| Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 4 luglio 2019 |  
| Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti  eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a  gas  residuati  dei processi di depurazione.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE               E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
   Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione della  direttiva  2009/28/CE,  e  in  particolare  l'art.  24,   come modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre  2017,  n.  167,  che definisce  modalita'  e  criteri  per  l'incentivazione  dell'energia elettrica da fonte rinnovabile;   Vista la comunicazione (2014/C 200/01)  della  Commissione  europea recante  «disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   a   favore dell'ambiente  e  dell'energia  2014-2020»  (di  seguito  anche:   la comunicazione CE) che si applica dal 1° luglio 2014  al  31  dicembre 2020, recante le condizioni  alle  quali  gli  aiuti  possono  essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sull'Unione europea;   Considerato che, in base alla  comunicazione  CE,  gli  aiuti  sono compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell'Unione senza alterare le  condizioni  degli  scambi,  anzi  contribuendo  al funzionamento piu'  efficiente  del  mercato,  e  che  le  condizioni generali per la  concessione  di  aiuti  al  funzionamento  a  favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere  riassunte nei seguenti punti:     a)  gli  aiuti  dovranno  essere  concessi  nell'ambito  di   una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari,  trasparenti e non discriminatori, e  aperta  a  tutti  i  produttori  di  energia elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti  con  una potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale  eccezione  per  gli impianti eolici con una capacita'  installata  di  energia  elettrica fino a 6 MW o con 6 unita' di produzione;     b) in linea  di  principio,  al  fine  di  limitare  gli  effetti distorsivi, i regimi di  aiuto  al  funzionamento  dovrebbero  essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunita' dell'energia;     c)  nel  concedere   aiuti   per   la   produzione   di   energia idroelettrica, gli Stati  membri  dovranno  rispettare  la  direttiva 2000/60/CE e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 7, che definisce  i criteri per l'ammissibilita' di nuove  modifiche  relative  ai  corpi idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi sui  sistemi idrici e sulla biodiversita';   Visto il pacchetto per  l'energia  pulita  (Clean  Energy  Package) presentato dalla  Commissione  europea  nel  novembre  2016  ai  fini dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo  dell'ottobre 2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni  di  gas  serra,  fonti  rinnovabili  ed efficienza energetica,  richiamando  al  contempo  la  necessita'  di costruire un'Unione dell'energia che assicuri un'energia  accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile;   Visti i primi esiti del confronto in  sede  europea  sul  pacchetto energia pulita, in base ai quali gli obiettivi al  2030  sulle  fonti rinnovabili e sull'efficienza  energetica  sono  stati  ulteriormente rafforzati rispetto alle proposte del 2014;   Visto il decreto 10 novembre 2017 di approvazione  della  Strategia energetica nazionale (di seguito anche:  SEN)  emanato  dal  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;   Considerato che la SEN e' stata predisposta a seguito di  un  ampio processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti  audizioni parlamentari e confronti con altre Amministrazioni dello Stato e  con le regioni,  e  ascoltate  le  posizioni  di  associazioni,  imprese, organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario;   Visto il  decreto  23  giugno  2016  del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del mare e, per i  profili  di  competenza,  con  il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  recante incentivazione dell'energia elettrica prodotta da  fonti  rinnovabili diverse dal  fotovoltaico,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29 giugno 2016, n. 150 (nel seguito decreto 23 giugno 2016);   Considerato  che  l'attuazione  del  decreto  23  giugno  2016   ha evidenziato quanto segue:     1) per l'asta eolico on shore,  offerte  al  massimo  ribasso  da parte di tutti gli aggiudicatari, con ulteriori margini di  riduzione dei costi, mentre  per  altre  tecnologie  non  vi  e'  stata  alcuna aggiudicazione,  quale  il  solare   termodinamico,   ovvero   scarsa partecipazione;     2) per i registri,  ampia  partecipazione  per  idroelettrico  ed eolico, che hanno saturato i contingenti  con  offerte  di  riduzione della tariffa base, indicatore di  una  conseguente  possibilita'  di ridurre le tariffe incentivanti e di  una  potenziale  liquidita'  di aste svolte a partire da 1 MW; superamento del contingente e  offerte in riduzione anche per il geotermoelettrico innovativo che  tuttavia, analogamente al solare termodinamico, presenta peculiari complessita' negli iter autorizzativi; saturazione del contingente  per  le  fonti biologiche con prevalente  partecipazione  di  biomasse  e  biogas  e scarsa propensione ad accettare la tariffa  pari  al  90%  di  quella base;     3) per l'accesso  diretto,  domande  significativamente  elevate, soprattutto per l'eolico; cio' suggerisce la possibilita' di  ridurre gli incentivi e, ai fini di un piu' efficace controllo  della  spesa, di superare questo meccanismo;   Valutata, alla luce degli esiti sopra richiamati,  l'efficacia  che potra' avere l'estensione delle procedure competitive di accesso agli incentivi per impianti di potenza a  partire  da  1  MW,  nonche'  la possibilita' di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti  i  tipi di impianti strumenti di piu' efficace controllo della  spesa,  quali aste e registri;   Ritenuto alla luce degli esiti del decreto 23 giugno 2016:     a) di distinguere regimi differenziati di  sostegno,  oggetto  di distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a:       i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente  fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile  riduzione,  quali  eolico onshore,  solare  fotovoltaico,  idroelettrico,  gas  residuati   dei processi di depurazione;       ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovativita' nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o tempi maggiori  di  sviluppo,  ovvero  che  hanno  costi  elevati  di esercizio; rientrano in tale seconda  categoria:  eolico  off  shore, energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia, ivi inclusa la  geotermia  convenzionale,  alla  luce  del  carattere innovativo delle tecniche per l'abbattimento delle emissioni;     b)  di  ammettere  ai  meccanismi  di  incentivazione  il  solare fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a  20  kW  che possono accedere alle detrazioni fiscali,  considerando  il  drastico calo dei costi registrato negli ultimi anni  e  l'elevato  potenziale sfruttabile;     c) di promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili;   Considerato  che,  anche  per  gli  impianti   per   i   quali   la comunicazione CE non prevede il ricorso a procedure di  gara,  l'art. 24 del decreto legislativo n. 28/2011 indica  come  criterio  per  la definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi;   Ritenuto pertanto:     a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le  tipologie di impianti e le offerte con potenza pari o superiore a 1 MW;     b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti  di potenza e le offerte inferiori a 1 MW, utilizzando  come  criteri  di priorita'  dapprima  il  rispetto  di  taluni  requisiti  di   tutela ambientale e poi la  maggiore  riduzione  percentuale  offerta  sulla tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e scaglioni di potenza;   Considerato che lo  svolgimento  di  aste  tecnologicamente  neutre avrebbe un esito non ottimale cui non e' possibile ovviare in sede di messa  a  punto  della  procedura,  e  cio'   con   riferimento,   in particolare,  alla  necessita'  di  diversificazione,  in  quanto  le diverse strutture di costo delle varie tecnologie potrebbero condurre alla esclusione dalle graduatorie di alcune fonti e tecnologie;   Ritenuto  non  opportuno  incentivare  la  produzione  di   energia elettrica da gas di discarica, sia in quanto  sussiste  l'obbligo  di smaltimento con priorita' con uso  energetico,  sia  per  evitare  un indiretto incentivo alla collocazione di rifiuti in discarica;   Considerato pertanto di prevedere aste  suddivise  per  i  seguenti gruppi di tecnologie:     a) eolico onshore e fotovoltaico, che hanno evidenziato una  piu' marcata capacita' di riduzione dei costi  e  che  hanno  strutture  e livelli di costi tali da poter competere  o  anche  integrarsi  nelle offerte;     b) idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che presentano strutture di costo simili a eolico onshore e  fotovoltaico ma una capacita' di compressione dei costi meno marcata e  potenziali di sviluppo piu' limitati;   Ritenuto  di  dover  prevedere  meccanismi   di   riallocazione   e ridistribuzione  della  potenza,   al   fine   di   massimizzare   la realizzazione  degli  impianti  e  assicurare   livelli   minimi   di differenziazione per fonti;   Considerato di dover introdurre  contingenti  di  potenza  tali  da consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte  rinnovabile stimabile in 12 TWh, in  grado  di  raggiungere  con  un  margine  di sicurezza gli obiettivi nazionali al 2020;   Ritenuto opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per  la tariffa onnicomprensiva ove prevista, le tariffe siano  del  tipo  «a due vie», per cui si riconosce al produttore  la  differenza  tra  la tariffa spettante determinata con il presente  decreto  e  il  prezzo dell'energia elettrica zonale  orario  laddove  tale  differenza  sia positiva, mentre, nel  caso  in  cui  la  stessa  differenza  risulti negativa, il produttore e' tenuto a restituire la differenza;   Visto l'art.  24,  comma  5,  lettera  f)  punto  ii,  del  decreto legislativo n. 28/2011, in base al quale le tariffe  definite  da  un nuovo decreto attuativo del medesimo comma  5,  relative  a  impianti diversi da quelli ad asta, si applicano agli impianti che entrano  in esercizio decorso un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del medesimo  decreto  attuativo;  conseguentemente,  agli  impianti  che entrano in esercizio entro un anno dalla stessa data si applicano  le tariffe  del  precedente   decreto   attuativo,   nell'ambito   delle condizioni stabilite dal nuovo decreto;   Ritenuto che la predetta disposizione dell'art. 24,  comma  5,  del decreto legislativo n.  28/2011  sia  da  applicare  limitatamente  a configurazioni e tecnologie e  condizioni  di  accesso  previste  nel precedente decreto di incentivazione del 2016, al netto quindi  della tecnologia fotovoltaica per la quale non e'  rinvenibile  una  simile disciplina,  in  linea  con  i  costi   aggiornati   della   suddetta tecnologia;   Ritenuto  opportuno  promuovere  la   realizzazione   di   impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto (cd  premio  amianto),  con  la completa  rimozione  dell'eternit  o  dell'amianto,  in  quanto   gli ambiziosi  obiettivi  sulle  rinnovabili  richiedono  e  suggeriscono l'utilizzo di superficie gia' impegnate per altri usi, a  partire  da quelle su cui l'installazione del fotovoltaico puo' fornire anche  un vantaggio  supplementare,  in  termini   di   benefici   sanitari   e ambientali;   Considerato   che,   nell'ambito   dei   previgenti   decreti    di incentivazione del fotovoltaico, la maggior  parte  degli  interventi aventi diritto al premio amianto e' stata realizzata nelle classi  di potenza inferiore a 1 MW;   Ritenuto opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto 23 giugno 2016,  basato  sul  contatore  del  costo indicativo degli incentivi;   Ritenuto opportuno che il GSE esamini la completezza e  adeguatezza delle   informazioni   contenute   nella   documentazione   per    la partecipazione alle  procedure,  preventivamente  alla  pubblicazione delle graduatorie delle aste e dei registri, per contenere il rischio di contenzioso e dare maggiori certezza e  stabilita'  alle  medesime graduatorie,   considerando   anche   le    criticita'    evidenziate dall'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato   con segnalazione AS1396 del 12 giugno 2017 e fermo restando  la  facolta' di successiva verifica della medesima documentazione;   Ritenuto opportuno promuovere, accanto ai  tradizionali  regimi  di sostegno, meccanismi per favorire la compravendita dell'energia verde mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative  che potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti strumenti di mercato, anche tenendo conto dei segnali di  prezzo  che potranno provenire dal sistema delle aste;   Considerato  che  il  tema  degli  sbilanciamenti  imputabili  agli impianti   da   fonti   rinnovabili   e'   oggetto   di   regolazione dell'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (di seguito anche: ARERA);   Considerato  che  la  durata   dell'incentivo   riconosciuto   alla produzione  da  fonti  rinnovabili  deve  essere  coerente   con   le disposizioni per l'ammortamento  contabile  degli  impianti,  di  cui all'art. 2426, comma 2, del  codice  civile,  fermo  restando  quanto previsto dalla normativa fiscale;   Vista  la  direttiva  2000/60/CE,  che  istituisce  un  quadro  per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art.  4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato»,  di  cui ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per «impedire il  deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;   Visto il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il  quale  la  Commissione europea ha aperto una procedura di indagine  riguardo  alla  corretta applicazione della direttiva 2000/60/CE;   Ritenuto di  dover  ammettere  agli  incentivi  solo  gli  impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la produzione elettrica senza  prelievi  aggiuntivi  dai  corpi  idrici, nonche' quelli la cui concessione di derivazione  sia  conforme  alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante  delle  derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA  del  13  febbraio  2017,  alle Linee guida per l'aggiornamento  dei  metodi  di  determinazione  del deflusso minimo vitale, approvate  con  il  d.d.  n.  30/STA  del  13 febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'art.  4,  comma  7  della direttiva 2000/60/CE, recepita dall'art. 77, comma 10-bis del decreto legislativo n. 152/06;   Ritenuto opportuno, alla luce della esigenza di terzieta'  del  GSE in  tutte  le  fasi  di  valutazione  dei  progetti  e  gestione  dei meccanismi di incentivazione, non ammettere agli incentivi progetti e impianti per i quali  il  GSE  abbia  fornito  contributi,  anche  in termini di analisi di impatti  ambientali  e  socio-economici,  fatti salvi quelli per i quali le attivita' di supporto del GSE  sono  rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a  tutte  le categorie di  soggetti  potenzialmente  interessati  nonche',  tenuto conto di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i progetti e gli impianti di  pubbliche  amministrazioni limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro;   Ritenuto opportuno che anche gli impianti  a  registro  di  potenza significativa, per la cui  realizzazione  sia  quindi  necessario  un impegno economico considerevole, siano prestate adeguate  cauzioni  a garanzia  della  concreta  realizzazione  dei  progetti,  in   misura tuttavia adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste;   Ritenuto, ai fini del presente decreto  e  del  decreto  23  giugno 2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare  ad  acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base  dell'effettiva  capacita' del produttore elettrico di decidere se  l'apporto  idrico  possa,  o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito;   Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno dell'energia elettrica;   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione  dell'energia elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2;   Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive modificazioni recante norme in materia ambientale;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio 2014 recante «Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla  disciplina  dei  controlli  e  delle  sanzioni  in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del  Gestore dei  servizi  energetici  GSE  S.p.a.»,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei  costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le  attivita' di  gestione,  verifica  e  controllo,  inerenti  i   meccanismi   di incentivazione   e   di   sostegno   delle   fonti   rinnovabili    e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 agosto 2014, n. 116»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31 dicembre 2014, n. 302  (nel  seguito  decreto  24  dicembre  2014)  e successive modificazioni;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  6  novembre 2014  avente  ad  oggetto  «Rimodulazione  degli  incentivi  per   la produzione  di  elettricita'  da  fonti   rinnovabili   diverse   dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di  cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145, convertito con modificazioni, in legge 21  febbraio  2014,  n.  9»  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268;   Visto il parere n. 591/2018/EFR dell'ARERA,  reso  il  20  novembre 2018;   Ritenute particolarmente meritevoli di considerazione  le  proposte dell'ARERA in merito a:     a) esigenza, per poter raggiungere gli sfidanti  obiettivi  2030, di prima identificare le aree del  territorio  in  cui  e'  possibile realizzare impianti di produzione, coinvolgendo gli enti autorizzanti e i gestori  di  rete,  e  poi  definire  i  contingenti  da  mettere all'asta,   eventualmente   differenziati   per   area    geografica, indirizzando gli operatori a sviluppare iniziative dove esse  possono ragionevolmente essere completate in tempi coerenti con gli obiettivi da raggiungere e minimizzando gli impatti e i costi sul sistema: tale suggerimento puo' trovare utile collocazione  nell'ambito  del  piano energia clima;     b) esigenza  di  valorizzare  le  integrali  ricostruzioni  degli impianti, alla luce del fatto che, in alcuni casi, tali impianti sono collocati in aree  ad  elevata  potenziale:  pure  tale  tema,  delle considerate le previsioni dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge  23 dicembre 2013, n. 145, convertito  con  modificazioni,  in  legge  21 febbraio 2014, n. 9, puo' essere collocato nel piano energia e clima;     c) adeguare le previsioni sui  contratti  di  lungo  termine  per tener conto della prevedibile complessita' degli stessi contratti;     d) valorizzare taluni suggerimenti sugli aggregati di impianti;   Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del  20 dicembre 2018;   Considerato  opportuno  accogliere  le  proposte  della  Conferenza unificata relative a:     a) maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo;     b) maggiore attenzione a rifacimenti;     c) maggior  tempo  per  l'entrata  in  esercizio  degli  impianti ammessi  nelle  graduatorie  prima  che  scatti  la  riduzione  della tariffa;     d) chiarimenti sugli aggregati di impianti;     e) ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti  che hanno iniziato i lavori se sono risultati idonei ma in posizione  non utili nelle graduatorie delle procedure del 2016, sempreche'  entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile  nelle graduatorie redatte ai sensi del  presente  decreto,  ferma  restando l'approvazione comunitaria;     f)  contrasto  al  frazionamento   delle   particelle   catastali finalizzato alla realizzazione di distinti impianti;     g) chiarimenti sull'utilizzo di componenti rigenerati;   Ritenuto non opportuno accogliere  le  richieste  della  Conferenza unificata in merito a:     a)   ulteriore   estensione   del   perimetro   degli    impianti idroelettrici da ammettere agli incentivi, in ragione del  persistere delle esigenze di tutela dei corpi  idrici,  anche  alla  luce  della procedura  di  indagine  comunitaria  di  cui  al   caso   EU   Pilot 6011/14/ENVI;     b)  ammissione  della  geotermia  tradizionale  agli   incentivi, relativamente alla quale si continua  a  ritenere  che  debba  essere trattata nell'ambito di uno specifico provvedimento relativo a  fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di  innovativita', e cio' anche alla luce del considerando 46 della direttiva  2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  dicembre  2018  sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili,  in  base  al quale, tenuto conto del fatto che, a  seconda  delle  caratteristiche geologiche  di  una  determinata  zona,  la  produzione  di   energia geotermica puo' generare gas a effetto serra  e  altre  sostanze  dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del  sottosuolo, che sono nocive per la salute e l'ambiente, e che, di conseguenza, la stessa Commissione  europea  dovrebbe  facilitare  esclusivamente  la diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale  e  dalle ridotte emissioni di gas a effetto  serra  rispetto  alle  fonti  non rinnovabili;   Considerato il confronto con la Commissione europea ai  fini  della verifica di compatibilita' del presente decreto con le linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia  e  l'ambiente  di  cui  alla comunicazione CE;   Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019) 4498  final del 14 giugno 2019, con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento,  in quanto considerato  compatibile  con  il  mercato  interno  ai  sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;   Considerato, ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 5,  del decreto  legislativo  n.  28/2011,  che  nell'ambito   del   presente provvedimento non sussistono profili di competenza del Ministro delle politiche agricole; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                   Finalita' ambito di applicazione 
   1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei  2020 e 2030, ha  la  finalita'  di  sostenere  la  produzione  di  energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili  indicati  in allegato 1, attraverso la definizione di  incentivi  e  modalita'  di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita', sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura  adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con  modalita'  conformi alle Linee guida in  materia  di  aiuti  di  Stato  per  l'energia  e l'ambiente  di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea (2014/C 200/01).   2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure  di cui al presente decreto cessa al raggiungimento della  prima  fra  le seguenti date:     a) la data di chiusura dell'ultima procedura  prevista  dall'art. 4;     b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio  degli  incentivi  di  5,8  miliardi  di  euro l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27,  comma  2, del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i  costi  dell'energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto.   3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera  b),  e' comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base  degli elementi forniti dal GSE.   4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi  agli  impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.   5. Con altri decreti sono stabiliti gli  incentivi  e  le  relative modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
      Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi                         per i nuovi impianti 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti:     a) impianto fotovoltaico: e' un impianto di produzione di energia elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione  solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno  o piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente alternata e altri componenti elettrici minori;     b) potenza di un impianto fotovoltaico: e' la  potenza  elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del  medesimo  impianto, misurate alle condizioni nominali,  come  definite  dalle  pertinenti norme CEI;     c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i cui  moduli  non  sono  fisicamente  installati  su  edifici,  serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, ne'  su  pergole,  tettoie  e pensiline;     d) aggregato di impianti: insieme costituito da piu' impianti  di nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che, nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all'art. 3,  commi 10 e 11, partecipa come un unico impianto alle procedure di  registro o di asta,  sulla  base  della  potenza  complessiva  dell'aggregato, offrendo  una  unica   riduzione   percentuale   della   tariffa   di riferimento. Resta fermo che i requisiti di  cui  all'art.  3  devono essere rispettati da ciascun  impianto  dell'aggregato.  In  fase  di ammissione  agli   incentivi,   ciascun   impianto,   facente   parte dell'aggregato  e  risultato  in  posizione  utile   nella   relativa graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE.     |  
|   |                                 Art. 3 
             Modalita' e requisiti generali per l'accesso                    ai meccanismi di incentivazione 
   1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa  partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da  iscrivere  in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti  nelle seguenti categorie:     a) impianti di nuova  costruzione,  integralmente  ricostruiti  e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;     b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza  dopo  l'intervento  e  quello della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;     c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.   2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale  o  superiore  ai valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di  cui al  presente  decreto  a  seguito  di  partecipazione   a   procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza.   3. Le procedure di registro e asta di cui  ai  commi  1  e  2  sono disciplinate, rispettivamente, dal  Titolo  II  e  III  del  presente decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto  dei  principi fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza  e secondo modalita' non discriminatorie.   4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi  di  cui  al  presente decreto  a  condizione  che  i  relativi  lavori   di   realizzazione risultino,   dalla   comunicazione   di   inizio   lavori   trasmessa all'amministrazione  competente,  avviati   dopo   l'inserimento   in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo,  fermo  restando il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto,  non si applica:     a) agli impianti che avevano accesso diretto  agli  incentivi  ai sensi dell'art. 4 del decreto 23 giugno 2016;     b) agli impianti di cui all'art. 4, commi  1  e  2,  del  decreto ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei,  ma  che  sono stati  iscritti  in  posizione  non  utile  nei  registri   e   nelle graduatorie delle aste di  cui  al  medesimo decreto  ministeriale 23 giugno  2016,  sempreche'  entrino   in   esercizio   successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai  sensi del presente decreto.   5.  Oltre  ai  requisiti  specifici  per  la  partecipazione   alle procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i  seguenti requisiti generali per la partecipazione alle  procedure  di  asta  e registro:     a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli  abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i  titoli  concessori ove previsti,  il  preventivo  di  connessione  alla  rete  elettrica accettato in via definitiva  e  la  registrazione  dell'impianto  sul sistema Gaudi' validata dal gestore di rete;     b)  impianti  fotovoltaici:   ricorrono   entrambi   i   seguenti requisiti:       1. sono solo di nuova costruzione e realizzati  con  componenti di nuova costruzione;       2.  rispettano  le  disposizioni  di  cui   all'art.   65   del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  legge  24  marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi  statali  per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole;     c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento  che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:       1. e' rispettata una delle caratteristiche costruttive  di  cui all'art. 4, comma 3, lettera b),  punti  i.,  ii.,  iii.  e  iv.  del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata  dall'ente  preposto  al  rilascio  della  concessione  di derivazione, ove non gia' esplicitata nel titolo  concessorio  o  nel relativo disciplinare;       2. la concessione di derivazione e' conforme alle  Linee  guida per le valutazioni ambientali  ex  ante  delle  derivazioni  idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13  febbraio  2017,  in  particolare alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo d.d. ed alle  Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione  del  deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13  febbraio  2017 nonche', come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13  febbraio 2017 in considerazione  delle  modifiche  fisiche  del  corpo  idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui  all'art. 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come  recepite  dall'art.  77, comma 10-bis del decreto legislativo n.  152/06.  La  conformita'  e' verificata e dichiarata  dal  Sistema  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai  soli  fini dell'accesso alle tariffe di cui  al  presente  decreto,  a  supporto dell'autorita' concedente, sulla base di  una  apposita  istruttoria. L'autorita' concedente e' tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario  e' tenuto ad  allegare  la  medesima  verifica  alla  documentazione  da trasmettere al GSE ai fini della  partecipazione  alle  procedure  di asta e registro. Sulla base delle  richieste  pervenute  entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,  SNPA  pubblica  il calendario dell'avvio delle  istruttorie  e  aggiorna  semestralmente tale calendario sulla  base  delle  domande  eventualmente  pervenute successivamente. L'istruttoria  su  ciascuna  richiesta  si  completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati  dati utili risultano  regolarmente  pervenuti.  I  costi  dell'istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformita' sono a carico del richiedente, secondo le regole  gia'  previste  per  l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del  medesimo  decreto legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul  proprio  sito  internet entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto.   6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  6  novembre  2014  in  materia  di rimodulazione degli incentivi per la produzione  di  elettricita'  da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.   7. Prima di  inoltrare  richiesta  di  accesso  agli  incentivi  il soggetto responsabile e' tenuto ad aggiornare, se del  caso,  i  dati dell'impianto su Gaudi'.   8.  L'accesso  agli  incentivi  di  cui  al  presente  decreto   e' alternativo al ritiro dedicato di  cui  all'art.  13,  comma  3,  del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul posto.   9. I soggetti che hanno avuto accesso  agli  incentivi  di  cui  al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto;  in  tal  caso,  i  predetti  soggetti  sono   tenuti   alla restituzione  degli  incentivi  netti  fruiti  fino  al  momento   di esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale  opzione  e' condizionato  alla  verifica   da   parte   del   GSE   dell'avvenuta restituzione.   10. Possono partecipare alle procedure di registri anche  aggregati costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo  gruppo  di  cui all'art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purche' la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW.   11. Possono partecipare alle procedure di asta anche gli  aggregati costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo,  di  cui all'art. 11, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore  a 500 kW, purche' la potenza complessiva dell'aggregato  sia  uguale  o superiore a 1 MW.   12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia  impegnato  a svolgere attivita' di  supporto,  anche  in  termini  di  analisi  di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i  quali le attivita' di supporto del GSE sono  rese  disponibili  in  maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le  categorie  di  soggetti potenzialmente interessati nonche'  i  progetti  e  gli  impianti  di pubbliche amministrazioni, limitatamente a  quelli  ammissibili  alle procedure di registro.   13. Non sono ammissibili alle procedure di registro  interventi  di potenziamento di un impianto, che  seguano  ad  altri  interventi  di potenziamento  eseguiti  sullo  stesso  impianto  nell'ambito   delle procedure di registro svolte ai sensi del presente  decreto,  qualora con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un  incremento complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1  MW.  In caso di piu'  interventi  di  potenziamento  sullo  stesso  impianto, devono trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento.   14. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina  fiscale, urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati.     |  
|   |                                 Art. 4 
                   Modalita' e tempi di svolgimento                  delle procedure di asta e registro 
   1. Fermo restando il limite di  applicazione  di  cui  all'art.  1, comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure  di  asta  e registro secondo le scadenze indicate  in  Tabella  1  e  secondo  le seguenti modalita':     a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  bando indicata in Tabella 1;     b) la graduatoria e' formata e pubblicata sul sito  web  del  GSE entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.                    =========================================              |                   |  Data di apertura |              |    N. procedura   |     del bando     |              +===================+===================+              |         1         | 30 settembre 2019 |              +-------------------+-------------------+              |         2         |  31 gennaio 2020  |              +-------------------+-------------------+              |         3         |   31 maggio 2020  |              +-------------------+-------------------+              |         4         | 30 settembre 2020 |              +-------------------+-------------------+              |         5         |  31 gennaio 2021  |              +-------------------+-------------------+              |         6         |   31 maggio 2021  |              +-------------------+-------------------+              |         7         | 30 settembre 2021 |              +-------------------+-------------------+              |               Tabella 1               |              +---------------------------------------+      2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al  comma  1, il produttore invia al GSE:     a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti generali di cui all'art. 3;     b) documentazione  necessaria  a  comprovare  il  possesso  delle caratteristiche  necessarie  per  l'applicazione   dei   criteri   di priorita' di cui  ai  Titoli  II  e  III,  ivi  compresa  l'eventuale richiesta di applicazione del criterio di cui all'art.  9,  comma  2, lettera f);     c)  documentazione  necessaria  a  comprovare  il  rispetto   dei requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta.   3. La richiesta di cui  al  comma  2  e'  presentata  in  forma  di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.   4. Entro la  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,  il  GSE, attraverso l'esame della documentazione presentata ai sensi del comma 2, accerta il possesso dei  requisiti  generali  e  specifici  ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione  dei  criteri  di priorita'. Restano fermi gli eventuali successivi  controlli  di  cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.     |  
|   |                                 Art. 5 
             Modalita' operative di accesso agli incentivi 
   1. Le richieste di partecipazione alle procedure  di  accesso  agli incentivi  sono  inviate  al  GSE,  esclusivamente  tramite  il  sito www.gse.it, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso  GSE, comprendenti la documentazione da  fornire,  strettamente  funzionali alla verifica dei requisiti per la partecipazione  alle  procedure  e dei criteri di priorita' per l'accesso agli incentivi.   2. Nel predisporre i modelli di cui al comma 1, il GSE si attiene a principi   di    semplificazione,    economicita',    efficienza    e proporzionalita' dell'attivita' amministrativa.   3. Il GSE predispone i modelli di cui al comma 1, in modo tale  che il soggetto responsabile sia portato  a  conoscenza  con  la  massima chiarezza degli adempimenti e delle modalita' di compilazione nonche' delle conseguenze  penali  e  amministrative  derivanti  dalle  false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e  47  del decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.     |  
|   |                                 Art. 6 
          Vita media utile convenzionale e periodo di diritto                      ai meccanismi incentivanti 
   1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  il  periodo  di  diritto  ai meccanismi  incentivanti  per  gli  impianti   nuovi,   integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di  rifacimento  o  di potenziamento e' pari alla vita  media  utile  convenzionale,  i  cui valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  ai commi 3 e 4.   2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti  decorre  dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.   3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate,  disposte   dalle competenti autorita', secondo  la  normativa  vigente,  per  problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di  rete,  per  eventi  calamitosi  riconosciuti   dalle   competenti autorita', per altre cause di forza  maggiore  riscontrate  dal  GSE, nonche', per gli impianti sottoposti  a  rinnovo  dell'autorizzazione integrata ambientale, dei  tempi  di  fermo  causati  da  ritardo  di rilascio della predetta autorizzazione da parte  dell'Amministrazione competente  per  cause  non  dipendenti  da  atti   o   comportamenti imputabili allo stesso produttore.  A  tal  fine,  al  produttore  e' concessa un'estensione del  periodo  nominale  di  diritto,  pari  al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.  Il  periodo per il quale si ha diritto ai  meccanismi  incentivanti,  incluso  il periodo ai sensi di precedenti provvedimenti  di  incentivazione,  e' inoltre  considerato  al  netto   di   eventuali   fermate   per   la realizzazione di interventi di  ammodernamento  e  potenziamento  non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE.  In  tale  ultimo  caso, l'estensione  del  periodo  nominale  di  diritto,  non  puo'  essere comunque superiore a dodici mesi.   4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa  nelle  ore  in  cui  si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo  superiore a sei  ore  consecutive.  Il  periodo  di   diritto   ai   meccanismi incentivanti e' conseguentemente calcolato al netto delle ore  totali in cui si e' registrata tale sospensione. La stessa  disposizione  si riferisce al caso  in  cui  si  registrino  prezzi  negativi,  quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.     |  
|   |                                 Art. 7 
      Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi 
   1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova  costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e':     a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23  giugno  2016, comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli  impianti iscritti in posizione utile nelle procedure  di  registro  svolte  ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si applicano i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ferma  restando  l'applicazione  della decurtazione eventualmente  offerta  in  applicazione  dell'art.  10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016;     b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto.   2. La tariffa offerta  e'  stabilita  applicando  alla  tariffa  di riferimento una riduzione percentuale  pari  all'offerta  di  ribasso formulata dal  produttore  nell'ambito  delle  procedure  di  asta  e registro.   3. La tariffa spettante e' pari alla tariffa offerta  ulteriormente ridotta nei seguenti casi:     a) dell'1% all'anno fino  alla  data  di  entrata  in  esercizio, applicata  per  la  prima  volta  decorsi  15  mesi  dalla  data   di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;     b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio  di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 17, comma 7;     c) nel caso di  ottenimento  di  contributi  in  conto  capitale, secondo le modalita' di cui all'allegato 1;     d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura indicata allo stesso comma 11;     e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio  di cui all'art. 10, comma 3;     f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui  all'art.  9, comma 5, e all'art. 14, comma 7.   4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2  e  3  resta ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi.   5.  Per  gli   impianti   oggetto   di   integrale   ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti  ibridi, alla tariffa spettante, determinata con le modalita' di cui ai  commi 1, 2 e 3, si applicano le  condizioni  e  le  modalita'  indicate  in Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016.   6. Ferme  restando  le  determinazioni  dell'ARERA  in  materia  di dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore  a  250  kW che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il  GSE provvede,  ove  richiesto  da  produttore,  al  ritiro   dell'energia elettrica, erogando, sulla  produzione  netta  immessa  in  rete,  la tariffa spettante omnicomprensiva.   7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al  comma  6,  il  GSE calcola la  componente  incentivo  come  differenza  tra  la  tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva,  eroga  gli  importi  dovuti  in riferimento  alla  produzione  netta  immessa  in  rete,  secondo  le modalita' individuate all'art. 25 del decreto  23  giugno  2016.  Nel caso  in  cui  la  predetta  differenza  risulti  negativa,  il   GSE conguaglia o  provvede  a  richiedere  al  soggetto  responsabile  la restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i  casi, l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilita'  del produttore.   8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che hanno  scelto di mantenere l'energia nella propria disponibilita', possono comunque richiedere  al  GSE  di   cambiare   le   modalita'   di   erogazione dell'incentivo optando per la tariffa omnicomprensiva.  Il  passaggio da un sistema all'altro e' consentito  per  non  piu'  di  due  volte durante l'intero periodo di incentivazione.   9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell'art. 3, ai fini del presente decreto, per la  determinazione  della  potenza  degli  impianti,  si applica l'art. 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016,  tenuto  conto delle definizioni richiamate all'art. 2. Per gli impianti  ibridi  si fa riferimento alla potenza complessiva dell'impianto.   10. Gli impianti fotovoltaici di cui al  gruppo  A-2  dell'art.  8, hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia  elettrica,  a un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta  l'energia  prodotta.  Il Gse rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere  al premio.   11. Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la  cui  realizzazione  sono  impiegati  componenti rigenerati, la tariffa offerta di cui al comma 2 e' ridotta del  20%. A  tal  fine,  i  produttori  di  impianti  ammessi  agli   incentivi presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o  meno  di componenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati devono rispettare i requisiti  precisati  dalle  procedure  GSE  applicative dell'art. 30 del decreto ministeriale 23 giugno 2016.   12. Per gli impianti di potenza fino a 100  kW  su  edifici,  sulla quota di produzione netta consumata in sito e' attribuito  un  premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio di  cui  al  comma  10.  Il premio e' riconosciuto a posteriori a condizione che, su base  annua, l'energia autoconsumata sia superiore al 40% della  produzione  netta dell'impianto.     |  
|   |                                 Art. 8 
              Contingenti di potenza messi a disposizione 
   1. I bandi sono organizzati in quattro gruppi:     gruppo A:       i. impianti eolici;       ii. impianti fotovoltaici;     gruppo A-2:       i.  impianti  fotovoltaici  i  cui  moduli  fotovoltaici   sono installati in sostituzione  di  coperture  di  edifici  e  fabbricati rurali su  cui  e'  operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o dell'amianto. La superficie dei moduli non puo'  essere  superiore  a quella della copertura rimossa;     gruppo B:       i. impianti idroelettrici;       ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione;     gruppo C:       i.  impianti  oggetto  di  rifacimento  totale  o  parziale   e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B.   2. Fatto salvo quanto previsto all'art.  20,  la  potenza  messa  a disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 2.      ===================================================================== |                | Gruppo A  |Gruppo A-2|             |             | |  N. procedura  |   [MW]    |   [MW]   |Gruppo B [MW]|Gruppo C [MW]| +================+===========+==========+=============+=============+ |       1        |    45     |   100    |     10      |     10      | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ |       2        |    45     |   100    |     10      |     10      | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ |       3        |    100    |   100    |     10      |     10      | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ |       4        |    100    |   100    |     10      |     10      | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ |       5        |    120    |   100    |     10      |     20      | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ |       6        |    120    |   100    |     10      |     20      | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ |       7        |    240    |   200    |     20      |     40      | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ |     Totale     |    770    |   800    |     80      |     120     | +----------------+-----------+----------+-------------+-------------+ |                             Tabella 2                             | +-------------------------------------------------------------------+      3. Per gli impianti di cui ai gruppi A, A-2 e B  si  applicano  gli articoli 9 e 10, per gli impianti di  cui  al  gruppo  C  si  applica l'art. 17.     |  
|   |                                 Art. 9 
                Requisiti e modalita' per la richiesta               di partecipazione e criteri di selezione 
   1. Nella  richiesta  di  partecipazione  il  soggetto  responsabile indica l'eventuale riduzione percentuale  offerta  sulla  tariffa  di riferimento. Tale riduzione non puo' essere superiore al 30%. Non  e' consentita  l'integrazione  della  dichiarazione  e   dei   documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro.   2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito,  secondo  i seguenti criteri di priorita', da applicare in  ordine  gerarchico  a ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza:     a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti  di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili  di  ulteriore sfruttamento  estrattivo  per  le  quali  l'autorita'  competente  al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel titolo autorizzatorio nel rispetto  delle  norme  regionali  vigenti, nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,  per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta  bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso  il  procedimento  di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;     b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici;     c) per il gruppo B:       i.   impianti   idroelettrici:   impianti    che    rispettano, nell'ordine, le caratteristiche costruttive di cui all'art. 4,  comma 3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del decreto 23 giugno 2016;       ii. impianti  alimentati  da  gas  residuati  dai  processi  di depurazione: impianti che prevedono la  copertura  delle  vasche  del digestato;     d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica  e  con  colonnine  di  ricarica  di  auto  elettriche,   a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia  non  inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW;     e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'art.  3, comma 10;     f) per tutti i gruppi:  maggiore  riduzione  percentuale  offerta sulla tariffa di riferimento  di  cui  all'allegato  1  del  presente decreto;     g) minor valore della tariffa offerta,  calcolata  tenendo  conto dalla riduzione percentuale offerta;     h) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda di partecipazione alla procedura.   3. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la quota  parte  di  potenza rientrante nel contingente.   4. La graduatoria pubblicata non e' soggetta a scorrimento.   5. Il trasferimento a terzi di un impianto  iscritto  nei  registri prima  della  sua  entrata  in  esercizio  e  della   stipula   della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma  2,  lettera  d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta.   6. Gli impianti a registro di  potenza  superiore  a  100  kW  sono tenuti al  versamento  di  una  cauzione  provvisoria  e  definitiva, secondo le modalita' di cui agli articoli 14 e 15. A  tali  fini,  la misura percentuale della cauzione definitiva e' pari al 2% del  costo di  investimento  previsto  per   la   realizzazione   dell'impianto, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016 e dall'art. 12,  comma  3, per gli impianti fotovoltaici.   7. Nel caso di aggregati  di  impianti,  ciascuno  dei  criteri  di priorita' di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per tutti  gli impianti dell'aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni:     a) con riferimento alla lettera f), gli aggregati partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono;     b) con riferimento alla lettera g), si utilizza il valore massimo risultante dall'applicazione della riduzione  percentuale  a  ciascun impianto.     |  
|   |                                 Art. 10 
                Adempimenti per l'accesso ai meccanismi        di incentivazione per gli impianti iscritti al registro 
   1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro  entrano  in esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data   di pubblicazione della graduatoria:                     =======================================               |                           |  Mesi   |               +===========================+=========+               |Eolico onshore             |    24   |               +---------------------------+---------+               |Idroelettrico (*)          |    31   |               +---------------------------+---------+               |Solare fotovoltaico (**)   |    19   |               +---------------------------+---------+               |Tutte le altre fonti e     |         |               |tipologie di impianto      |    31   |               +---------------------------+---------+               |(*) Per impianti idroelettrici con   |               |lavori geologici in galleria         |               |finalizzati a migliorare l'impatto   |               |ambientale il termine e' elevato a   |               |39 mesi.                             |               |(**) Per il gruppo A-2 il termine    |               |e' elevato a 24 mesi. Per impianti   |               |nella titolarita' della PA i         |               |termini sono incrementati di 6 mesi  |               +---------------------------+---------+      2. Il mancato rispetto dei termini  di  cui  al  comma  1  comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta  dello  0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6  mesi  di  ritardo. Decorso il predetto termine massimo, l'impianto  decade  dal  diritto all'accesso ai benefici. Tali termini sono da  considerare  al  netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto  e  delle  opere connesse, derivanti da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore riscontrate dal GSE.   3. Per gli impianti  che  non  entrano  in  esercizio  nel  termine indicato al comma 2 e che  decadono  dal  beneficio,  e  che  vengano successivamente  riammessi  con  altra  procedura  ai  meccanismi  di incentivazione la tariffa offerta e' ridotta  del  5%  rispetto  alla tariffa spettante applicabile  alla  data  di  entrata  in  esercizio dell'impianto.   4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1  possono, entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia,  non si applica il comma 3.     |  
|   |                                 Art. 11 
              Contingenti di potenza messi a disposizione 
   1. I bandi sono organizzati in tre gruppi:     gruppo A:       i. impianti eolici;       ii. impianti fotovoltaici;     gruppo B:       i. impianti idroelettrici;       ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione.     gruppo C:       i.  impianti  oggetto  di  rifacimento  totale  o  parziale   e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i.,  e  gruppo B, lettere i. e ii.   2. Fatto salvo quanto previsto all'art.  20,  la  potenza  messa  a disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 3:      ===================================================================== |   N. procedura    |Gruppo A [MW]| Gruppo B [MW]  | Gruppo C [MW]  | +===================+=============+================+================+ |         1         |     500     |       5        |       60       | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ |         2         |     500     |       5        |       60       | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ |         3         |     700     |       10       |       60       | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ |         4         |     700     |       15       |       60       | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ |         5         |     700     |       15       |       80       | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ |         6         |     800     |       20       |      100       | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ |         7         |    1600     |       40       |      200       | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ |      Totale       |    5500     |      110       |      620       | +-------------------+-------------+----------------+----------------+ |                             Tabella 3                             | +-------------------------------------------------------------------+      3. Per gli impianti di cui  ai  gruppi  A  e  B  si  applicano  gli articoli da 12 a 16 e  per  gli  impianti  di  cui  al  gruppo  C  si applicano gli articoli 13 e 17.     |  
|   |                                 Art. 12 
            Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti 
   1.  Possono  partecipare   alle   procedure   d'asta   i   soggetti responsabili dotati di solidita' finanziaria  ed  economica  adeguata alle iniziative per le quali  chiedono  l'accesso  ai  meccanismi  di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno  uno  dei  seguenti requisiti:     a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita' finanziaria ed  economica  del  soggetto  partecipante  in  relazione all'entita' dell'intervento, tenuto conto della  redditivita'  attesa dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa,  l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;     b) capitalizzazione, in termini di capitale  sociale  interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento  capitale,  il  cui valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto,  convenzionalmente  fissato  come  da tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella  seguente misura:       i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;       ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;       iii. il 2% sulla parte dell'investimento  eccedente  i duecento milioni di euro.   2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia  della  reale  qualita' del progetto, sono tenuti a presentare una  cauzione  provvisoria  in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una cauzione definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura  d'asta, con le modalita' indicate agli articoli 14 e 15.   3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo  di  investimento  degli impianti fotovoltaici e' convenzionalmente fissato in 1000 €/kW.   4. Sono esclusi dalle procedure  d'asta  i  soggetti  per  i  quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del  decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.   5. Per gli aggregati di impianti, di cui all'art. 3, comma  11,  la misura della capitalizzazione, di cui al comma 1, lettera b), e delle cauzioni, di cui al comma 2, e' dimezzata.     |  
|   |                                 Art. 13 
                         Valori a base d'asta                 e valore minimo comunque riconosciuto 
   1. L'asta al ribasso e' realizzata  tramite  offerte  di  riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento.   2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%.   3. Nel caso in cui in una procedura pervengano una o  piu'  offerte con riduzione al valore del 70%, nella successiva  procedura  saranno escluse le offerte di riduzione superiori all'80%. Nel  caso  in  cui pervengano,  nelle  successive  procedure,  una  o  piu'  offerte  di riduzione  al  valore  dell'80%,  nelle  procedure  seguenti  saranno escluse le offerte di riduzione  superiori  al  90%.  4.  La  tariffa offerta minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente,  e' quella  corrispondente  alla  riduzione  percentuale  massima   della tariffa posta a base d'asta, come individuata al comma 2 e  al  comma 3,  a  condizione  che  siano   rispettati   i   requisiti   per   la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.     |  
|   |                                 Art. 14 
             Obblighi di allegazioni per la partecipazione      alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti 
   1.  La  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  d'asta   e' formulata  al  GSE  con  l'indicazione  della  riduzione  percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'art. 13.   2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti  richiedenti trasmettono:     a)  una  cauzione  provvisoria,  con  durata  non  inferiore   al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di  esito della procedura d'asta, a garanzia della qualita' del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;     b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a  garanzia  della realizzazione degli impianti e a  trasmettere  la  medesima  cauzione entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  con  esito  positivo   della graduatoria.   3. La graduatoria e' formata in base  al  criterio  della  maggiore riduzione  percentuale  dell'offerta.  Gli  aggregati   di   impianti partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono. Non e'  consentita  l'integrazione  della dichiarazione e dei  documenti  presentati  dopo  la  chiusura  della procedura d'asta.   4. A parita' di  riduzione  offerta,  ivi  inclusa  quella  di  cui all'art. 13, comma 4, si applicano i seguenti ulteriori  criteri,  in ordine di priorita':     a) possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter  del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27  del  2012, pari ad almeno due «stellette»;     b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti  di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili  di  ulteriore sfruttamento  estrattivo  per  le  quali  l'autorita'  competente  al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel titolo autorizzatorio nel rispetto  delle  norme  regionali  vigenti, nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,  per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta  bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso  il  procedimento  di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;     c) per il gruppo B:       i.   impianti   idroelettrici:   impianti    che    rispettano, nell'ordine, almeno una  delle  caratteristiche  costruttive  di  cui all'art. 4, comma 3, lettera b),  punti  i.,  ii.,  iii.  e  iv.  del decreto 23 giugno 2016;       ii. impianti  alimentati  da  gas  residuati  dai  processi  di depurazione: impianti che prevedono la  copertura  delle  vasche  del digestato;     d) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda di partecipazione alla procedura.   5. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto puo' richiedere l'accesso agli  incentivi  limitatamente  alla  quota parte di potenza rientrante nel contingente.   6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.   7. Il trasferimento a terzi di  un  impianto  aggiudicatario  della procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2,  lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta.     |  
|   |                                 Art. 15 
                Adempimenti per l'accesso ai meccanismi           di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste 
   1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria  di  cui all'art. 12, comma 2, ai soggetti che, in esito della procedura,  non sono risultati aggiudicatari.   2.  Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  esito   della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario e' tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione  definitiva.  Entro  quindici  giorni  dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita  entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria  e  l'iniziativa decade dal diritto d'accesso all'incentivo.   3. La cauzione definitiva di cui al comma 2  deve  essere  prestata sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per  la  realizzazione dell'impianto per  il  quale  si  partecipa  alla  procedura  d'asta, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016.  La  cauzione,  che  deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, e' costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso  di  mancato  rispetto  dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto. La  cauzione  cosi' prestata deve essere incondizionata  ed  a  prima  richiesta  e  deve espressamente contenere la rinuncia  del  beneficio  alla  preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE.   4.  I  soggetti  aggiudicatari  della  procedura   d'asta   possono comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Nel caso tale rinuncia sia  comunicata  entro  sei  mesi  dalla  data  di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della  cauzione definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla  data di pubblicazione della  graduatoria,  il  GSE  escute  il  50%  della cauzione definitiva; successivamente  il  GSE  provvede  ad  escutere l'intera cauzione definitiva.   5.  Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie  devono  entrare  in esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data   di comunicazione dell'esito della procedura d'asta: 
                 =====================================                |                         |  Mesi   |                +=========================+=========+                |Eolico onshore           |   31    |                +-------------------------+---------+                |Solare fotovoltaico      |   24    |                +-------------------------+---------+                |Altre fonti e tipologie  |         |                |di impianto              |   51    |                +-------------------------+---------+
   6. I termini di cui al comma 5 sono da  considerare  al  netto  dei tempi di  fermo  nella  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere connesse derivanti  da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore riconosciute dal GSE.   7. La cauzione definitiva e' svincolata alla data  di  stipula  del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24,  comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28  del  2011.  Decorso  il termine massimo di cui al comma 5, il  soggetto  responsabile  decade dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE escute la cauzione.   8. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE  sono  versate alla cassa per i Servizi energetici e ambientali a valere  sul  conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.     |  
|   |                                 Art. 16 
                 Partecipazione alle procedure di asta               di impianti ubicati in altri Stati membri 
   1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri  dell'Unione europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la  UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano  fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle  procedure  di asta indette ai sensi del  Titolo  III  del  presente  decreto,  alle condizioni e secondo le modalita' indicate nel presente articolo.   2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al  comma 1 a condizione che:     a) esista un accordo con lo Stato membro o  con  lo  Stato  terzo confinante in cui e'  ubicato  l'impianto,  redatto  ai  sensi  degli articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;     b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita' e le modalita' con   le   quali   e'   fornita   prova   dell'importazione    fisica dell'elettricita' rinnovabile;     c)  gli  impianti  posseggano  tutti  i  requisiti  soggettivi  e oggettivi richiesti dal presente decreto agli  impianti  ubicati  sul territorio nazionale, comprovati secondo modalita' indicate dal GSE.   3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle  procedure  d'asta per gli impianti di cui al comma 1, e'  calcolata  sulla  base  della seguente formula: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui  al  comma  2, lettere a) e b), e in caso positivo:     a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del  comma  3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da Eurostat;     b) inserisce le richieste di accesso agli  incentivi  provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate  ai  sensi dell'art. 14 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite del valore PUE di cui al comma  3  e  fino  al  raggiungimento  della potenza massima disponibile.     |  
|   |                                 Art. 17 
                     Rifacimenti totali e parziali 
   1. Il GSE avvia specifiche procedure  d'asta  e  registro,  con  le medesime tempistiche previste per le altre tipologie  di  intervento. Sono ammessi alla procedura gli impianti che  rispettano  i  seguenti requisiti:     a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;     b) non beneficiano, alla data di pubblicazione  della  procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;     c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014.   2. Le graduatorie sono formate in base al criterio  della  maggiore riduzione  percentuale  dell'offerta   rispetto   alla   tariffa   di riferimento, fermo restando che l'incentivo viene calcolato, rispetto alla tariffa aggiudicata, secondo le modalita' di cui all'art. 7. Non e' consentita l'integrazione  della  dichiarazione  e  dei  documenti presentati dopo la chiusura delle procedure di registro e di asta.   3.  A  parita'  di  riduzione  offerta,  si  applicano  i  seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorita':     a)  anzianita'  della  data  di  prima   entrata   in   esercizio dell'impianto;     b) maggiore estensione del periodo di  esercizio  in  assenza  di incentivo;     c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica non prodotta  nell'ultimo  anno  solare  di  produzione  dell'impianto  a seguito dell'attuazione di  ordini  di  dispacciamento  impartiti  da Terna;     d) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda di partecipazione alla procedura.   4. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto puo' richiedere l'accesso agli  incentivi  limitatamente  alla  quota parte di potenza rientrante nel contingente.   5. Le graduatorie non sono soggette a scorrimento.   6.  Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie  devono  entrare  in esercizio  entro  i  termini  indicati  nella  sottostante   tabella, decorrenti dalla data della comunicazione  di  esito  positivo  della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento.                     =======================================               |                           |  Mesi   |               +===========================+=========+               |Eolico onshore             |    16   |               +---------------------------+---------+               |Idroelettrico (*)          |    36   |               +---------------------------+---------+               |Gas residuati dai processi |         |               |di depurazione             |    24   |               +---------------------------+---------+               |(*) Per impianti idroelettrici con   |               |con lavori geologici in galleria     |               |finalizzati a migliorare l'impatto   |               |ambientale e per impianti a bacino   |               |di potenza superiore a 10 MW         |               |il termine e' elevato a 48 mesi.     |               +---------------------------+---------+      7. Il mancato rispetto di tali termini comporta  l'applicazione  di una decurtazione della tariffa offerta, dello 0,5% per ogni  mese  di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali  termini  sono da considerare al  netto  dei  tempi  di  fermo  nella  realizzazione dell'intervento  derivanti  da  eventi   calamitosi   che   risultino attestati dall'autorita' competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.   8. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 4  possono, entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.   9. Ai fini del calcolo del parametro R, il  costo  di  investimento previsto per la realizzazione dell'impianto  e'  individuato  con  le medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 6.     |  
|   |                                 Art. 18 
        Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile 
   1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto il GME, sulla base dei criteri di  cui  al  presente articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposizione  di una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili.  La predetta disciplina e' approvata con le modalita' di cui all'art.  5, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  79  del  1999  e  successive modificazioni.   2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui al  comma  1 le offerte di produttori di energia da impianti a  fonti  rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche:     a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o di rifacimento, cosi' come definiti dal decreto 23 giugno 2016;     b)   gli   impianti   devono   essere   entrati   in    esercizio successivamente al 1° gennaio 2017;     c)  gli  impianti  non  beneficiano  di  incentivi   sull'energia prodotta.   3. Nell'ambito della piattaforma di mercato  di  cui  al  comma  1, possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di  cui  al comma 2 non  ancora  in  esercizio,  ma  dotati  di  tutti  i  titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio, dei titoli  concessori, ove previsti, e del preventivo di  connessione  alla  rete  elettrica accettato in via definitiva. In tal caso, le  offerte  sono  riferite alla produzione dell'impianto successiva  alla  data  di  entrata  in esercizio.   4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma  di  cui  al comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica  dell'impianto.  Il GSE verifica il rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  2  e rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, dandone comunicazione al GME. Gli esiti  della  qualifica  sono  successivamente  trasmessi all'acquirente dell'energia prodotta. Gli  impianti  qualificati  non possono partecipare alle procedure di  asta  e  registro  di  cui  al presente decreto.   5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli impianti  e gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma  singola o associata, ovvero mediante aggregatori.   6. L'ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a rimuovere  le eventuali  barriere  regolatorie  per  il  finanziamento   di   nuove iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo  di  mercato  di cui al presente articolo. L'Arera stabilisce  altresi'  le  modalita' con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della  piattaforma di cui al comma 1 e le modalita' con le quali le medesime spese e  le spese di gestione sono recuperate  dai  soggetti  che  accedono  alla piattaforma.   7.  Il  GSE  sottopone  al  Ministero  dello  sviluppo   economico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proposta per l'aggiornamento della  procedura  per  l'identificazione degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  ed  emissione  e gestione delle garanzie di origine di cui all'art. 31, comma  1,  del decreto interministeriale  6  luglio  2012,  al  fine  di  consentire l'annullamento delle garanzie d'origine anche direttamente  da  parte degli utilizzatori finali.   8. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto con il Ministro dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, sono  definite   specifiche   misure   e   procedure   per   favorire l'applicazione dei contratti di lungo termine per gli acquisti  della pubblica  amministrazione,  anche  nell'ambito  del  Piano   d'azione nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica amministrazione e delle procedure di acquisto per forniture di  energia  tramite  gara  della Consip per la pubblica amministrazione.   9. La partecipazione alla piattaforma di cui al  presente  articolo e' volontaria e resta ferma la facolta'  di  stipulare  contratti  di lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto di  cui  al comma 6. L'ARERA stabilisce le modalita' per la registrazione di tali contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma.   10. Fino alla data di piena operativita' della piattaforma  di  cui al comma 1, il GSE, previo accordo dei soggetti che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 4, rende disponibile sul  proprio  sito  le caratteristiche dei progetti  e  promuove  l'incontro  con  le  parti potenzialmente  interessate  alla  stipula  di  contratti  di   lungo termine.     |  
|   |                                 Art. 19 
                    Monitoraggio e oneri istruttori 
   1.  Il  GME  effettua  un  monitoraggio  delle  transazioni   sulla piattaforma di cui all'art. 18, redigendo un rapporto  semestrale  in cui sono riportati gli esiti dell'andamento del mercato. Il  rapporto e' pubblicato sui siti web del GME e del GSE.   2. Gli oneri istruttori per l'attivita' di qualifica svolta dal GSE in attuazione dell'art. 18 sono a carico del produttore e,  in  prima applicazione, sono individuati pari a 0,1 €/kW.     |  
|   |                                 Art. 20 
               Meccanismi di riallocazione della potenza 
   1.  Al  fine  di  massimizzare  il  tasso  di  realizzazione  degli impianti, perseguendo contemporaneamente una  differenziazione  delle fonti di approvvigionamento, il  GSE  nell'ambito  dello  svolgimento delle procedure di asta e registro applica, nell'ordine,  i  seguenti meccanismi di riallocazione della potenza.   2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste valide di  uno dei gruppi A e B siano inferiori al contingente  e,  contestualmente, le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo  siano  superiori al contingente,  la  potenza  non  utilizzata  del  primo  gruppo  e' trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da scorrerne  la graduatoria. La quantita' di potenza traferita e' determinata dal GSE a parita' di costo indicativo medio annuo degli incentivi,  calcolato con le modalita' utilizzate per il  contatore  di  cui  all'art.  27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016.   3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere  dalla  seconda procedura, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo  e'  quella indicata nelle Tabelle 2 e 3,  sommata  a  quella  eventualmente  non aggiudicata  nella  precedente  procedura,  tenendo  conto,  per  gli impianti a registro, della previa applicazione del meccanismo di  cui al comma 2.   4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e  B,  a  decorrere  dalla terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte  le seguenti condizioni:     a) la potenza totale degli impianti risultata idonea per  ciascun gruppo e' superiore al 130% della potenza messa a disposizione;     b)  la  potenza  totale  degli  impianti  idonei  e'  costituita, nell'ambito  di  ciascun  gruppo,  per  piu'  del  70%  da   impianti alimentati dalla stessa fonte e si registra una  potenza  offerta  in esubero della fonte minoritaria pari  almeno  al  20%  della  potenza messa a disposizione;     c)  il  valore  medio  delle  riduzioni  offerte  dagli  impianti alimentati dalla fonte minoritaria e'  almeno  pari  alla  meta'  del valor medio delle  offerte  di  riduzione  formulate  dagli  impianti alimentati dalla fonte di cui alla lettera b).   5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui  al  comma 4, il GSE forma due distinte graduatorie, garantendo  un  contingente sufficiente ad accogliere la potenza esclusa della fonte  minoritaria fino ad un massimo del 30% del contingente e  assegnando  la  potenza residua all'altra fonte. Le graduatorie  sono  formate  separatamente per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalita'  e  i  criteri  di selezione di cui all'art. 14.     |  
|   |                                 Art. 21 
              Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016 
   1. Ai  fini  del  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  le seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016:     a)  art.  2  in  materia   di   «determinazione   della   potenza dell'impianto»  e  art.  5,  comma  2,  e  art.  29  in  materia   di «frazionamento della potenza degli impianti»; per le finalita' di cui al  medesimo  art.  5,  comma  2,  lettera  b),  fa  fede  lo   stato identificativo della particella catastale alla data  del  1°  gennaio 2018; ai fini della costituzione di un aggregato,  gli  impianti  che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, e  all'art.  29 del decreto ministeriale 23 giugno  2016  sono  considerati  come  un unico impianto;     b)  art.  18  in  materia  di  «produzioni  imputabili  a   fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»;     c) art. 22 in materia di «consorzi di bonifica e irrigazione»;     d)  art.  24  in   materia   di   «accesso   ai   meccanismi   di incentivazione»;     e) art. 25 in materia di  «erogazione  degli  incentivi  e  delle tariffe incentivanti»;     f) art. 26 in materia  di  «Procedure  applicative,  controlli  e monitoraggio», escluso il comma 2;     g) art. 27 in materia di «Contatore del  costo  indicativo  degli incentivi»;     h) art. 28 in materia di «Cumulabilita' di incentivi»;     i) l'allegato 2, nel quale, ai soli fini del presente decreto:       1) nel primo paragrafo le parole: «impianti di potenza  fino  a 500 kW che scelgono di richiedere la  tariffa  onnicomprensiva»  sono sostituite da «impianti di potenza fino a  250  kW  che  scelgono  di richiedere la tariffa onnicomprensiva»;       2) nel paragrafo 4.2.1, lettera a) dopo le parole:  «Si  e'  in presenza di rifacimento parziale quando  0,15<R≤0,25»  aggiungere  le seguenti: «Per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 5 MW si e' in presenza di rifacimento parziale quando 0,07<R≤0,25».     |  
|   |                                 Art. 22 
                          Disposizioni finali 
   1.  Al  fine  di  fornire  agli  operatori  elementi   utili,   con riferimento alla localizzazione degli impianti di produzione a  fonti rinnovabili, Terna periodicamente predispone, in  maniera  coordinata con le imprese distributrici, e pubblica, in linea con i criteri e le modalita' concordate  con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico, indicazioni sulle aree di rete che, in funzione dell'evoluzione della concentrazione  di  impianti  di  generazione,  del  carico  e  della configurazione di rete, possono  presentare  rischi  di  congestione, nonche' informazioni sugli sviluppi di rete previsti.   2. Gli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al decreto  23  giugno  2016  sono  considerati impianti ad acqua fluente. Ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici si classificano a bacino/a serbatoio o ad acqua fluente sulla base dell'effettiva capacita'  del produttore elettrico  di  conservare  o  meno  l'apporto  idrico  per l'utilizzo energetico differito.   3. Il Ministero dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina le modalita' e i limiti nel cui  rispetto  gli  stessi  Ministeri  e  le regioni e province autonome possono accedere  al  sistema  Gaudi'  di Terna e ad  altri  sistemi  informativi  di  GSE  inerenti  le  fonti rinnovabili elettriche  al  fine  di  agevolare  lo  svolgimento  dei rispettivi compiti.   4.  L'Arera  determina  le  modalita'  con  le  quali   gli   oneri eventualmente generati dal presente decreto sono posti a carico dalle tariffe  elettriche.  L'Arera   adotta   altresi'   le   disposizioni necessarie per rendere disponibili le  misure  per  l'attuazione  dei commi 10 e 12 dell'art. 3.   Il presente decreto, di cui gli  allegati  sono  parte  integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 4 luglio 2019 
                                  Il Ministro dello sviluppo economico                                                Di Maio                
        Il ministro dell'ambiente          e della tutela del territorio e del mare                  Costa                   
  Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 818     |  
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