Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2019, n. 78 |
Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, l'articolo 4-bis; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7, comma 31-ter; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98 e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210 e, in particolare, la Tabella A di cui all'articolo 5; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 e, in particolare, l'articolo 14; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'articolo 203, comma 1; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2015, n. 217; Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ed in particolare l'articolo 16, comma 4; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112; Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, gli articoli 32, 32-bis, 32-ter e 32-sexies; Considerato, inoltre, che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, dispone, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui decreti per il riordino dell'organizzazione dei ministeri; Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta'; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta dell'11 giugno 2019; Informate le Organizzazioni sindacali; Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Funzioni e finalita'
1. Il Ministero dell'interno, attraverso gli uffici centrali in cui si articola, esercita le funzioni e i compiti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra disposizione di legge vigente. 2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli Uffici centrali in cui si articola il Ministero dell'interno, di seguito denominato «Ministero».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita') pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188: «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali; b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia; c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo. d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121. Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque. 2. L'organizzazione periferica del ministero e' costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.». - La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O. - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, S.O. - Si riporta l'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, S.O.: «Art. 10 (Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia). - 1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificita' dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonche' al fine di assicurare organicita' e funzionalita' alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita' economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'art. 5, terzo comma, e dell'art. 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; tale accordo non potra' comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione; b) rafforzamento della specificita' e della unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una rinnovata procedura concorsuale come unica modalita' di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile; c) possibilita' di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di formazione dell'Amministrazione statale, nonche' presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilita' di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della specificita' della responsabilita' di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilita' in relazione alle attitudini individuali alle peculiarita' della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale; g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilita' esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento; h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilita' dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilita' di sede; i) copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile; l) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.». - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. - Si riporta l'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2004, n. 240: «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonche' le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche; b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso: 1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore; 2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo' riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali; c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo: 1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare; 4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita' anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilita' per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi; e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere. 3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.». - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196: «Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento: 1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico; 2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; 3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi; b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive; c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O: «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - (Omissis). 31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012, n. 286, S.O: «Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali). - 1. 2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e' soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo. 3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia' svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 5. La disposizione di cui all'art. 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo. 6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalita' di cui all'art. 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'art. 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Citta' e Autonomie locali: a) definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attivita' didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione; c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle relative alle attivita' di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonche' degli amministratori locali; d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non da' diritto alla corresponsione di emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; c) (abrogata); d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione; e) la Segreteria del Ministro; f) la Segreteria particolare del Ministro; g) la Segreteria tecnica del Ministro; h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato. 2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa. 3. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione e' determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.» «Art. 11 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione e' assegnato nei limiti di seguito stabiliti. All'Ufficio di Gabinetto sono assegnate fino al massimo di 150 unita', all'Ufficio Stampa e Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40 unita', alla Segreteria, alla Segreteria particolare e alla Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate complessivamente fino al massimo di 45 unita'. All'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unita' di personale. Al Servizio di controllo interno e' assegnato un contingente costituito fino al massimo di 20 unita' di personale. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unita' di personale. Le posizioni dei Capi e dei Segretari particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di 8 unita' sopra indicato. 2. All'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice, dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli incarichi, compresi quelli degli assistenti di cui agli articoli 7 e 8, sono conferiti per la durata massima del mandato governativo. 3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto, Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono conferiti ai funzionari di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste. 4. Per l'individuazione dei posti di funzione della carriera prefettizia e per il conferimento dei relativi incarichi si fa riferimento alle procedure e modalita' stabilite negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel limite di 38 unita' complessive per l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Stampa e Comunicazione, la Segreteria del Ministro, la Segreteria particolare del Ministro e la Segreteria tecnica del Ministro; di 33 unita' per l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; di 4 unita' per il contingente posto a disposizione del Servizio di controllo interno; di una unita' per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre all'incarico di Capo della Segreteria. 5. All'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro e alla Segreteria tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite complessivo di due unita'. 6. Al contingente di personale posto a disposizione del Servizio di controllo interno possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite di due unita'. 7. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione si provvede nell'ambito degli Uffici stessi.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210: «Art. 5 (Personale dirigente). - 1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi dodici posti di funzione di prefetto individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' sette posti di funzione di vice prefetto e sessanta posti di funzione di viceprefetto aggiunto. 2. Corrispondentemente, le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto, di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, previste nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 4 ottobre 2002, n. 243, sono ridotte rispettivamente di dodici, sette e sessanta unita'. 3. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi tredici uffici di dirigente di seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno. 4. Corrispondentemente, le dotazioni organiche dei dirigenti dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno, sono determinate come previsto nell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.». - Si riporta il testo dell'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: «Art. 203 (Monitoraggio delle Infrastrutture e degli insediamenti prioritari). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali e' istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice. 2. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.». - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettera a) e b), e 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O.: «Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. (Omissis). 10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte: a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Omissis).». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonche' del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2015, n. 217. - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014, n. 143: «Art. 16 (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura). - (Omissis). 4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40: «Art. 12 (Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno). - (Omissis). 1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255: «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - (Omissis). 7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso art. 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio 2014. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018 n. 112 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2018, n. 228. - Si riporta il testo degli articoli 32, 32-bis, 32-ter e 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281: «Art. 32 (Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno). - 1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita' e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso: a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate: 1) all'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»; 2) all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»; 3) all'art. 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento». 2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015. 3. All'art. 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole "di 17 posti" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 posti". 4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine di cui all'art. 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2. Art. 32-bis (Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare). - 1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. 2. Al nucleo di cui al comma 1 e' assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unita', di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto. 3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilita' in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza. 4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sono individuate le modalita', i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Art. 32-ter (Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139). - 1. All'art. 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286," sono soppresse.» «Art. 32-sexies (Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno). - 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e' istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonche' alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, e' presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno. 3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonche' realizzazione di studi e ricerche, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».
Note all'art. 1:
- Per l'argomento degli articoli 14 e 15 del citato decreto 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note in premessa. |
| Tabella A (Art. 9)
Ministero dell'interno
Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile ===================================================================== | | Dotazione | | Carriera prefettizia | organica | +=====================================================+=============+ |Prefetti | 139 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Viceprefetti | 700 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Viceprefetti aggiunti | 572 | +-----------------------------------------------------+-------------+ | Totale | 1.411 | +-----------------------------------------------------+-------------+
========================================================= | Qualifiche dirigenziali Area I |Dotazione organica | +=======================================================+ |Dirigenti | +-----------------------------------+-------------------+ |Dirigente prima fascia | 4 | +-----------------------------------+-------------------+ |Dirigente seconda fascia | 197 | +-----------------------------------+-------------------+ | Totale | 201 | +-----------------------------------+-------------------+ ===================================================================== | | Dotazione | | Aree funzionali | organica | +=====================================================+=============+ |Area terza | 8.356 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Area seconda | 10.883 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Area prima | 1.310 | +-----------------------------------------------------+-------------+ | Totale | 20.549 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |
| Art. 2
Uffici centrali
1. Il Ministero e' articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali; b) Dipartimento della pubblica sicurezza; c) Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; e) Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. |
| Art. 3
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento; raccordo e leale collaborazione con le autonomie locali; consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali; prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalita' organizzata negli enti locali; promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalita' territoriale; b) servizi elettorali; stato civile e anagrafe; finanza locale e servizi finanziari; supporto tecnico-giuridico alle prefetture e alle amministrazioni locali; gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. 2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni centrali: a) Direzione centrale per le autonomie: consulenza e supporto tecnico-giuridico alle amministrazioni locali ed alle prefetture in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli organi, alle funzioni, all'organizzazione e al personale; scioglimento e sospensione degli organi degli enti locali, nonche' rimozione e sospensione degli amministratori locali; interventi a garanzia della legalita' territoriale con particolare riferimento alle misure di contrasto ai fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare degli enti locali; vigilanza sulle case da gioco autorizzate e relativa attivita' di consulenza e contenzioso; supporto al Comitato di sostegno e di monitoraggio delle azioni delle Commissioni straordinarie incaricate della gestione degli Enti sciolti per mafia; supporto alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali per i profili connessi al personale; gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e supporto al Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; b) Direzione centrale per i servizi elettorali: funzioni statali a garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi; attivita' preparatorie e organizzative riguardanti le consultazioni elettorali politiche, europee, regionali (in assenza di normativa regionale), comunali (nelle regioni a statuto ordinario), nonche' i referendum disciplinati dalla legislazione statale; esercizio delle attivita' di indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste elettorali da parte dei comuni; c) Direzione centrale per la finanza locale: determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali; raccolta, elaborazione e diffusione dei dati finanziari degli enti locali; attivita' di consulenza e studio in materia di ordinamento finanziario e contabile; attivita' finalizzata al risanamento degli enti dissestati e degli enti in riequilibrio finanziario; supporto all'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali; supporto alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali per gli aspetti economico-finanziari; gestione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali; d) Direzione centrale per i servizi demografici: indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di anagrafe e stato civile; realizzazione e tenuta dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e realizzazione del progetto della Carta di identita' elettronica (CIE), con costante raccordo con enti locali e prefetture; consulenza e supporto alle prefetture in materia di cambiamento del nome e del cognome e nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza sui comuni in materia di toponomastica; attivita' di formazione, aggiornamento e abilitazione degli Ufficiali di stato civile e d'anagrafe. 3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le autonomie. Ad un altro vice Capo Dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per i servizi elettorali. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni. 4. Presso il Dipartimento opera il Comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e dei comuni riportati a gestione ordinaria, di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Nell'ambito del Dipartimento operano, altresi', l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 144, comma 2, 154 e 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: «Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio). - (Omissis). 2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. (Omissis).». «Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali). - 1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali. 2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta', sono disciplinate le modalita' di organizzazione e di funzionamento. 4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun compenso o rimborso spese. 5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione. 6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. 7.». «Art. 155 (Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. La Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243; b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256, comma 7; c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 256, comma 12; d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». |
| Art. 4
Dipartimento della pubblica sicurezza
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121 e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze: a) Segreteria del dipartimento: ufficio a competenza generale, anche di carattere strumentale; coordinamento delle attivita' svolte nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e parlamentari, nonche' studio, consulenza e analisi strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; questioni attinenti all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza; c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei compiti indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge n. 121 del 1981; d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: pianificazione e programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di centrale unica per gli acquisti di competenza del Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, organizzazione, uniformita' di indirizzo e gestione delle attivita' tecniche, anche con riferimento alle nuove tecnologie presenti sul mercato; e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica della spesa del Dipartimento; f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze per le attivita' riguardanti l'espletamento delle funzioni demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione generale della dislocazione delle Forze di' polizia, nonche' pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione connessi alla gestione associata di beni e servizi strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo della legalita' e della sicurezza partecipata, nonche' pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo ed internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attivita' finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure di protezione personale; g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di contrasto delle fenomenologie criminali piu' rilevanti; espletamento, in attuazione della pianificazione strategica delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per l'attuazione dell'interoperabilita' tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali; h) Direzione centrale dei servizi antidroga: coordinamento delle attivita' di prevenzione, contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a livello nazionale e internazionale; i) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato: affari generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione del personale della Polizia di Stato, delle relative attivita' concorsuali, del contenzioso ed assistenziali; coordinamento delle attivita' di competenza degli istituti di istruzione della Polizia di Stato; coordinamento e gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato; l) Direzione centrale di sanita': svolgimento delle attivita' relative alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato, alle attivita' di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata all'attivita' di polizia nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso attivita' di studio ed indirizzo; m) Direzione centrale della polizia di prevenzione: coordinamento, impulso e supporto delle attivita', informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali o economici rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi speciali ad alto rischio; n) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attivita' svolte dalle Specialita' della Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalle predette Specialita'; sviluppo delle attivita' demandate all'organo del Ministero per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione; coordinamento e pianificazione generale dei Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio; o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la polizia delle frontiere: coordinamento delle attivita' demandate alle Autorita' di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, attivita' per il contrasto dell'immigrazione irregolare; attivita' operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle connesse attivita' amministrative; attivita' di cooperazione internazionale di polizia nel settore di specifica competenza; p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: coordinamento informativo anticrimine, per l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attivita' investigative, di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorita' di pubblica sicurezza; coordinamento e supporto centrale delle attivita' di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato. 3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia. 4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni. 5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonche' alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 8 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). - Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali: a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6; b) ufficio centrale ispettivo; c) direzione centrale della polizia criminale; d) direzione centrale per gli affari generali; e) direzione centrale della polizia di prevenzione; f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale; g) direzione centrale del personale; h) direzione centrale per gli istituti di istruzione; i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale; l) direzione centrale per i servizi di ragioneria. l-bis) direzione generale di sanita', cui e' preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato. Al dipartimento e' proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste. Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione. Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali. Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.». «Art 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1991, n. 304: «Art. 4 (Disposizioni concernenti il personale). - (Omissis). 6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la dotazione organica dei prefetti di prima classe e' incrementata di un'unita' da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale.». - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2006, n. 203: «Art. 1 (Ambito di applicazione e denominazione). - 1. Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: "Scuola". 2. La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2002, n. 157: «Art. 2 (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale). - 1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito e' istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformita' alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. L'UCIS, in particolare, provvede: a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresi' gli occorrenti raccordi con l'autorita' giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'art. 5; b) all'individuazione delle modalita' di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti; c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attivita' di prevenzione a tutela dell'incolumita' delle persone ritenute a rischio; d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo; e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneita' dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza; f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. 3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza. 4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS puo' attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'art. 118 del codice di procedura penale. 5. All'UCIS e' preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed e' assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS puo' essere altresi' assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonche' due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 6 della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati. 6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unita' specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria, nonche', limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato. 7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121. 8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalita' istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze. 9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze. 10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.». |
| Art. 5
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti: a) l'immigrazione; b) l'asilo; c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine; d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto. 2. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' articolato nelle seguenti direzioni centrali: a) Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali: coordinamento, raccordo e pianificazione strategica delle attivita' dipartimentali in attuazione delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento; affari generali: sistemi informatici, risorse umane, rapporti con le organizzazioni sindacali, acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, trasparenza, accesso civico generalizzato e anticorruzione; relazioni internazionali; controllo delle strutture di accoglienza; attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese; gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle nazioni unite per l'assistenza e la riabilitazione); revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto (F.E.C.); b) Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorita' fondo asilo migrazione e integrazione: analisi, definizione e programmazione delle politiche migratorie; gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, per il quale il direttore centrale e' Autorita' responsabile; indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attivita' dei Consigli territoriali per l'immigrazione e degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture; partecipazione a organismi europei in materia di migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza, inclusi i fondi europei; c) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo: prima assistenza, accoglienza e allocazione dei migranti giunti sul territorio via mare o via terra; servizi di accoglienza alle frontiere; monitoraggio delle presenze degli stranieri in accoglienza; attivazione e gestione di strutture di accoglienza e dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); indirizzo, coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza e della loro gestione; governo del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI); procedure Dublino; rimpatri volontari assistiti, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza; d) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze: attribuzione della cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di apolide; legislazioni speciali in materia di cittadinanza; tutela delle minoranze storico etno-linguistiche; provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e della criminalita' organizzata; tutela delle fragilita' sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del sociale, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza; e) Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul rispetto della liberta' religiosa, rapporti con gli enti delle confessioni religiose; riconoscimento personalita' giuridica degli enti di culto cattolico e diverso dal cattolico; fabbricerie; restauro, conservazione, valorizzazione e tutela dei beni di proprieta' del F.E.C.; gestione delle entrate e delle spese del bilancio autonomo del F.E.C; attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza. 3. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorita' fondo asilo migrazione e integrazione. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni. 4. Nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O.: «Art. 2 (Finalita' e funzioni). - (Omissis). 2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni: e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;». - Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n. 40. |
| Art. 6 Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presso il quale e' incardinato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) soccorso pubblico ed estinzione degli incendi, compreso il concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi; b) prevenzione incendi e sicurezza tecnica; c) difesa civile e concorso alle politiche di protezione civile, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; d) altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni. 2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti direzioni centrali: a) Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo: pianificazione, coordinamento, indirizzo e sviluppo dell'attivita' di soccorso del Corpo nazionale, compresa quella delle componenti specialistiche e specializzate; collegamento con la direzione competente per la gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile; gestione del Centro operativo nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del Sistema delle colonne mobili regionali; pianificazione e indirizzo dell'attivita' di concorso del Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli incendi di bosco e partecipazione alle relative strutture di coordinamento; pianificazione e indirizzo dell'attivita' del Corpo nazionale in materia di controllo e contrasto del rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico; pianificazione e indirizzo dell'attivita' di soccorso in ambito portuale ed aeroportuale; gestione della rete di rilevamento della radioattivita' sul territorio; organizzazione, direzione e controllo del servizio aereo e raccordo con enti e istituzioni competenti per gli aspetti aeronautici; organizzazione e gestione della flotta aerea antincendio; gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del settore aeroportuale; gestione del servizio centrale delle telecomunicazioni; b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica: predisposizione delle norme di prevenzione incendi anche con riferimento alle attivita' a rischio di incidente rilevante, al settore nucleare e ai beni culturali; monitoraggio sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi; pianificazione e indirizzo dell'attivita' di formazione e di vigilanza antincendio; regolamentazione e normazione di prodotto in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie; autorizzazione e controllo degli organismi notificati e vigilanza sul mercato, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie; rilascio di atti autorizzativi su prodotti antincendio; rilascio di atti di valutazione tecnica europea, in attuazione di disposizioni nazionali e comunitarie; studio, ricerca e sperimentazione su prodotti, sistemi, impianti e materiali per la protezione passiva e attiva contro gli incendi e su dispositivi di protezione individuali; studio delle cause delle esplosioni e degli incendi, anche di vegetazione; attivita' investigativa connessa ad incendi ed esplosioni; segreteria del Comitato centrale tecnico scientifico; c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile: raccordo interistituzionale e interfunzionale delle attivita' di difesa civile delle prefetture e dei corrispondenti uffici delle amministrazioni dello Stato nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito NATO; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni nazionali e internazionali; segreteria della Commissione interministeriale tecnica della difesa civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; supporto alle prefetture nelle materie di competenza del Dipartimento con particolare riferimento alla pianificazione delle attivita' di protezione civile e all'allestimento e al funzionamento delle Sale operative integrate di difesa e protezione civile; pianificazione, organizzazione e gestione dei Centri assistenziali di pronto intervento; cura dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati; d) Direzione centrale per la formazione: progettazione, pianificazione e coordinamento delle attivita' di formazione di base, specialistica e di qualificazione del personale del Corpo nazionale, di ruolo e volontario, organizzate presso le strutture formative centrali e territoriali, compreso il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni; definizione, pianificazione e monitoraggio dell'attivita' di addestramento professionale del personale, di ruolo e volontario, del Corpo nazionale; definizione, pianificazione e organizzazione di attivita' formative, di addestramento e di aggiornamento, anche a favore del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo nonche' in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni; coordinamento e sviluppo del settore della documentazione e delle politiche di valorizzazione della memoria storica del Corpo nazionale; sviluppo delle attivita' formative, anche di alta specializzazione, attraverso collegamenti con universita', scuole di alta formazione, nazionali e internazionali, e comunita' scientifica; e) Direzione centrale per le risorse umane: pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale del Corpo in servizio presso le strutture centrali e periferiche, coordinamento dell'attivita' disciplinare; attuazione/pianificazione delle procedure di mobilita'; gestione del servizio civile; gestione del personale volontario; gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza; tenuta delle matricola, cura dello status giuridico del personale del Corpo nazionale; gestione dei procedimenti negoziali nelle materie di competenza; gestione dell'anagrafe delle prestazioni e dei relativi provvedimenti autorizzativi; f) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione e analisi economico-finanziarie; attivita' prelegislativa nelle materie di specifica competenza; formazione, gestione e rendicontazione del bilancio; attivita' di monitoraggio finanziario ed economico per centri di costo centrali e territoriali del Corpo nazionale; attivita' amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento dei consegnatari; spese di funzionamento amministrativo; ordinamenti retributivi e previdenziali del personale di ruolo del Corpo nazionale e relativo trattamento economico fisso ed accessorio; adempimenti in materia di trattamento previdenziale ordinario e privilegiato; ordinamento retributivo ed assicurativo del personale volontario del Corpo nazionale; partecipazione ai procedimenti negoziali di primo livello in materia retributiva e gestione dei procedimenti negoziali in materia di fondi incentivanti al personale; gestione dei procedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici economici, altri emolumenti indennitari; assistenza al personale dirigente del Corpo nazionale in materia di responsabilita' civile verso terzi e tutela legale e giudiziaria; spese di lite dipartimentali e gestione del contenzioso nelle materie di specifica competenza; g) Direzione centrale per l'amministrazione generale: predisposizione, organizzazione e gestione delle procedure di reclutamento, dei concorsi interni per la riqualificazione e la progressione in carriera del personale del Corpo nazionale; affari legali e contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alle controversie di carattere generale che non siano specificamente assegnate ad altri Uffici nonche' alle controversie di carattere risarcitorio di particolare rilevanza economica; procedure connesse alla costituzione di parte civile e la riscossione coattiva dei crediti nelle materie di competenza della Direzione centrale; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del Dipartimento; supporto nell'attivita' di indirizzo e vigilanza dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale; h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali: coordinamento delle attivita' di pianificazione, programmazione e progettazione per gli appalti pubblici di lavori relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle sedi di servizio e alla manutenzione delle sedi esistenti, nonche' quelle di servizi e forniture funzionali alle esigenze tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite degli Uffici centrali e delle Direzioni regionali e interregionali in qualita' di amministrazioni aggiudicatrici, centrali di committenza e responsabili dei centri di spesa; regolamentazione e indirizzo delle modalita' e delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; predisposizione degli atti relativi alle acquisizioni, alle permute e alle locazioni di beni immobili, nonche' degli accordi quadro a supporto delle Stazioni appaltanti del Corpo nazionale; tenuta e aggiornamento dell'anagrafe delle Stazioni appaltanti del Corpo nazionale previa verifica e sussistenza dei requisiti di qualificazione, e relative comunicazioni all'Autorita' competente; consulenza alle Stazioni appaltanti e gestione del contenzioso per gli aspetti contrattuali nei settori di competenza; partecipazione all'attivita' dei Comitati tecnici in materia di normazione, nazionale e comunitaria, controllo e vigilanza. 3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo dipartimento che svolge le funzioni di indirizzo generale e di coordinamento politico-amministrativo. Le funzioni di vice capo dipartimento vicario sono attribuite al Capo del Corpo nazionale, nella qualita' di vertice del Corpo stesso, al quale competono, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente per la posizione di Capo del Corpo, il coordinamento tecnico-operativo delle direzioni centrali, ai fini del raccordo delle funzioni del Dipartimento con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' l'attivita' ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale. Ad un altro vice Capo Dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni. 4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) e h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: «Art. 1 (Struttura e funzioni). - 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e' una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonche' lo svolgimento delle altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. 2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.». |
| Art. 7 Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo sul territorio, inclusi quelli di documentazione generale e statistica; indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle prefetture e delle conferenze permanenti di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo, alle onorificenze al merito e al valor civile, al riconoscimento delle persone giuridiche; b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalita' e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalita' organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di documentazione antimafia e relativo contenzioso giurisdizionale e giustiziale; c) politiche del personale, gestione delle risorse umane e sviluppo delle attivita' formative per il personale dell'amministrazione civile; d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile ed attivita' finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; e) studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno; f) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche; g) gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero. 2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' articolato nelle seguenti direzioni centrali: a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo: amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; direttive e supporto giuridico - amministrativo alle prefetture - Uffici territoriali del Governo per i rapporti con le amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con particolare riferimento all'innovazione e alla semplificazione amministrativa; ricerca e consulenza per lo sviluppo e l'applicazione di progetti informatici; indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle conferenze permanenti e monitoraggio delle relative attivita'; proposte di conferimento delle onorificenze al valore e al merito civile; coordinamento, consulenza e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; sistema sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso; attivita' in materia di Sistema informatico veicoli sequestrati (SIVES); prevenzione amministrativa per la tutela della legalita' e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalita' organizzata negli appalti pubblici, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dalla normativa vigente; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e relativa attivita' di indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo sulle iniziative di raccordo istituzionale per la promozione della tutela della legalita' territoriale e trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure di appalto; b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e della connessa attivita' di studio e ricerca; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta della matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attivita' socio-culturali a favore del personale, della mobilita' interna ed esterna, dei procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; qualificazione, aggiornamento e formazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno; c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali: attivita' di programmazione economico finanziaria e di bilancio, con riferimento alla predisposizione delle proposte normative per la legge di stabilita' e per la legge di bilancio dello Stato e di tutte le altre iniziative normative comportanti spese relativamente alle materie di competenza del dipartimento; coordinamento e analisi generale delle attivita' di bilancio per il ministero; attivita' di valutazione e analisi economico-finanziaria e cura degli adempimenti in sede di previsione, gestione e consuntivazione dei sistemi di contabilita' economica e finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per le prefetture - Uffici territoriali del Governo; trattamento economico del personale; in particolare, definizione degli obiettivi e delle linee di intervento nelle materie di trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del personale della carriera prefettizia, della dirigenza dell'Area I, del comparto ministeri; funzioni di programmazione, indirizzo, raccordo, valutazione e analisi delle problematiche retributive, pensionistiche e previdenziali connesse all'impatto della normativa di settore; gestione del contenzioso in materia del trattamento economico del personale; servizi generali e logistici; pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle esigenze degli uffici centrali e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; programmazione e gestione finanziaria in materia; valutazione e analisi delle problematiche, anche derivanti dalla normativa di settore, relative alla logistica e alle acquisizioni di beni e servizi degli uffici centrali e periferici; attivita' di studio e analisi delle normative di settore; definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attivita' informatiche e degli strumenti e dei sistemi informativi del Dipartimento; attivita' inerenti alla transizione alla modalita' operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'Amministrazione digitale e aperta; realizzazione di sistemi per gli uffici centrali e per le prefetture - Uffici territoriali del Governo, finalizzati alla gestione automatizzata del personale, dei procedimenti amministrativi di competenza prefettizia, di servizi gestionali di protocollazione informatica, dell'accesso alla navigazione internet, della posta elettronica certificata e corporate e della firma digitale; programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica; attivita' di consulenza in materia informatica. 3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni. 4. Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento dell'amministrazione dell'interno, nonche' le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato e' preposto un prefetto, coadiuvato da un contingente di ispettori generali appartenenti alla carriera prefettizia, non superiore a venticinque, di cui massimo due posti di funzione di prefetto, uno dei quali a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e in materia di anagrafe e stato civile. 5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie operano: a) presso la Sede didattico residenziale, il Centro alti studi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; b) l'Ufficio per le attivita' del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attivita' del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; c) il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari istituito ai sensi dell'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il responsabile della protezione dei dati, nonche' il responsabile per la transizione alla modalita' operativa digitale; 6. Presso la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile e' istituito, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 11 (Prefettura. Ufficio territoriale del Governo). - 1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita' nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione e' altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione. 4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo' richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, puo' provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti. 6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.». - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190, S.O.: «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione). - 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 codice penale e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione. 2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo. 2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e' conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria. 3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. 4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave. 5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita' giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. 6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva. 8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. 9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti. 10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.». - Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.: «Art. 96 (Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia). - 1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata "banca dati nazionale unica". 2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, la banca dati nazionale unica e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.». - Per l'art. 32-sexies del decreto-legge 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo vigente dell'art. 3-bis del citato decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 203, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132: «Art. 41 (Modifiche all'art. 1 della legge n. 190 del 2012). - 1. All'art. 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati."; d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa; e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione."; f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39."; g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11."; h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza."; i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole "di cui al comma 16," sono inserite le seguenti: "anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione," e dopo le parole "rischio di corruzione," sono inserite le seguenti: "e le relative misure di contrasto,"; j) alla lettera d) del comma 9, le parole "monitorare il" sono sostituite dalle seguenti: "definire le modalita' di monitoraggio del"; k) alla lettera e) del comma 9, le parole "monitorare i" sono sostituite dalle seguenti: "definire le modalita' di monitoraggio dei"; l) il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'"». - Per il testo dell'art. 32-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8
Titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale
1. La titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, comma 1, e' attribuita ai prefetti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. Nell'ambito di ciascun dipartimento, la titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale individuati negli articoli da 3 a 7 e' attribuita a prefetti, dirigenti generali e qualifiche equiparate.
Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: «Art. 2 (Qualifiche). - 1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella, limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, la qualifica di consigliere. 3. La dotazione organica del personale della carriera prefettizia e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui e' entrato in vigore il suddetto decreto, la dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita dalla allegata tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aliquota percentuale di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si applica alla dotazione organica dei prefetti come determinata dalla medesima tabella B.». |
| Art. 9 Rideterminazione della dotazione organica del personale di livello dirigenziale generale appartenente alla carriera prefettizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015.
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 la dotazione organica dei prefetti e' rimodulata secondo la tabella A allegata al presente decreto, a parziale modifica della tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 32 del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10 Indicazione del numero massimo degli uffici dirigenziali di livello non generale e disciplina del procedimento per la loro individuazione nonche' per la ripartizione del personale contrattualizzato non dirigenziale.
1. I Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale nel limite massimo numerico di 477. 2. Con successivi decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione. 3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o piu' decreti ministeriali si provvede, altresi', alla ripartizione dei contingenti di personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei profili professionali, nelle fasce retributive e nelle diverse strutture, centrali e periferiche, in cui si articola l'amministrazione. 4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascuna articolazione di livello dirigenziale generale di cui al presente regolamento opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nei settori di attribuzione delle medesime.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art. 4. - Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Al fine di garantire l'indispensabile continuita' nell'espletamento dei compiti e delle funzioni del Ministero dell'interno, la riduzione di ventinove posti di prefetto, come disposta dall'articolo 32, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' attuata con gradualita', in raccordo con il piano previsionale delle cessazioni di personale in servizio da adottare secondo le modalita' e i termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 32.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 32 del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Abrogazioni e clausola di neutralita' finanziaria
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002 n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, e' abrogata la lettera c); b) l'articolo 5 e' abrogato; 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 giugno 2019
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro dell'interno
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1827
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, si veda nelle note alle premesse. |
|
|
|