Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 31 luglio 2019 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi» e il relativo documento unico riepilogativo; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGP; Vista la documentata domanda presentata dall'Associazione regionale produttori vini IGT Isola dei Nuraghi, per il tramite della Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»; Visto il parere favorevole della Regione Sardegna sulla citata proposta di modifica; Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10, e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 20 settembre 2018; la proposta di modifica del disciplinare di produzione, aggiornata a seguito dell'acquisizione del predetto parere, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018; Atteso che entro il termine previsto di sessanta giorni dalla citata data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e' pervenuta in data 15 dicembre 2018 un'istanza congiunta, contenente osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte dei Consorzi di tutela del Vermentino di Gallura DOCG, del Vermentino di Sardegna DOC, del vino Carignano del Sulcis e dei vini Alghero DOC; Atteso che, ai sensi decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 8, comma 2, la predetta istanza e' stata oggetto di valutazione nelle apposite Conferenze dei servizi del 15 gennaio 2019 e del 15 marzo 2019 tenutesi presso questo Ministero, con la partecipazione del presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e dei rappresentanti della competente Regione Sardegna, del soggetto richiedente e dei soggetti che hanno presentato la citata istanza; Atteso che ad esito della predetta Conferenza dei servizi del 15 marzo 2019, il Ministero, d'intesa con il presidente del Comitato nazionale vini e con il rappresentante della Regione Sardegna, conformemente alla procedura di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ha respinto le osservazioni presentate con la citata istanza, confermando pertanto la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2018, dandone comunicazione, con nota prot. n. 0020617 del 21 marzo 2019, al soggetto richiedente ed ai soggetti che hanno presentato le osservazioni di cui trattasi; Vista la nota prot. 4557/VII/.5.2 del 19 marzo 2019 della Regione Sardegna, con la quale, successivamente alla predetta Conferenza dei servizi del 15 marzo 2019, la stessa regione ha informato questo Ministero di aver ricevuto, da parte degli opponenti alla proposta di modifica del disciplinare in questione, istanza di annullamento in autotutela del provvedimento n. 1249/Gab del 25 maggio 2016, relativo al parere favorevole della medesima Regione sulla domanda di modifica del disciplinare in questione, e con la quale ha riferito altresi' che sono in corso le valutazioni regionali nel merito di detta richiesta e che le relative decisioni saranno ufficialmente comunicate a questo Ministero; Atteso che questo Ministero, nelle more della definizione delle predette valutazioni/determinazioni regionali, con nota prot. n. 20624 del 21 marzo 2019, ha comunicato alla stessa regione, ai soggetti che hanno presentato l'istanza di annullamento ed al soggetto richiedente la sospensione della procedura relativa all'adozione del provvedimento di modifica del disciplinare in questione e del successivo invio alla Commissione U.E., in conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea; Vista la nota prot. 11901/VII/.5.2 del 10 luglio 2019 della regione Sardegna, con la quale la stessa regione ha comunicato a questo Ministero che con provvedimento prot. n. 1507/GAB del 4 luglio 2019 non ha accolto la richiamata istanza di annullamento in autotutela ed ha confermato quanto gia' disposto in precedenza e, in particolare, il parere favorevole alla domanda di modifica del disciplinare in questione di cui al provvedimento n. 1249/Gab del 25 maggio 2016; Ritenuto che con l'acquisizione della predetta comunicazione regionale sono venuti meno i motivi che avevano determinato la sospensione del procedimento di modifica del disciplinare in questione di cui alla citata comunicazione ministeriale prot. n. 20624 del 21 marzo 2019; Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e, in particolare, ai sensi dell'art. 17 del citato reg. UE n. 33/2019, sono da approvare con decisione nazionale e successiva trasmissione alla Commissione UE; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi»; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018. 2. Il disciplinare di produzione della IGP dei vini «Isola dei Nuraghi», cosi' come consolidato con le modifiche «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, e' riportato all'allegato A. |
| Allegato A Disciplinare di produzione della IGT dei vini «Isola dei Nuraghi» consolidato con le «modifiche ordinarie»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. L'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, nelle seguenti tipologie: «Isola dei Nuraghi» bianco, nelle categorie «Vino», «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di qualita'», «Vino da uve stramature» (anche con la menzione Passito) e «Vino ottenuto da uve appassite» (anche con la menzione Passito); «Isola dei Nuraghi» rosso, nelle categorie «Vino» (anche con la menzione novello), «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di qualita'», «Vino da uve stramature» (anche con la menzione Passito» e «Vino ottenuto da uve appassite» (anche con la menzione Passito); «Isola dei Nuraghi» rosato, nelle categorie «Vino», «Vino frizzante», «Vino spumante», «Vino spumante di qualita'». |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data di ricezione della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020. 4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1. 5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della IGP «Isola dei Nuraghi» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2019
Il dirigente: Polizzi |
| Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, in ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna (allegato 1), iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino. 2. I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Giro', Nasco, Nuragus e Semidano, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%, come sopra identificati. |
| Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sardegna. |
| Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, o ai nomi dei vitigni, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato, a tonnellate 19 per la tipologia bianco, a tonnellate 15 per le tipologie passito, e da uve stramature. 2. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, o ai nomi dei vitigni, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rosati; 10% per i rossi; 10% per gli spumanti; 15% per i vini da uve stramature (dopo l'appassimento); 10% per i vini passiti. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione puo' consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature. |
| Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione dei vini da uve stramature e dei vini passiti per i quali la resa massima dell'uva in vino finito, con riferimento all'uva fresca, non deve essere superiore rispettivamente al 60 % e al 50 %. |
| Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, o ai nomi dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: «Isola dei Nuraghi» bianco: colore: dal bianco carta al giallo ambrato; odore: caratteristico: sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l; «Isola dei Nuraghi» rosso: colore: da rosso rubino tenue a rosso granato; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l; «Isola dei Nuraghi» rosato: colore: dal rosa pallido al rosa carico; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l ; «Isola dei Nuraghi» novello: colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino; odore: caratteristico; sapore: dal secco all'abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l; «Isola dei Nuraghi» bianco frizzante: colore: dal bianco carta al giallo; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce, frizzante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Isola dei Nuraghi» rosso frizzante: colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce, frizzante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Isola dei Nuraghi» rosato frizzante: colore: dal rosa pallido al rosa carico; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce, frizzante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Isola dei Nuraghi» spumante bianco: spuma: fine, persistente; colore: dal bianco carta al giallo; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Isola dei Nuraghi» spumante rosato: spuma: fine, persistente; colore: da rosa pallido a rosa carico; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Isola dei Nuraghi» spumante rosso: spuma: fine, persistente; colore: rosso rubino; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Isola dei Nuraghi» da uve stramature bianco: colore: dal giallo all'ambrato; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol di cui almeno 12% vol svolti; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Isola dei Nuraghi» da uve stramature rosso: colore: dal rosso rubino tenue al rosso granato, tendente all'aranciato con l'invecchiamento; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol di cui almeno 12% vol svolti; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. «Isola dei Nuraghi» passito bianco: colore: dal giallo all'ambrato; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 9 % vol svolti; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Isola dei Nuraghi» passito rosso: colore: dal rosso rubino tenue al rosso granato, tendente all'aranciato con l'invecchiamento; odore: caratteristico; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 9 % vol svolti; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 2. I vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» con la specificazione del nome del vitigno, o dei nomi dei vitigni, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno, o dei vitigni. |
| Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 2. L'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» puo' essere usata come ricaduta per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti da uve prodotte da vigneti iscritti negli schedari viticoli e coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» abbiano i requisiti previsti dal presente disciplinare. 3. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» bianchi, rossi e rosati e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due, tre o quattro vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Giro', Nasco, Nuragus, Semidano, a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensita' colorimetrica. |
| Art. 8.
Legame con l'ambiente A) Informazioni sulla zona geografica. Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona di produzione dell'IGT «Isola dei Nuraghi», coincide geograficamente con l'intero territorio della Sardegna, che ha una superficie di 24.090 chilometri quadrati, e risulta essere la seconda isola del Mar Mediterraneo. La Sardegna, posta al centro del Mediterraneo occidentale, viene a trovarsi tra la zona temperata europea e la zona subtropicale africana, in piena area climatica mediterranea. Il suo clima infatti risente di questa sua posizione con inverni relativamente miti, specie nelle zone costiere e stabilita' del tempo durante la calda estate, con una quasi assoluta mancanza di pioggia; inoltre l'Isola ha, in tutte le stagioni, una notevole ventosita', infatti essa e' sotto il dominio delle correnti aeree occidentali che, con altissima frequenza, sono richiamate dall'Atlantico sui centri di bassa pressione mediterranei; il vento pertanto e' una delle piu' importanti componenti naturali del clima sardo. In base alle osservazioni meteorologiche possiamo affermare che il vento piu' frequente che soffia sulla Sardegna e' il Maestrale. Un altro importante aspetto che fa sentire la sua influenza sul clima della Sardegna e' la breve distanza di tutti i punti dell'Isola dal mare. Il punto piu' interno dista infatti 53 chilometri, e ne deriva che, in nessuna zona interna, il clima assume carattere continentale; lungo le coste, invece, si riscontra clima veramente mite per l'elevata temperatura media e per le modeste escursioni termiche. Pur se oltre la meta' del territorio in questione si trova ad un'altitudine inferiore a 300 metri sul mare, l'isola e' considerata montuosa perche' i rilievi, pur non raggiungendo altezze considerevoli, hanno forme aspre, con declivi ripidi, caratterizzati da forti pendenze che vanno ad influenzare le loro attitudini alla coltivazione, compresa quella viticola. L'andamento della temperatura dell'Isola e' simile a quello delle altre zone mediterranee. Le acque del Mediterraneo, in conseguenza della loro evoluzione termica, fanno sentire decisamente la loro influenza, per cui sia l'inverno che l'estate le temperature sono miti. Le precipitazioni che si verificano sulla Sardegna sono quasi esclusivamente piogge cicloniche, dovute alle perturbazioni indotte dalle depressioni barometriche che prendono origine in conseguenza dell'elevata temperatura delle acque che circondano l'Isola. Tali perturbazioni, condizionano l'andamento pluviometrico che e' caratterizzato di norma da due periodi piovosi: uno vernino-primaverile ed uno autunnale, con una quantita' di piogge che e' bassa nelle pianure litoranee ed aumenta relativamente verso l'interno; la media annuale delle precipitazioni e' di 775 millimetri, quantitativo che sarebbe largamente sufficiente ai fabbisogni della viticoltura isolana se la distribuzione nello spazio e nel tempo fosse piu' regolare; infatti, mentre nelle zone interne del centro-nord dell'Isola si accerta una piovosita' media annua di 1000 mm, nelle zone litoranee e nelle pianure in nessun caso supera i 600 mm per scendere fino a 400 mm nella parte piu' meridionale dell'Isola. In relazione ai vari fattori climatici delle varie zone, in Sardegna si possono riscontrare i seguenti tipi di clima: a) clima sub-tropicale: nelle zone con questo clima , la vite prospera e produce abbastanza bene dal punto di vista quali-quantitativo; b) clima temperato-caldo: area in cui e' compresa la maggior parte del territorio dell'Isola; in quest'area la temperatura media annuale non scende mai al di sotto dei 15°, con delle precipitazioni, concentrate per lo piu' nel periodo autunno-vernino che non superano mediamente gli 800 mm : e' il miglior habitat per la vite, che infatti vegeta perfettamente sino ai 600 m slm; c) clima sub-umido ed umido: zone che non interessano la coltura della vite. La Sardegna e' considerata una delle terre piu' antiche del bacino del Mediterraneo: in essa sono praticamente presenti tutte le ere geologiche, dalla Paleozoica alla Quaternaria. Le formazioni piu' antiche possono essere considerate quelle granitiche che sono caratteristiche della Gallura, mentre nella parte centrale le stesse sono coperte da rocce metamorfiche, scistose. L'era Mesozoica e' caratterizzata dai calcari dolomitici presenti nella Nurra di Alghero, nei monti del Sarcidano, di Oliena e Monte Albo ad Orosei. Al Terziario appartengono le rocce effusive, trachiti, andesiti, che ritroviamo nella parte Nord-occidentale e nel basso Sulcis e le rocce sedimentarie mioceniche presenti nella Romangia, nella Marmilla e nella Trexenta. Le colate basaltiche quaternarie caratterizzano la zona centrale dell'Isola, i rilievi della costa orientale del Golfo di Orosei e i caratteristici profili del Logudoro. Ancora all'era Quaternaria appartengono le sedimentazioni che hanno coperto la vasta pianura del Campidano e le minori aree alluvionali presenti un po' dappertutto. I terreni derivanti hanno logicamente una composizione che rispecchia la formazione rocciosa d'origine e che possono essere distinti in: terreni alluvionali, originatisi appunto dalle alluvioni del quaternario e caratterizzati da strati profondi, di buona permeabilita', con una composizione simile a quella delle rocce che hanno contribuito ai depositi alluvionali; terreni calcarei, derivati dal disgregamento delle rocce calcaree, ricchi di questo elemento, ma non molto dotati in elementi nutritivi; terreni trachitici, caratterizzati da una limitata profondita', ma discretamente dotati di potassio, poveri, invece, di fosforo e di azoto, come del resto la maggior parte dei terreni sardi; terreni basaltici, in genere autoctoni e quindi di minima profondita', particolarmente ricchi di microelementi; terreni scistosi, a volte molto profondi, particolarmente ricchi di potassio e con discreta dotazione di fosforo; terreni di disfacimento granitico, sabbiosi, sciolti, acidi o sub-acidi, ricchi di potassio, ma poveri di fosforo e di azoto. Fattori umani rilevanti per il legame. Molteplici campagne di scavi condotte in diversi siti archeologici della Sardegna hanno portato alla luce vinaccioli carbonizzati risalenti al 1.300 a.C. che testimoniano la presenza di una affermata cultura enoica in Sardegna anteriore all'ingresso dei Fenici (IX-VIII secolo a.C), ai quali si faceva derivare l'introduzione delle primi viti domestiche nell'isola. Sono stati ritrovati vari contenitori «da vino» che caratterizzano il repertorio vascolare estremamente ricco ed originale, con le tipiche brocche askoidi e piccoli «askos» in ferro, bronzo e ceramica di pregevole fattura. Dell'Eta' romana imperiale e tardo antica, sono state rinvenute decine di anfore vinarie da trasporto. A riprova della continuita' di coltivazione della vite nella zona per alcuni millenni, e' opportuno riportare la voce di un registro delle spese dell'Archivio vaticano, dei primi anni del '600, in cui e' menzionato l'acquisto di vino bianco di Telave' del villaggio di Triei. Nel corso del periodo giudicale (900 - 1400) vennero emanate le prime norme a difesa delle colture agricole, presenti anche nella «Carta de Logu» di Eleonora di Arborea (1392), codice legislativo che rimase in vigore sino al periodo piemontese. L'uso della vite selvatica da parte dei Sardi ci viene confermato dalla stessa Carta de Logu in cui vi sono disposizioni anche contro il commercio dell'uva selvatica. Venditore ed acquirente potevano avere seri problemi: pena pecuniaria e reclusione «a voluntadi nostra», cioe' del re. Vari toponimi in uso in Sardegna fanno riferimento alla vite, si ritrovano molti sinonimi dialettali di evidente origine latina, come «su laccu» per la vasca di pigiatura e «pastinai sa bingia» nel senso di impiantare un nuovo vigneto. All'inizio del 1300 in epoca medioevale la Sardegna e' sotto il dominio pisano e il Sarrabus e l'Ogliastra vengono individuati dai nuovi dominatori come serbatoi vinicoli. Sulla quantita', qualita' e provenienza dei vini nella capitale del regno tra il tre e il quattrocento le notizie non mancano, i flussi di approvvigionamento delineano due correnti: una dalle campagne verso la citta'; l'altra di vino navigato introdotto in citta' attraverso il porto. Le campagne circostanti e le ville piu' o meno vicine, quando la guerra non infuriava, alimentavano Cagliari di mosto e di vino imbottato, il generico bianco e rosso sardesco. Qualche secolo piu' tardi, il Bacci, nel 1596, scrive dell'abitudine dei sardi a produrre vino dalla vite selvatica. Lo storico Angius, nel XVIII secolo, narra che il «salto di Nurri potrebbe a taluno parere una regione, dove la vite fosse indigena; cosi' essa e' sparsa per tutto e con tanta prosperita' vegeta porgendo in suo tempo questa spurra, ..., grappoli di acini vario colorati e deliziosi. Essa trovasi in tutte le parti arrampicata alle altre piante, e principalmente sulle amenissime sponde de' rivi.» Nel 1746 un'ampia relazione storico geografica redatta dall'Intendente Generale del Regno, Francesco Giuseppe de la Perriere conte di Viry dava una particolareggiata descrizione della Sardegna rurale riproponendo l'immagine di una viticoltura capillarmente diffusa in diverse zone dell'isola. Un capitolo a parte meritano gli studi di biologia molecolare che hanno permesso di stabilire i rapporti genetici di parentela tra la vite domestica (Vitis vinifera L. ssp. sativa) e la sua progenitrice vite selvatica (Vitis vinifera L. ssp. sylvestris), diffusa ancora oggi lungo i corsi d'acqua. Tratti genetici condivisi (alleli microsatelliti) tra la vite selvatica ed alcune cultivar locali (il Muristellu molto diffuso nel Nuorese) suggeriscono un legame di parentela tra le due sottospecie e supportano l'ipotesi di un centro secondario di domesticazione in Sardegna. Episodi di domesticazione di vite selvatica da parte di viticultori sono stati individuati dal CRAS (il Centro regionale agrario sperimentale della Regione Sardegna) ora confluito in AGRIS Sardegna (l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna). La particolare qualita' dei vini della Sardegna e' conosciuta da tempo notevole. Dalla fine dell'800 queste particolarita' erano state rilevate su basi scientifiche. Il Cettolini, infatti, rileva sia l'elevata densita' di impianto per ettaro (7000-7600 ceppi per ettaro, che sono le densita' ancora presenti nei vigneti piu' vecchi e capaci di produrre grandissima qualita') seguita da una ridotta carica di gemme sia «un fatto importante che venne gia' altra volta segnalato per le uve del Nuorese si e' quella della elevata proporzionalita' acidimetrica che accompagna le uve coltivate in posizioni alte». La tecnica di coltivazione e le forme di allevamento sono quelle tradizionali della Sardegna; i vigneti vengono allevati ad alberello o impostati a controspalliera e potati a guyot o cordone speronato, mantenendo l'equilibrio vegeto-produttivo della pianta contenendo lo sviluppo delle viti, garantendo quindi produzioni di particolare pregio qualitativo. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. I vini IGP «Isola dei Nuraghi» presentano dal punto di vista analitico ed organolettico le proprieta' descritte all'art. 6 del presente disciplinare di produzione; sono il risultato della coltivazione della vite sui caratteristici terreni della zona di produzione, in cui essa cresce fiancheggiata dalle diverse essenze della macchia mediterranea che spontaneamente crescono nella zona geografica di coltivazione. L'ambiente geografico della Sardegna, nelle sue molteplici diversita', si rispecchia nelle caratteristiche dei vini IGT Isola dei Nuraghi, nelle diverse tipologie producibili, vini bianco, rosso, rosato, anche nelle tipologie frizzante, novello, spumanti, da uve stramature e passiti, con la specificazione o meno del nome del vitigno che, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche per i vini del corrispondente colore, presentano le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno di provenienza, e della zona di coltivazione. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Gli elementi storici e genetici conformano ancora una volta la valenza ambientale che questi luoghi hanno per la viticoltura. L'ambiente, associato ad un clima mite e favorevole insieme ad una buona tecnica agronomica ed enologica hanno permesso ai vini IGT Isola dei Nuraghi di rinnovarsi senza perdere la loro identita' e originalita'. L'interazione tra l'ambiente e l'uomo ha portato alla specializzazione della coltura della vite in Sardegna, che nelle sue diversita' ambientali e tradizionalita' locali, ha consentito di ottenere produzioni di qualita'. Questa interazione e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e della vinificazione che ai giorni nostri sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli eccellenti vini prodotti attualmente con la IGT Isola dei Nuraghi. |
| Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo: Valoritalia S.r.l. Sede legale: Via XX Settembre, 98/G - 00185 Roma. Telefono sede legale: 0039 06 45437975. Telefono sede centrale: 0039 0141 436915. Telefono sede amministrativa: 0039 0445 313088. Mail sede legale: info@valoritalia.it Mail sede centrale: controlli.regolamentati@valoritalia.it Mail sede amministrativa: amministrazione@valoritalia.it Website: www.valoritalia.it La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere b) e c), ed all'art. 20, par. 1, del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. |
| Allegato 1
Varieta' idonee alla coltivazione nella Regione autonoma Sardegna
Aglianico N. Albaranzeuli B. Albaranzeuli N. Aleatico N. Alicante N. Alicante Bouschet N. Ancellotta N. Ansonica B. Arneis B. Arvesiniadu B. Barbera N. Barbera Sarda N. Biancolella B. Bombino N. Bovale Grande N. Bovale N. Cabernet Franc N. Cabernet Sauvignon N. Caddiu N. Cagnulari N. Calabrese N. Canaiolo Nero N. Cannonau N. Caricagiola N. Carignano N. Chardonnay B. Clairette B. Cortese B. Croatina N. Dolcetto N. Falanghina B. Fiano B. Forastera B. Gaglioppo N. Garganega B. Giro' N. Greco B. Greco nero N. Malbech N. Malvasia N. Malvasia bianca di Candia B. Malvasia di Sardegna B. Malvasia Istriana B. Manzoni Bianco B. Marzemino N. Merlot N. Monica N. Montepulciano N. Moscato Bianco B. Muller Thurgau B. Nasco B. Nebbiolo N. Nieddera N. Nieddu Mannu N. Nuragus B. Pascale N. Pinot Bianco B. Pinot Grigio G. Pinot Nero N. Primitivo N. Refosco dal Peduncolo rosso N. Retagliado Bianco B. Riesling B. Riesling italico B. Sangiovese N. Sauvignon B. Semidano B. Sylvaner Verde B. Syrah N. Teroldego N. Tocai Friulano B. Tocai rosso N. Torbato B. Traminer Aromatico Rs Trebbiano romagnolo B. Trebbiano Toscano B. Verdicchio Bianco B. Verduzzo Friulano B. Vermentino B. Vernaccia di Oristano B. Vernaccia di S. Gimignano B. |
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