| Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75 |  
| Misure urgenti per  assicurare  la  continuita'  delle  funzioni  del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016, relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE,  e,  in  particolare, l'articolo 153;   Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e  disposizioni  urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e, in particolare, l'articolo 47-quater,  comma 1;   Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati), e, in particolare, l'articolo 14;   Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del  Garante  per la protezione dei dati  personali  nelle  more  del  procedimento  di nomina dei suoi componenti;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 6 agosto 2019;   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                               E m a n a 
                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1 
   1. Il Presidente e i componenti del Collegio  del  Garante  per  la protezione dei dati personali, di cui all'articolo  153  del  decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  successive  modificazioni, eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati  nelle rispettive sedute del 6  giugno  2012,  continuano  a  esercitare  le proprie   funzioni,   limitatamente   agli    atti    di    ordinaria amministrazione  e   a   quelli   indifferibili   e   urgenti,   fino all'insediamento del  nuovo  Collegio  e,  comunque,  per  non  oltre ulteriori sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.     |  
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   1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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