| Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 25 luglio 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Chianti» e  il  relativo documento unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare di produzione della predetta DOP;   Visto il provvedimento ministeriale del 24 maggio 2017,  pubblicato sul citato sito del Ministero,  concernente  la  pubblicazione  della proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione di origine controllata e garantita dei vini  «Chianti», del relativo documento unico riepilogativo  e  la  trasmissione  alla Commissione UE;   Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2017, pubblicato sul citato sito del Ministero,  concernente  l'autorizzazione  al  Consorzio  di tutela  del  vino  Chianti,  con  sede  in  Firenze,  per  consentire l'etichettatura  transitoria  della  DOCG  dei  «Chianti»,  ai  sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009  e  dell'art.  13  del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi  delle  produzioni ottenute in  conformita'  alla  proposta  di  modifica  del  relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017;   Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini Chianti con sede  in  Firenze,  per  il  tramite  della  Regione Toscana, nel rispetto  della  procedura  di  cui  al  citato  decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;   Visto il parere  favorevole  della  Regione  Toscana  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e' stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10, e, in particolare e' stato acquisito il parere  favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 27 marzo 2019;   Considerato che ai sensi dei richiamati regolementi UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di modifica nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2019, entro  il citato termine di trenta giorni non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del  disciplinare,  da parte di soggetti interessati;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del regolamento (UE) n. 34/2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Chianti», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo  modificato  con  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014 richiamati in premessa, sono approvate le  «modifiche  ordinarie»  di cui  alla  proposta  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica  italiana  n.  98  del  27  aprile  2019,   che   figurano all'allegato A.   2. Il disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Chianti», cosi'  come  aggiornato  con  la  proposta  di  modifica  di  cui  al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017, resa  applicabile  in  via transitoria con il decreto ministeriale 19 luglio 2017 richiamato  in premessa, e consolidato con le modifiche «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, e riportato all'allegato B.   3. All'allegato C e' riportato il documento unico consolidato.     |  
|   |                                                             Allegato A   Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti». 
     All'art. 6, le caratteristiche chimico-fisiche  e  organolettiche della DOCG  dei  vini  «Chianti»  sono  modificate  come  di  seguito riportato:  «Chianti»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,00%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colli Aretini»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colli Fiorentini»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colli Senesi»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 13,00%; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colline Pisane»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Montalbano»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Montespertoli»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Rufina»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» superiore:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     |  
|   |                                                             Allegato B  Disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti»  consolidato con le «modifiche ordinarie». 
                                Art. 1.                         Denominazione e vini   1.1 La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»  e' riservata ai vini «Chianti», gia'  riconosciuti  a  denominazione  di origine controllata con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per  le  seguenti  tipologie: «Chianti» e «Chianti superiore» e  le  seguenti  sottozone:  «Chianti Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti  Colli  Senesi», «Chianti   Colline   Pisane»,    «Chianti    Montalbano»,    «Chianti Montespertoli» e «Chianti Rufina».     |  
|   |                                                             Allegato C   Documento unico riepilogativo del disciplinare  di  produzione  della DOP  dei  vini  «Chianti»,  aggiornato  con  le  modifiche   di   cui all'allegato A   Denominazione/denominazioni     Chianti (it)  Tipo di indicazione geografica:     DOP - Denominazione di origine protetta  Categorie di prodotti vitivinicoli     1. Vino  Descrizione dei vini:  Chianti     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,00%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,50 in grammi   | |Acidita' totale minima:                          |per litro        | |                                                 |espresso in      | |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |20,00            | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Chianti sottozona «Colli Aretini»     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,50 in grammi   | |Acidita' totale minima:                          |per litro        | |                                                 |espresso in      | |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |20,00            | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Chianti sottozona «Colli Fiorentini»     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,50 in grammi   | |Acidita' totale minima:                          |per litro        | |                                                 |espresso in      | |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |20,00            | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Chianti sottozona «Colli Senesi»     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 13,00%; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,50 in grammi   | |Acidita' totale minima:                          |per litro        | |                                                 |espresso in      | |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |20,00            | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Chianti sottozona «Colline Pisane»     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,50 in grammi   | |Acidita' totale minima:                          |per litro        | |                                                 |espresso in      | |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |20,00            | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Chianti sottozona «Montalbano»     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,50 in grammi   | |Acidita' totale minima:                          |per litro        | |                                                 |espresso in      | |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |20,00            | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Chianti sottozona «Montespertoli»     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'UE     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,50 in grammi   | |Acidita' totale minima:                          |per litro        | |                                                 |espresso in      | |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |20,00            | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Chianti sottozona «Rufina»     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%;     estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,50 in grammi   | |Acidita' totale minima:                          |per litro        | |                                                 |espresso in      | |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |20,00            | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Chianti «Superiore»     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e dell'UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,50 in grammi   | |Acidita' totale minima:                          |per litro        | |                                                 |espresso in      | |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |20,00            | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Pratiche di vinificazione     Pratiche enologiche specifiche     Governo all'uso Toscano     Pratica enologica specifica     Nella vinificazione e' ammessa la tradizionale pratica  enologica del cosiddettO «Governo all'uso Toscano» che consiste  in  una  lenta rifermentazione  del  vino  appena  svinato  con  uve   dei   vitigni consentiti leggermente appassite.     Il vino Chianti D.O.C.G.  viene  immesso  sul  mercato  in  tempi diversi a seconda della tipologia ed  articolazioni  teritoriali.  la menzione riserva deve sottostare  ad  un  periodo  di  invecchiamento ulteriore stabilito dal disciplinare.     Rese massime:     Chianti     9,000 chilogrammi di uve per ettaro     Chianti     63 ettolitri per ettaro     Chianti  Colli  Aretini,  Colli   Fiorentini,   Colline   Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina, Colli Senesi anche Riserva     8,000 chilogrammi di uve per ettaro     Chianti  Colli  Aretini,  Colli   Fiorentini,   Colline   Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina, Colli Senesi anche Riserva     56 ettolitri per ettaro     Chianti Superiore     7,500 chilogrammi di uve per ettaro     Chianti Superiore     52,50 ettolitri per ettaro  Zona geografica delimitata     La zona di produzione del vino  Chianti  DOCG,  nelle  sue  varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana.  In  particolare la zona di  produzione  del  vino  Chianti  D.O.C.G.,  ricomprende  i territori collinari particolarmente vocati alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi  delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.  Varieta' principale/i di uve da vino     Sangiovese N.  Legame con la zona geografica     Vino Chianti D.O.C.G. nelle sue varie articolazioni  territoriali e tipologie     Zona geologicamente omogenea situata  nel  centro  della  Toscana collinare, limitata a nord dagli appennini ed a sud si  spinge  oltre Siena. Area climatica definita «della collina interna della Toscana». Zona viticola fino dal tempo degli etruschi. Le sistemazioni  agrarie hanno subito radicali mutamenti con il passaggio dalla mezzadria alla gestione imprenditoriale diretta nel 1970.  I  vigneti  piu'  recenti sono caratterizzati da  densita'  di  ceppi  di  oltre  4.000/ha.  Il vitigno principe e' rappresentato dal Sangiovese, a  cui  sono  stati abbinati ulteriori vitigni (rossi e bianchi), che  negli  anni  hanno subito variazioni in termini  percentuali.  I  vitigni  bianchi  sono ammessi nel limite massimo del 10%.  Ulteriori condizioni     assenti  Link al disciplinare del prodotto     https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT /IDPagina/14228     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  ricezione  della  citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre,  le  stesse  modifiche  sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Chianti» provenienti dalle campagne 2018/2019 e  precedenti  che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato  disciplinare consolidato.   4. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP «Chianti» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul  sito  internet  del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 25 luglio 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2.                          Base ampelografica   2.1 I vini «Chianti» devono essere ottenuti  da  uve  prodotte  nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica:     Sangiovese: da 70 a 100%;     Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti  da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.     Inoltre:       i  vitigni  a  bacca  bianca  non  potranno,  singolarmente   o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;       i vitigni Cabernet Franc e Cabernet  Sauvignon,  non  potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.  2.2 Per il vino  «Chianti»  con  riferimento  alla  sottozona  «Colli senesi», la composizione ampelografica e' la seguente:     Sangiovese: da 75 a 100%;     possono concorrere alla produzione le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana nella  misura  massima del 25% del totale e purche'  Cabernet  Franc  e  Cabernet  Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino  il  limite  massimo  del 10%;  i  vitigni  a  bacca  bianca  non  potranno,  singolarmente   o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%.  2.3 Si riporta nell'allegato 1  l'elenco  dei  vitigni  complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana che possono concorrere alla produzione  dei  vini  sopra  indicati,  iscritti  nel  registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.     |  
|   |                                 Art. 3.                     Zona di produzione delle uve   3.1 La zona di produzione della denominazione di origine  controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista dal  decreto  del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Gazzetta Ufficiale n.  217 del 30 agosto 1967) e decreto ministeriale 31 luglio  1932  (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 1932, cosi' come  integrata  con  la delimitazione della  sottozona  «Montespertoli»  di  cui  al  decreto ministeriale 8 settembre 1997.  3.2 Ai sensi dell'art. 6 comma 1, del decreto  legislativo  8  aprile 2010  n.  61,  la  zona  di  origine  piu'  antica  e'   disciplinata esclusivamente dalla  regolamentazione  separata  autonoma  per  essa prevista e  pertanto  in  tale  zona  non  si  possono  impiantare  o dichiarare allo  schedario  viticolo  vigneti  per  la  denominazione «Chianti».  3.3 In particolare:     decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto  1967,  Gazzetta Ufficiale n. 217 del 30 agosto 1967:  Provincia di Arezzo  Territorio A     La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra  il  confine provinciale Firenze-Arezzo  ed  il  torrente  Resco,  a  nord-est  di Figline Valdarno.  Da  tale  punto  il  limite  segue,  in  direzione nord-est il confine fra le province sopra indicate e sorpassata quota 399 si immette sulla mulattiera e  poi  sulla  strada  che  per  C.se Treggiano, quota 512, Menzano e C.S. Donato giunge a Villa  Casamora, tocca successivamente quota 370 e quota 364 sul T. Resco,  risale  la mulattiera per il Casino (quota 512) passando per quota 478, poi  per la carreggiabile giunge a Pulicciano, C. la Fonte, tocca la quota 387 e al bivio successivo ripiega  ad  est  sulla  carreggiabile  per  C. Mocale. Alla curva di quota 485 che  precede  C.  Mocale,  il  limite prosegue sul sentiero per C.se le Mura, quota 549 e C. Casale fino al ponte di quota 466, ove incontra il Borro delle Faelle; risale questo borro fino a quota 867 e si immette su un affluente del Borro  Rigodi fino a raggiungere quest'ultimo e  seguirlo  fino  ad  inserirsi,  in prossimita' di quota 726, sulla mulattiera per Poggioli (quota  699). Da qui il limite prosegue a nord sul sentiero che per quote 739 e 751 giunge, prima di C. Castagnola, su un affluente del T. Ciuffenna  che segue fino al T. Ciuffenna; risale questo torrente verso nord fino  a quota 701, indi devia a est su un altro suo affluente e da quota  814 si identifica con la mulattiera che per quote 840 e 788, Maesta'  del Renaccio, quota 680 e Poggio di Loro raggiunge  Salci.  Da  Salci  il limite segue a sud la strada per C. Sagona,  indi  ad  est  segue  la strada per Trevane e Chiassaia e  al  bivio  di  quota  853  devia  a sud-ovest sulla strada per le Casacce (quota 823). A questo punto  il limite segue verso sud la mulattiera ed il sentiero  che  costeggiano poi il Fosso del Gattaio, indi  segue  questo  fosso  fino  alla  sua confluenza con T. Agna (quota 566), segue il T.  Agna  fino  a  quota 445.     Qui il limite abbandona il T. Agna per risalire  a  C.  la  Costa (quota 495), da dove, per una  mulattiera  e  in  direzione  sud-est, raggiunge quota 447 e da qui risale un affluente del T. Agna  fino  a quota 791. Da tale quota  il  limite  segue  verso  nord  il  confine comunale Loro Ciuffenna-Castiglion Fibocchi  indi  verso  sud-est  il confine comunale Castiglion  Fibocchi-Talla  fino  a  quota  670  nei pressi di Spedale, da dove prosegue sulla mulattiera fino a Bicciano; volge quindi ad est sulla mulattiera per quote 529 e 555, C. Pratucci e quota 654, ove incontra la carreggiabile per Bibbiano con la  quale s'identifica fino a quota 570.     Da questo punto il limite segue in direzione nord  la  mulattiera che per C. Ortelli I (quota 545), C. Fani,  Migliarino  ed  il  Santo discende a Poggiaccio e da  qui  segue  la  strada  verso  sud  e  si innesta, prima di Cenina, sulla carreggiabile per Poggiolino,  Podere Uliveto, quota 414 e la Fornace.     Il limite prosegue ancora verso est fino alla  ferrovia,  con  la quale s'identifica, in direzione sud fino alla  strada  Caliano-Ponte Caliano; segue detta strada verso sud fino a Capolona (quota  263)  e da qui, seguendo la riva destra dell'Arno, giunge fino a Felcaio,  da dove, per la strada che passa per Pieve a Setina, la Posticca,  quota 254 e Castelluccio, giunge a Ponte a Buriano. Da qui la  linea  segue in direzione nord-ovest la strada per C. Fischio, Casina, quote 231 e 251, le Campora e C. Beccafico da dove, per la carrareccia che  passa da C. Rocca (quota 228) arriva a Penna; da qui,  seguendo  la  strada verso nord-ovest e per  quota  250  e  C.  Poggiarello,  arriva  alla fattoria Mansoglia (quota 267).     Da detto punto il limite si identifica con la strada per Laterina e  da  questo  centro  abitato  prosegue  sulla  strada   che   porta direttamente a Latereto, Vitereta, C. Pian del Pino,  G.  Gavine,  C. Ascione, C. Valcello e C. Moracci e per quote  220,  177,  155,  154, giunge fino a circa 100 metri prima del centro abitato di  Terranuova Bracciolini; indi s'identifica con la strada che, aggirando a nord lo stesso centro abitato, passa da C. il Colto e Podere Fondale e giunge a quota 146. Da qui il limite segue verso nord la  strada  che  passa per il Podere Ville, indi segue la carrareccia per C.  Macinarotta  e quota 287 e ad est di Podere Manuali  si  immette  sulla  strada  che verso sud-ovest costeggia il Borro di Riofi; segue detta strada  fino al bivio di quota 137,  dove  incontra  il  confine  comunale  di  S. Giovanni Valdarno col quale s'identifica sino  al  suo  incontro  col confine  provinciale  Firenze-Arezzo,  al  Podere  Modello;  segue  a nord-ovest il confine provinciale fino  all'incontro  del  T.  Resco, punto di partenza della descrizione.  Territorio B     La linea di delimitazione inizia nel centro abitato  di  Subbiano per percorrere poi, verso nord, la strada parallela al fiume Arno che passa per la Casina; 350 metri circa dopo questa localita'  volge  ad est per la strada  che  conduce  a  quota  362,  Benevento  e  Podere Valbena.  Da  qui,  seguendo  la  mulattiera  verso  sud,  il  limite raggiunge il fosso di Valbena che segue passando a sud  di  Caggiolo, indi alla confluenza col ramo principale di detto fosso piega a sud e aggirando ad ovest Pilli Vecchio, raggiunge per un sentiero la strada che passa per Pilli Grande e Roccolo; segue quindi detta strada  fino a giungere al quadrivio di quota 491. Da qui il limite  risale  verso nord-est sulla carrareccia per Podere Fighille e Poggio Fighille fino al Fosso Colli, fosso che segue fino al T. La Chiassa; discende lungo questo torrente fino alla confluenza col T. Chiassaccia (quota  298); si identifica poi verso est e per breve tratto con il T.  Chiassaccia per piegare, ad ovest di Mt. Cipollino, sulla mulattiera che conduce, verso sud, al Podere  Pastina  di  Sotto  e  passando  a  sud-est  di Giardinelli, raggiunge infine per una carrareccia  le  Ciete;  ancora verso sud, segue la carreggiabile che tocca le quote 564 e 573,  indi ancora verso sud, segue la mulattiera che  passa  ad  est  del  punto trigonometrico di M. Torcellino, fino a quota 642. A questo punto  il limite segue ad est la carrareccia per il Castello per poi  ripiegare a sud lungo la carreggiabile che, passando per quota 659 e ad est  di quote 651 e 674, si innesta sulla strada per San  Polo  ed  Arezzo  a quota 576;  da  qui  si  identifica  verso  sud  con  la  strada  per Quarantola fino a quota 604 e prima di quota 598 devia ad  est  lungo la strada per Querceto fino ad incontrare e poi seguire  il  sentiero che verso sud in prossimita' di quota 576  si  immette  sulla  strada Badia a Pomaio-Arezzo; percorre questa strada verso sud-ovest fino al bivio per Pomaio. Da questo punto segue la strada per  Pomaio  (quota 544) ed a quota 553 segue la mulattiera che  porta  a  il  Palazzo  e giunge a San Marino (quota 526). Da  qui  il  limite  procede  ancora verso est e verso sud sulla mulattiera che passa da quota  518  e  ad est di Crulliano prosegue sulla carreggiabile che, a  quota  470,  si innesta sulla strada per Arezzo; segue questa strada per breve tratto verso Teragnano e a sud di quota 514 procede  sulla  mulattiera  che, attraversato un affluente del T. Castro, passa per Poggio al Mignano, tocca le quote 537, 513 e 458,  attraversa  il  Fosso  Castiglione  e raggiunge la carrareccia che si inserisce sulla strada per Arezzo  ad ovest di Peneto (quota 520).     Il limite segue, da questo punto, la  strada  di  Arezzo  fino  a Peneto, si inserisce sulla  mulattiera  che  conduce  a  C.  Ontaneta (quota 460), prosegue sul sentiero che  passa  ad  ovest  di  Pescaia (quota 475), raggiunge Stignano e, per un sentiero arriva a Fonte  di sala dove si immette sulla S.S.  n.  73  a  nord  di  quota  386;  si identifica, verso sud, colla S.S. n. 73 fino a  Lentignano,  km  151. Qui il  limite  devia  ad  ovest  sulla  strada  che,  dopo  Gigiano, costeggia il Borro di Covole e la segue fino alla confluenza  con  F. Loreto (quota 345).     Da questo punto il limite segue verso ovest il  sentiero  che  si innesta sulla strada di Poggio delle Torri,  quindi  direttamente  si innesta e segue la strada che passa da Querceto e  porta  a  Gellaio, attraversa il T. Vingone e giunge a Gragnone; da Gragnone segue verso ovest la carreggiabile che porta a quota 367 e da qui, per mulattiere a sud di Poggio Merenda, giunge a Valtina  Alta.  Da  qui  il  limite segue la carreggiabile a nord ovest per Saccione,  ridiscende  a  sud lungo la mulattiera e poi di nuovo sulla carreggiabile per la Torre e per un sentiero raggiunge San Cosimo; qui si immette  e  segue  verso sud un sentiero e poi la mulattiera che passa in prossimita' di quota 783 e a nord-ovest di Monte Lignano e a quota 590  si  immette  sulla strada per  il  Poggiolo;  segue  questa  strada  per  tutto  il  suo percorso, indi con una linea retta verso sud, raggiunge  e  segue  il fosso che per quote 563, 488, 415  giunge  ai  Molini  poco  dopo  si immette sulla strada per Rigutino a quota 313 e con questa strada  si identifica fino a Rigutino.     Da qui il limite segue verso nord la S.S. n.  71  fino  a  l'Olmo (quota 267) per immettersi e seguire verso sud-ovest la  S.S.  n.  73 fino a quota 249 in prossimita' del km 138.  Il  limite  procede  poi verso nord sulla strada per San Zeno e San Giuliano e dopo  la  quota 250, devia sulla strada per C. Bianca, quote 250, 248,  246,  250  e, passando a nord di  Agazzi,  raggiunge  le  Fosse,  quota  252  e  C. Bagnaia; si innesta al km 145 della S.S. n. 73, strada che segue  per brevissimo tratto verso nord  per  poi  inserirsi  sulla  strada  che attraversa la ferrovia a quota 264. Il  limite  segue  verso  sud-est quest'ultima strada e al  quadrivio  in  prossimita'  di  quota  263, prosegue verso sud-est fino ad incontrare, ad ovest  di  Gaville,  il fosso dell'Erpicone, risale lungo detto fosso fino ad  incontrare  la strada per S. Firmina a quota 278. Da qui il limite risale a nord-est sulla strada per S. Firmina fino  al  quadrivio  a  nord  del  centro abitato; segue poi verso sud-est la strada  che  per  Bagnoro,  quote 280, 275, 284 porta ad Arezzo; abbandona detta strada a quota 267,  a nord-ovest di Villa Funghini, e qui si immette sulla strada  che  per Pitigliano, quote 276 e 272 porta a S. Maria delle Grazie; da qui poi in direzione est si immette sulla strada che passa per C. Santini  e, attraversata la  strada  Bagnoro-Arezzo,  raggiunge  la  Fossa  della Bicchieraia. Attraversata questa, il  limite  prosegue  in  direzione nord sulla strada per Soldino e Fiume e al bivio di quota  273  piega ad ovest seguendo la strada per  Arezzo  fino  alla  periferia  della citta' e precisamente fino al bivio tra le quote  268  e  281;  segue quindi in direzione nord, la strada per gli Archi, quota 274 e  Villa Borghini fino a la Filandra.     A questo punto la linea ripiega verso ovest sulla strada  per  la Cella e a quota 254 risale verso nord sulla strada per Podere Deliegi e fino al quadrivio per seguire poi la strada che in direzione  ovest raggiunge la S.S. n. 71 a quota 254;  attraversa  questa  strada  per immettersi sulla carrareccia  che  subito  incontra  la  ferrovia  in prossimita' di quota 252. Il limite segue quindi la  ferrovia,  verso sud, fino alla strada dei Sette (quota 249); segue quindi verso ovest la strada dei Sette fino al quadrivio  di  Croce  di  Patrignone  ove ripiega a nord  sulla  strada  per  Pie'  della  Villa,  le  Macchie, Patrignone, Collalegro, la Contea e a  quota  250  si  innesta  sulla strada per Campoluci; segue detta strada verso  sud-ovest  per  breve tratto e a quota 238, seguendo un affluente del F. Arno, raggiunge il fiume stesso. Il limite percorre poi, verso nord, il F. Arno fino  al suo affluente la Chiassa, risale  quest'ultimo  fino  al  Ponte  alla Chiassa sulla S.S. n. 71 e da qui, seguendo verso nord la S.S. n. 71, raggiunge Subbiano, punto di partenza della descrizione.  Territorio C     La linea di delimitazione inizia nel  punto  in  cui  il  confine comunale Radda-Gaiole tocca il confine tra le province  di  Arezzo  e Siena presso Monte Maione; segue verso nord detto confine provinciale fino in prossimita' di Poggio Torricella,  un  po'  a  nord-ovest  di quota 721 dove si identifica colla strada per Casignano,  Casa  Campo Nuovo, quote 313 e 256, C. Fornacina, Casanuova e fino al bivio posto a nord di Monastero (quota 284). Il limite volge quindi a nord  lungo la strada per le Casacce e a quota 155,  in  localita'  M.  Malpasso, volge a est per la Strada campestre che passa per quote  205,  231  e nei pressi di quota 165 segue i borri che, passando per quote  180  e 170, raggiungono la mulattiera che in direzione nord-est porta  a  C. Castelvecchio (quota  240).  Da  qui  ancora  verso  est,  il  limite prosegue lungo la strada campestre che passa da quota 170 e  a  quota 148 si immette sulla strada che per quota 138 giunge al  cimitero  di S. Giovanni Valdarno (quota 138). Dal cimitero il limite segue a  sud la carrozzabile che per quota 155, C. Poggio e quota 218 raggiunge il confine  comunale  in  prossimita'  di  C.  Renai;  segue  quindi  in direzione nord-est il confine comunale  ed  in  corrispondenza  della fattoria Pettini, raggiunge la ferrovia che segue verso sud-est  fino a C. Villanuzza da dove raggiunge, a quota 154, la strada che per  C. Rotta giunge a Levane. Il limite segue poi tale strada verso  sud-est fino ad incontrare,  a  quota  227,  la  ferrovia  con  la  quale  si identifica fino alla S.S. n. 69 (quota 249); segue  questa  S.S.  per breve tratto fino ad incontrare nuovamente la ferrovia a  quota  260; riprende quindi a seguire la ferrovia fino  al  cavalcavia  di  quota 266, dove ritorna sulla S.S. n. 69 per percorrerla fino  a  Palazzone (quota 253); da qui segue nuovamente la ferrovia fino  a  Indicatore. Da Indicatore il limite procede verso sud sulla strada per  Levarino, Chiani, S. Giuliano, Battifolle, Tuori,  Badia  Al  Pino  e  stazione ferroviaria di Badia Al Pino; da questo punto riprende a  seguire  la ferrovia fino alla stazione di Monte San Savino (quota 265). A questo punto il limite abbandona la ferrovia per seguire la  strada  per  la Gora, Rialto, I Confini, Podere della Madonna,  C.  S.  Biagio  e  al bivio di quota  259  ripiega  a  sud-ovest  sulla  strada  per  Pieve Vecchia-Foiano e raggiunta la ferrovia a quota 257 la segue verso sud fino alla localita' Pratomaggio. Da qui il limite segue il canale  di bonifica che passando per quote 253 e in prossimita' di C.  Nuove,  a quota 251 segue la strada per Podere, via Larga I, Pasquino e fino  a quota 249 ove incontra  il  limite  provinciale  Arezzo-Siena;  segue detto confine provinciale verso nord-ovest fino  a  la  Casella,  qui l'abbandona per seguire la strada per le Cantine, Bellanda  I,  quota 267,  Montechiori;  prosegue  ancora  a  nord  passando  ad  est   di Poggiarello e fino al quadrivio di  quota  269  da  dove  piegano  da nord-ovest, segue per la strada per il Casalino, Maesta' dei  Mori  e fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale Siena-Arezzo col quale si identifica in direzione nord fino  a  M.  del  Calcione.  Da questo punto il limite segue verso nord la S.S. n. 73  per  Calcione, Gorghe, Dreini,  Palazzuolo,  la  Commenda,  fino  ad  incontrare  il confine provinciale che segue verso nord-ovest fino a  Monte  Maione, punto di partenza della descrizione.  Provincia di Firenze e Provincia di Prato  Territorio A     La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra  il  confine comunale   Cerreto   Guidi-Vinci   ed    il    confine    provinciale Firenze-Pistoia, nei pressi di Cerbaia (quota 34). Il limite percorre verso est il confine provinciale predetto fino ad incontrare, sul Rio Barberoni, la strada Tizzana-Seano; segue questa strada fino a Seano, indi segue verso nord-est  la  strada  per  Campiglioli  e  al  primo quadrivio ripiega a sud-est, sulla  strada  per  Carmignano,  fino  a Montecchio. Di qui il limite prosegue ad est sulla carreggiabile  che passa a nord del Podere Cegoli, a nord-est de le Torri,  a  ovest  di Villa Magra, passa per quota 71 e a quota 39 attraversa un  affluente di destra del F. Ombrone; poco dopo volge a sud sulla strada che  per le Fornaci e Calcinaia giunge fino a Comeana (quota  51).  Da  questa localita' il limite, lungo un sentiero, raggiunge il  T.  Ombrone  in corrispondenza di quota 30 e lo segue fino  alla  confluenza  con  il fiume Arno, attraversa quest'ultimo per immettersi sulla S.S.  n.  67 che segue fino a Lastra a Signa; indi, in prossimita' di quota 35, si immette sulla strada per S. Ilario, la segue fino  a  S.  Ilario  per proseguire poi a est sulla carrareccia che porta sul Borro  Valimorta con il quale il limite si identifica  fino  alla  confluenza  con  T. Vingone. Il limite prosegue verso sud-est lungo il T. Vingone fino al Ponte a Vingone per poi seguire la strada per Scandicci fino al fiume Greve col quale si identifica verso sud fino a la Gora; da qui, lungo la strada che passa per  Galluzzo,  S.  Felice,  Pian  de'  Giullari, Piazza Calda, Cinque Vie e Moccoli, arriva a Bandino  e  Spedalluzzo; piega quindi a nord-est sulla strada per le Lame e Nave  a  Rovezzano fino ad incontrare il confine comunale  Bagno  a  Ripoli-Firenze  che segue verso nord-est fino alla  ferrovia.  Il  limite  segue  poi  in direzione ovest la linea ferroviaria fino al T. Mensola  (quota  58), col quale si identifica verso nord fino a Ponte a Mensola (quota 73); qui devia a ovest sulla strada che dopo Villa  l'Arcolaio  attraversa il T. Affrico e al quadrivio di quota  65  risale  a  nord  lungo  la strada per le Lune, Magnolia e S. Domenico ove  incontra  il  confine tra i comuni di Firenze e Fiesole; segue questo confine in  direzione nord-ovest fino a incontrare la strada per  Caldine  e  l'Olmo  e  la percorre fino a Indicatorio (quota  495),  poi  piega  ad  est  sulla strada per le Colonne e Fattoria di Masseto, a  quota  376,  devia  a nord sulla carreggiabile che porta a C. Pianola e al Santuario  della Madonna del Sasso; da qui per una mulattiera si immette sulla  strada che porta a le Lucole (quota 404), segue  quindi  la  strada  per  S. Brigida, Fornello (quota 401) e Sportigallo (quota 433), e da  questa localita', seguendo la strada campestre che passa da  Vignale  (quota 455) e Pietramaggio, attraverso una mulattiera incontra  e  segue  la strada per Galiga. Da Galiga il limite segue verso est il  fosso  che passa a nord di Campitroti e 250 metri circa prima di  quota  211  si immette, risalendo in direzione nord, sul fosso che passa per i Lessi e quota 829, raggiunge cosi', a sud-est di M. Giovi (fra le quote 992 e 923), il confine comunale  Vicchio-Pontassieve  che  segue  fino  a Guardianelli      ove      incontra      i      confini      comunali Dicomano-Vicchio-Pontassieve;  segue  verso  nord-est  quello  tra  i comuni di Dicomano e Vicchio fino a Poggio al Cucco,  in  prossimita' di quota 339. Da qui il limite segue verso nord-ovest il  sentiero  e poi la mulattiera che passa per quota 311, supera il  bivio  per  San Martino a Scopeto (quota 358), e sempre sulla  mulattiera,  volge  ad est fino ad inserirsi sul Borro delle Matricole a nord di quota  220, quindi segue il Borro stesso fino al ponte sulla strada per  Dicomano (quota 160). Il limite segue poi verso  sud-est  la  strada  Dicomano fino al bivio di quota 163 da dove, lungo un affluente, giunge sul T. Sieve a sud-est di quota 151, lo  attraversa  raggiungendo,  a  quota 156, la strada che fiancheggia la  ferrovia  e  segue  questa  strada verso nord fino in localita' il Rupino,  ad  est  di  quota  162.  Da questo punto il limite segue in  direzione  est,  la  mulattiera  che porta a C. Vicigliano (quota 344), quindi in  direzione  nord-est  la strada campestre per il cimitero; da qui si identifica con la  strada che in direzione est passa per quota 312  e  raggiunge  poi,  per  un borro, il Fosso di Rimaggio. Da qui il limite risale  verso  nord  il Fosso di Rimaggio e a quota 328 piega ad est su un suo affluente  che segue fino in prossimita' di quota 608, indi segue, in direzione sud, il sentiero che passa ad ovest di quota 630 fino a giungere al  bivio poco a nord-est di quota 556 ove segue l'affluente che  a  quota  216 sfocia sul T. S. Godenzo. Da questo punto  il  limite  si  identifica verso sud col T. S. Godenzo fino nei pressi di  Borghetto,  risale  a sud un suo affluente di sinistra che passa ad est di quote 310 e  322 fino a giungere, nei pressi del cimitero a  sud-est  di  Frascole,  a toccare  la  strada  per  Dicomano;  segue  la  suddetta  strada  per brevissimo tratto verso sud-est, per poi risalire  a  est  il  tratto iniziale di un affluente del F.  Sieve  ed  immettersi  quindi  sulla mulattiera per la Cella e Passatoio (quota 518); da  Passatoio  segue il Fosso del Buio fino ad arrivare ad est di quota 425 ove  devia  ad est su un suo affluente fino alla mulattiera per  il  Palazzo  (quota 574) e C. Petroniano (quota 594), mulattiera  che  segue  fino  a  C. Fogna (quota 418) dopo aver attraversato, a  quota  567,  il  confine comunale di Londa-Dicomano. Ad est di C.  Fogna  il  limite  prosegue lungo il borro che nei pressi di  quota  529  e  a  sud  de  i  Gocci attraversa la mulattiera che per quota 533  giunge  a  C.  Petroio  e oltre la Lastra; percorre questa  mulattiera  fino  ad  incontrare  e seguire, nei pressi di Valpiana, l'affluente di destra del  Borro  di Rincine che attraversa la strada per Rincine, si immette, nei  pressi di quota 353, sul Borro di Rincine e lo segue per  brevissimo  tratto verso sud fino ad incontrare un affluente di sinistra che segue verso sud fino al ponte sulla strada per Caiano, a nord di Cave di  Pietra. Il limite segue quindi la strada per Caiano e al cimitero piega a sud per il sentiero che passa da quota 508, si immette  sulla  mulattiera che attraversa il Fosso di Caiano e seguendola aggira a  ovest  quota 613, attraversa il Fosso di Cornioleta per poi piegare ad ovest  e  a quota 602 volge a sud per Corte da dove, attraverso un affluente  del T. Moscia che passa a nord di quota 491, giunge al  torrente  stesso. Da questo punto il limite volge a nord sul T. Moscia e poco prima  di Londa piega ad ovest su un suo affluente che  passa  per  quota  295, indi si immette sul sentiero che a quota 534 incontra  la  mulattiera per C. Rocca Secca e Sussinete, segue questa mulattiera fino a  quota 513 ove si innesta sulla strada per Turicchi, strada che segue  verso ovest fino ad incontrare il confine  comunale  Dicomano-Londa;  segue questo confine verso sud fino a quota 692, indi segue la  strada  per Petrognano, Rimaggio, Molino di Mentone e Borselli.  Da  Borselli  il limite prosegue sulla S.S. n. 70 per Diacceto e al  ponte  del  km  7 (quota 625) segue a sud l'affluente del Borro di Confico, poi  risale l'affluente di sinistra che per quote 360 e 524  giunge  alla  strada per Ristonchi; percorre quindi detta strada e, lungo  la  strada  che passa dal Cimitero di Ristonchi e da quota 429, giunge a la Rimessa e a Paterno; si immette poi sulla  strada  per  quota  331  e  Pagiano; risale per breve tratto  il  T.  Vicano  di  S.Ellero,  indi  il  suo affluente che per i Macelli giunge a il Vignale.  Da  qui  il  limite segue la strada per Saltino, indi la strada per Pietrapiana  fino  al km 3,800 circa ove devia a destra sul T. Chiesimone fino a  ovest  di quota 646;  da  qui  attraverso  un  affluente  di  sinistra  del  T. Chiesimone raggiunge e segue la mulattiera per Alberi, quota 815 e C. Morandina indi, seguendo verso sud un sentiero  e  un  borro,  giunge sulla strada per  Reggello  ad  est  dell'abitato,  attraversa  detta strada per seguire prima il sentiero passante per quota 481 e poi  la mulattiera per quota 588, C. Stoppi e il cimitero di Forli',  fino  a raggiungere, dopo C. Capanne  (quota  595),  il  confine  provinciale Firenze-Arezzo. Da qui il limite coincide verso sud-ovest col confine provinciale fino a quota 129 nei pressi di Macelli, indi  verso  nord segue la S.S. n. 69 fino al bivio per Rignano sull'Arno; passa a nord di Rignano e da quota 163 con linee  rette  successive  che  uniscono Fornace, Villa Pepi, C. Istieto (quota 142) giunge a C. il Pratello.     Da C. il Pratello il limite segue per breve tratto la strada  per Cellai fino a quota 143 e da qui con una linea retta arriva  a  quota 153, a sud-ovest di Villa il Palagio; segue ad ovest  la  strada  per Salceto fin quasi in corrispondenza di Palazzo di Salceto, giunge per una strada campestre nel Fosso del Salceto,  indi  risale  per  breve tratto questo ultimo ed il suo affluente che passa per  quota  155  e lungo la strada raggiunge Cancello. Da qui il limite segue verso  sud la strada per Palazzolo e Burchio e  al  ponte  che  precede  Burchio risale il corso di un affluente dell'Arno fino alla  sua  origine,  a nord di quota  254.  Da  questo  punto  il  limite,  per  una  strada campestre, raggiunge e segue la strada per C. Torricella, Fattoria di Loppiano, S. Vito, quote 267 e 275,  fino  ad  incontrare  il  limite comunale Incisa in Val  d'Arno-Figline  Valdarno  nei  pressi  di  C. Moriano. Il limite coincide verso sud-est con detto confine  comunale fino ad incontrare il Borro del Molinaccio; risale questo borro  fino a quota 240 per poi seguire la strada che verso est e per  quota  270 giunge a C. Macchie, C. Puccetto, a nord di C. Bagno e a  quota  127; piega quindi a sud e poi ad ovest sulla strada  per  il  Palagetto  e fino al cimitero di Figline Valdarno a quota 128. Il limite  discende poi a sud sulla strada per Case il Crocifisso, Case Calandrina, quote 153 e 183 e fino a quota 202 da dove segue  la  mulattiera  che  dopo quota 193 si allaccia alla strada per Case  il  Billo;  segue  questa strada giungendo fino a  Pavelli  e  poco  dopo  piega  a  sud  sulla carrareccia per quota 276 e sul sentiero fino a C. Mugaione  da  dove si identifica, verso ovest, col Borro del Cesto fino a quota 308; qui incontra il confine comunale Greve-Figline Valdarno che  segue  verso sud fino al confine provinciale Firenze-Arezzo; segue verso sud detto confine fino ad incontrare quello tra le province di Firenze e  Siena che segue  fino  al  Podere  Spadino  (quota  93),  a  nord-ovest  di Poggibonsi. Da questo punto il limite procede in direzione nord-ovest sulla strada per Certaldo  e  alla  periferia  dell'abitato  volge  a nord-est risalendo il T. Agliena fino a quota 82 per  poi  proseguire sulla strada per il Paretaio, Scarpeto  e  Monsala,  dopo  Monsala  a quota 202 piega a sud sulla strada per Podere Sovigliana e quota 82 e a quota 191 si innesta sulla strada per Tresanti,  strada  che  segue fino   a   quota   168   ove    incontra    il    confine    comunale Montespertoli-Certaldo.     Il limite segue verso ovest il predetto confine comunale  fino  a quota 69 ove piega a nord-ovest sulla carreggiabile che si inserisce, vicino al cimitero, sulla strada per Voltigiano  e  Castelfiorentino; segue questa strada fino all'incrocio di quota 70 per proseguire  poi su quella per Podere Fornace, quota 139, Monte Molino, le  Colmate  e dopo aver attraversato il rio prosegue a  ovest,  indi  a  sud  sulla strada per Gello alle Fonti e Podere il Caloso. Da Podere  il  Caloso il limite, con una  linea  retta,  raggiunge  Villa  Malacoda  e  con un'altra linea retta in  direzione  sud-nord  raggiunge  il  torrente Pesciola, lo percorre fino ad inserirsi sulla carrareccia  diretta  a Bagnolo e poi sulla strada  per  Ortimino  passando  per  Cabbiavoli, Casanova, Chiesa di Ortimino, Sodera, Ortimino, C. Arzillo, C. Paolo, Gricciano e Palazzaccio.     A Palazzaccio il limite piega a sud-ovest sulla strada per  quota 82, Quercecchio, Podere Poggio Carnicchi, quota 95 e dopo quota 73 si innesta sulla strada per il Casone,  Borgo  Vecchio,  Fontanella,  S. Andrea e al bivio per Colombaie piega a nord sulla strada per  Podere delle Querce, C. Pogni, quota 45, C. Niccolai, quota 33, C.  Bracali, quota 35, Monteboro, quota 46 (ad ovest di Villa  Comparini),  Podere Gattaia e Pianezzoli. Da Pianezzoli il limite ripiega verso est sulla strada per Villanova e Montelupo Fiorentino, attraversa il ponte  sul torrente Pesa  indi  ripiega  ad  ovest  sulla  strada  per  Capraia, Castellina, Limite, Sovigliana e al Ponte di Marcarro segue il  corso dell'Arno fino a C. la Motta dove  prende  la  strada  che  per  Case Giannini, Fattoria delle Buche e Bassa arriva a C. Marconcini. Da qui il limite piega a nord lungo la strada per Madonnino e dopo quota  78 piega ad ovest sulla strada per Podere Belvedere, C. Rossetti fino ad incontrare, poco prima di C. Belvedere, il  limite  comunale  Cerreto Guidi-Fucecchio che segue verso nord fino ad incontrare, a quota  99, ad est di Citernella, la strada che verso nord-ovest  porta  a  Villa Mattei; segue quindi verso nord detta  strada  fino  a  Villa  Mattei (quota 47) dove riprende  a  seguire  il  confine  comunale  fino  ad intersecare ad ovest di  Podere  Formica,  la  strada  per  Ponte  di Masino; segue questa strada fino al bivio di questa a quota  20  poco prima del torrente Vincio e qui piega a nord-est sulla strada  che  a nord di C. Pozzolo e per quota 40 giunge a quota 21, dove si  innesta verso est sulla strada che fiancheggia il torrente Vincio e la  segue fine a quota 24 sul bivio di Lazzeretto. Da qui il  limite  segue  la strada per Lazzeretto e a quota  33  si  immette,  verso  nord-ovest, sulla strada che per quote 29, 25 e 27 raggiunge  quota  20;  da  qui risale per brevissimo tratto il Rio Vincerello,  poi  risale  il  suo affluente che scorre ad est di C. Acquerata  fino  ad  incontrare  il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci, confine  che  il  limite  segue verso nord-ovest per breve tratto fino ad incontrare, a quota 34,  il punto di partenza della descrizione.  Territorio B     La delimitazione inizia in corrispondenza del punto  di  incontro fra la strada S.  Gimignano-Camporbiano  ed  il  confine  provinciale Firenze-Siena, a quota 464. Il limite segue la strada per Camporbiano e continua sulla stessa fino a giungere al bivio per Castagno  (quota 459); da qui prosegue per  le  Lame  fino  a  C.  Ford  ove  volge  a nord-ovest lungo una campestre  che  raggiunge  un  ruscello,  risale detto ruscello verso nord fino a quota 380 e si immette, in direzione nord, nel Botro delle Penerine che risale fino ad incontrare la prima sorgente, raggiunge la sorgente verso quota 561, arriva a  Montignoso ove trova la strada che porta a Marrodo e S. Vivaldo; percorre questa strada fino a C. Nuova (quota 290) dove la abbandona  per  piegare  a sud-ovest lungo la campestre che, passando a monte di Redine,  arriva al T. Carfalo; da qui per un sentiero si immette sulla campestre  che passa per Poggiali e arriva a Colombaia. Da qui il  limite  segue  la strada verso nord-ovest fino ai confini con la provincia di  Pisa  in prossimita' di Podere Strada; segue detto confine fino al T. Carfalo, risale il T. Carfalo per breve  tratto,  incontra  e  risale  il  suo affluente di destra che scorre ad ovest di Tonda  e  per  una  strada campestre giunge a Tonda; qui si immette sulla  strada  che  porta  a Castellari e al bivio di podere Fornace,  riprende  la  strada  verso nord per Campiano, S. Cerbone, S. Pietro e fino a Mura  attraversando il T. Egola. Da Mura il limite risale verso  nord  sulla  strada  per Collerucci fino ad arrivare a Beccucco da dove piega a nord-est  fino ad incontrare il rio  Aia;  risale  questo  rio  verso  sud  fino  ad incontrare e risalire il suo affluente di destra che arriva ad  ovest di Poggio Bruscolo, piega quindi ad est e raggiunge quota 182. Da qui il limite si immette sulla strada campestre  che  va  a  la  Collina, passa a sud di quota 205 e tocca Sevolina e Maremmana 2°; giunge alla strada per Castelfiorentino 500 metri circa a nord-est di  Tinti  dei Mori, la segue per C. Fioretti fino al ponte sul Rio  Pietroso  e  da qui lungo la strada per quote 53, 58, 62, le Vecchiarelle,  raggiunge quota 54; da qui volge a sud-est lungo la strada che costeggiando  il T.  Elsa  porta  a  Casino  d'Elsa,  C.  Del  Buon  Riposo,  Caselsa, Montemagni, Fornace, Melaia, la Catena  dopo  di  che,  a  quota  67, incontra il confine provinciale Firenze-Siena che segue in  direzione sud-ovest fino al punto di partenza della descrizione.  Territorio C     Il punto di partenza della delimitazione si  trova  in  localita' Stradone  sul  confine  provinciale  Firenze-Pisa,  a  nord-ovest  di Castelnuovo d'Elsa. Da questo punto il limite,  segue,  in  direzione sud-est, la strada per Dogana e prima di raggiungere  tale  localita' volge a sud-ovest lungo la strada che fiancheggia il  corso  del  Rio Vallese fino al Podere Vallese; da qui per una strada  campestre  che passa a quota 56 arriva attraverso un sentiero a Poggio Carlotta ed a quota 151 si immette sulla carreggiabile  che  si  congiunge  con  la strada  che  passa  per  Ovile  d'Orlo;  segue  detta  strada   verso nord-ovest ed a sud di  Villa  si  immette  sulla  carreggiabile  che attraversa il Rio Orlo, gira a nord di Poggioderi,  indi  si  immette sulla strada che per Mezza Costa e Casastrada riporta verso C.  Gello attraversando  il  Rio  Orlo;  prima  di  raggiungere  C.  Gello,  in corrispondenza della carreggiabile per Cerreto, si  immette  sul  Rio Cerreto che risale fino ad incontrare il confine  provinciale;  segue quindi quest'ultimo per Campriano fino  ad  incontrare  il  punto  di partenza della descrizione.  Territorio D     La delimitazione inizia in corrispondenza di quota 265, nel punto di  incontro  del  T.  Agna  degli  Acquiputoli  col  T.  Agna  delle Banditelle, sul confine provinciale Pistoia-Firenze. Da tale punto il limite segue in direzione est una carrareccia fino  a  quota  357  da dove, seguendo la  strada  per  quota  376,  418  e  448,  giunge  in localita' Casaccia; da qui per una carreggiabile che passa per  quota 425,  C.  Poggetto,  C.  Valiano  si  immette  sul  T.  Bagnolo,   in prossimita' di C. Montachello, e lo segue fino a Bagnolo. Da  Bagnolo il limite volge ad ovest  lungo  la  strada  per  Fornacelle  fino  a raggiungere, a quota 81, il confine provinciale che segue verso  nord fino al punto di partenza della descrizione.  Provincia di Pisa     La linea che delimita la zona inizia nel punto in cui la S.S.  n. 67 attraversa il Rio S. Bartolomeo, nei pressi di Badia in Comune  di S. Miniato. Il limite si identifica quindi verso est con la  S.S.  n. 67 fino a C. Taddei (quota 24) e da qui volge a sud e ad est  per  la strada e per i sentieri che passando a nord delle quote 33, 38  e  31 giungono a Pozzo e, per quota 29, a C.  Ribaldinga;  prosegue  ancora verso est lungo il sentiero immediatamente a sud del  cimitero,  indi segue la strada per quota 31 e S. Pietro e il sentiero per  C.  Pozzo (quota 42); da qui per una carrareccia raggiunge S. Angelo. Da qui il limite ripiega a nord sulla strada carreggiabile che si innesta sulla S.S. n. 67 poco prima del km 42, segue la S.S. n. 67 in direzione est e subito dopo il km 43 piega a sud sulla strada per Pino, quote 73  e 88 fino a quota 108; piega quindi ad est lungo la carrareccia per  C. Salvini e successivamente a sud-est sulla strada per Poggio a Isola e sulla carrareccia per C. Pereto e quota 34; da  qui,  passando  sulla carrareccia  che  giunge  a  sud-est  di  quota  36,  giunge  per  la carreggiabile a Canneto, a nord-est di quota 88, prosegue  poi  sulla strada per Vignaccia e  C.  Capo  di  Vacca  e,  verso  sud,  per  C. Mengrano, fino a giungere sul R. Pilerno a nord-est di  Guazzino.  Il limite prosegue verso sud-est sul R. Pilerno, indi, verso sud,  segue il confine provinciale Pisa-Firenze fino a  Paretaio,  poi  segue  la strada per Podere Gello, C. Collicino, C.  della  Guardia  e  fino  a quota 135; qui devia  a  nord-ovest  sulla  strada  per  le  Caselle, Casale, Podere Luigia e, attraversato il R. Ensi,  si  immette  sulla strada per Sorrezzana, che segue verso sud per  breve  tratto;  devia quindi sulla strada che passando per C. Brotini e Molinaccio giunge a Bucciano. Da Bucciano il limite procede ancora verso sud sulla strada per C. Fontine e C. Barbinaia, attraversa il R. Chiecina  e  prosegue sulla carrareccia per Mandrie Alte fino a raggiungere il bivio con la carreggiabile  per  Agliati  a  nord  di  Castiglione;  qui  volge  a nord-ovest sulla carreggiabile per Agliati e  prima  di  giungere  in questa localita' devia a sud-ovest sulla carrareccia che si  immette, in prossimita' di quota 67 sulla strada per  Podere  del  Molinaccio; segue questa strada per breve tratto poi piega a sud sulla strada che passa per Paretaio, la Pieve, S. Giorgio e la percorre verso est fino al bivio immediatamente prima di la Casina. Da questo bivio il limite percorre verso sud la carreggiabile che, passando ad est di quota 63, giunge  ad  una  curva  in  prossimita'  di  T.  Carfalo,  quindi  si identifica verso sud-ovest con T. Carfalo fino al  suo  affluente  R. Metato; risale poi il R. Metato fino al torrente che scorre ad est di Sobita, risale lungo questo torrente fino alla sua  testata,  procede ancora verso sud su una  carrareccia  fino  ad  incontrare  la  croce isolata sulla strada tra Libbiano e Pratello.  Il  limite  segue  poi verso sud  la  strada  per  S.  Teodoro  fino  a  il  Molinaccio  per immettersi poco dopo sul R. Polonia  fino  al  suo  incontro  con  la carrareccia per Fonticchio; segue questa ultima verso sud-ovest  fino al suo inserimento sulla strada per  Ghizzano,  strada  che  percorre fino a C. Corniale (quota 165); da qui procede a sud sulla strada per C. dei Frati (quota 87) e, lungo una carrareccia ed un  breve  tratto del T. Roglio, raggiunge  S.  Maria  e  prosegue  fino  al  bivio  di Castagneto; qui devia a sud-ovest e poi a sud-est  sulla  strada  per Bardone (quota 67), da dove, seguendo una carrareccia, giunge sul  T. Roglio in prossimita' di quota 55. Percorso verso  nord-ovest  il  T. Roglio fino a quota 55, il limite piega a sud  su  un  affluente  del Roglio fino  ad  intersecare  e  seguire  la  carrareccia  che  verso sud-est, passando in prossimita' di quota 107, a quota 110 si immette sulla strada per Guardiola, Poggettino, S.  Martino,  C.  Cuccheri  e Fabbrica  di  Peccioli;  giunge  cosi'  a  S.  Giusto  dove  volge  a nord-ovest sulla carrareccia per la localita' Palaie e Colombaia;  da Colombaia con successive linee rette passa per  Faeta,  C.  Piagge  e raggiunge la Colcinaia ed il F. Era. Da tale punto la linea  prosegue a sud sul F. Era e alla  confluenza  del  T.  Sterza  ripiega  a  sud risalendo quest'ultimo fino al Ponte della Sterza;  segue  poi  verso est e sud-est la Via delle Saline fino al bivio del km  14,800  circa (quota 86) e qui prosegue ad ovest sulla strada  per  C.S.  Salvatore fino al bivio del km 3 (quota 120).     Da detto punto il limite segue a sud e per brevissimo  tratto  la strada per Orciatico fino al Rio Torbido,  col  quale  si  identifica verso ovest fino ad incontrare la strada che passando in  prossimita' di quota 174 giunge a  il  Casino  (quota  252);  segue  quest'ultima strada e sorpassato il Casino piega a nord per Podere Trieste  e  per quota 178, curvando a sud di Montacuto, giunge sul Rio Cecinella.  Il limite si identifica per breve  tratto  e  verso  ovest  con  il  Rio Cecinella e col suo affluente di sinistra fino ad  incontrare  e  poi seguire il sentiero che  da  quota  255  giunge  sul  T.  Sterza;  si identifica verso sud col T. Sterza fino  al  punto  di  incontro  dei confini comunali di Chianni, CastelIina Marittima e  Riparbella,  nei pressi di Podere delle Gusciane;  segue  poi  verso  nord  i  confini comunali Chianni-Castellina  Marittima  e  Chianni-S.  Luce  fino  al Poggio del Tiglio ove incontra,  in  prossimita'  di  quota  593,  un piccolo corso d'acqua che segue verso ovest  fino  ad  incontrare  la strada per S. Luce a quota  427.  Il  limite  prosegue  quindi  sulla strada per S. Luce e Pastina  e  al  km  30  piega  ad  ovest  su  un affluente del Botro del Rotini fino a  quota  88;  da  qui  segue  la carrareccia che tra le quote 140 e 122  piega  a  nord-est  giungendo fino all'incrocio di quota 141; a questo punto ripiega decisamente ad ovest sulla carrareccia parallela al T. Sabbiena e a quota 140  volge a nord, attraversa il  T.  Sabbiena  a  quota  97  per  congiungersi, successivamente, alla strada per S. Luce in prossimita' di quota 126. Il limite procede, verso nord-est e per breve  tratto,  sulla  strada per S. Luce e al bivio di quota  130  piega  sulla  carrareccia  che, attraversata la Fossa a quota 97, giunge al bivio  di  quota  115  e, toccate le quote 101 e 82, raggiunge quasi il Botro del  Ricavo,  col quale il limite si identifica verso nord-est fino  ad  incontrare  la strada per S. Luce pochi metri a nord del km 25; segue  questa  verso nord per breve tratto e subito dopo il ponte sul  F.  Fine  piega  ad ovest sulla carrareccia che per quote 303  e  320  giunge  sul  Botro Torella. Il limite percorre verso nord-ovest il Botro Torella, indi i confini comunali Casciano Terme-S. Luce  e  Casciano  Terme-Lorenzana fino ad incontrare la strada per Lorenzana nei pressi di Poggio  alle Talpe; percorre  quest'ultima  strada  passando  in  prossimita'  dei Greppioli, Colombaie e C. La Quercia, poi prosegue  per  Laura  e  C. Pancanti.     Prima di giungere a  Acciaiolo,  il  limite  piega  a  sud  sulla carreggiabile che, costeggiando buona  parte  de  il  Rio,  giunge  a Forcon, C. Canea e poco dopo C. Viepri la abbandona  per  seguire  un affluente del Fosso Cunella  indi,  attraversata  la  ferrovia  segue verso nord la carreggiabile che  fiancheggia  ad  ovest  la  ferrovia stessa fino al bivio per S. Regolo; segue quindi la strada che  passa da S. Regolo,  Mezzastrada  e  C.  di  Larignano,  attraversa  il  R. Fiocina, passa per Case Fondo alla Grotta e  giunge  a  Torretta;  da qui, verso nord, segue il confine  provinciale  Pisa-Livorno  fino  a Valico a Pisa. Da qui il limite segue  ad  est  la  carrareccia  che, passando da quota 16 e poco a nord di Villa Achiardi,  giunge  ad  un incrocio in prossimita' del F. Isola;  si  identifica  col  F.  Isola verso sud-est fino ad incontrare il confine comunale Crespina-Fauglia ad ovest di Ceppaiano, percorre questo confine  verso  nord  fino  ad incontrare la strada per Ponsacco  ad  ovest  di  Migliano;  percorre questa  strada  passando  da  Cenaia,  Perignano,  Podere  Poggino  e all'incrocio di quota 23, prima del km 1, l'abbandona per seguire  ad est la carreggiabile che tocca quote 26 e 24; da qui attraversa il F. Cascina e prosegue sulla strada per C. Terrabianca e  S.  Sebastiano; da qui segue a sud-est la strada Ponsacco-Strada, fino ad  incontrare il confine comunale Ponsacco-Capannoli che segue verso nord-est  fino al F. Era.     Il limite si identifica verso sud-est col F. Era e con i  confini comunali  Peccioli-Capannoli  e   Peccioli-Terricciola,   fino   alla carreggiabile che ad est dei Cappuccini conduce a Peccioli; segue poi quest'ultima carreggiabile fino al quadrivio di quota 53, indi, verso nord, sale sulla strada che dopo C. Bachinello aggira  a  nord  Villa Antinori  e,  passando  poi  ad  ovest  di  C.  Bandonica  e  per  S. Sebastiano, giunge sul T. Roglio a quota 45. Il limite coincide verso sud-est col T. Roglio per poi seguire la carrareccia che da quota  48 e verso nord-est si allaccia alla strada  per  Forcoli  e  Pontedera; segue verso nord-est detta strada e al km 3,300 circa  devia  ad  est sulla strada per Podere  Valletta,  indi,  verso  sud-est,  segue  la strada per in Selva e dopo il cimitero di Treggiaia piega a  nord-est sulla strada per Monte Castello. Da Monte Castello il limite segue ad ovest e poi a  nord  la  carreggiabile  per  S.  Andrea  e  al  bivio successivo a quota 100 piega ad ovest sulla carrareccia che passa  ad ovest di C. Meleto e C. Cerretello, quindi, attraversato il R.  Lama, piega a sud-ovest per Podere  di  Vardallo;  da  qui  prosegue  sulla carreggiabile fino al bivio di quota 61 per poi volgere a nord fino a giungere al Ponte Pollino; da  qui  percorre  poi  verso  sud-est  la strada per Monte Castello e  al  bivio  per  C.  Petriccio  devia  ad est-fino all'incrocio del cimitero, segue poi la strada per C.  Giani e al bivio successivo a quello per Podere le Poste, devia ad est fino a giungere sul R. Bonello. Da qui il limite si identifica verso  nord col R. Bonello fino a quota 31, poi col suo affluente di destra  fino a C. S. Biagio e da qui, lungo la strada per il Cocomero e  Marciana, si ricongiunge al R. Bonello che risale fino quasi  all'origine,  poi segue la carrareccia per C. Val di Pulia e quindi piega a sud su  una carreggiabile che si innesta sulla strada per Forcoli  tra  le  quote 167 e 181. Il limite percorre la strada per Forcoli e al bivio  posto a sud-ovest di quota 171, con una linea retta, raggiunge il  Piaggino e da qui, lungo la carrareccia  ad  est,  raggiunge  il  Botro  della Tosola che segue a sud per breve tratto fino ad incontrare  il  ponte sulla strada per Forcoli a sud di quota 41; segue poi la  strada  che passa a nord de il Casino e ad est di Larino risale un  affluente  di sinistra del Botro del Rigone fino ad incontrare una carrareccia;  da qui con una linea retta raggiunge verso sud la quota 158  e  prosegue sulla  carrareccia  per  la  Figuretta;  raggiunta  questa  localita' prosegue sulla strada ad est e 300 metri prima de le Fornacine, devia a nord sulla carrareccia che passando da Mucchieto  arriva  al  Botro della Tosola; segue questo botro fino a  quota  47,  ove  imbocca  la carrareccia per Centolivi, attraversa la strada per Colleoli,  giunge a Montemari e per  un  sentiero  si  innesta  sulla  carrareccia  per Carecchi, proseguendo sulla carrareccia, verso nord attraversa il  R. Ricavo e si immette sulla carrareccia per il Forrone, aggira  a  nord C. Arneto e toccando quota 144 arriva a C. S. Giusto; da qui prosegue sulla carreggiabile per C. Fontanelle e giunge  al  confine  comunale Palaia-Montopoli sul Rio Ricavo.  Il  limite  si  identifica  col  R. Ricavo fino ad incontrare il quadrivio  di  quota  24,  quindi  segue verso est la strada per S. Bartolomeo  fino  a  Muscianello  per  poi seguire la carrareccia, che attraverso quota  56,  si  immette  sulla strada per Palaia; segue quest'ultima strada fino ad incontrare il R. Chiecinella, indi si  identifica  con  il  Rio  fino  al  Podere  del Molinaccio ove piega a nord sulla carrareccia per S. Emilio  e,  dopo aver attraversato il R. Chiecina, piega a nord-ovest sulla strada per S. Lorenzo, C. Pozzo, Podere Chiecina, la Tinta, Villa Dolfin,  quota 69, quota 51 e fino all'innesto sulla strada per  San  Romano  al  km 30,200 circa. Il limite segue per brevissimo tratto la strada per  S. Romano fino ad incontrare, a quota 25, il T. Vaghera;  si  identifica con questo torrente verso est fino a nord-ovest di Stibbio, ove segue la strada per il cimitero, Cascina Ridolfi, C. Valori e al bivio  per Palagio, a nord di Podere della Fonte, volge ad  est  e  poi  a  nord sulla strada per Catena; raggiunge Catena a quota 28 e qui  piega  ad est per Badia, fino al punto di partenza della descrizione.  Provincia di Pistoia     La linea di delimitazione ha inizio nel punto in cui  il  confine provinciale  Pistoia-Firenze  e'  attraversato  dalla  S.S.  n.   436 Francesca  Fucecchio,  nei  pressi   di   Cerbaia   del   Comune   di Lamporecchio.     Da qui il limite segue in direzione nord-est il confine  comunale Lamporecchio-Larciano fino ad incontrare la strada per la  Colonna  e Brucianese; segue quindi detta strada fino a giungere ad ovest di  S. Rocco di Larciano, ripiega poi sulla strada per Biccimuri e, superato l'incrocio di quota 31, poco prima di  Camaggiore  volge  a  nord-est sulla strada per Cecina. Il limite segue questa strada fino al  bivio posto ad est di Podere Galeotti; da  qui  devia  a  nord-ovest  sulla carreggiabile per Pozzarello passando da quota 46,  51,  e  56;  dopo Pozzarello prosegue ancora verso nord-ovest sulla strada che a  quota 48 passa sul Rio Gerbi e al quadrivio di quota 38 piega a nord  sulla strada che a monte di Monsummano Terme raggiunge  quota  36  e  Villa Renatico, seguendola fino a Croce e Colonna.  Da  Colonna  il  limite prosegue a nord-est sulla strada che fiancheggia la ferrovia  fino  a quota 34, ove incontra i confini comunali Serravalle  Pistoiese-Pieve a Nievole-Monsummano Terme; quindi, verso  nord,  si  identifica  col confine comunale di Serravalle  Pistoiese,  fino  in  prossimita'  di quota 200 a sud-ovest di  Le  Case;  da  qui,  per  una  carrareccia, raggiunge il T.  Vincio  al  ponte  per  la  Vergine.  Il  limite  in direzione nord-ovest risale lungo il T. Vincio fino ad incontrare  il confine comunale Pistoia-Marliana, col quale  si  identifica  fino  a Cupano (quota 449). Da questo punto il limite segue la mulattiera per Castellina e C. Masella (quota 398); qui abbandona la mulattiera  per seguire l'affluente di destra del Rio Torbecchia che discende fino  a quota 202, risale poi sull'affluente di sinistra corrispondente e, in direzione nord, si immette sulla carrareccia e sui sentieri  che  per quote 372, 420, 386 e 312 raggiungono C. Spampani a sud di Sarripoli. Da qui, in direzione nord-est, il limite prosegue per circa 200 metri sulla strada per Gello, volgendo quindi a nord sulla carrareccia  che incontra a sud di quota 312, un piccolo affluente di  destra  del  T. Vincio di Brandeglio, affluente che il limite  segue  fino  alla  sua confluenza col T. Vincio di Brandeglio.  A  questo  punto  il  limite attraversa la strada per Campiglio e per la mulattiera che  tocca  la quota 200 giunge a Piazza (quota 245); segue poi la carreggiabile che a quota 239 attraversa la strada Pistoia-Cireglio e poi prosegue fino a quota 234 a sud di Villa Igno; da qui, per la strada campestre  che tocca quota 244 e proseguendo verso sud-est,  raggiunge  un  torrente seguendo il quale giunge sul T. Ombrone ad ovest  di  quota  139.  Il limite risale quindi verso nord e per breve tratto il T. Ombrone  per immettersi, a nord di C. Lulli, sulla strada  per  S.  Felice;  segue verso nord detta strada fino a quota 170, poco  a  sud  di  Campo  a' Gelsi, e da qui segue, in direzione  sud-est,  la  carreggiabile  che giunge alla ferrovia per Pistoia; attraversa la ferrovia e, risalendo lungo il fosso che passa a nord di quota 242,  attraversa  la  strada per C. Gremignani per congiungersi successivamente alla ferrovia.  Il limite  segue  verso  est  per  breve  tratto  la  ferrovia  fino  in corrispondenza della S.S. Porrettana e prima del Casello si dirige in direzione sud-est lungo un fosso affluente del F.so Torbida  fino  ad incontrare, per poi seguire,  il  sentiero  per  Fiano  e  quindi  la carrareccia per Petrucci, quote 247 e 286 e Germinaia.  Da  Germinaia il limite si dirige verso est lungo la carrareccia e  successivamente lungo la fossa affluente del T. Bure  di  Baggio  che  confluisce  in quest'ultimo a nord di quota 163; indi segue verso sud il T. Bure  di Baggio fino a 250 metri circa dopo quota 163, ove  si  immette  sulla mulattiera per Colli e Gello; in prossimita' di quota  329  segue  la carrareccia per Le Pozze e Gagliorana e da  qui  per  una  mulattiera raggiunge Forra al Pitta e, piu' ad est, quota 331 da dove,  con  una linea retta, scende direttamente a S. Moro. Da qui il limite segue il corso del T. Bure fino al  Molino  Morganti;  qui  si  immette  sulla carrareccia che passa da Castel de' Gai e, proseguendo sulla  stessa, per un sentiero ad est raggiunge Casina; risale poi a nord-est su  un sentiero e si immette di nuovo sulla carrareccia che passa  da  quota 462, scende per S. Lucia, attraversa un torrente a quota 418; da qui, seguendo ancora la carrareccia che passa a  nord  di  quota  422,  si immette sulla carreggiabile che  tocca  le  quote  426,  445  e  474, Casello e giunge a sud di C. Settinoro; da qui per una carrareccia ad est raggiunge la Casina. Da qui il limite prosegue  sulla  mulattiera che, passando a sud ed a est di C. Piano, attraversa  un  torrente  a quota 288; abbandona quindi la mulattiera per seguire la  carrareccia che passa per C. Granchiaia e verso nord raggiunge quote 283  e  296; da quota 296 piega ad est su un sentiero e quindi su un fosso fino ad attraversare il T. Agna delle Conche in prossimita' di Scali;  risale quindi verso nord-est il  fosso  che  attraversa  la  mulattiera  per Casellina e successivamente si immette sulla mulattiera che passa per Casellina, C. Scassi, Case Pracchie, Case Fulipaia, quota 339, fino a raggiungere, in prossimita' di quota  265  ad  est  di  Tobbiana,  il confine provinciale Pistoia-Firenze.     Il limite segue quindi verso  sud-ovest  il  confine  provinciale fino a Villa Ravallane per proseguire poi sulla strada che per  quote 93, 94, 88 e 89 passa a nord di Montale e giunge al  bivio  di  quota 86; segue per breve tratto verso ovest la strada  per  Fornace  e  al bivio di quota 78  devia  a  sud-ovest  sulla  strada  per  Dore,  C. Forramoro, C. Bulicata, e in corrispondenza di quota 65 volge  a  sud per la strada che a quota 53 ripiega a ovest per Castel dei Milli, C. Tesi e fino al Ponte alla Chiesina; da qui risale il T. Bure  fino  a quota 115. Da questo punto il limite  segue  la  strada  per  Pistoia passando da quote 109 a 99, fino a Villa Landini; indi piega a  ovest sulla strada che passa da quote 87, 82 e 97, nei pressi di  Villa  S. Giuseppe, da dove, dopo aver seguita per breve tratto  verso  sud  la strada per Pistoia, raggiunge, in  direzione  ovest,  la  strada  per Villa Sbertoli poco a sud di quota 109; segue per breve tratto questa strada verso sud e a quota 92 segue la  carreggiabile  che  giunge  a quota 89, indi per un sentiero verso ovest raggiunge il T. Brana.  Da qui il limite coincide, verso nord, col T. Brana  fino  a  Burgianico (quota 99), per seguire poi  la  strada  che  per  quote  118  e  114 raggiunge, in direzione ovest, la S.S. n. 66; risale detta S.S.  fino al Ponte Calcaiola, attraversa l'Ombrone ed in prossimita' del km  41 segue verso sud la carrareccia  per  Forretta,  indi  la  strada  per Gello,  C.  Gelli,  Villa  Gonfiantini,  quota  100,  S.  Giorgio  e, raggiunti la strada per Ponte alle Tavole, la segue per breve  tratto verso ovest fino al ponte sul Rio Tazzera (quota 86). Da detto  punto il limite segue, in direzione sud, il Rio Tazzera e  subito  dopo  C. Torbecchia piega ad ovest sulla strada che per quote 84, 95 e  83  si allaccia, a quota 90, sulla strada per S. Pietro in Vincio; segue per brevissimo tratto questa strada verso  sud-est  per  poi  seguire  la carrareccia che raggiunge il Rio della Fallita a quota 78; indi segue il Rio della Fallita fino al suo incontro con la strada per S. Pietro in Vincio, con la quale il limite si identifica fino alla curva a sud dell'abitato, in prossimita' del T. Vincio. Qui il limite  attraversa il T. Vincio, segue poi la strada che per  quota  72  si  innesta,  a quota 68, sulla strada Pistoia-Serravalle con la quale si  identifica fino a S. Maria Spazzavento; indi segue verso sud  la  strada  che  a quota 69 attraversa l'autostrada Firenze-Mare  e  il  T.  Stella.  Da questo punto (quota 69) il limite si identifica verso sud-est con  T. Stella fino a quota 40 dopo Ponte Valenzatico,  ove  si  immette,  in direzione sud e per breve tratto, su un affluente del  Fosso  Stella; indi dall'incrocio sul Fosso  Colecchio  segue  quest'ultimo  fino  a raggiungere il confine  provinciale  Firenze-Pistoia;  si  identifica quindi, in  direzione  sud-ovest,  col  confine  provinciale  fino  a raggiungere Cerbaia, punto di partenza della descrizione.  Provincia di Siena  Territorio A     La linea che delimita la zona di produzione ha inizio  nel  punto di incontro dei confini provinciali di Firenze, Siena  e  Arezzo,  in prossimita' di Badiaccia in Comune di Radda in Chianti.     La linea suddetta si identifica, verso  sud-est  con  il  confine provinciale Siena-Arezzo fino a Monte Longo ove incontra  il  confine comunale di Castelnuovo  Berardenga  che  segue  prima  in  direzione sud-ovest, indi in direzione ovest fino al T. Arbia ed  ancora  verso nord sul T. Arbia fino a quota 198. Da qui la  linea  volge  a  ovest sulla  strada  per  Vico  d'Arbia,  C.  Bianca,  Pieve   Bozzone   e, attraversato il T. Bozzone, volge a sud sulla  carreggiabile  per  il Tinaio, C. il Colle  fino  all'innesto  con  la  S.S.  n.  73;  segue quest'ultima S.S. verso est per breve tratto e dopo Ruffolo  piega  a sud sulla strada per Abbadia, Villa Andreina e alla Fattoria Renaccio piega ad ovest e a nord  sulla  strada  di  S.  Pietro  a  Paterno  e Bucciano. Da qui la linea di delimitazione risale ancora sulla strada per Siena e tra Bucciano e C. il Poggio, per  una  strada  campestre, raggiunge il Borro Ribucciano, lo attraversa e segue verso ovest,  la strada campestre per C. Bocci e la Coroncina, fino a innestarsi sulla S.S. Cassia; percorre verso sud la Cassia per circa 200 metri per poi volgere ad ovest lungo la strada campestre che raggiunge il T. Tressa nei pressi del M. di Sotto (quota 202); segue  verso  sud  per  breve tratto il corso del T. Tressa,  indi  si  immette  sulla  Strada  per Doglia e il Sorbo (quota 258). Raggiunto il Sorbo, la linea  prosegue a sud sulla strada per C. Vannini, C.  Colombaio,  attraversa  il  T. Sorra a quota 208, raggiunge Fogliano Grosso e C. l'Olmo, si  immette e segue la strada per Podere S.  Croce,  La  Pace,  C.  il  Pino,  S. Salvatore a Pilli e Brucciano e a quota 190 si innesta sulla S.S.  n. 223 che segue verso nord fino al Km 11; qui devia verso  ovest  lungo la strada per C. Cavaglioni e Casalta; percorre per breve  tratto  la strada per S. Rocco a Pilli, indi devia ad  ovest  sulla  strada  che passando per C. S. Mattia e ad ovest di Casalvento  raggiunge  C.  S. Anna, prosegue ancora fino  alla  strada  per  Poggio  alle  Lame  ed Ampugnano che percorre fino ad Ampugnano (quota 227). A questo  punto la linea di delimitazione volge a sud lungo la carreggiabile  per  C. Nuova e i due Ponti e da qui segue la strada che  partendo  da  quota 187 e passando da quota 192 si innesta, a quota 200,  sulla  S.S.  n. 73; segue questa fino a Rosia e piega poi a sud sulla strada  per  C. Borgia, C. Bellaria, M. Serravalle; attraversa a nord di Bagni il  F. Merse, passa da quota 250 e giunge a nord de Il Casone; segue  ancora per breve tratto la strada fino ad incontrare e seguire il Borro  che sfocia sul T. Merse immediatamente a sud ovest di C.  Martellino.  La linea di delimitazione segue quindi il F. Merse fino all'ansa posta a sud del Podere Montestigliano da dove prosegue  lungo  la  mulattiera che passa ad est di Poggio l'Alberino, tocca il punto  trigonometrico di Poggio Siena Vecchia (quota 525) e a M. Acuto (quota 402)  ripiega a sud passando ad est di C. Laiole e a quota 443; da qui la linea  si identifica, verso nord, col confine  comunale  Sovicille-Chiusdino  e successivamente con quello Sovicille-Casole d'Elsa fino ad incontrare la S.S. n. 73 a quota 303. Da detto punto la linea si identifica  con la S.S. n. 73 fino al km 17,700 circa ove  devia  a  sud-ovest  sulla strada che, passando da Osteria delle  Macchie  e  da  Podere  Cetina Scura, si allaccia alla strada per Radicondoli; segue  questa  strada in direzione ovest  fino  al  km  25,250  circa  per  poi  deviare  a nord-ovest sulla strada per Mensano e Podere Casale. Il limite  segue quest'ultima strada fino al bivio di quota 399, ove  ripiega  a  nord sulla strada per C. S. Maria fino  a  quota  367;  qui  abbandona  la strada per seguire a est la mulattiera per C. Cetinaglia, quota  284, C. Monterotondo, quote 229 e 252 e  a  quota  220  si  immette  sulla strada per Casole d'Elsa; la linea segue questa  strada  verso  ovest fino a quota 286 ove volge a sud-ovest lungo la strada che passa  per C. Bassa e a quota 231 segue il sentiero per C.  Rondinicchio  (quota 289). Qui la linea volge ad ovest lungo il  sentiero  che  passa  per quota 232 dove si immette sulla campestre per  quota  227  e  fino  a quota 268 e poco dopo si immette sulla strada che proviene da  Casole d'Elsa; segue quest'ultima strada verso sud-ovest fino a  quota  200, dove incontra il T. Sellate; segue il torrente verso  nord  risalendo fino ad  incontrare,  nei  pressi  del  Podere  Baracca,  il  confine provinciale Pisa-Siena col quale si identifica per breve tratto  fino ad immettersi, ad est del Podere Scopicciolo, sulla  carrareccia  che verso nord-est incontra a quota 327 la strada per Cavallano. La linea di delimitazione segue detta strada fino al quadrivio di quota 255  e poi la strada per Lucciana  fino  ad  incontrare,  a  quota  302,  il confine comunale Casole d'Elsa-Colle Val d'Elsa; segue  questo  verso ovest fino al confine provinciale Siena-Pisa col quale si  identifica verso nord per proseguire poi  con  quello  Siena-Firenze  fino  alla localita' Baldaccia, punto di partenza della descrizione.  Territorio B     La delimitazione ha inizio in localita'  Filetta  nei  pressi  di Bagnaia, al km 5 della strada statale n. 223. Da qui il limite  volge a nord-est lungo il confine di comune che segue fino ad incontrare la strada Bagnaia-Grotti; segue verso  est  detta  strada  fino  a  Casa Succhiello  (quota  375),  qui  l'abbandona  per   immettersi   sulla campestre che volge a nord fino al  podere  Noceto  e  da  qui  sulla carreggiabile, verso nord e poi verso est, giunge a Stine Alte.     Da questo punto il limite volge ad est, e  con  due  linee  rette successive, giunge a Parmolaga e le Ville di Corsano; volge quindi  a nord-est lungo la strada fino a quota 278, per immettersi  poi  sulla campestre che passa da Belvedere e giunge a Casa Fornace.  Da  questo punto con una linea retta il limite raggiunge l'incrocio stradale  di quota 231 dove si immette  sulla  strada  che  in  direzione  sud-est giunge a quota 253. Qui il limite volge a sud  lungo  la  strada  per Casa S.  Lucia  (quota  306)  e  passando  per  quota  314  giunge  a Barattoli, indi al quadrivio di quota 272. Il  limite,  in  direzione sud-est, sempre lungo la strada, raggiunge a  quota  327  il  confine comunale di Murlo che segue fino  ad  incontrare  la  confluenza  del Torrente Crevole nel Fiume Ombrone, a sud di La Befa (quota 121).     Qui il limite volge ad  est  seguendo  l'Ombrone  ed  il  confine comunale di Montalcino fino ad incontrare la ferrovia  a  quota  251, oltrepassa  la  ferrovia  e,  seguendo  sempre  il  medesimo  confine comunale, giunge a quota 260; qui volge a  sud-est  e,  sempre  sullo stesso confine comunale, passa in prossimita' di Celamonti ed  arriva al Torrente Asso, torrente che il limite segue fino  alla  confluenza con il Fiume Orcia (quota 185). Da qui  segue  ancora  verso  sud  il confine comunale di Montalcino fino a raggiungere, a  quota  154,  il confine provinciale Siena-Grosseto che segue risalendo il Fiume Orcia fino alla confluenza con il Fiume Ombrone. Da questo punto il  limite volge a nord seguendo il confine di provincia fino a quota 118,  dove il Torrente Farma confluisce con il Fiume Merse;  da  qui  il  limite volge a  nord  seguendo  il  confine  comunale  di  Murlo  fino  alla localita' Filetta, punto di partenza della descrizione.  Territorio C     La delimitazione ha inizio nei pressi del Podere Monteluco (quota 576) a sud di P.gio Capanne, in Comune di Rapolano Terme. Da  qui  il limite volge a sud-est lungo la carrareccia che per quote 535  e  530 arriva a quota 519, dopo la quale segue il breve tratto di mulattiera che arriva a nord-est di Le Bandite, si inserisce  sulla  strada  che passa per quote 449 e 439 fino a giungere al Podere La Montagna ed al bivio per l'Osteria, dove  risale  a  nord-est  fino  al  Molino  del Calcione;  volge  quindi  ad  est  lungo   il   confine   provinciale Siena-Arezzo fino ad incontrare la strada Rigomagno-Lucignano a quota 280. Il limite scende poi a sud-ovest lungo la strada  per  Rigomagno fino alla stazione ferroviaria omonima, da dove segue  verso  sud  la ferrovia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Chiusi, circa 400 metri prima della stazione di Chianciano. Da  questo  punto il limite segue a sud-ovest il confine comunale fino a  giungere  sul Fosso Monico a quota 258, per immettersi poi sulla  strada  campestre che porta a Poderi Boncini, Podere Fornaccio, quota 294, C.  Palazzo, C. Rosa e quota 259 fino a raggiungere, a quota 261,  la  strada  per Chiusi. Il limite percorre verso sud detta strada fino al  bivio  per Dolciano; ripiega sulla  strada  per  Dolciano,  C.  Garella,  Podere Paccianese, quote 277, 257 e ad est di quota 267 incontra la ferrovia che segue per breve tratto fino a quota 261;  qui  si  immette  sulla strada per Chiusi e la percorre verso sud fino al bivio di quota  40; segue poi la mulattiera per  il  Podere  S.  Felice,  Podere  Bagnolo (quota 288) indi segue la strada  per  Poggio  Gallina,  stazione  di Chiusi, Villa  Maccari,  S.  Fiora,  Molino  dell'Oppio,  e  fino  ad incontrare il confine comunale che segue fino al  T.  Astrone  (quota 267). Da qui il limite segue in direzione sud, il T. Astrone fino  ad incontrare a quota 251 il limite provinciale col quale si  identifica verso sud fino al Fosso Stabbiano; segue  quindi  verso  ovest  detto fosso fino alla strada per S.M. Assunta; segue quindi  questa  strada per poi proseguire su quella per Fighine e Croce di Fighine. A  Croce di Fighine (quota 731) il limite devia a nord-ovest  sul  sentiero  e sulla mulattiera che passando dal Podere  Vetricchina  di  Sotto,  si inserisce sulla strada  S.  Casciano  dei  Bagni-Camposervoli;  segue detta strada in direzione nord fino ad  incontrare,  dopo  quota  443 prima di Podere Ulivi, un sentiero, che a C. Belichi (quota  529)  si ricollega con la strada per Camposervoli, strada che segue fino a  C. Ferretti (quota 492). Da qui il limite prosegue sulla mulattiera  per C. Fallerine e con una serie di linee rette passa per C. al Sole  III (quota 407), C. S. Rocco (quota 23),  del  Soldato  (quota  338),  il Pollaiolo (quota 378), Patarnione (quota 340),  Poggio  Olivo  (quota 434) e Valle d'Oro II ove segue la carrareccia che  dopo  S.  Stefano (quota 540) si immette sulla strada per  Sarteano  a  quota  565.  Da questo punto il limite  segue  a  nord  la  strada  fino  a  Sarteano passando per Montarioso Boccacciano I e II, Fonte Viera; da  Sarteano prosegue a nord-ovest sulla strada che ad ovest di la Pedata incontra la S.S. n. 146. Il  limite  coincide  con  la  S.S.  n.  146  fino  a Chianciano Bagni; da qui segue poi la strada che per quote 548 e  457 giunge a la Foce, indi segue la mulattiera che dal centro abitato  di la Foce raggiunge, per quota 652, 710 e per il Poderuccio, il confine comunale Chianciano-Sarteano e lo segue in direzione  sud-ovest  fino al T. Miglia. Qui il limite risale  a  nord  il  T.  Miglia  fino  ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Pienza col quale poi  si identifica fino al suo incontro  con  la  strada  per  Monticchiello; segue tale strada fino a sorpassare Monticchiello e al  quadrivio  di quota 477  ripiega  a  nord-ovest  sulla  strada  che  passando  alla periferia sud di Pienza, in localita' Boccaceroello, si immette sulla S.S. n. 146; segue questa verso nord fino al  bivio  di  Pietrafitta; procede poi verso nord  lungo  la  strada  per  Castelmuzio  fino  al confine comunale che coincide con il T. Toma,  lo  segue,  poi  verso nord  segue  ancora   il   confine   comunale   Torrita-Trequanda   e Sinalunga-Trequanda fino  ad  incontrare  la  strada  Miciano-Novolo. Lungo quest'ultima strada, il  limite  raggiunge  Trequanda  dove  si immette  sulla  strada  campestre  per  Colle;  raggiunge  Petrera  e proseguendo verso nord sulla strada per Sole, Piazzolini, Castelnuovo Grilli e Panico, raggiunge, a Poggio Cannelle (quota 443), il confine comunale Rapolano-Asciano col quale il limite si identifica  fino  al Borro della Puzzola (quota 282); prosegue poi  sulla  strada  per  S. Andrea e Serre di Rapolano fino ad incontrare, a quota 306, la strada per la stazione di Rigamagno; segue detta strada verso sud fino  alla ferrovia con la quale poi si  identifica  fino  all'incrocio  con  la strada che per Vignaccio, Podere Curtone e  Podere  Sodo,  aggira  ad ovest l'abitato di Poggio S. Cecilia e a quota  394  procede  a  nord sulla strada per Podere Palazzetta e S.  Maria  in  Ferrata  fino  in prossimita'  del  Podere   Monteluco,   punto   di   partenza   della descrizione.  Territorio D     Il limite inizia  al  ponte  sul  T.  Foenna  in  prossimita'  di Poggiolo, a nord-est di Sinalunga; segue poi la strada  per  Fornaci, Poggi Gialli e, subito dopo il ponte sul Fosso Busso, l'abbandona per seguire la carrareccia che per quote 265 e 263 giunge al confine  tra le province di Siena e Arezzo; il limite segue questo  confine  verso est e verso sud-est fino a quota  249  ove  incontra  la  strada  per Bettolle che segue fino al Podere del Forno (quota 278), da  qui  per un sentiero e una strada raggiunge  direttamente,  a  quota  252,  la strada per Bettolle e con  una  linea  retta  raggiunge  le  Case  di Poggio.     Da questo punto il limite segue  la  strada  per  il  Casato  ove risale poi la strada per Bettolle fino alla  periferia  dell'abitato; poi volge ad ovest lungo la strada per Guazzino  e  Pieve;  abbandona detta strada al ponte sul T. Foenna (quota 265)  e,  risalendo  verso nord detto Torrente, giunge  a  Poggiolo,  punto  di  partenza  della descrizione.     Decreto ministeriale 31 luglio 1932 Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 1932  Zona di produzione del Montalbano     Anche questa zona amministrativamente e' compresa in parte  nella provincia di Pistoia ed in parte in quella di Firenze.  Incominciando dalla descrizione dei confini dalla parte appartenente alla provincia di Pistoia,  si  prende  come  punto  di  partenza  l'estremo  limite orientale rappresentato dal punto che corrisponde al  crocicchio  del Fosso di Colecchio con il limite  provinciale  tra  la  provincia  di Pistoia e la provincia di Firenze. La linea di  confine  fra  le  due zone del Montalbano segue il confine tra le  due  province,  fino  al punto che corrisponde all'intersezione di tale limite provinciale con la strada provinciale che da Lamporecchio conduce a Cerreto Guidi.     Da  questo  punto  il  confine  risale  la   strada   provinciale accennata, verso Lamporecchio, fino all'incrocio, sulla sua sinistra, con la strada che conduce alla frazione di Castel Martini  in  Comune di Larciano. Il confine su tale strada corre fino al crocicchio,  ove esiste un indicatore stradale in pietra,  con  la  strada  denominata «Via della Colonna» e che conduce a S. Rocco di Larciano.     Da S. Rocco il confine prosegue per  la  strada  denominata  «Via Biccimurri» fino al punto che corrisponde al crocicchio con la strada che da Cecina in Comune di Larciano, va al  Castel  Martini  pure  di Larciano.     Dal crocicchio indicato, il confine piega  a  destra  e  prosegue sulla strada denominata «Cecinese» fino al crocicchio con  la  strada che conduce  alla  localita'  «Pozzarello»  frazione  del  Comune  di Monsummano;  taglia  la  strada  che  da  Montevettolini  conduce   a Cintolese, frazione del Comune di  Monsummano,  e  prosegue  fino  al luogo detto «Vergine del Pino»,  che  indica  il  crocicchio  con  la strada provinciale di Monsummano.     Da questo  punto,  la  linea  di  confine  volge  verso  nord-est seguendo da prima il corso del Rio della Grotta, fino alla Grotta  di Monsummano. Di qui risale il rio fino a quota 227, dove  incontra  la carrareccia che per quota 382 porta a quota 493 (Ca'  Belvedere);  di qui per una linea virtuale passante per la Villa delle  Grazie  tocca quota 304, dove incontra una carrozzabile, che passa da quota 226  e, per   Villa   Montegattoli   (quota   228),   incontra   il   confine amministrativo fra il Comune  di  Serravalle  e  quello  di  Pistoia. Seguendo sempre detto confine nonche' il torrente Stella,  si  giunge alla localita' detta «Ponte sul torrente Stella a Valenzatico».  Poi, dal Ponte di Valenzatico, il confine prosegue per la  via  denominata «Vecchia Fiorentino» fino al  «Ponte  sul  rio  di  Campano».  Quindi prosegue ancora per il rio di Campano e per  il  fosso  di  Colecchio fino al confine della  Provincia  alla  localita'  denominata  «Botte sotto il rio Barberoni», ossia al punto est in principio citato e che chiude il perimetro  della  zona  del  Montalbano  appartenente  alla provincia di Pistoia.     Procedendo alla descrizione del confine della parte  compresa  in provincia di Firenze, si prende  come  punto  di  partenza  l'estremo limite meridionale costituito dall'abitato  di  Capraia.  Di  qui  il confine segue la strada carrozzabile per Limite fino a questo  paese, passando per Osteria Morona, Castellina, La Pieve.     Dal limite lungo la carreggiabile si passa  da  S.  Martino,  «Il Colle» (quota 84), Carboncino, incontrando in quota 87 e  nei  pressi del cimitero, la  carrozzabile  che  proviene  da  Collegonzi.  Lungo quest'ultima passando per «Le Piagge»  (quota  82)  si  giunge  sotto Villa degli Inglesi e s'incontra la carreggiabile che  attraverso  il rio d'Ansano immette nella carrozzabile che conduce a S.  Ansano.  Si prende quindi questa rotabile e  passando  per  Casa  Fabbrica,  Casa Lucardi, sotto Villa Martelli, si giunge all'altra  carrozzabile  che porta a Vinci. Percorrendo quindi  la  carreggiabile  che  passa  per quota 72, per Casa Mazzantina, s'incontra il confine provinciale  fra Firenze e Pistoia nei pressi di Casa Barzi.     Si segue il confine fra le due  provincie  da  Ca'  Barzi  a  Ca' Barberoni. Di qui la  carreggiabile  si  immette  nella  carrozzabile presso Casa Vannucci, e seguendo questa passando per la  «Palazzina», si giunge a Seano e quindi a Ponte Rosso, Montecchio Vecchio,  Podere di Casale di Sopra, «Le Croci», Petraia (quota 105) e al  tabernacolo posto sul bivio di Villamagna. Seguendo la diramazione di  destra,  e passando sotto il Castellaccio s'attraversa Borro  di  Montiloni,  si passa da Casa Attucci,  Calcinaia,  Torre  di  Calcinaia,  Podere  La Consuma, «Le Corti», Comeana e calando quindi nel  torrente  Ombrone. Si discende il corso del torrente giungendo al suo sbocco  nel  fiume Arno.     Il confine sud-est della zona e' segnato dal corso dell'Arno, che seguendo la Chiusa della Gonfolina, giunge Capraia,  chiudendo  quivi il perimetro della zona stessa.  Zona di produzione della Rufina     Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, la confluenza del fiume S. Godenzo con un  affluente  di destra proveniente da Poggio S. Croce  (quota  584),  in  prossimita' della  pietra  miliare   M.   22   posta   nella   via   maestra   S. Godenzo-Dicomano.     Si discende lungo il fiume suddetto,  si  passa  sotto  il  ponte della rotabile S. Godenzo-Dicomano, si costeggia il mulino  Vicolagna fino ad arrivare alla mulattiera di Frascole, che si risale fino  nei pressi di Casa Cansana. Qui giunti si abbandona la  mulattiera  e  si prende il sentiero che passando a sinistra di quota 470, incontra  la mulattiera che porta a Casa del Poggio nel  punto  in  cui  sorge  la croce. Dalla croce, per un ruscello si scende nel fosso della Fornace e per un altro suo affluente  si  risale  fino  nei  pressi  di  Casa Petrognano  (quota  593),  incontrando  il  sentiero  che   portera', passando sotto «Il Casone» ed attraverso la carrozzabile che porta  a Londa, nel fosso di Cornia nei pressi di quota 246. Si risale  quindi il torrente e costeggiando prima il Mulino di Gorazzaio e  quindi  il Mulino del Piano, si sottopassa la carrozzabile di Londa e si  giunge fino sotto Petroio. Qui si abbandona il fosso di Cornia e a mezzo  di un sentiero ci si porta di casolare in casolare fino a «Il Palazzo» e a Vallepiano. Da Vallepiano, prendendo  il  ruscello  sottostante  si cala nel fosso di Rincine, se ne discende  il  corso  per  circa  200 metri e quindi si risale per un suo affluente  di  sinistra  fino  al cimitero di Caiano. A Caiano si prende la  mulattiera  che  per  Casa Nuova porta al «Tiglio» dove, a mezzo di un ruscelletto si arriva nel sottostante fosso di Uccione, che si discende per circa metri  250  e cioe' fino alla sua confluenza con il  torrente  che  viene  giu'  da Castello. Si risale quest'ultimo fin sotto al Castello (quota 595)  e quivi si abbandona, prendendo un piccolo fosso che si risale  per  la lunghezza del suo corso fino a ridiscendere nuovamente per  mezzo  di un altro ruscello e passando sotto Casa Scassi, nel torrente  Moscio. Si percorre il letto del torrente fino a circa metri 200 dall'abitato di Londa e quindi si  abbandona  per  seguire  un  suo  affluente  di sinistra che si risale fino a giungere  nei  pressi  di  un  casolare isolato da dove, a mezzo di un sentiero e quindi di  una  mulattiera, si giunge a Casa  Rocca  Secca.  Da  Casa  Rocca  Secca  seguendo  la mulattiera  si  passa   da   Sassineta,   Caselle,   incontrando   la carreggiabile Turicchi-Rata in prossimita' di quest'ultima. Si prende la suddetta carreggiabile e in direzione di Turicchi si percorrono su di essa circa metri 400  dopo  i  quali  si  abbandona  prendendo  il sentiero che ci porta giu' nel rio Querceto. Si discende il rio  fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Rufina e Londa.  Si segue il suddetto confine e passando vicino all'Oratorio  di  Rugiano si arriva fin sopra a Casa Monte,  dove  si  abbandona  per  scendere normalmente nel sottostante rio Casini.     Si segue il torrente fino ad incontrare la mulattiera proveniente dall'Oratorio di Rugiano che ci porta a Castiglioni. Da  Castiglioni, sempre lungo la carrozzabile passando da  Petrognano,  Fonte  Doccia, Villa Baldini, Pinzano, Pomino, Fattoria  del  Palagio,  Casa  Querce Grossa (quota 615), Vallilunga, Tosina, si giunge fino a circa  metri 200 da Borselli, dove si prende la mulattiera che porta a Casa  Valle e girando attorno a Poggio Boscone, si  entra  nella  strada  maestra della Consuma nei pressi di quota 587.     Si prosegue fino a Diacceto sulla via maestra e quivi  giunti  si abbandona per seguire la carrozzabile che passando da Villa Pozzo  ci porta a Pelago. Qui, anziche' entrare nell'abitato, vi si gira  sopra prendendo la carreggiabile  che  attraverso  il  torrente  Vicano  di Pelago  passa  per  Podere  Ceti  e  ci  porta   nella   carrozzabile proveniente da Pelago.     Di qui costeggiando a nord l'abitato di Pelago,  e  scendendo  il corso del torrente Vicano di Pelago, si incontra  la  strada  maestra Rignano-Pontassieve. Seguendo questa strada, si incontra Casa  Podere Arno (quota 130),  arrivando  alle  Fabbriche  di  cemento,  dove  si abbandona la provinciale che per Dicomano-S. Godenzo porta a  Forli', ai Frati, passa sul Ponte Vecchio sopra la Sieve  e  girando  a  nord dell'abitato di Pontassieve rientra nella via  maestra  che  porta  a Firenze nei pressi di un cimitero (localita' «Il Gobbo»). Si prosegue sulla medesima strada fino  ad  arrivare  al  sottopassaggio  con  la strada ferrata. Quivi giunti, si abbandona la via maestra, e si segue la linea ferroviaria, fino all'incrocio del Borro delle Sieci  (quota 80), nei pressi dell'abitato omonimo, e risalendo  il  corso  d'acqua per Torricella, Fornace, Molino Laura (quota 81) si giunge  a  Mulino del Piano ed alla sua confluenza con il fosso di Rimaggio. Si  risale quest'ultimo e passando per Casa Montebello (quota 155), punto in cui si sottopassa la carrozzabile Mulino  del  Piano-Doccia,  girando  ad ovest di Strombaccia e di Paroga, si giunge alla sua  confluenza  con un  suo  affluente  di  destra.  Si  risale  lungo   quest'ultimo   e sottopassando la carrozzabile Fornello-Mulino del  Piano  si  giunge, nei pressi di Sortigallo, ad incontrare la mulattiera che  conduce  a Pietrimaggio (quota 506). Di qui si prosegue sino  ad  incontrare  la carrozzabile che proviene da Galiga, sotto quota 534.  Si  segue  per breve tratto quest'ultima (circa metri 400) e giunti a quota  520  si abbandona per seguire la mulattiera che passa per le  Casacce  (quota 435), «La Sturaia» (quota 339), dopo circa metri 100 dalla  quale  si prende il sentiero che scende a un affluente del torrente  Argomenna. Si giunge quindi in quest'ultimo torrente e lo si risale fino  ad  un mulino ove si prende il corso di un suo affluente che  porta  fino  a Casa Giardino. Qui si prende la carreggiabile che porta ad Acone e la si abbandona circa 200 metri sotto il cimitero omonimo  per  prendere la mulattiera che passa da Lastro, quota 514, Casa Morra (quota 470), e dopo poco, anziche' seguire per Casa Brucoli, si prende il sentiero che cambiandosi presto in mulattiera porta giu' nel torrente Uscioli. A mezzo di un piccolo ruscello si risale a Barberino  dove  prendendo la mulattiera si intersica in  quota  597  il  confine  comunale  fra Dicomano e Rufina. Si risale il suddetto confine per proseguire  poco oltre sul confine comunale fra Vicchio e Dicomano sul quale si giunge ad incontrare la carrozzabile che da Dicomano porta a  S.  Martino  a Scopeto (quota 340). Si segue quindi la carrozzabile in direzione  di Dicomano, giungendo al fiume Sieve in corrispondenza  del  traghetto. Si attraversa il fiume e si entra nella carrozzabile Dicomano-Vicchio che si segue fino al ponte del Fosso Cantalupo (quota  160).  Qui  si prende a risalire il sunnominato fosso e passando sotto a Vigna  alla Corte, quota 301, Casolare di quota 291, si giunge sotto  Orticaia  e ad un suo affluente di sinistra che si risale fino ad  incontrare  la mulattiera che da Frusinaia porta a «La Villa». Si segue la  suddetta mulattiera e giunti a metri 100 da Casa il Lago si prende il sentiero che passando vicino all'Oratorio di quota 442 ci porta fin su  Poggio Santa Croce (quota 584) dal quale si scende giu' per  il  sottostante torrente nel fiume S. Godenzo nel punto  d'inizio  della  descrizione dei confini di questa zona.  Zona di produzione dei Colli Fiorentini     Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, l'incontro dei tre comuni di Carmignano, Signa e  Lastra a Signa  sulla  sinistra  dell'Arno  in  prossimita'  della  stazione ferroviaria di Carmignano. Di qui si prende la  via  Pisana  fino  al ponte Macinaia, seguendo quindi la  carrozzabile  che  passa  per  le Corti,  Granchio,  Bellosguardo  (quota  180),  dove   prendendo   la carreggiabile si passa sotto Poggio  Fantoni  e  si  giunge  a  Villa d'Avanzo. Si segue quindi la carrozzabile che passando  dai  Macelli, Lastra a Signa, Santa Maria a Castagnolo, Fornaci, S.  Ilario,  Villa Tassinari entra nel borro Vallimonte che si segue fino al suo  sbocco nel torrente Vingone.     Si risale quest'ultimo passando  da  Ponte  Riccardi,  Ponte  del Moretto,  Casa  Pastacardi,  Casa  Laschina,  «La  Mantellina»,  Casa Vingone, giungendo a Ponte Vingone (quota 56) dove si prende  la  via maestra che per Quattro Madonne e passando da Scandicci, incontra  il fiume Greve. Si risale  il  corso  del  medesimo  passando  da  Ponte all'Asse (quota 54), «La Gora», e  giunti  alla  sua  confluenza  col torrente Ema,  si  abbandona  per  quest'ultimo  arrivando  alla  sua confluenza col torrente di Certosa nei  pressi  di  Galluzzo.  Sempre lungo il torrente Ema si prosegue incontrando Ponte Nuovo (quota  63) Ponte a Tozzi e «Le Cascine  del  Riccio»  (quota  70),  Ponte  Rosso (quota 79) e giungendo a Ponte Ema (quota 78). Qui  si  abbandona  il torrente e dopo aver seguito per circa m. 500 la strada che conduce a Grassina, si prende la carrozzabile che  passa  per  Bagno  a  Ripoli (quota 77), Villa Giovannoni, Quarto (quota  86),  «l'Olmino»  (quota 113), Villa Brogi,  Rimaggio,  Villa  Gerini  (quota  105),  Badia  e Candeli (quota 89). Da questo punto il  confine  segue  breve  tratto quello amministrativo fra i comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli,  fino a incontrare la ferrovia Pontassieve-Firenze.  Corre  lungo  di  essa fino all'incrocio col torrente Mensola (quota 59). Si risale il corso del torrente Mensola fino ad arrivare a  Ponte  a  Mensola,  dove  si prende la strada maestra che porta  a  Firenze  fino  ad  arrivare  a Coverciano. Qui si abbandona pe r seguire il confine comunale  fra  i comuni di Firenze e di Fiesole, che passando a monte  di  «Maiano  di Sotto» a valle del «Giardino» (quota 117), e da S.  Domenico,  scende giu' nel torrente Mugnone.     Si risale il corso del torrente fino  a  giungere  a  Ponte  alla Badia, si entra nella via Faentina, sempre lungo la quale si passa da Pian di Mugnone, «Le Caldine»,  la  «Querciola»,  Bottega  dell'Olmo, fino a giungere a quota 503 all'incontro cioe'  con  la  carrozzabile proveniente da Bivigliano e con l'altra che porta a Mulin del Piano e a Santa Brigida. Si prende quest'ultima passando da  Casa  Alberaccio (quota  546),  Colonne,  Massetto,  Roncolino,  «Le  Lucole»,   Santa Brigida, Doccio, Villa Neri a Fornello, dopo  il  quale  si  prosegue ancora per circa metri 600 per  poi  abbandonare  la  carrozzabile  e seguire, piu' a monte, prima la carreggiabile, e  poi  la  mulattiera che passa per Sportigallo, Pietrimaggio (quota 506).     Da questo punto il confine s'identifica  con  quello  della  zona della Rufina, gia' descritto, fino nella prossimita' di Pelago.     Seguendo la carrozzabile  proveniente  da  Pelago,  si  passa  da Paterno (quota 393) e si arriva a Ponte Pagiano, dove si discende per il torrente Vicano di S. Ellero fino ad arrivare al punto  d'incontro con un affluente di sinistra che viene  risalito,  fino  ad  arrivare nuovamente alla carrozzabile di Pelago. Su di essa, passando  per  la Fattoria  di  Pitiana,  si  giunge  a  Donnini,  dove  si  prende  la carrozzabile che porta a Reggello e sempre lungo la stessa  si  passa per Pitiana, Villa Albero, Mulin dell'Albero, Casa Riva,  S.  Donato, Mulino della Romola, Villa Graffi, Pietrapiana e Caselli. Qui  giunti ci  si  porta  sopra  la  strada  seguendo  la  mulattiera,  fino  ad incontrare il primo affluente di destra  del  borro  Rota,  lungo  il quale si scendera' nella carreggiabile che ci porta a Reggello.     Da Reggello, seguendo la carrozzabile posta a sinistra del  borro Cascese e passando presso Camprenna si arriva a quota 342 nei  pressi di Tallini, dove riprende la carrozzabile che porta a Pian  di  Sco'. Si segue quest'ultima attraversando  il  borro  Rifontolano  fino  ad incontrare il confine provinciale fra Firenze ed Arezzo a quota 340.     Si segue quindi il suddetto confine sino  a  Vaggio;  di  qui  si prosegue sulla strada carrozzabile proveniente da Figline Val  d'Arno per circa metri 250 (quota 174), e quindi si prende  la  carrozzabile che porta ad Ostina. Da Ostina si  scende  nel  sottostante  torrente Rediluco e si risale lungo la carreggiabile che porta a Sant'Andrea a Cascia.  Giunti  nei  pressi  del  podere  Renzi,  si  abbandona   la carreggiabile e passando sotto quota 267 si arriva alla  carrozzabile che da Ponte  Olivo  porta  a  Sant'Andrea,  giungendo  fin  quasi  a quest'ultimo (quota 300). Quivi a mezzo di un sentiero, si  cala  nel borro Soccini, e lo si discende fino ad  arrivare  alla  carrozzabile che da Ponte Olivo porta a Cancelli, lungo la quale si giunge fino  a Castellina Vecchia. Si lascia Castellina  Vecchia,  si  discende  nel fosso  della  Tornia  per  quindi  risalire  immediatamente  ,  nella carreggiabile che per Fondoli e quindi per  una  strada  poderale  ci porta nella carrozzabile che da Cancelli conduce a Rignano. Si  segue questa ultima girando attorno a Casa Costa (quota 267) e passando per quota 201, quota 155, Casa Leone, Palazzetto,  si  arriva  fino  alla diramazione (quota 127) che porta a S. Donato, passando per Carraia e Vallilunga. Si segue quest'ultima fin sotto il Roncicatoio, quivi  la si abbandona per risalire al medesimo  e  quindi  ridiscendere  nella carreggiabile  che  passando  sotto  a   quota   226,   giunge   alla carrozzabile che unisce le frazioni  di  Leccio  e  Sanmezzano  a  S. Ellero. Si prende quest'ultima e passando presso quota  125,  Casino, Podere Marnia e mantenendosi paralleli al corso del  torrente  Marnia si giunge ad incontrare (quota 110) la via maestra che da Rignano per Pontassieve porta a Firenze.     Si segue la suddetta strada e mantenendosi  spesso  in  vicinanza della riva destra dell'Arno, si  passa  da  S.  Ellero  e  dalla  sua stazione ferroviaria, da Casa Buonriposo, Canicuccioli,  Casellina  e s'attraversa l'Arno in corrispondenza del Mulino  Massolina.  Qui  si prende la carrozzabile che  passando  sul  ponticello  di  quota  123 giunge alla fattoria Casolari dove, seguendo una strada  campestre  e quindi un sentiero, si passa girando sotto «La Torre»,  dai  casolari di quota 180 giunge ad una carreggiabile che ci  porta  a  Cogranuzzo (quota 231) e Casa Colle (quota 251). Da Casa Colle lungo una  strada campestre che poi si cambia in sentiero, si scende giu' nel fosso  di Pagnano per risalire immediatamente con una strada campestre  a  Casa Riciosani (quota 196) e proseguire, passando da casa di quota 261,  e a valle della Fattoria di Pagnano e  di  Bombone,  per  Case  Fantoni (quota 264), case di quota 240, arrivando cosi' fino  a  «Sezzano  di Sopra» e alla carrozzabile che porta a Rignano. Da  questo  punto  si scende nel sottostante fosso per risalire  poco  dopo  lungo  un  suo piccolo affluente di destra  ed  arrivando  cosi'  fino  alla  strada campestre che porta al casolare di quota 239 e quindi nel sottostante fosso, il cui corso si discende fino alla sua  prima  confluenza  per risalire per l'altro affluente, fino ad incontrare la strada poderale che passando dalla casa di quota 240 (metri  500  circa  a  valle  di Santa Maria), giunge a casa Verazzano e a casa quota 207. Si discende poi nel fosso della Mollaia  e  si  risale  sempre  lungo  la  strada campestre a Casa Albiera, Corsignano, casa di quota 225,  s'intersica la carrozzabile che dalla Chiocciola porta a Rignano,  si  passa  per Casa l'Olmo, si giunge cosi' all'Oratorio posto  sulla  carrozzabile, diramazione della sunnominata.     Si risale lungo questa strada fino ad arrivare sotto le  Case  di Poggio Francoli; qui si abbandona per prendere la  carreggiabile  che scende nel fosso delle Formiche e quindi cambiatasi  in  carrozzabile prosegue passando sotto Case le Lame  (quota  191)  fino  a  Rimaggio (quota 177), dove si abbandona per risalire il corso  del  fosso  del Massone per circa metri 500, prendendo quindi la mulattiera che passa dal cimitero di Olmeto. Al cimitero suddetto si lascia la  mulattiera e si scende nel rio dei Bagnani lungo un affluente  del  medesimo,  e dopo averne disceso il corso per un 200 metri per mezzo di una strada campestre passando da «La  Colombaia»,  si  arriva  a  S.  Lorenzo  a Cappiano, da cui si discende lungo il fosso  di  Cappiano  fino  alla confluenza col fosso dell'Entrata.  Si  risale  quest'ultimo  fino  a giungere alla carrozzabile proveniente  dalla  Villa  Entrata,  e  si segue la medesima passando da «La Spagna» (quota  269),  La  Taverna, Casa Torricella, Fattoria di Loppiano,  incontrando  la  carrozzabile che viene giu' da Brollo e da S. Pietro al terreno nei pressi  di  S. Vito. Si risale quest'ultimo passando dal  cimitero  di  S.  Vito,  e arrivando al borro di Rimaggio, che si segue  per  circa  metri  300, dove prendendo la mulattiera e quindi la strada campestre,  si  passa per Casa Bonallo (quota 324), Casa Bonaluzzo, incontrando  quindi  un affluente di borro di Rimaggio nei pressi di un mulino, ed  arrivando alla carrozzabile che da Brollo conduce  a  Figline  Val  d'Arno.  Si segue questa carrozzabile passando da Casa Borre, Casa  Bellosguardo, Casa Puccetto e prendendo quindi la strada campestre che porta a Casa il Bagno e al borro di  S.  Biagio.  Qui  giunti  si  risale  per  un affluente di quest'ultimo  e  dopo  circa  metri  500  si  prende  la campereccia che passa da Casa Cavalupi, Villa Pescialunga e  incontra la carrozzabile che viene giu' da S. Martino. Si abbandona la  strada e si scende lungo un suo  affluente  nel  borro  delle  Granchie  per risalire  immediatamente  dall'altra  sponda  lungo   una   costa   e ridiscendere per un fosso nel borro di S. Anna. Si risale il torrente e sotto Villa Norcenni lo si abbandona per risalire alla medesima. Da questa Villa lungo la carrozzabile si attraversa il  borro  di  Ponte Rosso e si giunge ad un casolare isolato, dove lasciata la strada  si scende nel sottostante fosso e si risale a Casa  Golfonaia.  Da  Casa Golfonaia lungo la carrozzabile che passa sotto quota 270 si arriva a Pavelli  (quota  274).  Questa  strada  e'  recente  e  sulla   carta topografica non figura; corrisponde pero' pressapoco alla  mulattiera ivi  segnata.  Da  Pavelli  dopo  circa  100  metri  percorsi   sulla carrozzabile che porta a Ponte agli Stolli, si prende la  campereccia e quindi il sentiero che porta a Mulino Mugnaione ed al  borro  Cesto che viene risalito passando per Molino Varichieri fino al Ponte  agli Stolli. Si prosegue per il borro del Valico fino ad abbandonarlo  per risalire il corso di un suo affluente che ci porta alla  Fattoria  di S. Leo e di qui lungo la carrozzabile, si arriva a Celle.     Da Celle percorrendo la carreggiabile, si passa da Casa Mosca, si giunge nel borro di Buco Querceto e lo si discende fin sotto le  Case allo  Stecchi  ove  s'incontra  con  borro  delle  Scale.  Si  risale quest'ultimo, e prendendo poi un suo affluente di sinistra si  giunge a Santa Lucia (quota 505), e proseguendo per la mulattiera si  arriva a Casa Carpignano (quota 521) da dove  si  cala  per  il  sottostante ruscello nel borro di S. Biagio discendendone il corso fin sotto Casa il Vento (quota 434), alla quale si risale abbandonando il  torrente, da Cafagio seguendo la mulattiera prosegue fino  ad  arrivare  ad  un fosso che si discende fino alla sua confluenza con un altro  ruscello che si risale incontrando  la  mulattiera  sotto  Casa  Querceto.  Si prende questa mulattiera che cambiandosi in campereccia passa da Casa Pian di Abeto e incontra la carrozzabile che proviene da  Brollo.  Si segue quest'ultima passando per l'Oratorio sotto Casa Masetto, e poco dopo la fonte sotto Poggio alla Croce, si trova il  punto  d'incontro dei confini amministrativi fra  i  tre  comuni  di  Incisa  Valdarno, Figline Valdarno e Greve. Da  questo  punto  il  confine  della  zona coincide con quello gia' descritto del Chianti Classico (fiorentino), fino ad incontrare il confine della provincia di Siena (in Comune  di Barberino), in corrispondenza del torrente Drove.     Di  qui,  dopo  aver  per  breve  tratto   seguito   il   confine provinciale, lo si abbandona sotto Ponzano,  per  risalire  lungo  un fosso fino a Ponzano (quota 302), e quindi lungo la carreggiabile  si passa da «Le Cave»,  entrando  nella  via  maestra  Firenze-Siena  in prossimita' di un cimitero. Si segue la medesima passando per Pian di Ponzano, «La Prataccia», quota 312, Monte  Petri,  e  giungendo  alla diramazione che porta a Pastine (quota 333), a  circa  metri  500  da Barberino d'Elsa. Qui lungo un  fosso  che  passa  sotto  Casa  Santa Lucia, si giunge sotto Casa Scheto ad incontrare il borro Agliena,  e lungo quest'ultimo si prosegue passando  a  nord  di  Santa  Maria  a Bagnano, e giungendo alla confluenza con «Il Rio». Si risale «Il Rio» per circa metri 200, fino cioe' ad  incontrare  la  carrozzabile  che conduce a Nebbiano e a Marcialla e si discende la  medesima  fino  ad incontrare la carreggiabile che passando per il  «Sodo»,  Montigliano (quota 174), Strada (quota 196), incontra la  carrozzabile  sotto  S. Lazzaro. Lungo la medesima e passando per il cimitero di S.  Lazzaro, «Il Pozzo», Betto, Rogai (quota  242),  Fiano,  Villa  Palchetto,  S. Donato, Podere della Chiesa  (quota  370),  Casa  Pini  (quota  369), Podere Ghiole, «Il Quercione», Casanova (quota 236), «Le Fornacette», si giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il  corso  di  questo torrente e passando  sotto  il  Molino  Baron  del  Nero,  Molino  La Barbara, Molino dell'Albero, Molino Torrebianca, Podere del Ponte, si giunge sotto Podere del Piano dopo il quale il torrente  Virginio  si mantiene parallelo e vicinissimo  alla  carrozzabile  finche'  ad  un certo punto, sotto Podere Barrucciano, si abbandona il  torrente  per seguire la strada sempre in fondo valle, passando  sotto  Castiglioni fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi,  la  si  abbandona,  per ridiscendere nel torrente e seguire cosi' il  confine  amministrativo fra i comuni di Montelupo e Montespertoli, per quello tra i comuni di Montelupo e Lastra a Signa, indi il  corso  del  torrente  Pesa  fino all'abitato di Montelupo.     Da Montelupo,  il  confine  della  zona  e'  segnato  dalla  riva sinistra dell'Arno fino al punto di partenza della descrizione  della zona.  Zona di produzione dei Colli Senesi     Questa zona viene distinta in tre comprensori i cui confini  sono i seguenti:       a) Colline Senesi - Partendo dal punto  in  cui  la  strada  da Certaldo a S. Gimignano (a  circa  1  km  da  Certaldo)  incontra  il confine comunale, il limite di questo comprensorio segue  il  confine comunale di S. Gimignano fino al punto - presso la  localita'  Castel S. Gimignano - in cui incontra il confine comunale di Colle d'Elsa.       Da qui il limite della zona segue il  confine  di  quest'ultimo comune fino al punto (a circa 1 km dalla localita' di Mulino  d'Elsa) in cui il confine comunale incontra la strada, che  da  Colle  d'Elsa conduce alla colonna di Montarrenti. Il limite di zona segue ora tale strada fino all'incontro del confine comunale di  Sovicille;  da  qui segue il confine di quest'ultimo comune  fino  alla  localita'  Monte Acuto; segue ora la strada vicinale  che  conduce  alla  Fattoria  di Torri e da qui la comunale fino alla frazione di Rosia; da qui  segue la strada vicinale  che  conduce  alla  fattoria  di  Ampugnano,  poi quella, prima vicinale e poi comunale,  per  Carpineto  e  Barontoli, fino ad incontrare il confine comunale di  Siena.  Segue  ora  questo confine per breve tratto fino alla localita' Montecchio; segue poi la strada vicinale per Costalpino, ove  attraversa  la  strada  comunale Siena-Ginestreto e prosegue lungo la strada vicinale di  Doglia  fino all'incontro della  statale  Siena-Roma,  che  segue  per  brevissimo tratto.       Prosegue poi per la strada vicinale di Bucciano; quindi,  lungo un piccolo fosso, raggiunge la strada comunale Certosa-Renaccio.  Con una linea retta virtuale  in  breve  tratto  attraversa  la  ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale arrivando fino alla localita' di Val di Pugna. Sempre con una linea virtuale,  passa  prima  da  Villa Colombaio, poi da S. Regina ed infine a Pieve a Bozzone. Segue ora la strada che dalla localita' Due Ponti, conduce a Monteaperti  fino  ad incontrare prima di quest'ultima localita', il  confine  comunale  di Castelnuovo Berardenga. Segue ora il confine di questo  comune  prima procedendo a sud fino a Taverne d'Arbia, poi ad est  e  a  nord-ovest fino a incontrare il confine della provincia  a  Monte  Largo.  Segue detto confine fino all'incrocio del borro Ambrella della Vena  presso «Le Pancole».       Da questo punto il confine della zona s'identifica  con  quello del Chianti classico fino ad incontrare il confine fra  la  provincia di Firenze e di Siena  in  corrispondenza  della  strada  che  da  S. Giorgio porta a Barberino  Val  d'Elsa.  Di  qui  continua  lungo  il confine provinciale fino al  punto  di  partenza  della  zona  presso Certaldo.       b) Colline di Montalcino - Il limite di questo comprensorio  e' costituito  dai  confini  comunali  dei  due  comuni  contermini   di Montalcino e di Murlo.       c) Colline di Montepulciano - Questo comprensorio partendo  dal punto, nel Pian di Sentino, in cui il confine comunale  di  Sinalunga attraversa  la  ferrovia  Siena-Chiusi  e   la   strada   provinciale Rapolano-Sinalunga, il limite di zona segue il  confine  comunale  di Sinalunga fino presso il podere S. Biagio; di qui  segue  il  confine comunale di Torrita di Siena fino alla localita' Poderaccio, e poi il confine di Pienza fino  alla  localita'  Cacchini.  Da  questo  punto procede fino  a  Pienza  lungo  la  strada  Castelmuzio-Pienza;  dopo Pienza, continua lungo la strada Pienza-Montepulciano, fino al  punto in cui questa incontra il confine comunale  di  Montepulciano.  Segue allora questo confine comunale fino alla localita' «la  Villona».  Di qui con una linea virtuale, giunge fino alla localita' «il Bagno» nel Comune di Chianciano. Segue ora  la  strada  Chianciano-Chiusi,  fino all'incontro, presso il podere S. Giusto,  col  confine  comunale  di Chiusi. Segue poi questo confine fino alla localita' Palazzo  Tosoni; di qui con una linea virtuale raggiunge la localita' Melegnano e  con altra linea la  strada  Chiusi  città-Chiusi  stazione,  a  circa  un chilometro dalla citta', al bivio di  una  strada  vicinale.  Da  qui procede lungo la strada fino a  Chiusi  citta',  poi  con  una  linea virtuale raggiunge la vicina strada Dolciano-Chiusi,  che  segue  per breve tratto. Poi procede lungo la strada vicinale che passa  per  la localita' «Francaville» e «il Boncio» fino ad incontrare  il  confine comunale di Chianciano,  che  segue  fino  all'incontro  del  confine comunale di Montepulciano; segue poi questo fino  all'incontro  della linea ferroviaria Siena-Chiusi.       Da questo punto il limite di zona  segue  ininterrottamente  la linea ferroviaria Siena-Chiusi, fino al punto indicato  in  principio della descrizione.  Zona di produzione dei Colli Aretini     La bassa valle dell'Arno, e quella  del  suo  affluente  «Ambra», divide questa zona in tre  comprensori,  rispettivamente:  quello  di destra  Arno,  sinistra  Arno-sinistra  Ambra,  sinistra  Arno-destra Ambra.     Di ciascuno d'essi si da' la descrizione dei confini:       Comprensorio destra Arno - Si parte da un punto  corrispondente al confine della  provincia  di  Arezzo  con  quella  di  Firenze  in localita'   «Ponte    del    Matassino»    sulla    strada    Figline Valdarno-Piandisco', e seguendo la strada denominata degli  «Orbini», si raggiunge la fattoria di Renacci.  In  localita'  Santa  Maria  il confine  piega  decisamente  a  nord-est,  s'inoltra  nella   stretta vallatella delle «Cave» lungo l'omonima strada e raggiunge  l'abitato della «Penna» in Comune di Terranova Bracciolini. Da  tale  localita' il confine segue la via campestre che porta a  Montelungo  e  di  poi lungo la  via  comunale  della  «Cicogna»,  «Sergine»  e  «Viterata», raggiunge l'abitato di Laterina  capoluogo  dell'omonimo  comune.  Si segue ancora la strada per «Castiglion Fibocchi» sino al  paese,  poi lungo la strada di Meliciano si raggiunge la Badia di Capolona  e  il Castelluccio.       Dal Castelluccio si giunge a Giovi paese; da  questo  lungo  la sponda destra del fiume Arno si arriva sino alla fattoria «La Nussa». Qui si attraversa l'Arno al Ponte Caliano, e si scende  per  Marcena, seguendo la base delle colline sino al Ponte alla Chiassa. Dal  Ponte alla Chiassa il confine passa lungo le prime pendici  collinari  alla quota di m. 300, toccando Tregozzano,  Antria,  S.  Polo,  Staggiano, Bagnoro, S. Marco, fino a incontrare  la  ferrovia  Arezzo-Roma  alla localita' «Olmo» e di la' segue la strada  nazionale  romana  fino  a Rigutino. Quivi termina verso sud il primo comprensorio ed infatti il confine da questo punto  volge  verso  nord-est  s'inoltra  lungo  il crinale del Monte Lignano, lo circuisce alla quota di livello  600  e raggiunge S. Cosimo. Sulle colline che stanno ad  est  di  Arezzo  si raggiunge Saccione, poi, lungo la linea ferroviaria per  Sansepolcro, Gragnone, Bossi e Querceto, dalla cui localita' volgendo  verso  nord si arriva a S. Firenze, frazione del Comune di Arezzo. Da S.  Firenze lungo la quota di livello 450-500 ed attraverso Peneto,  Staggiano  e Pomaio si perviene a Gello, altra  piccola  frazione  del  Comune  di Arezzo. Si continua  ancora  verso  nord,  si  tocca  Capriano  e  il Chiavaretto per raggiungere il Molino del Buco, alla quota di livello 353. Fatto un  angolo  acuto,  il  confine  piega  decisamente  verso sud-ovest, gira attorno a Montegiovi, raggiunge la via di Subbiano  e per essa perviene a Ponte Caliano. Non piu' strade o  fiumi  limitano ora il confine del comprensorio, ma quote di livello varianti da  400 ai 450 metri. Lungo  le  colline  di  Capolona  prima,  fino  a  Casa Vecchia, poi, per Pieve S. Giovanni e attorno al Poggio Macchione, si arriva in prossimita' di  Gello  Biscardo  in  Comune  di  Castiglion Fibocchi.       Da Gello Biscardo, sempre lungo la curva  di  livello  450,  si raggiunge  il  «Molinaccio»,  si  ridiscende  a  Case  Corsucci   per pervenire al Poggio di Sarno sino a sud di Faeto in  Comune  di  Loro Ciuffenna. Adesso il confine si incunea nella valle  del  «Ciuffenna» fino a Poggio di Loro, ridiscende per circoscrivere il Monte  Cocollo alla quota di 550 metri, raggiunge Querceto, Caspri e Mandri e di poi per Quercioli, Puliciano e Villa Mora, perviene al limite estremo del confine della provincia di Arezzo con quella di  Firenze.  Girando  a nord-est seguendo il confine della provincia si raggiunge il punto di partenza alla localita' «Ponte del Matassino».       Comprensorio sinistra Arno-sinistra Ambra.  -  Si  parte  dalla localita' «Pettini» e lungo  la  ferrovia  Arezzo-Roma  si  raggiunge Bucine capoluogo dell'omonimo comune. Da tale punto il confine  entra decisamente nella valle dell'Ambra, in un primo  tempo  non  seguendo alcuna strada ma raggiungendola ben presto a Panzano.  Lungo  la  via senese per Cennina, Duddova, S. Marino e Pietraviva  si  perviene  al punto corrispondente al confine della provincia di Arezzo  con  Siena alla localita' «Ciglio». Fatto un angolo acuto  rivolto  a  nord,  il confine del comprensorio si identifica  nel  confine  del  territorio provinciale fino a raggiungere la Casa  Lavatoio.  Di  qui,  seguendo dapprima un torrentello, poco dopo quota 360, incontra la  strada  di Monastero, e la segue scendendo fin presso Casa Santa Lucia  a  quota 268.  Con  un  deviamento  del  confine  verso  sud-ovest,   per   il «Casalone», risale il  borro  Frati  fino  ad  incontrare  la  strada Cavriglia-Montevarchi per poi discendere lungo il borro Quercio  alla localita' «Pettini» da cui siamo partiti.       Comprensorio  sinistra  Arno-destra   Ambra   -   Dalla   Villa Migliarina a nord di Bucine, presa come punto di partenza  del  terzo comprensorio,  si  segue  la  strada  nazionale  Valdarnese  che  per Malafrasca, Caggiolo e Ponticino conduce in prossimita' del Ponte del Palazzone. Si abbandona la via nazionale  per  inoltrarsi,  lungo  le strade camperecce, alle pendici di Montalfiore e  di  S.  Martino  in Poggio fino a raggiungere  la  via  consorziale  che  da  Viciomaggio conduce a Civitella in Val di  Chiana,  si  segue  tale  via  fino  a Civitella, ed oltre; e si incontra il bivio della strada per Monte S. Savino e lo si supera; si tocca Verniana e si incontra la  strada  di Gargonza per Palazzolo e di poi lungo la via senese, si  perviene  al confine della provincia di Siena che si segue fino sotto Monte Longo.       Si  abbandona  nuovamente  il  confine  della   Provincia   per inoltrarsi nella Val d'Ambra, dove il confine del  comprensorio,  non ben delimitato da strade, fiumi od altro,  ma  dagli  stessi  confini delle  proprieta',  perviene  alla  strada  senese   in   prossimita' dell'abitato di Sogna. Si segue tale strada per 3 chilometri circa  e a Casa Caroni la si abbandona. Il confine  ora  non  ha  limiti  bene precisati sulla carta, ma in effetti esso segue le  sinuosita'  delle curve di livello, esclude la parte pianeggiante della valle, si fissa ai confini  delle  proprieta'  private,  ed  attraversato  Capannole, Castiglione Alberti, Ca' Stracca, Pianacci, raggiunge  nuovamente  il punto di partenza alla Villa di Migliarina.  Zona di produzione delle Colline Pisane     L'estremo est del confine della zona  delle  Colline  Pisane,  e' rappresentato dal punto che corrisponde al  crocicchio  della  strada della Val d'Era con la strada denominata «Via delle  Saline»,  presso il km 21, situato nel Comune di Terricciola.     La linea di confine prosegue verso  nord,  segnata  dal  torrente Sterza, fino alla sua confluenza  col  fiume  Era.  Corre  poi  lungo questo fiume fino a nord  di  Capannoli,  nel  punto  cioe'  dove  si diparte la carrareccia  che  passando  per  Case  Roglio,  conduce  a Montacchita.  Poi  la  delimitazione  del  percorso  del  confine  e' rappresentata dal botro del Marchesato e dalla strada che  conduce  a Camugliano e a Casa Terrabianca estremo confine nord, e si  trova  al crocicchio che la strada  Ponsacco-Lari  fa  con  la  Fossa  Nuova  e trovasi nel Comune  di  Lari,  presso  la  localita'  denominata  «Il Poggino».   Ora   il   confine    e'    delimitato    dalla    strada Ponsacco-Perignano fino al punto in  cui  la  strada  s'incrocia  con quella Lavaiano-Crespina. Prosegue in direzione  sud  per  la  strada Lavaiano-Crespina fino all'incrocio con la strada  che  conduce  alla localita' denominata «Ceppaiano» e da  qui  a  casa  Piccioli,  Villa d'Achiardi, fino all'incontro con il rio Tavola. La linea di  confine prosegue verso ovest, seguendo il rio Tavola  e  giunta  all'incontro con la strada che conduce a Collesalvetti e la lascia per  proseguire per questa fino all'incontro con la via Aurelia.     E' questo l'estremo confine ovest ed il punto  e'  precisato  dal casello ferroviario, che si trova all'incrocio della via Aurelia  con la ferrovia ed il torrente Tora ad un chilometro e mezzo circa  dalla stazione di Collesalvetti, in Comune di Fauglia.     Segue per la via Aurelia fino alla localita' denominata «Torretta Vecchia» e da qui il confine e' delimitato  dalla  via  «Piano  della Tora», che passa per la frazione di Acciaiolo, in Comune di  Fauglia, fino presso la localita' denominata «Casetta». Da  questa  localita', che  rappresenta  il  limite  dei  comuni  di  Fauglia,  Crespina   e Lorenzana, il confine percorre per la localita' denominata il «Podere Nuovo», Casa al Fico, proseguendo poi per  il  rio  Galiano.  Poi  la delimitazione prosegue per  la  strada  che  conduce  alla  localita' denominata «Casa Capoluogo» e da qui passa per il Poggio alle  Talpe, seguendo la linea di confine del comune; segue il torrente Forra fino presso la localita' denominata «Ville Pisane», passa a valle di Monte Alto, Poggio alla Nebbia, Poggio Biancanelle, Poggio Prunicci.     La delimitazione prosegue a  valle  di  Poggio  Roccacce,  Poggio Canfore, Poggio Sughera e segue per un tratto il torrente delle Donne fino presso il Molino delle  Gusciane,  rappresentando  questo  punto l'estremo confine sud in Comune di Chianni.     Poi il confine e' delimitato dal torrente Sterza e si ricongiunge all'estremo est da cui s'e' iniziata la descrizione della zona.     Decreto ministeriale 8 settembre 1997  Zona di produzione di Montespertoli     Il  limite  inizia   all'incrocio   del   confine   comunale   di Montespertoli con la carrozzabile Fiano-Lucardo e passando  per  casa Pini (quota 369), podere Ghiole, il Quercione, Casanova (quota  236), Le Fornacette, giunge al torrente Virginio.     Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando  sotto  il molino Baron del Nero, molino La Barbara, molino dell'Albero,  molino Torrebianca, podere del Ponte, giunge sotto podere del Piano dopo  il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e  vicinissimo  alla carrozzabile finche' ad un certo punto, sotto podere  Barucciano,  si abbandona il torrente per seguire la strada sempre  in  fondo  valle, passando sotto Castiglioni  fino  a  che  in  corrispondenza  di  rio Rigonzi, si volge a ovest seguendo il confine comunale.     Poco prima del Borro di Gricciano, il  limite  si  innesta  sulla strada per quota 82 a Palazzaccio. Dopo Palazzaccio piega  a  sud-est sulla strada per Ortimino passando da Gricciano, C.Paolo,  C.Arzillo, Ortimino, Sodera, Chiesa di Ortimino, Casanova, fino all'incrocio con la strada per Nebbiano, dove  il  limite  volge  a  sud  seguendo  il confine comunale.     Il limite incontra la strada per Voltigiano e Castelfiorentino  e dall'incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano dove piega a sud-est sulla carreggiabile verso il cimitero, che segue fino a quota 69 ove incontra il confine comunale, che segue fino alla carrozzabile Fiano-Lucardo a quota 369.     |  
|   |                                 Art. 4.                       Norme per la viticoltura   4.1 Condizioni naturali dell'ambiente     Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto  e  al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.     Sono pertanto da considerarsi idonei -  ai  fini  dell'iscrizione allo schedario vinicolo - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.  4.2 Densita' di impianto     I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100  ceppi per ettaro. Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi  impianti  devono essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro.     Per gli impianti antecedenti l'entrata  in  vigore  del  presente disciplinare si applicano i  parametri  ed  i  criteri  previsti  dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.  4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto     I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere  tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e  del  vino. In  particolare  e'  vietata  ogni  forma  di  allevamento  su  tetto orizzontale tipo tendone.  4.4 Sistemi di potatura     I sistemi di potatura devono essere tali  da  non  modificare  le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.  4.5 Irrigazione di soccorso     E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.     E' consentita l'irrigazione di soccorso.  4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.     La produzione massima di uva ad ettaro  e  la  gradazione  minima naturale sono le seguenti:   ===================================================================== |                        |                  |  Titolo alcolometrico | |                        |  Produzione uva  |   volumico naturale   | | Tipologia o sottozona  |      t/ha        |     minimo % vol.     | +========================+==================+=======================+ | Chianti                |                11|                  10,50| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colli Aretini  |               9,5|                  11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colli          |                  |                       | |Fiorentini              |                 9|                  11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colli Senesi   |                 9|                  11,50| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colli Senesi   |                  |                       | |Riserva                 |                 9|                  12,50| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Colline Pisane |               9,5|                  11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Montalbano     |               9,5|                  11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Montespertoli  |               9,5|                  11,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Rufina         |               9,5|                  11,50| +------------------------+------------------+-----------------------+ | Chianti Superiore      |               9,5|                  11,50| +------------------------+------------------+-----------------------+
     Per gli impianti con densita' inferiore ai 4.000 ceppi/ettaro  la produzione di uva non potra' superare 9  t/ha  per  la  denominazione Chianti, 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti Superiore. In ogni caso la resa media di uva a ceppo non potra' essere superiore a 3 kg/ceppo. Tuttavia, per gli impianti realizzati  antecedentemente al 5 agosto 1996, il predetto limite di resa media di uva a ceppo  di 3 Kg e'  applicabile  a  decorrere  dalla  vendemmia  2018  (campagna vendemmiale  2018/2019)  e  fino  a  tale  termine  e'  da   ritenere applicabile il preesistente limite di resa media di uva a ceppo di  5 Kg.     Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei  limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non  superi  del  20%  i limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.     La  Regione  Toscana,  con  proprio  decreto,  su  proposta   del Consorzio  di  tutela,  sentite  le   organizzazioni   di   categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima  della  vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a  quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verra'  data comunicazione immediata al competente organismo di controllo.  4.7 Entrata in produzione     Per l'entrata in produzione  dei  nuovi  impianti  la  produzione massima ammessa ad ettaro e' la seguente:       terzo anno vegetativo 60% della produzione massima;       quarto anno vegetativo 100% della produzione massima.     |  
|   |                                 Art. 5.      Norme per la vinificazione, imbottigliamento ed affinamento   5.1 Zona di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento     Le operazioni di vinificazione, invecchiamento,  imbottigliamento e affinamento  ove  previsto,  per  il  vino  Chianti  devono  essere effettuate  nell'ambito  della  zona  di  produzione  delimitata  nel precedente art. 3.     Tali operazioni sono, altresi', consentite nell'intero territorio amministrativo delle Provincie di  Arezzo,  Firenze,  Pisa,  Pistoia, Prato  e  Siena,  nonche'  nelle  provincie  ad  esse  confinanti  di Grosseto, Livorno e Lucca.     Il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini» , «Colli  Senesi»  »,  «Colline  Pisane»,  «Montalbano»,  «Rufina»  e «Montespertoli»,  in   aggiunta   alla   denominazione   di   origine controllata e garantita «Chianti» e' consentito in via  esclusiva  al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato  ove  previsto, nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3, a condizione che  il vino sia ottenuto  da  uve  raccolte  e  vinificate  nell'ambito  dei rispettivi territori di  produzione  delimitati  per  ciascuna  delle predette zone.     Tuttavia  e'   altresi'   consentito   che   le   operazioni   di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento  ed  affinamento  ove previsto, per la produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita  «Chianti»  con  riferimento  alle  sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla  zona  di  produzione delle uve, e comunque all'interno dei  confini  amministrativi  delle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e  Siena,  nonche' nelle provincie ad esse confinanti  di  Grosseto,  Livorno  e  Lucca, sempre  che  tali   cantine   risultino   preesistenti   al   momento dell'entrata  in  vigore  del  disciplinare  approvato  con   decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.     Le  ditte  gia'  in  possesso  di  autorizzazione  in  deroga  ad effettuare  le  operazioni  di  vinificazione  fuori  della  zona  di produzione di cui  al  previgente  disciplinare  possono  effettuare, nella  medesima  cantina,  anche  le  operazioni  di  invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia.     L'imbottigliamento  in  zona  delimitata  di  cui  ai   paragrafi precedenti,  conformemente  all'art.  8  del  regolamento   (CE)   n. 607/2009, deve avere luogo nelle predette zone geografiche delimitate per salvaguardare la  qualita',  garantire  l'origine  ed  assicurare l'efficacia dei controlli.     Conformemente all'art. 8 del  regolamento  (CE)  n.  607/2009,  a salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori delle aree di produzione  delimitate,  sono  previste  autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma  3,  lettera  c della legge n. 238/2016.  5.2 Arricchimento     E' consentito l'arricchimento  alle  condizioni  stabilite  dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del  70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4.     I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino  «Chianti»  originario  la  quale  potra' essere presa in carico, purche' compatibile, come vino ad Indicazione geografica tipica.  5.3 Elaborazioni     Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica  dei vigneti   iscritti   allo   schedario   viticolo   siano   vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento  dei  vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di  campionatura  per  la certificazione analitica ed organolettica della relativa  partita,  e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.     Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  locali, leali e costanti, tra  cui  la  tradizionale  pratica  enologica  del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta  rifermentazione del vino appena svinato con  uve  dei  vitigni  di  cui  all'art.  2, leggermente appassite.  5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro     La resa massima di uva in  vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva e la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro  sono  le seguenti:   ===================================================================== |                           |                  | Produzione massima | |                           |                  |   hl di vino ad    | |  Tipologia o sottozona    |  Resa uva/vino   |      ettaro        | +===========================+==================+====================+ | Chianti                   |                70|                  77| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Colli Aretini     |                70|                66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Colli Fiorentini  |                70|                  63| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Colli Senesi      |                70|                  63| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Colline Pisane    |                70|                66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Montalbano        |                70|                66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Rufina            |                70|                66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Montespertoli     |                70|                66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+ | Chianti Superiore         |                70|                66,5| +---------------------------+------------------+--------------------+
     Qualora la resa uva/vino superi i limiti di  cui  sopra,  ma  non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  di origine controllata e  garantita;  oltre  detto  limite  percentuale, decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  e garantita per tutto il prodotto.  5.5 Invecchiamento e affinamento in bottiglia     Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Chianti», anche con riferimento alle sottozone,  puo'  aver  diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni.     Per i vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita «Chianti» con i  riferimenti  alle  sottozone  «Colli  Fiorentini»  e «Rufina» l'invecchiamento previsto per  aver  diritto  alla  menzione «riserva» dovra' essere effettuato per almeno sei mesi  in  fusti  di legno.     Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi» l'invecchiamento previsto per aver diritto  alla  menzione  «riserva» dovra' essere effettuato per almeno otto mesi in fusti di  legno  con un successivo affinamento in bottiglia per almeno quattro mesi.     Il periodo di  invecchiamento  per  aver  diritto  alla  menzione «riserva» viene calcolato  a  decorrere  dal  1°  gennaio  successivo all'annata di produzione delle uve.  5.6 Immissione al consumo     Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita solo  a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: 
          ===================================================         |                           |      Data (anno     |         |                           |   successivo alla   |         |   Tipologia o sottozona   |     vendemmia)      |         +===========================+=====================+         | Chianti                   |       1° marzo      |         +---------------------------+---------------------+         | Chianti Colli Aretini     |       1° marzo      |         +---------------------------+---------------------+         | Chianti Colli Fiorentini  |     1° settembre    |         +---------------------------+---------------------+         | Chianti Colli Senesi      |       1° marzo      |         +---------------------------+---------------------+         | Chianti Colline Pisane    |       1° marzo      |         +---------------------------+---------------------+         | Chianti Montalbano        |       1° marzo      |         +---------------------------+---------------------+         | Chianti Rufina            |     1° settembre    |         +---------------------------+---------------------+         | Chianti Montespertoli     |      1° giugno      |         +---------------------------+---------------------+         | Chianti Superiore         |     1° settembre    |         +---------------------------+---------------------+
     Tuttavia,  qualora  si   verificassero   particolari   condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che  i  vini  sopra  indicati abbiano  raggiunto  le  caratteristiche  minime  chimico-fisiche   ed organolettiche previste al successivo art.  6,  la  Regione  Toscana, sentite le Organizzazioni professionali di  categoria,  su  richiesta documentata del Consorzio di Tutela, puo' autorizzare l'immissione al consumo antecedentemente alle date sopra  riportate  e  comunque  nel limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.     |  
|   |                                 Art. 6.                      Caratteristiche al consumo   6.1  I  vini  di  cui  all'art.   1   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:  «Chianti»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,00%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colli Aretini»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colli Fiorentini»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colli Senesi»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 13,00%; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colline Pisane»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Montalbano»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Montespertoli»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Rufina»:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.     Se con  la  menzione  «riserva»:  titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.  «Chianti» Superiore:     colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;     odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;     sapore: secco, armonico,  sapido,  leggermente  tannico,  che  si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita';     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.     6.     |  
|   |                                 Art. 7.              Etichettatura, designazione e presentazione   7.1 Qualificazioni     Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da  quelle  previste  nel  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli aggettivi  «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «vecchio»  e simili. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.  7.2 Menzioni facoltative     Per i vini che per le loro caratteristiche vengono  destinati  al consumo entro l'anno  successivo  alla  vendemmia,  per  i  quali  si intenda usare in etichetta la specificazione «governato» - o  termini consimili  autorizzati  dal  Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali e' obbligatorio il «governo all'uso Toscano».  7.3 Ulteriori indicazioni     E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme  vigenti,  l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree, zone e localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il  vino  cosi' qualificato e' stato ottenuto.  7.4 Annata     Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i  vini  «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve.  7.5 Vigna     Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine controllata e garantita «Chianti», «Chianti  Superiore»  e  «Chianti» seguito  dal  riferimento  ad  una  delle  sottozone»   puo'   essere utilizzata la menzione «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal relativo toponimo o nome tradizionale,  che  la  vinificazione  e  la conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale menzione, seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  venga riportata sia nella denuncia  delle  uve,  sia  nei  registri  e  nei documenti  di  accompagnamento  e  che  figuri  nell'apposito  elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10 della legge n. 238/2016.     |  
|   |                                 Art. 8.                            Confezionamento   8.1 Recipienti     Le bottiglie o  altri  recipienti  contenenti  i  vini  «Chianti» all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono  essere   consoni   ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento.     Qualora i  vini  «Chianti»  siano  confezionati  in  fiaschi,  e' vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da  quello  tradizionale all'uso toscano, come definito nelle  sue  caratteristiche  dall'art. 47, comma 3 della legge n. 238/2016, ed e' inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.  8.2 Sistema di chiusura     Per  il  confezionamento  dei  vini  di  cui  all'art.   1,   con l'esclusione delle tipologie qualificate con  la  menzione  «riserva» per le quali deve essere utilizzato solo il tappo  raso  bocca,  sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.     E' in ogni caso vietato confezionare i  recipienti  con  tappi  a corona o con capsule a strappo.     |  
|   |                                 Art. 9.                   Legame con l'ambiente geografico   A) informazioni sulla zona geografica  A.1) fattori naturali rilevanti per il legame:     La zona geografica delimitata, ricade nella parte centrale  della Regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori  collinari,  a ridosso della catena degli  Appennini,  delle  provincie  di  Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.     Natura geologica: il Chianti nasce  in  una  area  geologicamente assai omogenea, situata a sud dell'Appennino e fra le latitudini  che ricomprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord,  dalla  zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo  i  monti  del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del Comune  di Cetona. L'altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla  Val  di Pesa con direttrici verso  San  Gimignano  e  Montalcino.  Il  nucleo centrale e' contornato da  propaggini  legate  ai  sistemi  collinari dell'Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e  del  Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali. In particolare, il territorio del Chianti, dal punto  di vista geologico, per  la  sua  vastita',  puo'  essere  suddiviso  in quattro sistemi, in odine di eta' di formazione decrescente:  dorsali preappenniniche  mio-eoceniche,  le  colline  plioceniche,  la  conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici,  ed i depositi alluvionali. L'altitudine dei terreni collinari  coltivati a vite e' compresa mediamente  fra  i  200  ed  i  400  m.s.l.m.  con giacitura ed orientamento adatti.     Clima: il clima dell'area si inserisce  nel  complesso  climatico cosiddetto  della  collina  interna  della  Toscana.  Il  clima   del comprensorio puo'  essere  definito  da  «umido»  a  «subumido»,  con deficienza idrica in estate. La piovosita' media annua e' di 867  mm. con un minimo di 817 mm. ed un massimo  di  932  mm..  La  piovosita' massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minima in luglio con 32 mm.. Il mese di agosto  e'  quello  mediamene piu' caldo, con temperature medie di oltre 23°C., mentre il mese piu' freddo e' solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5°C.  A.2) fattori umani rilevanti per il legame:     Di  fondamentale  importanza  sono  i  fattori  umani  legati  al territorio di  produzione,  che  per  consolidata  tradizione,  hanno contribuito ad ottenere il vino «Chianti».  Anche  se  molti  storici concordano sul  fatto  che  furono  gli  etruschi  ad  introdurre  la viticoltura nel territorio del Chianti,  il  ritrovamento  di  alcune viti fossili risalenti a decine di  milioni  di  anni  fa,  induce  a pensare un'origine ancora piu' antica per la  piu'  rinomata  coltura della regione.     Nel corso dei secoli, quindi,  la  viticoltura  ha  mantenuto  il ruolo della coltura  principale  e  di  riferimento  del  territorio, attorno a cui sono ruotati gli  altri  settori  produttivi  agricoli, fino  all'inizio  degli  anni  settanta,  con  il   passaggio   dalla conduzione associata «mezzadrile», a  quella  del  cosiddetto  «conto diretto». Questo passaggio epocale, ha visto la migrazione  di  forza lavoro  dal  settore  primario  verso  attivita'  extragricole   come edilizia ed industria con il  conseguente  abbandono  delle  campagne dovuto alla l'urbanizzazione delle popolazioni. Cio' forzatamente  ha portato alla riformulazione di un nuovo sistema  di  conduzione,  del cosiddetto «conto diretto», che drasticamente impose  di  trasformare le  vecchie  superfici  vitate,  spesso  nella  forma  della  coltura promiscua,  viti  maritate  con  sostegno  vivo,  in  nuovi   vigneti specializzati moderni e facilmente meccanizzabili,  grazie  anche  al supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A..     Il Consorzio vino Chianti e' nato  dallo  spirito  innovativo  ed imprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, con finalita' di difesa per il commercio interno e dell'esportazione del vino  «tipico Chianti».     Con decreto ministeriale del 31 luglio 1932, nella logica di  una attiva difesa dei vini tipici italiani, venne delimitato per la prima volta  il  territorio  di  produzione  del  vino  «tipico   Chianti», costituito da sette zone di produzione, che sono rimaste  tal  quali, cosi' come contenute nell'attuale delimitazione.     Il vino Chianti ottenne il riconoscimento come  Denominazione  di Origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto  1967,  con  approvazione   del   relativo   disciplinare   di produzione, ove oltre alle zone di  produzione  identificate  con  il precedente decreto ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti nelle provincie di Arezzo, Firenze,  Prato, Pisa, Pistoia e Siena.     Grazie  al  lavoro  sapiente  dei  produttori   vitivinicoli   ed all'attivismo dell'industria di settore, si  crearono  le  condizioni affinche'  il  vino  Chianti  ottenesse  una  enorme  diffusione   ed apprezzamenti,  sui  mercati  interni  ed  internazionali.  Il   vino Chianti, con i  suoi  imprenditori  sempre  all'avanguardia  sia  nel settore della produzione che della commercializzazione,  per  la  sua qualita' e, per il  fatto  che  aveva  contribuito  a  far  conoscere l'Italia ed i prodotti  italiani  sui  mercati  di  tutto  il  mondo, ottenne il riconoscimento come vino Chianti D.O.C.G, con decreto  del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.     L'incidenza dei fattori umani, per questo settore, ma  anche  per altri  settori  dell'agricoltura,  quale   potrebbe   essere   quello olivicolo, e' in particolare riferita alla puntuale  definizione  dei seguenti  aspetti   tecnico-produttivi,   che   costituiscono   parte integrante del vigente disciplinare di produzione:     Base ampelografica dei vigneti:       i vitigni idonei alla produzione del vino  in  questione,  sono essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata,  come  riportati  all'art.  2   del   disciplinare.   In particolare, il vitigno  principe  e'  il  Sangiovese  n.,  che  puo' variare dal 70%, fino al 100%.     Le forme di allevamento, i sesti di  impianto  ed  i  sistemi  di potatura:       per  quanto  attiene  le  forme  di  allevamento  non  ci  sono particolari limitazioni, lasciando al viticoltore ampia scelta  della forma  piu'   confacente   alle   proprie   esigenze   aziendali   ed organizzative, con la sola eccezione, che  la  forma  prescelta,  non vada a modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e  del  vino, escludendo in assoluto, comunque, ogni forma di allevamento su  tetto orizzontale, tipo tendone.     I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100  ceppi per  ettaro.  I  sistemi  di  potatura  devono  essere  tali  da  non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.     E' vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre  e'  consentita l'irrigazione di soccorso.     Le pratiche relative all'elaborazione dei vini:       sono  quelle  tradizionalmente  consolidate  in  zona,  per  la vinificazione di vini tranquilli, adeguatamente differenziate per  la tipologia di base, e la tipologia «riserva» e  «superiore»;  riferite quest'ultime  a  vini  rossi   maggiormente   strutturati,   la   cui elaborazione comporta determinati periodi di  invecchiamento: 2  anni per il Chianti, due anni, di cui almeno 6 mesi, in  fusti  di  legno, per le sottozone Chianti Rufina e Chianti  Colli  Fiorentini.  Per  i «Colli Senesi»: due anni, di cui almeno otto mesi, in fusti di legno, con successivo affinamento in bottiglia, per almeno quattro mesi.     Le rese in uva, per le varie tipologie di vino  «Chianti»,  anche nelle  sue  articolazioni  territoriali,  sono  quelle  riportate  al precedente art. 4, comma 6. Anche l'immissione  al  consumo,  di  cui all'art. 5, paragrafo sei, decorre  dal  primo  di  marzo,  dell'anno successivo alla vendemmia, per la tipologia base «Chianti» ed  alcune sottozone, mentre per la sottozona «Chianti Montespertoli»  al  primo giugno, e per «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti Rufina» e «Chianti Superiore», al primo settembre.  B) informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche  del  prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico:     La D.O.C.G. «Chianti» e' riferita a varie tipologie di vino rosso - di «base» - «di sottozona» «superiore» e «riserva» - che dal  punto di  vista  analitico  ed  organolettico  presentano   caratteristiche peculiari, descritte dall'art. 6 del disciplinare di produzione,  che ne  permettono  una   chiara   individuazione   legata   all'ambiente geografico.     In particolare  tutti  i  vini  presentano  un  giusto  grado  di acidita',  il  colore  e'  rubino  vivace  tendente  al  granato  con l'invecchiamento. L'odore si presenta intensamente  vinoso,  talvolta con profumo di mammola e con un piu' pronunziato carattere di finezza nella fase  dell'invecchiamento.  Il  sapore  si  presenta  armonico, sapido, leggermente tannico, che  si  affina  col  tempo  al  morbido vellutato; il prodotto  dell'annata  che  e'  stato  sottoposto  alla pratica del «governo all'uso Toscano» presenta vivezza e rotondita'.  C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)     L'orografia  collinare  della  zona  di   produzione   ove   sono realizzati gli  impianti  vitati,  destinati  alla  produzione  della denominazione Chianti, nonche' l'ubicazione  e  l'orientamento  degli stessi vigneti, contribuiscono ad  attribuire  una  caratterizzazione inequivocabile alla zona delimitata al precedente art.  3),  per  una produzione vitivinicola, di qualita' eccelsa.     Le  stesse  caratteristiche  fisiche,   tessitura   e   struttura chimico-fisica dei terreni contribuiscono in  modo  determinante,  in abbinamento  ad  una  oculata  scelta  dei  vitigni  e  dei  relativi portainnesti,   all'ottenimento   delle   peculiari   caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche del vino «Chianti».     La dimensione dell'area, come detto nella  descrizione  geologica dei terreni, ricomprende diverse tipologie di terreno, che vanno  dal terreno argilloso a quello argilloso con  presenza  di  scheletro,  a quello di medio impasto, fino al sabbioso. Di  regola,  sono  terreni con media fertilita', con giacitura dal collinare dolce al  collinare accentuato, financo  a  terreni  che  necessitano  sistemazioni  piu' estreme come i terrazzamenti.     Il  clima  dell'areale  di  produzione,  come   detto,   presenta precipitazioni medie annuali di 867 mm.. Il periodo di deficit idrico inizia, di regola, a giugno con modesta piovosita', ma e' nei mesi di luglio ed agosto, che si presenta piu' significativo. La combinazione della scarsita' di  pioggia  in  estate  con  una  temperatura  media elevata, insolazione adeguata,  produce  uno  stress  alla  vite  che contribuisce ad ottenere un'uva particolarmente adatta a produrre  un vino Chianti con caratteristiche positive.     E' grazie alla combinazione dell'ambiente in cui sono  realizzati i vigneti, con i fattori umani, incidenti nelle  scelte  tecniche  di realizzazione del vigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si  riesce  ad  avere  un  prodotto,  il  quale,  pur  nelle  sue articolazioni e specificita', rappresenta un vino unico al mondo.     Il termine Chianti rappresenta, assieme alla tradizioni culturali secolari, alla  storia,  alla  letteratura,  alla  gastronomia,  alla popolazione ivi residente, non solo  un  grande  vino,  ma  anche  un sistema socio-economico piu' complesso.     Il grande sviluppo della viticoltura si e'  avuto  con  l'avvento della famiglia dei Medici. Gia' nella seconda meta' del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un  clima popolaresco, dove il vino e' l'essenza di  un  teatro  di  arguzie  e banalita', al limite grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, gia' mercanti e banchieri, un bene  ed  un  dono,  fu  alimento,  merce  e simbolo. Si dice che dai tempi del duro e sagace  Cosimo  il  Vecchio fino allo sfortunato Gian Gastone, il vino preferito  a  casa  Medici fosse quello prodotto nella  zona  del  Chianti.  Oltre  ai  vini  di provenienza da tali zone, si beveva, prima a Palazzo  di  Via  Larga, poi a Pitti e sempre nelle Ville  medicee  del  contado,  anche  vini Schiavo, Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla ed il vin cotto.     Stretto e' il legame che lega la dinastia medicea con la  scienza enologica o piu' semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei  Medici,  le colonne furono adornate di pampani, tralci ed  uve,  che  ancora,  si possono ammirare nel cortile del palazzo.     I  Medici  furono  Signori  di  Firenze,  del  contado   e,   dal Cinquecento, furono Granduchi di Toscana. E' naturale dunque che  uno dei prodotti piu' rinomati, della regione, diventasse cura del  mondo della politica. Ma, il vino segno' anche  l'allegria,  il  fasto,  il desiderio di ebrezza e di smemoratezza che molti  Medici,  e  Lorenzo fra tutti, coltivarono, non senza una vena segreta di malinconia.     Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni  abbia  il Chianti,  compresa  quella  del  significato  del  nome:  per  alcuni significa «battito di ali» o «clamore e suoni  di  corni»  oppure  e' piu' semplicemente  l'estensione  topografica  della  parola  etrusca «Clante», nome personale, frequente nell'onomastica di  quel  popolo, di cui sono state trovate tracce in certe scritture contabili del XIV secolo. Lamberto Paronetto, in un suo libro, ne menziona l'uso in  un atto di donazione del 790 appartenente alla Badia di San Bartolomeo a Ripoli. Dall'atto di donazione  si  passa,  con  un  salto  di  molti secoli, ai documenti dell'archivio Datini (1383-1410) di Prato,  dove viene anche usato, per la  prima  volta,  il  termine  «Chianti»  per designare un tipo speciale di vino. Comunque, una  fra  le  remote  e sicure citazioni della parola «Chianti»,  riferita  al  vino,  sembra quella apparsa nella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla  fine del  quattrocento  o  dei  primi  anni  del  cinquecento.   Tuttavia, nonostante le rare  apparizioni  quattrocentesche  e  cinquecentesche della parola, la  denominazione  corrente  di  questo  vino  restera' ancora per parecchio tempo riferita al nome di «vermiglio» o a quello di «vino di Firenze». Solo nel seicento, con  l'intensificarsi  dello smercio  e  delle  esportazioni,  il  nome   della   regione   verra' universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto  di  questa territorio.     Nel settembre del 1716, gli «illustrissimi signori deputati della nuova congregazione sopra il commercio del vino» fissarono i  termini del commercio dentro  e  fuori  «li  Stati  di  Sua  Altezza  Reale», formulando, senza volerlo, il primo vero e proprio  disciplinare  del «Chianti» e degli altri vini, allora famosi, destinati  in  futuro  a fondersi, nella sua denominazione.     Il bando affisso «nei luoghi  soliti  ed  insoliti»  di  Firenze, regolamentava oltre alla zona originaria del  Chianti,  anche  quella del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra. L'editto granducale, tra l'altro, comminava pene severe per tutti i casi di  contraffazione  e di traffico clandestino, anticipando la disciplina per  i  luoghi  di origine, preludio all'odierna denominazione controllata e  garantita. Scrivevano all'epoca gli illustrissimi controllori: «tutti quei  vini che non saranno prodotti e fatti  nelle  regioni  confinate,  non  si possono, ne'  devono,  sotto  qualsiasi  pretesto  o  questo  colore, contrattare per navigare, per vino Chianti, Pomino, Carmignano e  Val d'Arno di Sopra, sotto le pene contenute nello enunciato bando».     Il bando parlava chiaro:       «Premendo  all'Altezza  Reale  del  Serenissimo   Granduca   di Toscana, nostro signore che si mantenga l'antico credito di qualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoi felicissimi Stati,  non solo  per  il  decoro  della  Nazione  quale  ha  conservato   sempre un'illibata fede pubblica, che per  cooperare  al  possibile  per  il sollievo dei suoi amatissimi sudditi ... .»       Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione  di  un'apposita congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani commessi per navigare, fossero muniti di una garanzia per  maggiore  sicurezza della qualita' loro:  «  ...  criminalmente  contro  i  vetturali,  i navicellai e altri che maneggiassero detti vini  per  le  frodi  fino alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il benefizio pubblico».       Fino  poi  ad  arrivare,  all'intuizione  del  Barone   Bettino Ricasoli, con  la  definizione  della  base  ampelografica  del  vino Chianti e dell'introduzione di speciali  tecniche  di  vinificazione, quali   quella   del   «governo»,   utilizzando    uve    «colorino», preventivamente appassite su stuoie di canne (cannicci).  La  pratica del «governo», conferisce al vino un piu' elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiore rotondita' di «beva», che lo  rende  adatto ad accompagnarsi ai piatti tipici  toscani,  quali  salumi,  arrosti, carne alla griglia, etc.       Nel   1870,   Ricasoli,   scriveva   al   professor    Studiati dell'Universita' di Pisa: «il vino  riceve  dal  Sangioveto  la  dose principale del suo profumo e una certa  vigoria  di  sensazione;  dal Canaiolo  l'amabilita'  che  tempra  la  durezza  del   primo   senza togliergli nulla del suo profumo, per esserne  pur  esso  dotato;  la Malvasia tende a diluire il prodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lo rende  piu'  leggero  e  piu'  prontamente  adoprabile all'uso della tavola quotidiana».     Negli anni  a  noi  piu'  vicini,  il  vino  Chianti  ottenne  il riconoscimento come denominazione di origine controllata con  decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967,  con  approvazione del relativo disciplinare di  produzione,  ove  oltre  alle  zone  di produzione identificate con il decreto ministeriale del 1932,  furono inseriti i territori ad esse vicine,  ricadenti  nelle  provincie  di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena e, nell'anno 1984,  grazie  al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed  all'attiva  industria collaterale di settore, si crearono le condizioni affinche'  il  vino Chianti ottenesse il riconoscimento, come vino Chianti  D.O.C.G,  con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.     |  
|   |                                Art. 10.                Riferimenti alla struttura di controllo   10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:     Toscana certificazione agroalimentare     viale Belfiore, 9     50144 Firenze     tel.: +39 055 368850     fax: +39 055 330368     e-mail: info@tca-srl.org  10.2  Toscana  certificazione  agroalimentare   e'   l'organismo   di controllo  autorizzato  dal  Ministero   delle   politiche   agricole alimentari  e  forestali,  ai  sensi  dell'art.  64  della  legge  n. 238/2016,  che  effettua  la  verifica  annuale  del  rispetto  delle disposizioni del presente disciplinare,  conformemente  all'art.  25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del reg. CE  n. 607/2009,  per  i  prodotti  beneficianti  della  DOP,  mediante  una metodologia dei  controlli  combinata  (sistematica  ed  a  campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,  elaborazione, confezionamento),  conformemente  al  citato  art.  25,  par.  1,  2° capoverso.  10.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il  decreto  ministeriale  14  giugno  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012.     |  
|   |                                                             Allegato 1   Vitigni complementari idonei alla  produzione  della  DOCG  dei  vini «Chianti» 
     1. Abrusco N.     2. Albana B.     3. Albarola B.     4. Aleatico N.     5. Alicante Bouschet N.     6. Alicante N.     7. Ancellotta N.     8. Ansonica B.     9. Barbera N.     10. Barsaglina N.     11. Biancone B.     12. Bonamico N.     13. Bracciola Nera N.     14. Cabernet Franc N.     15. Cabernet Sauvignon N.     16. Calabrese N.     17. Caloria N.     18. Canaiolo Bianco B.     19. Canaiolo Nero N.     20. Canina Nera N.     21. Carignano N.     22. Carmenere N.     23. Cesanese D'Affile N.     24. Chardonnay B.     25. Ciliegiolo N.     26. Clairette B.     27. Colombana Nera     28. Colorino N.     29. Durella B.     30. Fiano B.     31. Foglia Tonda N.     32. Gamay N.     33. Grechetto B.     34. Greco B.     35. Groppello di Santo Stefano N.     36. Groppello Gentile N.     37. Incrocio Bruni 54 B.     38. Lambrusco Maestri N.     39. Livornese Bianca B.     40. Malbech N.     41. Malvasia Bianca di Candia B.     42. Malvasia Bianca lunga B.     43. Malvasia Istriana B.     44. Malvasia N.     45. Malvasia Nera di Brindisi N.     46. Malvasia Nera di Lecce N.     47. Mammolo N.     48. Manzoni Bianco B.     49. Marsanne B.     50. Mazzese N.     51. Merlot N.     52. Mondeuse N.     53. Montepulciano N.     54. Moscato Bianco B.     55. Muller Thurgau B.     56. Orpicchio B.     57. Petit manseng B.     58. Petit verdot N.     59. Pinot Bianco B.     60. Pinot Grigio G.     61. Pinot Nero N.     62. Pollera Nera N.     63. Prugnolo Gentile N.     64. Pugnitello N.     65. Rebo N.     66. Refosco dal Peduncolo rosso N.     67. Riesling Italico B.     68. Riesling Renano B.     69. Roussane B.     70. Sagrantino N.     71. Sanforte N.     72. Sauvignon B.     73. Schiava Gentile N.     74. Semillon B.     75. Syrah N.     76. Tempranillo N.     77. Teroldego N.     78. Traminer Aromatico Rs     79. Trebbiano Toscano B.     80. Verdea B.     81. Verdello B.     82. Verdicchio Bianco B.     83. Vermentino B.     84. Vermentino Nero N.     85. Vernaccia di San Gimignano B.     86. Viogner B.     |  
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