| Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2019, n. 78 |  
| Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in  particolare, l'articolo 4-bis;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;   Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;   Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;   Visto il decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modificazioni;   Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in  particolare, l'articolo 7, comma 31-ter;   Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012  n.  174,  convertito  dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001, n. 398, e successive modificazioni;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002,  n. 98 e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 11;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2009, n. 210 e, in particolare, la Tabella A di cui all'articolo 5;   Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  come modificato dal decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  74  e,  in particolare, l'articolo 14;   Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e,   in particolare, l'articolo 203, comma 1;   Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e,  in  particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana del 18 settembre 2015, n. 217;   Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in  legge, con  modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  ed  in particolare l'articolo 16, comma 4;   Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e,  in  particolare, l'articolo 12, comma 1-bis;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018,  n. 112;   Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   e,   in particolare, gli articoli 32, 32-bis, 32-ter e 32-sexies;   Considerato, inoltre, che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto 2018, n. 97, dispone, tra l'altro, che il  Presidente  del  Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di Stato sui decreti per il riordino dell'organizzazione dei ministeri;   Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita', di  non  avvalersi di tale facolta';   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella seduta dell'11 giugno 2019;   Informate le Organizzazioni sindacali;   Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro per la pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze; 
                                Adotta   il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                         Funzioni e finalita' 
   1. Il Ministero dell'interno, attraverso gli uffici centrali in cui si articola, esercita le funzioni e i compiti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  successive modificazioni, nonche'  quelle  ad  esso  attribuite  da  ogni  altra disposizione di legge vigente.   2.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'organizzazione  e   le funzioni degli Uffici  centrali  in  cui  si  articola  il  Ministero dell'interno, di seguito denominato «Ministero».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  23          agosto1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.          214, S.O.:                 «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per          disciplinare:                   a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                   c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                   d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                   e).                 2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.                 3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.                 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.                 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                   a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                   b)   individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                   c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                   d)  indicazione   e   revisione   periodica   della          consistenza delle piante organiche;                   e) previsione di decreti ministeriali di natura non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.                 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge          12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla          legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia          di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e          delle attivita' culturali e del  turismo,  delle  politiche          agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare,  nonche'  in  materia  di          famiglia e disabilita') pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          14 agosto 2018, n. 188:                 «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».               - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 14 e 15          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della          legge 15 marzo  1997,  n.  59)  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:               «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi          dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,  n.          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica          del personale non devono comunque comportare incrementi  di          spesa.                 2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche          amministrazioni.                 3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive          modificazioni e integrazioni.                 4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale          di natura non regolamentare.                 4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.                 5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno          biennale.                 6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».                 «Art.  14   (Attribuzioni).   -   1.   Al   Ministero          dell'interno  sono  attribuite  le  funzioni  e  i  compiti          spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare          costituzione e del funzionamento degli  organi  degli  enti          locali e funzioni statali  esercitate  dagli  enti  locali,          tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  difesa          civile,  politiche  di  protezione  civile  e   prevenzione          incendi, salve le  specifiche  competenze  in  materia  del          Presidente del Consiglio dei ministri, tutela  dei  diritti          civili,  cittadinanza,  immigrazione,  asilo   e   soccorso          pubblico.                 2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree          funzionali:                   a)  garanzia  della  regolare  costituzione   degli          organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con          gli enti locali;                   b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica  e          coordinamento delle forze di polizia;                   c) amministrazione generale e supporto dei  compiti          di rappresentanza generale di governo sul territorio;                   d) tutela dei diritti civili, ivi  compresi  quelli          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione          e asilo.                   d-bis)   organizzazione   e   funzionamento   delle          strutture centrali e periferiche dell'amministrazione,  con          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione          delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.                 3. Il ministero svolge attraverso il corpo  nazionale          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso          assegnati dalla normativa vigente.                 4. Restano  ferme  le  disposizioni  della  legge  1°          aprile 1981, n. 121.                 Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il ministero si  articola          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'          essere superiore a cinque.                 2.  L'organizzazione  periferica  del  ministero   e'          costituita dagli Uffici territoriali  del  governo  di  cui          all'art. 11, anche con compiti di  rappresentanza  generale          del  governo  sul  territorio,  dalle  Questure   e   dalle          strutture periferiche del corpo nazionale  dei  vigili  del          fuoco.».               - La legge 1° aprile 1981, n.  121  (Nuovo  ordinamento          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,          S.O.               -  Il  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139          (Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  impiego   del          personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo          10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 2 giugno 2000, n. 127, S.O.               - Si riporta l'art. 10 della legge 28 luglio  1999,  n.          266 (Delega al  Governo  per  il  riordino  delle  carriere          diplomatica e  prefettizia,  nonche'  disposizioni  per  il          restante personale del Ministero degli affari  esteri,  per          il personale militare del Ministero della  difesa,  per  il          personale  dell'Amministrazione  penitenziaria  e  per   il          personale  del  Consiglio  superiore  della   magistratura)          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n.  183,          S.O.:                 «Art. 10 (Delega al Governo  per  la  disciplina  del          rapporto  di   impiego   del   personale   della   carriera          prefettizia). - 1. In attesa del riordino delle funzioni  e          degli uffici  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  e          delle prefetture, anche in ragione della  specificita'  dei          compiti di rappresentanza generale del Governo, nonche'  al          fine  di  assicurare  organicita'  e   funzionalita'   alla          disciplina del rapporto di  impiego  dei  funzionari  della          carriera prefettizia, il Governo e'  delegato  ad  emanare,          entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  diretti  a          disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il          trattamento  economico  del  personale  di  tale  carriera,          tenendo conto che  le  risorse  annualmente  destinate  dal          bilancio  dello  Stato  e  dalle   leggi   finanziarie   ai          miglioramenti  retributivi  sono  determinate   nell'ambito          degli  stessi  vincoli  e   delle   stesse   compatibilita'          economiche stabiliti per il personale  contrattualizzato  e          comunque non inferiori a  quelle  del  comparto  sicurezza,          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:                   a) previsione di un procedimento negoziale tra  una          delegazione di parte pubblica presieduta dal  Ministro  per          la   funzione   pubblica   ed   una    delegazione    delle          organizzazioni  sindacali  rappresentative  del   personale          della carriera prefettizia, con  cadenza  quadriennale  per          gli aspetti giuridici e biennale per quelli  economici  del          rapporto di impiego del personale della carriera stessa,  i          cui contenuti sono  recepiti  con  decreto  del  Presidente          della  Repubblica.   Formano   oggetto   del   procedimento          negoziale  il   trattamento   economico   fondamentale   ed          accessorio, l'orario di  lavoro,  il  congedo  ordinario  e          straordinario, la reperibilita', l'aspettativa  per  motivi          di salute e di famiglia,  i  permessi  brevi  per  esigenze          personali, le aspettative ed i permessi sindacali;  restano          ferme le previsioni dell'art. 5, terzo comma,  e  dell'art.          43, ventesimo comma, della legge 1° aprile  1981,  n.  121;          tale  accordo  non  potra'   comportare,   direttamente   o          indirettamente,  impegni  di  spesa  eccedenti  rispetto  a          quanto previsto nella legge finanziaria, nei  provvedimenti          ad essa collegati, nonche' nel  bilancio  dello  Stato.  In          fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare  le          risorse disponibili  in  funzione  del  riequilibrio  delle          retribuzioni della carriera prefettizia rispetto  a  quelle          della dirigenza ministeriale contrattualizzata,  eliminando          ogni eventuale sperequazione;                   b)  rafforzamento  della   specificita'   e   della          unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una          rinnovata procedura concorsuale  come  unica  modalita'  di          accesso alla qualifica  iniziale  e  l'esclusione  di  ogni          possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto          previsto  dalle  vigenti  disposizioni  per  la  nomina   a          prefetto; conseguente abrogazione dell'art. 51 della  legge          10  ottobre  1986,  n.  668;  revisione  delle   qualifiche          mediante il massimo accorpamento possibile;                   c)  possibilita'  di  ampliamento  dei  titoli   di          laurea, ivi compresi quelli  ad  indirizzo  economico,  per          l'accesso alla qualifica iniziale  a  seguito  di  accurata          selezione pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a          due anni,  di  percorsi  di  formazione  presso  la  Scuola          superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso  altre          scuole di formazione dell'Amministrazione statale,  nonche'          presso altri soggetti pubblici e privati,  e  di  tirocinio          operativo; possibilita' di prevedere eventuali  periodi  di          studio presso  amministrazioni  ed  istituzioni  dei  Paesi          dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali  e          di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e          convenzioni  intergovernative;  l'attuazione  delle  citate          previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico  del          bilancio dello Stato;                   d)  avanzamento   in   carriera   secondo   criteri          obiettivi di selezione per merito e valutazione  collegiale          dopo  un  congruo  periodo  di  effettivo  servizio   nella          qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate          esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione          centrale  e  periferica  del   Ministero   dell'interno   e          nell'ambito  di  strutture   formative,   secondo   criteri          obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna,          fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni  per          la nomina a prefetto;                   e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici          centrali e periferici  del  Ministero  dell'interno,  degli          incarichi e delle  funzioni  da  attribuire  ai  funzionari          della carriera prefettizia in  ragione  delle  esigenze  di          gestione unitaria dei compiti  dell'Amministrazione,  della          specificita'  della   responsabilita'   di   rappresentanza          generale del  Governo  e  di  amministrazione  generale  da          definire ai sensi della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e          successive modificazioni, ferma  restando  l'individuazione          degli uffici di  livello  dirigenziale  generale  ai  sensi          dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto          1988, n. 400, e successive modificazioni;                   f)  revisione  dei  criteri  di  attribuzione   dei          compiti  e  delle   responsabilita'   in   relazione   alle          attitudini individuali alle  peculiarita'  della  qualifica          rivestita  ed  alle   esigenze   di   arricchimento   della          qualificazione professionale;                   g)  definizione   di   un   trattamento   economico          onnicomprensivo, articolato in una  componente  stipendiale          di base, nonche' in  altre  due  componenti  correlate,  la          prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli  incarichi          di responsabilita'  esercitati,  la  seconda  ai  risultati          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.  A  tal  fine          saranno definiti appositi criteri per la  determinazione  e          la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei          risultati conseguiti, nonche' per  la  costituzione  di  un          apposito fondo di finanziamento;                   h) previsione di adeguate facilitazioni  economiche          e logistiche per la mobilita' dei  funzionari  qualora  non          siano assegnatari di alloggi da parte  dell'Amministrazione          e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre          misure idonee a favorire la mobilita' di sede;                   i)   copertura   assicurativa   del   rischio    di          responsabilita' civile;                   l)  estensione   ai   funzionari   della   carriera          prefettizia incaricati  della  provvisoria  amministrazione          degli  enti  locali  della  difesa  in  giudizio  ai  sensi          dell'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30          ottobre 1933, n. 1611;                   m) esplicita indicazione  delle  norme  legislative          abrogate.                 2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono          emanati su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della          programmazione economica e con il Ministro per la  funzione          pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono  trasmessi          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle          competenti Commissioni  parlamentari,  che  si  pronunciano          entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i  quali          i decreti legislativi sono emanati  anche  in  assenza  del          parere.».               - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre          2004, n. 252) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25          ottobre 2005, n. 249, S.O.               - Si riporta l'articolo  2  della  legge  30  settembre          2004, n. 252  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina  in          materia di rapporto di  impiego  del  personale  del  Corpo          nazionale dei vigili del fuoco) pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 12 ottobre 2004, n. 240:                 «Art. 2 (Delega al  Governo  per  la  disciplina  dei          contenuti del rapporto di impiego del personale  del  Corpo          nazionale dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo  e'          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti          legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di          impiego del personale di cui  all'art.  1  e  del  relativo          trattamento  economico,  secondo  i  seguenti  principi   e          criteri direttivi:                   a)  istituzione  di   un   autonomo   comparto   di          negoziazione,  denominato  «vigili  del  fuoco  e  soccorso          pubblico»,  con  la  previsione  nel  suo  ambito  di   due          procedimenti, uno per il personale  attualmente  inquadrato          nelle qualifiche dirigenziali e nei  profili  professionali          del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la          laurea specialistica ed  eventuali  titoli  abilitativi,  e          l'altro per  il  restante  personale,  distinti  anche  con          riferimento  alla   partecipazione   delle   organizzazioni          sindacali   rappresentative,   diretti    a    disciplinare          determinati aspetti del rapporto di  impiego.  Per  ciascun          procedimento,  le  delegazioni  trattanti  sono   composte:          quella di parte pubblica,  dal  Ministro  per  la  funzione          pubblica,  in  qualita'   di   presidente,   dal   Ministro          dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle  finanze,          o dai sottosegretari di Stato da loro delegati;  quella  di          parte sindacale, dai  rappresentanti  delle  organizzazioni          sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello          nazionale, individuate con  decreto  del  Ministro  per  la          funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure  di          cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30  marzo          2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che          conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del          Presidente della Repubblica, previa  delibera  della  Corte          dei conti da adottare, secondo le modalita' e  i  contenuti          di cui all'art. 47, comma 5,  del  decreto  legislativo  30          marzo   2001,   n.   165,   entro   quindici   giorni   dal          raggiungimento dell'accordo  stesso.  Sono  demandati  alla          disciplina del procedimento negoziale relativo al personale          attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e  nei          profili professionali del settore operativo richiedenti, ai          fini dell'accesso, la  laurea  specialistica  ed  eventuali          titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e          accessorio; il  trattamento  economico  di  missione  e  di          trasferimento e i  buoni  pasto;  il  trattamento  di  fine          rapporto e le forme pensionistiche complementari; il  tempo          di  lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;   la          reperibilita'; l'aspettativa per  motivi  di  salute  e  di          famiglia; i  permessi  brevi  per  esigenze  personali;  il          patrocinio legale e la tutela  assicurativa;  le  linee  di          indirizzo   per    la    formazione    e    l'aggiornamento          professionale, per la garanzia  e  il  miglioramento  della          sicurezza sul lavoro e  per  la  gestione  delle  attivita'          socio-assistenziali  del  personale;  gli  istituti  e   le          materie di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure  di          raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e          i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la          struttura degli accordi stessi e i rapporti tra  i  diversi          livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le  materie  di          partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli          42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Con          esclusione  del  tempo  di  lavoro,  formano  oggetto   del          procedimento negoziale riguardante il restante personale le          predette materie, nonche'  le  seguenti  altre:  la  durata          massima dell'orario di lavoro  settimanale,  i  criteri  di          articolazione   dell'orario   di   lavoro   giornaliero   e          settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni          particolari;   il   trattamento   economico    di    lavoro          straordinario; i criteri per la  mobilita'  a  domanda;  le          linee di indirizzo di impiego del  personale  in  attivita'          atipiche;                   b) rideterminazione dell'ordinamento del  personale          in   relazione   alle   esigenze   operative,   funzionali,          tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:                     1) l'introduzione di  nuovi  istituti  diretti  a          rafforzare la specificita'  del  rapporto  di  impiego,  in          aggiunta  ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per   il          personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dal          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla  legge  10          agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;                     2) la revisione  o  la  soppressione  dei  ruoli,          qualifiche,  aree  funzionali   e   profili   professionali          esistenti e l'istituzione  di  nuovi  ruoli  e  qualifiche,          anche con facolta' di istituire,  senza  oneri  aggiuntivi,          apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali  e'          richiesto  il  possesso  di  lauree  specialistiche  e   di          eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'          riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche,  anche  le          funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i          requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di          avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate          modalita'  di  sviluppo  verticale  e  orizzontale   basate          principalmente su qualificate esperienze professionali, sui          titoli  di  studio  e  sui   percorsi   di   formazione   e          qualificazione professionali;                   c) nell'ambito dell'operazione di riordino  di  cui          alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare,  del          ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche          dirigenziali  e  nei  profili  professionali  del   settore          operativo richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la  laurea          specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:                     1)  l'accesso   alla   dirigenza   riservato   al          personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in          possesso dei requisiti di legge  attualmente  previsti  per          l'accesso alla dirigenza e proveniente  da  qualifiche  per          l'accesso alle  quali  e'  richiesto  un  concorso  esterno          riservato ai soggetti in possesso di lauree  specialistiche          ed eventuali titoli abilitativi, necessari per  l'esercizio          di funzioni connesse ai compiti operativi, con  conseguente          esclusione di ogni possibilita' di immissione  dall'esterno          e abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;                     2)  l'individuazione,  nell'organizzazione  degli          uffici centrali e periferici  del  Ministero  dell'interno,          degli incarichi e delle funzioni da conferire al  personale          delle    qualifiche    dirigenziali,     ferma     restando          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale          generale ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  b),          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive          modificazioni;                     3) la revisione dei criteri di attribuzione degli          incarichi in relazione alle attitudini individuali  e  alla          capacita' professionale, alle peculiarita' della  qualifica          rivestita,  alla  natura  e  alle   caratteristiche   delle          funzioni da esercitare;                     4) che il personale delle qualifiche dirigenziali          possa  essere  temporaneamente  collocato,   entro   limiti          determinati, non superiori al 5 per cento  della  dotazione          organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze          di servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche  per          incarichi particolari o a  tempo  determinato,  assicurando          comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di          provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per          i posti di funzione non coperti;                   d)  attuazione  delle  disposizioni   dei   decreti          legislativi di cui al presente articolo  attraverso  uno  o          piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi  1          e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici  mesi          dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi          stessi;                   e)   indicazione   esplicita   delle   disposizioni          legislative abrogate.                 2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono          emanati su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto          con il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni          sindacali rappresentative a livello nazionale del personale          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.  Gli  schemi  di          decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati          e  al  Senato  della  Repubblica  per   il   parere   delle          Commissioni parlamentari competenti per materia  e  per  le          conseguenze di  carattere  finanziario,  che  si  esprimono          entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi          i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza          del parere.                 3. Con uno o  piu'  decreti  legislativi  da  emanare          entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere          adottate disposizioni correttive e  integrative  di  questi          ultimi, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  e          delle procedure stabiliti dal presente articolo.».               -  Il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.   139          (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma          dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,  n.  229),  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006,  n.  80,          S.O.               - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  29          luglio 2003, n. 229  (Interventi  in  materia  di  qualita'          della regolazione, riassetto normativo  e  codificazione  -          legge di semplificazione 2001)  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196:                 «Art. 11 (Riassetto delle  disposizioni  relative  al          Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il  Governo  e'          delegato ad adottare,  entro  trenta  mesi  dalla  data  di          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti          legislativi per il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti          concernenti il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  ai          sensi e secondo i principi e i  criteri  direttivi  di  cui          all'art.  20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  come          sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto          dei seguenti principi e criteri direttivi:                   a)  revisione  e  riassetto  della  normativa   che          disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale  dei          vigili  del  fuoco  in  materia   di   soccorso   pubblico,          prevenzione incendi, protezione  civile,  difesa  civile  e          incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del  personale  per          gli aspetti non demandati  alla  contrattazione  collettiva          nazionale, in modo da consentirne  la  coerenza  giuridica,          logica e sistematica, con particolare riferimento:                     1) alla definizione delle attribuzioni del  Corpo          nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso          pubblico;                     2) al riassetto della  normativa  in  materia  di          prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto          anche   dell'evoluzione   tecnologica   e   dei   mutamenti          socio-ambientali;                     3) alla revisione delle disposizioni  sui  poteri          autorizzatori  in  materia  di  prevenzione  incendi  e  di          vigilanza antincendi;                   b)   armonizzazione   delle   disposizioni    sulla          prevenzione incendi alla normativa  sullo  sportello  unico          per le attivita' produttive;                   c) coordinamento e adeguamento della normativa alle          disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.                 2. All'attuazione ed  esecuzione  delle  disposizioni          emanate ai sensi del comma 1 si provvede  con  uno  o  piu'          regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive          modificazioni, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in          vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.               - Si riporta il testo dell'art. 7,  comma  31-ter,  del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di          competitivita'   economica)   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O:                 «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione  di  enti  ed          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di          enti). - (Omissis).                 31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo          dei segretari comunali e provinciali,  istituita  dall'art.          102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto          2000, n.  267,  e'  soppressa.  Il  Ministero  dell'interno          succede a titolo universale  alla  predetta  Agenzia  e  le          risorse  strumentali  e  di  personale  ivi  in   servizio,          comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono   trasferite   al          Ministero medesimo.                 (Omissis).».               -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  10   del          decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito  dalla          legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione  in  legge,  con          modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e          funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'  ulteriori          disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio          2012.  Proroga  di  termine  per  l'esercizio   di   delega          legislativa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre          2012, n. 286, S.O:                  «Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e          provinciali). - 1.                 2.  La  Scuola  Superiore  per  la  formazione  e  la          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica          amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'          soppressa  e  i  relativi  organi  decadono.  Il  Ministero          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta          Scuola  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  e   di          personale ivi in  servizio  sono  trasferite  al  Ministero          medesimo.                 3.  I  predetti  dipendenti  con  contratto  a  tempo          indeterminato  sono  inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero          dell'interno sulla base  della  tabella  di  corrispondenza          approvata  col  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di          cui all'art.  7,  comma  31-quater,  del  decreto-legge  31          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti  trasferiti          mantengono  il  trattamento   economico   fondamentale   ed          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,          corrisposto al momento dell'inquadramento.                 4. Per garantire la continuita' delle  funzioni  gia'          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.                 5.  La  disposizione  di  cui   all'art.   7,   comma          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri          derivanti dal comma 2 del presente articolo.                 6. Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento  del          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,          previsto  dall'art.  7,  commi  31-ter  e   seguenti,   del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio          dei ministri, da adottare con le modalita' di cui  all'art.          2, comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  entro          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge          di  conversione  del  presente  decreto,  su  proposta  del          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede,          fermo restando il numero delle  strutture  dirigenziali  di          livello    generale    e    non    generale,     risultante          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle          funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente          del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento  del          personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita          una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile          dell'interno corrispondente al numero  degli  inquadramenti          da disporre ai sensi del decreto di cui all'art.  7,  comma          31-quater,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122, e del comma 3 del presente articolo.                 7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza          Stato Citta' e Autonomie locali:                   a)   definisce   le   modalita'    procedurali    e          organizzative per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,          nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;                   b)  definisce  e  approva  gli  indirizzi  per   la          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di          assistenza, verificandone la relativa attuazione;                   c) provvede alla ripartizione dei  fondi  necessari          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori          locali;                   d)  definisce  le  modalita'  di  gestione   e   di          destinazione dei beni strumentali  e  patrimoniali  di  cui          all'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio          2010, n. 122.                 8.  La  partecipazione  alle  sedute  del   Consiglio          direttivo  non   da'   diritto   alla   corresponsione   di          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.                 9. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a          carico della finanza pubblica.».               -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7          settembre    2001,    n.    398    (Regolamento     recante          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello          dirigenziale generale del Ministero dell'interno), abrogato          dal  presente  decreto,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258.               - Si riporta il  testo  degli  articoli  2  e  11,  del          decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo  2002,  n.          98 (Regolamento di organizzazione degli Uffici  di  diretta          collaborazione del Ministro dell'interno), pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118, come  modificato          dal presente decreto:                 «Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Sono          uffici di diretta collaborazione con il Ministro:                   a) l'Ufficio di Gabinetto;                   b)  l'Ufficio  affari   legislativi   e   relazioni          parlamentari;                   c) (abrogata);                   d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione;                   e) la Segreteria del Ministro;                   f) la Segreteria particolare del Ministro;                   g) la Segreteria tecnica del Ministro;                   h) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.                 2.  Gli  uffici  di  diretta  collaborazione  con  il          Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace          e funzionale svolgimento dei compiti di  definizione  degli          obiettivi, la elaborazione delle  politiche  pubbliche,  la          valutazione della loro attuazione e le  connesse  attivita'          di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.  L'Ufficio          di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto          al   Ministro   da   parte   degli   uffici   di    diretta          collaborazione, che  costituiscono,  ai  fini  del  decreto          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive          modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa.                 3.  L'assetto  interno  degli   Uffici   di   diretta          collaborazione e' determinato con decreto del Ministro,  di          natura non regolamentare.»                 «Art.  11  (Personale   degli   uffici   di   diretta          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli          uffici di diretta collaborazione e' assegnato nei limiti di          seguito stabiliti. All'Ufficio di Gabinetto sono  assegnate          fino  al  massimo  di  150  unita',  all'Ufficio  Stampa  e          Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40  unita',          alla  Segreteria,  alla  Segreteria  particolare   e   alla          Segreteria   tecnica   del    Ministro    sono    assegnate          complessivamente fino al massimo di 45 unita'.                 All'Ufficio   affari    legislativi    e    relazioni          parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unita' di          personale. Al Servizio di controllo interno e' assegnato un          contingente costituito fino al  massimo  di  20  unita'  di          personale. A  ciascuna  Segreteria  dei  Sottosegretari  di          Stato sono  assegnate  fino  al  massimo  di  8  unita'  di          personale.  Le  posizioni  dei   Capi   e   dei   Segretari          particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si          intendono aggiuntive rispetto al contingente  di  8  unita'          sopra indicato.                 2.   All'Ufficio   Stampa   e   Comunicazione,   alla          Segreteria del Ministro, alla  Segreteria  particolare  del          Ministro, alla  Segreteria  tecnica  del  Ministro  e  alle          Segreterie dei  Sottosegretari  di  Stato,  possono  essere          addetti, nel limite del  trenta  per  cento  del  personale          complessivamente ad essi assegnato,  ivi  comprese  per  le          Segreterie dei  Sottosegretari  le  posizioni  di  vertice,          dipendenti di amministrazioni  pubbliche  in  posizione  di          aspettativa, comando o fuori ruolo,  collaboratori  assunti          con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per          particolari professionalita' e specializzazioni, anche  con          incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.  Gli          incarichi, compresi quelli degli  assistenti  di  cui  agli          articoli 7 e 8, sono conferiti per la  durata  massima  del          mandato governativo.               3. Gli incarichi di Capo  e  Vice  Capo  di  Gabinetto,          Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio affari  legislativi          e relazioni parlamentari sono conferiti  ai  funzionari  di          cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio          2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste.                 4. Per l'individuazione dei posti di  funzione  della          carriera prefettizia e per  il  conferimento  dei  relativi          incarichi si fa  riferimento  alle  procedure  e  modalita'          stabilite negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19          maggio 2000, n. 139, nel limite di  38  unita'  complessive          per   l'Ufficio   di   Gabinetto,   l'Ufficio   Stampa    e          Comunicazione, la Segreteria del  Ministro,  la  Segreteria          particolare  del  Ministro  e  la  Segreteria  tecnica  del          Ministro; di 33 unita' per l'Ufficio affari  legislativi  e          relazioni parlamentari; di  4  unita'  per  il  contingente          posto a disposizione del Servizio di controllo interno;  di          una unita' per ciascuna Segreteria  dei  Sottosegretari  di          Stato, oltre all'incarico di Capo della Segreteria.                 5. All'Ufficio di  Gabinetto,  all'Ufficio  Stampa  e          Comunicazione,   alla   Segreteria   del   Ministro,   alla          Segreteria  particolare  del  Ministro  e  alla  Segreteria          tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti  di          seconda   fascia   del   ruolo    unico    dei    dirigenti          contrattualizzati nel limite complessivo di due unita'.                 6. Al contingente di personale posto  a  disposizione          del Servizio di controllo interno possono essere  assegnati          dirigenti di seconda fascia del ruolo unico  dei  dirigenti          contrattualizzati nel limite di due unita'.                 7.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale          necessari  per  l'attivita'   degli   Uffici   di   diretta          collaborazione  si  provvede   nell'ambito   degli   Uffici          stessi.».               - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto          del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210:                 «Art. 5 (Personale dirigente).  -  1.  In  attuazione          dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre          2006, n. 296, e dell'art. 74,  comma  1,  lettera  a),  del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  sono          soppressi dodici posti di funzione di prefetto  individuati          nell'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante          del presente regolamento, nonche' sette posti  di  funzione          di  vice  prefetto  e  sessanta  posti   di   funzione   di          viceprefetto aggiunto.                 2. Corrispondentemente, le dotazioni organiche  delle          qualifiche di prefetto, di viceprefetto e  di  viceprefetto          aggiunto, previste nella  tabella  B  allegata  al  decreto          legislativo 19 maggio 2000, n.  139,  come  modificata  dal          decreto del Ministro dell'interno 4 ottobre 2002,  n.  243,          sono ridotte rispettivamente di dodici,  sette  e  sessanta          unita'.                 3. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera  a),          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, comma          1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,          n. 133, sono  soppressi  tredici  uffici  di  dirigente  di          seconda  fascia  dell'Area  I  dell'Amministrazione  civile          dell'interno.                 4. Corrispondentemente, le  dotazioni  organiche  dei          dirigenti   dell'Area   I    dell'Amministrazione    civile          dell'interno, sono determinate come previsto  nell'allegata          tabella B, che costituisce parte  integrante  del  presente          regolamento.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del  decreto          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e          trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni)  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:                 «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.                 2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di          cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente          all'organo di indirizzo politico-amministrativo.                 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni          possono istituire l'Organismo in forma monocratica.                 2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma          associata tra piu' pubbliche amministrazioni.                 3.                 4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della          performance:                   a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e          raccomandazioni ai vertici amministrativi;                   b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al          Dipartimento della funzione pubblica;                   c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito          istituzionale dell'amministrazione;                   d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e          della professionalita';                   e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;                   f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,          del decreto-legge n. 90 del 2014;                   g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al          presente Titolo;                   h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di          promozione delle pari opportunita'.                 4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.                 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di          regolarita'        amministrativa        e        contabile          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi          competenti.                 5.                 6. La validazione della Relazione  sulla  performance          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui          al Titolo III.                 7.                 8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili          rapporti nei tre anni precedenti la designazione.                 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse          necessarie all'esercizio delle relative funzioni.                 10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance          nelle amministrazioni pubbliche.                 11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate          ai servizi di controllo interno.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  203  del  decreto          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti          pubblici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  aprile          2016, n. 91, S.O.:                 «Art. 203 (Monitoraggio delle Infrastrutture e  degli          insediamenti prioritari). - 1.  Con  decreto  del  Ministro          dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sono          individuate  le  procedure  per   il   monitoraggio   delle          infrastrutture   ed   insediamenti   prioritari   per    la          prevenzione e repressione  di  tentativi  di  infiltrazione          mafiosa per le  quali  e'  istituito  presso  il  Ministero          dell'interno un apposito Comitato di  coordinamento.  Nelle          more dell'adozione del decreto  di  cui  al  primo  periodo          continuano ad applicarsi le disposizioni  del  decreto  del          Ministero dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  5  marzo  2004,  n.  54  e  successive          modifiche, anche alle opere soggette  a  tale  monitoraggio          alla data di entrata in vigore del presente codice.                 2.  Si  applicano,  altresi',  le  modalita'   e   le          procedure di monitoraggio finanziario di  cui  all'art.  36          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».               - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettera  a)          e b),  e  10  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n.  135  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  recante  disposizioni          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con          invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O.:                 «Art. 2 (Riduzione delle  dotazioni  organiche  delle          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'          degli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:                   a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e          di livello non generale e le relative dotazioni  organiche,          in misura non  inferiore,  per  entrambe  le  tipologie  di          uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di  quelli          esistenti;                   b)  le  dotazioni  organiche  del   personale   non          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.                 (Omissis).                 10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi          ordinamenti, applicando misure volte:                   a)   alla   concentrazione   dell'esercizio   delle          funzioni  istituzionali,  attraverso  il   riordino   delle          competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;                   b) alla riorganizzazione degli uffici con  funzioni          ispettive e di controllo;                   c) alla rideterminazione della rete  periferica  su          base regionale o interregionale;                   d)  all'unificazione,  anche  in  sede  periferica,          delle  strutture  che  svolgono   funzioni   logistiche   e          strumentali, compresa  la  gestione  del  personale  e  dei          servizi comuni;                   e)  alla  conclusione  di  appositi   accordi   tra          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo          congiunto delle risorse umane;                   f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di          cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo          2001, n. 165.                 (Omissis).».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          22 maggio 2015 (Rideterminazione delle dotazioni  organiche          del personale appartenente alla carriera prefettizia,  alle          qualifiche  dirigenziali  di  prima  e  di  seconda  fascia          dell'Area I comparto Ministeri, nonche' del personale delle          aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre  2015,  n.          217.               - Si riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  4,  del          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la          competitivita'  e  la  giustizia  sociale,  convertito  con          modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014, n. 143:                 «Art. 16 (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi          in agricoltura). - (Omissis).                 4. Al solo fine di realizzare interventi di  riordino          diretti ad assicurare ulteriori riduzioni  della  spesa,  a          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di          conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,          i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi  inclusi          quelli degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono          essere adottati con decreto del  Presidente  del  Consiglio          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e          la semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I          decreti  previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente. Il termine di cui  al  primo  periodo  si  intende          rispettato se entro la  medesima  data  sono  trasmessi  al          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la          semplificazione  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle          finanze gli schemi di decreto del Presidente del  Consiglio          dei ministri.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art.  12,  comma  1-bis  del          decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti          per  l'accelerazione  dei  procedimenti   in   materia   di          protezione  internazionale,  nonche'   per   il   contrasto          dell'immigrazione  illegale)  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40:               «Art. 12 (Assunzione di  personale  da  destinare  agli          uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento          della  protezione  internazionale   e   della   Commissione          nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni  per          la funzionalita' del Ministero dell'interno). - (Omissis).                 1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare  le          strutture  finalizzate   al   contrasto   dell'immigrazione          illegale  e  alla  predisposizione  degli  interventi   per          l'accoglienza legati ai flussi migratori  e  all'incremento          delle richieste di protezione internazionale, il  Ministero          dell'interno  provvede,  entro  il  31  dicembre  2018,   a          predisporre  il  regolamento  di  organizzazione   di   cui          all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre          2013, n.  125.  Entro  il  predetto  termine,  il  medesimo          Ministero provvede a dare attuazione alle  disposizioni  di          cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del  decreto-legge  6          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge   7   agosto   2012,   n.   135,   con    conseguente          riassorbimento, entro il  successivo  anno,  degli  effetti          derivanti dalle riduzioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,          lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  7,  del          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di          razionalizzazione    nelle    pubbliche    amministrazioni)          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  ottobre  2013,  n.          255:                 «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di  accesso  nelle          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in          materia di personale). - (Omissis).                 7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni          organiche  previste  dallo  stesso  art.   2   del   citato          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'art.  2,          comma 10-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della  legge          24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio 2014.                 (Omissis).».               - Il decreto del Presidente della Repubblica  2  agosto          2018 n. 112 (Regolamento recante modifiche al  decreto  del          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2001,  n.  398,          concernente  l'organizzazione  degli  uffici  centrali   di          livello dirigenziale generale del  Ministero  dell'interno)          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2018,  n.          228.               - Si riporta il testo degli articoli 32, 32-bis, 32-ter          e 32-sexies del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre          2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni          sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.          Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e  delle          carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze          armate), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  3  dicembre          2018, n. 281:                 «Art.  32  (Disposizioni  per   la   riorganizzazione          dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno).  -          1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al          fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita'          e di revisione  della  spesa  previsti  dalla  legislazione          vigente, il Ministero  dell'interno  applica  la  riduzione          percentuale del 20 per cento prevista dall'art. 2, comma 1,          lettera  a),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 135, nella misura pari  a  ventinove  posti  di  livello          dirigenziale generale, attraverso:                   a)  la  riduzione  di   otto   posti   di   livello          dirigenziale generale  assegnati  ai  prefetti  nell'ambito          degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2001,          n. 398, con conseguente  rideterminazione  della  dotazione          organica dei prefetti di cui alla  Tabella  1  allegata  al          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  217  del  18          settembre 2015;                   b) la soppressione di  ventuno  posti  di  prefetto          collocati a disposizione per specifiche  esigenze  in  base          alla normativa vigente, secondo  le  modifiche  di  seguito          indicate:                     1) all'art. 237 del decreto del Presidente  della          Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  il  terzo  comma  e'          sostituito dal seguente: «I  prefetti  a  disposizione  non          possono eccedere il numero di due oltre  quelli  dei  posti          del ruolo organico»;                     2) all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge  29          ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 30 dicembre 1991, n.  410,  le  parole  «del  15  per          cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;                     3) all'art. 12, comma 2-bis, primo  periodo,  del          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le  parole          «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro  l'aliquota          dell'1 per cento».                 2.  Restano  ferme   le   dotazioni   organiche   dei          viceprefetti e dei  viceprefetti  aggiunti,  del  personale          appartenente alle qualifiche dirigenziali  di  prima  e  di          seconda fascia,  nonche'  del  personale  non  dirigenziale          appartenente   alle   aree   prima,   seconda    e    terza          dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di   cui   alla          Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del  Consiglio          dei ministri 22  maggio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.                 3. All'art. 42, comma 1, della legge 1° aprile  1981,          n. 121, le parole  "di  17  posti"  sono  sostituite  dalle          seguenti: "di 14 posti".                 4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita'          e nel termine  di  cui  all'art.  12,  comma  1-bis,  primo          periodo,  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.   13,          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,          n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro  il          medesimo  termine  si  provvede  a  dare  attuazione   alle          disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera  b),  del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con          conseguente riassorbimento, entro  il  biennio  successivo,          degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e          2.                 Art.  32-bis   (Istituzione   del   Nucleo   per   la          composizione  delle  Commissioni   straordinarie   per   la          gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e          di condizionamento di tipo mafioso o similare). - 1. Presso          il   Dipartimento   per   le   politiche   del    personale          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e          finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale          per le risorse  umane  e'  istituito  un  apposito  nucleo,          composto   da   personale   della   carriera   prefettizia,          nell'ambito del quale sono individuati i  componenti  della          commissione straordinaria di cui agli articoli  143  e  144          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto          2000, n. 267,  per  la  gestione  degli  enti  sciolti  per          fenomeni di infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo          mafioso o similare.                 2.  Al  nucleo  di  cui  al  comma  1  e'  assegnato,          nell'ambito  delle   risorse   organiche   della   carriera          prefettizia, un contingente di personale  non  superiore  a          cinquanta unita', di cui dieci con qualifica di prefetto  e          quaranta con qualifica fino a viceprefetto.                 3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del          nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione          straordinaria nominata ai sensi degli articoli  143  e  144          del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  possono          essere collocate in posizione  di  disponibilita'  in  base          alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e  in          via   esclusiva   delle   funzioni    commissariali,    ove          l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.                 4. Con decreto del Ministro  dell'interno  di  natura          non regolamentare, sono individuate le modalita', i criteri          e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo          19 maggio 2000, n. 139.                 5.  Fermi  restando  i  compensi  spettanti  per   lo          svolgimento delle attivita' commissariali indicate al comma          1,  la  mera   assegnazione   al   nucleo   non   determina          l'attribuzione  di   compensi,   indennita',   gettoni   di          presenza,  rimborsi  di   spese   o   emolumenti   comunque          denominati.                 Art. 32-ter (Nomina del presidente della  Commissione          per la progressione in carriera  di  cui  all'art.  17  del          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139). - 1.  All'art.          17, comma 1, primo  periodo,  del  decreto  legislativo  19          maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti          alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 286," sono soppresse.»                 «Art. 32-sexies (Istituzione del  Centro  Alti  Studi          del Ministero dell'interno). -  1.  Per  la  valorizzazione          della cultura istituzionale e professionale  del  personale          dell'Amministrazione civile dell'interno  e'  istituito  il          Centro Alti Studi del  Ministero  dell'interno  nell'ambito          del   Dipartimento   per   le   politiche   del   personale          dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali  e          finanziarie     che     opera      presso      la      Sede          didattico-residenziale,   con   compiti   di    promozione,          organizzazione e  realizzazione  di  iniziative,  anche  di          carattere   seminariale,   finalizzate   allo   studio    e          all'approfondimento dei profili normativi e  amministrativi          attinenti  all'esercizio  delle  funzioni  e  dei   compiti          dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  nonche'   alla          realizzazione di studi e ricerche  sulle  attribuzioni  del          Ministero dell'interno.                 2. Il Centro Alti Studi del  Ministero  dell'interno,          fermi restando la dotazione organica e il  contingente  dei          prefetti collocati a disposizione ai sensi della  normativa          vigente, e' presieduto da  un  prefetto,  con  funzioni  di          presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un          comitato scientifico  i  cui  componenti  sono  scelti  fra          rappresentanti  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,          docenti   universitari    ed    esperti    in    discipline          amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al          presidente e ai componenti degli organi di cui  al  periodo          precedente  non  spetta  la  corresponsione  di   compensi,          rimborsi  di  spese,  emolumenti  o  gettoni  di   presenza          comunque denominati. Il Centro  Alti  Studi  del  Ministero          dell'interno  non  costituisce  articolazione  di   livello          dirigenziale del Ministero dell'interno.                 3. Per  le  spese  di  promozione,  organizzazione  e          realizzazione   di   iniziative,   anche    di    carattere          seminariale, nonche' realizzazione di studi e ricerche,  e'          autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a  decorrere  dal          2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente          utilizzo   delle   risorse   destinate   alle   spese    di          funzionamento della Sede didattico-residenziale di  cui  al          comma 1.                 4.  Fatto  salvo  quanto  disposto   dal   comma   3,          all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico          della finanza pubblica.».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di          giurisdizione e controllo della Corte dei conti) pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994:                 «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui          seguenti atti non aventi forza di legge:                   a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione          del Consiglio dei Ministri;                   b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per          lo svolgimento dell'azione amministrativa;                   c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi          di norme comunitarie;                   c-bis);                   d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);                   e);                   f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del          patrimonio immobiliare;                   f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e          successive modificazioni;                   f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23          dicembre 2005, n. 266;                   g)   decreti   che   approvano   contratti    delle          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo          superiore ad un decimo del valore suindicato;                   h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico          di esercizi successivi;                   i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito          l'ordine scritto del Ministro;                   l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.                 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione          centrale del controllo di legittimita'.                 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti          divengono esecutivi.                 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.                 4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a          prevalente capitale pubblico.                 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di          programma.                 6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente          adottate.                 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.                 8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.                 9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con          regio decreto 12  luglio  1934,  n.  1214  ,  e  successive          modificazioni.                 10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.                 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.                 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte          dei conti come sostituito dall'articolo 1  della  legge  21          marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si  pronuncia          in ogni caso in cui insorge il dissenso  tra  i  competenti          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il          magistrato che deferisce la questione alla sezione.                 12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.                 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
           Note all'art. 1: 
               - Per l'argomento degli articoli 14  e  15  del  citato          decreto  30  luglio  1999,  n.  300,  vedi  nelle  note  in          premessa.   |  
|   |                                                               Tabella A                                                              (Art. 9) 
                        Ministero dell'interno 
             Dotazione organica complessiva del personale                      dell'Amministrazione civile   ===================================================================== |                                                     |  Dotazione  | |                Carriera prefettizia                 |  organica   | +=====================================================+=============+ |Prefetti                                             |     139     | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Viceprefetti                                         |     700     | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Viceprefetti aggiunti                                |     572     | +-----------------------------------------------------+-------------+ |                            Totale                   |    1.411    | +-----------------------------------------------------+-------------+
           =========================================================      |  Qualifiche dirigenziali Area I   |Dotazione organica |      +=======================================================+      |Dirigenti                                              |      +-----------------------------------+-------------------+      |Dirigente prima fascia             |         4         |      +-----------------------------------+-------------------+      |Dirigente seconda fascia           |        197        |      +-----------------------------------+-------------------+      |                            Totale |        201        |      +-----------------------------------+-------------------+      ===================================================================== |                                                     |  Dotazione  | |                   Aree funzionali                   |  organica   | +=====================================================+=============+ |Area terza                                           |    8.356    | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Area seconda                                         |   10.883    | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Area prima                                           |    1.310    | +-----------------------------------------------------+-------------+ |                            Totale                   |   20.549    | +-----------------------------------------------------+-------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
                            Uffici centrali 
   1. Il Ministero e' articolato, a livello centrale, oltre che  negli uffici  di  diretta  collaborazione  del   Ministro,   nei   seguenti dipartimenti:     a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;     b) Dipartimento della pubblica sicurezza;     c) Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;     d) Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e della difesa civile;     e) Dipartimento per l'amministrazione generale, per le  politiche del  personale  dell'Amministrazione  civile   e   per   le   risorse strumentali e finanziarie.     |  
|   |                                 Art. 3 
          Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
   1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge  le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:     a) garanzia della regolare  costituzione  degli  organi  elettivi degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento;  raccordo  e  leale collaborazione con le autonomie locali; consulenza alle prefetture  e alle   amministrazioni   locali;   prevenzione   dei   fenomeni    di infiltrazione e di  condizionamento  della  criminalita'  organizzata negli  enti  locali;  promozione,  sostegno  e   monitoraggio   degli interventi a garanzia della legalita' territoriale;     b) servizi elettorali; stato civile e anagrafe; finanza locale  e servizi finanziari; supporto tecnico-giuridico alle prefetture e alle amministrazioni locali; gestione dell'Albo  nazionale  dei  segretari comunali e provinciali.   2. Il  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  e' articolato nelle seguenti direzioni centrali:     a) Direzione centrale per le  autonomie:  consulenza  e  supporto tecnico-giuridico alle amministrazioni locali ed alle  prefetture  in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli  organi,  alle  funzioni,  all'organizzazione  e  al  personale; scioglimento e sospensione degli organi degli  enti  locali,  nonche' rimozione e sospensione degli  amministratori  locali;  interventi  a garanzia della legalita'  territoriale  con  particolare  riferimento alle  misure  di  contrasto  ai  fenomeni  di  infiltrazione   e   di condizionamento  di  tipo  mafioso  o  similare  degli  enti  locali; vigilanza sulle case da gioco autorizzate  e  relativa  attivita'  di consulenza e contenzioso; supporto  al  Comitato  di  sostegno  e  di monitoraggio delle azioni delle Commissioni straordinarie  incaricate della  gestione  degli  Enti  sciolti  per   mafia;   supporto   alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli  enti  locali  per  i profili connessi  al  personale;  gestione  dell'Albo  nazionale  dei segretari comunali e provinciali e supporto  al  Consiglio  direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;     b) Direzione centrale per i servizi elettorali: funzioni  statali a  garanzia  della  regolare  costituzione  degli  organi   elettivi; attivita' preparatorie e organizzative riguardanti  le  consultazioni elettorali politiche, europee, regionali  (in  assenza  di  normativa regionale), comunali (nelle regioni a statuto ordinario),  nonche'  i referendum disciplinati dalla legislazione statale;  esercizio  delle attivita' di indirizzo  e  di  vigilanza  nella  tenuta  delle  liste elettorali da parte dei comuni;     c) Direzione centrale per la  finanza  locale:  determinazione  e attribuzione delle risorse finanziarie agli  enti  locali;  raccolta, elaborazione e diffusione dei  dati  finanziari  degli  enti  locali; attivita'  di  consulenza  e  studio  in   materia   di   ordinamento finanziario e contabile; attivita' finalizzata al  risanamento  degli enti dissestati e degli enti in  riequilibrio  finanziario;  supporto all'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli  enti  locali; supporto alla Commissione per la stabilita'  finanziaria  degli  enti locali per gli aspetti economico-finanziari; gestione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali;     d) Direzione  centrale  per  i  servizi  demografici:  indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia  di  anagrafe  e  stato  civile; realizzazione e  tenuta  dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione residente  (ANPR)  e  realizzazione  del  progetto  della  Carta   di identita' elettronica (CIE), con costante raccordo con enti locali  e prefetture; consulenza e  supporto  alle  prefetture  in  materia  di cambiamento del nome e del cognome e  nell'esercizio  delle  funzioni ispettive e di vigilanza sui  comuni  in  materia  di  toponomastica; attivita' di formazione, aggiornamento e abilitazione degli Ufficiali di stato civile e d'anagrafe.   3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un  Capo  dipartimento  e  ad  esso  e'  assegnato  un  vice  capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al  quale  e' affidata  la  responsabilita'  della  Direzione   centrale   per   le autonomie.  Ad  un  altro  vice  Capo  Dipartimento  e'  affidata  la responsabilita' della Direzione centrale per i servizi elettorali. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.   4.  Presso  il  Dipartimento  opera  il  Comitato  di  sostegno   e monitoraggio  dell'azione  delle  Commissioni  straordinarie  per  la gestione degli enti  sciolti  per  fenomeni  di  infiltrazione  e  di condizionamento di tipo mafioso o similare e dei comuni  riportati  a gestione ordinaria, di cui all'articolo 144,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   5. Nell'ambito del Dipartimento operano,  altresi',  l'Osservatorio sulla  finanza  e  la  contabilita'  degli  enti   locali,   di   cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali,  di  cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo.  
           Note all'art. 3: 
               - Si riporta il testo vigente degli articoli 144, comma          2, 154 e 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267          (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti          locali) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28  settembre          2000, n. 227, S.O.:                 «Art. 144 (Commissione straordinaria  e  Comitato  di          sostegno e monitoraggio). - (Omissis).                 2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con          personale della amministrazione, un comitato di sostegno  e          di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie          di cui al  comma  1  e  dei  comuni  riportati  a  gestione          ordinaria.                 (Omissis).».                 «Art.  154   (Osservatorio   sulla   finanza   e   la          contabilita' degli enti locali). - 1. E'  istituito,  senza          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  presso  il          Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla  finanza  e  la          contabilita' degli enti locali.                 2. L'Osservatorio ha il  compito  di  promuovere,  in          raccordo con la Commissione per l'armonizzazione  contabile          degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis  del  decreto          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive          modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei          principi  contabili  da  parte  degli  enti  locali  e   di          monitorare la  situazione  della  finanza  pubblica  locale          attraverso  studi  ed  analisi,  anche  in  relazione  agli          effetti  prodotti  dall'applicazione  della  procedura   di          riequilibrio  finanziario  pluriennale  di   cui   all'art.          243-bis.  Nell'ambito  dei  suoi  compiti,   l'Osservatorio          esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.                 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la          Conferenza Stato-citta', sono disciplinate le modalita'  di          organizzazione e di funzionamento.                 4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e' a          titolo gratuito e non  da'  diritto  ad  alcun  compenso  o          rimborso spese.                 5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare  ulteriori          funzioni nell'ambito delle finalita' generali del  comma  2          ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.                 6.  L'Osservatorio  si  avvale  delle   strutture   e          dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza          locale e  per  i  servizi  finanziari  dell'Amministrazione          civile del Ministero dell'interno.                 7.».                 «Art. 155 (Commissione per la stabilita'  finanziaria          degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  stabilita'          finanziaria degli enti locali operante presso il  Ministero          dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la          finanza locale, svolge i  seguenti  compiti:  a)  controllo          centrale, da esercitare prioritariamente in relazione  alla          verifica della compatibilita' finanziaria, sulle  dotazioni          organiche e sui provvedimenti di  assunzione  di  personale          degli  enti  dissestati  e   degli   enti   strutturalmente          deficitari, ai sensi dell'art. 243;                   b) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di          estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256,  comma          7;                   c) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  misure          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi          dell'art. 256, comma 12;                   d) parere da rendere in merito  all'assunzione  del          mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente          locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;                   e) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;                   f) proposta al Ministro  dell'interno  di  adozione          delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente          locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di          amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non          ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle          prescrizioni poste a carico dell'ente, ai  sensi  dell'art.          268;                   g) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo          straordinario di  liquidazione,  ai  sensi  dell'art.  254,          comma 8;                   h)    approvazione,     previo     esame,     della          rideterminazione della  pianta  organica  dell'ente  locale          dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7.                 2. La composizione e le  modalita'  di  funzionamento          della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge  23          agosto 1988, n. 400.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                 Dipartimento della pubblica sicurezza 
   1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e  i compiti spettanti al Ministero in materia  di  tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121 e  dalle  altre  norme  concernenti  le  attribuzioni  del   Ministro dell'interno  -  Autorita'  nazionale  di  pubblica  sicurezza,   del Dipartimento della pubblica sicurezza  e  delle  altre  autorita'  di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.   2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e' articolato,  secondo i criteri di organizzazione e le modalita' stabiliti dalla  legge  1° aprile  l981,  n.  121  e  in  armonia  con   i   principi   generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti  direzioni  centrali  e uffici di pari livello anche a carattere interforze:     a) Segreteria del dipartimento: ufficio  a  competenza  generale, anche di carattere strumentale; coordinamento delle attivita'  svolte nell'ambito del Dipartimento della pubblica  sicurezza  e  attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo  del  Capo  della  Polizia  - Direttore generale della pubblica sicurezza;     b)  Ufficio  per  l'amministrazione  generale  del  Dipartimento: ufficio a competenza generale  di  diretta  collaborazione  del  Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza,  affari legislativi, normativi e parlamentari, nonche' studio,  consulenza  e analisi strategica negli  ambiti  di  interesse  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;  questioni  attinenti  all'ordinamento  del Dipartimento della pubblica sicurezza e alla  materia  della  polizia amministrativa e di sicurezza;     c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei compiti  indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge n. 121 del 1981;     d) Direzione  centrale  dei  servizi  tecnico-logistici  e  della gestione patrimoniale: pianificazione e programmazione strategica del fabbisogno di beni  e  servizi  a  livello  centrale  e  territoriale dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,   assolvendo   alla funzione di  centrale  unica  per  gli  acquisti  di  competenza  del Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi, anche  attraverso  le proprie articolazioni  periferiche,  organizzazione,  uniformita'  di indirizzo e gestione delle attivita' tecniche, anche con  riferimento alle nuove tecnologie presenti sul mercato;     e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: pianificazione economico-finanziaria    e    delle     politiche     di     bilancio dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  assolvendo,  a  tal fine, alla funzione di centrale unica della spesa del Dipartimento;     f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione  delle  Forze di polizia:  ufficio  a  composizione  interforze  per  le  attivita' riguardanti l'espletamento delle funzioni demandate  al  Dipartimento per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro  dell'interno - Autorita' nazionale di  pubblica  sicurezza,  nell'esercizio  delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in  materia  di ordine  e   sicurezza   pubblica;   pianificazione   generale   della dislocazione  delle  Forze  di'   polizia,   nonche'   pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione connessi  alla  gestione associata di beni e servizi strumentali delle Forze di polizia  e  di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni  e  servizi tra le Forze di polizia e le  Forze  armate;  promozione  e  sviluppo della legalita' e della sicurezza partecipata, nonche' pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo ed  internazionale,  nei settori di interesse dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza; attivita' finalizzate alla determinazione ed attuazione delle  misure di protezione personale;     g) Direzione  centrale  della  polizia  criminale:  supporto  per l'esercizio delle funzioni demandate al vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra  la  Direzione  investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma 6, del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  410;  raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a  carattere interforze, in  materia  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica, nonche' di contrasto  delle  fenomenologie  criminali  piu' rilevanti;   espletamento,   in   attuazione   della   pianificazione strategica   delle   relazioni   internazionali,   dei   compiti   di cooperazione di polizia a livello europeo  ed  internazionale,  salvo quanto  previsto  alla  lettera  n);  gestione  dei  collaboratori  e testimoni  di  giustizia;  gestione  del  CED   Interforze   di   cui all'articolo  8  della  legge  n.  121  del  1981,  per  l'attuazione dell'interoperabilita' tra  i  sistemi  informatici  delle  Forze  di polizia, anche mediante la  standardizzazione  delle  metodologie  di comunicazione, nel rispetto delle normative in materia di  protezione e sicurezza dei dati personali;     h) Direzione centrale dei servizi antidroga: coordinamento  delle attivita'  di  prevenzione,  contrasto  e  repressione  del  traffico illecito  di   sostanze   stupefacenti,   a   livello   nazionale   e internazionale;     i) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche  del personale  della  Polizia  di   Stato:   affari   generali   relativi all'organizzazione e  all'amministrazione  della  Polizia  di  Stato, ordinamento del personale e degli uffici, reparti  e  istituti  della Polizia di Stato, gestione del  personale  della  Polizia  di  Stato, delle   relative   attivita'   concorsuali,   del   contenzioso    ed assistenziali; coordinamento  delle  attivita'  di  competenza  degli istituti di  istruzione  della  Polizia  di  Stato;  coordinamento  e gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato;     l) Direzione centrale di  sanita':  svolgimento  delle  attivita' relative alle esigenze  sanitarie  del  personale  della  Polizia  di Stato, alle attivita' di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione,  nell'ambito  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative  in materia di sicurezza sui luoghi di  lavoro;  psicologia  del  lavoro, psicologia  della  salute,  psicologia  applicata  all'attivita'   di polizia nell'ambito dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza, anche attraverso attivita' di studio ed indirizzo;     m)   Direzione   centrale   della   polizia    di    prevenzione: coordinamento,  impulso  e  supporto  delle  attivita',  informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali o  economici  rilevanti  per  l'ordine  e  la   sicurezza   pubblica; interventi speciali ad alto rischio;     n) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per  i  reparti  speciali  della  Polizia  di  Stato: coordinamento, direzione, pianificazione  strategica  dei  servizi  e delle attivita' svolte  dalle  Specialita'  della  Polizia  stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni della  Polizia  di  Stato, anche  per  quanto  concerne  lo  studio   e   l'elaborazione   delle metodologie  operative  implementate  dalle   predette   Specialita'; sviluppo delle attivita' demandate all'organo del  Ministero  per  la sicurezza  e  la  regolarita'  dei  servizi   di   telecomunicazione; coordinamento e pianificazione generale dei Reparti  mobili  e  degli altri Reparti speciali della Polizia  di  Stato,  ferme  restando  le attribuzioni riservate  alla  Direzione  centrale  della  polizia  di prevenzione relativamente  ai  reparti  competenti  ad  eseguire  gli interventi speciali ad alto rischio;     o) Direzione centrale dell'immigrazione e per  la  polizia  delle frontiere: coordinamento delle attivita' demandate alle Autorita'  di pubblica  sicurezza  in  materia  di  ingresso  e   soggiorno   degli stranieri, attivita' per il contrasto  dell'immigrazione  irregolare; attivita' operative di polizia di  frontiera  e  di  sicurezza  degli scali aeroportuali e  marittimi,  assicurando  lo  svolgimento  delle connesse  attivita'   amministrative;   attivita'   di   cooperazione internazionale di polizia nel settore di specifica competenza;     p)  Direzione  centrale  anticrimine  della  Polizia  di   Stato: coordinamento informativo anticrimine, per l'indirizzo e il  raccordo info-operativo  delle  attivita'  investigative,  di  controllo   del territorio svolte dagli uffici della Polizia di  Stato  e  di  quelle finalizzate  all'applicazione  delle   misure   di   prevenzione   di competenza  del  Questore  -   Autorita'   di   pubblica   sicurezza; coordinamento  e  supporto  centrale  delle  attivita'   di   polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato.   3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende  la  Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 1,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e  la Scuola  di  perfezionamento  per  le  Forze  di  polizia  per  l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli  ufficiali  delle Forze di polizia.   4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto un prefetto con le funzioni di Capo della  Polizia  -  direttore  generale  della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo  quanto  previsto  dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per  l'attivita'  di  coordinamento  e  di pianificazione ed un vice direttore generale al quale e' affidata  la responsabilita' della Direzione centrale della polizia criminale.  Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme  restando  le attribuzioni agli stessi conferite da  disposizioni  di  legge  o  di regolamento,  il  Capo  della  Polizia  -  direttore  generale  della pubblica sicurezza  puo'  delegare,  di  volta  in  volta  o  in  via generale, specifiche funzioni.   5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002,  n.  83,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la  Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5,  primo comma, della legge n. 121 del  1981,  sono  soppressi  e  i  relativi compiti  sono  attribuiti  all'Ufficio  per  il  coordinamento  e  la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione  centrale  per gli affari generali e le politiche del  personale  della  Polizia  di Stato nonche' alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.  
           Note all'art. 4: 
               - Si riporta il testo degli articoli 5 e 8 della citata          legge 1° aprile 1981, n. 121:                 «Art.  5  (Organizzazione  del   dipartimento   della          pubblica  sicurezza).  -  Il  dipartimento  della  pubblica          sicurezza si  articola  nei  seguenti  uffici  e  direzioni          centrali:                   a)   ufficio   per   il    coordinamento    e    la          pianificazione, di cui all'art. 6;                   b) ufficio centrale ispettivo;                   c) direzione centrale della polizia criminale;                   d) direzione centrale per gli affari generali;                   e) direzione centrale della polizia di prevenzione;                   f) direzione  centrale  per  la  polizia  stradale,          ferroviaria, di frontiera e postale;                   g) direzione centrale del personale;                   h)  direzione  centrale   per   gli   istituti   di          istruzione;                   i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici          e della gestione patrimoniale;                   l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.                   l-bis)  direzione  generale  di  sanita',  cui   e'          preposto,  il   dirigente   generale   medico   del   ruolo          professionale dei sanitari della Polizia di Stato.               Al   dipartimento   e'   proposto   il    capo    della          polizia-direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su          proposta del Ministro dell'interno.               Al capo della polizia-direttore generale della pubblica          sicurezza   e'   attribuita   una    speciale    indennita'          pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio  dei          ministri,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,   di          concerto con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le  medesime          modalita' si provvede per il Comandante generale  dell'Arma          dei carabinieri, per il Comandante generale  della  Guardia          di finanza, per il Direttore generale per gli  istituti  di          prevenzione e di pena  e  per  il  Direttore  generale  per          l'economia montana e per le foreste.               Al  dipartimento  sono  assegnati  due  vice  direttori          generali, di cui  uno  per  l'espletamento  delle  funzioni          vicarie e l'altro per l'attivita'  di  coordinamento  e  di          pianificazione.               Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con          funzioni vicarie e' prescelto tra  i  prefetti  provenienti          dai ruoli della Polizia di Stato.               L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro          o del direttore  generale,  ha  il  compito  di  verificare          l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro  e          del direttore generale;  riferire  sulla  attivita'  svolta          dagli  uffici  ed  organi  periferici  dell'Amministrazione          della  pubblica  sicurezza;  verificare  l'efficienza   dei          servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.               La determinazione del numero e delle  competenze  degli          uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il          Dipartimento   della   pubblica   sicurezza,   nonche'   la          determinazione  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi   a          disposizione  sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.               Alla direzione degli uffici e delle direzioni  centrali          sono preposti dirigenti generali.               Alla direzione centrale per  i  servizi  di  ragioneria          puo' essere preposto un dirigente  generale  di  ragioneria          dell'Amministrazione civile dell'interno.».                 «Art 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati).  -          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera          a), e all'art. 7.               Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi          del comma seguente.               Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con          l'approvazione del Ministro dell'interno.».               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  6,  del          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.   410          (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle  attivita'          informative  e  investigative   nella   lotta   contro   la          criminalita'   organizzata)   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 30 dicembre 1991, n. 304:                 «Art. 4 (Disposizioni concernenti  il  personale).  -          (Omissis).                 6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A.          e gli altri uffici, reparti  e  strutture  delle  forze  di          polizia, ivi compresi i servizi  di  cui  all'art.  12  del          decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152  ,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  12  luglio  1991,  n.  203,  la          dotazione  organica  dei  prefetti  di  prima   classe   e'          incrementata di un'unita' da assegnarsi al Dipartimento  di          pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale,          direttore centrale della polizia criminale.».               - Si riporta il testo  dell'art.  1,  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2006,   n.   256          (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di          Polizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  1°  settembre          2006, n. 203:                 «Art. 1 (Ambito di applicazione e  denominazione).  -          1. Il presente  regolamento  disciplina  il  nuovo  assetto          organizzativo  e  funzionale  dell'Istituto  superiore   di          polizia che, in relazione alle funzioni ad esso  demandate,          assume la denominazione di Scuola superiore di polizia,  di          seguito denominata: "Scuola".                 2.  La  Scuola,  con  sede  in  Roma,   dipende   dal          Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  ed  opera  con  i          livelli di autonomia  didattico-istituzionale,  gestionale,          finanziaria e contabile  previsti  dalle  disposizioni  del          presente regolamento, in attuazione dell'art. 67, comma  1,          del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.».               - Si riporta il testo dell'art. 2 del  decreto-legge  6          maggio 2002, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 2  luglio  2002,  n.  133  (Disposizioni  urgenti  in          materia di sicurezza  personale  ed  ulteriori  misure  per          assicurare     la      funzionalita'      degli      uffici          dell'Amministrazione   dell'interno)    pubblicato    nella          Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2002, n. 157:                 «Art. 2 (Ufficio centrale interforze per la sicurezza          personale). - 1. Per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui          all'art.  1,  il  Ministro  dell'interno  si   avvale   del          Dipartimento della pubblica sicurezza, nel  cui  ambito  e'          istituito l'Ufficio centrale interforze  per  la  sicurezza          personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva  e          in forma coordinata, l'adozione delle misure di  protezione          e di vigilanza, in  conformita'  alle  direttive  del  Capo          della  Polizia  -   Direttore   generale   della   pubblica          sicurezza.                 2. L'UCIS, in particolare, provvede:                   a)  alla  raccolta   ed   analisi   di   tutte   le          informazioni relative alle situazioni personali  a  rischio          che  il  Servizio  per  le  informazioni  e  la   sicurezza          democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni  e  la          sicurezza militare (SISMI) e gli  uffici  e  reparti  delle          Forze di polizia sono tenuti a  fornire,  curando  altresi'          gli occorrenti raccordi con l'autorita' giudiziaria  e  con          gli uffici provinciali di cui all'art. 5;                   b) all'individuazione delle modalita' di attuazione          dei servizi di protezione  e  di  vigilanza  e  dei  moduli          comportamentali conseguenti;                   c) alla pianificazione operativa  e  delle  risorse          assegnate  per  le  esigenze  connesse   all'attivita'   di          prevenzione  a  tutela   dell'incolumita'   delle   persone          ritenute a rischio;                   d) alla predisposizione dei criteri  relativi  alla          formazione ed all'aggiornamento del personale  delle  Forze          di  polizia  impiegato  nei  compiti  di  protezione  e  di          vigilanza previsti dal presente articolo;                   e) alla determinazione di criteri per  la  verifica          dell'idoneita'  dei  mezzi  e  degli   strumenti   speciali          utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;                   f) alla cura delle relazioni, al  mantenimento  dei          contatti e alla collaborazione con i corrispondenti  uffici          delle amministrazioni estere, per il  tramite  dell'Ufficio          per il coordinamento e la  pianificazione  delle  Forze  di          polizia.                 3.  L'UCIS  provvede  anche   all'attivazione   delle          procedure di emergenza.                 4. Ai fini dell'acquisizione  delle  informazioni  di          cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS  puo'  attivare  il          Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'art.  118          del codice di procedura penale.                 5. All'UCIS e' preposto un prefetto  o  un  dirigente          generale  di  pubblica  sicurezza,   ovvero   un   generale          dell'Arma dei carabinieri  di  livello  equiparato,  ed  e'          assegnato personale della Polizia di Stato,  dell'Arma  dei          carabinieri  e  dell'Amministrazione  civile  dell'interno.          All'UCIS puo' essere altresi' assegnato personale del Corpo          della  guardia   di   finanza,   del   Corpo   di   polizia          penitenziaria,  di  ogni  altra  amministrazione  civile  e          militare dello Stato,  nonche'  due  esperti  nominati  dal          Ministro dell'interno ai  sensi  dell'art.  6  della  legge          1°(gradi)  aprile  1981,  n.  121.   All'assegnazione   del          personale  diverso  da  quello  appartenente  al  Ministero          dell'interno  si  provvede   con   decreto   del   Ministro          dell'interno,  adottato  di   concerto   con   i   Ministri          interessati.                 6. I  servizi  di  protezione  e  di  vigilanza  sono          eseguiti dagli  uffici,  reparti  ed  unita'  specializzate          della Polizia di  Stato  e  dell'Arma  dei  carabinieri  e,          qualora necessario, del Corpo della guardia di  finanza  e,          limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione          centrale   della   giustizia,   del   Corpo   di    polizia          penitenziaria,   nonche',   limitatamente   alle    persone          appartenenti all'Amministrazione centrale  delle  politiche          agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale  dello          Stato.                 7.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   presente          articolo, la determinazione del numero e  delle  competenze          degli  uffici  in  cui  si  articola  l'UCIS,  nonche'   la          determinazione  delle  piante  organiche  e  dei  mezzi   a          disposizione, sono  effettuate  con  decreto  del  Ministro          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e          delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della  legge  1°(gradi)          aprile 1981, n. 121.                 8. Il Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,          sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza          pubblica,  individua  le  alte  personalita'  istituzionali          nazionali nei cui confronti sono  espletati  i  servizi  di          tutela e protezione, che possono essere  estesi  alle  loro          famiglie e residenze.                 9.   Eventuali   integrazioni   e   modifiche   delle          disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono  effettuate  con          la procedura di cui all'art. 17, comma 4-bis,  della  legge          23 agosto 1988, n. 400.                 10. Restano ferme le disposizioni di cui  al  decreto          del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39,          in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela          del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti  della          Repubblica,  delle  loro  famiglie  e  delle  loro  sedi  e          residenze.                 10-bis.  L'assegnazione  iniziale   e   l'adeguamento          successivo del personale impiegato nei compiti  di  cui  al          presente articolo, ove comportino un incremento  dei  posti          in   organico,   devono   essere   compensati    con    una          corrispondente riduzione di un numero di posti di  organico          delle  altre  qualifiche  delle   diverse   amministrazioni          interessate equivalente sul piano finanziario.».   |  
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         Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione 
   1. Il Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella  tutela  dei  diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:     a) l'immigrazione;     b) l'asilo;     c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;     d)  le  confessioni  religiose,  fatto  salvo   quanto   previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303 e  l'amministrazione  del  patrimonio  del  Fondo edifici di culto.   2. Il Dipartimento per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  e' articolato nelle seguenti direzioni centrali:     a) Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali: coordinamento, raccordo e pianificazione strategica  delle  attivita' dipartimentali in  attuazione  delle  linee  di  indirizzo  del  Capo Dipartimento; affari generali: sistemi  informatici,  risorse  umane, rapporti con le organizzazioni sindacali, acquisti di beni e  servizi per il funzionamento del Dipartimento,  trasparenza,  accesso  civico generalizzato e anticorruzione; relazioni  internazionali;  controllo delle strutture di accoglienza; attuazione di progetti europei  nelle materie di competenza;  programmazione,  formazione,  variazione  del bilancio e monitoraggio delle  spese;  gestione  del  patrimonio  del Fondo  lire  U.N.R.R.A  (United  Nations  Relief  and  Rehabilitation Administration - Amministrazione delle nazioni unite per l'assistenza e la riabilitazione); revisione e controllo interno di  gestione  del Fondo edifici di culto (F.E.C.);     b) Direzione centrale per le  politiche  migratorie  -  Autorita' fondo  asilo   migrazione  e  integrazione:  analisi,  definizione  e programmazione delle politiche migratorie; gestione del  Fondo  asilo migrazione e integrazione, per il  quale  il  direttore  centrale  e' Autorita'  responsabile;  indirizzo,  coordinamento  e   monitoraggio dell'attivita' dei Consigli territoriali per l'immigrazione  e  degli Sportelli   unici   per   l'immigrazione   presso   le    prefetture; partecipazione  a  organismi  europei  in  materia   di   migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;  gestione finanziaria delle spese di competenza, inclusi i fondi europei;     c) Direzione centrale dei servizi  civili  per  l'immigrazione  e l'asilo: prima assistenza, accoglienza  e  allocazione  dei  migranti giunti sul territorio via mare o via terra;  servizi  di  accoglienza alle  frontiere;  monitoraggio  delle  presenze  degli  stranieri  in accoglienza; attivazione e gestione di strutture di accoglienza e dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); indirizzo, coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza e  della  loro  gestione; governo  del  Sistema  di  protezione  per  titolari  di   protezione internazionale  e  minori  stranieri  non  accompagnati   (SIPROIMI); procedure  Dublino;  rimpatri  volontari  assistiti,  attuazione   di progetti europei nelle materie di  competenza;  gestione  finanziaria delle spese di competenza;     d) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e  le minoranze:    attribuzione    della    cittadinanza    italiana     e dell'attestazione dello status di apolide; legislazioni  speciali  in materia   di   cittadinanza;   tutela   delle    minoranze    storico etno-linguistiche; provvidenze economiche  alle  vittime  civili  del terrorismo e della criminalita' organizzata; tutela delle  fragilita' sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del sociale, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza;     e)  Direzione   centrale   degli   affari   dei   culti   e   per l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul  rispetto della liberta' religiosa, rapporti con  gli  enti  delle  confessioni religiose; riconoscimento personalita' giuridica degli enti di  culto cattolico   e   diverso   dal   cattolico;   fabbricerie;   restauro, conservazione, valorizzazione e tutela dei  beni  di  proprieta'  del F.E.C.; gestione delle entrate e delle spese  del  bilancio  autonomo del  F.E.C;  attuazione  di  progetti  europei   nelle   materie   di competenza; gestione finanziaria delle spese di competenza.   3. Il Dipartimento per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso e' assegnato un  vice  capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al  quale  e' affidata  la  responsabilita'  della  Direzione   centrale   per   la programmazione  e  i  servizi  generali.  Ad  un  altro   vice   capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione  centrale per le politiche migratorie -  Autorita'  fondo  asilo  migrazione  e integrazione. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.   4. Nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione nazionale  per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.  
           Note all'art. 5: 
               - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera e),          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59)  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O.:                 «Art. 2 (Finalita' e funzioni). - (Omissis).                 2. Il  Presidente  si  avvale  della  Presidenza,  in          particolare,  per  l'esercizio,   in   forma   organica   e          integrata, delle seguenti funzioni:                   e)  i  rapporti  del  Governo  con  le  confessioni          religiose, ai sensi degli articoli 7  e  8,  ultimo  comma,          della Costituzione;».               -  Il  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del          riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  febbraio  2008,  n.          40.   |  
|   |                                 Art. 6   Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della                            difesa civile 
   1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e della  difesa  civile,  presso  il  quale  e'  incardinato  il  Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:     a) soccorso pubblico ed estinzione  degli  incendi,  compreso  il concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi;     b) prevenzione incendi e sicurezza tecnica;     c) difesa civile e concorso alle politiche di protezione  civile, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;     d) altre attivita' assegnate al Corpo nazionale  dei  vigili  del fuoco, ai sensi dell'articolo 1,  del  decreto  legislativo  8  marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni.   2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e della difesa civile e' articolato nelle seguenti direzioni centrali:     a) Direzione centrale per  l'emergenza,  il  soccorso  tecnico  e l'antincendio boschivo: pianificazione,  coordinamento,  indirizzo  e sviluppo dell'attivita' di soccorso  del  Corpo  nazionale,  compresa quella delle componenti specialistiche e specializzate;  collegamento con la direzione competente  per  la  gestione  delle  emergenze  del Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei ministri e le  strutture  operative  del  Servizio  nazionale  di protezione  civile;  gestione   del   Centro   operativo   nazionale; pianificazione, attivazione e coordinamento del Sistema delle colonne mobili  regionali;  pianificazione  e  indirizzo  dell'attivita'   di concorso del Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli  incendi di bosco e partecipazione alle relative strutture  di  coordinamento; pianificazione e indirizzo  dell'attivita'  del  Corpo  nazionale  in materia di controllo e contrasto  del  rischio  nucleare,  biologico, chimico e radiologico; pianificazione e indirizzo  dell'attivita'  di soccorso in ambito portuale ed aeroportuale; gestione della  rete  di rilevamento  della  radioattivita'  sul  territorio;  organizzazione, direzione e controllo del  servizio  aereo  e  raccordo  con  enti  e istituzioni competenti per gli aspetti aeronautici; organizzazione  e gestione     della     flotta     aerea     antincendio;     gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del  settore  aeroportuale; gestione del servizio centrale delle telecomunicazioni;     b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza  tecnica: predisposizione  delle  norme  di  prevenzione  incendi   anche   con riferimento alle attivita'  a  rischio  di  incidente  rilevante,  al settore nucleare e ai beni culturali; monitoraggio  sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi;  pianificazione  e  indirizzo dell'attivita'   di   formazione   e   di   vigilanza    antincendio; regolamentazione  e  normazione  di  prodotto  in  attuazione   delle disposizioni nazionali  e  comunitarie;  autorizzazione  e  controllo degli organismi notificati e vigilanza  sul  mercato,  in  attuazione delle  disposizioni  nazionali  e  comunitarie;  rilascio   di   atti autorizzativi  su  prodotti  antincendio;   rilascio   di   atti   di valutazione tecnica europea, in attuazione di disposizioni  nazionali e  comunitarie;  studio,  ricerca  e  sperimentazione  su   prodotti, sistemi, impianti e materiali per  la  protezione  passiva  e  attiva contro gli incendi e su dispositivi di protezione individuali; studio delle cause delle esplosioni e degli incendi, anche  di  vegetazione; attivita' investigativa connessa ad incendi ed esplosioni; segreteria del Comitato centrale tecnico scientifico;     c) Direzione centrale per la difesa  civile  e  le  politiche  di protezione  civile:  raccordo  interistituzionale  e  interfunzionale delle  attivita'  di   difesa   civile   delle   prefetture   e   dei corrispondenti uffici delle amministrazioni dello  Stato  nel  quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della  Nazione  in ambito  NATO;  pianificazione  di  difesa   civile   e   cooperazione civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali della rete  di allarme nucleare e  radiologico;  programmazione,  organizzazione  ed attuazione di esercitazioni nazionali  e  internazionali;  segreteria della  Commissione  interministeriale  tecnica  della  difesa  civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione  classificata  del Dipartimento; supporto alle prefetture nelle  materie  di  competenza del Dipartimento  con  particolare  riferimento  alla  pianificazione delle  attivita'  di  protezione  civile  e  all'allestimento  e   al funzionamento delle Sale operative integrate di difesa  e  protezione civile;  pianificazione,  organizzazione  e   gestione   dei   Centri assistenziali   di   pronto    intervento;    cura    dei    rapporti interistituzionali in materia di protezione civile anche mediante  la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati;     d)  Direzione  centrale   per   la   formazione:   progettazione, pianificazione e coordinamento delle attivita' di formazione di base, specialistica e di qualificazione del personale del Corpo  nazionale, di ruolo e volontario,  organizzate  presso  le  strutture  formative centrali  e  territoriali,  compreso  il  rilascio   delle   relative attestazioni   e   abilitazioni;   definizione,   pianificazione    e monitoraggio  dell'attivita'  di  addestramento   professionale   del personale, di ruolo e volontario, del Corpo  nazionale;  definizione, pianificazione  e   organizzazione   di   attivita'   formative,   di addestramento e di aggiornamento, anche a favore del volontariato  di Protezione civile  e  antincendio  boschivo  nonche'  in  materia  di sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso il rilascio  delle  relative attestazioni e abilitazioni; coordinamento  e  sviluppo  del  settore della  documentazione  e  delle  politiche  di  valorizzazione  della memoria  storica  del  Corpo  nazionale;  sviluppo  delle   attivita' formative, anche di alta  specializzazione,  attraverso  collegamenti con   universita',   scuole   di   alta   formazione,   nazionali   e internazionali, e comunita' scientifica;     e) Direzione  centrale  per  le  risorse  umane:  pianificazione, programmazione e attuazione delle politiche di gestione del personale del Corpo in servizio presso le  strutture  centrali  e  periferiche, coordinamento dell'attivita' disciplinare;  attuazione/pianificazione delle procedure di mobilita'; gestione del servizio civile;  gestione del personale volontario; gestione del contenzioso nelle  materie  di specifica competenza;  tenuta  delle  matricola,  cura  dello  status giuridico  del  personale   del   Corpo   nazionale;   gestione   dei procedimenti  negoziali  nelle  materie   di   competenza;   gestione dell'anagrafe  delle  prestazioni  e   dei   relativi   provvedimenti autorizzativi;     f) Direzione centrale per le risorse finanziarie:  programmazione e  analisi  economico-finanziarie;  attivita'  prelegislativa   nelle materie   di   specifica   competenza;   formazione,    gestione    e rendicontazione del bilancio; attivita' di  monitoraggio  finanziario ed economico per centri di costo centrali e  territoriali  del  Corpo nazionale; attivita' amministrative in materia di beni patrimoniali e coordinamento    dei    consegnatari;    spese    di    funzionamento amministrativo; ordinamenti retributivi e previdenziali del personale di ruolo del Corpo nazionale e relativo trattamento  economico  fisso ed accessorio; adempimenti in materia  di  trattamento  previdenziale ordinario e privilegiato; ordinamento retributivo ed assicurativo del personale  volontario  del   Corpo   nazionale;   partecipazione   ai procedimenti negoziali di primo  livello  in  materia  retributiva  e gestione dei procedimenti negoziali in materia di fondi  incentivanti al personale;  gestione  dei  procedimenti  di  riconoscimento  dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici economici, altri emolumenti indennitari; assistenza al personale dirigente  del  Corpo nazionale in materia di responsabilita' civile verso terzi  e  tutela legale e giudiziaria; spese di lite  dipartimentali  e  gestione  del contenzioso nelle materie di specifica competenza;     g)   Direzione   centrale   per    l'amministrazione    generale: predisposizione,  organizzazione  e  gestione  delle   procedure   di reclutamento, dei concorsi  interni  per  la  riqualificazione  e  la progressione in carriera del personale del  Corpo  nazionale;  affari legali  e  contenzioso  giudiziale  e  stragiudiziale  relativo  alle controversie di  carattere  generale  che  non  siano  specificamente assegnate ad altri Uffici  nonche'  alle  controversie  di  carattere risarcitorio di particolare rilevanza economica;  procedure  connesse alla costituzione di parte  civile  e  la  riscossione  coattiva  dei crediti  nelle  materie  di  competenza  della  Direzione   centrale; monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati dell'andamento del contenzioso del Dipartimento; supporto nell'attivita' di indirizzo  e vigilanza dell'Opera nazionale di assistenza  per  il  personale  del Corpo nazionale;     h) Direzione centrale per le risorse  logistiche  e  strumentali: coordinamento delle attivita'  di  pianificazione,  programmazione  e progettazione per  gli  appalti  pubblici  di  lavori  relativi  alla realizzazione o  ristrutturazione  delle  sedi  di  servizio  e  alla manutenzione delle  sedi  esistenti,  nonche'  quelle  di  servizi  e forniture  funzionali  alle  esigenze  tecnico-logistiche  del  Corpo nazionale, anche  per  il  tramite  degli  Uffici  centrali  e  delle Direzioni regionali e interregionali in qualita'  di  amministrazioni aggiudicatrici, centrali di committenza e responsabili dei centri  di spesa; regolamentazione e indirizzo delle modalita' e delle procedure di affidamento dei contratti  pubblici;  predisposizione  degli  atti relativi alle acquisizioni, alle permute e  alle  locazioni  di  beni immobili, nonche' degli accordi  quadro  a  supporto  delle  Stazioni appaltanti del Corpo nazionale; tenuta e aggiornamento  dell'anagrafe delle Stazioni appaltanti  del  Corpo  nazionale  previa  verifica  e sussistenza dei requisiti di qualificazione, e relative comunicazioni all'Autorita'  competente;  consulenza  alle  Stazioni  appaltanti  e gestione del contenzioso per gli aspetti contrattuali nei settori  di competenza; partecipazione  all'attivita'  dei  Comitati  tecnici  in materia  di  normazione,  nazionale  e   comunitaria,   controllo   e vigilanza.   3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e della difesa civile e' diretto da un Capo dipartimento che svolge  le funzioni    di    indirizzo    generale    e     di     coordinamento politico-amministrativo.  Le  funzioni  di  vice  capo   dipartimento vicario sono attribuite al Capo del Corpo nazionale,  nella  qualita' di vertice del Corpo stesso, al quale  competono,  oltre  ai  compiti previsti dalla normativa vigente per la posizione di Capo del  Corpo, il coordinamento tecnico-operativo delle direzioni centrali, ai  fini del raccordo delle funzioni del Dipartimento  con  quelle  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  l'attivita'  ispettiva  nei riguardi degli uffici centrali e periferici del Corpo  nazionale.  Ad un altro vice Capo Dipartimento e' affidata la responsabilita'  della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di  protezione civile. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.   4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d)  e h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale  dei  vigili del fuoco.  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo  8          marzo 2006, n. 139:                 «Art.  1  (Struttura  e  funzioni).  -  1.  Il  Corpo          nazionale dei vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato:          «Corpo  nazionale»,  e'  una  struttura  dello   Stato   ad          ordinamento civile, incardinata nel Ministero  dell'interno          - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico          e   della   difesa   civile,   di    seguito    denominato:          «Dipartimento»,  per  mezzo  della   quale   il   Ministero          dell'interno, ai sensi del decreto  legislativo  30  luglio          1999, n. 300, assicura, anche  per  la  difesa  civile,  il          servizio  di  soccorso  pubblico  e   di   prevenzione   ed          estinzione  degli  incendi,  ivi   compresi   gli   incendi          boschivi, su tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  lo          svolgimento  delle  altre  attivita'  assegnate  al   Corpo          nazionale dalle leggi e  dai  regolamenti,  secondo  quanto          previsto nel presente decreto legislativo.                 2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale  del          servizio nazionale di protezione civile ai sensi  dell'art.          11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».   |  
|   |                                 Art. 7   Dipartimento per l'amministrazione generale,  per  le  politiche  del  personale dell'amministrazione civile e per le risorse  strumentali  e finanziarie. 
   1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:     a)  amministrazione  generale   e   supporto   dei   compiti   di rappresentanza generale e di governo esercitati  dalle  prefetture  - Uffici territoriali del Governo sul  territorio,  inclusi  quelli  di documentazione  generale  e  statistica;  indirizzo  e  coordinamento dell'attivita' delle prefetture e delle conferenze permanenti di  cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo, alle onorificenze al merito e al valor  civile,  al  riconoscimento  delle persone giuridiche;     b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalita' e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione  e  condizionamento  della criminalita' organizzata negli appalti pubblici e nelle  concessioni, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno  e monitoraggio di imprese, ai sensi dell'articolo 32 del  decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 agosto 2014, n. 114; gestione e vigilanza della banca dati  nazionale unica della documentazione  antimafia  di  cui  all'articolo  96  del decreto  legislativo  6  settembre  2011,   n.   159;   indirizzo   e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del  Governo  in materia  di   documentazione   antimafia   e   relativo   contenzioso giurisdizionale e giustiziale;     c) politiche  del  personale,  gestione  delle  risorse  umane  e sviluppo    delle    attivita'    formative    per    il    personale dell'amministrazione civile;     d)  organizzazione  delle  strutture   centrali   e   periferiche dell'amministrazione civile ed attivita'  finalizzate  ad  assicurare l'adempimento  degli  obblighi  in  materia  di   prevenzione   della corruzione e di trasparenza;     e) studio, analisi e coordinamento  dei  processi  relativi  alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno;     f)   coordinamento   dei   sistemi   informativi   automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;     g) gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero.   2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse strumentali e finanziarie  e'  articolato  nelle  seguenti  direzioni centrali:     a)  Direzione  centrale  per  l'amministrazione  generale  e   le prefetture  -  Uffici  territoriali  del   Governo:   amministrazione generale e supporto dei  compiti  di  rappresentanza  generale  e  di governo delle prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo,  ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; direttive  e supporto  giuridico  -  amministrativo  alle  prefetture   -   Uffici territoriali del  Governo  per  i  rapporti  con  le  amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' di studio, analisi e coordinamento dei  processi  relativi  alle  funzioni  dell'Amministrazione  civile dell'interno, con  particolare  riferimento  all'innovazione  e  alla semplificazione amministrativa; ricerca e consulenza per lo  sviluppo e l'applicazione di progetti informatici; indirizzo  e  coordinamento dell'attivita' delle prefetture - Uffici territoriali del  Governo  e delle conferenze permanenti e monitoraggio delle relative  attivita'; proposte di conferimento delle onorificenze al  valore  e  al  merito civile;  coordinamento,  consulenza  e  monitoraggio  dell'attuazione delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza dei luoghi di lavoro delle prefetture - Uffici territoriali del  Governo;  sistema  sanzionatorio   amministrativo   e   relativo contenzioso; attivita' in  materia  di  Sistema  informatico  veicoli sequestrati (SIVES); prevenzione amministrativa per la  tutela  della legalita'  e  per  il  contrasto  dei  fenomeni  di  infiltrazione  e condizionamento  della   criminalita'   organizzata   negli   appalti pubblici, anche in relazione alle misure straordinarie  di  gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dalla normativa  vigente; gestione  e  vigilanza  della  banca  dati  nazionale   unica   della documentazione  antimafia  e  relativa  attivita'  di   indirizzo   e coordinamento delle prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo sulle iniziative di raccordo istituzionale per  la  promozione  della tutela  della  legalita'  territoriale  e   trasparenza   dell'azione amministrativa e delle procedure di appalto;     b)  Direzione   centrale   per   le   politiche   del   personale dell'amministrazione  civile:   elaborazione   e   attuazione   delle politiche delle risorse umane e della connessa attivita' di studio  e ricerca; gestione del personale  della  carriera  prefettizia  e  del personale contrattualizzato,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  in servizio    presso    le    strutture    centrali    e    periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta  della  matricola  e cura  dello  status  giuridico  dei  dipendenti,  conferimento  degli incarichi dirigenziali, gestione delle procedure  selettive  interne; verifica,  analisi,  studio,  elaborazione  ed  aggiornamento   delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V.,  dei sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle  attivita'  socio-culturali  a  favore  del  personale,   della mobilita' interna ed  esterna,  dei  procedimenti  disciplinari,  del contenzioso e di ogni  altro  aspetto  concernente  la  gestione  del rapporto di lavoro; individuazione dei  Commissari  per  la  gestione degli enti sciolti per fenomeni di  infiltrazione  di  tipo  mafioso; qualificazione,   aggiornamento   e    formazione    del    personale dell'Amministrazione civile dell'interno;     c) Direzione centrale per le risorse finanziarie  e  strumentali: attivita' di programmazione economico finanziaria e di bilancio,  con riferimento alla predisposizione  delle  proposte  normative  per  la legge di stabilita' e per la legge di bilancio dello Stato e di tutte le altre iniziative normative comportanti  spese  relativamente  alle materie di  competenza  del  dipartimento;  coordinamento  e  analisi generale delle attivita' di bilancio per il ministero;  attivita'  di valutazione e analisi economico-finanziaria e cura degli  adempimenti in sede di previsione, gestione  e  consuntivazione  dei  sistemi  di contabilita' economica e finanziaria  per  gli  uffici  centrali  del Dipartimento e per le prefetture - Uffici territoriali  del  Governo; trattamento economico  del  personale;  in  particolare,  definizione degli  obiettivi  e  delle  linee  di  intervento  nelle  materie  di trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del  personale della carriera prefettizia, della dirigenza dell'Area I, del comparto ministeri;   funzioni   di   programmazione,   indirizzo,   raccordo, valutazione e analisi delle problematiche retributive, pensionistiche e previdenziali connesse  all'impatto  della  normativa  di  settore; gestione del contenzioso in materia  del  trattamento  economico  del personale;   servizi   generali    e    logistici;    pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle esigenze degli uffici  centrali  e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; programmazione  e gestione  finanziaria  in  materia;  valutazione  e   analisi   delle problematiche, anche derivanti dalla normativa di  settore,  relative alla logistica e alle acquisizioni di beni  e  servizi  degli  uffici centrali e periferici; attivita' di studio e analisi delle  normative di  settore;  definizione  di  strategie,  progettazione,   gestione, monitoraggio  e  sviluppo  delle  attivita'  informatiche   e   degli strumenti e  dei  sistemi  informativi  del  Dipartimento;  attivita' inerenti alla transizione alla  modalita'  operativa  digitale  e  ai conseguenti   processi   di   riorganizzazione    finalizzati    alla realizzazione di un'Amministrazione digitale e aperta;  realizzazione di sistemi per gli uffici centrali  e  per  le  prefetture  -  Uffici territoriali del Governo, finalizzati alla gestione automatizzata del personale, dei procedimenti amministrativi di competenza prefettizia, di servizi gestionali di  protocollazione  informatica,  dell'accesso alla navigazione internet,  della  posta  elettronica  certificata  e corporate e della firma digitale;  programmazione  dei  fabbisogni  e acquisizione  diretta  e  indiretta  delle  risorse  informatiche   e strumentali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; gestione  del  patrimonio  e  dell'inventario  dei  beni informatici del  Dipartimento  e  relativa  logistica;  attivita'  di consulenza in materia informatica.   3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un  Capo  Dipartimento  e  ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento  delle funzioni vicarie, al  quale  e'  affidata  la  responsabilita'  della Direzione centrale per l'amministrazione generale e le  prefetture  - Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice  capo  dipartimento e' affidata  la  responsabilita'  della  Direzione  centrale  per  le politiche del personale  dell'amministrazione  civile.  Il  Capo  del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o  in  via generale, specifiche attribuzioni.   4. Al Dipartimento fa capo, anche per  le  esigenze  organizzative, logistiche   e   del    personale,    l'Ispettorato    generale    di amministrazione. L'Ispettorato  generale  di  amministrazione,  fermo restando  quanto  previsto  in  materia  di  svolgimento  di  compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione  pubblica,  svolge funzioni e compiti in materia di  controlli,  ispezioni  e  inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di  altri  Ministri  o  su richiesta dei Capi  dipartimento  dell'amministrazione  dell'interno, nonche' le funzioni in materia di servizi archivistici di  competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato e' preposto un  prefetto, coadiuvato da un contingente di ispettori generali appartenenti  alla carriera prefettizia, non superiore a venticinque, di cui massimo due posti di funzione di prefetto, uno dei quali a disposizione del  Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi  elettorali  e in materia di anagrafe e stato civile.   5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del  personale  dell'amministrazione  civile  e  per  le risorse strumentali e finanziarie operano:     a) presso la Sede didattico residenziale, il  Centro  alti  studi del  Ministero  dell'interno,  di  cui  all'articolo  32-sexies   del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;     b)  l'Ufficio  per  le   attivita'   del   commissario   per   il coordinamento delle iniziative antiracket ed  antiusura  e  l'Ufficio per  le  attivita'  del  commissario  per  il   coordinamento   delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo  mafioso, posti alle dirette  dipendenze  dei  rispettivi  commissari.  Qualora l'incarico di commissario sia conferito ad un prefetto,  si  provvede nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'articolo 32, comma  1, lettera b),  n.  2),  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;     c) il Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza  delle infrastrutture e degli insediamenti  prioritari  istituito  ai  sensi dell'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo 18  aprile  2016, n. 50;     d) il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della trasparenza, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il responsabile della protezione dei  dati,  nonche'  il responsabile per la transizione alla modalita' operativa digitale;   6. Presso la Direzione centrale  per  le  politiche  del  personale dell'amministrazione civile  e'  istituito,  ai  sensi  dell'articolo 32-bis del decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle commissioni straordinarie per  la  gestione  degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e  di  condizionamento  di tipo mafioso o similare.  
           Note all'art. 7: 
               - Si riporta  l'art.  11  del  decreto  legislativo  30          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.          59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,  n.          203, S.O.:                 «Art.  11  (Prefettura.  Ufficio   territoriale   del          Governo). - 1. La Prefettura  assume  la  denominazione  di          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.                 2. La Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo,          ferme restando le proprie  funzioni,  assicura  l'esercizio          coordinato  dell'attivita'  amministrativa   degli   uffici          periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione          di detti uffici con gli enti  locali.  Sono  in  ogni  caso          fatte salve le competenze spettanti alle regioni a  statuto          speciale ed alle province autonome.                 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10  della          legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2,  il          Prefetto, titolare della Prefettura - Ufficio  territoriale          del Governo, e' coadiuvato da  una  conferenza  provinciale          permanente,  dallo  stesso  presieduta   e   composta   dai          responsabili   di   tutte   le   strutture   amministrative          periferiche dello Stato  che  svolgono  la  loro  attivita'          nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli   enti          locali.  Il  Prefetto  titolare  della   Prefettura-Ufficio          territoriale del Governo nel  capoluogo  della  regione  e'          altresi' coadiuvato da una conferenza  permanente  composta          dai rappresentanti delle  strutture  periferiche  regionali          dello  Stato,  alla  quale  possono   essere   invitati   i          rappresentanti della regione.                 4. Nell'esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento          previste dai commi 2 e  3  il  Prefetto,  sia  in  sede  di          conferenza provinciale sia  con  interventi  diretti,  puo'          richiedere ai responsabili delle  strutture  amministrative          periferiche dello Stato l'adozione di  provvedimenti  volti          ad evitare un grave pregiudizio alla qualita'  dei  servizi          resi alla cittadinanza anche ai  fini  del  rispetto  della          leale collaborazione con  le  autonomie  territoriali.  Nel          caso in cui non vengano assunte  nel  termine  indicato  le          necessarie iniziative,  il  Prefetto,  previo  assenso  del          Ministro   competente   per   materia,   puo'    provvedere          direttamente, informandone  preventivamente  il  Presidente          del Consiglio dei ministri.                 5. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ed  i          Ministri,   nell'esercizio   del   potere   di    indirizzo          politico-amministrativo,  emanano,  ove  occorra,  apposite          direttive ai Prefetti.                 6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad          adottare le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente          articolo e per l'adeguamento della normativa  regolamentare          vigente.».               - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 24          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 11  agosto  2014,  n.  114  (Misure  urgenti  per  la          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari)  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190, S.O.:                 «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione,  sostegno          e monitoraggio di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione          della corruzione). - 1.  Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'          giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli  317          c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis  c.p.,  319-ter  c.p.,          319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,  c.p.,          346-bis, c.p., 353 codice penale e 353-bis c.p., ovvero, in          presenza  di  rilevate  situazioni   anomale   e   comunque          sintomatiche  di  condotte  illecite  o  eventi   criminali          attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per          la realizzazione di opere pubbliche, servizi  o  forniture,          nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per          conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi          contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies  del   decreto          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero  ad   un          concessionario  di  lavori  pubblici  o  ad  un  contraente          generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore          della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e  accertati          anche ai sensi  dell'art.  19,  comma  5,  lettera  a)  del          presente  decreto,  propone  al  Prefetto   competente   in          relazione al luogo in cui ha sede la  stazione  appaltante,          alternativamente:                   a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o          della concessione;                   b) di provvedere direttamente alla straordinaria  e          temporanea   gestione   dell'impresa   limitatamente   alla          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero          dell'accordo contrattuale o della concessione.                 2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.                 2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in          base agli accordi contrattuali di cui all'art.  8-quinquies          del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  il          decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa          con il Ministro della salute e la  nomina  e'  conferita  a          soggetti  in   possesso   di   curricula   che   evidenzino          qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di          gestione sanitaria.                 3. Per la durata  della  straordinaria  e  temporanea          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per          l'intera durata della misura.                 4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa          grave.                 5. Le misure di  cui  al  comma  2  sono  revocate  e          cessano  comunque  di   produrre   effetti   in   caso   di          provvedimento che  dispone  la  confisca,  il  sequestro  o          l'amministrazione giudiziaria dell'impresa  nell'ambito  di          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di          prevenzione    ovvero    dispone    l'archiviazione     del          procedimento.   L'autorita'   giudiziaria   conferma,   ove          possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.                 6. Agli amministratori di cui al comma  2  spetta  un          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base          delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'art.  8  del          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico          dell'impresa.                 7.  Nel  periodo  di  applicazione  della  misura  di          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione          antimafia interdittiva.                 8. Nel caso in cui le indagini  di  cui  al  comma  1          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi          amministrativi e di controllo.                 9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle          tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8  del  decreto          legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli  oneri  relativi  al          pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.                 10. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i          presupposti di  cui  all'art.  94,  comma  3,  del  decreto          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai          sensi dell'art. 91, comma  5,  del  decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni          degli esperti.                 10-bis. Le misure di cui al  presente  articolo,  nel          caso di accordi  contrattuali  con  il  Servizio  sanitario          nazionale  di  cui   all'art.   8-quinquies   del   decreto          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad  ogni          soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei  casi  di          soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte          illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del          Servizio sanitario nazionale.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del   decreto          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.          136) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011,          n. 226, S.O.:                 «Art. 96  (Istituzione  della  banca  dati  nazionale          unica della  documentazione  antimafia).  -  1.  Presso  il          Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche  del          personale dell'amministrazione  civile  e  per  le  risorse          strumentali  e  finanziarie  e'  istituita  la  banca  dati          nazionale unica della documentazione antimafia, di  seguito          denominata "banca dati nazionale unica".                 2. Al fine di verificare la sussistenza di una  delle          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui          all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa  di          cui all'art. 84, comma 4, la banca dati nazionale unica  e'          collegata telematicamente con il Centro  elaborazione  dati          di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».               - Per l'art.  32-sexies  del  decreto-legge  4  ottobre          2018,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   1°          dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.               - Per il  testo  vigente  dell'art.  3-bis  del  citato          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,  n.  410,  si          veda nelle note alle premesse.               - Per il testo  dell'art.  203,  comma  1,  del  citato          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda  nelle          note alle premesse.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  41  del   decreto          legislativo  25   maggio   2016,   n.   97   (Revisione   e          semplificazione   delle   disposizioni   in   materia    di          prevenzione della corruzione,  pubblicita'  e  trasparenza,          correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del          decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai   sensi          dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia          di  riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche)          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132:                 «Art. 41 (Modifiche all'art. 1 della legge n. 190 del          2012). - 1. All'art. 1 della legge n.  190  del  2012  sono          apportate le seguenti modificazioni:                   a) la lettera b) del comma 2  e'  sostituita  dalla          seguente: "b) adotta il Piano nazionale  anticorruzione  ai          sensi del comma 2-bis;";                   b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.          Il Piano nazionale anticorruzione e'  adottato  sentiti  il          Comitato  interministeriale  di  cui  al  comma  4   e   la          Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Il  Piano  ha          durata  triennale  ed  e'  aggiornato   annualmente.   Esso          costituisce   atto   di   indirizzo   per   le    pubbliche          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  fini  dell'adozione          dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,          e per gli altri soggetti di cui all'art.  2-bis,  comma  2,          del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini          dell'adozione di misure  di  prevenzione  della  corruzione          integrative  di  quelle  adottate  ai  sensi  del   decreto          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  anche  per  assicurare          l'attuazione dei compiti di cui al  comma  4,  lettera  a).          Esso, inoltre, anche in  relazione  alla  dimensione  e  ai          diversi  settori  di  attivita'  degli  enti,  individua  i          principali rischi di  corruzione  e  i  relativi  rimedi  e          contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e  modalita'  di          adozione  e  attuazione  delle  misure  di  contrasto  alla          corruzione.";                   c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3.  Per          l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,  lettera  f),          l'Autorita'  nazionale   anticorruzione   esercita   poteri          ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti          e  documenti  alle  pubbliche  amministrazioni,  e   ordina          l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai  piani  di          cui ai commi  4  e  5  e  dalle  regole  sulla  trasparenza          dell'attivita' amministrativa previste  dalle  disposizioni          vigenti,  ovvero  la  rimozione  di  comportamenti  o  atti          contrastanti con i piani  e  le  regole  sulla  trasparenza          citati.";                   d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa;                   e) il comma 6, e' sostituito dal  seguente:  "6.  I          comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  possono          aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi          dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  il  piano          triennale per la prevenzione della corruzione,  secondo  le          indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di          cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano          triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto,          su richiesta, fornisce il  necessario  supporto  tecnico  e          informativo agli enti locali, anche al fine  di  assicurare          che i piani siano formulati e adottati nel  rispetto  delle          linee guida contenute nel Piano nazionale  approvato  dalla          Commissione.";                   f) il comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.          L'organo di indirizzo individua, di norma tra  i  dirigenti          di ruolo in servizio,  il  Responsabile  della  prevenzione          della  corruzione  e  della  trasparenza,   disponendo   le          eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare          funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento  dell'incarico          con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,  il          Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della          trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o  nel          dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.          Nelle unioni di  comuni,  puo'  essere  nominato  un  unico          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della          trasparenza.  Il  Responsabile  della   prevenzione   della          corruzione  e  della  trasparenza  segnala  all'organo   di          indirizzo e all'organismo indipendente  di  valutazione  le          disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia          di prevenzione della corruzione e di trasparenza  e  indica          agli   uffici    competenti    all'esercizio    dell'azione          disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che  non  hanno          attuato correttamente le misure in materia  di  prevenzione          della  corruzione  e  di  trasparenza.   Eventuali   misure          discriminatorie, dirette o  indirette,  nei  confronti  del          Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";                 g)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  "8.          L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in          materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,  che          costituiscono  contenuto  necessario   dei   documenti   di          programmazione strategico-gestionale e del Piano  triennale          per la prevenzione della corruzione. L'organo di  indirizzo          adotta  il  Piano  triennale  per  la   prevenzione   della          corruzione su proposta del Responsabile  della  prevenzione          della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di          ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale          anticorruzione. Negli enti locali  il  piano  e'  approvato          dalla giunta. L'attivita' di  elaborazione  del  piano  non          puo'    essere     affidata     a     soggetti     estranei          all'amministrazione.  Il  responsabile  della   prevenzione          della corruzione  e  della  trasparenza,  entro  lo  stesso          termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e          formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti  destinati  ad          operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.          Le attivita' a rischio di corruzione devono essere  svolte,          ove possibile, dal personale di cui al comma 11.";                 h) dopo il comma 8 e' inserito il  seguente:  "8-bis.          L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche  ai          fini della validazione della Relazione  sulla  performance,          che i piani triennali per la prevenzione  della  corruzione          siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di          programmazione   strategico-gestionale    e    che    nella          misurazione e valutazione delle performance si tenga  conto          degli  obiettivi   connessi   all'anticorruzione   e   alla          trasparenza. Esso verifica i contenuti della  Relazione  di          cui al comma 14 in rapporto agli  obiettivi  inerenti  alla          prevenzione della corruzione  e  alla  trasparenza.  A  tal          fine, l'Organismo medesimo puo'  chiedere  al  Responsabile          della prevenzione della corruzione e della  trasparenza  le          informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del          controllo  e  puo'  effettuare  audizioni  di   dipendenti.          L'Organismo  medesimo  riferisce  all'Autorita'   nazionale          anticorruzione sullo stato di attuazione  delle  misure  di          prevenzione della corruzione e di trasparenza.";                 i) alla lettera a) del comma 9, dopo  le  parole  "di          cui  al  comma  16,"  sono  inserite  le  seguenti:  "anche          ulteriori rispetto a quelle indicate  nel  Piano  nazionale          anticorruzione," e dopo le parole "rischio di  corruzione,"          sono  inserite  le  seguenti:  "e  le  relative  misure  di          contrasto,";                 j) alla lettera d) del comma 9, le parole "monitorare          il" sono sostituite dalle seguenti: "definire le  modalita'          di monitoraggio del";                 k) alla lettera e) del comma 9, le parole "monitorare          i" sono sostituite dalle seguenti: "definire  le  modalita'          di monitoraggio dei";                 l) il comma 14 e' sostituito dal  seguente:  "14.  In          caso di ripetute violazioni  delle  misure  di  prevenzione          previste dal Piano, il responsabile  individuato  ai  sensi          del  comma  7  del  presente  articolo  risponde  ai  sensi          dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,          e successive modificazioni, nonche', per omesso  controllo,          sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato          agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e          di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione,          da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle  misure          di prevenzione  previste  dal  Piano  costituisce  illecito          disciplinare.  Entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno,  il          dirigente individuato ai sensi del  comma  7  del  presente          articolo   trasmette    all'organismo    indipendente    di          valutazione e all'organo di indirizzo  dell'amministrazione          una relazione recante i risultati dell'attivita'  svolta  e          la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi  in          cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora   il          dirigente responsabile lo ritenga  opportuno,  quest'ultimo          riferisce sull'attivita'"».               - Per il testo dell'art.  32-bis  del  decreto-legge  4          ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°          dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 8 
       Titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale 
   1. La titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale  di cui all'articolo 2, comma 1,  e'  attribuita  ai  prefetti  ai  sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,  n. 139.   2. Nell'ambito di ciascun dipartimento, la titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale individuati negli articoli da 3 a  7 e' attribuita a prefetti, dirigenti generali e qualifiche equiparate.  
           Note all'art. 8: 
               - Si riporta l'art. 2,  comma  1,  del  citato  decreto          legislativo 19 maggio 2000, n. 139:                 «Art. 2 (Qualifiche). - 1. In relazione alle esigenze          connesse all'espletamento dei compiti di  cui  all'art.  1,          comma  1,  la  carriera  prefettizia  si   articola   nelle          qualifiche  di  prefetto,   viceprefetto   e   viceprefetto          aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni          indicate   nell'allegata   tabella   B.   Detta    tabella,          limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di          ciascuna qualifica, puo' essere modificata, in relazione  a          sopravvenute esigenze connesse all'attuazione  dei  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e decreto legislativo 30          luglio 1999, n. 303, con regolamento da adottare  ai  sensi          dell'art. 11, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio          1999, n. 300, e dell'art. 17, comma 4-bis, della  legge  23          agosto 1988, n. 400.                 2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera          e' attribuita, per il periodo di  frequenza  del  corso  di          formazione iniziale di cui  all'art.  5,  la  qualifica  di          consigliere.                 3. La dotazione organica del personale della carriera          prefettizia e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1.          In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma  3,  del          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  a  decorrere          dalla data di inizio della legislatura successiva a  quella          in cui  e'  entrato  in  vigore  il  suddetto  decreto,  la          dotazione organica dei viceprefetti, come  stabilita  dalla          allegata tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'.                 4. Fermo restando quanto previsto dall'art.  237  del          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.          3,  l'aliquota  percentuale  di  cui  all'art.  3-bis   del          decreto-legge 29 ottobre 1991,  n.  345,  convertito  dalla          legge 30 dicembre 1991, n. 410, si applica  alla  dotazione          organica  dei  prefetti  come  determinata  dalla  medesima          tabella B.».   |  
|   |                                 Art. 9   Rideterminazione della dotazione organica del  personale  di  livello  dirigenziale generale appartenente alla carriera prefettizia di cui  al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  maggio  2015. 
   1.  Ai  sensi  dell'articolo  32,  comma   1,   lettera   a),   del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,  n.  132  la  dotazione  organica  dei prefetti e' rimodulata secondo la  tabella  A  allegata  al  presente decreto, a parziale modifica della tabella 1 allegata al decreto  del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  maggio  2015,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.  
           Note all'art. 9: 
               - Per il testo dell'art. 32 del citato decreto-legge  4          ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 1° dicembre 2018, n. 132, si  veda  nelle  note  alle          premesse.               - Per l'argomento del citato decreto del Presidente del          Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, si veda  nelle  note          alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 10   Indicazione del numero massimo degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale  e  disciplina   del   procedimento   per   la   loro  individuazione  nonche'   per   la   ripartizione   del   personale  contrattualizzato non dirigenziale. 
   1. I Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, si articolano  in uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  nel  limite  massimo numerico di 477.   2. Con  successivi  decreti  ministeriali,  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121,  e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300, si provvede, entro 8 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del presente  regolamento,  all'individuazione  e  alla  definizione  dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello  dirigenziale non generale, nonche' alla  loro  distribuzione  nelle  strutture  di livello dirigenziale generale dell'amministrazione.   3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o  piu'  decreti ministeriali si provvede, altresi', alla ripartizione dei contingenti di personale appartenente  alle  aree  prima,  seconda  e  terza  nei profili  professionali,  nelle  fasce  retributive  e  nelle  diverse strutture,   centrali   e   periferiche,   in   cui    si    articola l'amministrazione.   4. Fino all'adozione dei  decreti  di  cui  al  comma  2,  ciascuna articolazione di livello dirigenziale generale  di  cui  al  presente regolamento opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello  non  generale  con  competenze  prevalenti  nei  settori  di attribuzione delle medesime.  
           Note all'art. 10: 
               - Per il testo dell'art. 5 della legge 1  aprile  1981,          n. 121, si veda nelle note all'art. 4.               - Per il  testo  dell'art.  4,  comma  4,  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle          premesse.   |  
|   |                                 Art. 11 
                       Disposizioni transitorie 
   1.   Al   fine   di    garantire    l'indispensabile    continuita' nell'espletamento  dei  compiti  e  delle  funzioni   del   Ministero dell'interno, la riduzione  di  ventinove  posti  di  prefetto,  come disposta dall'articolo 32, comma 1, lettere a) e b), e comma  3,  del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' attuata con gradualita',  in raccordo con il piano previsionale delle cessazioni di  personale  in servizio da adottare secondo le modalita' e i termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 32.  
           Note all'art. 11: 
               - Per il testo dell'art. 32 del citato decreto-legge  4          ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 1° dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 12 
           Abrogazioni e clausola di neutralita' finanziaria 
   1. E'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 settembre 2001, n. 398.   2. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002  n.  98 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 2, comma 1, e' abrogata la lettera c);     b) l'articolo 5 e' abrogato;   3. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 11 giugno 2019 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Salvini, Ministro dell'interno 
                                   Bongiorno, Ministro per la pubblica                                  amministrazione 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2019  Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n. 1827  
           Note all'art. 12: 
               - Per il testo  dell'art.  2  del  citato  decreto  del          Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98,  si  veda          nelle note alle premesse.   |  
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