| Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| SENATO DELLA REPUBBLICA |  
| DELIBERAZIONE 6 giugno 2019 |  
| Approvazione   del   Regolamento   per   l'accesso    ai    documenti amministrativi  del  Senato  della  Repubblica.   (Deliberazione   n. 14/2019).  |  
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                      IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
   Visto l'art. 12, comma 1, Regolamento del Senato;   Considerata la necessita' di introdurre nell'ordinamento del Senato specifica normativa volta a precisare,  in  armonia  con  i  principi posti dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale,  le  modalita'  di accesso ai documenti amministrativi del Senato;   Su proposta del Collegio dei senatori Questori; 
                               Delibera: 
   E' approvato il testo, allegato alla  presente  deliberazione,  del «Regolamento per l'accesso ai  documenti  amministrativi  del  Senato della Repubblica».     |  
|   |                                                               Allegato 
                REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI              AMMINISTRATIVI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
                                Art. 1.                          Ambito dell'accesso 
     1.  Il  diritto  di  accesso  ai  documenti   amministrativi   e' riconosciuto a  chiunque  abbia  un  interesse  diretto,  concreto  e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente  tutelata  e collegata al documento al quale e' chiesto  l'accesso.  Le  modalita' dell'accesso sono stabilite dal presente regolamento, ad eccezione di quelle attinenti  ad  ambiti  disciplinati  da  appositi  regolamenti interni  che  gia'  contemplano  l'accesso.  Per  quanto  riguarda  i contratti stipulati dall'Amministrazione del Senato della  Repubblica e le relative procedure di affidamento ed esecuzione si applicano  le disposizioni in materia di accesso recate dalla normativa  europea  e da quella nazionale di attuazione.     2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, di qualunque specie, del contenuto  di  atti,  anche  interni  o  non relativi ad uno specifico procedimento, formati  dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, di seguito denominata «Amministrazione», o da questa utilizzati quando cio'  sia  necessario  all'espletamento della propria attivita' amministrativa.     3. Le disposizioni di cui al presente  regolamento  si  applicano altresi', in quanto  compatibili,  alle  istanze  di  amministrazioni pubbliche, associazioni, comitati e soggetti portatori  di  interessi pubblici, diffusi o collettivi.      |  
|   |                                 Art. 2.                        Esclusione dall'accesso 
     1. Il diritto di accesso e' escluso:       a. per i  documenti  coperti  da  segreto  di  Stato  ai  sensi dell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' nei  casi  di segreto  o   di   divieto   di   divulgazione   altrimenti   previsti dall'ordinamento;       b. nei confronti dell'attivita' diretta all'emanazione di  atti normativi,  amministrativi   generali,   di   pianificazione   e   di programmazione;       c. nei procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti amministrativi     contenenti     informazioni      di      carattere psico-attitudinale relativi a terzi;       d.  nei  confronti  dei  pareri  legali  acquisiti  nel   corso dell'attivita'  amministrativa  con  riferimento  a   situazioni   di contenzioso potenziale o in atto;       e. nei  confronti  degli  atti  per  i  quali  sia  gia'  stata effettuata la pubblicazione sulla base della normativa interna.     2. Non sono ammissibili istanze  di  accesso  preordinate  ad  un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.     3. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'  essere  negato ove sia sufficiente far ricorso al  potere  di  differimento  di  cui all'art. 7.     4. Il  diritto  di  accesso  e'  altresi'  escluso  in  relazione all'esigenza di salvaguardare:       a. la sicurezza delle persone, delle sedi e degli impianti, che abbiano  riferimento,  diretto  o  indiretto,   all'esercizio   delle funzioni parlamentari;       b. la vita privata e la riservatezza di terzi, persone  fisiche o  giuridiche,  gruppi,  imprese,  associazioni   e   comitati,   con particolare riferimento agli interessi  afferenti  alle  sfere  della comunicazione, sanitaria, professionale, finanziaria,  industriale  e commerciale,  di  cui  siano  concretamente  titolari,  ancorche'   i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dai medesimi soggetti cui si riferiscono. Ai titolari delle situazioni  soggettive  di  cui all'art. 1, comma 1, e' comunque consentito  l'accesso  ai  documenti amministrativi la cui conoscenza sia  necessaria  per  curare  o  per difendere tali situazioni. Nel caso di documenti contenenti  dati  di cui agli articoli 9 e 10  del  regolamento  CE  27  aprile  2016,  n. 2016/679/UE,  l'accesso  e'  consentito  nei  limiti   in   cui   sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a  rivelare  lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'art. 60 del codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.     5. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, possono essere individuate categorie  di  documenti,  formati  dall'Amministrazione  o  comunque rientranti nella sua disponibilita', sottratti all'accesso  ai  sensi dei commi 1 e 4.      |  
|   |                                 Art. 3.             Modalita' di esercizio del diritto di accesso 
     1. Il diritto di accesso  si  esercita  su  richiesta  scritta  e motivata, mediante visione  ed  estrazione  di  copia  dei  documenti amministrativi, nei  modi  e  con  i  limiti  indicati  dal  presente regolamento.     2. La richiesta e' rivolta al responsabile  del  procedimento  di accesso, di cui all'art. 4. Il richiedente deve: indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero  gli  elementi  che  ne consentano   l'individuazione   certa;   dichiarare   la   situazione soggettiva che ritenga rilevante ai fini dell'accesso richiesto;  far constare  della  propria  identita',   ovvero   dei   propri   poteri rappresentativi.     3. Il procedimento di accesso deve  concludersi  nel  termine  di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi  i quali essa si intende respinta.     4.  Qualora   la   richiesta   sia   irregolare   o   incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, deve dare    comunicazione    al    richiedente    dell'irregolarita'    o dell'incompletezza con mezzi idonei a comprovarne  la  ricezione.  In tal caso il termine del procedimento comincia nuovamente a  decorrere dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata.     5. Il diritto di accesso si esercita:       a. con riferimento ai  documenti  amministrativi  materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'Amministrazione;       b. fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere, in base alla normativa interna, i documenti amministrativi ai  quali  si chiede di accedere.     6. Non sono accolte le richieste di  accesso  per  soddisfare  le quali l'Amministrazione debba elaborare dati in suo possesso.      |  
|   |                                 Art. 4.               Responsabile del procedimento di accesso 
     1. Responsabile del procedimento di  accesso  e'  il  Consigliere parlamentare direttore di Servizio o capo dell'Ufficio  alle  dirette dipendenze del Segretario generale  o,  su  designazione  di  questo, altro dipendente addetto al servizio o ufficio competente  a  formare l'atto   o   a   detenerlo   stabilmente.   Nel    caso    di    atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento e', parimenti,  il Consigliere parlamentare direttore di Servizio  o  capo  dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale o  il  dipendente  da questo delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.     2. Nei casi in  cui  all'adozione  dell'atto  sia  competente  un organo politico, il responsabile del procedimento di  accesso  e'  il Consigliere parlamentare direttore di Servizio  o  capo  dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale competente a detenere stabilmente  l'atto  dopo  la  sua  adozione.  In  questi   casi   il responsabile provvede tempestivamente ad informare l'organo  politico competente per le conseguenti determinazioni.      |  
|   |                                 Art. 5.                      Procedimento per l'accesso 
     1.  L'atto  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso  deve contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonche' di un periodo di tempo non inferiore  a  quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.     2. L'accoglimento della  richiesta  di  accesso  a  un  documento comporta anche la facolta' di  accesso  agli  altri  documenti  nello stesso richiamati e  appartenenti  al  medesimo  procedimento,  fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.     3.  L'esame  dei  documenti  avviene  presso  l'ufficio  indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. Se il  richiedente  ha  specificamente indicato i  documenti  cui  intende  accedere,  il  responsabile  del procedimento di accesso, di cui all'art.  4,  puo'  trasmettere  tali documenti, unitamente alla comunicazione di accoglimento,  con  mezzi idonei a comprovarne la ricezione.     4. Fatta comunque salva l'applicazione  delle  norme  penali,  e' vietato asportare i documenti dal  luogo  presso  cui  sono  dati  in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.     5. L'esame dei documenti  e'  effettuato  dal  richiedente  o  da persona da  questo  incaricata,  sulla  base  di  apposite  e  valide deleghe, in cui sono specificate le generalita',  che  devono  essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato  puo'  prendere appunti e trascrivere in tutto  o  in  parte  i  documenti  presi  in visione.     6. La visione dei documenti e' gratuita. La loro riproduzione  e' gratuita solo se se ne richieda una copia e questa sia composta da un numero di pagine inferiore  a  cento.  Diversamente,  e'  dovuto  dal richiedente  l'intero  importo  corrispondente  al  mero   costo   di riproduzione. Su richiesta, le copie possono essere autenticate senza ulteriori oneri per il richiedente.      |  
|   |                                 Art. 6.                    Diritti dei contro-interessati 
     1. Della  richiesta  di  accesso  devono  essere  tempestivamente informati  gli  eventuali  contro-interessati,   che   dall'esercizio dell'accesso   vedrebbero   compromesso   il   loro   diritto    alla riservatezza. L'Amministrazione effettua tale comunicazione con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.     2. I soggetti contro-interessati sono individuati  in  base  alla natura del documento richiesto,  tenuto  conto  anche  del  contenuto degli atti connessi, di cui all'art. 5, comma 2.     3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di  cui al comma 1, i  contro-interessati  possono  presentare  una  motivata opposizione  alla  richiesta  di  accesso.  Decorso   tale   termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.      |  
|   |                                 Art. 7.           Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso 
     1. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di  accesso,  di  cui  all'art.  4, previo assenso del Segretario generale, con riferimento  specifico  a quanto disposto dal presente regolamento.     2.  Il  differimento  dell'accesso  e'  disposto  dal  competente Consigliere parlamentare direttore di Servizio  o  capo  dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale,  anche  su  proposta del responsabile del procedimento di accesso, ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 2 del presente regolamento, o per salvaguardare  esigenze  di  riservatezza dell'Amministrazione,   specie   nella    fase    preparatoria    dei provvedimenti, in relazione  a  documenti  la  cui  conoscenza  possa compromettere il buon andamento  dell'attivita'  amministrativa.  Del differimento e' data tempestiva comunicazione al Segretario generale.     3.  L'atto  che  dispone  il  rifiuto,  la   limitazione   o   il differimento dell'accesso deve  rivestire  forma  scritta  ed  essere motivato. In caso di differimento, l'atto deve recarne la durata.      |  
|   |                                 Art. 8.  Ricorso  avverso  il  provvedimento   di   rifiuto,   limitazione   o                      differimento dell'accesso 
     1.  Avverso  il   provvedimento   di   rifiuto,   limitazione   o differimento dell'accesso, il richiedente puo' ricorrere agli  organi di  tutela  giurisdizionale  previsti  dall'ordinamento  interno  del Senato della Repubblica.      |  
|   |                                 Art. 9.               Sospensione dei termini del procedimento 
     1. I termini relativi agli obblighi dell'Amministrazione,  recati dal presente regolamento, sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.      |  
|   |                                Art. 10.              Relazione al Collegio dei senatori Questori 
     1. Il Segretario generale riferisce  semestralmente  al  Collegio dei senatori Questori delle richieste e dell'esito  dei  procedimenti di accesso.      |  
|   |                                Art. 11.                  Pubblicazione ed entrata in vigore 
     1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  sito  internet  del  Senato  della Repubblica.     2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.     |  
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