| Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 31 luglio 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione  della  indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».  |  
  |  
 |  
                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della Direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il disciplinare consolidato della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi» e  il relativo documento unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare di produzione della predetta IGP;   Vista la documentata domanda presentata dall'Associazione regionale produttori vini IGT Isola dei Nuraghi, per il tramite  della  Regione autonoma della Sardegna, nel  rispetto  della  procedura  di  cui  al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa  ad  ottenere  la modifica del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»;   Visto il parere favorevole  della  Regione  Sardegna  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e' stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10, e, in particolare:     e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n. 238, espresso nella riunione del 20 settembre 2018;     la  proposta  di  modifica  del   disciplinare   di   produzione, aggiornata a seguito dell'acquisizione del predetto parere, e'  stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  242 del 17 ottobre 2018;   Atteso che entro il  termine  previsto  di  sessanta  giorni  dalla citata data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e' pervenuta in data 15 dicembre 2018 un'istanza congiunta,  contenente  osservazioni sulla citata proposta di modifica  del  disciplinare,  da  parte  dei Consorzi di tutela del Vermentino di Gallura DOCG, del Vermentino  di Sardegna DOC, del vino Carignano del Sulcis e dei vini Alghero DOC;   Atteso che, ai sensi decreto ministeriale 7 novembre 2012, art.  8, comma 2, la predetta istanza e' stata oggetto  di  valutazione  nelle apposite Conferenze dei servizi del 15 gennaio 2019 e  del  15  marzo 2019 tenutesi presso questo  Ministero,  con  la  partecipazione  del presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e dei rappresentanti della competente Regione Sardegna, del  soggetto  richiedente  e  dei soggetti che hanno presentato la citata istanza;   Atteso che ad esito della predetta Conferenza dei  servizi  del  15 marzo 2019, il Ministero, d'intesa con  il  presidente  del  Comitato nazionale vini  e  con  il  rappresentante  della  Regione  Sardegna, conformemente alla procedura di cui all'art. 8, comma 2, del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, ha respinto le osservazioni  presentate con la citata istanza, confermando pertanto la proposta  di  modifica del disciplinare di produzione pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 17 ottobre 2018, dandone comunicazione, con nota prot. n. 0020617 del 21 marzo 2019, al soggetto richiedente ed ai soggetti  che  hanno presentato le osservazioni di cui trattasi;   Vista la nota prot. 4557/VII/.5.2 del 19 marzo 2019  della  Regione Sardegna, con la quale, successivamente alla predetta Conferenza  dei servizi del 15 marzo 2019, la  stessa  regione  ha  informato  questo Ministero di aver ricevuto, da parte degli opponenti alla proposta di modifica del disciplinare in questione, istanza  di  annullamento  in autotutela del provvedimento n. 1249/Gab del 25 maggio 2016, relativo al parere favorevole della medesima Regione sulla domanda di modifica del disciplinare in questione, e con la quale  ha  riferito  altresi' che sono in corso  le  valutazioni  regionali  nel  merito  di  detta richiesta  e  che  le  relative   decisioni   saranno   ufficialmente comunicate a questo Ministero;   Atteso che questo Ministero, nelle  more  della  definizione  delle predette valutazioni/determinazioni  regionali,  con  nota  prot.  n. 20624 del 21 marzo  2019,  ha  comunicato  alla  stessa  regione,  ai soggetti  che  hanno  presentato  l'istanza  di  annullamento  ed  al soggetto  richiedente  la  sospensione   della   procedura   relativa all'adozione  del  provvedimento  di  modifica  del  disciplinare  in questione  e  del  successivo  invio  alla   Commissione   U.E.,   in conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea;   Vista la nota prot. 11901/VII/.5.2 del 10 luglio 2019 della regione Sardegna, con la quale la  stessa  regione  ha  comunicato  a  questo Ministero che con provvedimento prot. n. 1507/GAB del 4  luglio  2019 non ha accolto la richiamata istanza di annullamento in autotutela ed ha confermato quanto gia' disposto in precedenza e,  in  particolare, il parere favorevole alla domanda di  modifica  del  disciplinare  in questione di cui al provvedimento n. 1249/Gab del 25 maggio 2016;   Ritenuto  che  con  l'acquisizione  della  predetta   comunicazione regionale sono venuti  meno  i  motivi  che  avevano  determinato  la sospensione  del  procedimento  di  modifica  del   disciplinare   in questione di cui alla  citata  comunicazione  ministeriale  prot.  n. 20624 del 21 marzo 2019;   Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche  ordinarie»  e, in particolare, ai sensi dell'art. 17 del citato reg. UE n.  33/2019, sono da approvare con decisione nazionale e  successiva  trasmissione alla Commissione UE;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019 sussistono  i requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le  «modifiche ordinarie»  contenute  nella   citata   domanda   di   modifica   del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi»;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in questione, nonche'  alla  comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite  il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30,  par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione della  IGP  dei  vini  «Isola  dei Nuraghi», cosi' come  consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7 marzo 2014 richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018.   2. Il disciplinare di produzione della  IGP  dei  vini  «Isola  dei Nuraghi»,  cosi'  come  consolidato  con  le   modifiche   «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, e' riportato all'allegato A.     |  
|   |                                                             Allegato A   Disciplinare di produzione della IGT dei  vini  «Isola  dei  Nuraghi»              consolidato con le «modifiche ordinarie» 
                                Art. 1. 
                         Denominazione e vini 
     1.  L'indicazione  geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»   e' riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare  di  produzione,  nelle  seguenti tipologie:       «Isola dei  Nuraghi»  bianco,  nelle  categorie  «Vino»,  «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di  qualita'»,  «Vino  da uve stramature» (anche con la menzione Passito) e «Vino  ottenuto  da uve appassite» (anche con la menzione Passito);       «Isola dei Nuraghi» rosso, nelle categorie «Vino» (anche con la menzione novello), «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino  spumante di qualita'»,  «Vino  da  uve  stramature»  (anche  con  la  menzione Passito» e «Vino ottenuto da uve appassite» (anche  con  la  menzione Passito);       «Isola dei  Nuraghi»  rosato,  nelle  categorie  «Vino»,  «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di qualita'».      |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  ricezione  della  citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020.   4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle modifiche di cui all'art. 1.   5. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  IGP «Isola dei Nuraghi» di cui  all'art.  1  saranno  inseriti  sul  sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 31 luglio 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2. 
                          Base ampelografica 
     1. I vini ad indicazione geografica tipica  «Isola  dei  Nuraghi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, in ambito aziendale, da uno o piu' vitigni,  idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna (allegato 1),  iscritti  nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.     2. I vini ad indicazione geografica tipica  «Isola  dei  Nuraghi» con la specificazione di uno dei  vitigni  idonei  alla  coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei  vitigni  Cannonau,  Giro', Nasco, Nuragus e Semidano, e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.     Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e  vini  sopra  indicati,  le  uve  dei  vitigni,  idonei  alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%,  come sopra identificati.      |  
|   |                                 Art. 3. 
                     Zona di produzione delle uve 
     1. La zona di produzione delle uve  per  l'ottenimento  dei  vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica  «Isola dei  Nuraghi»  comprende  l'intero  territorio  amministrativo  della Regione Sardegna.      |  
|   |                                 Art. 4. 
                       Norme per la viticoltura 
     1. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in  coltura specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»  accompagnati  o  meno  dal riferimento al nome del vitigno, o ai  nomi  dei  vitigni,  non  deve essere superiore rispettivamente a tonnellate  18  per  le  tipologie rosso e rosato, a tonnellate 19 per la tipologia bianco, a tonnellate 15 per le tipologie passito, e da uve stramature.     2. Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»  accompagnati  o  meno  dal riferimento al nome del  vitigno,  o  ai  nomi  dei  vitigni,  devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo di:       9,5% per i bianchi;       10% per i rosati;       10% per i rossi;       10% per gli spumanti;       15% per i vini da uve stramature (dopo l'appassimento);       10% per i vini passiti.     Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la  Regione  puo' consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.      |  
|   |                                 Art. 5. 
                      Norme per la vinificazione 
     1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3.     2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  atte  a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.     3. La resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione dei vini da uve stramature e  dei  vini  passiti  per  i quali la resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  con  riferimento all'uva fresca, non deve essere superiore rispettivamente al 60  %  e al 50 %.      |  
|   |                                 Art. 6. 
                      Caratteristiche al consumo 
     1. I vini a indicazione geografica tipica  «Isola  dei  Nuraghi», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno,  o  ai  nomi dei vitigni, all'atto dell'immissione  al  consumo  devono  avere  le seguenti caratteristiche:  «Isola dei Nuraghi» bianco:     colore: dal bianco carta al giallo ambrato;     odore: caratteristico:     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 13 g/l;  «Isola dei Nuraghi» rosso:     colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 17 g/l;  «Isola dei Nuraghi» rosato:     colore: dal rosa pallido al rosa carico;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 14 g/l ;  «Isola dei Nuraghi» novello:     colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco all'abboccato;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 16 g/l;  «Isola dei Nuraghi» bianco frizzante:     colore: dal bianco carta al giallo;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce, frizzante;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 13 g/l.  «Isola dei Nuraghi» rosso frizzante:     colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce, frizzante;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.  «Isola dei Nuraghi» rosato frizzante:     colore: dal rosa pallido al rosa carico;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce, frizzante;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.  «Isola dei Nuraghi» spumante bianco:     spuma: fine, persistente;     colore: dal bianco carta al giallo;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;     acidita' totale minima: 4 g/l;     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.  «Isola dei Nuraghi» spumante rosato:     spuma: fine, persistente;     colore: da rosa pallido a rosa carico;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;     acidita' totale minima: 4 g/l;     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.  «Isola dei Nuraghi» spumante rosso:     spuma: fine, persistente;     colore: rosso rubino;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;     acidita' totale minima: 4 g/l;     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.  «Isola dei Nuraghi» da uve stramature bianco:     colore: dal giallo all'ambrato;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15  %  vol  di  cui almeno 12% vol svolti;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.  «Isola dei Nuraghi» da uve stramature rosso:     colore:  dal  rosso  rubino  tenue  al  rosso  granato,  tendente all'aranciato con l'invecchiamento;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15  %  vol  di  cui almeno 12% vol svolti;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 16 g/l.  «Isola dei Nuraghi» passito bianco:     colore: dal giallo all'ambrato;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo:  16  %  vol  di  cui almeno 9 % vol svolti;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 14 g/l.  «Isola dei Nuraghi» passito rosso:     colore:  dal  rosso  rubino  tenue  al  rosso  granato,  tendente all'aranciato con l'invecchiamento;     odore: caratteristico;     sapore: dal secco al dolce;     titolo alcolometrico volumico totale minimo:  16  %  vol  di  cui almeno 9 % vol svolti;     acidita' totale minima: 3,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 16 g/l.     2. I vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» con la specificazione del nome del  vitigno,  o  dei  nomi  dei  vitigni, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore,  devono  presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno, o dei vitigni.      |  
|   |                                 Art. 7. 
                     Designazione e presentazione 
     1. Alla indicazione geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»  e' vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.     E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.     2. L'indicazione  geografica  tipica  «Isola  dei  Nuraghi»  puo' essere usata come ricaduta per i  vini  a  denominazione  di  origine protetta ottenuti da uve prodotte da vigneti iscritti negli  schedari viticoli  e  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel precedente art. 3, a condizione che i vini per  i  quali  si  intende utilizzare  l'indicazione  geografica  tipica  «Isola  dei   Nuraghi» abbiano i requisiti previsti dal presente disciplinare.     3. Nella designazione e presentazione  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»  bianchi,  rossi  e  rosati  e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due,  tre  o  quattro vitigni  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Sardegna,   ad esclusione dei vitigni Cannonau, Giro', Nasco, Nuragus,  Semidano,  a condizione che:       il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  vitigni  ai quali si vuole fare riferimento;       il quantitativo di uva prodotta per il vitigno  presente  nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale;       l'indicazione dei vitigni deve avvenire in  ordine  decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da  essi  ottenute  figurare con  caratteri  aventi  le  stesse  dimensioni,  evidenza,  colore  e intensita' colorimetrica.      |  
|   |                                 Art. 8. 
                         Legame con l'ambiente   A) Informazioni sulla zona geografica.     Fattori naturali rilevanti per il legame.     La zona di produzione  dell'IGT  «Isola  dei  Nuraghi»,  coincide geograficamente con l'intero territorio della Sardegna,  che  ha  una superficie di 24.090 chilometri quadrati, e risulta essere la seconda isola del Mar Mediterraneo.     La Sardegna, posta al centro del Mediterraneo occidentale,  viene a trovarsi tra la zona  temperata  europea  e  la  zona  subtropicale africana, in piena area climatica mediterranea.     Il suo clima infatti risente di questa sua posizione con  inverni relativamente miti, specie nelle zone costiere e stabilita' del tempo durante la calda estate, con una quasi assoluta mancanza di  pioggia; inoltre l'Isola ha, in tutte le stagioni,  una  notevole  ventosita', infatti essa e' sotto il dominio  delle  correnti  aeree  occidentali che, con altissima  frequenza,  sono  richiamate  dall'Atlantico  sui centri di bassa pressione mediterranei;  il  vento  pertanto  e'  una delle piu' importanti componenti naturali del clima  sardo.  In  base alle osservazioni meteorologiche possiamo affermare che il vento piu' frequente che soffia sulla Sardegna e' il Maestrale.     Un altro importante aspetto che fa sentire la sua  influenza  sul clima della Sardegna e' la breve distanza di tutti i punti dell'Isola dal mare. Il punto piu' interno dista infatti  53  chilometri,  e  ne deriva che, in  nessuna  zona  interna,  il  clima  assume  carattere continentale; lungo le coste, invece, si  riscontra  clima  veramente mite per l'elevata temperatura media  e  per  le  modeste  escursioni termiche.     Pur se oltre la meta' del territorio in  questione  si  trova  ad un'altitudine inferiore a 300 metri sul mare, l'isola e'  considerata montuosa  perche'   i   rilievi,   pur   non   raggiungendo   altezze considerevoli, hanno forme aspre, con declivi ripidi,  caratterizzati da forti pendenze che vanno ad influenzare le  loro  attitudini  alla coltivazione, compresa quella viticola.     L'andamento della temperatura dell'Isola e' simile a quello delle altre zone mediterranee. Le acque del  Mediterraneo,  in  conseguenza della loro evoluzione termica,  fanno  sentire  decisamente  la  loro influenza, per cui sia l'inverno che  l'estate  le  temperature  sono miti.     Le precipitazioni che si verificano  sulla  Sardegna  sono  quasi esclusivamente piogge cicloniche, dovute alle  perturbazioni  indotte dalle depressioni barometriche che prendono  origine  in  conseguenza dell'elevata temperatura delle acque  che  circondano  l'Isola.  Tali perturbazioni,  condizionano   l'andamento   pluviometrico   che   e' caratterizzato   di   norma   da    due    periodi    piovosi:    uno vernino-primaverile ed uno autunnale, con una quantita' di piogge che e' bassa nelle  pianure  litoranee  ed  aumenta  relativamente  verso l'interno;  la  media  annuale  delle  precipitazioni   e'   di   775 millimetri,  quantitativo  che  sarebbe  largamente  sufficiente   ai fabbisogni della viticoltura isolana se la distribuzione nello spazio e nel tempo fosse piu' regolare; infatti, mentre nelle  zone  interne del centro-nord dell'Isola si accerta una piovosita' media  annua  di 1000 mm, nelle zone litoranee e nelle pianure in nessun caso supera i 600 mm per scendere fino  a  400  mm  nella  parte  piu'  meridionale dell'Isola.     In relazione ai vari  fattori  climatici  delle  varie  zone,  in Sardegna si possono riscontrare i seguenti tipi di clima:       a) clima sub-tropicale: nelle zone con questo clima ,  la  vite prospera   e   produce   abbastanza   bene   dal   punto   di   vista quali-quantitativo;       b) clima temperato-caldo: area in cui e'  compresa  la  maggior parte del territorio dell'Isola; in quest'area la  temperatura  media annuale non scende mai al di sotto dei 15°, con delle precipitazioni, concentrate per lo piu' nel periodo autunno-vernino che non  superano mediamente gli 800 mm : e'  il  miglior  habitat  per  la  vite,  che infatti vegeta perfettamente sino ai 600 m slm;       c) clima sub-umido  ed  umido:  zone  che  non  interessano  la coltura della vite.     La Sardegna e' considerata  una  delle  terre  piu'  antiche  del bacino del Mediterraneo: in essa sono praticamente presenti tutte  le ere geologiche, dalla Paleozoica alla Quaternaria. Le formazioni piu' antiche  possono  essere  considerate  quelle  granitiche  che   sono caratteristiche della Gallura, mentre nella parte centrale le  stesse sono coperte da rocce  metamorfiche,  scistose.  L'era  Mesozoica  e' caratterizzata  dai  calcari  dolomitici  presenti  nella  Nurra   di Alghero, nei monti del Sarcidano, di Oliena e Monte Albo  ad  Orosei. Al Terziario appartengono le rocce effusive, trachiti, andesiti,  che ritroviamo nella parte Nord-occidentale e nel basso Sulcis e le rocce sedimentarie mioceniche presenti nella  Romangia,  nella  Marmilla  e nella Trexenta. Le colate basaltiche  quaternarie  caratterizzano  la zona centrale dell'Isola, i rilievi della costa orientale  del  Golfo di Orosei e i caratteristici profili  del  Logudoro.  Ancora  all'era Quaternaria appartengono le sedimentazioni che hanno coperto la vasta pianura del Campidano e le minori aree alluvionali  presenti  un  po' dappertutto.     I  terreni  derivanti  hanno  logicamente  una  composizione  che rispecchia la formazione rocciosa  d'origine  e  che  possono  essere distinti in:       terreni alluvionali, originatisi appunto  dalle  alluvioni  del quaternario  e  caratterizzati   da   strati   profondi,   di   buona permeabilita', con una composizione simile a quella delle  rocce  che hanno contribuito ai depositi alluvionali;       terreni  calcarei,  derivati  dal  disgregamento  delle   rocce calcaree, ricchi di questo elemento, ma non molto dotati in  elementi nutritivi;       terreni trachitici, caratterizzati da una limitata profondita', ma discretamente dotati di potassio, poveri, invece, di fosforo e  di azoto, come del resto la maggior parte dei terreni sardi;       terreni basaltici, in  genere  autoctoni  e  quindi  di  minima profondita', particolarmente ricchi di microelementi;       terreni  scistosi,  a  volte  molto  profondi,  particolarmente ricchi di potassio e con discreta dotazione di fosforo;       terreni di disfacimento granitico, sabbiosi, sciolti,  acidi  o sub-acidi, ricchi di potassio, ma poveri di fosforo e di azoto.  Fattori umani rilevanti per il legame.     Molteplici  campagne  di   scavi   condotte   in   diversi   siti archeologici  della  Sardegna  hanno  portato  alla  luce  vinaccioli carbonizzati risalenti al 1.300 a.C. che testimoniano la presenza  di una affermata cultura enoica in Sardegna anteriore  all'ingresso  dei Fenici  (IX-VIII  secolo  a.C),   ai   quali   si   faceva   derivare l'introduzione delle primi viti domestiche nell'isola.     Sono   stati   ritrovati   vari   contenitori   «da   vino»   che caratterizzano  il  repertorio  vascolare   estremamente   ricco   ed originale, con le tipiche brocche askoidi e piccoli «askos» in ferro, bronzo e ceramica di pregevole fattura.     Dell'Eta' romana imperiale e tardo antica, sono  state  rinvenute decine di anfore vinarie da trasporto.     A riprova della continuita' di coltivazione della vite nella zona per alcuni millenni, e' opportuno riportare la voce  di  un  registro delle spese dell'Archivio vaticano, dei primi anni del '600,  in  cui e' menzionato l'acquisto di vino bianco di Telave' del  villaggio  di Triei.     Nel corso del periodo giudicale (900 - 1400) vennero  emanate  le prime norme a difesa delle colture  agricole,  presenti  anche  nella «Carta de Logu» di Eleonora di Arborea (1392), codice legislativo che rimase in  vigore  sino  al  periodo  piemontese.  L'uso  della  vite selvatica da parte dei Sardi ci viene confermato dalla  stessa  Carta de Logu in  cui  vi  sono  disposizioni  anche  contro  il  commercio dell'uva selvatica.  Venditore  ed  acquirente  potevano  avere  seri problemi: pena pecuniaria e reclusione «a  voluntadi  nostra»,  cioe' del re.     Vari toponimi in uso in Sardegna fanno riferimento alla vite,  si ritrovano molti sinonimi dialettali di evidente origine latina,  come «su laccu» per la vasca di pigiatura e «pastinai sa bingia» nel senso di impiantare un nuovo vigneto.     All'inizio del 1300 in epoca medioevale la Sardegna e'  sotto  il dominio pisano e il Sarrabus e l'Ogliastra  vengono  individuati  dai nuovi dominatori come serbatoi vinicoli.     Sulla quantita', qualita' e provenienza dei vini  nella  capitale del regno tra il tre e il quattrocento  le  notizie  non  mancano,  i flussi  di  approvvigionamento  delineano  due  correnti:  una  dalle campagne verso la citta'; l'altra  di  vino  navigato  introdotto  in citta' attraverso il porto. Le campagne circostanti e le ville piu' o meno vicine, quando la guerra non infuriava, alimentavano Cagliari di mosto e di vino imbottato, il generico bianco e rosso sardesco.     Qualche  secolo  piu'  tardi,  il   Bacci,   nel   1596,   scrive dell'abitudine dei sardi a produrre vino dalla vite selvatica.     Lo storico Angius, nel XVIII secolo, narra che il «salto di Nurri potrebbe a taluno parere una regione, dove la  vite  fosse  indigena; cosi' essa e'  sparsa  per  tutto  e  con  tanta  prosperita'  vegeta porgendo in suo tempo questa spurra, ...,  grappoli  di  acini  vario colorati e deliziosi. Essa trovasi in tutte le parti arrampicata alle altre piante, e principalmente sulle amenissime sponde de' rivi.»     Nel  1746   un'ampia   relazione   storico   geografica   redatta dall'Intendente Generale del Regno, Francesco Giuseppe de la Perriere conte di Viry dava una particolareggiata descrizione  della  Sardegna rurale  riproponendo  l'immagine  di  una  viticoltura  capillarmente diffusa in diverse zone dell'isola.     Un capitolo a parte meritano gli studi di biologia molecolare che hanno permesso di stabilire i rapporti genetici di parentela  tra  la vite domestica (Vitis vinifera L. ssp. sativa) e la sua  progenitrice vite selvatica (Vitis vinifera L. ssp.  sylvestris),  diffusa  ancora oggi lungo i corsi d'acqua.     Tratti genetici condivisi (alleli  microsatelliti)  tra  la  vite selvatica ed alcune cultivar locali (il Muristellu molto diffuso  nel Nuorese) suggeriscono un legame di parentela tra le due sottospecie e supportano l'ipotesi di un centro  secondario  di  domesticazione  in Sardegna.     Episodi  di  domesticazione  di  vite  selvatica  da   parte   di viticultori sono stati individuati  dal  CRAS  (il  Centro  regionale agrario sperimentale della Regione Sardegna) ora confluito  in  AGRIS Sardegna (l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna).     La particolare qualita' dei vini della Sardegna e' conosciuta  da tempo notevole. Dalla fine dell'800 queste particolarita' erano state rilevate su basi scientifiche.  Il  Cettolini,  infatti,  rileva  sia l'elevata densita'  di  impianto  per  ettaro  (7000-7600  ceppi  per ettaro, che sono le densita' ancora presenti nei vigneti piu'  vecchi e capaci di produrre grandissima qualita')  seguita  da  una  ridotta carica di gemme sia «un fatto importante che venne gia'  altra  volta segnalato  per  le  uve  del  Nuorese  si  e'  quella  della  elevata proporzionalita' acidimetrica che  accompagna  le  uve  coltivate  in posizioni alte».     La tecnica di coltivazione e le forme di allevamento sono  quelle tradizionali della Sardegna; i vigneti vengono allevati ad  alberello o impostati a controspalliera e potati a guyot o  cordone  speronato, mantenendo l'equilibrio vegeto-produttivo della pianta contenendo  lo sviluppo delle viti,  garantendo  quindi  produzioni  di  particolare pregio qualitativo.  B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche  del  prodotto  essenzialmente   o   esclusivamente    attribuibili    all'ambiente  geografico.     I vini IGP «Isola dei Nuraghi»  presentano  dal  punto  di  vista analitico ed organolettico le proprieta'  descritte  all'art.  6  del presente  disciplinare  di  produzione;  sono  il   risultato   della coltivazione della vite sui  caratteristici  terreni  della  zona  di produzione, in cui essa cresce fiancheggiata  dalle  diverse  essenze della macchia mediterranea che  spontaneamente  crescono  nella  zona geografica di coltivazione.     L'ambiente  geografico  della  Sardegna,  nelle  sue   molteplici diversita', si rispecchia nelle caratteristiche dei  vini  IGT  Isola dei Nuraghi, nelle diverse tipologie producibili, vini bianco, rosso, rosato, anche nelle tipologie frizzante, novello,  spumanti,  da  uve stramature e passiti, con la  specificazione  o  meno  del  nome  del vitigno  che,  all'atto  dell'immissione  al  consumo,   oltre   alle caratteristiche per i vini del corrispondente colore,  presentano  le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno di provenienza,  e della zona di coltivazione.  C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla  lettera A) e quelli di cui alla lettera B).     Gli elementi storici e genetici conformano ancora  una  volta  la valenza ambientale  che  questi  luoghi  hanno  per  la  viticoltura. L'ambiente, associato ad un clima mite e favorevole  insieme  ad  una buona tecnica agronomica ed enologica  hanno  permesso  ai  vini  IGT Isola dei Nuraghi di rinnovarsi senza perdere  la  loro  identita'  e originalita'.     L'interazione  tra  l'ambiente   e   l'uomo   ha   portato   alla specializzazione della coltura della vite in Sardegna, che nelle  sue diversita' ambientali e  tradizionalita'  locali,  ha  consentito  di ottenere produzioni di qualita'.     Questa interazione  e'  la  testimonianza  di  come  l'intervento dell'uomo nel territorio abbia, nel corso dei secoli,  tramandato  le tradizionali  tecniche   di   coltivazione   della   vite   e   della vinificazione che ai giorni nostri sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e  tecnologico,  fino  ad ottenere gli eccellenti vini prodotti attualmente con  la  IGT  Isola dei Nuraghi.      |  
|   |                                 Art. 9. 
                Riferimenti alla struttura di controllo 
     Nome e indirizzo: Valoritalia S.r.l.     Sede legale: Via XX Settembre, 98/G - 00185 Roma.     Telefono sede legale: 0039 06 45437975.     Telefono sede centrale: 0039 0141 436915.     Telefono sede amministrativa: 0039 0445 313088.     Mail sede legale: info@valoritalia.it     Mail sede centrale: controlli.regolamentati@valoritalia.it     Mail sede amministrativa: amministrazione@valoritalia.it     Website: www.valoritalia.it     La societa' Valoritalia e' l'organismo di  controllo  autorizzato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua  la  verifica annuale del rispetto delle disposizioni  del  presente  disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere b) e c),  ed all'art. 20,  par.  1,  del  reg.  UE  n.  34/2019,  per  i  prodotti beneficianti  della  IGP,  mediante  una  metodologia  dei  controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco  dell'intera  filiera produttiva     (viticoltura,     elaborazione,      confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
                   Varieta' idonee alla coltivazione                    nella Regione autonoma Sardegna 
     Aglianico N.     Albaranzeuli B.     Albaranzeuli N.     Aleatico N.     Alicante N.     Alicante Bouschet N.     Ancellotta N.     Ansonica B.     Arneis B.     Arvesiniadu B.     Barbera N.     Barbera Sarda N.     Biancolella B.     Bombino N.     Bovale Grande N.     Bovale N.     Cabernet Franc N.     Cabernet Sauvignon N.     Caddiu N.     Cagnulari N.     Calabrese N.     Canaiolo Nero N.     Cannonau N.     Caricagiola N.     Carignano N.     Chardonnay B.     Clairette B.     Cortese B.     Croatina N.     Dolcetto N.     Falanghina B.     Fiano B.     Forastera B.     Gaglioppo N.     Garganega B.     Giro' N.     Greco B.     Greco nero N.     Malbech N.     Malvasia N.     Malvasia bianca di Candia B.     Malvasia di Sardegna B.     Malvasia Istriana B.     Manzoni Bianco B.     Marzemino N.     Merlot N.     Monica N.     Montepulciano N.     Moscato Bianco B.     Muller Thurgau B.     Nasco B.     Nebbiolo N.     Nieddera N.     Nieddu Mannu N.     Nuragus B.     Pascale N.     Pinot Bianco B.     Pinot Grigio G.     Pinot Nero N.     Primitivo N.     Refosco dal Peduncolo rosso N.     Retagliado Bianco B.     Riesling B.     Riesling italico B.     Sangiovese N.     Sauvignon B.     Semidano B.     Sylvaner Verde B.     Syrah N.     Teroldego N.     Tocai Friulano B.     Tocai rosso N.     Torbato B.     Traminer Aromatico Rs     Trebbiano romagnolo B.     Trebbiano Toscano B.     Verdicchio Bianco B.     Verduzzo Friulano B.     Vermentino B.     Vernaccia di Oristano B.     Vernaccia di S. Gimignano B.     |  
|   |  
 
 | 
 |