Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2019 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75
Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'articolo 153;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e, in particolare, l'articolo 47-quater, comma 1;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'articolo 14;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede