile, politiche di protezione civile e prevenzione
incendi, salve le specifiche competenze in materia del
Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti
civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso
pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli
organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti
di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle
strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°
aprile 1981, n. 121.
Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del ministero e'
costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale
del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
S.O.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
(Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, S.O.
- Si riporta l'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n.
266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il
restante personale del Ministero degli affari esteri, per
il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il
personale del Consiglio superiore della magistratura)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183,
S.O.:
«Art. 10 (Delega al Governo per la disciplina del
rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia). - 1. In attesa del riordino delle funzioni e
degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e
delle prefetture, anche in ragione della specificita' dei
compiti di rappresentanza generale del Governo, nonche' al
fine di assicurare organicita' e funzionalita' alla
disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della
carriera prefettizia, il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il
trattamento economico del personale di tale carriera,
tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal
bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai
miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito
degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita'
economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e
comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una
delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per
la funzione pubblica ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per
gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del
rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i
cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente
della Repubblica. Formano oggetto del procedimento
negoziale il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e
straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi
di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze
personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano
ferme le previsioni dell'art. 5, terzo comma, e dell'art.
43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
tale accordo non potra' comportare, direttamente o
indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a
quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti
ad essa collegati, nonche' nel bilancio dello Stato. In
fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le
risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle
retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle
della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;
b) rafforzamento della specificita' e della
unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una
rinnovata procedura concorsuale come unica modalita' di
accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni
possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a
prefetto; conseguente abrogazione dell'art. 51 della legge
10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche
mediante il massimo accorpamento possibile;
c) possibilita' di ampliamento dei titoli di
laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per
l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata
selezione pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a
due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre
scuole di formazione dell'Amministrazione statale, nonche'
presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio
operativo; possibilita' di prevedere eventuali periodi di
studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi
dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e
di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e
convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate
previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato;
d) avanzamento in carriera secondo criteri
obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale
dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella
qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate
esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dell'interno e
nell'ambito di strutture formative, secondo criteri
obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna,
fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per
la nomina a prefetto;
e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici
centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli
incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari
della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di
gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della
specificita' della responsabilita' di rappresentanza
generale del Governo e di amministrazione generale da
definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, ferma restando l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
f) revisione dei criteri di attribuzione dei
compiti e delle responsabilita' in relazione alle
attitudini individuali alle peculiarita' della qualifica
rivestita ed alle esigenze di arricchimento della
qualificazione professionale;
g) definizione di un trattamento economico
onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale
di base, nonche' in altre due componenti correlate, la
prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi
di responsabilita' esercitati, la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine
saranno definiti appositi criteri per la determinazione e
la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei
risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un
apposito fondo di finanziamento;
h) previsione di adeguate facilitazioni economiche
e logistiche per la mobilita' dei funzionari qualora non
siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione
e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre
misure idonee a favorire la mobilita' di sede;
i) copertura assicurativa del rischio di
responsabilita' civile;
l) estensione ai funzionari della carriera
prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione
degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi
dell'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611;
m) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali
i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del
parere.».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in
materia di rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 2004, n. 240:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei
contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo
trattamento economico, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di
negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso
pubblico», con la previsione nel suo ambito di due
procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato
nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali
del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e
l'altro per il restante personale, distinti anche con
riferimento alla partecipazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative, diretti a disciplinare
determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun
procedimento, le delegazioni trattanti sono composte:
quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione
pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro
dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rispettivamente rappresentative a livello
nazionale, individuate con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che
conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte
dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal
raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla
disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali
titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
accessorio; il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine
rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo
di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la
reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il
patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di
indirizzo per la formazione e l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della
sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali del personale; gli istituti e le
materie di partecipazione sindacale e le procedure di
raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi
livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di
partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli
42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del
procedimento negoziale riguardante il restante personale le
predette materie, nonche' le seguenti altre: la durata
massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di
articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e
settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni
particolari; il trattamento economico di lavoro
straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le
linee di indirizzo di impiego del personale in attivita'
atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale
in relazione alle esigenze operative, funzionali,
tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a
rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in
aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10
agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli,
qualifiche, aree funzionali e profili professionali
esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche,
anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi,
apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso di lauree specialistiche e di
eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo'
riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i
requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate
principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
titoli di studio e sui percorsi di formazione e
qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui
alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
dirigenziali e nei profili professionali del settore
operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea
specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per
l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per
l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno
riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche
ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio
di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente
esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno
e abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno,
degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale
delle qualifiche dirigenziali, ferma restando
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli
incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla
capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica
rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle
funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali
possa essere temporaneamente collocato, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
di servizio, in posizione di disponibilita' anche per
incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando
comunque la possibilita' per l'amministrazione di
provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni
legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di
decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
del parere.
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative di questi
ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
delle procedure stabiliti dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
legge di semplificazione 2001) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196:
«Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che
disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico,
prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e
incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per
gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva
nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica,
logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di
prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti
socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri
autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di
vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla
prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico
per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni
emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - (Omissis).
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art.
102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero dell'interno
succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,
comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al
Ministero medesimo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega
legislativa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
2012, n. 286, S.O:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - 1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'art. 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'art. 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'art. 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui all'art.
2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede,
fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di
livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'art. 7, comma
31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e
organizzative per la gestione dell'albo dei segretari,
nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di
destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui
all'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno), abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n.
98 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'interno), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Sono
uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari;
c) (abrogata);
d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione;
e) la Segreteria del Ministro;
f) la Segreteria particolare del Ministro;
g) la Segreteria tecnica del Ministro;
h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.
2. Gli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace
e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la
valutazione della loro attuazione e le connesse attivita'
di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio
di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto
al Ministro da parte degli uffici di diretta
collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa.
3. L'assetto interno degli Uffici di diretta
collaborazione e' determinato con decreto del Ministro, di
natura non regolamentare.»
«Art. 11 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione e' assegnato nei limiti di
seguito stabiliti. All'Ufficio di Gabinetto sono assegnate
fino al massimo di 150 unita', all'Ufficio Stampa e
Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40 unita',
alla Segreteria, alla Segreteria particolare e alla
Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate
complessivamente fino al massimo di 45 unita'.
All'Ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unita' di
personale. Al Servizio di controllo interno e' assegnato un
contingente costituito fino al massimo di 20 unita' di
personale. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di
Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unita' di
personale. Le posizioni dei Capi e dei Segretari
particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si
intendono aggiuntive rispetto al contingente di 8 unita'
sopra indicato.
2. All'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla
Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del
Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle
Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere
addetti, nel limite del trenta per cento del personale
complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le
Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice,
dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di
aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti
con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, anche con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli
incarichi, compresi quelli degli assistenti di cui agli
articoli 7 e 8, sono conferiti per la durata massima del
mandato governativo.
3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto,
Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi
e relazioni parlamentari sono conferiti ai funzionari di
cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste.
4. Per l'individuazione dei posti di funzione della
carriera prefettizia e per il conferimento dei relativi
incarichi si fa riferimento alle procedure e modalita'
stabilite negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, nel limite di 38 unita' complessive
per l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Stampa e
Comunicazione, la Segreteria del Ministro, la Segreteria
particolare del Ministro e la Segreteria tecnica del
Ministro; di 33 unita' per l'Ufficio affari legislativi e
relazioni parlamentari; di 4 unita' per il contingente
posto a disposizione del Servizio di controllo interno; di
una unita' per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di
Stato, oltre all'incarico di Capo della Segreteria.
5. All'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Stampa e
Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla
Segreteria particolare del Ministro e alla Segreteria
tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti di
seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti
contrattualizzati nel limite complessivo di due unita'.
6. Al contingente di personale posto a disposizione
del Servizio di controllo interno possono essere assegnati
dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti
contrattualizzati nel limite di due unita'.
7. Ai servizi di supporto a carattere generale
necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta
collaborazione si provvede nell'ambito degli Uffici
stessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210:
«Art. 5 (Personale dirigente). - 1. In attuazione
dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dell'art. 74, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
soppressi dodici posti di funzione di prefetto individuati
nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento, nonche' sette posti di funzione
di vice prefetto e sessanta posti di funzione di
viceprefetto aggiunto.
2. Corrispondentemente, le dotazioni organiche delle
qualifiche di prefetto, di viceprefetto e di viceprefetto
aggiunto, previste nella tabella B allegata al decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, come modificata dal
decreto del Ministro dell'interno 4 ottobre 2002, n. 243,
sono ridotte rispettivamente di dodici, sette e sessanta
unita'.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, comma
1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono soppressi tredici uffici di dirigente di
seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile
dell'interno.
4. Corrispondentemente, le dotazioni organiche dei
dirigenti dell'Area I dell'Amministrazione civile
dell'interno, sono determinate come previsto nell'allegata
tabella B, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art.
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2016, n. 91, S.O.:
«Art. 203 (Monitoraggio delle Infrastrutture e degli
insediamenti prioritari). - 1. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
individuate le procedure per il monitoraggio delle
infrastrutture ed insediamenti prioritari per la
prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa per le quali e' istituito presso il Ministero
dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive
modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio
alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Si applicano, altresi', le modalita' e le
procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettera a)
e b), e 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O.:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e
di livello non generale e le relative dotazioni organiche,
in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di
uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
(Omissis).
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle
funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle
competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su
base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica,
delle strutture che svolgono funzioni logistiche e
strumentali, compresa la gestione del personale e dei
servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di
cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 maggio 2015 (Rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle
qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia
dell'Area I comparto Ministeri, nonche' del personale delle
aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2015, n.
217.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale, convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014, n. 143:
«Art. 16 (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi
in agricoltura). - (Omissis).
4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino
diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono
essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I
decreti previsti dal presente comma sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende
rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1-bis del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti
per l'accelerazione dei procedimenti in materia di
protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40:
«Art. 12 (Assunzione di personale da destinare agli
uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale e della Commissione
nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni per
la funzionalita' del Ministero dell'interno). - (Omissis).
1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare le
strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione
illegale e alla predisposizione degli interventi per
l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento
delle richieste di protezione internazionale, il Ministero
dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a
predisporre il regolamento di organizzazione di cui
all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo
Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente
riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti
derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n.
255:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).
7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso art. 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio 2014.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
2018 n. 112 (Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
concernente l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2018, n.
228.
- Si riporta il testo degli articoli 32, 32-bis, 32-ter
e 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
2018, n. 281:
«Art. 32 (Disposizioni per la riorganizzazione
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno). -
1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al
fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita'
e di revisione della spesa previsti dalla legislazione
vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione
percentuale del 20 per cento prevista dall'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello
dirigenziale generale, attraverso:
a) la riduzione di otto posti di livello
dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito
degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione
organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18
settembre 2015;
b) la soppressione di ventuno posti di prefetto
collocati a disposizione per specifiche esigenze in base
alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito
indicate:
1) all'art. 237 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e'
sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non
possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti
del ruolo organico»;
2) all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;
3) all'art. 12, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole
«i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota
dell'1 per cento».
2. Restano ferme le dotazioni organiche dei
viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di
seconda fascia, nonche' del personale non dirigenziale
appartenente alle aree prima, seconda e terza
dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla
Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.
3. All'art. 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, le parole "di 17 posti" sono sostituite dalle
seguenti: "di 14 posti".
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita'
e nel termine di cui all'art. 12, comma 1-bis, primo
periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il
medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo,
degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e
2.
Art. 32-bis (Istituzione del Nucleo per la
composizione delle Commissioni straordinarie per la
gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e
di condizionamento di tipo mafioso o similare). - 1. Presso
il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale
per le risorse umane e' istituito un apposito nucleo,
composto da personale della carriera prefettizia,
nell'ambito del quale sono individuati i componenti della
commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, per la gestione degli enti sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare.
2. Al nucleo di cui al comma 1 e' assegnato,
nell'ambito delle risorse organiche della carriera
prefettizia, un contingente di personale non superiore a
cinquanta unita', di cui dieci con qualifica di prefetto e
quaranta con qualifica fino a viceprefetto.
3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del
nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione
straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
essere collocate in posizione di disponibilita' in base
alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in
via esclusiva delle funzioni commissariali, ove
l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura
non regolamentare, sono individuate le modalita', i criteri
e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139.
5. Fermi restando i compensi spettanti per lo
svolgimento delle attivita' commissariali indicate al comma
1, la mera assegnazione al nucleo non determina
l'attribuzione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque
denominati.
Art. 32-ter (Nomina del presidente della Commissione
per la progressione in carriera di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139). - 1. All'art.
17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti
alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286," sono soppresse.»
«Art. 32-sexies (Istituzione del Centro Alti Studi
del Ministero dell'interno). - 1. Per la valorizzazione
della cultura istituzionale e professionale del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno e' istituito il
Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito
del Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie che opera presso la Sede
didattico-residenziale, con compiti di promozione,
organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di
carattere seminariale, finalizzate allo studio e
all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi
attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti
dell'Amministrazione civile dell'interno, nonche' alla
realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del
Ministero dell'interno.
2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,
fermi restando la dotazione organica e il contingente dei
prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa
vigente, e' presieduto da un prefetto, con funzioni di
presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un
comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra
rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno,
docenti universitari ed esperti in discipline
amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al
presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo
precedente non spetta la corresponsione di compensi,
rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza
comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero
dell'interno non costituisce articolazione di livello
dirigenziale del Ministero dell'interno.
3. Per le spese di promozione, organizzazione e
realizzazione di iniziative, anche di carattere
seminariale, nonche' realizzazione di studi e ricerche, e'
autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal
2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse destinate alle spese di
funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al
comma 1.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3,
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21
marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia
in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti
magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio
viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il
magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».

Note all'art. 1:

- Per l'argomento degli articoli 14 e 15 del citato
decreto 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note in
premessa.
 

Tabella A
(Art. 9)

Ministero dell'interno

Dotazione organica complessiva del personale
dell'Amministrazione civile
===================================================================== | | Dotazione | | Carriera prefettizia | organica | +=====================================================+=============+ |Prefetti | 139 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Viceprefetti | 700 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Viceprefetti aggiunti | 572 | +-----------------------------------------------------+-------------+ | Totale | 1.411 | +-----------------------------------------------------+-------------+


=========================================================
| Qualifiche dirigenziali Area I |Dotazione organica |
+=======================================================+
|Dirigenti |
+-----------------------------------+-------------------+
|Dirigente prima fascia | 4 |
+-----------------------------------+-------------------+
|Dirigente seconda fascia | 197 |
+-----------------------------------+-------------------+
| Totale | 201 |
+-----------------------------------+-------------------+

===================================================================== | | Dotazione | | Aree funzionali | organica | +=====================================================+=============+ |Area terza | 8.356 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Area seconda | 10.883 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Area prima | 1.310 | +-----------------------------------------------------+-------------+ | Totale | 20.549 | +-----------------------------------------------------+-------------+

 
Art. 2

Uffici centrali

1. Il Ministero e' articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
e) Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
 
Art. 3

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento; raccordo e leale collaborazione con le autonomie locali; consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali; prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalita' organizzata negli enti locali; promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalita' territoriale;
b) servizi elettorali; stato civile e anagrafe; finanza locale e servizi finanziari; supporto tecnico-giuridico alle prefetture e alle amministrazioni locali; gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni centrali:
a) Direzione centrale per le autonomie: consulenza e supporto tecnico-giuridico alle amministrazioni locali ed alle prefetture in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli organi, alle funzioni, all'organizzazione e al personale; scioglimento e sospensione degli organi degli enti locali, nonche' rimozione e sospensione degli amministratori locali; interventi a garanzia della legalita' territoriale con particolare riferimento alle misure di contrasto ai fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare degli enti locali; vigilanza sulle case da gioco autorizzate e relativa attivita' di consulenza e contenzioso; supporto al Comitato di sostegno e di monitoraggio delle azioni delle Commissioni straordinarie incaricate della gestione degli Enti sciolti per mafia; supporto alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali per i profili connessi al personale; gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e supporto al Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;
b) Direzione centrale per i servizi elettorali: funzioni statali a garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi; attivita' preparatorie e organizzative riguardanti le consultazioni elettorali politiche, europee, regionali (in assenza di normativa regionale), comunali (nelle regioni a statuto ordinario), nonche' i referendum disciplinati dalla legislazione statale; esercizio delle attivita' di indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste elettorali da parte dei comuni;
c) Direzione centrale per la finanza locale: determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali; raccolta, elaborazione e diffusione dei dati finanziari degli enti locali; attivita' di consulenza e studio in materia di ordinamento finanziario e contabile; attivita' finalizzata al risanamento degli enti dissestati e degli enti in riequilibrio finanziario; supporto all'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali; supporto alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali per gli aspetti economico-finanziari; gestione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali;
d) Direzione centrale per i servizi demografici: indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di anagrafe e stato civile; realizzazione e tenuta dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e realizzazione del progetto della Carta di identita' elettronica (CIE), con costante raccordo con enti locali e prefetture; consulenza e supporto alle prefetture in materia di cambiamento del nome e del cognome e nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza sui comuni in materia di toponomastica; attivita' di formazione, aggiornamento e abilitazione degli Ufficiali di stato civile e d'anagrafe.
3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le autonomie. Ad un altro vice Capo Dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per i servizi elettorali. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Presso il Dipartimento opera il Comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e dei comuni riportati a gestione ordinaria, di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nell'ambito del Dipartimento operano, altresi', l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo vigente degli articoli 144, comma
2, 154 e 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.:
«Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di
sostegno e monitoraggio). - (Omissis).
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di sostegno e
di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
(Omissis).».
«Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la
contabilita' degli enti locali). - 1. E' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il
Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la
contabilita' degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in
raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile
degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei
principi contabili da parte degli enti locali e di
monitorare la situazione della finanza pubblica locale
attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli
effetti prodotti dall'applicazione della procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.
243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio
esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta', sono disciplinate le modalita' di
organizzazione e di funzionamento.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e' a
titolo gratuito e non da' diritto ad alcun compenso o
rimborso spese.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori
funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2
ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e
dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza
locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione
civile del Ministero dell'interno.
7.».
«Art. 155 (Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali). - 1. La Commissione per la stabilita'
finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero
dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo
centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla
verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni
organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale
degli enti dissestati e degli enti strutturalmente
deficitari, ai sensi dell'art. 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256, comma
7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'art. 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art.
268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della
rideterminazione della pianta organica dell'ente locale
dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.».
 
Art. 4

Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121 e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del dipartimento: ufficio a competenza generale, anche di carattere strumentale; coordinamento delle attivita' svolte nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e parlamentari, nonche' studio, consulenza e analisi strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; questioni attinenti all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;
c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei compiti indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge n. 121 del 1981;
d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: pianificazione e programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di centrale unica per gli acquisti di competenza del Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, organizzazione, uniformita' di indirizzo e gestione delle attivita' tecniche, anche con riferimento alle nuove tecnologie presenti sul mercato;
e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica della spesa del Dipartimento;
f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze per le attivita' riguardanti l'espletamento delle funzioni demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione generale della dislocazione delle Forze di' polizia, nonche' pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione connessi alla gestione associata di beni e servizi strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo della legalita' e della sicurezza partecipata, nonche' pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo ed internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attivita' finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure di protezione personale;
g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di contrasto delle fenomenologie criminali piu' rilevanti; espletamento, in attuazione della pianificazione strategica delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per l'attuazione dell'interoperabilita' tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali;
h) Direzione centrale dei servizi antidroga: coordinamento delle attivita' di prevenzione, contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a livello nazionale e internazionale;
i) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato: affari generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione del personale della Polizia di Stato, delle relative attivita' concorsuali, del contenzioso ed assistenziali; coordinamento delle attivita' di competenza degli istituti di istruzione della Polizia di Stato; coordinamento e gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato;
l) Direzione centrale di sanita': svolgimento delle attivita' relative alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato, alle attivita' di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata all'attivita' di polizia nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso attivita' di studio ed indirizzo;
m) Direzione centrale della polizia di prevenzione: coordinamento, impulso e supporto delle attivita', informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali o economici rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi speciali ad alto rischio;
n) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attivita' svolte dalle Specialita' della Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalle predette Specialita'; sviluppo delle attivita' demandate all'organo del Ministero per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione; coordinamento e pianificazione generale dei Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio;
o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la polizia delle frontiere: coordinamento delle attivita' demandate alle Autorita' di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, attivita' per il contrasto dell'immigrazione irregolare; attivita' operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle connesse attivita' amministrative; attivita' di cooperazione internazionale di polizia nel settore di specifica competenza;
p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: coordinamento informativo anticrimine, per l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attivita' investigative, di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorita' di pubblica sicurezza; coordinamento e supporto centrale delle attivita' di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato.
3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.
5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonche' alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 8 della citata
legge 1° aprile 1981, n. 121:
«Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della
pubblica sicurezza). - Il dipartimento della pubblica
sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni
centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, di cui all'art. 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di
istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
e della gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.
l-bis) direzione generale di sanita', cui e'
preposto, il dirigente generale medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
Al dipartimento e' proposto il capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza e' attribuita una speciale indennita'
pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e per il Direttore generale per
l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori
generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni
vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di
pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti
dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
o del direttore generale, ha il compito di verificare
l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e
del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta
dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei
servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli
uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali
sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria
puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria
dell'Amministrazione civile dell'interno.».
«Art 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera
a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410
(Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita'
informative e investigative nella lotta contro la
criminalita' organizzata) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1991, n. 304:
«Art. 4 (Disposizioni concernenti il personale). -
(Omissis).
6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A.
e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di
polizia, ivi compresi i servizi di cui all'art. 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la
dotazione organica dei prefetti di prima classe e'
incrementata di un'unita' da assegnarsi al Dipartimento di
pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale,
direttore centrale della polizia criminale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256
(Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di
Polizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
2006, n. 203:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e denominazione). -
1. Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto
organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di
polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate,
assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di
seguito denominata: "Scuola".
2. La Scuola, con sede in Roma, dipende dal
Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i
livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale,
finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del
presente regolamento, in attuazione dell'art. 67, comma 1,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 6
maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per
assicurare la funzionalita' degli uffici
dell'Amministrazione dell'interno) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2002, n. 157:
«Art. 2 (Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale). - 1. Per l'espletamento dei compiti di cui
all'art. 1, il Ministro dell'interno si avvale del
Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito e'
istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e
in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione
e di vigilanza, in conformita' alle direttive del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
2. L'UCIS, in particolare, provvede:
a) alla raccolta ed analisi di tutte le
informazioni relative alle situazioni personali a rischio
che il Servizio per le informazioni e la sicurezza
democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la
sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle
Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresi'
gli occorrenti raccordi con l'autorita' giudiziaria e con
gli uffici provinciali di cui all'art. 5;
b) all'individuazione delle modalita' di attuazione
dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli
comportamentali conseguenti;
c) alla pianificazione operativa e delle risorse
assegnate per le esigenze connesse all'attivita' di
prevenzione a tutela dell'incolumita' delle persone
ritenute a rischio;
d) alla predisposizione dei criteri relativi alla
formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze
di polizia impiegato nei compiti di protezione e di
vigilanza previsti dal presente articolo;
e) alla determinazione di criteri per la verifica
dell'idoneita' dei mezzi e degli strumenti speciali
utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;
f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei
contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici
delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio
per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di
polizia.
3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle
procedure di emergenza.
4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di
cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS puo' attivare il
Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'art. 118
del codice di procedura penale.
5. All'UCIS e' preposto un prefetto o un dirigente
generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale
dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed e'
assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno.
All'UCIS puo' essere altresi' assegnato personale del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, di ogni altra amministrazione civile e
militare dello Stato, nonche' due esperti nominati dal
Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 6 della legge
1°(gradi) aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del
personale diverso da quello appartenente al Ministero
dell'interno si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, adottato di concerto con i Ministri
interessati.
6. I servizi di protezione e di vigilanza sono
eseguiti dagli uffici, reparti ed unita' specializzate
della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e,
qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e,
limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione
centrale della giustizia, del Corpo di polizia
penitenziaria, nonche', limitatamente alle persone
appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello
Stato.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, la determinazione del numero e delle competenze
degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonche' la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 1°(gradi)
aprile 1981, n. 121.
8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, individua le alte personalita' istituzionali
nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di
tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro
famiglie e residenze.
9. Eventuali integrazioni e modifiche delle
disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con
la procedura di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39,
in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela
del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della
Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e
residenze.
10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento
successivo del personale impiegato nei compiti di cui al
presente articolo, ove comportino un incremento dei posti
in organico, devono essere compensati con una
corrispondente riduzione di un numero di posti di organico
delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni
interessate equivalente sul piano finanziario.».
 
Art. 5

Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione

1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:
a) l'immigrazione;
b) l'asilo;
c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;
d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.
2. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' articolato nelle seguenti direzioni centrali:
a) Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali: coordinamento, raccordo e pianificazione strategica delle attivita' dipartimentali in attuazione delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento; affari generali: sistemi informatici, risorse umane, rapporti con le organizzazioni sindacali, acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, trasparenza, accesso civico generalizzato e anticorruzione; relazioni internazionali; controllo delle strutture di accoglienza; attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese; gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle nazioni unite per l'assistenza e la riabilitazione); revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto (F.E.C.);
b) Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorita' fondo asilo migrazione e integrazione: analisi, definizione e programmazione delle politiche migratorie; gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, per il quale il direttore centrale e' Autorita' responsabile; indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attivita' dei Consigli territoriali per l'immigrazione e degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture; partecipazione a organismi europei in materia di migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza, inclusi i fondi europei;
c) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo: prima assistenza, accoglienza e allocazione dei migranti giunti sul territorio via mare o via terra; servizi di accoglienza alle frontiere; monitoraggio delle presenze degli stranieri in accoglienza; attivazione e gestione di strutture di accoglienza e dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); indirizzo, coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza e della loro gestione; governo del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI); procedure Dublino; rimpatri volontari assistiti, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza;
d) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze: attribuzione della cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di apolide; legislazioni speciali in materia di cittadinanza; tutela delle minoranze storico etno-linguistiche; provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e della criminalita' organizzata; tutela delle fragilita' sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del sociale, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza;
e) Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul rispetto della liberta' religiosa, rapporti con gli enti delle confessioni religiose; riconoscimento personalita' giuridica degli enti di culto cattolico e diverso dal cattolico; fabbricerie; restauro, conservazione, valorizzazione e tutela dei beni di proprieta' del F.E.C.; gestione delle entrate e delle spese del bilancio autonomo del F.E.C; attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza.
3. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorita' fondo asilo migrazione e integrazione. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O.:
«Art. 2 (Finalita' e funzioni). - (Omissis).
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l'esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
e) i rapporti del Governo con le confessioni
religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma,
della Costituzione;».
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
40.
 
Art. 6
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presso il quale e' incardinato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) soccorso pubblico ed estinzione degli incendi, compreso il concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi;
b) prevenzione incendi e sicurezza tecnica;
c) difesa civile e concorso alle politiche di protezione civile, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti direzioni centrali:
a) Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo: pianificazione, coordinamento, indirizzo e sviluppo dell'attivita' di soccorso del Corpo nazionale, compresa quella delle componenti specialistiche e specializzate; collegamento con la direzione competente per la gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile; gestione del Centro operativo nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del Sistema delle colonne mobili regionali; pianificazione e indirizzo dell'attivita' di concorso del Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli incendi di bosco e partecipazione alle relative strutture di coordinamento; pianificazione e indirizzo dell'attivita' del Corpo nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico; pianificazione e indirizzo dell'attivita' di soccorso in ambito portuale ed aeroportuale; gestione della rete di rilevamento della radioattivita' sul territorio; organizzazione, direzione e controllo del servizio aereo e raccordo con enti e istituzioni competenti per gli aspetti aeronautici; organizzazione e gestione della flotta aerea antincendio; gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del settore aeroportuale; gestione del servizio centrale delle telecomunicazioni;
b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica: predisposizione delle norme di prevenzione incendi anche con riferimento alle attivita' a rischio di incidente rilevante, al settore nucleare e ai beni culturali; monitoraggio sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi; pianificazione e indirizzo dell'attivita' di formazione e di vigilanza antincendio; regolamentazione e normazione di prodotto in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie; autorizzazione e controllo degli organismi notificati e vigilanza sul mercato, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie; rilascio di atti autorizzativi su prodotti antincendio; rilascio di atti di valutazione tecnica europea, in attuazione di disposizioni nazionali e comunitarie; studio, ricerca e sperimentazione su prodotti, sistemi, impianti e materiali per la protezione passiva e attiva contro gli incendi e su dispositivi di protezione individuali; studio delle cause delle esplosioni e degli incendi, anche di vegetazione; attivita' investigativa connessa ad incendi ed esplosioni; segreteria del Comitato centrale tecnico scientifico;
c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile: raccordo interistituzionale e interfunzionale delle attivita' di difesa civile delle prefetture e dei corrispondenti uffici delle amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito NATO; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni nazionali e internazionali; segreteria della Commissione interministeriale tecnica della difesa civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; supporto alle prefetture nelle materie di competenza del Dipartimento con particolare riferimento alla pianificazione delle attivita' di protezione civile e all'allestimento e al funzionamento delle Sale operative integrate di difesa e protezione civile; pianificazione, organizzazione e gestione dei Centri assistenziali di pronto intervento; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati;
d) Direzione centrale per la formazione: progettazione, pianificazione e coordinamento delle attivita' di formazione di base, specialistica e di qualificazione del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario, organizzate presso le strutture formative centrali e territoriali, compreso il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni; definizione, pianificazione e monitoraggio dell'attivita' di addestramento professionale del personale, di ruolo e volontario, del Corpo nazionale; definizione, pianificazione e organizzazione di attivita' formative, di addestramento e di aggiornamento, anche a favore del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo nonche' in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni; coordinamento e sviluppo del settore della documentazione e delle politiche di valorizzazione della memoria storica del Corpo nazionale; sviluppo delle attivita' formative, anche di alta specializzazione, attraverso collegamenti con universita', scuole di alta formazione, nazionali e internazionali, e comunita' scientifica;
e) Direzione centrale per le risorse umane: pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale del Corpo in servizio presso le strutture centrali e periferiche, coordinamento dell'attivita' disciplinare; attuazione/pianificazione delle procedure di mobilita'; gestione del servizio civile; gestione del personale volontario; gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza; tenuta delle matricola, cura dello status giuridico del personale del Corpo nazionale; gestione dei procedimenti negoziali nelle materie di competenza; gestione dell'anagrafe delle prestazioni e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione e analisi economico-finanziarie; attivita' prelegislativa nelle materie di specifica competenza; formazione, gestione e rendicontazione del bilancio; attivita' di monitoraggio finanziario ed economico per centri di costo centrali e territoriali del Corpo nazionale; attivita' amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese di funzionamento amministrativo; ordinamenti retributivi e previdenziali del personale di ruolo del Corpo nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; adempimenti in materia di trattamento previdenziale ordinario e privilegiato; ordinamento retributivo ed assicurativo del personale volontario del Corpo nazionale; partecipazione ai procedimenti negoziali di primo livello in materia retributiva e gestione dei procedimenti negoziali in materia di fondi incentivanti al personale; gestione dei procedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici economici, altri emolumenti indennitari; assistenza al personale dirigente del Corpo nazionale in materia di responsabilita' civile verso terzi e tutela legale e giudiziaria; spese di lite dipartimentali e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza;
g) Direzione centrale per l'amministrazione generale: predisposizione, organizzazione e gestione delle procedure di reclutamento, dei concorsi interni per la riqualificazione e la progressione in carriera del personale del Corpo nazionale; affari legali e contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alle controversie di carattere generale che non siano specificamente assegnate ad altri Uffici nonche' alle controversie di carattere risarcitorio di particolare rilevanza economica; procedure connesse alla costituzione di parte civile e la riscossione coattiva dei crediti nelle materie di competenza della Direzione centrale; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del Dipartimento; supporto nell'attivita' di indirizzo e vigilanza dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale;
h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali: coordinamento delle attivita' di pianificazione, programmazione e progettazione per gli appalti pubblici di lavori relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle sedi di servizio e alla manutenzione delle sedi esistenti, nonche' quelle di servizi e forniture funzionali alle esigenze tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite degli Uffici centrali e delle Direzioni regionali e interregionali in qualita' di amministrazioni aggiudicatrici, centrali di committenza e responsabili dei centri di spesa; regolamentazione e indirizzo delle modalita' e delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; predisposizione degli atti relativi alle acquisizioni, alle permute e alle locazioni di beni immobili, nonche' degli accordi quadro a supporto delle Stazioni appaltanti del Corpo nazionale; tenuta e aggiornamento dell'anagrafe delle Stazioni appaltanti del Corpo nazionale previa verifica e sussistenza dei requisiti di qualificazione, e relative comunicazioni all'Autorita' competente; consulenza alle Stazioni appaltanti e gestione del contenzioso per gli aspetti contrattuali nei settori di competenza; partecipazione all'attivita' dei Comitati tecnici in materia di normazione, nazionale e comunitaria, controllo e vigilanza.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo dipartimento che svolge le funzioni di indirizzo generale e di coordinamento politico-amministrativo. Le funzioni di vice capo dipartimento vicario sono attribuite al Capo del Corpo nazionale, nella qualita' di vertice del Corpo stesso, al quale competono, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente per la posizione di Capo del Corpo, il coordinamento tecnico-operativo delle direzioni centrali, ai fini del raccordo delle funzioni del Dipartimento con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' l'attivita' ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale. Ad un altro vice Capo Dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) e h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Note all'art. 6:

- Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139:
«Art. 1 (Struttura e funzioni). - 1. Il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato:
«Corpo nazionale», e' una struttura dello Stato ad
ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, di seguito denominato:
«Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero
dell'interno, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, assicura, anche per la difesa civile, il
servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed
estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi
boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonche' lo
svolgimento delle altre attivita' assegnate al Corpo
nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto
previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del
servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art.
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
 
Art. 7
Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali
e finanziarie.

1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo sul territorio, inclusi quelli di documentazione generale e statistica; indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle prefetture e delle conferenze permanenti di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo, alle onorificenze al merito e al valor civile, al riconoscimento delle persone giuridiche;
b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalita' e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalita' organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di documentazione antimafia e relativo contenzioso giurisdizionale e giustiziale;
c) politiche del personale, gestione delle risorse umane e sviluppo delle attivita' formative per il personale dell'amministrazione civile;
d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile ed attivita' finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
e) studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno;
f) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;
g) gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero.
2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' articolato nelle seguenti direzioni centrali:
a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo: amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; direttive e supporto giuridico - amministrativo alle prefetture - Uffici territoriali del Governo per i rapporti con le amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con particolare riferimento all'innovazione e alla semplificazione amministrativa; ricerca e consulenza per lo sviluppo e l'applicazione di progetti informatici; indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle conferenze permanenti e monitoraggio delle relative attivita'; proposte di conferimento delle onorificenze al valore e al merito civile; coordinamento, consulenza e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; sistema sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso; attivita' in materia di Sistema informatico veicoli sequestrati (SIVES); prevenzione amministrativa per la tutela della legalita' e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalita' organizzata negli appalti pubblici, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dalla normativa vigente; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e relativa attivita' di indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo sulle iniziative di raccordo istituzionale per la promozione della tutela della legalita' territoriale e trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure di appalto;
b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e della connessa attivita' di studio e ricerca; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta della matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attivita' socio-culturali a favore del personale, della mobilita' interna ed esterna, dei procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; qualificazione, aggiornamento e formazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali: attivita' di programmazione economico finanziaria e di bilancio, con riferimento alla predisposizione delle proposte normative per la legge di stabilita' e per la legge di bilancio dello Stato e di tutte le altre iniziative normative comportanti spese relativamente alle materie di competenza del dipartimento; coordinamento e analisi generale delle attivita' di bilancio per il ministero; attivita' di valutazione e analisi economico-finanziaria e cura degli adempimenti in sede di previsione, gestione e consuntivazione dei sistemi di contabilita' economica e finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per le prefetture - Uffici territoriali del Governo; trattamento economico del personale; in particolare, definizione degli obiettivi e delle linee di intervento nelle materie di trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del personale della carriera prefettizia, della dirigenza dell'Area I, del comparto ministeri; funzioni di programmazione, indirizzo, raccordo, valutazione e analisi delle problematiche retributive, pensionistiche e previdenziali connesse all'impatto della normativa di settore; gestione del contenzioso in materia del trattamento economico del personale; servizi generali e logistici; pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle esigenze degli uffici centrali e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; programmazione e gestione finanziaria in materia; valutazione e analisi delle problematiche, anche derivanti dalla normativa di settore, relative alla logistica e alle acquisizioni di beni e servizi degli uffici centrali e periferici; attivita' di studio e analisi delle normative di settore; definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attivita' informatiche e degli strumenti e dei sistemi informativi del Dipartimento; attivita' inerenti alla transizione alla modalita' operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'Amministrazione digitale e aperta; realizzazione di sistemi per gli uffici centrali e per le prefetture - Uffici territoriali del Governo, finalizzati alla gestione automatizzata del personale, dei procedimenti amministrativi di competenza prefettizia, di servizi gestionali di protocollazione informatica, dell'accesso alla navigazione internet, della posta elettronica certificata e corporate e della firma digitale; programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; attivita' di consulenza in materia informatica.
3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento dell'amministrazione dell'interno, nonche' le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato e' preposto un prefetto, coadiuvato da un contingente di ispettori generali appartenenti alla carriera prefettizia, non superiore a venticinque, di cui massimo due posti di funzione di prefetto, uno dei quali a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e in materia di anagrafe e stato civile.
5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie operano:
a) presso la Sede didattico residenziale, il Centro alti studi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
b) l'Ufficio per le attivita' del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attivita' del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
c) il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari istituito ai sensi dell'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il responsabile della protezione dei dati, nonche' il responsabile per la transizione alla modalita' operativa digitale;
6. Presso la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile e' istituito, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Note all'art. 7:

- Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O.:
«Art. 11 (Prefettura. Ufficio territoriale del
Governo). - 1. La Prefettura assume la denominazione di
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo,
ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio
coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici
periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso
fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il
Prefetto, titolare della Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale
permanente, dallo stesso presieduta e composta dai
responsabili di tutte le strutture amministrative
periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita'
nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo nel capoluogo della regione e'
altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato, alla quale possono essere invitati i
rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento
previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di
conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo'
richiedere ai responsabili delle strutture amministrative
periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti
ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi
resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della
leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel
caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le
necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del
Ministro competente per materia, puo' provvedere
direttamente, informandone preventivamente il Presidente
del Consiglio dei ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i
Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo
politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite
direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad
adottare le disposizioni per l'attuazione del presente
articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190, S.O.:
«Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno
e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione). - 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita'
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.,
346-bis, c.p., 353 codice penale e 353-bis c.p., ovvero, in
presenza di rilevate situazioni anomale e comunque
sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali
attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per
la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture,
nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un
concessionario di lavori pubblici o ad un contraente
generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati
anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente in
relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,
alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o
della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto ovvero
dell'accordo contrattuale o della concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero
dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il
decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa
con il Ministro della salute e la nomina e' conferita a
soggetti in possesso di curricula che evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di
gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e
cessano comunque di produrre effetti in caso di
provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del
procedimento. L'autorita' giudiziaria conferma, ove
possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in
apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere
soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di
impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione
antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno
e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con
decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2,
alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di
svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e
modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
al sistema di controllo interno e agli organi
amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al
pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel
caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni
soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di
soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte
illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del
Servizio sanitario nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011,
n. 226, S.O.:
«Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia). - 1. Presso il
Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito
denominata "banca dati nazionale unica".
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, la banca dati nazionale unica e'
collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati
di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- Per l'art. 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo vigente dell'art. 3-bis del citato
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 203, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132:
«Art. 41 (Modifiche all'art. 1 della legge n. 190 del
2012). - 1. All'art. 1 della legge n. 190 del 2012 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla
seguente: "b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai
sensi del comma 2-bis;";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il
Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la
Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha
durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione
dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare
l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).
Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attivita' degli enti, individua i
principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e
contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di
adozione e attuazione delle misure di contrasto alla
corruzione.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),
l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri
ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti
e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di
cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza
dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza
citati.";
d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa;
e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. I
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono
aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano
triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le
indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di
cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano
triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto,
su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e
informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare
che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle
linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla
Commissione.";
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7.
L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti
di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, disponendo le
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico
con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel
dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza segnala all'organo di
indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le
disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica
agli uffici competenti all'esercizio dell'azione
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno
attuato correttamente le misure in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8.
L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo
adotta il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di
ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato
dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non
puo' essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e
formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte,
ove possibile, dal personale di cui al comma 11.";
h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis.
L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai
fini della validazione della Relazione sulla performance,
che i piani triennali per la prevenzione della corruzione
siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e che nella
misurazione e valutazione delle performance si tenga conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di
cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal
fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.";
i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole "di
cui al comma 16," sono inserite le seguenti: "anche
ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale
anticorruzione," e dopo le parole "rischio di corruzione,"
sono inserite le seguenti: "e le relative misure di
contrasto,";
j) alla lettera d) del comma 9, le parole "monitorare
il" sono sostituite dalle seguenti: "definire le modalita'
di monitoraggio del";
k) alla lettera e) del comma 9, le parole "monitorare
i" sono sostituite dalle seguenti: "definire le modalita'
di monitoraggio dei";
l) il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. In
caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione
previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi
del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi
dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo,
sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato
agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e
di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione,
da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure
di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito
disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il
dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo trasmette all'organismo indipendente di
valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione
una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e
la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il
dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo
riferisce sull'attivita'"».
- Per il testo dell'art. 32-bis del decreto-legge 4
ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale

1. La titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, comma 1, e' attribuita ai prefetti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. Nell'ambito di ciascun dipartimento, la titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale individuati negli articoli da 3 a 7 e' attribuita a prefetti, dirigenti generali e qualifiche equiparate.

Note all'art. 8:

- Si riporta l'art. 2, comma 1, del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 2 (Qualifiche). - 1. In relazione alle esigenze
connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1,
comma 1, la carriera prefettizia si articola nelle
qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto
aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni
indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella,
limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di
ciascuna qualifica, puo' essere modificata, in relazione a
sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, con regolamento da adottare ai sensi
dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera
e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di
formazione iniziale di cui all'art. 5, la qualifica di
consigliere.
3. La dotazione organica del personale della carriera
prefettizia e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1.
In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a decorrere
dalla data di inizio della legislatura successiva a quella
in cui e' entrato in vigore il suddetto decreto, la
dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita dalla
allegata tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 237 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, l'aliquota percentuale di cui all'art. 3-bis del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, si applica alla dotazione
organica dei prefetti come determinata dalla medesima
tabella B.».
 
Art. 9
Rideterminazione della dotazione organica del personale di livello
dirigenziale generale appartenente alla carriera prefettizia di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio
2015.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 la dotazione organica dei prefetti e' rimodulata secondo la tabella A allegata al presente decreto, a parziale modifica della tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.

Note all'art. 9:

- Per il testo dell'art. 32 del citato decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'argomento del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 10
Indicazione del numero massimo degli uffici dirigenziali di livello
non generale e disciplina del procedimento per la loro
individuazione nonche' per la ripartizione del personale
contrattualizzato non dirigenziale.

1. I Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale nel limite massimo numerico di 477.
2. Con successivi decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione.
3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o piu' decreti ministeriali si provvede, altresi', alla ripartizione dei contingenti di personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei profili professionali, nelle fasce retributive e nelle diverse strutture, centrali e periferiche, in cui si articola l'amministrazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascuna articolazione di livello dirigenziale generale di cui al presente regolamento opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nei settori di attribuzione delle medesime.

Note all'art. 10:

- Per il testo dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981,
n. 121, si veda nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire l'indispensabile continuita' nell'espletamento dei compiti e delle funzioni del Ministero dell'interno, la riduzione di ventinove posti di prefetto, come disposta dall'articolo 32, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' attuata con gradualita', in raccordo con il piano previsionale delle cessazioni di personale in servizio da adottare secondo le modalita' e i termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 32.

Note all'art. 11:

- Per il testo dell'art. 32 del citato decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Abrogazioni e clausola di neutralita' finanziaria

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002 n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, e' abrogata la lettera c);
b) l'articolo 5 e' abrogato;
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 giugno 2019

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell'interno

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1827

Note all'art. 12:

- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, si veda
nelle note alle premesse.