Estratto determina n. 1232/2019 del 23 luglio 2019 
     Medicinale: TENOFOVIR DISPOROXIL LUPIN.     Titolare A.I.C.: Lupin (Europe) Limited - Victoria Court,  Bexton Road - Knutsford, Cheshire, WA16 0PF - Regno Unito.     Confezioni:       «245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  flacone HDPE - A.I.C. n. 045308018 (in base 10);       «245 mg compresse rivestite con film» 90  (3×30)  compresse  in flacone HDPE - A.I.C. n. 045308020 (in base 10).     Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.     Composizione:       principio attivo: tenofovir disoproxil fosfato;       eccipienti:         nucleo   della   compressa:    cellulosa    microcristallina, croscarmellosa sodica, acido stearico;         film  di  rivestimento:  lattosio   monoidrato,   ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), triacetina, lacca  alluminio  indaco carminio (E132). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu' dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale TENOFOVIR DISPOROXIL LUPIN e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a prescrizione  medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per   volta, vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL). 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive modificazioni ed integrazioni, che  impone  di  non  includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
                               Stampati 
     Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo allegato alla presente determina.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla presente determina.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |