| Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 4 luglio 2019 |  
| Adozione delle Linee guida per  la  redazione  del  bilancio  sociale degli enti del Terzo settore.  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
   Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la disciplina del servizio civile universale»;   Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante «Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»   Visto  in  particolare  l'art.  9,  comma  2  del  citato   decreto legislativo n. 112 del 2017, che prevede che l'impresa sociale  debba depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel  proprio sito  internet  il  bilancio  sociale  redatto  secondo  linee  guida adottate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, e  tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata e  delle  dimensioni  dell'impresa  sociale,  anche  ai  fini   della valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte;   Visto il decreto del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008 recante  «Adozione  delle  linee  guida  per  la  redazione  del bilancio  sociale  da  parte  delle  organizzazioni  che   esercitano l'impresa sociale, ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;   Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  b)  della legge 6 giugno 2016, n. 106»;   Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 sopra citato, che prevede che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro debbano  depositare  presso  il  registro  unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito  internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la  cabina di regia di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo  settore,  tenendo  conto,  tra  gli altri  elementi,  della  natura  dell'attivita'  esercitata  e  delle dimensioni dell'ente, anche ai fini  della  valutazione  dell'impatto sociale delle attivita' svolte;   Ritenuto pertanto  di  procedere  congiuntamente  alla  definizione delle predette linee guida relative alle  imprese  sociali  ai  sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale e agli  enti  del  Terzo  settore  diversi dalle imprese sociali ed aventi ricavi  rendite  proventi  o  entrate superiori ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 14,  comma  1  del decreto legislativo 3 luglio 2017 «Codice del Terzo settore», al fine di garantire la necessaria omogeneita' delle suddette linee guida;   Acquisito il parere favorevole del Consiglio  nazionale  del  Terzo settore nella seduta del 20 aprile 2018;   Acquisito il  parere  favorevole  della  Cabina  di  regia  di  cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 117 del 2017 nella seduta  del 7 marzo 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                      Adozione delle linee guida 
   1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo  3  luglio 2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n.  1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.     |  
|   |    LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL  BILANCIO  SOCIALE  DEGLI  ENTI  DEL  TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N.  117/2017 E, CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOCIALI, DELL'ART. 9 COMMA  2 DECRETO LEGISLATIVO N. 112/2017.   § 1. Introduzione e riferimenti normativi 
     La legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del servizio civile  universale»  ha  assoggettato  gli  enti  del  Terzo settore, all'art. 3, comma 1, lettera a) «obblighi di  trasparenza  e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicita' dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche  mediante la pubblicazione nel  suo  sito  internet  istituzionale»,  imponendo altresi' all'art. 4, comma 1, lettera d) che le forme e modalita'  di amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra  gli  altri al principio della trasparenza e, lettera g)  che  gli  «obblighi  di controllo   interno,   di   rendicontazione,   di    trasparenza    e d'informazione nei confronti degli associati, dei  lavoratori  e  dei terzi»  siano  «differenziati  anche  in  ragione  della   dimensione economica dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche».     All'art. 6, comma 1, lettera f) viene stabilito che gli  obblighi di  trasparenza  a  carico  delle  imprese  sociali   devono   essere «specifici». Ha inoltre previsto (art. 7, comma 3) che «Il  Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  l'organismo  di  cui all'art. 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi  di  valutazione  dell'impatto  sociale delle attivita'  svolte  dagli  enti  del  Terzo  settore,  anche  in attuazione di quanto previsto dall'art.  4,  comma  1,  lettera  o)», ovvero  la  valorizzazione  del  «ruolo  degli  enti  nella  fase  di programmazione, a  livello  territoriale...»  e  l'individuazione  di «criteri  e  modalita'  per  l'affidamento  agli  enti  dei   servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di  qualita' e  impatto  sociale  del  servizio,   obiettivita',   trasparenza   e semplificazione... nonche' criteri e modalita' per  la  verifica  dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni».     In attuazione di quanto sopra, il decreto  legislativo  3  luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha  previsto  all'art. 14, comma 1 che «Gli enti del  Terzo  settore  con  ricavi,  rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare  presso  il  registro  unico  nazionale  del  Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio  sociale redatto secondo linee guida adottate con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia  di  cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del  Terzo  settore,  e  tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata e  delle  dimensioni  dell'ente,  anche  ai  fini  della  valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte». In  aggiunta  a  quanto sopra, sono tenuti per esplicita previsione del codice a  redigere  e rendere  pubblico  il  bilancio  sociale,  prescindendo  dai   limiti dimensionali,  in  ragione  della  loro  specificita'  e  delle  loro funzioni, i centri di servizio per il volontariato  di  cui  all'art. 61, comma 1, lettera l).     In maniera  analoga,  indipendentemente  dal  valore  complessivo delle entrate il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  112,  recante la «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,  n.  106» prevede all'art. 9, comma 2 che le imprese sociali, ivi  comprese  le cooperative sociali e i loro consorzi, depositino presso il  registro delle imprese e pubblichino nel proprio sito  internet  «il  bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio  nazionale del Terzo settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita'  esercitata  e  delle  dimensioni  dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto  sociale  delle attivita' svolte». Nel caso di gruppi d'imprese sociali la  redazione e il deposito del bilancio sociale devono essere eseguiti  «in  forma consolidata» (art. 4, comma 2).     Ulteriori espliciti riferimenti al bilancio sociale sono presenti nel codice  nelle  norme  che  individuano  specifici  contenuti  del documento; analoghe disposizioni  sono  presenti  anche  nel  decreto legislativo n. 112/2017 in materia d'impresa sociale. Tra essi:       ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS gli enti danno conto nel bilancio sociale di aver rispettato  il  principio  secondo  cui  «la differenza retributiva tra  lavoratori  dipendenti  non  puo'  essere superiore al rapporto uno a otto,  da  calcolarsi  sulla  base  della retribuzione annua lorda», in  coerenza  con  l'analoga  disposizione dell'art. 13 comma  1  del  decreto  legislativo  n.  112/2017;  tale decreto, inoltre,  prevede  a  carico  delle  imprese  sociali,  (con esclusione di quelle costituite in forma di  societa'  cooperativa  a mutualita' prevalente e agli enti religiosi civilmente  riconosciuti) anche  l'ulteriore  contenuto  ex  art.   11,   comma   3,   relativo all'indicazione  delle  forme  e  modalita'  di  coinvolgimento   dei lavoratori e degli utenti;       ai sensi dell'art. 30, comma 7 del CTS, il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci  sull'osservanza «delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8» e contiene l'attestazione dei sindaci stessi circa la  conformita' del documento alle linee guida di cui all'art. 14; analoga previsione e' rinvenibile all'art.  10,  comma  3  del  decreto  legislativo  n. 112/2017 relativamente alle imprese  sociali  (con  esclusione  delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili  le  disposizioni di cui all'art. 10 citato);       negli enti filantropici (art. 39, comma 1) il bilancio  sociale «deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate  nel   corso   dell'esercizio,   con   l'indicazione   dei beneficiari diversi dalle persone fisiche».     In linea di massima quindi il legislatore  delegato  dei  decreti 112 e 117 del 2017  individua  nel  bilancio  sociale,  attraverso  i connessi obblighi  di  redazione  e  successivo  deposito  presso  il registro unico del Terzo settore o presso il registro delle  imprese, nonche'  di  diffusione  attraverso   la   pubblicazione   sul   sito istituzionale da parte degli enti del  Terzo  settore,  lo  strumento attraverso il quale  gli  enti  stessi  possono  dare  attuazione  ai numerosi   richiami   alla   trasparenza,   all'informazione,    alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori  e  dei terzi presenti nella legge delega.     Il bilancio sociale non deve essere confuso con la  relazione  di missione (art. 13 del codice), che insieme allo stato patrimoniale  e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti e «illustra le poste di bilancio, l'andamento economico  e  finanziario dell'ente  e  le   modalita'   di   perseguimento   delle   finalita' statutarie».     Inoltre, il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione  dinamica  come processo di crescita della capacita'  dell'ente  di  rendicontare  le proprie  attivita'  da  un  punto  di  vista  sociale  attraverso  il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.     Al fine di accompagnare l'attuazione delle presenti linee  guida, il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui agli  articoli  58  e ss.  del  decreto   legislativo   n.   117/2017   potra'   promuovere un'attivita'  di  raccolta  e  diffusione  di  buone  prassi   e   di monitoraggio sull'applicazione delle medesime linee guida.   § 2. Le finalita' delle linee guida 
     La finalita' delle presenti linee guida, in adesione al  disposto normativo, e' quindi quella di definire i contenuti e le modalita' di redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti  interessati di  adempiere  all'obbligo  normativo,  ma  anche   per   mettere   a disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull'operato degli enti e dei loro amministratori, nonche' sui risultati conseguiti  nel tempo.     Il bilancio sociale puo' essere definito come uno  «strumento  di rendicontazione  delle  responsabilita',  dei  comportamenti  e   dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attivita' svolte  da un'organizzazione. Cio' al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti  interessati  non  ottenibile  a  mezzo della  sola  informazione  economica  contenuta   nel   bilancio   di esercizio» (1) La locuzione  «rendicontazione  delle  responsabilita' dei comportamenti e dei risultati sociali  ambientali  ed  economici» puo' essere  sintetizzata  utilizzando  il  termine  anglosassone  di «Accountability».  Tale  termine  comprende  e  presuppone  oltre  ai concetti di responsabilita' quelli di «trasparenza»  e  «compliance», «la prima... intesa come accesso alle informazioni  concernenti  ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali  e  la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti  a rendere visibili decisioni, attivita' e risultati...  la  seconda  si riferisce  al  rispetto  delle  norme...  sia  come  garanzia   della legittimita'  dell'azione  sia  come  adeguamento  dell'azione   agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta» (2)     Da  tale  definizione  di  bilancio   sociale   derivano   alcune implicazioni:       la necessita' di  fornire  informazioni  ulteriori  rispetto  a quelle meramente economiche e finanziarie; (3)       la possibilita' data ai  soggetti  interessati,  attraverso  il bilancio sociale, di conoscere il valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.     In questo modo il bilancio sociale si propone di:       fornire a tutti gli stakeholders un  quadro  complessivo  delle attivita', della loro natura e dei risultati dell'ente;       aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;       favorire   processi   partecipativi    interni    ed    esterni all'organizzazione;       fornire  informazioni  utili  sulla  qualita'  delle  attivita' dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e  le  possibilita' di valutazione e di scelta degli stakeholders;       dare  conto  dell'identita'  e  del  sistema   di   valori   di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle  scelte strategiche, nei comportamenti  gestionali,  nei  loro  risultati  ed effetti;       fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;       rendere  conto  del  grado  di  adempimento  degli  impegni  in questione;       esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna  a perseguire;       fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente  e  l'ambiente nel quale esso opera;       rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio  e  la sua ripartizione.     Esula dal presente documento la trattazione della valutazione  di impatto sociale, che costituira' oggetto di specifiche  linee  guida, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106.   § 3. I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale 
     Dalle  disposizioni  normative  citate  al  paragrafo  1  risulta pertanto che sono  tenuti  alla  redazione  del  bilancio  sociale  i seguenti enti del Terzo settore:       gli enti del Terzo settore  con  ricavi,  rendite,  proventi  o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art.  14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);       i centri di servizio per il volontariato  (art.  61,  comma  1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);       le imprese sociali (art. 9, comma  2,  decreto  legislativo  n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali (4)       i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi  dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di  redigerlo  in  forma consolidata).     La redazione e pubblicazione del bilancio sociale,  nei  casi  in cui l'ente  del  Terzo  settore  non  vi  sia  tenuto  per  esplicita disposizione di legge, puo' rappresentare anche il soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall'ente nei  confronti  dei  propri stakeholders, o lo strumento attraverso il  quale  l'ente  stesso  ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso  del  tempo, aumentando  il  numero  di  terzi   potenzialmente   interessati   ad associarsi o sostenerlo  finanziariamente.  Nulla  vieta  quindi  che quanti non siano tenuti per legge decidano  comunque  di  redigere  e pubblicare, ad  es.  sul  proprio  sito  istituzionale,  il  bilancio sociale.  Naturalmente  in  questo  caso,  il  documento  non  dovra' necessariamente essere predisposto in  conformita'  con  le  presenti linee  guida  e  con  la  disciplina  contenuta  nelle   disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi sopra citati, pur invitando  alla loro applicazione.     Ovviamente, solo i documenti conformi alle presenti  linee  guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio  sociale  predisposto  ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».   § 4. I destinatari del bilancio sociale  
     Il bilancio sociale e' per sua  natura  «un  documento  pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire  informazioni sull'ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado  di attenzione  e  considerazione  che  l'Organizzazione  riserva   nella propria gestione  rispetto  alle  esigenze  degli  stakeholders»  (5) Inoltre, considerato che si tratta  di  un  documento  da  pubblicare assicurandone  una  idonea  diffusione,  lo  stesso  e'  destinato  a raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati.     L'art. 4, comma 1, lettera g) della legge delega individua  anche gli associati e i lavoratori tra  i  beneficiari  degli  obblighi  di rendicontazione, di trasparenza e di informazione  in  capo  all'ente del Terzo settore.     Infine,  considerato  che  tale  strumento  puo'   «favorire   lo sviluppo,  all'interno...   di   processi   di   rendicontazione   di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione piu' efficace e coerente con i valori e la missione»  (6)  , e' evidente come tra i destinatari del bilancio sociale vi siano  gli operatori, decisori  e  amministratori  interni,  ovvero  coloro  che all'interno dell'ente formulano  e/o  approvano  le  strategie  e  le pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio annuale e sono chiamati a condividere le strategie di piu'  lungo  periodo,  le istituzioni  (autorita'  amministrative  e  decisori  politici),   il pubblico dei potenziali donatori.     Le informazioni sui risultati  sociali,  ambientali  o  economici finanziari  rivestono,  per  i  differenti  interlocutori  dell'ente, importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle attese che ne derivano.     A mero titolo esemplificativo, la lettura  del  bilancio  sociale consente:       agli associati  di  comprendere  se  le  strategie  sono  state formulate correttamente, di  adattarle  ad  un  cambio  del  contesto esterno, di verificare l'operato degli amministratori;       agli amministratori di correggere / riprogrammare le  attivita' a breve/medio termine,  di  «rispondere»  a  chi  ha  loro  conferito l'incarico  evidenziando  i   risultati   positivi   conseguiti,   di confrontare  i  risultati  nel  tempo  (relativamente  ai   risultati precedenti) e nello spazio (con le attivita' di  enti  analoghi),  di verificare  l'efficacia  delle  azioni  intraprese  in  relazione  ai destinatari di riferimento;       alle istituzioni di acquisire informazioni sulla  platea  degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalita' di impiego dei fondi pubblici;       ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile  e trasparente un ente meritevole cui devolvere  risorse  a  determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse  donate  sono  state utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza  nei  confronti delle finalita' istituzionali.   § 5. I principi di redazione del bilancio sociale 
     La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:       i. rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per  la  comprensione  della  situazione  e dell'andamento  dell'ente  e  degli  impatti  economici,  sociali   e ambientali della sua attivita', o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli  stakeholder; eventuali  esclusioni  o  limitazioni  delle  attivita'  rendicontate devono essere motivate;       ii. completezza: occorre identificare i principali  stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione  e  inserire tutte  le  informazioni  ritenute  utili  per   consentire   a   tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici  e  ambientali dell'ente;       iii. trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;       iv. neutralita': le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di  parte  e  completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni   volte   al   soddisfacimento    dell'interesse    degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;       v. competenza di periodo: le attivita' e  i  risultati  sociali rendicontati  devono  essere  quelle/i   svoltesi   /   manifestatisi nell'anno di riferimento;       vi. comparabilita': l'esposizione  deve  rendere  possibile  il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di  altre  organizzazioni con caratteristiche simili o operanti  nel  medesimo/analogo  settore e/o con medie di settore);       vii.  chiarezza:  le  informazioni  devono  essere  esposte  in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio  usato,  accessibile anche a  lettori  non  esperti  o  privi  di  particolare  competenza tecnica;       viii. veridicita' e verificabilita': i  dati  riportati  devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;       ix. attendibilita': i dati  positivi  riportati  devono  essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i  dati negativi e i rischi connessi  non  devono  essere  sottostimati;  gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente  documentati come certi;       x.  autonomia  delle  terze  parti:  ove  terze   parti   siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale  ovvero di garantire la qualita'  del  processo  o  formulare  valutazioni  o commenti, deve essere loro richiesta e  garantita  la  piu'  completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.   § 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale 
     Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla  redazione,  il bilancio sociale dovra' contenere almeno le informazioni  di  seguito indicate, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto  di analisi. In caso di omissione di  una  o  piu'  setto-sezioni  l'ente sara' tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla  mancata esposizione dell'informazione.     Gli  enti  di  Terzo  settore  che  volontariamente  scelgono  di redigere il bilancio sociale  devono  comunque  fare  riferimento  al predetto schema  ai  fini  di  una  rappresentazione  attendibile  ed esaustiva delle informazioni. Per questi  ultimi  e'  consentita  una esposizione ridotta in relazione alle specificita' proprie  dell'ente ma che sia comunque in grado di rispondere alle finalita' informative del  bilancio  sociale  quale  strumento  di  rendicontazione   delle responsabilita',  dei  comportamenti   e   dei   risultati   sociali, ambientali ed economici delle attivita' svolte dall'organizzazione.     1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale:       eventuali standard di rendicontazione utilizzati; (7)       cambiamenti significativi di perimetro o metodi di  misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione;       altre  informazioni  utili  a  comprendere  il  processo  e  la metodologia di rendicontazione.     2) Informazioni generali sull'ente:       nome dell'ente;       codice fiscale;       partita IVA;       forma giuridica (8) e qualificazione ai sensi  del  codice  del Terzo settore;       indirizzo sede legale;       altre sedi;       aree territoriali di operativita';       valori e finalita' perseguite (missione dell'ente); (9)       attivita' statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo  n.  117/2017  e/o  all'art.  2  del  decreto legislativo  n.  112/2017  (oggetto  sociale);  evidenziare   se   il perimetro  delle  attivita'  statutarie  sia  piu'  ampio  di  quelle effettivamente    realizzate,    circostanziando     le     attivita' effettivamente svolte;       altre attivita' svolte in maniera secondaria/strumentale;       collegamenti con altri enti del Terzo settore  (inserimento  in reti, gruppi di imprese sociali...);       contesto di riferimento.     3) Struttura, governo e amministrazione:       consistenza e composizione della base sociale /associativa  (se esistente);       sistema di governo e controllo, articolazione,  responsabilita' e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi  degli amministratori  e  degli  altri  soggetti   che   ricoprono   cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il  quale  rimangono in carica, nonche' eventuali  cariche  o  incaricati  espressione  di specifiche categorie di soci o associati);       quando   rilevante   rispetto   alle   previsioni   statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticita' interna  e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;       mappatura  dei   principali   stakeholder   (personale,   soci, finanziatori, clienti/utenti,  fornitori,  pubblica  amministrazione, collettivita') e modalita' del loro coinvolgimento.  In  particolare, le imprese sociali (ad eccezione  delle  imprese  sociali  costituite nella forma di societa' cooperativa a mutualita'  prevalente  e  agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto  legislativo  n.  112/2017  «Revisione  della  disciplina  in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto  delle  forme  e modalita' di coinvolgimento di lavoratori, utenti  e  altri  soggetti direttamente  interessati   alle   attivita'   dell'impresa   sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;     4) Persone che operano per l'ente:       tipologie, consistenza e composizione (10) del personale che ha effettivamente  operato  per  l'ente  (con  esclusione   quindi   dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd.  «distaccati  out»)  con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a  titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse  componenti; (11) attivita' di formazione e valorizzazione  realizzate.  Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attivita' svolte  dai volontari;     struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle  indennita'  di carica e modalita' e importi dei rimborsi ai  volontari:  emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai  componenti degli organi di amministrazione e  controllo,  ai  dirigenti  nonche' agli associati; rapporto  tra  retribuzione  annua  lorda  massima  e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della possibilita'  di  effettuare  rimborsi  ai  volontari  a  fronte   di autocertificazione,  modalita'  di  regolamentazione,   importo   dei rimborsi complessivi annuali e  numero  di  volontari  che  ne  hanno usufruito;     Le informazioni sui compensi di cui  all'art.  14,  comma  2  del codice del Terzo  settore  costituiscono  oggetto  di  pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito  internet  dell'ente  o  della  rete associativa cui l'ente aderisce.     5) Obiettivi e attivita':       informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attivita', sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attivita' poste in essere e, per quanto possibile, sugli  effetti  di  conseguenza  prodotti  sui  principali portatori  di  interessi.  Se  pertinenti  possono  essere   inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di  qualita'.  Le attivita' devono essere  esposte  evidenziando  la  coerenza  con  le finalita' dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi  di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati  rilevanti  per il raggiungimento  (o  il  mancato  raggiungimento)  degli  obiettivi programmati;       per gli enti filantropici: elenco e  importi  delle  erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con  l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche;       elementi/fattori che possono  compromettere  il  raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.     6) Situazione economico-finanziaria:       provenienza delle risorse economiche con  separata  indicazione dei contributi pubblici e privati;       specifiche informazioni  sulle  attivita'  di  raccolta  fondi; finalita' generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti  utilizzati  per  fornire  informazioni  al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;       segnalazioni  da  parte  degli  amministratori   di   eventuali criticita' emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.     7) Altre informazioni:       indicazioni  su  contenziosi/controversie  in  corso  che  sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale;       informazioni di tipo ambientale, se rilevanti  con  riferimento alle attivita' dell'ente  (12)  :  tipologie  di  impatto  ambientale connesse alle attivita' svolte; politiche e modalita' di gestione  di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia  e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e  variazione  dei  valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano  nei settori sanitario,  agricolo,  ecc.  in  considerazione  del  maggior livello di rischi  ambientali  connessi,  potrebbe  essere  opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima  delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento;       altre informazioni di natura non finanziaria  (13)  ,  inerenti gli aspetti di natura sociale, la parita' di genere, il rispetto  dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.;       informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti,  principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.     8) Monitoraggio svolto dall'organo  di  controllo  (modalita'  di effettuazione ed esiti):       l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017  per  le imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono che l'organo di  controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:         a) per le imprese sociali, ad  esclusione  delle  cooperative sociali alle quali  non  sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui all'art. 10 del decreto legislativo  n.  112/2017,  osservanza  delle finalita' sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di  cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di:           svolgimento  da  parte  dell'impresa,  in  via  stabile   e principale,  delle  attivita'  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   in conformita' con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio; per «via principale» deve intendersi  che  i  relativi  ricavi  siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale;  oppure delle attivita' in cui siano occupati  in  misura  non  inferiore  al trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una  delle  tipologie di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le  modalita'  di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo;           perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di  gestione  esclusivamente  allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del patrimonio e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di  utili (14) , avanzi  di  gestione,  fondi  e  riserve  a  fondatori,  soci, associati,  lavoratori  e  collaboratori,  amministratori  ed   altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli  indici  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilita' di destinare parte degli  utili  ad  aumenti  gratuiti  del  capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del  Terzo  settore ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, comma 3;           struttura  proprietaria  e  disciplina  dei   gruppi,   con particolare riferimento alle attivita' di direzione  e  coordinamento di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui all'art.  4,  comma 3;           coinvolgimento dei  lavoratori  degli  utenti  e  di  altri soggetti  direttamente  interessati  alle  attivita'   (15)   ,   con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia  alla  esplicitazione  delle  forme  e  modalita'  di coinvolgimento in conformita' alle linee guida  ministeriali  di  cui all'art. 11, comma 3 (vedi  anche  punto  3,  «Struttura,  governo  e amministrazione» del presente paragrafo) (16)           adeguatezza  del  trattamento  economico  e  normativo  dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e  rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui  all'art.  13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto  di  utilizzare  un  numero  di  volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi);         b) per gli enti  diversi  dalle  imprese  sociali  osservanza delle finalita' sociali, con particolare riguardo  alle  disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5,  6, 7 e 8);           esercizio in via esclusiva  o  principale  di  una  o  piu' attivita'  di  cui  all'art.  5,  comma  1  per   finalita'   civiche solidaristiche e di utilita' sociale, in  conformita'  con  le  norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonche',  eventualmente, di attivita' diverse da quelle di cui al periodo precedente,  purche' nei  limiti  delle  previsioni  statutarie  e  secondo   criteri   di secondarieta' e strumentalita' secondo criteri e limiti definiti  dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;           rispetto, nelle attivita' di raccolta fondi effettuate  nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verita' trasparenza e correttezza nei rapporti con i  sostenitori  e  il  pubblico  e  in conformita' alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7  comma  2 del codice del Terzo settore;     perseguimento dell'assenza dello scopo di  lucro,  attraverso  la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le  sue  componenti (ricavi, rendite,  proventi,  entrate  comunque  denominate)  per  lo svolgimento dell'attivita' statutaria; l'osservanza  del  divieto  di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione,  fondi  e riserve  a  fondatori,   associati,   lavoratori   e   collaboratori, amministratori ed altri  componenti  degli  organi  sociali,  tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);     Il bilancio sociale dovra' pertanto dare conto  del  monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e  degli  esiti dello  stesso  mediante  la  relazione  dell'organo   di   controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.   § 7. L'Approvazione, il deposito, la pubblicazione  e  la  diffusione  del bilancio sociale 
     Il   bilancio   sociale   deve   essere   approvato   dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato  esaminato  dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni  sul  monitoraggio  e l'attestazione  di  conformita'  alle  linee  guida  (punto   8   del precedente paragrafo).     Gli enti sui  quali  grava  l'obbligo  di  redazione  e  deposito (paragrafo 3 delle  presenti  linee  guida)  provvedono  al  deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore o  nel  caso  di imprese  sociali  presso  il  registro  delle  imprese,   provvedendo altresi' alla pubblicazione del documento sul proprio  sito  internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa  cui aderiscono.     In particolare:       enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, codice del Terzo settore);       imprese sociali:  in  assenza  di  una  specifica  disposizione rinvenibile  nel  decreto  legislativo  n.   112/2017,   si   ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, comma  5,  di  quest'ultimo,  la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.     La data sopra individuata riguarda il termine per l'effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato.     Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro  V del codice civile, tenute  al  deposito  del  bilancio  di  esercizio presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla  data  del verbale di approvazione  (art.  2435  del  codice  civile),  possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro  tipologie societarie,  effettuare  il  deposito  del  bilancio   di   esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.     Gli enti che redigono  volontariamente  il  bilancio  sociale  ne assicurano  comunque  l'opportuna  diffusione  tramite  i  canali  di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.     La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali  digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilita'  e di pronta reperibilita' delle informazioni (ad esempio anche  creando sul sito una pagina o sezione dedicata). 
                               Sommario 
     § 1. Introduzione e riferimenti normativi     § 2. Le finalita' delle linee guida     § 3. I Soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale     § 4. I Destinatari del bilancio sociale     § 5. I Principi di redazione del bilancio sociale     § 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale     §  7.  L'Approvazione,  il  deposito,  la  pubblicazione   e   la diffusione del bilancio sociale   __________ 
  (1) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per  la  redazione  del    bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011. 
  (2) cfr. voce «Accountability» in Dizionario Treccani di  Economia  e    Finanza, 2012. 
  (3) Si tratta di un principio ormai diffuso anche in  altri  contesti    (ad esempio  gia'  volontariamente  adottato  dalle  imprese  cd.    «socialmente   responsabili»,   che   appartengono   all'universo    «profit») e recentemente previsto nei confronti della generalita'    di imprese di dimensioni rilevanti (cfr. la direttiva  2014/95/UE    del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014    recante «Modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto  riguarda    la comunicazione di informazioni di carattere non  finanziario  e    di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e  di    taluni  gruppi  di  grandi  dimensioni»  e  il  relativo  decreto    legislativo 30/12/2016 n. 254). 
  (4) L'obbligo di redazione e pubblicazione del  bilancio  sociale  in    capo alle cooperative sociali, imprese sociali ex lege,  discende    direttamente dalla qualificazione non emergendo  incompatibilita'    tra l'obbligo in questione e la natura delle cooperative sociali.    Cfr.  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nota    direttoriale prot. 2491 del 22.2.2018, «D.Lgs. 112/2017.  Quesiti    in materia di cooperative sociali». 
  (5) Agenzia per il  Terzo  settore,  Linee  Guida  e  schemi  per  la    redazione del bilancio sociale delle organizzazioni  non  profit,    2011, pag. 12.  
  (6) Ibidem, pag. 11 
  (7) Standard  specifici  di  settore  potranno  essere  elaborati   e    promossi ad opera delle reti associative di cui all'art.  41  del    Codice del Terzo settore. In ogni  caso  l'ente  deve  dichiarare    nella nota metodologica se e'  stato  adottato  uno  standard  di    rendicontazione sociale e, in tal caso, quale sia e quale sia  il    livello di conformita' con tale standard. 
  (8) Dovra' farsi riferimento non solo  all'inquadramento  civilistico    (es. associazione riconosciuta,  associazione  non  riconosciuta,    fondazione, societa' ecc.) ma anche alla qualificazione ai  sensi    del Codice del Terzo  settore  (es.  associazione  di  promozione    sociale, organizzazione di volontariato, rete  associativa,  ente    filantropico, impresa sociale, societa' di mutuo soccorso,  altro    ente del Terzo settore. 
  (9) L'espressione  del  sistema  di  valori  dell'ente  deve   essere    comprensibile ad  ogni  stakeholder.  In  particolare,  i  valori    devono essere «prescrittivi» (cioe' devono essere intesi  come  l    guida effettiva del comportamento  e  dell'attivita'  dell'ente),    «stabili» (essere cioe' cogenti per  una  durata  significativa),    «generali» (devono essere in grado  di  caratterizzare  l'insieme    delle  attivita'  e  delle  relazioni  tra  l'ente   e   i   suoi    stakeholders), «universalizzabili (devono essere intesi dall'ente    in modo non occasionale ed  essere  considerati  come  validi  in    tutti i casi in cui ricorrono le  caratteristiche  alle  quali  i    valori si riferiscono). 
  (10) La composizione terra' conto di eventuali elementi rilevanti (ad     es. per genere, per fascia di eta', per titolo di studio ecc.). 
  (11) Specificare ad es. l'utilizzo di  personale  religioso,  persone     distaccate da imprese o enti, operatori volontari  del  Servizio     Civile Universale, volontari di altri enti ecc. 
  (12) Le informazioni in materia ambientale assumono rilevanza per gli     enti del Terzo settore che gestiscono attivita'  comportanti  un     impatto ambientale non  trascurabile,  ad  es.  per  consumo  di     energia, produzione di rifiuti ecc. 
  (13) Quali quelle contenute del decreto legislativo 30/12/2016 n. 254 
  (14) Si sottolinea che non costituisce distribuzione indiretta  degli     utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di  ristorni     correlati ad attivita' di interesse generale di cui  all'art.  2     del  decreto  legislativo  n.  n.112/2017  effettuata  ai  sensi     dell'art. 2545-sexies  del  codice  civile  e  nel  rispetto  di     condizioni e limiti stabiliti dalla legge o  dallo  statuto,  da     imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa. 
  (15) Tra cui i volontari 
  (16) Si ricorda che l'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 non     e' applicabile alle cooperative a mutualita' prevalente  e  agli     enti religiosi civilmente riconosciuti.;     |  
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                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  il bilancio dello Stato.     |  
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                           Entrata in vigore 
   1. Le disposizioni recate  dal  presente  decreto  si  applicano  a partire dalla  redazione  del  bilancio  sociale  relativo  al  primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.   2. Dal medesimo  esercizio  cessa  l'efficacia  delle  disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione  delle  linee  guida  per  la  redazione  del bilancio  sociale  da  parte  delle  organizzazioni  che   esercitano l'impresa sociale, ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 4 luglio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle attivita' culturali, del Ministero della salute e del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 2806     |  
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