| Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario) |  
|   |  
| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 |  
| Testo del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (in Gazzetta  Ufficiale - Serie generale - n. 138 del 14  giugno  2019),  coordinato  con  la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77 (in questa stessa  Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  in  materia di ordine e sicurezza pubblica.».  |  
  |  
 |  
  Avvertenza: 
     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti legislativi qui riportati. 
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi. 
     Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
     A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione. 
                                Art. 1 
        Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica                     e in materia di immigrazione 
   1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:     «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge  1°  aprile  1981,  n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui  al  comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia,  puo' limitare o vietare l'ingresso, il transito o la  sosta  di  navi  nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non  commerciale,  per  motivi  di  ordine  e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano  le  condizioni  di cui all'articolo 19, (( paragrafo 2  )),  lettera  g),  limitatamente alle  violazioni  delle  leggi   di   immigrazione   vigenti,   della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati  e atto finale, fatta a  Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,  ((  resa esecutiva dalla )) legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro della difesa e con  il  Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   secondo   le   rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e          norme sulla condizione dello straniero),  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, come  modificato          dalla presente legge:               «Art. 11 (Potenziamento e coordinamento  dei  controlli          di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il  Ministro          degli  affari  esteri  adottano  il  piano  generale  degli          interventi per  il  potenziamento  ed  il  perfezionamento,          anche  attraverso  l'automazione  delle  procedure,   delle          misure di controllo di rispettiva  competenza,  nell'ambito          delle compatibilita' con i sistemi informativi  di  livello          extranazionale  previsti  dagli   accordi   o   convenzioni          internazionali in vigore e delle  disposizioni  vigenti  in          materia di protezione dei dati personali.               1-bis.   Il   Ministro   dell'interno,   sentito,   ove          necessario,  il  Comitato  nazionale  per  l'ordine  e   la          sicurezza pubblica,  emana  le  misure  necessarie  per  il          coordinamento  unificato  dei  controlli  sulla   frontiera          marittima e terrestre italiana.  Il  Ministro  dell'interno          promuove altresi' apposite misure di coordinamento  tra  le          autorita'  italiane  competenti  in  materia  di  controlli          sull'immigrazione e  le  autorita'  europee  competenti  in          materia   di   controlli   sull'immigrazione    ai    sensi          dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi  della  legge          30 settembre 1993, n. 388.               1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale di          pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge  1°          aprile 1981,  n.  121,  nell'esercizio  delle  funzioni  di          coordinamento di cui al comma 1-bis e  nel  rispetto  degli          obblighi  internazionali  dell'Italia,  puo'   limitare   o          vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare          territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di          navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di          ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si  concretizzano          le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2,  lettera          g),  limitatamente   alle   violazioni   delle   leggi   di          immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite          sul diritto del mare, con allegati e atto finale,  fatta  a          Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge          2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento  e'  adottato  di          concerto con il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive          competenze, informandone il Presidente  del  Consiglio  dei          ministri.               2.  Delle  parti  di  piano  che   riguardano   sistemi          informativi automatizzati e dei relativi contratti e'  data          comunicazione   all'Autorita'   per   l'informatica   nella          pubblica amministrazione.               3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate          dal Ministro dell'interno, i  prefetti  delle  province  di          confine  terrestre  ed  i  prefetti  dei  capoluoghi  delle          regioni interessate alla frontiera marittima promuovono  le          misure occorrenti per il  coordinamento  dei  controlli  di          frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa          con i prefetti delle altre province interessate, sentiti  i          questori e i dirigenti delle zone di polizia di  frontiera,          nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili          degli organi di polizia, di livello non inferiore a  quello          provinciale,  eventualmente  interessati,  e  sovrintendono          all'attuazione delle direttive emanate in materia.               4. Il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero          dell'interno promuovono le iniziative occorrenti,  d'intesa          con  i   Paesi   interessati,   al   fine   di   accelerare          l'espletamento  degli  accertamenti  ed  il  rilascio   dei          documenti   eventualmente    necessari    per    migliorare          l'efficacia dei provvedimenti previsti dal  presente  testo          unico,  e  per  la  reciproca  collaborazione  a  fini   di          contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale  scopo,  le          intese di collaborazione possono prevedere  la  cessione  a          titolo gratuito alle autorita'  dei  Paesi  interessati  di          beni mobili ed apparecchiature specificamente  individuate,          nei limiti delle compatibilita'  funzionali  e  finanziarie          definite dal Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione          economica e,  se  si  tratta  di  beni,  apparecchiature  o          servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con  il          Ministro competente.               5. Per le finalita' di cui  al  comma  4,  il  Ministro          dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di          interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e          mezzi tecnici  e  logistici  necessari,  per  acquistare  o          ripristinare  i  beni  mobili  e  le   apparecchiature   in          sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati,  ovvero          per fornire l'assistenza e altri servizi accessori.  Se  si          tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da  altre          amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto  con          il Ministro competente.               5-bis. Il  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  degli          interventi  di  sostegno  alle  politiche   preventive   di          contrasto  all'immigrazione  clandestina   dei   Paesi   di          accertata provenienza, contribuisce, per gli  anni  2004  e          2005,  alla  realizzazione,  nel   territorio   dei   Paesi          interessati, di strutture, utili ai fini del  contrasto  di          flussi  irregolari  di  popolazione  migratoria  verso   il          territorio italiano.               6. Presso i valichi di frontiera sono previsti  servizi          di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza          agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo  o          fare  ingresso  in  Italia  per  un  soggiorno  di   durata          superiore  a  tre  mesi.  Tali   servizi   sono   messi   a          disposizione, ove  possibile,  all'interno  della  zona  di          transito.».               - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo          dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  recante:          «Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della   pubblica          sicurezza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  10  aprile          1981, n. 100:               «Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno).  -  1          Il  Ministro  dell'interno  e'  responsabile  della  tutela          dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  ed  e'  autorita'          nazionale di pubblica sicurezza. Ha  l'alta  direzione  dei          servizi di  ordine  e  sicurezza  pubblica  e  coordina  in          materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia.               2. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti  per          la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.               3.  Restano  ferme  le  competenze  del  Consiglio  dei          ministri previste dalle leggi vigenti».               - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo          dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite  sul          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a          Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ed eseguita con          legge 2 dicembre 1994, n. 689,  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295:               «Art.  19  (Significato   dell'espressione   «passaggio          inoffensivo»). - 1. Il passaggio  e'  inoffensivo  fintanto          che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla          sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve  essere          eseguito conformemente alla  presente  Convenzione  e  alle          altre norme del diritto internazionale.               2. Il passaggio di una nave  straniera  e'  considerato          pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la  sicurezza          dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave  e'          impegnata in una qualsiasi delle seguenti attivita':                 a)  minaccia  o  impiego  della   forza   contro   la          sovranita',  l'integrita'  territoriale  o   l'indipendenza          politica dello Stato costiero,  o  contro  qualsiasi  altro          principio del diritto internazionale enunciato nella  Carta          delle Nazioni Unite;                 b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque          tipo;                 c) ogni atto inteso alla raccolta di  informazioni  a          danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero;                 d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare  la          difesa o la sicurezza dello Stato costiero;                 e)  il  lancio,  l'appontaggio  o  il   recupero   di          aeromobili;                 f)  il  lancio,  l'appontaggio  o  il   recupero   di          apparecchiature militari;                 g) il carico o lo  scarico  di  materiali,  valuta  o          persone  in  violazione  delle  leggi  e  dei   regolamenti          doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello          Stato costiero;                 h) inquinamento intenzionale e grave,  in  violazione          della presente Convenzione;                 i) attivita' di pesca;                 j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi;                 k) atti  diretti  a  interferire  con  i  sistemi  di          comunicazione  o  con  qualsiasi   altra   attrezzatura   o          installazione dello Stato costiero;                 l) ogni altra  attivita'  che  non  sia  in  rapporto          diretto con il passaggio.».   |  
|   |                                 Art. 2 
           Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia             di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione 
   1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 6 (( sono inseriti i seguenti )):     «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare  o  di  navi  in servizio governativo non commerciale, il  comandante  della  nave  e' tenuto ad osservare la normativa internazionale  e  i  divieti  e  le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo  11,  comma 1-ter. (( In caso di violazione del divieto di ingresso,  transito  o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante  della  nave  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000  a euro 1.000.000. La responsabilita' solidale  di  cui  all'articolo  6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende  all'armatore  della nave. E' sempre  disposta  la  confisca  della  nave  utilizzata  per commettere la violazione,  procedendosi  immediatamente  a  sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo  di  confisca,  sono imputabili all'armatore e al proprietario della  nave  gli  oneri  di custodia delle imbarcazioni  sottoposte  a  sequestro  cautelare.  )) All'irrogazione delle sanzioni, accertate  dagli  organi  addetti  al controllo,  provvede  il  prefetto  territorialmente  competente.  Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.     (( 6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del  comma  6-bis  possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie  di  porto  o  alla  Marina  militare  ovvero  ad   altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta  per  l'impiego in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello  Stato  e,  a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne  ha  avuto  l'uso  ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata  presentata istanza di affidamento  o  che  non  sia  richiesta  in  assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del  comma  6-ter e', a richiesta,  assegnata  a  pubbliche  amministrazioni  per  fini istituzionali ovvero venduta, anche per  parti  separate.  Gli  oneri relativi  alla  gestione  delle  navi  sono  posti  a  carico   delle amministrazioni assegnatarie. Le navi  non  utilmente  impiegabili  e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo  di  vendita  sono destinate   alla   distruzione.   Si   applicano   le    disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. ))   (( 1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative  per  le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo  12  del  testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonche' quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono  versate  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  da  ripartire,  su  richiesta  delle   amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  il  Ministro della difesa e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le risorse del fondo di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  tra  le amministrazioni  interessate  che  abbiano  comunicato  al  Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo  anno,  ai  fini  della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri  sostenuti  per la gestione,  la  custodia  e  la  distruzione  delle  navi  ad  esse assegnate. Le  somme  non  impegnate  entro  la  fine  dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. ))   2. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000  annui  a  decorrere dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a  euro  500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno  2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'interno, e, quanto a euro 150.000  per  l'anno  2019  e  a  euro 300.000 annui a decorrere dall'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte, per l'anno  2019,  nel  Fondo  per  il  federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno. )) Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato          dalla presente legge:               «Art.   12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni          clandestine). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'          grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del          presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia          o effettua il trasporto di stranieri nel  territorio  dello          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la          reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  di  15.000          euro per ogni persona.               2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54  del          codice penale, non  costituiscono  reato  le  attivita'  di          soccorso e assistenza umanitaria  prestate  in  Italia  nei          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque          presenti nel territorio dello Stato.               3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la          reclusione da cinque a quindici anni  e  con  la  multa  di          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:                 a) il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza          illegale nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o  piu'          persone;                 b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo          per la sua vita o per la  sua  incolumita'  per  procurarne          l'ingresso o la permanenza illegale;                 c) la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a          trattamento inumano o degradante per procurarne  l'ingresso          o la permanenza illegale;                 d) il fatto e' commesso da  tre  o  piu'  persone  in          concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di          trasporto  ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati   o          comunque illegalmente ottenuti;                 e) gli autori del fatto hanno  la  disponibilita'  di          armi o materie esplodenti.               3-bis. Se i fatti di  cui  al  comma  3  sono  commessi          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),          b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena  ivi  prevista          e' aumentata.               3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo  alla          meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona          se i fatti di cui ai commi 1 e 3:                 a) sono commessi al  fine  di  reclutare  persone  da          destinare alla prostituzione o comunque  allo  sfruttamento          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di          minori da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine  di          favorirne lo sfruttamento;                 b) sono commessi al fine di  trarne  profitto,  anche          indiretto.               3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,          concorrenti con le aggravanti  di  cui  ai  commi  3-bis  e          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla          quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle          predette aggravanti.               3-quinquies.  Per  i   delitti   previsti   dai   commi          precedenti le pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei          confronti dell'imputato che  si  adopera  per  evitare  che          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'          giudiziaria nella raccolta di elementi  di  prova  decisivi          per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione  o  la          cattura di uno o piu' autori di reati e per la  sottrazione          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.               3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1,  terzo  periodo,          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive          modificazioni,  dopo  le  parole:  "609-octies  del  codice          penale" sono inserite le seguenti:  "nonche'  dall'articolo          12, commi 3, 3-bis e 3-ter,  del  testo  unico  di  cui  al          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".               3-septies.               4. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  obbligatorio          l'arresto in flagranza.               4-bis. Quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza          in ordine ai reati previsti dal comma 3,  e'  applicata  la          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze          cautelari.               4-ter. Nei casi previsti dai commi  1  e  3  e'  sempre          disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato  per          commettere il reato, anche nel caso di  applicazione  della          pena su richiesta delle parti.               5. Fuori dei casi  previsti  dai  commi  precedenti,  e          salvo che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,          chiunque, al fine di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla          condizione di illegalita'  dello  straniero  o  nell'ambito          delle attivita'  punite  a  norma  del  presente  articolo,          favorisce la permanenza  di  questi  nel  territorio  dello          Stato in violazione delle norme del presente  testo  unico,          e' punito con la reclusione fino a quattro anni  e  con  la          multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).  Quando  il          fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero          riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'          aumentata da un terzo alla meta'.               5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,          chiunque a titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto          profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un          immobile ad uno  straniero  che  sia  privo  di  titolo  di          soggiorno al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo  del          contratto di locazione, e' punito con la reclusione da  sei          mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile          ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a          norma dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale,          anche se e'  stata  concessa  la  sospensione  condizionale          della pena, comporta la confisca dell'immobile,  salvo  che          appartenga a persona estranea al reato.  Si  osservano,  in          quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia  di          gestione e destinazione dei beni confiscati.  Le  somme  di          denaro ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni          confiscati sono destinate al potenziamento delle  attivita'          di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  in   tema   di          immigrazione clandestina.               6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,  e'  tenuto          ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in  possesso          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello          Stato,  nonche'  a  riferire  all'organo  di   polizia   di          frontiera dell'eventuale presenza a  bordo  dei  rispettivi          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In          caso di inosservanza anche di uno solo  degli  obblighi  di          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.500  a          euro 5.500 per ciascuno degli  stranieri  trasportati.  Nei          casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a  dodici          mesi, ovvero la  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o          concessione   rilasciata   dall'autorita'    amministrativa          italiana inerenti all'attivita' professionale svolta  e  al          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.               6-bis. Salvo che si tratti di naviglio  militare  o  di          navi in servizio governativo non commerciale, il comandante          della  nave   e'   tenuto   ad   osservare   la   normativa          internazionale e i divieti e le  limitazioni  eventualmente          disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di          violazione del divieto di ingresso,  transito  o  sosta  in          acque  territoriali  italiane,  salve  le  sanzioni  penali          quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante          della nave la sanzione amministrativa del pagamento di  una          somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La  responsabilita'          solidale di cui all'articolo  6  della  legge  24  novembre          1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre          disposta la confisca della nave utilizzata  per  commettere          la  violazione,  procedendosi  immediatamente  a  sequestro          cautelare.  A  seguito  di  provvedimento   definitivo   di          confisca, sono imputabili all'armatore  e  al  proprietario          della  nave  gli  oneri  di  custodia  delle   imbarcazioni          sottoposte a  sequestro  cautelare.  All'irrogazione  delle          sanzioni, accertate  dagli  organi  addetti  al  controllo,          provvede  il  prefetto  territorialmente   competente.   Si          osservano le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre          1981, n. 689.               6-ter. Le navi sequestrate ai  sensi  del  comma  6-bis          possono essere  affidate  dal  prefetto  in  custodia  agli          organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla  Marina          militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne          facciano   richiesta    per    l'impiego    in    attivita'          istituzionali. Gli oneri relativi alla  gestione  dei  beni          sono posti a carico dell'amministrazione che ne  ha  l'uso,          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica.               6-quater.  Quando  il  provvedimento  che  dispone   la          confisca diviene inoppugnabile, la  nave  e'  acquisita  al          patrimonio  dello   Stato   e,   a   richiesta,   assegnata          all'amministrazione che ne ha  avuto  l'uso  ai  sensi  del          comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata  presentata          istanza  di  affidamento  o  che  non  sia   richiesta   in          assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso  ai          sensi  del  comma  6-ter  e',  a  richiesta,  assegnata   a          pubbliche amministrazioni  per  fini  istituzionali  ovvero          venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi  alla          gestione   delle   navi   sono   posti   a   carico   delle          amministrazioni  assegnatarie.  Le   navi   non   utilmente          impiegabili e rimaste invendute  nei  due  anni  dal  primo          tentativo di vendita sono destinate  alla  distruzione.  Si          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica          23 gennaio 1973, n. 43.?               7. Nel corso di operazioni di  polizia  finalizzate  al          contrasto   delle   immigrazioni   clandestine,    disposte          nell'ambito delle direttive di cui all'articolo  11,  comma          3, gli ufficiali e agenti di  pubblica  sicurezza  operanti          nelle  province  di  confine  e  nelle  acque  territoriali          possono procedere al controllo e alle ispezioni  dei  mezzi          di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a          speciale regime doganale,  quando,  anche  in  relazione  a          specifiche circostante di  luogo  e  di  tempo,  sussistono          fondati motivi di ritenere che  possano  essere  utilizzati          per  uno  dei  reati  previsti   dal   presente   articolo.          Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'  redatto          processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro          quarantotto ore al procuratore della Repubblica  il  quale,          se  ne  ricorrono  i  presupposti,   lo   convalida   nelle          successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze  gli          ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere          a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui          all'articolo 352, commi 3 e  4,  del  codice  di  procedura          penale.               8. I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di          polizia finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione  dei          reati  previsti  dal  presente  articolo,   sono   affidati          dall'autorita'   giudiziaria   procedente    in    custodia          giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,  agli          organi di polizia che ne facciano richiesta  per  l'impiego          in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato          o ad altri enti pubblici per  finalita'  di  giustizia,  di          protezione civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi  di          trasporto non possono essere in  alcun  caso  alienati.  Si          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni          dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze          psicotrope, approvato  con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.               8-bis. Nel caso che non siano state presentate  istanze          di affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.               8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'          da   lui   delegata,   previo   nullaosta    dell'autorita'          giudiziaria procedente.               8-quater.  Con  il   provvedimento   che   dispone   la          distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi'  fissate          le modalita' di esecuzione.               8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito  di          provvedimento definitivo di  confisca  sono,  a  richiesta,          assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che  ne          abbiano avuto l'uso  ai  sensi  del  comma  8  ovvero  sono          alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o          trasferiti per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  sono          comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le          disposizioni vigenti in materia di gestione e  destinazione          dei  beni  confiscati.   Ai   fini   della   determinazione          dell'eventuale  indennita',   si   applica   il   comma   5          dell'articolo 301-bis del citato  testo  unico  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.          43, e successive modificazioni.               9. Le somme di denaro confiscate a seguito di  condanna          per uno dei reati previsti dal presente  articolo,  nonche'          le somme di denaro ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,          dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento  delle          attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi  reati,          anche  a   livello   internazionale   mediante   interventi          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza          tecnico-operativa  con  le  forze  di  polizia  dei   Paesi          interessati. A tal fine, le somme affluiscono  ad  apposito          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere          assegnate,  sulla  base   di   specifiche   richieste,   ai          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero          dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".               9-bis. La nave italiana in  servizio  di  polizia,  che          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la          stessa in un porto dello Stato.               9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le          competenze istituzionali in materia  di  difesa  nazionale,          possono essere utilizzate per concorrere alle attivita'  di          cui al comma 9-bis.               9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere          esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre  che          da parte delle navi della Marina militare, anche  da  parte          delle navi in servizio di polizia,  nei  limiti  consentiti          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi          bilaterali o multilaterali, se la nave  batte  la  bandiera          nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si  tratti          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.               9-quinquies. Le  modalita'  di  intervento  delle  navi          della Marina militare nonche' quelle  di  raccordo  con  le          attivita' svolte dalle altre unita' navali in  servizio  di          polizia sono definite  con  decreto  interministeriale  dei          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.               9-sexies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  9-bis  e          9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche  per  i          controlli concernenti il traffico aereo.               9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del          Ministero   dell'interno   assicura,   nell'ambito    delle          attivita' di  contrasto  dell'immigrazione  irregolare,  la          gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei          procedimenti amministrativi  riguardanti  le  posizioni  di          ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema          Informativo Automatizzato. A tal fine sono  predisposte  le          necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati          interforze di cui all'articolo  8  della  legge  1°  aprile          1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al          regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006  nonche'  con          il Sistema Automatizzato di Identificazione delle  Impronte          ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni  con          il Sistema gestione accoglienza  del  Dipartimento  per  le          liberta' civili e  l'immigrazione  del  medesimo  Ministero          dell'interno.».               - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo          dell'articolo 6  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689          (Modifiche al sistema penale),  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329:               «Art. 6 (Solidarieta'). - 1. Il proprietario della cosa          che servi' o fu destinata a commettere la violazione o,  in          sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene  immobile,          il titolare  di  un  diritto  personale  di  godimento,  e'          obbligato  in  solido  con  l'autore  della  violazione  al          pagamento della somma da questo dovuta se non prova che  la          cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.               2. Se la violazione e' commessa da  persona  capace  di          intendere e di volere  ma  soggetta  all'altrui  autorita',          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'          o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata          in solido con l'autore della violazione al pagamento  della          somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver  potuto          impedire il fatto.               3. Se la violazione e' commessa  dal  rappresentante  o          dal dipendente di una persona giuridica o di un ente  privo          di personalita' giuridica o, comunque, di un  imprenditore,          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o  incombenze,  la          persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in          solido con l'autore della  violazione  al  pagamento  della          somma da questo dovuta.               4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato          ha  diritto  di  regresso  per   l'intero   nei   confronti          dell'autore della violazione».               - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo          dell'articolo 301-bis  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione  del  testo          unico delle disposizioni legislative in materia  doganale),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973,  n.  80,          S.O.:               «Art.  301-bis  (Destinazione  di  beni  sequestrati  o          confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).  -  I          beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici  registri,          le navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli  aeromobili          sequestrati nel corso di operazioni di polizia  giudiziaria          anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'  giudiziaria          in custodia  giudiziale  agli  organi  di  polizia  che  ne          facciano richiesta per l'impiego in attivita'  di  polizia,          ovvero possono essere affidati ad altri organi dello  Stato          o ad altri enti pubblici non economici,  per  finalita'  di          giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.               Gli  oneri  relativi   alla   gestione   dei   beni   e          all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei  natanti  e          degli aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o  comando          usuario.               Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  alcuna   istanza   di          affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1,  i          beni  sequestrati  sono   ceduti   ai   fini   della   loro          distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di          distruzione, la  cancellazione  dei  veicoli  dai  pubblici          registri e' eseguita in esenzione da  qualsiasi  tributo  o          diritto,  su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria.          L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di  Stato  e  il          ricevitore capo della dogana,  competenti  per  territorio,          possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga          alle  norme  sulla  contabilita'  generale   dello   Stato,          direttamente con una o piu' ditte del settore.               L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di  Stato  o          il  ricevitore  capo  della  dogana,  prima  di   procedere          all'affidamento in custodia giudiziale o  alla  distruzione          dei beni mobili di cui ai commi  1  e  3,  devono  chiedere          preventiva   autorizzazione    all'organo    dell'autorita'          giudiziaria competente per il  procedimento,  che  provvede          entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.               Nel caso di dissequestro dei beni di cui  al  comma  1,          per i quali si sia proceduto alla  distruzione,  all'avente          diritto e' corrisposta  una  indennita'  sulla  base  delle          quotazioni   di   mercato   espresse    in    pubblicazioni          specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento          del sequestro.               I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo  Stato          a seguito di provvedimento  definitivo  di  confisca,  sono          assegnati, a richiesta, agli organi o  enti  che  ne  hanno          avuto l'uso. Qualora tali enti  od  organi  non  presentino          richiesta di assegnazione i beni sono  distrutti  ai  sensi          del comma 3.               Sono abrogati i commi 5, 6  e  7  dell'articolo  4  del          decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.               Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con          il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono          dettate  le  disposizioni  di   attuazione   del   presente          articolo.».               - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per          la semplificazione  amministrativa),  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.   |  
|   |                                 Art. 3 
        Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale 
   1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale, dopo le parole « articolo 12, commi » e' inserita la seguente:  «  1, ».   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  solo   ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 51  del          codice di procedura penale, come modificato dalla  presente          legge:               «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni          del   procuratore   della   Repubblica   distrettuale).   -          (Omissis).               3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere          taluno dei delitti di cui all'articolo 12,  commi  1,  3  e          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.          286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti          previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,  416-bis,          416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i          delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal          predetto articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso          articolo, nonche' per i delitti previsti  dall'articolo  74          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto          nel cui ambito ha sede il giudice competente.               (Omissis).».   |  
|   |                              (( Art. 3 bis 
       Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 
   1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale,  dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente:     «m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da   guerra,   previsto   dall'articolo   1100   del   codice   della navigazione.». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 380  del  codice  di  procedura          penale, come modificato dalla presente legge:               «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti          anni.               2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:                 a)  delitti  contro  la  personalita'   dello   Stato          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;                 a-bis) delitto di violenza o  minaccia  ad  un  Corpo          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli          componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;                 b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto          dall'articolo 419 del codice penale;                 c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo          a tre anni o nel massimo a dieci anni;                 d)  delitto  di  riduzione  in  schiavitu'   previsto          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies          del codice penale;                 d.1)   delitti   di   intermediazione   illecita    e          sfruttamento del  lavoro  previsti  dall'articolo  603-bis,          secondo comma, del codice penale;                 d-bis)  delitto   di   violenza   sessuale   previsto          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto          dall'articolo 609-octies del codice penale;                 d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di  cui          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice          penale;                 e) delitto di furto  quando  ricorre  la  circostanza          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),          del codice penale;                 e-bis)  delitti  di  furto   previsti   dall'articolo          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),          del codice penale;                 f) delitto di rapina previsto dall'articolo  628  del          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629          del codice penale;                 f-bis)   delitto   di   ricettazione,    nell'ipotesi          aggravata di cui all'articolo  648,  primo  comma,  secondo          periodo, del codice penale;                 g) delitti di  illegale  fabbricazione,  introduzione          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge          18 aprile 1975, n. 110;                 h)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;                 i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;                 l) delitti di promozione, costituzione,  direzione  e          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17,  delle          associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;                 l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo          mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;                 l-ter) delitti di maltrattamenti contro  familiari  e          conviventi e di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo          572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;                 m) delitti di promozione, direzione,  costituzione  e          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista          dall'articolo 416, commi 1  e  3,  del  codice  penale,  se          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),          d), f), g), i) del presente comma;                 m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso  di          documento di identificazione falso  previsti  dall'articolo          497-bis del codice penale;                 m-ter)    delitti    di    promozione,     direzione,          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e          successive modificazioni;                 m-quater)  delitto  di  omicidio   colposo   stradale          previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma,  del          codice penale;                 m-quinquies) delitto  di  resistenza  o  di  violenza          contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100  del          codice della navigazione.               3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'».   |  
|   |                                (( Art. 4 
                    Potenziamento delle operazioni                      di polizia sotto copertura 
   1. Agli oneri derivanti  dall'implementazione  dell'utilizzo  dello strumento investigativo  delle  operazioni  sotto  copertura  di  cui all'articolo  9  della  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  anche  con riferimento   alle   attivita'   di   contrasto   del   delitto    di favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina,  in   relazione   al concorso di operatori di polizia di Stati con  i  quali  siano  stati stipulati  appositi  accordi  per  il  loro  impiego  nel  territorio nazionale,  valutati  in  euro  500.000  per  l'anno  2019,  in  euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000  per  l'anno  2021,  si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello  Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia  e  delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  16          marzo  2006,  n.  146   (Ratifica   ed   esecuzione   della          Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro  il          crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea          generale il  15  novembre  2000  ed  il  31  maggio  2001),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85:               «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto          disposto dall'articolo  51  del  codice  penale,  non  sono          punibili:                 a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti          previsti dagli articoli 317, 318,  319,  319-bis,  319-ter,          319-quater, primo comma, 320, 321, 322,  322-bis,  346-bis,          353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454,  455,  460,  461,          473, 474, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter,  nonche'  nel          libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del  codice          penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,  esplosivi,          ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis  e          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.          286, nonche' ai delitti  previsti  dal  testo  unico  delle          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e          dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,  anche          per interposta persona, danno rifugio o  comunque  prestano          assistenza   agli    associati,    acquistano,    ricevono,          sostituiscono od occultano denaro o altra  utilita',  armi,          documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni  ovvero          cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo  o  mezzo          per commettere il reato  o  ne  accettano  l'offerta  o  la          promessa o  altrimenti  ostacolano  l'individuazione  della          loro  provenienza  o   ne   consentono   l'impiego   ovvero          corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione  di  un          accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno          denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico  ufficiale          o da un incaricato di un pubblico  servizio  o  sollecitati          come prezzo della mediazione  illecita  verso  un  pubblico          ufficiale o un incaricato di un  pubblico  servizio  o  per          remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;                 b) gli ufficiali di polizia giudiziaria  appartenenti          agli organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e          dell'Arma dei carabinieri specializzati  nell'attivita'  di          contrasto al terrorismo e all'eversione e del  Corpo  della          guardia di finanza competenti nelle attivita' di  contrasto          al finanziamento del terrorismo,  i  quali,  nel  corso  di          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti          commessi con finalita' di terrorismo o di eversione,  anche          per interposta persona, compiono le attivita' di  cui  alla          lettera a).               1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si          applica agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  e          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui          al comma 1.               2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,   gli          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio          delle attivita'.               3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e  2          e' disposta  dagli  organi  di  vertice  ovvero,  per  loro          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere          per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis          e 3-ter, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.          L'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi  1  e  2  in          relazione ai delitti previsti dal testo  unico  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.          309,  di  seguito  denominate  «attivita'  antidroga»,   e'          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria          impiegato.               4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione          all'autorita'  giudiziaria  competente  per  le   indagini.          Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata          e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale  per  i          servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le          indagini.  Se  necessario  o  se  richiesto  dal   pubblico          ministero  e,  per  le  attivita'  antidroga,  anche  dalla          Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato  il          nominativo   dell'ufficiale    di    polizia    giudiziaria          responsabile   dell'operazione,   nonche'   quelli    degli          eventuali ausiliari  e  interposte  persone  impiegati.  Il          pubblico ministero deve  comunque  essere  informato  senza          ritardo,  a   cura   del   medesimo   organo,   nel   corso          dell'operazione, delle modalita'  e  dei  soggetti  che  vi          partecipano, nonche' dei risultati della stessa.               5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1          e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi          di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di  ausiliari  e  di          interposte persone, ai quali si estende  la  causa  di  non          punibilita' prevista per i medesimi casi. Per  l'esecuzione          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini          informativi e operativi tra gli organismi investigativi.               6.  Quando  e'  necessario  per   acquisire   rilevanti          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli          articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e  74,  gli  ufficiali  di          polizia   giudiziaria,   nell'ambito    delle    rispettive          attribuzioni, e le  autorita'  doganali,  limitatamente  ai          citati articoli 70, commi 4, 6 e 10,  73  e  74  del  testo          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.          309 del 1990, e successive modificazioni, possono  omettere          o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone          immediato avviso, anche oralmente, al  pubblico  ministero,          che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo  stesso          pubblico ministero motivato rapporto  entro  le  successive          quarantotto ore. Per le attivita'  antidroga,  il  medesimo          immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per          i servizi antidroga per il necessario  coordinamento  anche          in ambito internazionale.               6-bis. Quando e'  necessario  per  acquisire  rilevanti          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la          cattura dei responsabili dei delitti  di  cui  all'articolo          630  del  codice  penale,  il   pubblico   ministero   puo'          richiedere che sia autorizzata  la  disposizione  di  beni,          denaro o altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni          controllate per il pagamento del riscatto,  indicandone  le          modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.               7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico          ministero   puo',   con   decreto    motivato,    ritardare          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui          all'articolo 70 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e          successive modificazioni.               8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e  6-bis  e  i          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte          d'appello. Per i delitti indicati  all'articolo  51,  comma          3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione  e'          trasmessa   al   procuratore    nazionale    antimafia    e          antiterrorismo.               9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o          i beni sequestrati in  custodia  giudiziale,  con  facolta'          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti          d'istituto.               9-bis. I beni informatici o  telematici  confiscati  in          quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui  al          libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice          penale sono assegnati agli organi  di  polizia  giudiziaria          che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.               10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi          degli  ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria   che          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,          con la reclusione da due a sei anni.               (Omissis).».               - Si riporta il  testo  dell'art.  18  della  legge  23          febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo  di          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e          dell'usura), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  3  marzo          1999, n. 51:               «Art. 18 (Fondo di solidarieta' per  le  vittime  delle          richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero          dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime  delle          richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:                 a) un contributo, determinato ai sensi del  comma  2,          sui  premi  assicurativi,  raccolti  nel  territorio  dello          Stato, nei rami incendio, responsabilita'  civile  diversi,          auto  rischi  diversi  e  furto,  relativi   ai   contratti          stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;                 b) un  contributo  dello  Stato  determinato  secondo          modalita' individuate dalla legge, nel  limite  massimo  di          lire  80  miliardi,  iscritto  nello  stato  di  previsione          dell'entrata, unita' previsionale  di  base  1.1.11.1,  del          bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   il   1998   e          corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;                 c)  una  quota  pari  alla  meta'  dell'importo,  per          ciascun anno, delle somme di  denaro  confiscate  ai  sensi          della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive          modificazioni,  nonche'  una  quota  pari   ad   un   terzo          dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle  vendite          disposte a norma dell'articolo  2-undecies  della  suddetta          legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili  o  immobili          ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi  della          medesima legge n. 575 del 1965.               2. La  misura  percentuale  prevista  dall'articolo  6,          comma 2,  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio          1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione  alle          esigenze del Fondo, con decreto del Ministro  dell'interno,          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e          della  programmazione   economica   e   con   il   Ministro          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.               3. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della          programmazione economica e con il Ministro  dell'industria,          del commercio e dell'artigianato, sono emanate,  entro  sei          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,          le  norme  regolamentari  necessarie  per  l'attuazione  di          quanto disposto dal comma 1, lettera a).».   |  
|   |                                 Art. 5 
           Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
   1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti:  ((  «e comunque entro le sei  ore  successive  all'arrivo  ))  nel  caso  di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».   (( 1-bis. Le modalita' di comunicazione, con  mezzi  informatici  o telematici, dei dati delle  persone  alloggiate  sono  integrate  con decreto  del  Ministro  dell'interno  al  fine   di   consentire   il collegamento diretto tra i sistemi  informatici  delle  autorita'  di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.   1-ter. Le disposizioni di cui al  comma  1  entrano  in  vigore  il novantesimo giorno  successivo  alla  data  della  pubblicazione  del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 109 del  regio  decreto          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle          leggi di pubblica  sicurezza),  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 26 giugno 1931, n.  146,  come  modificato  dalla          presente legge:               «Art. 109. art. 107  T.U.  1926.  -  1.  I  gestori  di          esercizi  alberghieri  e  di  altre  strutture   ricettive,          comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,          nonche' i proprietari o gestori di case e  di  appartamenti          per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori  di          strutture di accoglienza non  convenzionali,  ad  eccezione          dei rifugi alpini  inclusi  in  apposito  elenco  istituito          dalla regione o  dalla  provincia  autonoma,  possono  dare          alloggio  esclusivamente  a  persone  munite  della   carta          d'identita' o  di  altro  documento  idoneo  ad  attestarne          l'identita' secondo le norme vigenti.               2. Per gli  stranieri  extracomunitari  e'  sufficiente          l'esibizione del passaporto o di altro  documento  che  sia          considerato  ad  esso  equivalente  in  forza  di   accordi          internazionali,  purche'  munito   della   fotografia   del          titolare.               3. Entro le ventiquattr'ore  successive  all'arrivo,  e          comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di          soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,  i  soggetti          di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente          competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o          mediante fax,  le  generalita'  delle  persone  alloggiate,          secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del   Ministro          dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati          personali.».   |  
|   |                                 Art. 6 
              Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 
   1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) all'articolo 5:   1) al secondo comma, la parola «Il» e' sostituita  dalle  seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;   2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Qualora il fatto e' commesso in occasione  delle  manifestazioni  previste  dal  primo comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due a tre anni  e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;     b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:       «Art. 5-bis. - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso  di  manifestazioni  in luogo  pubblico   o   aperto   al   pubblico,   lancia   o   utilizza illegittimamente,  in  modo  da  creare  un  concreto  pericolo   per l'incolumita' delle  persone,  razzi,  bengala,  fuochi  artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di  gas  visibile  o  in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. (( Quando il fatto e' commesso in modo da creare  un  concreto  pericolo  per  l'integrita' delle cose, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni.». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 22 maggio          1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine  pubblico),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1975,  n.          136, come modificato dalla presente legge:               «Art. 5. - E' vietato l'uso di caschi protettivi, o  di          qualunque  altro  mezzo  atto  a  rendere  difficoltoso  il          riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al          pubblico,  senza  giustificato  motivo.  E'  in  ogni  caso          vietato l'uso predetto in occasione di  manifestazioni  che          si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico,  tranne          quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.               Nei casi di cui al primo periodo del comma  precedente,          il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni          e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.               Qualora  il  fatto  e'  commesso  in  occasione   delle          manifestazioni previste dal primo comma, il  contravventore          e' punito con l'arresto da due a tre anni e  con  l'ammenda          da 2.000 a 6.000 euro.               Per la contravvenzione di cui al presente  articolo  e'          facoltativo l'arresto in flagranza.».   |  
|   |                                 Art. 7 
                      Modifiche al codice penale 
   1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «e' commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo  pubblico o aperto al pubblico ovvero»;   b) all'articolo 340, dopo il primo comma, e' aggiunto il  seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma  e'  posta  in  essere  nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto  al  pubblico,  si applica la reclusione fino a due anni»;   (( b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;   b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: «fino a tre  anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»; ))   c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le  parole  «e'  commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;   d) all'articolo 635:   1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si  svolgono  in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;   2) dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il  seguente:  «Chiunque distrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte, inservibili  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;   3) al quarto comma le parole «al primo e  al  secondo  comma»  sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo degli artt.  339,  340,  341-bis,          343, 419 e 635 del codice  penale,  come  modificati  dalla          presente legge:               «Art. 339 (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite          nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o          la minaccia e' commessa  nel  corso  di  manifestazioni  in          luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi,  o  da          persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto          anonimo, o in  modo  simbolico,  o  valendosi  della  forza          intimidatrice derivante da segrete associazioni,  esistenti          o supposte.               Se la violenza o la minaccia e'  commessa  da  piu'  di          cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto          da parte di una di esse, ovvero da piu' di  dieci  persone,          pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla          prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337  e  338,          della reclusione  da  tre  a  quindici  anni  e,  nel  caso          preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione          da due a otto anni.               Le disposizioni di cui al secondo  comma  si  applicano          anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel          caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante          il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti          atti ad offendere, compresi gli  artifici  pirotecnici,  in          modo da creare pericolo alle persone.»               «Art.  340  (Interruzione  di  un  ufficio  o  servizio          pubblico o  di  un  servizio  di  pubblica  necessita').  -          Chiunque,  fuori  dei   casi   preveduti   da   particolari          disposizioni di legge cagiona un'interruzione  o  turba  la          regolarita' di un ufficio  o  servizio  pubblico  o  di  un          servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione          fino a un anno.               Quando la condotta di cui al primo comma  e'  posta  in          essere nel corso di  manifestazioni  in  luogo  pubblico  o          aperto al pubblico, si applica la  reclusione  fino  a  due          anni.               I capi, promotori od organizzatori sono puniti  con  la          reclusione da uno a cinque anni.»               «Art.  341-bis  (Oltraggio  a  pubblico  ufficiale).  -          Chiunque, in luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico  e  in          presenza di piu' persone, offende l'onore ed  il  prestigio          di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed          a causa o nell'esercizio delle sue funzioni e'  punito  con          la reclusione da sei mesi a tre anni.               La   pena   e'   aumentata   se    l'offesa    consiste          nell'attribuzione di un fatto determinato.  Se  la  verita'          del fatto e' provata o se per esso  l'ufficiale  a  cui  il          fatto e' attribuito e' condannato dopo  l'attribuzione  del          fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e' punibile.               Ove l'imputato,  prima  del  giudizio,  abbia  riparato          interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei          confronti della persona offesa sia nei confronti  dell'ente          di appartenenza della medesima, il reato e' estinto.»               «Art. 343 (Oltraggio a un  magistrato  in  udienza).  -          Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in          udienza e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.               La pena e' della reclusione da due  a  cinque  anni  se          l'offesa   consiste   nell'attribuzione   di    un    fatto          determinato.               Le pene sono aumentate se  il  fatto  e'  commesso  con          violenza o minaccia.».               «Art. 419  (Devastazione  e  saccheggio).  -  Chiunque,          fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette  fatti          di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione          da otto a quindici anni.               La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nel  corso          di manifestazioni in luogo pubblico o  aperto  al  pubblico          ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti  in  luogo  di          vendita o di deposito.».               «Art.  635  (Danneggiamento).  -  Chiunque   distrugge,          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto          previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione  da          sei mesi a tre anni.               Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,          deteriora o rende, in tutto  o  in  parte,  inservibili  le          seguenti cose altrui:                 1. edifici pubblici o  destinati  a  uso  pubblico  o          all'esercizio di un culto o cose  di  interesse  storico  o          artistico ovunque siano ubicate  o  immobili  compresi  nel          perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui  lavori          di costruzione,  di  ristrutturazione,  di  recupero  o  di          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre          delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;                 2. opere destinate all'irrigazione;                 3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,          o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati          al rimboschimento;                 4.  attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni          sportive.               Chiunque distrugge, disperde,  deteriora  o  rende,  in          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione          da uno a cinque anni.               Per i reati, di cui ai commi precedenti, la sospensione          condizionale della  pena  e'  subordinata  all'eliminazione          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per          un tempo determinato, comunque non  superiore  alla  durata          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal          giudice nella sentenza di condanna.».   |  
|   |                                 Art. 8   Misure  straordinarie  per  l'eliminazione  dell'arretrato   relativo  all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive 
   1. Al fine di  dare  attuazione  ad  un  programma  di  interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare,  anche  mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo  ai  procedimenti di  esecuzione  delle  sentenze  penali  di  condanna,   nonche'   di assicurare  la  piena  efficacia  dell'attivita'  di  prevenzione   e repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro  a  tempo determinato  di  durata  annuale,  anche  in  sovrannumero   rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, in aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  ordinarie   e   straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, di cui  200  unita'  di Area I/F2 e 600 unita' di Area II/F2. L'assunzione  di  personale  di cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  in  deroga  ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,  n.  122,  con  le  modalita'   semplificate   di   cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26, nonche'  mediante  l'avviamento  degli  iscritti   nelle   liste   di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche' mediante lo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti  che  hanno  maturato  i  titoli  di   preferenza   di   cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del  decreto-legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 114.   2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno  2019  e  in  euro 27.029.263 per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente utilizzo  delle  risorse  iscritte  sul  Fondo  per  il   federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ((  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  ))  del  Ministero dell'interno.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  il  testo  dell'art.  36,  comma  2,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:               «Art. 36 (Personale a tempo determinato o  assunto  con          forme di lavoro flessibile). - (Omissis).               2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite          dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di          cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  b),  del  presente          decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a  tempo          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita          l'applicazione dell'articolo 3, comma  61,  terzo  periodo,          della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ferma  restando  la          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo          indeterminato.               (Omissis).».               - Si riporta il testo del  comma  28  dell'art.  9  del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante:          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e          di competitivita'  economica»,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125:               «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego          pubblico). - (Omissis).               28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno          2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni  previste          dal presente comma le spese sostenute per le  assunzioni  a          tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,  del          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,          n.  267.  Per  il  comparto  scuola  e  per  quello   delle          istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica          e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni          di settore. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,          comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Per  gli          enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto  dal          comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del          2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare  la          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.               (Omissis).».               - Si  riporta  il  testo  dei  commi  10-bis  e  10-ter          dell'art. 14 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,          n.  4  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di          cittadinanza e  di  pensioni),  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23:               «Art.  14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso   al          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38          anni di contributi). - (Omissis).               10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture  di          organico degli uffici giudiziari derivanti  dall'attuazione          delle disposizioni in materia di accesso al trattamento  di          pensione di cui al presente articolo  e  di  assicurare  la          funzionalita'  dei  medesimi  uffici,  fino  alla  data  di          entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,  comma          300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e  comunque  per          l'anno    2019,    il    reclutamento     del     personale          dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal          comma  307  dell'articolo  1  della  medesima   legge,   e'          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.               10-ter. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento  del          personale di cui al comma 10-bis possono  essere  espletati          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento  e  con  modalita'          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in          particolare:                 a) la nomina e  la  composizione  della  commissione,          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le          prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti  per          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero          di candidati inferiore a 250;                 b) la tipologia e le modalita' di  svolgimento  delle          prove d'esame, prevedendo:                   1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre          volte il numero dei posti banditi;                   2) la possibilita' di espletare prove  preselettive          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di          qualificati istituti pubblici e privati;                   3) forme semplificate di  svolgimento  delle  prove          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il          ricorso a domande a risposta a scelta multipla;                   4) per i profili tecnici, l'espletamento  di  prove          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in          sostituzione delle medesime;                   5) lo svolgimento delle prove di cui ai  numeri  da          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante          l'ausilio di sistemi informatici e telematici;                   6)  la  valutazione  dei  titoli   solo   dopo   lo          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;                   7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo          attribuibile;                 c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che  i          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della          graduatoria stessa.               (Omissis).».               - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  35  del          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:               «Art. 35 (Reclutamento del personale) (Art.  36,  commi          da 1 a 6 del decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  come          sostituiti prima dall'art. 17 del  decreto  legislativo  n.          546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo  n.          80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma          2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n.  180  convertito          con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art.  36-bis          del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto  dall'art.          23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente          modificato dall'art. 274, comma 1, lett.  aa)  del  decreto          legislativo n. 267 del 2000)               1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene          con contratto individuale di lavoro:                 a) tramite procedure selettive, conformi ai  principi          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso          dall'esterno;                 b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche          professionalita'.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dei commi 1-quater e  1-quinquies          dell'art. 50 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,          n.  114  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e   la          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici          giudiziari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  giugno          2014, n. 144:               «Art. 50 (Ufficio per il processo). - (Omissis).               1-quater.   Il    completamento    del    periodo    di          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi          del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica          amministrazione.  Nelle   procedure   concorsuali   indette          dall'amministrazione  della   giustizia   sono   introdotti          meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa          acquisita  mediante  il  completamento   del   periodo   di          perfezionamento presso l'ufficio per il processo  ai  sensi          del citato comma 1-bis.               1-quinquies.  I  soggetti  che  hanno   completato   il          tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma  11,  del          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e          successive modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte          dell'ufficio per il  processo,  hanno  comunque  titolo  di          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica          amministrazione.               (Omissis).».               - Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59,  si          vedano le note all'articolo 2.   |  
|   |                              (( Art. 8 bis 
           Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia 
   1. Al fine di agevolare la  destinazione  di  immobili  pubblici  a presidi  delle  Forze  di  polizia,  all'articolo  8,  comma  4,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai  fini   della   predisposizione   della   progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione  degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono  utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze trasferite o da  trasferire  all'Agenzia  del  demanio, previo accordo  tra  gli  enti  interessati  e  la  medesima  Agenzia limitatamente   al   processo   di   individuazione   dei    predetti investimenti.». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  8  del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di          competitivita'  economica),   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 31 maggio 2010, n.  125,  come  modificato  dalla          presente legge:               «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi  di  spesa  delle          amministrazioni pubbliche). - (Omissis).               4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare          in via indiretta in  Abruzzo  ai  sensi  dell'articolo  14,          comma  3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,          n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti          previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprieta'          di    amministrazioni    pubbliche,    come     individuate          dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.          196, adibiti o da adibire ad ufficio in  locazione  passiva          alle  amministrazioni  pubbliche,  secondo  le  indicazioni          fornite dall'Agenzia del demanio sulla base  del  piano  di          razionalizzazione di cui al comma 3. Con  riferimento  agli          immobili  di  proprieta'  di   amministrazioni   pubbliche,          possono essere compresi nelle procedure di acquisto di  cui          al presente comma solo gli  immobili  di  proprieta'  delle          medesime per i  quali  non  siano  in  corso  contratti  di          locazione a terzi. L'Agenzia del demanio  esprime  apposito          parere di congruita' in  merito  ai  singoli  contratti  di          locazione da porre in essere o da rinnovare da parte  degli          enti di previdenza pubblici. Eventuali opere  e  interventi          necessari alla  rifunzionalizzazione  degli  immobili  sono          realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla  base  di          un  progetto  elaborato  dall'Agenzia   del   demanio.   Ai          contratti di locazione degli immobili acquistati  ai  sensi          del presente comma non si applicano le riduzioni del canone          previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto          2012, n. 135. Con decreto di natura non  regolamentare  del          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono          stabilite le modalita' di attuazione  del  presente  comma,          nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.  Ai          fini della predisposizione della  progettazione  necessaria          agli enti previdenziali pubblici per la  valutazione  degli          investimenti immobiliari di cui al presente  articolo  sono          utilizzate le risorse disponibili  a  legislazione  vigente          iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di  previsione          del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da          trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra  gli          enti interessati e la  medesima  Agenzia  limitatamente  al          processo di individuazione dei predetti investimenti.               (Omissis).».   |  
|   |                              (( Art. 8 ter   Incremento del monte ore di lavoro  straordinario  per  il  personale  operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
   1. Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  di servizio del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11  della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a  259.890  ore  per  l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.   2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per  l'anno 2019 e  a  1.910.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si provvede:   a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante  utilizzo  delle risorse iscritte  per  l'anno  2019  nel  Fondo  per  il  federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;   b) quanto a  1.910.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'interno. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  10          agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale  dei          vigili del fuoco), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4          settembre 2000, n. 206:               «Art.   11   (Disposizioni   in   materia   di   lavoro          straordinario). - 1. Per fronteggiare esigenze di  servizio          imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione  annua  di          ore di  lavoro  straordinario  prevista  dall'articolo  98,          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18          maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore per  il  2000          ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.               2. L'onere per l'attuazione del  presente  articolo  e'          fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni  per  il          2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001».               - Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59,  si          vedano le note all'articolo 2.   |  
|   |                            (( Art. 8 quater   Disposizioni urgenti in  materia  di  personale  dell'Amministrazione                         civile dell'interno 
   1. Successivamente alla data di entrata in vigore  del  regolamento di  organizzazione  di  cui  al  comma   4   dell'articolo   32   del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132,  al  fine  di  assicurare  una maggiore   funzionalita'   delle   attivita'    economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica  del Ministero dell'interno  puo'  essere  incrementata  di  un  posto  di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare  al  personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al  fine  di assicurare   l'invarianza   finanziaria,   sono   compensati    dalla soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui al primo  periodo  sono  attuate  con regolamento  di  organizzazione,   da   adottare   ai   sensi   della legislazione vigente. ))   2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge  17  febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile 2017, n. 46, e' inserito il seguente:   (( «1.1. All'atto della cessazione dell'attivita' delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della  protezione  internazionale, determinata  con  provvedimento  di  natura  non  regolamentare,   il personale  ivi  assegnato,  previo  eventuale  esperimento   di   una procedura di  mobilita'  su  base  volontaria,  e'  ricollocato,  nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi  centrali  e  periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri   connessi   alle   esigenze   organizzative   e   funzionali dell'Amministrazione  stessa.  In  caso   di   ricostituzione   delle Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione internazionale,  il  personale  di  cui  al  periodo  precedente   e' ricollocato  presso  le  sedi  di  provenienza,  ferma  restando   la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno.». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 32  del          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.   132          (Disposizioni   urgenti   in    materia    di    protezione          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231:               «Art.  32   (Disposizioni   per   la   riorganizzazione          dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno).  -          (Omissis).               4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e          nel termine di cui  all'articolo  12,  comma  1-bis,  primo          periodo,  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.   13,          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,          n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro  il          medesimo  termine  si  provvede  a  dare  attuazione   alle          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11,  lettera  b),          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con          conseguente riassorbimento, entro  il  biennio  successivo,          degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e          2».               -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del          decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  13   aprile   2017,   n.   46          (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei  procedimenti          in materia di protezione  internazionale,  nonche'  per  il          contrasto  dell'immigrazione  illegale)  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato          dalla presente legge:               «Art. 12 (Assunzione di  personale  da  destinare  agli          uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento          della  protezione  internazionale   e   della   Commissione          nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni  per          la funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Per  far          fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine  di          accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e          urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale          incremento  del  numero  delle  richieste   di   protezione          internazionale e al fine  di  garantire  la  continuita'  e          l'efficienza dell'attivita' degli uffici della  Commissione          nazionale per il  diritto  di  asilo  e  delle  Commissioni          territoriali  per  il   riconoscimento   della   protezione          internazionale, il Ministero dell'interno  e'  autorizzato,          per  il  biennio  2017-2018,  in  aggiunta  alle   facolta'          assunzionali previste a  legislazione  vigente,  a  bandire          procedure concorsuali e, conseguentemente, ad  assumere  un          contingente di personale a tempo  indeterminato,  altamente          qualificato  per  l'esercizio  di  funzioni  di   carattere          specialistico,  appartenente  alla  terza  area  funzionale          dell'Amministrazione  civile   dell'Interno,   nel   limite          complessivo di 250 unita', anche in deroga  alle  procedure          di mobilita'  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal  fine,  e'          autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di          10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.               1.1. All'atto  della  cessazione  dell'attivita'  delle          Commissioni  territoriali  per  il   riconoscimento   della          protezione internazionale, determinata con provvedimento di          natura  non  regolamentare,  il  personale  ivi  assegnato,          previo eventuale esperimento di una procedura di  mobilita'          su base volontaria, e' ricollocato, nel  rispettivo  ambito          regionale,  presso   le   sedi   centrali   e   periferiche          dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno,          sulla base di criteri connessi alle esigenze  organizzative          e  funzionali  dell'Amministrazione  stessa.  In  caso   di          ricostituzione  delle  Commissioni  territoriali   per   il          riconoscimento   della   protezione   internazionale,    il          personale di  cui  al  periodo  precedente  e'  ricollocato          presso le sedi di provenienza, ferma restando la  dotazione          organica complessiva del Ministero dell'interno.               1-bis. In relazione alla necessita'  di  potenziare  le          strutture  finalizzate   al   contrasto   dell'immigrazione          illegale  e  alla  predisposizione  degli  interventi   per          l'accoglienza legati ai flussi migratori  e  all'incremento          delle richieste di protezione internazionale, il  Ministero          dell'interno  provvede,  entro  il  31  dicembre  2018,   a          predisporre  il  regolamento  di  organizzazione   di   cui          all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30          ottobre  2013,  n.  125.  Entro  il  predetto  termine,  il          medesimo  Ministero  provvede  a   dare   attuazione   alle          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11,  lettera  b),          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  con          conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli          effetti derivanti dalle riduzioni di  cui  all'articolo  2,          comma 1, lettere a) e b), del citato  decreto-legge  n.  95          del 2012.».   |  
|   |                                 Art. 9 
      Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione                di dati personali e di intercettazioni 
   1. Il previgente articolo 57  del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  riprende vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino al 31 dicembre 2019.   2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019»  sono  sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»;   b) al comma 2, le parole «a decorrere  dal  1°  agosto  2019»  sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  57  del          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e          che  abroga  la  direttiva  95/46/CE),   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174:               «Art. 57 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,          sono individuate le modalita' di  attuazione  dei  principi          del presente codice relativamente al trattamento  dei  dati          effettuato per le finalita'  di  cui  all'articolo  53  dal          Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o  comandi  di          polizia, anche ad integrazione e modifica del  decreto  del          Presidente della Repubblica 3 maggio 1982,  n.  378,  e  in          attuazione della Raccomandazione R (87)  15  del  Consiglio          d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.          Le modalita' sono individuate con particolare riguardo:                 a) al principio secondo cui la raccolta dei  dati  e'          correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione          alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione          di reati, in particolare per quanto riguarda i  trattamenti          effettuati per finalita' di analisi;                 b)  all'aggiornamento  periodico  dei   dati,   anche          relativi a valutazioni effettuate in base alla legge,  alle          diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio          di strumenti  elettronici  e  alle  modalita'  per  rendere          conoscibili gli aggiornamenti da parte di  altri  organi  e          uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;                 c) ai  presupposti  per  effettuare  trattamenti  per          esigenze temporanee o collegati a  situazioni  particolari,          anche ai fini della verifica  dei  requisiti  dei  dati  ai          sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie          di interessati e della conservazione separata da altri dati          che non richiedono il loro utilizzo;                 d)  all'individuazione  di   specifici   termini   di          conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati  o          agli strumenti utilizzati per il loro trattamento,  nonche'          alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali  essi          sono trattati o i provvedimenti sono adottati;                 e)  alla  comunicazione  ad  altri  soggetti,   anche          all'estero  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  o  di  un          interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria          in conformita' alla legge;                 f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione  e          di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso  a          sistemi di indice».               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto          legislativo 29  dicembre  2017,  n.  216  (Disposizioni  in          materia   di    intercettazioni    di    conversazioni    o          comunicazioni,  in   attuazione   della   delega   di   cui          all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b),  c),  d)          ed e), della legge 23  giugno  2017,  n.  103),  pubblicato          nella Gazzetta  Ufficiale  11  gennaio  2018,  n.  8,  come          modificato dalla presente legge:               «Art.   9   (Disposizione   transitoria).   -   1.   Le          disposizioni di cui  agli  articoli  2,  3  4,  5  e  7  si          applicano alle operazioni  di  intercettazione  relative  a          provvedimenti autorizzativi  emessi  dopo  il  31  dicembre          2019.               2. La disposizione di  cui  all'articolo  2,  comma  1,          lettera b), acquista efficacia a decorrere dal  1°  gennaio          2020.   |  
|   |                                 Art. 10 
             Misure urgenti per il presidio del territorio               in occasione dell'Universiade Napoli 2019 
   1. Al fine di corrispondere alle  esigenze  di  sicurezza  connesse allo svolgimento dell'Universiade  Napoli  2019,  il  contingente  di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688,  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili,  e'  incrementato,  a  partire  dal  20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di  ulteriori  500  unita'.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3, del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125.  L'impiego  del predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.   2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui  al  comma  74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102.  Ai  relativi oneri si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse iscritte  sul  Fondo  per  il  federalismo  amministrativo  di  parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, (( nell'ambito dello stato di previsione )) del Ministero dell'interno.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 688, della          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio          pluriennale per il triennio  2018-2020),  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:               «688. Al fine di assicurare, anche  in  relazione  alle          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli          interventi di cui all'articolo  24,  commi  74  e  75,  del          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'          di  quelli  previsti  dall'articolo   3,   comma   2,   del          decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e'          prorogato  fino  al  31  dicembre  2019,  limitatamente  ai          servizi  di  vigilanza  di  siti  e  obiettivi   sensibili,          l'impiego  di  un  contingente  pari  a  7.050  unita'   di          personale delle Forze armate. Si applicano le  disposizioni          di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,   2   e   3,   del          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,  n.  125.  Per          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di          euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  con          specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale          di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale  di          cui al comma  75  dell'articolo  24  del  decreto-legge  1°          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 3 agosto 2009, n. 102».               - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3  dell'articolo          7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,          con modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125          (Misure  urgenti  in  materia   di   sicurezza   pubblica),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2008, n. 122:               «Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel  controllo          del  territorio).  -  1.  Per  specifiche  ed   eccezionali          esigenze di prevenzione  della  criminalita',  ove  risulti          opportuno un accresciuto  controllo  del  territorio,  puo'          essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree          densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della  legge          1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore          a 3.000 unita'.               (Omissis).               2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.               3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni          dell'articolo 349 del codice di procedura penale.               (Omissis).».               - Si riporta il testo del comma 74 dell'articolo 24 del          citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78:               «Art. 24 (Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di          Stato). - (Omissis).               74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250          unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia          nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3          del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata          la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5          milioni di euro per l'anno 2010.               (Omissis).».               - Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59,  si          vedano le note all'articolo 2.   |  
|   |                             (( Art. 10 bis   Misure per l'approvvigionamento dei  pasti  per  il  personale  delle  Forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede 
   1. Al fine di garantire al personale  delle  Forze  di  polizia  la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in  localita'  in  cui  non  siano  disponibili  strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati  di ristorazione, e' autorizzata la spesa di 1.330.000  euro  per  l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di  5  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno  2021.  Al  relativo  onere  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'interno. ))     |  
|   |                             (( Art. 10 ter   Raccordo  e  coordinamento  degli  istituti,  scuole  e   centri   di          formazione e addestramento della Polizia di Stato 
   1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:   «2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle  attivita'  di formazione e di addestramento del personale della Polizia  di  Stato, e' istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di  Stato,  cui e' preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza,  nell'ambito della  dotazione  organica  vigente  e  fermo  restando   il   numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero  dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano  le  funzioni  di  raccordo  e  di uniformita' di azione degli istituti, scuole, centri di formazione  e addestramento della Polizia  di  Stato.  Ferma  restando  la  diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e  all'articolo  67  del  decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al  primo periodo del presente comma dipendono i predetti  istituti,  scuole  e centri di formazione della Polizia di Stato,  nonche',  limitatamente allo svolgimento delle attivita' di formazione e di addestramento,  i centri che svolgono anche attivita' operative di tipo specialistico.   2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   sono   definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle  scuole  della Polizia di Stato.   2-quater. Dall'attuazione  dei  commi  2-bis  e  2-ter  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  31          marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,          del Corpo della Guardia  di  finanza  e  della  Polizia  di          Stato. Norme in materia di  coordinamento  delle  Forze  di          polizia), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  4  aprile          2000, n. 79, come modificata dalla presente legge:               «Art.  6  (Disposizioni  per  l'Amministrazione   della          pubblica sicurezza e per alcune attivita'  delle  Forze  di          polizia e delle Forze armate).  -  1.  Con  regolamento  da          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23          agosto  1988,  n.  400,   e'   determinata   la   struttura          organizzativa delle articolazioni  centrali  e  periferiche          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza   di   cui          all'articolo 31, primo comma, numeri  da  2)  a  9),  della          legge 1º aprile 1981, n. 121,  nei  limiti  degli  ordinari          stanziamenti  di  bilancio  e  delle  dotazioni   organiche          complessive del personale, osservando i seguenti criteri:                 a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico          interesse dell'azione amministrativa;                 b) articolazione degli uffici per funzioni  omogenee,          anche attraverso  la  diversificazione  fra  strutture  con          funzioni finali e quelle  con  funzioni  strumentali  o  di          supporto;                 c) ripartizione a livello centrale e periferico delle          funzioni di direzione e  controllo,  con  riferimento  alla          funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della  legge  1º          aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee  di  dipendenza          gerarchica o funzionale;                 d) flessibilita' organizzativa, da  conseguire  anche          con atti amministrativi.               2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  prevede  le          corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e          istituti   individuati   e   quelle   previgenti,   nonche'          l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in  vigore          delle  norme  regolamentari,   delle   disposizioni   degli          articoli 31 e 34 della legge 1º aprile 1981, n. 121.               2-bis. Al fine di  assicurare  il  coordinamento  delle          attivita' di formazione e di  addestramento  del  personale          della Polizia di Stato, e'  istituito  l'Ispettorato  delle          scuole della Polizia di Stato, cui e' preposto un dirigente          generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione          organica vigente e fermo  restando  il  numero  complessivo          degli uffici dirigenziali non generali in cui  si  articola          il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero          dell'interno.  Attraverso   l'Ispettorato   le   competenti          articolazioni del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza          espletano le funzioni  di  raccordo  e  di  uniformita'  di          azione degli  istituti,  scuole,  centri  di  formazione  e          addestramento della Polizia di  Stato.  Ferma  restando  la          diretta dipendenza dal Dipartimento  delle  scuole  di  cui          all'articolo 22 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e          all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.          334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del  presente          comma dipendono i predetti istituti,  scuole  e  centri  di          formazione della Polizia di Stato,  nonche',  limitatamente          allo  svolgimento  delle  attivita'  di  formazione  e   di          addestramento,  i  centri  che  svolgono  anche   attivita'          operative di tipo specialistico.               2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono          definite l'articolazione e le  competenze  dell'Ispettorato          delle scuole della Polizia di Stato.               2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e  2-ter  non          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della          finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si  provvede  con          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a          legislazione vigente.               3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del          regolamento di cui al presente articolo, la lettera a)  del          secondo comma dell'articolo 3 della legge 1°  aprile  1981,          n. 121, e' sostituita dalla  seguente:  "a)  dal  personale          addetto  agli  uffici  del  dipartimento   della   pubblica          sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti  in  cui          la stessa si articola;".               4. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.          400, sono determinate le modalita' per il  reclutamento  ed          il  trasferimento   ad   altri   ruoli   per   sopravvenuta          inidoneita' alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei          gruppi sportivi e  delle  bande  musicali  delle  Forze  di          polizia, nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni          individuali e collettive,  con  l'osservanza  dei  seguenti          criteri:                 a) valutazione, per il  personale  da  reclutare  nei          gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno  nazionale          ottenuti nell'anno precedente;                 b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei          vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con  il          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti          ai fini sportivi e  possano  ottenere  l'affiliazione  alle          federazioni sportive sulla base  delle  disposizioni  dello          statuto del CONI,  anche  in  deroga  ai  principi  e  alle          disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento  delle          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;                 c) valutazione, per il personale da  reclutare  nelle          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;                 d) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle          attivita' dei gruppi sportivi e delle  bande  musicali,  ma          idoneo ai servizi d'istituto,  possa  essere  impiegato  in          altre attivita' istituzionali o trasferito in  altri  ruoli          delle Amministrazioni di appartenenza;                 d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per          l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e  di  destinazione          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo          43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.               5. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dei          regolamenti di cui al comma 4, sono  abrogate  le  seguenti          disposizioni:                 a);                 b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del  decreto  del          Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,  n.  240,  come          modificato dall'articolo  10  del  decreto  legislativo  12          maggio 1995, n. 197;                 c);                 d);                 e).».   |  
|   |                                 Art. 11 
              Disposizioni sui soggiorni di breve durata 
   1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n.  68,  le parole «visite, affari,  turismo  e  studio»  sono  sostituite  dalle seguenti: ((  «missione,  gara  sportiva,  visita,  affari,  turismo, ricerca scientifica e studio». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  28          maggio 2007, n.  68  (Disciplina  dei  soggiorni  di  breve          durata  degli  stranieri  per  visite,  affari,  turismo  e          studio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 2007,          n. 126, come modificato dalla presente legge:               «Art. 1 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli          stranieri per visite, affari, turismo e studio).  -  1.  Ai          sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.          286, e successive modificazioni, per l'ingresso  in  Italia          per  missione,  gara  sportiva,  visita,  affari,  turismo,          ricerca scientifica e studio non e' richiesto  il  permesso          di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non          superiore  a  tre  mesi.  In  tali  casi  si  applicano  le          disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2,  del  medesimo          testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il          soggiorno e' quello indicato  nel  visto  di  ingresso,  se          richiesto.               2. Al momento dell'ingresso o, in caso  di  provenienza          da   Paesi   dell'area   Schengen,   entro   otto    giorni          dall'ingresso,  lo  straniero  dichiara  la  sua  presenza,          rispettivamente all'autorita' di frontiera  o  al  questore          della provincia in  cui  si  trova,  secondo  le  modalita'          stabilite con decreto del Ministro dell'interno.               3. In caso di inosservanza degli  obblighi  di  cui  al          comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,          lo straniero e'  espulso  ai  sensi  dell'articolo  13  del          citato testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio          1998, n.  286,  e  successive  modificazioni.  La  medesima          sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato          la dichiarazione di cui al comma 2, si sia  trattenuto  nel          territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine          stabilito nel visto di ingresso.».   |  
|   |                                 Art. 12 
          Fondo di premialita' per le politiche di rimpatrio 
   1. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo  con  una dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  destinato  a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno  al  bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque  denominate, con finalita' premiali per la particolare collaborazione nel  settore della riammissione di soggetti  irregolari  presenti  sul  territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.   2. La dotazione di cui al comma 1 puo' essere incrementata  da  una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata  annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Ministro  degli  affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  mediante  utilizzo  di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma  767,  secondo periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145.   Il   Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   3. Alla copertura degli oneri  di  cui  al  comma  1,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo del  comma  767  dell'articolo  1          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302:               «767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi          di  revisione  e  razionalizzazione  della  spesa  per   la          gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della          contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per          la riduzione del costo giornaliero  per  l'accoglienza  dei          migranti,  dai  quali,   previa   estinzione   dei   debiti          pregressi,    devono     derivare     risparmi     connessi          all'attivazione,  locazione  e  gestione  dei   centri   di          trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per          un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro  per  l'anno          2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni          di euro annui a decorrere  dal  2021.  Eventuali  ulteriori          risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,          da  accertare  annualmente   con   decreto   del   Ministro          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e          delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun          anno, confluiscono in un apposito fondo, da  istituire  nel          programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni          di competenza"  della  missione  "Servizi  istituzionali  e          generali delle  amministrazioni  pubbliche"  del  Ministero          dell'interno, da destinare alle esigenze  di  funzionamento          del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le          occorrenti variazioni di bilancio.».   |  
|   |                             (( Art. 12 bis 
            Misure urgenti per assicurare la funzionalita'                      del Ministero dell'interno 
   1. Al fine  di  accelerare  il  miglioramento  e  il  ricambio  del vestiario del personale della Polizia  di  Stato  e'  autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni  di  euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.   2. Al fine  di  assicurare  il  medesimo  trattamento  a  tutto  il personale del  comparto  sicurezza  e  difesa,  a  decorrere  dal  1o settembre 2019 fino alla data di adozione dei  provvedimenti  di  cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del  buono  pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 e' fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a  euro  895.632  annui  a  decorrere  dall'anno  2020, comprensivi  degli  effetti  indotti  sulla   carriera   dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  di  cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza  di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo  delle  capitanerie  di porto, nonche'  agli  effetti  indotti  sulla  carriera  dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442,  lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' disposto quanto segue:   a) per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di  spesa  per  la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili del  fuoco,  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero dell'interno, nell'ambito  della  missione  «Soccorso  civile»,  sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019,  di  407.329  euro  per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e  di  1.500.000  euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto  legislativo  n.  139  del 2006, e' disposto nel limite dell'autorizzazione  annuale  di  spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per  l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843  annui  a decorrere dall'anno 2022;   b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,  sono apportate le seguenti modificazioni:   1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;   2) la  rubrica  dell'articolo  12  e'  sostituita  dalla  seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;   3) al comma 1 dell'articolo 12 e' premesso il seguente:   «01. In sede di  prima  applicazione  e  limitatamente  al  biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  determinata  in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica»;   c) per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  alla  lettera  b), numero 3), e' autorizzata la spesa di 350.630 euro per  l'anno  2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.   4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 149 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «E' istituito un fondo con una dotazione  di  1,5  milioni  di  euro  per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,  da  destinare  all'incremento del Fondo per la retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di  risultato   del personale     di     livello      dirigenziale      contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo»;   b) il comma 152 e' sostituito dal seguente:   «152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo  del  comma  149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi  strutturali di   spesa   corrente   derivanti   dall'ottimizzazione    e    dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione  dei servizi di noleggio e assicurazione  degli  automezzi  del  programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" nell'ambito della missione "Ordine pubblico  e  sicurezza",  iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure  e  i conseguenti  risparmi  sono  individuati  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  da  adottare  entro  il  31  ottobre  2019.   Il   Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».   5. Il fondo di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.   6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia          di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143:               «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e  degli          istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e          delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti  delle  Forze  di          polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  istituita          un'area negoziale,  limitata  agli  istituti  normativi  in          materia di rapporto di lavoro e ai  trattamenti  accessori,          di  cui  al  comma  2,  nel  rispetto  del   principio   di          sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti          delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando          la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo          12 maggio 1995, n. 195.               2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per  il          personale dirigente di cui al comma 1 sono:                 a) il trattamento accessorio:                 b)  le  misure  per  incentivare   l'efficienza   del          servizio;                 c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;                 d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;                 e) i permessi brevi per esigenze personali;                 f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;                 g) il trattamento di missione e di trasferimento;                 h)  i  criteri  di  massima  per  la   formazione   e          l'aggiornamento professionale;                 i) i criteri di massima per la gestione degli enti di          assistenza del personale.               3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2          e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta          dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la          semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione    in          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'          sindacale, misurata,  con  esclusivo  riferimento  al  solo          personale dirigente, tenendo conto del dato  associativo  e          del dato elettorale, anche ai fini  del  riconoscimento  di          una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per          motivi sindacali; le  modalita'  di  espressione  del  dato          elettorale, le relative forme di rappresentanza e  le  loro          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di          parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,          con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  in  attesa          della  cui  entrata  in  vigore  il  predetto  decreto  del          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica.               4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la          pubblica amministrazione, sentiti i Ministri  dell'interno,          della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il          Ministro della difesa, da adottare  entro  sei  mesi  dalla          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono          definite le modalita'  attuative  di  quanto  previsto  dal          commi  2  e  3,  attraverso   l'applicazione,   in   quanto          compatibili,   delle   procedure   perviste   dal   decreto          legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  con  esclusione  della          negoziazione decentrata e delle modalita'  di  accertamento          della rappresentativita' sindacale.               5. All'attuazione del comma 3 si  provvede  nei  limiti          della quota parte di risorse destinate  alla  rivalutazione          del trattamento accessorio del  personale  dirigente  delle          Forze  di  polizia   a   ordinamento   civile,   ai   sensi          dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.          448.  In  relazione  a  quanto   previsto   in   attuazione          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,          n. 205 ), per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si  applicano          le disposizioni di cui al precedente periodo  del  presente          comma.               6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione  e          della   pubblica   amministrazione,    della    difesa    e          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   Ministri          dell'interno e della giustizia, possono  essere  estese  al          personale dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento          militare e a quello delle forze  armate,  anche  attraverso          eventuali  adattamenti  tenuto  conto  delle   peculiarita'          funzionali,  le  disposizioni  adottate  in  attuazione  di          quanto previsto dal comma  3,  al  fine  di  assicurare  la          sostanziale   perequazione   dei   trattamenti    economici          accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle          Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  delle  Forze          armate con quelli dei dirigenti delle Forze di  polizia  ad          ordinamento civile. All'attuazione del  presente  comma  si          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e          delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,  comma  1,          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto          previsto in attuazione dell'articolo 1,  comma  680,  della          legge 27 dicembre 2017, n. 205 ), per gli anni 2018, 2019 e          2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente          periodo del presente comma.               7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,   del   primo          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al          comma 1 e del decreto di  cui  al  comma  6,  al  personale          dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a          quello delle Forze di polizia  ad  ordinamento  militare  e          delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni          vigenti.».               - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo          2018 (Riparto delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma          680, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205),  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018:               «Art. 3 (Attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del          decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95).  -  1.  In          attuazione di quanto  previsto  dall'art.  46  del  decreto          legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse  destinate  a          tal fine dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite: 
          Parte di provvedimento in formato grafico
               2. In fase di  prima  attuazione,  qualora,  a  seguito          della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del  decreto          legislativo   29   maggio   2017,   n.    95,    risultasse          significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione          dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46          del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  sulla  base          della valutazione delle  Amministrazioni  interessate,  con          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da          adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 680  della  legge  27          dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al  comma  1  sono          appositamente rimodulate tra le stesse.».               Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 442, lettera          a), della legge 30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302:               «442. In relazione alla specificita' delle  funzioni  e          delle responsabilita' dirigenziali connesse  alle  esigenze          in  materia  di  tutela  dell'ordine  e   della   sicurezza          pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria,          di difesa nazionale e di  soccorso  pubblico,  al  fine  di          incentivare il miglioramento dell'efficienza dei  correlati          servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di          cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25          maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa  di  19.066.908          euro da destinare all'incremento di:                 a)   9.422.378   euro    delle    risorse    previste          dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio          dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 107 del 10  maggio  2018,  adottato  ai  sensi          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,          n.  205,  destinate  all'attuazione  di   quanto   previsto          dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto  legislativo  29          maggio  2017,  n.  95.  Le  predette   risorse   aggiuntive          incrementano quelle di ciascuna Forza di  polizia  e  delle          Forze armate, di un importo corrispondente  a  quello  gia'          previsto, per  l'anno  2020,  dall'articolo  3  del  citato          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  marzo          2018;                 b) 7.500.000 euro del fondo di cui  all'articolo  45,          comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;                 c) 300.000 euro dei  fondi  per  la  retribuzione  di          rischio e posizione e per la retribuzione di risultato  dei          dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  di  cui          agli articoli 8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;                 d) 1.844.530 euro del fondo per  la  retribuzione  di          posizione e la  retribuzione  di  risultato  del  personale          della carriera  prefettizia  di  cui  all'articolo  22  del          decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  2018,  n.          66.».               - Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2, del          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139  (Riassetto  delle          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo          nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11          della L. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80:               «Art.   9   (Richiami   in   servizio   del   personale          volontario). -  1.  Il  personale  volontario  puo'  essere          richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita'          naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.               2. Il personale di cui al comma 1 puo'  inoltre  essere          richiamato in servizio:                 a) in caso di necessita' delle strutture  centrali  e          periferiche del  Corpo  nazionale  motivate  dall'autorita'          competente che opera il richiamo;                 b) per le esigenze dei  distaccamenti  volontari  del          Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;                 c) per frequentare  periodici  corsi  di  formazione,          secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.               (Omissis).».               - Si riportano la  rubrica  del  Capo  VI,  nonche'  la          rubrica e il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo          6  ottobre  2018,  n.  127  (Disposizioni   integrative   e          correttive al decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  97,          riguardante  «Disposizioni  recanti  modifiche  al  decreto          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e          i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'          al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale          dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della  legge          29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2          della legge 30 settembre 2004, n.  252),  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, come modificati          dalla presente legge:               «Capo VI (Disposizioni transitorie finali  e  copertura          finanziaria)               (Omissis).               Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). -  01.  In          sede di  prima  applicazione  e  limitatamente  al  biennio          2019-2020,  la  durata  del  corso  di  formazione  di  cui          all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.          217, e' determinata in sei  mesi,  di  cui  almeno  uno  di          applicazione pratica.               1. Il presente decreto entra in vigore il  quindicesimo          giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta          Ufficiale della Repubblica italiana; gli effetti  giuridici          ed economici di cui agli articoli  2,  3,  5,  6,  8  e  10          decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.               2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma  1,  del          decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  97,  decorre  dalla          data di entrata in vigore del presente decreto.               3. Gli effetti ostativi  connessi  all'applicazione  di          sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel          presente  decreto  conseguono  esclusivamente  da  condotte          rilevanti ai fini disciplinari  poste  in  essere  in  data          successiva all'entrata in vigore del presente decreto.».               -  Si  riportano  il  testo  dei  commi   149   e   152          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario          2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.          302, come modificati dalla presente legge:               «149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese          in  particolare  nel  settore  della   depenalizzazione   e          dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile          dell'Interno, il fondo  risorse  decentrate  del  personale          contrattualizzato  non  dirigente  e'  incrementato  di   7          milioni di euro per ciascuna delle annualita'  del  biennio          2019-2020 e di 18 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno          2021. E' istituito  un  fondo  con  una  dotazione  di  1,5          milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per          l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere          dall'anno 2021, da destinare all'incremento del  Fondo  per          la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato          del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la          retribuzione di posizione e la  retribuzione  di  risultato          del personale  di  livello  dirigenziale  contrattualizzato          dell'Amministrazione civile dell'interno. Con  decreto  del          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle          predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.»               «152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo  del          comma  149  possono  essere   ulteriormente   incrementati,          rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e          fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a  decorrere          dall'anno 2019,  mediante  risparmi  strutturali  di  spesa          corrente    derivanti    dall'ottimizzazione    e     dalla          razionalizzazione   dei   settori   di    spesa    relativi          all'acquisizione dei servizi di  noleggio  e  assicurazione          degli automezzi del programma "Contrasto al crimine, tutela          dell'ordine e della sicurezza pubblica"  nell'ambito  della          missione "Ordine  pubblico  e  sicurezza",  iscritti  nello          stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e          i conseguenti risparmi sono  individuati  con  decreto  del          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31          ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio».               - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  23          della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.          Legge  finanziaria   2003),   pubblicata   nella   Gazzetta          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305:               «Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'          del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di          finanza  pubblica,  le  dotazioni  iniziali  delle   unita'          previsionali  di  base  degli  stati  di   previsione   dei          Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per          consumi  intermedi  non  aventi  natura  obbligatoria  sono          ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato  di  previsione          della spesa e' istituito un fondo da  ripartire  nel  corso          della gestione per  provvedere  ad  eventuali  sopravvenute          maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e  servizi,          la cui dotazione iniziale e' costituita dal  10  per  cento          dei     rispettivi     stanziamenti     come     risultanti          dall'applicazione del periodo precedente.  La  ripartizione          del fondo e' disposta con decreti del Ministro  competente,          comunicati, anche con evidenze informatiche,  al  Ministero          dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici  centrali          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni          parlamentari e alla Corte dei conti.               (Omissis).».   |  
|   |                             (( Art. 12 ter   Alimentazione  del  fondo  risorse  decentrate   per   il   personale  contrattualizzato  non  dirigenziale  dell'Amministrazione   civile  dell'interno 
   1. Allo scopo di alimentare il  fondo  risorse  decentrate  per  la remunerazione   delle   maggiori   attivita'   rese   dal   personale contrattualizzato  non   dirigenziale   dell'Amministrazione   civile dell'interno, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:   a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante  utilizzo  delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59,  nell'ambito  dello stato di previsione del Ministero dell'interno;   b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021, mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'interno. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59,  si          vedano le note all'articolo 2.   |  
|   |                                 Art. 13 
            Misure per il contrasto di fenomeni di violenza                  connessi a manifestazioni sportive 
   1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le  seguenti modificazioni:     a) all'articolo 6:       1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:         «1. Il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive  specificamente  indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle manifestazioni medesime, nei confronti di:   a) coloro che risultino denunciati per aver preso  parte  attiva  a episodi di violenza su persone o cose  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni sportive, o che  nelle  medesime  circostanze  abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;   b) coloro che, sulla base di elementi  di  fatto,  risultino  avere tenuto, anche  all'estero,  sia  singolarmente  che  in  gruppo,  una condotta  evidentemente  finalizzata  alla  partecipazione  attiva  a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da  creare  turbative  per  l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);   c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per  alcuno  dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma,  della  legge  18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22  maggio  1975,  n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26  aprile  1993,  n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  1993,  n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente  legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge  8  febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno  dei  delitti  contro  l'ordine  pubblico  o  dei delitti di  comune  pericolo  mediante  violenza,  di  cui  al  libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello  stesso  codice,  ovvero  per  alcuno  dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il  fatto  non  e'  stato  commesso  in occasione o a causa di manifestazioni sportive;   d) (( soggetti )) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  d),  del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche  se  la  condotta non e' stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»;       2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:         «1-ter. Il divieto di cui al comma  1  puo'  essere  disposto anche per le manifestazioni  sportive  che  si  svolgono  all'estero, specificamente indicate. Il divieto di  accesso  alle  manifestazioni sportive che si svolgono in Italia puo' essere disposto  anche  dalle competenti autorita' degli altri Stati  membri  dell'Unione  europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi  ordinamenti.  Per  fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente  o dagli organi delle Forze di polizia italiane  che  assicurano,  sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del  luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;   (( 3) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al  comma  2  e  la durata del  nuovo  divieto  e  della  prescrizione  non  puo'  essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni»; ))       4) al comma 7, le parole «da due a otto anni»  sono  sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;   (( 5) al comma 8-bis, dopo le parole:  «se  il  soggetto»  e  prima delle parole: «ha dato prova» sono inserite le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale  del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o  la  concreta collaborazione  con  l'autorita'  di  polizia   o   con   l'autorita' giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali e' stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento  di  lavori  di  pubblica  utilita',  secondo   modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  senza  oneri  a  carico  della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di  un'attivita'  non retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le  regioni, le province e i comuni, e»; ))       6) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:         «8-ter. Con il divieto di cui al comma  1  il  questore  puo' imporre ai soggetti  che  risultano  definitivamente  condannati  per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3,  comma  4, del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i  quali puo' essere proposta opposizione ai sensi del comma  6  del  medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei  divieti  di  cui  al  periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76,  comma  2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»;     b) all'articolo 6-quater e' aggiunto, in fine, il seguente comma:       «1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo, si applicano altresi' a chiunque  commette  uno  dei  fatti  previsti dagli articoli 336 e  337  del  codice  penale  nei  confronti  degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarita'  tecnica delle manifestazioni sportive.»;     c) all'articolo 6-quinquies e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente comma:       «1-bis. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  altresi'  a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti  che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.».   2.  All'articolo  8  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:       «1.  E'  vietato  alle  societa'  sportive  corrispondere,   in qualsiasi forma,  diretta  o  indiretta,  sovvenzioni,  contributi  e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:         a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo  6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e  fino  a  che  non  sia  intervenuta  la  riabilitazione  ai  sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;         b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo  6 del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  per  la  durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la  riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto legislativo n. 159 del 2011;         c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva,  per  reati  commessi  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»;     b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:       «1-bis. Alle societa' sportive e'  vietato  altresi'  stipulare con soggetti destinatari dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo  6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti  aventi ad oggetto la concessione  dei  diritti  previsti  dall'articolo  20, commi 1 e 2, del codice  della  proprieta'  industriale,  di  cui  al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30.  E'  parimenti  vietato alle  societa'  sportive  corrispondere  contributi,  sovvenzioni   e facilitazioni di qualsiasi genere  ad  associazioni  di  sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»;     c) al comma 3, le parole «di cui  al  comma  1»  sono  sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  degli  articoli  6,  6-quater  e          6-quinquies  della  legge  13   dicembre   1989,   n.   401          (Interventi  nel  settore  del  giuoco  e  delle  scommesse          clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di          manifestazioni   sportive),   pubblicata   nella   Gazzetta          Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294, come  modificati  dalla          presente legge:               «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si  svolgono          manifestazioni sportive). - 1. Il questore puo' disporre il          divieto  di  accesso  ai  luoghi   in   cui   si   svolgono          manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche'  a          quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al          transito  o  al  trasporto  di  coloro  che  partecipano  o          assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:                 a) coloro che risultino  denunciati  per  aver  preso          parte attiva a episodi di violenza su  persone  o  cose  in          occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle          medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto          alla violenza;                 b) coloro che,  sulla  base  di  elementi  di  fatto,          risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente          che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata  alla          partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia  o          di intimidazione, tali da porre in  pericolo  la  sicurezza          pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico  nelle          medesime circostanze di cui alla lettera a);                 c) coloro  che  risultino  denunciati  o  condannati,          anche con sentenza non definitiva,  nel  corso  dei  cinque          anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4,          primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,          all'articolo  5  della  legge  22  maggio  1975,  n.   152,          all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile  1993,          n. 122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25          giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1  e  2,  e          6-ter  della  presente  legge,  per   il   reato   di   cui          all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2007,          n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico  o          dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al          libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice  penale  o          per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice,          ovvero per alcuno dei  delitti  di  cui  all'articolo  380,          comma 2, lettere f) e h), del codice di  procedura  penale,          anche se il fatto non e' stato commesso in  occasione  o  a          causa di manifestazioni sportive;                 d) soggetti di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera          d), del codice delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di          prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre          2011, n. 159, anche se la condotta non e'  stata  posta  in          essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.               (Omissis).               1-ter. Il  divieto  di  cui  al  comma  1  puo'  essere          disposto  anche  per  le  manifestazioni  sportive  che  si          svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di          accesso alle manifestazioni sportive  che  si  svolgono  in          Italia  puo'  essere  disposto   anche   dalle   competenti          autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, con          i provvedimenti previsti dai  rispettivi  ordinamenti.  Per          fatti   commessi   all'estero,   accertati   dall'autorita'          straniera competente o dagli organi delle Forze di  polizia          italiane  che  assicurano,  sulla  base  di   rapporti   di          cooperazione, il supporto alle predette autorita' nel luogo          di svolgimento della manifestazione, il divieto e' disposto          dal questore della provincia del luogo di residenza  ovvero          del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.               (Omissis).               5.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  e   l'ulteriore          prescrizione di cui al comma 2  non  possono  avere  durata          inferiore a un anno  e  superiore  a  cinque  anni  e  sono          revocati  o  modificati  qualora,  anche  per  effetto   di          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno          o siano mutate le  condizioni  che  ne  hanno  giustificato          l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al  comma          1, la durata non puo'  essere  inferiore  a  tre  anni  nei          confronti di coloro  che  ne  assumono  la  direzione.  Nei          confronti della persona gia' destinataria  del  divieto  di          cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione  di          cui al comma 2 e  la  durata  del  nuovo  divieto  e  della          prescrizione non puo' essere  inferiore  a  cinque  anni  e          superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al  comma  2          e' comunque applicata quando risulta, anche sulla  base  di          documentazione  videofotografica  o   di   altri   elementi          oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto  di  cui          al comma 1. Nel caso di violazione del divieto  di  cui  al          periodo precedente, la  durata  dello  stesso  puo'  essere          aumentata fino a otto anni.               (Omissis).               7. Con la sentenza di condanna per i reati  di  cui  al          comma 6 e per quelli commessi in occasione  o  a  causa  di          manifestazioni sportive o  durante  i  trasferimenti  da  o          verso i luoghi in cui si svolgono dette  manifestazioni  il          giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi          di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un  ufficio          o  comando   di   polizia   durante   lo   svolgimento   di          manifestazioni  sportive  specificamente  indicate  per  un          periodo da due a  dieci  anni,  e  puo'  disporre  la  pena          accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera  a),          del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il  capo          della sentenza non definitiva che  dispone  il  divieto  di          accesso nei luoghi di cui  al  comma  1  e'  immediatamente          esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi          nei casi  di  sospensione  condizionale  della  pena  e  di          applicazione della pena su richiesta.               (Omissis).               8-bis. Decorsi almeno tre  anni  dalla  cessazione  del          divieto di cui al comma 1, l'interessato puo'  chiedere  la          cessazione   degli   ulteriori   effetti    pregiudizievoli          derivanti  dall'applicazione  del  medesimo   divieto.   La          cessazione e' richiesta al  questore  che  ha  disposto  il          divieto  o,  nel  caso  in  cui  l'interessato  sia   stato          destinatario di piu' divieti, al questore che  ha  disposto          l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il  soggetto  ha          adottato  condotte  di  ravvedimento  operoso,   quali   la          riparazione integrale  del  danno  eventualmente  prodotto,          mediante il risarcimento anche in forma specifica,  qualora          sia  in  tutto  o  in  parte  possibile,  o   la   concreta          collaborazione con l'autorita' di polizia o con l'autorita'          giudiziaria  per  l'individuazione  degli  altri  autori  o          partecipanti ai fatti per i  quali  e'  stato  adottato  il          divieto di cui al comma 1 o lo  svolgimento  di  lavori  di          pubblica utilita', secondo modalita' stabilite con  decreto          del  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede   di          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a  carico          della finanza pubblica, consistenti  nella  prestazione  di          un'attivita' non retribuita a  favore  della  collettivita'          presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni,  e  ha          dato prova costante ed effettiva di buona  condotta,  anche          in occasione di manifestazioni sportive.               8-ter. Con il divieto di cui al  comma  1  il  questore          puo' imporre  ai  soggetti  che  risultano  definitivamente          condannati per delitti non colposi anche i divieti  di  cui          all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo          6 settembre 2011, n.  159,  avverso  i  quali  puo'  essere          proposta opposizione ai sensi  del  comma  6  del  medesimo          articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti  di  cui  al          periodo   precedente,   si   applicano   le    disposizioni          dell'articolo 76, comma 2, del  citato  codice  di  cui  al          decreto legislativo n. 159 del 2011.»               «Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli          addetti  ai  controlli   dei   luoghi   ove   si   svolgono          manifestazioni sportive). - 1. Chiunque  commette  uno  dei          fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del  codice  penale          nei confronti dei soggetti  incaricati  del  controllo  dei          titoli di accesso e dell'instradamento degli  spettatori  e          di  quelli  incaricati  di  assicurare  il   rispetto   del          regolamento   d'uso   dell'impianto   dove   si    svolgono          manifestazioni  sportive,  purche'   riconoscibili   e   in          relazione alle mansioni svolte, e'  punito  con  le  stesse          pene  previste  dai  medesimi  articoli.  Si  applicano  le          disposizioni di cui  all'articolo  339,  terzo  comma,  del          codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti          morali di cui all'articolo 11 del testo unico  delle  leggi          di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18  giugno          1931, n. 773.               1-bis.  Nei  confronti  delle  societa'  sportive   che          abbiano incaricato dei compiti di cui al  comma  1  persone          prive dei requisiti previsti  dall'articolo  11  del  testo          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata,  dal  prefetto          della provincia in cui le medesime societa' hanno  la  sede          legale  o  operativa,  la   sanzione   amministrativa   del          pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.               1-ter. Le disposizioni del comma  1,  primo  e  secondo          periodo, si applicano altresi' a chiunque commette uno  dei          fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del  codice  penale          nei confronti degli arbitri  e  degli  altri  soggetti  che          assicurano  la  regolarita'  tecnica  delle  manifestazioni          sportive.»               «Art. 6-quinquies (Lesioni personali gravi o gravissime          nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove  si          svolgono manifestazioni sportive). - 1.  Chiunque  commette          uno dei fatti  previsti  dall'art.  583-quater  del  codice          penale nei confronti dei  soggetti  indicati  nell'articolo          2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,  convertito,          con modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2007,  n.  41,          nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione  delle          manifestazioni sportive,  e'  punito  con  le  stesse  pene          previste dal medesimo articolo 583-quater.               1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  si   applicano          altresi'  a  chiunque  commette  uno  dei  fatti   previsti          dall'articolo 583-quater del codice  penale  nei  confronti          degli arbitri e degli  altri  soggetti  che  assicurano  la          regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive.».               - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge          8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla          legge  4  aprile  2007,  n.  42  (Misure  urgenti  per   la          prevenzione  e  la  repressione  di  fenomeni  di  violenza          connessi  a  competizioni  calcistiche,  nonche'  norme   a          sostegno   della   diffusione   dello   sport    e    della          partecipazione  gratuita  dei  minori  alle  manifestazioni          sportive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  febbraio          2007, n. 32, come modificato dalla presente legge:               «Art. 8  (Divieto  di  agevolazioni  nei  confronti  di          soggetti destinatari dei provvedimenti di cui  all'articolo          6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). -  1.  E'  vietato          alle societa' sportive corrispondere, in  qualsiasi  forma,          diretta   o   indiretta,    sovvenzioni,    contributi    e          facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di          biglietti e abbonamenti o di titoli  di  viaggio  a  prezzo          agevolato o gratuito:                 a)  ai   destinatari   dei   provvedimenti   previsti          dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.  401,  per          la  durata  del  provvedimento  e  fino  a  che   non   sia          intervenuta la riabilitazione  ai  sensi  dell'articolo  6,          comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;                 b)  ai   destinatari   dei   provvedimenti   previsti          dall'articolo 6 del codice delle leggi  antimafia  e  delle          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, per la durata del  provvedimento  e          fino a che non sia intervenuta la riabilitazione  ai  sensi          dell'articolo 70 del medesimo  codice  di  cui  al  decreto          legislativo n. 159 del 2011;                 c) ai soggetti che siano stati condannati, anche  con          sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione  o          a causa di manifestazioni  sportive  ovvero  per  reati  in          materia di contraffazione di prodotti o di vendita  abusiva          degli stessi.               1-bis.  Alle  societa'  sportive  e'  vietato  altresi'          stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui          all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la          durata del provvedimento e fino a che non  sia  intervenuta          la  riabilitazione,  contratti   aventi   ad   oggetto   la          concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi  1          e 2, del codice della proprieta'  industriale,  di  cui  al          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.  E'  parimenti          vietato alle societa'  sportive  corrispondere  contributi,          sovvenzioni  e  facilitazioni  di   qualsiasi   genere   ad          associazioni di  sostenitori,  comunque  denominate,  salvo          quanto previsto dal comma 4.               2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto          con il Ministro per le politiche giovanili e  le  attivita'          sportive, sono definite, entro sessanta giorni  dalla  data          di entrata in vigore del presente decreto, le modalita'  di          verifica, attraverso la  questura,  della  sussistenza  dei          requisiti ostativi di cui  al  comma  1  per  i  nominativi          comunicati dalle societa' sportive interessate.               3. Alle societa' sportive che non osservano  i  divieti          di cui ai commi 1 e 1-bis e' irrogata  dal  prefetto  della          provincia in cui la societa' ha  sede  legale  la  sanzione          amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  50.000  a          200.000 euro.               4.  Le  societa'   sportive   possono   stipulare   con          associazioni  legalmente  riconosciute,   aventi   tra   le          finalita' statutarie la promozione e  la  divulgazione  dei          valori e dei principi della  cultura  sportiva,  della  non          violenza e della pacifica convivenza,  come  sanciti  dalla          Carta olimpica, contratti e convenzioni  in  forma  scritta          aventi ad oggetto  progetti  di  interesse  comune  per  la          realizzazione delle  predette  finalita',  nonche'  per  il          sostegno  di   gemellaggi   con   associazioni   legalmente          riconosciute dei sostenitori  di  altre  societa'  sportive          aventi  i  medesimi  fini  statutari.  I  contratti  e   le          convenzioni   stipulati   con    associazioni    legalmente          riconosciute che abbiano tra i propri associati  persone  a          cui e' stato notificato  il  divieto  di  cui  al  comma  1          dell'articolo 6 della legge 13 dicembre  1989,  n.  401,  e          successive modificazioni, sono sospesi  per  la  durata  di          tale divieto, salvo  che  intervengano  l'espulsione  delle          persone   destinatarie   del   divieto   e   la    pubblica          dissociazione dell'associazione dai  comportamenti  che  lo          hanno determinato.               5. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si          applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,  n.          689, e successive modificazioni.».   |  
|   |                                 Art. 14 
                       Ampliamento delle ipotesi                   di fermo di indiziato di delitto 
   1. All'articolo 77, comma 1, del codice  delle  leggi  antimafia  e delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all'articolo  4»  sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni sportive».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  77  del  decreto          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.          136), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre          2011, n. 226, come modificato dalla presente legge:                 «Art. 77 (Fermo di indiziato di delitto).  -  1.  Nei          confronti dei soggetti di cui all'articolo 4  e  di  coloro          che risultino gravemente indiziati di un  delitto  commesso          in occasione o a causa di manifestazioni sportive il  fermo          di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei          limiti di cui all'articolo  384  del  codice  di  procedura          penale,  purche'  si  tratti  di  reato  per  il  quale  e'          consentito l'arresto  facoltativo  in  flagranza  ai  sensi          dell'articolo 381 del medesimo codice.».   |  
|   |                                 Art. 15 
                  Disposizioni in materia di arresto                        in flagranza differita 
   1. All'articolo 10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma  6-ter,  le  parole  «fino  al  30  giugno  2020»  sono soppresse;   b) al comma 6-quater, il secondo periodo e' soppresso.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  il  testo  dei  commi  6-ter  e  6-quater          dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  2017,          n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  delle          citta'), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio          2017, n. 42, come modificato dalla presente legge:               «Art. 10 (Divieto di accesso). - (Omissis).               6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater          dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della          legge di conversione del presente decreto.               6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza  alle          persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone          anche in occasioni pubbliche, per i quali  e'  obbligatorio          l'arresto  ai  sensi  dell'articolo  380  del   codice   di          procedura  penale,  quando  non  e'   possibile   procedere          immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o          incolumita' pubblica, si considera  comunque  in  stato  di          flagranza ai sensi dell'articolo 382  del  medesimo  codice          colui  il  quale,  sulla  base  di   documentazione   video          fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,          ne risulta autore, sempre che l'arresto  sia  compiuto  non          oltre il  tempo  necessario  alla  sua  identificazione  e,          comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».   |  
|   |                                 Art. 16 
        Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale 
   1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 61, dopo il  numero  11-sexies)  e'  aggiunto  il seguente:       «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o  a  causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti  da  o  verso  i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;     b) all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine,  il seguente periodo: «L'offesa non  puo'  altresi'  essere  ritenuta  di particolare tenuita' quando si procede per delitti,  puniti  con  una pena superiore nel massimo a due  anni  e  sei  mesi  di  reclusione, commessi in occasione o a  causa  di  manifestazioni  sportive  ((  , ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e  341-bis,  quando  il reato  e'  commesso  nei   confronti   di   un   pubblico   ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo degli articoli 61 e  131-bis  del          codice penale, come modificati dalla presente legge:               «Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni).  -  Aggravano          il  reato  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi   o          circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:                 1. l'avere agito per motivi abietti o futili;                 2.  l'aver  commesso  il  reato  per   eseguirne   od          occultarne un altro, ovvero per conseguire o  assicurare  a          se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero          la impunita' di un altro reato;                 3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante  la          previsione dell'evento;                 4. l'avere adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito  con          crudelta' verso le persone;                 5. l'avere profittato di  circostanze  di  tempo,  di          luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali  da          ostacolare la pubblica o privata difesa;                 6. l'avere il colpevole commesso il reato durante  il          tempo,  in  cui  si  e'  sottratto   volontariamente   alla          esecuzione di un mandato o di un ordine  di  arresto  o  di          cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;                 7. l'avere, nei delitti contro il  patrimonio  o  che          comunque  offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei   delitti          determinati da motivi  di  lucro,  cagionato  alla  persona          offesa  dal  reato  un  danno  patrimoniale  di   rilevante          gravita';                 8.  l'avere  aggravato  o  tentato  di  aggravare  le          conseguenze del delitto commesso;                 9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri,  o          con violazione dei doveri inerenti a una pubblica  funzione          o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di  ministro          di un culto;                 10. l'avere commesso  il  fatto  contro  un  pubblico          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,          o rivestita della qualita' di ministro del culto  cattolico          o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un  agente          diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o  a          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;                 11. l'avere commesso il fatto con abuso di  autorita'          o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di          ufficio, di prestazione  d'opera,  di  coabitazione,  o  di          ospitalita';                 11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre          si trova illegalmente sul territorio nazionale;                 11-ter. l'aver commesso un delitto contro la  persona          ai  danni  di  un  soggetto  minore  all'interno  o   nelle          adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;                 11-quater. l'avere il colpevole commesso  un  delitto          non colposo durante il periodo in cui era  ammesso  ad  una          misura alternativa alla detenzione in carcere;                 11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi contro          la vita e l'incolumita' individuale e  contro  la  liberta'          personale, commesso il fatto in presenza o in danno  di  un          minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato          di gravidanza;                 11-sexies. l'avere, nei delitti non colposi, commesso          il fatto in danno di persone  ricoverate  presso  strutture          sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali  o          semiresidenziali,  pubbliche  o  private,   ovvero   presso          strutture socio-educative;                 11-septies. l'avere commesso il fatto in occasione  o          a  causa   di   manifestazioni   sportive   o   durante   i          trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono  dette          manifestazioni.»               «Art.  131-bis  (Esclusione   della   punibilita'   per          particolare tenuita' del fatto). - Nei reati per i quali e'          prevista la pena detentiva  non  superiore  nel  massimo  a          cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,  sola  o  congiunta          alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa  quando,  per          le modalita' della condotta e per l'esiguita' del  danno  o          del pericolo, valutate ai sensi  dell'articolo  133,  primo          comma,  l'offesa  e'   di   particolare   tenuita'   e   il          comportamento risulta non abituale.               L'offesa  non  puo'  essere  ritenuta  di   particolare          tenuita', ai sensi del  primo  comma,  quando  l'autore  ha          agito per motivi abietti o futili, o con  crudelta',  anche          in danno di animali, o ha adoperato sevizie o,  ancora,  ha          profittato  delle  condizioni  di  minorata  difesa   della          vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa  ovvero          quando la condotta ha cagionato o da  essa  sono  derivate,          quali  conseguenze  non  volute,  la  morte  o  le  lesioni          gravissime di  una  persona.  L'offesa  non  puo'  altresi'          essere ritenuta di particolare tenuita' quando  si  procede          per delitti, puniti con una pena superiore  nel  massimo  a          due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione  o          a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di  cui          agli articoli 336,  337  e  341-bis,  quando  il  reato  e'          commesso   nei   confronti   di   un   pubblico   ufficiale          nell'esercizio delle proprie funzioni.               Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore          sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale  o          per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della  stessa          indole, anche se ciascun fatto,  isolatamente  considerato,          sia di particolare tenuita', nonche' nel  caso  in  cui  si          tratti di reati che abbiano ad  oggetto  condotte  plurime,          abituali e reiterate.               Ai  fini  della  determinazione  della  pena  detentiva          prevista  nel  primo  comma  non  si  tiene   conto   delle          circostanze, ad eccezione di quelle per le quali  la  legge          stabilisce una pena di specie diversa da  quella  ordinaria          del reato e di quelle ad effetto speciale. In  quest'ultimo          caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene          conto del giudizio di bilanciamento  delle  circostanze  di          cui all'articolo 69.               La disposizione del primo comma si applica anche quando          la legge prevede la particolare tenuita' del  danno  o  del          pericolo come circostanza attenuante.».   |  
|   |                             (( Art. 16 bis   Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 
   1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n. 285,» sono  inserite  le  seguenti:  «e  dall'articolo  1-sexies  del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.». ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato          decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  come  modificato          dalla presente legge:               «Art. 9 (Misure a  tutela  del  decoro  di  particolari          luoghi). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto  dalla  vigente          normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture,          fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime  e  di          trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano,  e  delle          relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte  che          impediscono l'accessibilita' e la fruizione delle  predette          infrastrutture, in violazione dei divieti di  stazionamento          o di occupazione di spazi ivi previsti,  e'  soggetto  alla          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una          somma   da   euro   100   a   euro   300.   Contestualmente          all'accertamento della condotta illecita,  al  trasgressore          viene ordinato, nelle forme  e  con  le  modalita'  di  cui          all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato          commesso il fatto.               2.  Ferma  restando   l'applicazione   delle   sanzioni          amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice          penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31  marzo          1998, n. 114, nonche' dall'articolo 7,  comma  15-bis,  del          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30          aprile  1992,  n.  285,  e   dall'articolo   1-sexies   del          decreto-legge 24 febbraio  2003,  n.  28,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2003,  n.  88,  il          provvedimento di allontanamento  di  cui  al  comma  1  del          presente articolo e' disposto altresi' nei confronti di chi          commette le violazioni previste dalle predette disposizioni          nelle aree di cui al medesimo comma.               3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo          1, comma 4, del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.          222, i regolamenti di polizia  urbana  possono  individuare          aree urbane su  cui  insistono  presidi  sanitari,  scuole,          plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi          archeologici, complessi  monumentali  o  altri  istituti  e          luoghi della cultura o comunque interessati da  consistenti          flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere,          mercati,  pubblici  spettacoli,  ovvero  adibite  a   verde          pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai          commi 1 e 2 del presente articolo.               4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti  salvi  i          poteri delle  autorita'  di  settore  aventi  competenze  a          tutela  di  specifiche  aree  del  territorio,  l'autorita'          competente e' il sindaco del comune nel cui  territorio  le          medesime sono state accertate, che provvede ai sensi  degli          articoli 17 e seguenti della legge  24  novembre  1981,  n.          689. I proventi  derivanti  dal  pagamento  delle  sanzioni          amministrative irrogate sono devoluti al comune competente,          che   li   destina   all'attuazione   di   iniziative    di          miglioramento del decoro urbano.».   |  
|   |                                 Art. 17   Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24  febbraio  2003,  n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2003,  n. 88 
   1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2003,  n.  88, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al  comma  1,  le  parole  «nei  luoghi  in  cui  si  svolge  la manifestazione sportiva  o  in  quelli  interessati  alla  sosta,  al transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alla manifestazione  medesima,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle manifestazioni sportive»;   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:       «1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  2,  del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-sexies  del          decreto-legge 24 febbraio  2003,  n.  28,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  24   aprile   2003,   n.   88          (Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i   fenomeni   di          violenza in occasione di competizioni sportive), pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2003,  n.  45,  come          modificato dalla presente legge:               «Art. 1-sexies. - 1. Chiunque,  non  appartenente  alle          societa'  appositamente  incaricate,  vende  i  titoli   di          accesso alle  manifestazioni  sportive  e'  punito  con  la          sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000  euro.          La sanzione puo'  essere  aumentata  fino  alla  meta'  del          massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i          titoli di accesso a prezzo  maggiorato  rispetto  a  quello          praticato dalla societa' appositamente  incaricata  per  la          commercializzazione  dei  tagliandi.  Nei   confronti   del          contravventore possono essere applicati  il  divieto  e  le          prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13  dicembre          1989, n. 401.               1-bis. Le disposizioni del comma  1,  primo  e  secondo          periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo          1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.               2.  Il  pagamento   in   misura   ridotta,   ai   sensi          dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  non          esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni  di          cui al comma 1.               3.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente          articolo sono irrogate dal prefetto del  luogo  in  cui  e'          avvenuto il fatto.».   |  
|   |                             (( Art. 17 bis   Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica  di  capo  squadra              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo  14-septies,  comma  3,  del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si  applicano  anche  alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica  di  capo  squadra del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  con  decorrenza  dal  1° gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a  quelli  vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.   2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per  l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle  risorse  iscritte  per  il medesimo anno nel Fondo per il federalismo  amministrativo  di  parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59,  nell'ambito  dello stato di previsione del Ministero dell'interno. ))  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3  dell'articolo          14-septies del citato decreto legislativo 29  maggio  2017,          n. 97:               «Art. 14-septies (Disposizioni per  l'espletamento  dei          concorsi). - (Omissis).               3. Nel termine di trenta giorni dalla data  di  entrata          in vigore del decreto legislativo di  cui  all'articolo  8,          comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e'  autorizzata          una procedura concorsuale straordinaria per l'accesso  alla          qualifica di capo squadra con decorrenza 1°  gennaio  2018,          per un numero di posti corrispondenti a quelli  vacanti  al          31 dicembre 2017 nel ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capo          reparto,  nonche'  per  i  cinquecento  posti  portati   in          incremento  nel  medesimo  ruolo  di  cui  alla  tabella  A          allegata al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.          Per l'espletamento della suddetta procedura concorsuale  si          applica il decreto del  Ministro  dell'interno  12  ottobre          2007,  n.  236,  nonche'  l'articolo  3,   comma   6,   del          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.».               - Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59,  si          vedano le note all'articolo 2.   |  
|   |                                 Art. 18 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
|   |  
 
 | 
 |