| Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 12 luglio 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di  origine  controllata  dei  vini   «Conegliano   Valdobbiadene   - Prosecco».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'Unione europea all'epoca  vigente,  nonche'  dei  relativi  fascicoli  tecnici,  ivi compreso  il   disciplinare   consolidato   della   DOP   «Conegliano Valdobbiadene   -   Prosecco»   e   il   relativo   documento   unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare di produzione della predetta DOP;   Visto il decreto ministeriale  28  luglio  2014,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, n. 183 dell'8 agosto 2014 e sito  del  Ministero, con il quale e' stato,  da  ultimo,  modificato  il  disciplinare  di produzione della DOP dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;   Vista  la  documentata  domanda  e  la  successiva   documentazione integrativa, presentata per il  tramite  della  Regione  Veneto,  dal Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, con sede in  Pieve  di  Soligo  (TV),  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei  vini  «Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»,  nel rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  7 novembre 2012;   Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e' stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare e' stato acquisito il  parere  favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella  riunione  del  18  dicembre 2018;   Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019, entro il termine previsto di  trenta  giorni dalla  citata  data  di  pubblicazione   e'   pervenuta   un'istanza, contenente  osservazioni  sulla  citata  proposta  di  modifica   del disciplinare, da parte della ditta «Astoria Wines A.C., con  sede  in Crocetta di Montello  (TV),  che  e'  stata  oggetto  di  valutazione nell'apposita Conferenza dei servizi del 23  maggio  2019,  ai  sensi decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 8, comma 2, presso  questo Ministero con la partecipazione del Vice -  Presidente  del  Comitato nazionale vini DOP  e  IGP  e  del  rappresentante  della  competente Regione del Veneto, del soggetto richiedente e del  soggetto  che  ha presentato la predetta istanza;   Atteso che ad esito  della  predetta  Conferenza  dei  servizi,  il Ministero, d'intesa con il  vice-presidente  del  Comitato  nazionale vini e con il rappresentante della Regione del Veneto,  conformemente alla procedura di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ha respinto le osservazioni presentate con  la  citata istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed ai soggetti che hanno presentato le osservazioni  di  cui  trattasi,  confermando pertanto la proposta  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75, del 29 marzo 2019;   Considerato che,  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta procedura  nazionale  di  valutazione,  conformemente   all'art.   17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art.  10  del regolamento  UE  n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda  di  modifica del  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e il relativo documento  unico  consolidato con le stesse modifiche;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del regolamento UE n. 34/2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1.  Al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  (DOCG)  dei  vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», cosi' come consolidato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato  con  il decreto ministeriale 28 luglio  2014  richiamati  in  premessa,  sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui  alla  proposta  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2019.   2. Il disciplinare di produzione della  DOP  dei  vini  «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», consolidato con «modifiche  ordinarie»  di cui al precedente comma ed il relativo documento  unico  consolidato, figurano rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
            DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE              DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI                 «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO» 
                                Art. 1. 
                         Denominazione e vini 
     1. La denominazione d'origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», o «Conegliano - Prosecco» o «Valdobbiadene - Prosecco», e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione,  per le seguenti tipologie:       «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» (Categoria Vino);       «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante (Categoria Vino frizzante);       «Conegliano Valdobbiadene -  Prosecco»  spumante,  accompagnato dalla menzione superiore (Categoria Vino spumante, Vino  spumante  di qualita' e Vino  spumante  di  qualita'  del  tipo  aromatico),  tale tipologia puo' essere accompagnata dalle seguenti menzioni:       «sui lieviti»;       «Rive», purche' seguita con un riferimento  geografico  di  cui all'allegato A.     2. La menzione «Superiore  di  Cartizze»  e'  riservata  al  vino spumante della denominazione  di  cui  al  comma  1,  ottenuto  nella tradizionale sottozona, nei limiti ed alle condizioni  stabilite  nel presente disciplinare.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre,  le  stesse  modifiche  sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» provenienti dalle  campagne 2018/2019 e precedenti che siano in possesso dei requisiti  stabiliti nell'allegato disciplinare consolidato.   4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle modifiche di cui all'art. 1.   5. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»,  di  cui  all'art.  1  saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' -  Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 luglio 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2. 
                          Base ampelografica 
     1. I vini «Conegliano Valdobbiadene  -  Prosecco»  devono  essere ottenuti dalle uve provenienti dai  vigneti  costituiti  dal  vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, fino  ad  un  massimo del 15%  le  uve  delle  seguenti  varieta',  utilizzate  da  sole  o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.     2.  I  vini  destinati  alla  pratica  tradizionale  disciplinata all'art. 5, comma 3, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma  1 lettera C), iscritti allo schedario viticolo della  DOCG,  costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot  nero,  Pinot  grigio  e  Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.     |  
|   |                                 Art. 3. 
                     Zone di produzione delle uve 
     1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini della denominazione di origine controllata  e  garantita  «Conegliano Valdobbiadene  -  Prosecco»,  ricadente  nell'ambito  della  zona  di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco»,  e' delimitata come segue:       A) La zona di produzione delle uve  atte  ad  ottenere  i  vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art.  1,  punto  1), comprende il territorio collinare dei comuni  di:  Conegliano  -  San Vendemiano - Colle Umberto -  Vittorio  Veneto -  Tarzo  -  Cison  di Valmarino - San Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana - Pieve  di Soligo - Farra di Soligo -- Follina - Miane - Vidor - Valdobbiadene.     In particolare tale zona e'  cosi'  delimitata:  si  prende  come punto di partenza per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine amministrativo tra  i  comuni  di  Valdobbiadene  e  Segusino incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.     Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni  fino  a Col Antich, dove incontra la curva di livello di quota 500, che segue fino a Ca' Pardolin, nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500 e prosegue sul  sentiero,  che  porta  fino  alla  piazza  del  paese attraverso prima via Cimavilla  e  quindi  per  via  Trieste.  Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la  casera  Duel, poi, percorrendo il  crinale  della  collina,  attraversa  la  strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo  il  crinale del colle, raggiunge localita' Tre Ponti sulla  strada  Follina-Pieve di Soligo.     Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda  di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte  della  chiesetta  di  S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la'», ed a  monte  di  Resera;  il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento  con la RevineTarzo. Dal suddetto bivio il confine, sempre  seguendo  tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con  la strada Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi il confine  tra  il  comune  di  Tarzo  e  di  Vittorio  Veneto  fino  a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e  delle  Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con  il  rio  Cervada, scende lungo il Cervada fino al  punto  di  incrocio  con  la  strada Cozzuolo-Vittorio  Veneto,  prosegue   verso   questa   citta'   fino all'incrocio con la strada che da Conegliano  conduce  al  centro  di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo  di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino  di  Colle  Umberto.  Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di  S.  Martino  e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.     Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o  statale  13 segue la  nuova  circonvallazione  della  citta'  di  Conegliano  per inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera.     Da tale inserimento il confine  raggiunge  Susegana  per  deviare subito dopo il  paese  verso  ovest  lungo  la  strada  che  porta  a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.     Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine  procede fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere  Pieve  di  Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).     Attraversato il  centro  urbano,  il  confine,  seguendo  la  via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e  continuare  lungo la strada maestra Soligo - Ponte  di  Vidor  attraversando  Farra  di Soligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di  Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere  a  Bigolino.  Dopo  Bigolino  il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene  per  raggiungere, deviando a sinistra e seguendo  la  strada  comunale  della  centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento  del  torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale  che  si erge bruscamente sul  Piave,  corre  sul  bordo  del  terrazzo  (vedi allegata   cartografia   regionale   «Definizione   limite   terrazza alluvionale») per risalire sulla  strada  Valdobbiadene-Segusino,  in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito;  da  qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di  nuovo la  localita'  Fornace  chiudendo  cosi'  il  perimetro  della   zona delimitata.       B) Il vino spumante ottenuto da  uve  raccolte  nel  territorio della frazione di S. Pietro di  Barbozza,  denominato  Cartizze,  del Comune  di  Valdobbiadene,  ha   diritto   alla   sottospecificazione «Superiore di Cartizze».     Tale sottozona e  cosi'  delimitata:  si  prende  come  punto  di partenza il ponte sulla Teva ad  ovest  di  Soprapiana  sulla  strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Boret (q. 184) e  Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine  sale  verso  nord  seguendo  il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle  Zente  che  segue fino alla confluenza con il fosso Piagar; segue ancora  il  fosso  di Piagar  fino  al  punto  di  congiungimento  dei  mappali  nn.  63.71 (frazione di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).     Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il  confine  corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale  a  542  fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.     Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale  dei  Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il  crinale  del  monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a  monte  della casa Miotto e  raggiunge  la  strada  vicinale  della  Tresiese  (tre siepi).     Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Mont, la percorre e alla prima curva  (mappale n. III della frazione di S. Pietro di Barbozza,  sez.  b,  foglio  X) sale per costeggiare a  monte  il  terreno  vitato,  quindi  discende nuovamente sulla strada dei Mont nei pressi del capitello.     Il confine  percorre  la  strada  fino  all'incrocio  con  quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello  Strett  e prosegue  nella  stessa   direzione   per   raggiungere   la   strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal  de Sciap e raggiunge il torrente Valle della  Rivetta  (rio  Borgo);  il confine si accompagna al torrente fino al  limite  di  divisione  dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn. 149-151, nn. 148-151  attraversa la strada vicinale del Campion, passa  tra  i  mappali  nn.  178-184, 179-184,  179-167,  179-182,  181-185  e  raggiunge  il  fosso  della Tevicella, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale,  corre tra i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di Barbozza, sez.  B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la  strada  dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale  del  Cavalier  tra  i mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).       C) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla  tradizionale pratica  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  comprende  il   territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso:  Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano;  Cordignano; Farra  di  Soligo;  Follina;  Fregona;  Miane;   Pieve   di   Soligo; Refrontolo; Revine  Lago;  San  Fior;  San  Pietro  di  Feletto;  San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.  Marco;  Castelcucco;  Cavaso  del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera  del  Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della  Battaglia,  Paderno  del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli  Ezzelini;  Volpago  del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.     |  
|   |                                 Art. 4. 
                       Norme per la viticoltura 
     1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali  e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», devono essere  quelle  tradizionali  della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al  vino  derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.     Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.     2. Densita' d'impianto. I vigneti  in  coltura  specializzata,  a decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densita' minima di 2500 ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto.     3. Forme di  allevamento.  I  sesti  d'impianto  e  le  forme  di allevamento  consentiti  sono  quelli  gia'  in  uso  nella  zona,  a spalliera semplice. Sono vietate  le  forme  di  allevamento  espanse (tipo raggi). Per gli impianti realizzati successivamente  alla  data di approvazione del presente disciplinare, sono vietate le  forme  di allevamento a cordone libero e cortina.     La regione puo' consentire diverse forme di allevamento,  qualora siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.     4. Sistemi di potatura. Con riferimento ai  suddetti  sistemi  di allevamento della vite, la potatura deve essere  quella  tradizionale e, comunque  i  vigneti  devono  essere  governati  in  modo  da  non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.     5.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita l'irrigazione di soccorso.     6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione  dei vini spumanti: «Superiore  di  Cartizze»,  «Rive»  e  «sui  lieviti», devono essere raccolte esclusivamente a mano.     7. Resa a ettaro e  gradazione  minima  naturale. Per  i  vini  a denominazione  di  origine  controllata   e   garantita   «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, comma 1, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere  superiore a tonnellate 13,50, ed  il  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione  deve  essere  di  9,50 vol.     Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante  superiore  e   frizzante   devono   garantire   un   titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  del  9,00%  vol,  Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli  si  applica la  previsione  di  cui  all'allegato  II,  punto  C,  comma  2,  del regolamento CE n. 606/2009.     Per il vino spumante designato con  la  menzione  «Rive»  di  cui all'art. 7, comma 7, la resa massima di uva  per  ettaro  in  coltura specializzata non deve essere  superiore  a  tonnellate  13,0  ed  il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo  delle  uve  destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.     Per il vino spumante avente diritto alla menzione  «Superiore  di Cartizze», di cui all'art. 1, comma 2, la resa  massima  di  uva  per ettaro  in  coltura  specializzata  non  deve  essere   superiore   a tonnellate 12,00,  ed  il  titolo  alcolomentrico  volumico  naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione  deve  essere  di  9,50 vol.     Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a  denominazione  di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» dovranno essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra,  purche'  la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.     Fatte salve le  altre  destinazioni  consentite  dalla  normativa vigente, tale  quota  di  prodotto  non  puo'  in  ogni  caso  essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al  nome  della  varieta'  Glera,  oppure  vino  spumante varietale, sempre con il nome della medesima varieta'.  Inoltre,  con riferimento sempre al prodotto di cui  al  precedente  capoverso,  la Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela  della presente denominazione di origine  e  sentite  le  organizzazioni  di categoria interessate, con proprio  provvedimento  da  emanarsi  ogni anno  nel  periodo  immediatamente  precedente  la  vendemmia,   puo' stabilire   ulteriori   diverse   utilizzazioni/destinazioni    delle succitate uve.     La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela della presente denominazione di origine e  sentito  il  parere  delle categorie interessate, con proprio  provvedimento  da  emanarsi  ogni anno nel periodo immediatamente precedente  la  vendemmia,  puo',  in attuazione a quanto stabilito dall'art. 39, commi 2 e 4  della  legge n. 238/2016:       ridurre i quantitativi di uva per ettaro  rivendicabile,  anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente articolo;       adottare altre disposizioni per migliorare  o  stabilizzare  il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti  da  cui sono  ottenuti  o  per  superare  squilibri  congiunturali,   dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche   agricole, alimentari, forestali e del turismo.     Limitatamente alle tipologie spumante, in annate  particolarmente favorevoli la Regione Veneto, su proposta del  Consorzio  di  Tutela, sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  puo'  aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo  restando il limite massimo di cui al quinto capoverso, oltre il quale  non  e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti e dei vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro  di  cui al  presente  comma  ed  in  particolare  al  quinto   capoverso   e' regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.     Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.     |  
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                      Norme per la vinificazione 
     1. Vinificazione. Le operazioni di vinificazione  delle  uve,  di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lettera A),  anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.     Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero,  Pinot  grigio  e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma  3 del presente articolo, possono essere vinificate  in  tutta  la  zona prevista dall'art. 3, comma 1,  lettera  C);  inoltre,  tenuto  conto delle   situazioni   tradizionali,   le   predette   operazioni    di vinificazione  possono  essere  effettuate   nell'intero   territorio amministrativo del Comune di Orsago e Arcade in provincia di Treviso.     Per quanto riguarda la  sottozona  «Superiore  di  Cartizze»,  le operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate  entro   il territorio del Comune di Valdobbiadene.     Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.     2. Elaborazione. Le operazioni di preparazione del vino  spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle  tipologie  ove  ammessa, nonche' le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di  confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della Provincia di Treviso.     I vini della denominazione di  origine  controllata  e  garantita «Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  elaborati  nella   versione spumante devono essere messi in commercio nelle tipologie  da  «Extra Brut» a «Demi-Sec» comprese, nel rispetto dei parametri ammessi dalla normativa vigente. Lo spumante con il riferimento «sui lieviti»  deve essere messo in commercio nella tipologia «Brut  Nature»  e  relative traduzioni.     I vini della denominazione di  origine  controllata  e  garantita «Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  elaborati  nella   versione frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da «Secco» ad «Amabile» comprese, come previstodalla normativa vigente.     E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di consentire che le suddette  operazioni  di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella Provincia di  Venezia,  a  condizione  che  in  detti  stabilimenti  le   ditte interessate producano - da  almeno  10  anni  prima  dell'entrata  in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti,  utilizzando  come  vino  base  il «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», reso spumante o frizzante  con i metodi tradizionali  in  uso  nel  territorio  previsto  nel  comma precedente.     Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti sono eseguite  in osservanza alle disposizioni previste dai  regolamenti  comunitari  e dalla legislazione nazionale. Pertanto, le categorie ammesse sono:       vino spumante di qualita';       vino spumante di qualita' del tipo aromatico;       vino spumante.     I prodotti elaborati nelle categorie Vino spumante di qualita'  e Vino spumante, possono essere sottoposti al  taglio  tradizionale  di cui all'art. 5, punto 3 e all'eventuale aggiunta  dello  sciroppo  di dosaggio (ove  previsto  dalla  normativa  comunitaria),  che  dovra' essere costituito da saccarosio, mosto d'uva derivante da  uve  della denominazione «Conegliano Valdobbiadene  -  Prosecco»  DOCG  e  mosto concentrato rettificato e/o loro miscele.     Il vino «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» superiore elaborato nella categoria spumante e ottenuto per  fermentazione  in  bottiglia senza separazione dei residui  di  fermentazione  deve  riportare  in etichetta il riferimento «sui lieviti»  senza  ulteriori  riferimenti e/o specificazioni. Tale spumante e' ottenuto con vini  di  una  sola vendemmia con fermentazione in bottiglia da avviare nel  periodo  dal 1° marzo al 30 giugno successivi alla raccolta  delle  uve.  All'atto dell'avvio della fermentazione in  bottiglia,  la  partita  non  deve avere una sovrappressione superiore a 0,5 bar.     3. Pratiche tradizionali. Nei vini  destinati  alla  preparazione del vino  spumante  di  cui  all'art.  1,  ad  esclusione  di  quelli elaborati  nella  categoria  vini  spumanti  di  qualita'  del   tipo aromatico e quelli con il riferimento «sui lieviti», e' consentita la tradizionale pratica correttiva di aggiunta di  vini  ottenuti  dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio  e  Pinot nero  (quest'ultime  due   vinificate   in   bianco),   da   sole   o congiuntamente, in quantita' non superiore al  15%,  provenienti  dai vigneti iscritti all'apposito schedario viticolo, ubicati nella  zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera C),  a  condizione che il vigneto, dal quale provengono le  uve  di  Glera  usate  nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varieta' minore, di cui all'art. 2,  sommata  a quelle dei Pinot e Chardonnay, non  superi  la  percentuale  del  15% sopra indicata. Per il prodotto  tranquillo,  il  vino  aggiunto  con l'esecuzione  di  tale  tradizionale   pratica   correttiva   dovra', comunque,  sempre  sostituire  un'eguale  aliquota  di  vino  di  cui all'art. 1, che non potra' essere preso in carico per  la  produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera, oppure vino spumante varietale, sempre  con  il  nome della medesima varieta'.     4. Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima di  uva  in  vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.  Qualora  la resa uva/vino  superi  il  limite  di  cui  sopra,  ma  non  il  75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Fatte  salve le altre destinazioni consentite dalla normativa vigente, tale  quota di prodotto non puo' in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento  al  nome  della varieta' Glera, oppure vino spumante varietale, sempre  con  il  nome della medesima varieta'. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla denominazione d'origine per tutta la partita.     5. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di  uva  eccedenti la resa di cui all'art. 4, comma 7, ottavo capoverso,  sono  bloccati sfusi e  non  possono  essere  utilizzati  prima  delle  disposizioni regionali di cui al successivo comma.     6. La Regione Veneto, con proprio/i provvedimento/i  da  assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti e  dei vini interessati, su proposta del  Consorzio  di  tutela  conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato,  provvede  a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di  cui  al precedente comma, alla  certificazione  a  denominazione  di  origine controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della  Regione Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di esse non interessata  da  provvedimento,  sono  classificati secondo le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.     7.   Immissione   al   consumo.    La    tipologia    «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore con il riferimento  «sui lieviti» deve essere messa al consumo decorsi almeno  novanta  giorni di fermentazione e di permanenza sulle fecce dell'intera partita.     La tipologia «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» superiore  che riporta la menzione «Rive» deve essere immessa al consumo  a  partire dal primo marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.     |  
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                      Caratteristiche al consumo 
     1. I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti caratteristiche:       «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»         colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;         odore:  vinoso,  caratteristico  con   profumo   leggero   di fruttato;         sapore: da secco ad  abboccato,  gradevolmente  amarognolo  e giustamente sapido;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;       «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante         spuma: fine ed evanescente;         colore: giallo paglierino piu'  o  meno  intenso,  brillante; odore: gradevole e caratteristico di fruttato;         sapore: fresco, armonico, fruttato;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.     Nella tipologia prodotta tradizionalmente  per  fermentazione  in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal  caso  e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura  «rifermentazione  in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti:       odore: gradevole e caratteristico  di  fruttato  con  possibili sentori di crosta di pane e lievito;       sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;       acidita' totale minima: 4,0 g/l;     «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore       spuma: fine e persistente;       colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;       odore: gradevole e caratteristico di fruttato;       sapore:    fresco,    armonico,     gradevolmente     fruttato, caratteristico;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;       acidita' totale minima: 4,5 g/l;       estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.     Nella versione prodotta  tradizionalmente  per  fermentazione  in bottiglia  e  che   riporta   il   riferimento   «sui   lieviti»   le caratteristiche dei vini sono le seguenti:       spuma: fine e persistente;       colore: giallo paglierino  piu'  o  meno  intenso  e  possibile presenza di velatura;       odore: gradevole e caratteristico  di  fruttato  con  possibili sentori di crosta di pane e lievito;       sapore: fresco, armonico, fruttato, con  possibili  sentori  di crosta di pane e lievito;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;       acidita' totale minima: 4,5 g/l;       estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.     «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore «Rive»       spuma: fine e persistente;       colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;       odore: gradevole e caratteristico di fruttato;       sapore:    fresco,    armonico,     gradevolmente     fruttato, caratteristico;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;       acidita' totale minima: 4,5 g/l;       estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.     «Conegliano    Valdobbiadene»    Superiore    di    Cartizze    o «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze       spuma: fine e persistente;       colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;       odore: gradevole e caratteristico di fruttato;       sapore:    fresco,    armonico,     gradevolmente     fruttato, caratteristico;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;       acidita' totale minima: 4,5 g/l;       estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.     |  
|   |                                 Art. 7. 
                             Etichettatura 
     1.  Nell'etichettatura  della  sola   tipologia   spumante   DOCG «Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  puo'   essere   omesso   il riferimento  alla   denominazione   «Prosecco»   ed   alla   menzione «superiore».     2. La designazione e presentazione  del  vino  spumante  ottenuto nella sottozona delimitata all'art. 3 deve riportare in etichetta  la dizione: «Conegliano Valdobbiadene»  Superiore  di  Cartizze  o  piu' semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze.     3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e simili.     E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.     4. Sono consentite le menzioni facoltative previste  dalle  norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purche'  pertinenti  ai vini di cui all'art. 1.     5. Nella designazione del vino spumante e'  consentito  riportare il termine millesimato, purche' il prodotto sia ottenuto  con  almeno l'85% del  vino  dell'annata  di  riferimento,  che  va  indicata  in etichetta.     6. Nella  designazione  e  presentazione  del  vino  spumante  e' consentito fare riferimento a comuni o frazioni o  localita'  di  cui all'elenco riportato nell'allegato elenco A, a condizione che il nome del comune, della frazione o localita' definite  in  cui  sono  state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione «Rive»  e  che  detti riferimenti siano riportati nello schedario viticolo.     La  delimitazione  delle  frazioni  o  delle  localita'  di   cui all'allegato A), sono indicate nello schedario viticolo  e  nel  sito web  della  Regione  Veneto -  Direzione  Agroalimentare  -  sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt     In etichettatura e' obbligatorio indicare  l'anno  di  produzione delle uve.     7. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano»  o «Valdobbiadene» ed avere caratteri di dimensioni uguali  o  inferiori alla stessa.     Il riferimento «Rive», seguito dal nome del  comune,  frazione  o localita' definite,  «superiore»,  «millesimato»,  seguito  dall'anno della vendemmia e «sui lieviti» dovranno figurare  in  caratteri  con dimensioni massime pari a due  terzi  del  nome  della  denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o «Valdobbiadene».     I prodotti che riportano il riferimento «sui lieviti» non possono riportare nella designazione i termini «Millesimato» e «Rive».     E' obbligatorio riportare nella designazione l'annata di raccolta delle uve.     8.  La  denominazione  di   origine   controllata   e   garantita «Conegliano Valdobbiadene  -  Prosecco»  e'  contraddistinta  in  via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo  di  dimensioni  e colori stabiliti  nel  manuale  d'uso,  di  cui  all'allegato  B  del presente disciplinare.     Tale marchio e' sempre inserito nella  fascetta  sostitutiva  del contrassegno di Stato.     Tutti  gli  elaboratori,  hanno  inoltre  facolta'   di   apporre separatamente il marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie.     L'utilizzo del marchio e' curato direttamente  dal  Consorzio  di tutela,     che     deve      distribuirlo      a      tutti      gli imbottigliatori/confezionatori che ne fanno richiesta, alle  medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.     |  
|   |                                 Art. 8. 
                            Confezionamento 
     1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»  devono  essere  immessi  al consumo come  previsto  dalle  norme  nazionali  e  comunitarie,  nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.     2. Volumi nominali, forma e colore. I  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» possono essere presentati  al  consumo  in  recipienti  di  vetro  di qualunque capienza prevista per legge.     Fino a 12 litri sono ammesse solo  le  bottiglie  in  vetro,  per colore e forma, tradizionalmente  usate  nella  zona,  la  cui  gamma colorimetrica puo' variare nelle diverse  tonalita'  dal  trasparente bianco/mezzo bianco, al giallo foglia morta, al verde, al marrone, al nero di varia intensita'.     Non e' ammesso l'uso di materiali/dispositivi aderenti  al  vetro di alcuna forma e dimensione per rivestire il vetro (es. slive).     Inoltre, su richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di Tutela, puo' essere consentito, con  apposita  autorizzazione  del Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del turismo,  l'utilizzo  di  contenitori  tradizionali  della  capacita' superiore  a  12  litri,  in  occasione  di   eventi   espositivi   o promozionali.     3. Chiusure. Per i vini tranquilli sono  consentite  le  chiusure con tappo raso bocca in sughero.     Per  i  frizzanti  e'  consentito  l'uso  delle  chiusure   sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito  che il tappo cilindrico di  sughero  sia  trattenuto  dalla  tradizionale chiusura in spago.     Per la tipologia spumante i recipienti devono essere  chiusi  con il  tappo  a  fungo  di  sughero  marchiato   con   il   nome   della denominazione. Per la tipologia spumante confezionata  in  recipienti di capacita' non superiore a  0,200  litri e'  consentito  l'uso  del tappo a vite, o di altra forma di chiusura autorizzata ad  esclusione del tappo corona, provviste o meno di sovratappo a fungo in plastica.     |  
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                   Legame con l'ambiente geografico 
     a) Specificita' della zona geografica  Fattori naturali     La morfologia  dell'area  di  produzione  della  DOCG  Conegliano Valdobbiadene Prosecco si compone di una serie di  rilievi  collinari allungati «a cordonata», definito sistema ad «hogback», disposti  con direzione nord-sud nella  parte  piu'  meridionale  e  con  direzione est-ovest nella parte settentrionale. Tali rilievi sono  separati  da una serie di valli percorse da piccoli corsi d'acqua.     L'area a nord si appoggia sulla catena  prealpina  che  funge  da barriera naturale all'ingresso di correnti fredde, mentre  a  sud  la zona gode delle temperature miti della  Laguna  di  Venezia,  da  cui dista soli 40 Km.     La  disposizione  est-ovest  dei  terreni  collinari,  la   forte pendenza,  la  conseguente  giacitura  rivolta  a  sud  dei  vigneti, permette la massima intercettazione  dei  raggi  solari,  creando  un areale ideale per la coltivazione  delle  uve  bianche  destinate  al Conegliano Valdobbiadene Prosecco.     I suoli della zona si sono originati dal sollevamento di  fondali marini  e  sono  stati  successivamente  modificati  dall'azione  dei ghiacciai e dei fiumi.     I terreni sono costituiti in prevalenza da arenarie  e  marne,  a cui si alternano strati morenici ed alluvionali.     Tale profilo favorisce il costante drenaggio dell'acqua.     Il clima  dell'area  del  Conegliano  Valdobbiadene  e'  di  tipo temperato,   con   stagioni   ben   delineate,   caratterizzato    da un'inversione termica notturna che consente di avere, nel periodo  di maturazione delle uve, marcate escursioni di temperatura fra la notte ed il giorno, grazie alla discesa lungo i pendii  della  colline,  di aria fresca proveniente dalle Prealpi.     Le piogge frequenti del  periodo  estivo  garantiscono  l'apporto idrico sufficiente per il vitigno Glera, sensibile nel  contempo  sia al ristagno idrico che alla siccita'. Questa  condizione  particolare si realizza grazie alla forte acclivita' ed allo scarso  spessore  di suolo esplorabile dalle radici delle viti.     Nel cuore della denominazione e' presente una  piccola  sottozona denominata Cartizze, di soli 106 ha, i  cui  terreni  presentano  una particolare pendenza ed esposizione verso sud che crea una  sorta  di anfiteatro  naturale,  molto  apprezzato  a  livello  qualitativo   e paesaggistico. La grande variabilita' pedologica  e  climatica  della denominazione trova espressione grazie alla menzione comunale «Rive», che mette in luce la peculiare vocazione  che  esprimono  le  diverse localita' della zona di produzione.  Fattori storici     L'area collinare  del  Conegliano  Valdobbiadene  Prosecco  vanta un'antichissima tradizione legata alla coltura  della  vite,  le  cui prime testimonianze scritte risalgono alle lapidi dei coloni  romani. Gia' alla fine  del  VI  secolo,  il  vescovo  di  Poitier,  Venanzio Fortunato, nato a Valdobbiadene, ricordava le sue  colline  come  «la terra in cui eternamente fiorisce la vite  sotto  la  montagna  dalla nuda sommita' ove il verde ombroso protegge e ristora».     Successivamente la vocazione  alla  produzione  di  vini  bianchi nella  zona  di   Conegliano   Valdobbiadene   e'   testimoniata   da numerosissimi documenti, a partire dagli «Statuti  Coneglianesi»  del 1282, a quelli relativi alla dominazione della Repubblica  Veneziana, alle testimonianze per l'apprezzamento del «vino bianco delle colline di  Conegliano  Valdobbiadene»  dei  regnanti  inglesi,  asburgici  e polacchi dei secoli successivi.     La prima citazione scritta della coltivazione del Prosecco  nelle colline di Conegliano Valdobbiadene, e' opera del nobile coneglianese Francesco Maria Malvolti, che nell'VIII numero del Giornale  d'Italia del 1772, parla della  coltivazione  della  vite  in  quest'area.  Da questo periodo le citazioni e la fama del Prosecco crebbero in  tutto il comprensorio del Conegliano Valdobbiadene,  tanto  che,  verso  la meta' dell'800, inizio' ad essere coltivato in purezza. Importanti in questo senso sono le  citazioni  di  due  studiosi;  il  Conte  Balbi Valier, selezionatore del biotipo chiamato Prosecco Balbi «con  acini tondi e dal sapore e gusto fine, tendente all'aromatico», ancor  oggi apprezzato e largamente coltivato in tutto il comprensorio  e  quello dello storico Semenzi che, cita in un suo  scritto  «...squisitissimi vini bianchi sono la verdisa, la Prosecco e la  bianchetta»,  vitigni che ancora oggi compongono l'uvaggio del Conegliano Valdobbiadene.     La tradizione vitivinicola di  questo  territorio  e  la  cultura scientifica, trovano concreta applicazione con la nascita nel 1876  a Conegliano della prima Scuola di viticoltura  ed  enologia  d'Italia, dalla  quale  si  e'  sviluppata,  nel  1923,   la   prima   Stazione sperimentale  di  viticoltura  ed  enologia,  ancor  oggi   sede   di riferimento  per  la  ricerca  e  sperimentazione  viticola  per   il Ministero dell'agricoltura italiana.     Nel 1962 i produttori, al fine di tutelare  il  territorio  e  il vino,  si  riuniscono  in  Consorzio  di  tutela  per   definire   il disciplinare di produzione, che consente di ottenere,  nel  1969  dal Ministero dell'agricoltura,  il  riconoscimento  a  denominazione  di origine  controllata  del   «Prosecco   dei   Colli   di   Conegliano Valdobbiadene».     Nel 1966, nasce la prima Strada del  vino  italiana,  a  conferma della tradizione produttiva e della rinomanza e  bellezza  di  questo territorio.     Il  particolare  valore  del   Conegliano   Valdobbiadene   viene riconosciuto dalla Regione Veneto, nel 2003,  con  l'istituzione  del primo distretto spumantistico italiano, certificando anche  sotto  il profilo economico la rilevanza nazionale della denominazione.     Nel 2009, grazie al continuo miglioramento della qualita' e  alla notorieta' che ha raggiunto in  40  anni  di  successi  nazionali  ed internazionali, la denominazione Conegliano Valdobbiadene,  e'  stata riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  a denominazione di origine  controllata  e  garantita,  ponendo  questo territorio al vertice qualitativo della denominazione Prosecco.     Nel 2010, i Ministeri  dell'agricoltura  e  dei  beni  culturali, inseriscono  il  Conegliano  Valdobbiadene   Prosecco   nella   lista prioritaria delle candidature italiane  per  il  riconoscimento  come Patrimonio dell'umanita' dell'Unesco.  Fattori umani     L'area di coltivazione da  cui  si  ottiene  il  vino  Conegliano Valdobbiadene, e' costituita da  colline  fortemente  acclivi  i  cui pendii, nel corso dei secoli, sono stati modellati dall'opera manuale e dall'ingegno dell'uomo.     Le operazioni in vigneto sono principalmente effettuate  a  mano, poiche' la forte pendenza dei terreni permette un uso  solo  parziale delle macchine agricole. Il termine «Rive», di uso  tradizionale,  e' una menzione che distingue  i  vigneti  posti  in  singoli  comuni  o frazioni:  qui  la  vendemmia  manuale  obbligatoria,   consente   di preservare l'integrita' delle bucce degli acini, fondamentale per  la conservazione e il successivo  trasferimento  degli  aromi  nei  vini spumanti. Le colline sono coltivate con filari  a  «girapoggio»,  una scelta sviluppata  nei  secoli  dai  viticoltori  per  conservare  la fertilita' dei suoli e  contenere  i  fenomeni  erosivi  dovuti  alla pendenza. Gli sforzi compiuti dall'uomo nell'arco dei millenni  hanno creato e conservato  un  paesaggio  di  rara  bellezza:  vigneti  che avvolgono le colline alternati a  macchie  arboree  ed  arbustive  di essenze  autoctone,  intervengono  ad  aumentare  il  patrimonio   di biodiversita' naturalistica, creando uno degli ambienti viticoli piu' singolari d'Italia.     Nei secoli l'esperienza  dei  viticoltori  ha  caratterizzato  la denominazione: la base ampelografica  costituita  dalla  selezione  e conservazione di antichi vitigni autoctoni, coltivati  nell'area  fin dal 1500, (Bianchetta, Verdiso, Perera) e' utilizzata dai  produttori per comporre le cuvee' da  avviare  alla  spumantizzazione.  Un'altra pratica  storica  e  tradizionale,  prevede  l'utilizzo  di   piccole percentuali di Pinot e Chardonnay nella produzione dello spumante.     La spumantizzazione, che  avviene  in  autoclave  con  il  metodo Martinotti, e' stata perfezionata e codificata  nella  seconda  meta' del '900 a Conegliano dal prof. De Rosa, permettendo di  esaltare  al meglio le specificita' dello spumante di questa zona.     Conegliano e' da sempre culla della ricerca  e  oltre  all'antica Scuola Enologica e al Centro di Ricerche Viticole,  e'  presente  una sede  Universitaria  per  la  laurea  in  viticoltura  ed   enologia, strutture  che  consentono  di  tramandare  alle  nuove  generazioni, l'enorme patrimonio umano e  scientifico  sviluppato  nei  secoli  in questo territorio.     b) Specificita' del prodotto     Il  Conegliano  Valdobbiadene  Prosecco  viene  prodotto  con  un vitigno principale, la Glera, e con altri  vitigni  minori,  Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga, che si aggiungono a questa  per  un massimo del 15%.     L'unione di queste varieta' di antica  coltivazione  nella  zona, consente di  ottenere  un  vino  bianco,  di  colore  paglierino  con riflessi verdognoli, gradevolmente aromatico e sapido.     La Glera e' un vitigno vigoroso, che nei secoli ha trovato  nelle colline della Denominazione le condizioni ambientali piu' adatte  per un buon accumulo  di  zuccheri  ed  una  contemporanea  conservazione dell'acidita' malica e delle sostanze aromatiche.     Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco viene preparato per piu' del 90% nella versione spumante.     Si caratterizza per un profumo leggermente aromatico, con sentori fruttati e floreali, di frutta bianca e fiori di campo ed acacia.     Di gusto equilibrato, minerale, di vivace  acidita'  che  combina l'aromaticita'  con  la  sapidita'  -  presenta  profumi  freschi   e fruttati, con sfumature di agrumi di fiori e frutta bianca. Al palato e' morbido con maggiore pienezza gustativa per le versioni  con  piu' elevato tenore zuccherino.     La tipologia Rive, prodotta esclusivamente con uve provenienti da un unico comune  o  frazione,  e'  in  grado  di  esaltare  tutte  le peculiarita' dello spumante, ottenuto nei singoli territori.     L'area del Conegliano Valdobbiadene possiede  una  sottozona  che riassume tutte le caratteristiche piu'  tipiche  dello  spumante:  il Cartizze. Sapido ed equilibrato al gusto, ha note  molto  distintive, un fruttato che ricorda la mela, la pera e un floreale che ricorda  i fiori bianchi, il glicine e la rosa.     Il Conegliano Valdobbiadene viene prodotto anche  nella  versione frizzante, con fermentazione in autoclave,  che  esprime  appieno  la vivacita' e la freschezza del prodotto e con rifermentazione naturale in bottiglia; sapido e minerale  al  gusto,  si  caratterizza  per  i profumi piu' maturi e per il leggero sentore di lievito.     Il  Tranquillo  rappresenta  una  particolarita'  locale  che  si distingue per la «facilita' di beva» e le  note  vinose  tipiche  del vitigno.     c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto     La naturale vocazione alla produzione di vini  bianchi  e'  stata nei secoli il tratto distintivo  dell'area  Conegliano  Valdobbiadene Prosecco;  gia'  nel  1936  uno   studio   pedologico   dell'Istituto Sperimentale   di   Conegliano,    individua    le    caratteristiche pedoclimatiche dell'area della Denominazione e la sua vocazione  alla produzione di vini bianchi, fruttati, floreali, sapidi ed asciutti.     Il  sistema  collinare  «hogback»   favorisce   l'intercettazione luminosa, il drenaggio costante dell'acqua e temperature piu' elevate che permettono al Prosecco, varieta' a scarso accumulo zuccherino, di raggiungere il giusto equilibrio  fra  la  componente  zuccherina  ed acida.     I  suoli,  composti  da  arenarie  e  marne,  frammiste  a  rocce conglomeratiche e moreniche, conferiscono alle  uve  note  aromatiche molto intense e fini, oltre ad una mineralita'  e  sapidita'  tipiche del Conegliano Valdobbiadene Prosecco.     Il clima temperato e le  forti  escursioni  termiche  tipiche  di queste zone collinari, determinano nell'uva un accumulo  di  composti aromatici complessi, che consente di ottenere le caratteristiche note vinose e floreali.     Tali fattori inoltre determinano la  conservazione  dell'acidita' fissa, soprattutto nella sua  frazione  malica,  che  nel  Conegliano Valdobbiadene Prosecco assicurano allo  spumante  una  freschezza  ed un'acidita' mai aggressiva.     I  fattori  pedoclimatici  di  quest'area   collinare,   infatti, determinano  una  lenta  maturazione  dei  grappoli,  consentendo  un accumulo  piu'  completo  sia  delle  sostanze  aromatiche  che   una degradazione molto piu' lenta della componente acida.     La  piovosita'  estiva,  che  nella  zona  e'  significativamente superiore alla restante parte della Provincia  di  Treviso,  permette alla  Glera  e  alle  altre  varieta'  minori  di  vegetare  in  modo equilibrato e di creare una parete fogliare capace sia  di  sostenere l'accumulo di componenti glucidiche e aromatiche sia di proteggere  i grappoli  nel  periodo  estivo   da   eventuali   scottature   solari salvaguardando cosi' la frazione acida e aromatica  che  caratterizza il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.     |  
|   |                                 Art. 10 
                Riferimenti alla struttura di controllo 
     Valoritalia S.r.l.     Sede amministrativa: via San Gaetano, 74     36016 - Thiene (Vicenza)     Tel. 0445 313088     Fax. 0445 313080     e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it     La societa' Valoritalia e' l'organismo di  controllo  autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n.  238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni  del presente disciplinare, in conformita' alla  vigente  normativa  della UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica  ed a campione) nell'arco dell'intera  filiera  produttiva  (viticoltura, elaborazione, confezionamento).     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
|   |                                                             Allegato A 
             ELENCO DELLE 43 UNITA' GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE                  CHE ACCOMPAGNANO LA MENZIONE «RIVE»                RAGGRUPPATE PER COMUNE DI APPARTENENZA   Comune di Valdobbiadene     1 San Vito     2 Bigolino     3 San Giovanni     4 San Pietro di Barbozza     5 Santo Stefano     6 Guia  Comune di Vidor     7 Vidor     8 Colbertaldo  Comune di Miane     9 Miane     10 Combai     11 Campea     12 Premaor  Comune di Farra di Soligo     13 Farra di Soligo     14 Col San Martino     15 Soligo  Comune di Follina     16 Follina     17 Farro'  Comune di Cison di Valmarino     18 Cison di Valmarino     19 Rolle  Comune di Pieve di Soligo     20 Pieve di Soligo     21 Solighetto  Comune di Refrontolo     22 Refrontolo  Comune di San Pietro di Feletto     23 San Pietro di Feletto     24 Rua di Feletto     25 Santa Maria di Feletto     26 San Michele di Feletto     27 Bagnolo  Comune di Tarzo     28 Tarzo     29 Resera     30 Arfanta     31 Corbanese  Comune di Susegana     32 Susegana     33 Colfosco     34 Collalto  Comune di Vittorio Veneto     35 Formeniga     36 Cozzuolo     37 Carpesica     38 Manzana  Comune di Conegliano     39 Scomigo     40 Collalbrigo - Costa     41 Ogliano  Comune di San Vendemiano     42 San Vendemiano  Comune di Colle Umberto     43 Colle Umberto     |  
|   |                                                             Allegato B 
                        Guideline istituzionale                          per l'uso del logo 
     Avvertenza: Il testo dell'allegato B,  concernente  la  guideline per l'uso del logo, e' pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, al seguente indirizzo:       https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/4625 
                     DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO                DEL DISCIPLINARE CONSOLIDATO DELLA DOP            DEI VINI «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO»   Documento unico     Denominazione/denominazioni       Conegliano Valdobbiadene - Prosecco (it)       Valdobbiadene - Prosecco (it)       Conegliano - Prosecco (it)     Tipo di indicazione geografica:       DOP - Denominazione di origine protetta     Categorie di prodotti vitivinicoli       1. Vino       4. Vino spumante       5. Vino spumante di qualita'       6. Vino spumante di qualita' del tipo aromatico       8. Vino frizzante     Descrizione dei vini:       «Conegliano Valdobbiadene Prosecco»;       colore giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;       odore vinoso, fresco, armonico gradevolmente fruttato;       sapore da secco ad abboccato gradevolmente amarognolo e sapido.       Titolo alcolometrico vol. totale minimo 10,50 %vol.       Estratto non riduttore minimo 14,0 g/l.       Gli altri parametri analitici, che non figurano nella  griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,5 in grammi per| |Acidita' totale minima:                          |litro espresso in| |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |                 | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
            Conegliano Valdobbiadene Prosecco frizzante       Spuma fine ed evanescente       colore giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;       odore gradevole e caratteristico di fruttato;       sapore fresco, armonico e fruttato.       Titolo alcolometrico vol. totale minimo 10,50 %vol;       Estratto non riduttore minimo 14,0 g/l.       Gli altri parametri analitici, che non figurano nella  griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,5 in grammi per| |Acidita' totale minima:                          |litro espresso in| |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |                 | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
            Conegliano Valdobbiadene Prosecco frizzante con rifermentazione in bottiglia       Eventuale presenza di velatura.       odore gradevole e  caratteristico  di  fruttato  con  possibili sentori di crosta di pane e lievito;       sapore fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato  con possibili sentori di crosta di pane e lievito.       Titolo alcolometrico vol. totale minimo 10,50 %vol.       Estratto non riduttore minimo 14,0 g/l.       Gli altri parametri analitici, che non figurano nella  griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4 in grammi per  | |Acidita' totale minima:                          |litro espresso in| |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |                 | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
            Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore       Spuma fine e persistente.       colore giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;       odore gradevole e caratteristico di fruttato;       sapore    fresco,     armonico,     gradevolmente     fruttato, caratteristico;       Titolo alcolometrico vol. totale minimo 11,00 % vol.       Estratto non riduttore minimo 14,0 g/l.       Gli altri parametri analitici, che non figurano nella  griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,5 in grammi per| |Acidita' totale minima:                          |litro espresso in| |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |                 | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
            Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore sui lieviti       Spuma fine e persistente.       Colore giallo paglierino piu'  o  meno  intenso  con  possibile presenza di velatura;       odore gradevole e  caratteristico  di  fruttato  con  possibili sentori di crosta di pane e lievito;       sapore fresco, armonico,  fruttato  con  possibili  sentori  di crosta di pane e lievito.       Titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00 % vol.       Estratto non riduttore minimo 14,0 g/l.       Gli altri parametri analitici, che non figurano nella  griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,5 in grammi per| |Acidita' totale minima:                          |litro espresso in| |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |                 | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
            Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore Rive       Spuma fine e persistente.       Colore giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;       odore gradevole e caratteristico di fruttato;       sapore    fresco,     armonico,     gradevolmente     fruttato, caratteristico;       Titolo alcolometrico vol. totale minimo 11,50 % vol.       Estratto non riduttore minimo 14,0 g/l.       Gli altri parametri analitici, che non figurano nella  griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,5 in grammi per| |Acidita' totale minima:                          |litro espresso in| |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |                 | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
            Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze o  Valdobbiadene Superiore di Cartizze       Spuma fine e persistente.       Colore giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;  odore gradevole e caratteristico di fruttato;       sapore    fresco,     armonico,     gradevolmente     fruttato, caratteristico;       Titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50 %vol.       Estratto non riduttore minimo 14,0 g/l.       Gli altri parametri analitici, che non figurano nella  griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e UE.     
  |===================================================================| |  Caratteristiche analitiche generali                              | |=================================================|=================| |Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):  |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):|                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |                                                 |4,5 in grammi per| |Acidita' totale minima:                          |litro espresso in| |                                                 |acido tartarico  | |-------------------------------------------------|-----------------| |Acidita' volatile massima                        |                 | |(in milliequivalenti per litro):                 |                 | |-------------------------------------------------|-----------------| |Tenore massimo di anidride solforosa totale      |                 | |(in milligrammi per litro):                      |                 | |=================================================|=================|
       Pratiche di vinificazione     Pratiche enologiche specifiche     Preparazione partita destinata alla spumantizzazione     Pratica enologica specifica     Per la preparazione delle basi destinate  alla  elaborazione  del vino spumante, e' consentita la tradizionale pratica dell'uso di vino delle varieta' Pinots e/o Chardonnay, in quantita' non  superiore  al 15% del volume totale.     Rese massime:       Conegliano Valdobbiadene - Prosecco       13500 chilogrammi di uve per ettaro       ConeglianoValdobbiadene - Prosecco «Rive»       13000 chilogrammi di uve per ettaro       ConeglianoValdobbiadene - Prosecco superiore di Cartizze       12000 chilogrammi di uve per ettaro  Zona geografica delimitata     La zona di produzione delle uve atte  alla  produzione  dei  vini della denominazione di origine controllata  e  garantita  «Conegliano Valdobbiadene  -  Prosecco»,  ricadente  nell'ambito  della  zona  di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco»,  e' delimitata come segue:     A) La zona di produzione  delle  uve  atte  ad  ottenere  i  vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art.  1,  punto  1), comprende il territorio collinare dei comuni  di:  Conegliano  -  San Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio  Veneto  -  Tarzo  -  Cison  di Valmarino - San Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana - Pieve  di Soligo - Farra di Soligo -- Follina - Miane - Vidor - Valdobbiadene.     In particolare tale zona e'  cosi'  delimitata:  si  prende  come punto di partenza per la descrizione dei confini la localita' Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine amministrativo tra  i  comuni  di  Valdobbiadene  e  Segusino incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.     Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni  fino  a Col Antich, dove incontra la curva di livello di quota 500, che segue fino a Ca' Pardolin, nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500 e prosegue sul  sentiero,  che  porta  fino  alla  piazza  del  paese attraverso prima via Cimavilla  e  quindi  per  via  Trieste.  Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la  casera  Duel, poi, percorrendo il  crinale  della  collina,  attraversa  la  strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo  il  crinale del colle, raggiunge localita' Tre Ponti sulla  strada  Follina-Pieve di Soligo.     Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda  di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte  della  chiesetta  di  S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di la'», ed a  monte  di  Resera;  il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento  con la RevineTarzo. Dal suddetto bivio il confine, sempre  seguendo  tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con  la strada Refrontolo-Cozzuolo, in localita' Ponte Maset, segue quindi il confine  tra  il  comune  di  Tarzo  e  di  Vittorio  Veneto  fino  a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e  delle  Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con  il  rio  Cervada, scende lungo il Cervada fino al  punto  di  incrocio  con  la  strada Cozzuolo-Vittorio  Veneto,  prosegue   verso   questa   citta'   fino all'incrocio con la strada che da Conegliano  conduce  al  centro  di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo  di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino  di  Colle  Umberto.  Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di  S.  Martino  e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.     Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o  statale  13 segue la  nuova  circonvallazione  della  citta'  di  Conegliano  per inserirsi sulla stessa statale 13 in localita' Ferrera.     Da tale inserimento il confine  raggiunge  Susegana  per  deviare subito dopo il  paese  verso  ovest  lungo  la  strada  che  porta  a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.     Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine  procede fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere  Pieve  di  Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).     Attraversato il  centro  urbano,  il  confine,  seguendo  la  via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e  continuare  lungo la strada maestra Soligo - Ponte  di  Vidor  attraversando  Farra  di Soligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di  Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere  a  Bigolino.  Dopo  Bigolino  il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene  per  raggiungere, deviando a sinistra e seguendo  la  strada  comunale  della  centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento  del  torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale  che  si erge bruscamente sul  Piave,  corre  sul  bordo  del  terrazzo  (vedi allegata   cartografia   regionale   «Definizione   limite   terrazza alluvionale») per risalire sulla  strada  Valdobbiadene-Segusino,  in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito;  da  qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di  nuovo la  localita'  Fornace  chiudendo  cosi'  il  perimetro  della   zona delimitata.     B) Il vino spumante ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di Valdobbiadene, ha  diritto  alla  sottospecificazione  «Superiore  di Cartizze».     Tale sottozona e  cosi'  delimitata:  si  prende  come  punto  di partenza il ponte sulla Teva ad  ovest  di  Soprapiana  sulla  strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Boret (q. 184) e  Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine  sale  verso  nord  seguendo  il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle  Zente  che  segue fino alla confluenza con il fosso Piagar; segue ancora  il  fosso  di Piagar  fino  al  punto  di  congiungimento  dei  mappali  nn.  63.71 (frazione di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).     Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il  confine  corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale  a  542  fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.     Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale  dei  Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il  crinale  del  monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a  monte  della casa Miotto e  raggiunge  la  strada  vicinale  della  Tresiese  (tre siepi).     Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Mont, la percorre e alla prima curva  (mappale n. III della frazione di S. Pietro di Barbozza,  sez.  b,  foglio  X) sale per costeggiare a  monte  il  terreno  vitato,  quindi  discende nuovamente sulla strada dei Mont nei pressi del capitello.     Il confine  percorre  la  strada  fino  all'incrocio  con  quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello  Strett  e prosegue  nella  stessa   direzione   per   raggiungere   la   strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal  de Sciap e raggiunge il torrente Valle della  Rivetta  (rio  Borgo);  il confine si accompagna al torrente fino al  limite  di  divisione  dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn. 149-151, nn. 148-151  attraversa la strada vicinale del Campion, passa  tra  i  mappali  nn.  178-184, 179-184,  179-167,  179-182,  181-185  e  raggiunge  il  fosso  della Tevicella, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale,  corre tra i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di Barbozza, sez.  B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la  strada  dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale  del  Cavalier  tra  i mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).     C) La zona di produzione delle uve delle varieta'  Pinot  bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla  tradizionale pratica  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  comprende  il   territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso:  Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano;  Cordignano; Farra  di  Soligo;  Follina;  Fregona;  Miane;   Pieve   di   Soligo; Refrontolo; Revine  Lago;  San  Fior;  San  Pietro  di  Feletto;  San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.  Marco;  Castelcucco;  Cavaso  del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera  del  Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della  Battaglia,  Paderno  del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli  Ezzelini;  Volpago  del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa  Varieta' principale/i di uve da vino     Glera B. - Serprino  Legame con la zona geografica     Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco  (it)  /  Valdobbiadene  - Prosecco (it) / Conegliano - Prosecco (it)     Le colline,  allungate  «a  cordonata»  in  direzione  est-ovest, sicompongono di suoli costituiti da arenarie e marne su un  substrato dicarbonati, che conferiscono alle uve note aromatiche molto intense, fini e una mineralita' accentuata. Il clima temperato e le escursioni termiche determinano una carica aromatica ed acidica  che  conferisco note vinose e floreali nel vino. Le colline molto acclivi, sono state modellate a  mano  nei  secoli.  La  prima  citazione  scritta  della coltivazione del Prosecco  in  queste  colline,  riportata  nel  VIII numero  del  Giornale  d'Italia  del  1772  e'   opera   del   nobile coneglianese Francesco Maria Malvolti. La denominazione  e'  tutelata con DOC dal 1969 e con DOCG dal 2009.  Ulteriori condizioni     Impiego dei riferimenti alla menzione «Rive»     Quadro di riferimento giuridico:     Nella legislazione unionale     Tipo di condizione supplementare:     Disposizioni supplementari in materia di etichettatura     Descrizione della condizione:       Nella  designazione  e  presentazione  del  vino  spumante   e' consentito fare riferimento a Comuni o frazioni di  cui  all'allegato elenco A del disciplinare di produzione, a condizione che il nome del Comune o frazione in cui sono state ottenute le uve sia  accompagnato dalla menzione «Rive» e che detti riferimenti siano  riportati  nello schedario viticolo.     Le unita' geografiche aggiuntive sono le seguenti:       1) San Vito, 2)  Bigolino,  San  Giovanni,  4)  San  Pietro  di Barbozza, 5) Santo Stefano, 6) Guia, 7)  Vidor,  8)  Colbertaldo,  9) Miane, 10) Combai, 11) Campea, 12) Premaor, 13) Farra di Soligo,  14) Col San Martino, 15) Soligo, 16) Follina, 17) Farro',  18)  Cison  di Valmarino, 19) Rolle,  20)  Pieve  di  Soligo,  21)  Solighetto,  22) Refrontolo, 23) San Pietro di Feletto, 24) Rua di Feletto, 25)  Santa Maria di Feletto, 26) San Michele di Feletto, 27) Bagnolo, 28) Tarzo, 29) Resera, 30) Arfanta, 31) Corbanese, 32) Susegana,  33)  Colfosco, 34)  Collalto,  35)  Formeniga,  36)  Cozzuolo,  37)  Carpesica,  38) Manzana, 39) Scomigo, 40) Collalbrigo-Costa,  41)  Ogliano,  42)  San Vendemiano e 43) Colle Umberto.     |  
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