| Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 76 |  
| Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e dell'Organismo  indipendente  di   valutazione   della   performance.  |  
  |  
 |  
                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo 17;   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive modificazioni;   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in particolare gli articoli 52, 53 e 54;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive modificazioni;   Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220;   Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175;   Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare  gli articoli 1 e 4-bis;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 gennaio 2013, emanato ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  2  del decreto-legge n. 95 del 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13 aprile 2013, n. 87, e  in  particolare  la  Tabella  8,  allegata  al predetto decreto, concernente  la  rideterminazione  della  dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 agosto 2014, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre 2014, n. 274, recante «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  degli  uffici della  diretta   collaborazione   del   Ministro   e   dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° dicembre 2017, n. 238, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7  marzo 2018, n. 55, recante «Regolamento recante modifiche  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.  171,  ai sensi dell'articolo  22,  comma  7-quinquies,  del  decreto-legge  24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21 giugno 2017, n. 96»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre  2018, n. 288, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo»;   Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali 20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento concernente la  disciplina dei criteri per la tutela e  il  funzionamento  dell'elenco  previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante  «Organizzazione  e  funzionamento  dei musei statali»;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica amministrazione  in  data  8  maggio  2015,   recante   «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale  delle  Marche,  alla Galleria Nazionale dell'Umbria e  all'Opificio  delle  pietre  dure», registrato dalla Corte dei conti in data 1° giugno 2015 al foglio  n. 2336 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i  beni  e le attivita' culturali;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica amministrazione in data  15  settembre  2015,  recante  «Conferimento dell'autonomia  speciale  all'Istituto  centrale  per  la   grafica», registrato dalla Corte dei conti in data 16 ottobre 2015 al foglio n. 4176 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i  beni  e le attivita' culturali;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28 giugno 2016, n. 149, recante  «Disposizioni  in  materia  di  aree  e parchi archeologici e istituti e luoghi della  cultura  di  rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale  23 gennaio 2016»;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo 13 maggio 2016 concernente l'istituzione  dell'Istituto centrale per l'archeologia, registrato dalla Corte dei conti in  data 8 luglio 2016 al foglio n. 2939 e pubblicato sul  sito  istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica amministrazione  in  data  28  giugno  2016   recante   «Conferimento dell'autonomia speciale agli  istituti  e  luoghi  della  cultura  di rilevante interesse nazionale  di  cui  all'articolo  6  del  decreto ministeriale 23 gennaio 2016», registrato dalla Corte  dei  conti  in data  2  agosto  2016  al  foglio  n.  3176  e  pubblicato  sul  sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante  «Riorganizzazione  temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite  dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54,  comma  2-bis, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni e integrazioni»¸ registrato dalla Corte  dei  conti  in data 10 novembre 2016  al  foglio  n.  4127  e  pubblicato  sul  sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e  del  turismo  12  gennaio   2017,   recante   «Adeguamento   delle soprintendenze speciali agli standard internazionali  in  materia  di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo  1,  comma  432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1,  comma  327, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica amministrazione  in  data  26  aprile  2017,  recante   «Conferimento dell'autonomia  speciale  al  Parco   archeologico   del   Colosseo», registrato dalla Corte dei conti in data 23 maggio 2017 al foglio  n. 849 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;   Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali dalla normativa di  settore  vigente  e che tale organizzazione e' coerente con  i  contingenti  di  organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e  di  livello  non generale;   Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;   Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 19 giugno 2019;   Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                            Organizzazione 
   1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di valutazione della performance.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23          agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12          settembre 1988, n. 214, S.O.:               «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge.               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.               - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1998,  n.          250.               - Il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.               - Si riporta il testo degli articoli 52, 53  e  54  del          decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:               «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni e          le attivita' culturali esercita, anche in base  alle  norme          del decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  e  del          testo unico approvato con decreto  legislativo  29  ottobre          1999, n. 490,  le  attribuzioni  spettanti  allo  Stato  in          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,          eccettuate quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,          ad altri ministeri o ad  agenzie,  e  fatte  in  ogni  caso          salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1,  comma          2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  15  marzo          1997,  n.  59,  le   funzioni   conferite   dalla   vigente          legislazione alle regioni ed agli enti locali.               2.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e          promozione delle attivita' culturali.               Art. 53  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  ministero,  in          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI          e sull'Istituto del credito sportivo.               Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in          uffici  dirigenziali  generali   centrali   e   periferici,          coordinati da un segretario generale, e in non piu' di  due          uffici  dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto   del          Ministro. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,          incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a          venticinque.               2. L'individuazione e l'ordinamento  degli  uffici  del          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.               2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.».               - Il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O.               - Il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.          45, S.O.               - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.          254, S.O.               - Il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.               - Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio  2014,  n.   125   e          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,          n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,          n. 175.               - La legge 14 novembre  2016,  n.  220,  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277.               - La legge 22 novembre  2017,  n.  175,  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289.               - Si riporta il testo degli  articoli  1  e  4-bis  del          decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160 e convertito, con          modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2018, n. 188:               «Art. 1 (Trasferimento  al  Ministero  delle  politiche          agricole alimentari e forestali delle  funzioni  esercitate          dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del          turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli          enti vigilati). - 1. Al Ministero delle politiche  agricole          alimentari  e  forestali  sono   trasferite   le   funzioni          esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'          culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo          Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza  dal  1°          gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e  finanziarie,          compresa la  gestione  residui,  della  Direzione  generale          turismo del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali          e   del   turismo   nonche'   quelle   comunque   destinate          all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.               2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la          Direzione generale turismo del Ministero dei beni  e  delle          attivita' culturali e del turismo e' soppressa a  decorrere          dal 1° gennaio 2019 e  i  relativi  posti  funzione  di  un          dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello          non generale sono trasferiti al Dipartimento  del  turismo,          che  e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche          agricole alimentari e  forestali.  Al  fine  di  assicurare          l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il          posto funzione di Capo del Dipartimento  del  turismo  sono          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente          sul piano finanziario. La dotazione  organica  dirigenziale          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,          forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo          di tredici posizioni di livello generale  e  di  sessantuno          posizioni di livello non generale senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.               3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono          apportate le seguenti modificazioni:                 a) all'art. 2, comma 1, il numero  7)  e'  sostituito          dal  seguente:  "7)  Ministero  delle  politiche   agricole          alimentari, forestali e del turismo;" e il  numero  12)  e'          sostituito dal seguente: "12) Ministero per  i  beni  e  le          attivita' culturali;";                 b) all'art. 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento          del turismo istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio          dei ministri", sono soppresse;                 c) all'art. 28, comma 1, lettera a),  le  parole:  ";          promozione delle iniziative nazionali e  internazionali  in          materia di turismo" sono soppresse;                 d) all'art. 33,  comma  3,  dopo  la  lettera  b)  e'          aggiunta  la  seguente:  "b-bis)  turismo:  svolgimento  di          funzioni e  compiti  in  materia  di  turismo,  cura  della          programmazione, del coordinamento e della promozione  delle          politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni          e dei progetti di sviluppo  del  settore  turistico,  delle          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli          affari esteri e della cooperazione  internazionale,  e  dei          rapporti con le associazioni  di  categoria  e  le  imprese          turistiche.";                 e)  all'art.  34,  comma  1,  la  parola:  «due»   e'          sostituita dalla seguente: "quattro".               4.  La  denominazione:   "Ministero   delle   politiche          agricole alimentari, forestali e del turismo"  sostituisce,          ad ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la  denominazione:          "Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari    e          forestali".               5.  La  denominazione:  "Ministero  per  i  beni  e  le          attivita' culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque          presente, la denominazione: "Ministero  dei  beni  e  delle          attivita' culturali e del turismo".               6. Restano attribuite al Ministero  per  i  beni  e  le          attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme          vigenti relative alla "Scuola dei beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo", di cui all'art. 5,  comma  1-ter,          del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche'          le  risorse  necessarie  al  funzionamento  della  medesima          Scuola. Quest'ultima e' ridenominata  "Scuola  dei  beni  e          delle attivita' culturali" e le sue attivita' sono riferite          ai settori di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le          attivita' culturali. Entro sessanta giorni  dalla  data  di          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente          decreto, sono apportate le conseguenti  modificazioni  allo          statuto della Scuola.               7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la          pubblica amministrazione e il Ministro  per  i  beni  e  le          attivita'  culturali,  da  adottare  entro   quarantacinque          giorni dalla data di  conversione  in  legge  del  presente          decreto, si provvede  alla  puntuale  individuazione  delle          risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma          1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento          delle medesime  risorse.  Le  risorse  umane  includono  il          personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato          con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19,  comma  6,          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  entro  i          limiti del contratto in essere, che risulta assegnato  alla          Direzione generale Turismo alla data del  1°  giugno  2018.          Dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente          del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano          gli effetti dei  progetti  in  corso  e  delle  convenzioni          stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo  del          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del          turismo con la societa' in house  ALES.  Al  personale  non          dirigenziale   trasferito   si   applica   il   trattamento          economico,    compreso    quello    accessorio,    previsto          nell'amministrazione di destinazione e continua  ad  essere          corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno   ad   personam          riassorbibile  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   gia'          previsti    dalla    normativa    vigente.    La     revoca          dell'assegnazione temporanea presso  altre  amministrazioni          del personale trasferito, gia'  in  posizione  di  comando,          rientra nella  competenza  del  Ministero  delle  politiche          agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo.   E'          riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a          tempo indeterminato, da esercitare  entro  quindici  giorni          dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei          ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali          del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  sono          ridotte per un  importo  corrispondente  all'onere  per  le          retribuzioni complessive del personale non  transitato.  Al          contempo, le  facolta'  assunzionali  del  Ministero  delle          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono          incrementate per un importo corrispondente all'onere per le          retribuzioni  complessive  del  personale  non  transitato.          All'esito del trasferimento del personale  interessato,  il          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e          del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni  di  cui          al comma 1 nell'ambito delle risorse  umane  disponibili  a          legislazione vigente.               8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di          venticinque uffici dirigenziali  di  livello  generale  del          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  ai  sensi          dell'art. 54 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.          300, la dotazione organica del Ministero per i  beni  e  le          attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni          di cui ai commi 1 e 2,  e'  incrementata  di  un  posto  di          funzione dirigenziale di livello generale, i  cui  maggiori          oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente          sul piano  finanziario.  Con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art.  4-bis,          sono  adeguate  le  dotazioni  organiche  e  le   strutture          organizzative del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente          articolo.               9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, sono  adeguate          le dotazioni organiche e  le  strutture  organizzative  del          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e          del turismo,  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  al          presente articolo.               10. Fino alla data del 31 dicembre 2018,  il  Ministero          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del          turismo, si avvale delle competenti strutture  e  dotazioni          organiche  del  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'          culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019  e  per          il triennio 2019-2021, le risorse  finanziarie  di  cui  al          comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono  trasferite          ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e          del turismo.               11. All'art. 16 del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.          83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio          2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) le parole: "Ministro dei beni  e  delle  attivita'          culturali  e  del  turismo"»,   ovunque   ricorrano,   sono          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   delle   politiche          agricole alimentari, forestali e del turismo";                 b) le parole: "Ministero dei beni e  delle  attivita'          culturali  e  del   turismo",   ovunque   ricorrano,   sono          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero  delle   politiche          agricole alimentari, forestali e del turismo".               12. L'art. 4 della legge 26 gennaio  1963,  n.  91,  e'          abrogato.               13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91,  e  2  gennaio          1989, n. 6:                 a)  le  parole:  "Ministro  per  il  turismo   e   lo          spettacolo",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle          seguenti: "Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,          forestali e del turismo";                 b)  le  parole:  «Ministero  per  il  turismo  e   lo          spettacolo»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle          seguenti: "Ministero delle politiche  agricole  alimentari,          forestali e del turismo".               14. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo          statuto  dell'ENIT  -  Agenzia  Nazionale  del  Turismo  e'          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e          del turismo. (3)               15.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori          oneri a carico della finanza pubblica.».               «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          22 gennaio 2013 e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13          aprile 2013, n. 87.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          29 agosto  2014,  n.  171,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          1° dicembre 2017, n.  238,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 7 marzo 2018, n. 55.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          12 novembre 2018, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12          dicembre 2018, n. 288.               - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo  23  dicembre  2014  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57.               - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59.               - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo 9 aprile 2016 e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149.               - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo 12 gennaio 2017 e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58.    |  
|   |                                                               Tabella A 
                                  (Prevista dall'articolo 39, comma 1) 
                          DOTAZIONE ORGANICA 
                               Dirigenza 
     Dirigenti di prima fascia 25     Dirigenti di seconda fascia 163*     Totale dirigenti 188  *di cui uno presso gli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro e  uno  presso  l'Organismo   indipendente   di   valutazione   della performance.      |  
|   |                                                               Tabella B 
                                  (Prevista dall'articolo 39, comma 1) 
                          DOTAZIONE ORGANICA 
                                 Aree 
                 =====================================                |      Area     |Dotazione organica |                +===============+===================+                |      III      |       5.419       |                +---------------+-------------------+                |       II      |       12.857      |                +---------------+-------------------+                |       I       |        700        |                +---------------+-------------------+                |     Totale    |       18.976      |                +---------------+-------------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
                  Ministro e Sottosegretari di Stato 
   1. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,  di  seguito denominato:  «Ministro»,  e'  l'organo  di  direzione  politica   del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministero»,    ed    esercita    le    funzioni     di     indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma  1,  e  14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni.   2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni  e  i  compiti  a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.  
           Note all'art. 2:               - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e  14,          comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O.:               «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e          responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano  le          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  definendo          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.          Ad essi spettano, in particolare:                 a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed          applicativo;                 b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa          e per la gestione;                 c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello          dirigenziale generale;                 d) la definizione dei criteri generali in materia  di          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;                 e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi          attribuiti da specifiche disposizioni;                 f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;                 g) gli altri atti indicati dal presente decreto.               Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).  -  1.  Il          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A          tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci          giorni dalla pubblicazione della legge di  bilancio,  anche          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:                 a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per          l'attivita' amministrativa e per la gestione;                 b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.».   |  
|   |                                 Art. 3 
          Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale 
   1. Il Ministero si  articola  in  tredici  uffici  dirigenziali  di livello generale centrali e undici  uffici  dirigenziali  di  livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale.   2. Il Ministero e'  articolato  a  livello  centrale  nei  seguenti uffici dirigenziali di livello generale:   a) Direzione generale «Educazione e ricerca»;   b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;   c) Direzione generale «Archivi»;   d) Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»;   e) Direzione generale «Musei»;   f) Direzione generale «Creativita'  contemporanea  e  rigenerazione urbana»;   g) Direzione generale «Spettacolo»;   h) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;   i) Direzione generale «Organizzazione»;   l) Direzione generale «Bilancio»;   m) Direzione generale «Contratti e concessioni».   3. Presso  il  Segretariato  generale  operano  i  seguenti  uffici dirigenziali di livello generale:   a) l'Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale;   b)   l'Unita'   per   la   programmazione,   l'innovazione   e   la digitalizzazione dei processi.   4. Sono uffici dirigenziali  di  livello  generale  periferici  del Ministero gli undici istituti dotati di autonomia di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a).     |  
|   |                                 Art. 4 
                   Uffici di diretta collaborazione 
   1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto,  il  quale  e'  centro  di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.   2. Sono Uffici di diretta collaborazione:   a) l'Ufficio di Gabinetto;   b) la Segreteria del Ministro;   c) l'Ufficio Legislativo;   d) l'Ufficio Stampa;   e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.   3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto  previsto  per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione  di  aspettativa, fuori  ruolo  o  comando,  nel  numero  massimo  di   cento   unita', comprensivo, in  numero  non  superiore  a  venticinque,  di  esperti estranei  alla  amministrazione  assunti  con   contratto   a   tempo determinato  ovvero  con  incarico  di  collaborazione  coordinata  e continuativa comunque di durata non superiore a quella di  permanenza in  carica  del  Ministro.  Il  Ministro  puo'  nominare  un  proprio portavoce, ai sensi dell'articolo7, della legge  7  giugno  2000,  n. 150, nonche' un Consigliere diplomatico.   4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici  di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio destinati al Gabinetto,  fino  a  quindici  Consiglieri,  scelti  tra esperti di  particolare  professionalita'  e  specializzazione  nelle materie    di    competenza    del    Ministero    e    in     quelle giuridico-amministrative   ed   economiche,    con    incarichi    di collaborazione coordinata e  continuativa,  di  durata  comunque  non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro,  ai  sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro, con il decreto con  cui dispone  l'incarico,  da'   atto   dei   requisiti   di   particolare professionalita'  del  Consigliere  e  allega  un   suo   dettagliato curriculum.   5. Il trattamento economico onnicomprensivo del  personale  addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di  cui  al comma 4 e' determinato  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni, nelle seguenti misure:   a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo  non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti  preposti  a  uffici  di  livello   dirigenziale   generale incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  e  in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore  alla misura massima del trattamento  accessorio  spettante  al  Segretario generale del Ministero;   b) per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a  quello  massimo  del  trattamento  economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello  dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  e  in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore  alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai  dirigenti  di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;   c) per il Capo della Segreteria del  Ministro,  per  il  Segretario particolare del Ministro, per  il  Consigliere  diplomatico,  per  il portavoce del Ministro, nonche' per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti  preposti  a  uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;   d) al  Capo  dell'Ufficio  Stampa  e'  corrisposto  un  trattamento economico non superiore a quello previsto  dal  contratto  collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;   e) per il Presidente e, in caso di composizione collegiale, per gli altri componenti dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della performance di cui all'articolo 10 in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse  indicate  dall'articolo  14,  comma  11,  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;   f)  ai   dirigenti   della   seconda   fascia   dei   ruoli   delle amministrazioni  pubbliche   assegnati   agli   Uffici   di   diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa  fascia  del  Ministero  nonche',  in  attesa   di   specifica disposizione   contrattuale,    un'indennita'    sostitutiva    della retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di  posizione massima,  a  fronte   delle   specifiche   responsabilita'   connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari  disagevoli,  della  qualita' della prestazione individuale;   g) il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione  coordinata  e continuativa e' determinato dal Ministro  all'atto  del  conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge  funzioni  equivalenti.  Il   relativo   onere   grava   sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici  di diretta  collaborazione  all'opera  del  Ministro»  dello  stato   di previsione della spesa del Ministero;   h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'  delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai  responsabili  degli uffici, spetta un'indennita' accessoria  di  diretta  collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al  miglioramento  dei  servizi.  Il  personale beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal  Capo  di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2,  i  responsabili degli stessi. In attesa di specifica  disposizione  contrattuale,  ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la  misura  dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze.   6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il  relativo personale il trattamento economico previsto dal comma  5  si  applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  fermo  restando quanto, altresi', previsto  dall'articolo  13  del  decreto-legge  24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89.   7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli  Uffici  di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.   8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per  la  durata  massima  del  relativo   mandato   governativo.   In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio  Legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti  di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati,  nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati  di adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria e  il  Segretario particolare possono essere  individuati  tra  dipendenti  pubblici  e anche tra estranei alla pubblica amministrazione.  Le  posizioni  del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma  2  e  dei  componenti  dell'Organismo  indipendente  di valutazione della performance si  intendono  aggiuntive  rispetto  al contingente di cui al comma 3.   9. Presso il Gabinetto puo'  essere  conferito,  nell'ambito  delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale  di  livello non generale.   10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice  Capo  degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9,  oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui  al  comma 4. Puo' essere  conferito  un  incarico  di  Vice  Capo  dell'Ufficio Legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9.   11. L'assegnazione del personale  e  delle  risorse  finanziarie  e strumentali agli Uffici di diretta  collaborazione  e'  disposta  con atti del Capo di Gabinetto.   12. Ai servizi di  supporto  a  carattere  generale  necessari  per l'attivita'  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  la Direzione generale Organizzazione.  La  suddetta  Direzione  generale fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al  funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.   13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi,  al  di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri  a  carico  delle amministrazioni di provenienza, sulla  base  di  convenzioni  con  le Universita',  di  personale  delle  medesime   Istituzioni   per   lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica.  
           Note all'art. 4: 
               - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  2,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:               «Art.   14   (Indirizzo   politico-amministrativo).   -          (Omissis).               2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23          agosto 1988,  n.  400  (55)  (56)  .  A  tali  uffici  sono          assegnati, nei limiti stabiliti dallo  stesso  regolamento:          dipendenti pubblici  anche  in  posizione  di  aspettativa,          fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con  contratti          a tempo determinato disciplinati  dalle  norme  di  diritto          privato;   esperti    e    consulenti    per    particolari          professionalita'  e  specializzazioni  con   incarichi   di          collaborazione  coordinata  e  continuativa.  All'atto  del          giuramento  del  Ministro,   tutte   le   assegnazioni   di          personale, ivi compresi  gli  incarichi  anche  di  livello          dirigenziale  e  le  consulenze  e  i  contratti,  anche  a          termine, conferiti  nell'ambito  degli  uffici  di  cui  al          presente comma, decadono automaticamente ove non confermati          entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.  Per          i dipendenti pubblici si applica  la  disposizione  di  cui          all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.          Con lo stesso regolamento si  provvede  al  riordino  delle          segreterie particolari dei  Sottosegretari  di  Stato.  Con          decreto adottato dall'autorita' di governo  competente,  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'          determinato, in attuazione dell'art. 12, comma  1,  lettera          n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa          e, per il personale disciplinato dai  contratti  collettivi          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei          Sottosegretari di Stato.».               - Si riporta il testo  dell'art.  21,  comma  2,  della          legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:               «Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis).               2. La seconda sezione del disegno di legge di  bilancio          espone  per  l'entrata   e,   distintamente   per   ciascun          Ministero, per la spesa  le  unita'  di  voto  parlamentare          determinate con riferimento rispettivamente alla  tipologia          di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per  la  spesa,          le  unita'  di  voto  sono  costituite  dai  programmi.   I          programmi rappresentano aggregati di  spesa  con  finalita'          omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in          termini di prodotti e di  servizi  finali,  allo  scopo  di          conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   nell'ambito   delle          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  delle  unita'          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della          rendicontazione, di diversa finalizzazione  ricompresi  nel          programma.».               - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7  giugno          2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno          2000, n. 136:               «Art.  7  (Portavoce).  -  1.   L'organo   di   vertice          dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da  un          portavoce, anche esterno all'amministrazione,  con  compiti          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere          politico-istituzionale con gli organi di  informazione.  Il          portavoce, incaricato dal medesimo organo,  non  puo',  per          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'          nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della  stampa          e delle relazioni pubbliche.               2.  Al   portavoce   e'   attribuita   una   indennita'          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse          disponibili appositamente iscritte in bilancio da  ciascuna          amministrazione per le medesime finalita'.».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  4,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:               «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -          (Omissis).               4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche          qualita' professionali richieste dal comma 6.».               - Si riporta il  testo  dell'art.  14,  comma  11,  del          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:               «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della          performance). - (Omissis).               11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate          ai servizi di controllo interno.».               - Si riporta il testo dell'art. 23-ter, commi  1  e  2,          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre  2011,   n.   284,   S.O.,          convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,          n. 214, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre          2011, n. 300, S.O.:               «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della          disciplina di cui al presente comma devono essere computate          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno          stesso organismo nel corso dell'anno.               2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico          percepito.».               - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24          aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24          aprile 2014, n.  95,  convertito  con  modificazioni  dalla          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:               «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori          al limite fissato dal presente articolo.               2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147          sono apportate le seguenti modificazioni:                 a)  al  comma  471,   dopo   le   parole   "autorita'          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",          con gli enti pubblici economici";                 b)  al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione   e          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'          amministrative indipendenti e";                 c) al comma 473, le parole "fatti  salvi  i  compensi          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".               3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.               4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a          decorrere dal 1°maggio 2014.               5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di          cui al presente articolo.               5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto          economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai          compensi percepiti da ciascun componente del  consiglio  di          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle          amministrazioni stesse.».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  5,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:               «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -          (Omissis).               5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).».   |  
|   |                                 Art. 5 
                         Ufficio di Gabinetto 
   1. L'Ufficio di Gabinetto  coadiuva  il  Capo  di  Gabinetto  nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.   2. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli  Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone  al  medesimo,  e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro  ed  i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e  cura  i rapporti con il  Segretariato  generale  e  con  le  altre  strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri  per  la tutela del patrimonio culturale e  con  l'Organismo  indipendente  di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.   3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da uno  o  due  Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 10.     |  
|   |                                 Art. 6 
                          Ufficio Legislativo 
   1. L'Ufficio Legislativo provvede allo studio  e  alla  definizione dell'attivita' normativa nelle materie di competenza  del  Ministero, in  coordinamento  con  il  Dipartimento  degli  affari  giuridici  e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e  la qualita' del linguaggio normativo.  Segue  la  normativa  dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati  relativi  a convenzioni e trattati internazionali relativi ai  beni  e  attivita' culturali e la formazione delle  relative  leggi  di  recepimento  in collaborazione con il  Consigliere  diplomatico,  cura  l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica  e  legislativa  nei  confronti  del Ministro, degli Uffici di diretta  collaborazione  e  del  Segretario generale, nonche', limitatamente  alle  questioni  interpretative  di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione  di  assistenza  nei  rapporti  di natura  tecnico-giuridica  con  la  Conferenza  Stato-Regioni  e   la Conferenza unificata, con le autorita'  amministrative  indipendenti, con  l'Avvocatura  dello  Stato  e  con  il   Consiglio   di   Stato; sovraintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.     |  
|   |                                 Art. 7 
                            Ufficio Stampa 
   1. L'Ufficio Stampa tiene i  rapporti  con  la  stampa  e  cura  la comunicazione pubblica del Ministro. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo  della  cultura,  anche  mediante  progetti   specifici   di comunicazione del patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale  e delle attivita' di tutela e valorizzazione; a tal  fine  si  raccorda con il Segretariato generale.     |  
|   |                                 Art. 8 
              Ulteriori Uffici di diretta collaborazione 
   1. La Segreteria del  Ministro  svolge  attivita'  di  supporto  ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata  da  un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura  i rapporti diretti dello stesso  nello  svolgimento  dei  suoi  compiti istituzionali.   2. Il  Consigliere  diplomatico,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale, assiste il Ministro in campo internazionale  e  europeo,  promuove  e assicura  la  partecipazione  attiva  del  Ministro  agli   organismi internazionali  e   dell'Unione   europea   e   cura   le   relazioni internazionali, con particolare riferimento,  in  collaborazione  con l'Ufficio  Legislativo,  ai  negoziati   relativi   ad   accordi   di cooperazione  nelle  materie  di   competenza   del   Ministero.   Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale  per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.     |  
|   |                                 Art. 9 
                Segreterie dei Sottosegretari di Stato 
   1.  I  Capi  delle  Segreterie  e  i  Segretari   particolari   dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.   2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di  Stato,  oltre il Capo della segreteria, e'  assegnato  personale  del  Ministero  e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', delle quali non  piu'  di tre  estranee  all'amministrazione  assunte  con  contratto  a  tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di  permanenza in carica del Sottosegretario.     |  
|   |                                 Art. 10 
                        Organismo indipendente                   di valutazione della performance 
   1. Presso il Ministero e'  istituito  l'Organismo  indipendente  di valutazione della performance, di  seguito  denominato:  «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza,  le  funzioni  di  cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  e successive modificazioni, raccordandosi, per la  raccolta  dei  dati, con la Direzione generale  Organizzazione  e  la  Direzione  generale Bilancio.   2. L'Organismo e' costituito con  decreto  del  Ministro  ai  sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150.   3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli  altri componenti  dell'Organismo  e'  corrisposto   l'emolumento   di   cui all'articolo  4,  comma  5,  lettera  e),  determinato  dal  Ministro all'atto della nomina.   4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per  la misurazione della performance, prevista dall'articolo  14,  comma  9, del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  e  successive modificazioni. Alla struttura  di  cui  al  precedente  periodo  sono assegnate, nei  limiti  previsti  dall'articolo  14,  comma  11,  del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le  risorse  finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente  di tre  unita'  di  personale,  nell'ambito  del  contingente   di   cui all'articolo 4, comma 3, incluso un dirigente di livello non generale in possesso di specifica professionalita'  ed  esperienza  nel  campo della misurazione della performance nelle amministrazioni  pubbliche, nominato   dal   Ministro,   con   proprio   decreto,   su   proposta dell'Organismo.   5. L'Organismo indipendente  della  valutazione  della  performance costituisce centro di costo del centro di responsabilita'  «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».  
           Note all'art. 10: 
               - Si riporta il testo degli articoli 14  e  14-bis  del          decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:               «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.               2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente          all'organo di indirizzo politico-amministrativo.               2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni          possono istituire l'Organismo in forma monocratica.               2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma          associata tra piu' pubbliche amministrazioni.               3.               4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della          performance:                 a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo          stato  dello  stesso  ,   anche   formulando   proposte   e          raccomandazioni ai vertici amministrativi;                 b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della          funzione pubblica;                 c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito          istituzionale dell'amministrazione;                 d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e          della professionalita';                 e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;                 f) e' responsabile della corretta applicazione  delle          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma          10, del decreto legge n. 90 del 2014;                 g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al          presente Titolo;                 h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di          promozione delle pari opportunita'.               4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,          secondo le modalita' indicate nel sistema di  cui  all'art.          7.               4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli          organi competenti.               5.               6. La validazione della Relazione sulla performance  di          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al          Titolo III.               7.               8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili          rapporti nei tre anni precedenti la designazione.               9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse          necessarie all'esercizio delle relative funzioni.               10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle          amministrazioni pubbliche.               11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate          ai servizi di controllo interno.               Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei  componenti          degli OIV). - 1. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica          tiene e aggiorna l'Elenco nazionale  dei  componenti  degli          Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'          indicate nel decreto adottato ai  sensi  dell'articolo  19,          comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.               2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione          e'      effettuata      dall'organo      di       indirizzo          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.               3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo          indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una          sola  volta  presso  la  stessa   amministrazione,   previa          procedura selettiva pubblica.               4. L'iscrizione  all'Elenco  nazionale  dei  componenti          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai          sensi del comma 1.               5. Con le modalita' di cui al comma 1,  sono  stabiliti          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.               6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi          indipendenti  di  valutazione  sono  nulli   in   caso   di          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti          dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della          funzione pubblica segnala alle amministrazioni  interessate          l'inosservanza delle predette disposizioni.».   |  
|   |                                 Art. 11 
                   Comando Carabinieri per la tutela                       del patrimonio culturale 
   1. Il Comando Carabinieri per la tutela  del  patrimonio  culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3,  comma 4,  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  e  successive modificazioni.   2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11  della  legge 31 marzo 2000, n. 78, e  successive  modificazioni,  ne  e'  definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del  decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  Alle  esigenze  del  Comando  si provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».  
           Note all'art. 11: 
               - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto          legislativo 20  ottobre  1998,  n.  368,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:               «Art. 3 (Il Ministro). - (Omissis).               4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri  per  la          tutela del patrimonio artistico  istituito  dal  decreto  5          marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e  ambientali,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  64  del  17  marzo          1992.  Al  Ministro  risponde  altresi'  il   servizio   di          controllo interno.».               - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31 marzo          2000, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  aprile          2000, n. 79:               «Art.    11     (Attivita'     specializzate     presso          Amministrazioni  dello   Stato   diverse   da   quelle   di          appartenenza). - 1. Per le Forze di polizia  diverse  dalla          Polizia di Stato, l'istituzione, nonche'  le  dotazioni  di          personale e mezzi, di comandi, unita'  e  reparti  comunque          denominati,  destinati  allo   svolgimento   di   attivita'          specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da          quelle di appartenenza,  sono  disposte,  su  proposta  del          Ministro    interessato,    dal     Ministro     competente          gerarchicamente,   previo   concerto   con   il    Ministro          dell'interno. Con la  stessa  procedura  si  provvede  alla          soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti,  salvi          i casi in cui la loro costituzione sia stata  disposta  con          legge.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  827  del  decreto          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:               «Art. 827 (Contingente per  la  tutela  del  patrimonio          culturale). - 1. E' costituito un contingente di  personale          dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unita',  da          collocare in  soprannumero  rispetto  all'organico  per  il          potenziamento del Comando carabinieri  per  la  tutela  del          patrimonio culturale.  Il  predetto  contingente  e'  cosi'          determinato:                 a) generali di brigata: 1;                 b) colonnelli: 1;                 c) tenenti colonnelli: 2;                 d) ufficiali inferiori: 21;                 e) ispettori: 22;                 f) sovrintendenti: 28;                 g) appuntati e carabinieri: 53.               2.  Le  disponibilita'   di   bilancio   destinate   al          potenziamento di personale e mezzi del Comando  carabinieri          per la tutela del patrimonio culturale sono  allocate,  con          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su          appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le          attivita' culturali.».   |  
|   |                                 Art. 12 
                         Segretariato generale 
   1. Il Segretario  generale  del  Ministero  e'  nominato  ai  sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, e successive modificazioni e, in conformita' a  quanto  disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il  Segretario  generale  assicura,  in  attuazione  degli  indirizzi impartiti dal  Ministro,  il  coordinamento  e  l'unita'  dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi  e  le  strategie concernenti  l'attivita'  complessiva  del  Ministero,  coordina  gli uffici  e  le  attivita'  del  Ministero,  vigila  su  efficienza   e rendimento degli stessi e riferisce periodicamente  al  Ministro  gli esiti della propria attivita'. Il  Segretario  generale  coordina  le direzioni  generali  centrali  e  gli  uffici  dirigenziali  generali periferici  del  Ministero  ed  e'  responsabile  nei  confronti  del Ministro   dell'attivita'   di   coordinamento   e   della   puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo  restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera  b),  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il  Segretario  generale  esercita poteri di  direzione,  indirizzo  e  coordinamento  e  controllo  sui segretari distrettuali del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali  con  riferimento  alle  loro  funzioni  ispettive   e   di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione generale  Organizzazione  e  alla  Direzione  generale  Contratti   e concessioni.   2. Il  Segretario  generale,  in  attuazione  degli  indirizzi  del Ministro, in particolare:   a) esercita il coordinamento  dell'attivita'  degli  uffici,  anche attraverso  la  convocazione  periodica  in  conferenza,  anche   con modalita' telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni  di  carattere  generale  o  di  particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; puo' convocare i titolari degli uffici  dirigenziali  generali  periferici  del  Ministero;  la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari distrettuali  e'  in ogni caso convocata ai fini del coordinamento  dell'elaborazione  dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i);   b) coordina le attivita' delle direzioni generali  centrali,  nelle materie di rispettiva competenza,  per  le  intese  istituzionali  di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b),  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;   c) assicura la risoluzione di  conflitti  positivi  e  negativi  di competenza tra i direttori  generali  centrali  e  i  titolari  degli uffici dirigenziali generali periferici del  Ministero;  in  caso  di inerzia o ritardo, anche nell'avvio  di  procedimenti  d'ufficio,  da parte dei direttori generali centrali o  dei  titolari  degli  uffici dirigenziali  generali  periferici  del   Ministero,   ne   sollecita l'attivita' e propone al Ministro la nomina, tra i dirigenti generali del Ministero, del titolare del potere sostitutivo;   d) concorda con i direttori generali competenti  le  determinazioni di   carattere   intersettoriale   che   esorbitino   la   competenza territoriale dei segretari distrettuali;   e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;   f) coordina le iniziative in materia di  sicurezza  del  patrimonio culturale,  nonche'  gli  interventi  conseguenti  a   emergenze   di carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le  altre Istituzioni competenti;   g) raccoglie, coordina  e  analizza  i  fabbisogni  del  patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero;  cura  i rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte salve  le  ipotesi  di  cui agli articoli 15, comma 2, lettera a), e 16, comma 2, lettera b);   h) coordina la predisposizione delle relazioni ai  sensi  di  legge alle Istituzioni ed agli Organismi sovranazionali  e  al  Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice; raccoglie  e  coordina  i dati forniti dalle direzioni  generali  centrali  per  l'espletamento dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli  organi  di controllo;   i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei  programmi  annuali  e pluriennali  del  Ministero  e  dei  relativi  piani  di  spesa,   da sottoporre all'approvazione del  Ministro,  anche  sulla  base  delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);   l) formula proposte  al  Ministro,  sentiti  i  direttori  generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali  di  livello  generale periferici e i segretari distrettuali, ai fini  dell'esercizio  delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;   m) coordina le attivita' di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei  fondi  europei  diretti  e  indiretti, anche  svolgendo,  ove  richiesto  e  comunque  nel  rispetto   della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorita'  di gestione dei programmi europei; coordina i rapporti  con  l'Unesco  e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi  nelle  liste del  patrimonio  mondiale  materiale  e   immateriale,   sulla   base dell'attivita'  istruttoria  compiuta  dalle   competenti   direzioni generali;   n)  coordina  il  Nucleo   ispettivo   e   il   programma   annuale dell'attivita'  ispettiva,  sulla  base  degli  indirizzi   e   delle determinazioni del Ministro;   o) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno,  sulla base delle  proposte  e  delle  istruttorie  curate  dalle  direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 29 e dai segretariati distrettuali, del Piano strategico «Grandi  Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma  1,  del  decreto-legge  31 maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione  concernente  gli  interventi  del  Piano  strategico  gia' realizzati e lo stato di  avanzamento  di  quelli  avviati  nell'anno precedente e non ancora conclusi;   p) coordina l'istruttoria dei programmi e degli atti da  sottoporre al CIPE;   q) coordina le attivita' per la  realizzazione  di  interventi  sul territorio di  particolare  complessita'  e  rilievo  strategico,  in attuazione delle direttive del Ministro;   r) assicura, in raccordo con l'Ufficio Stampa e  con  la  Direzione generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero;   s)  si  raccorda  con  la  Direzione  generale  Organizzazione  per l'allocazione delle risorse umane e la mobilita' delle  medesime  tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori;   t)  assicura   l'adempimento   degli   obblighi   in   materia   di anticorruzione, nonche' di pubblicita', trasparenza e  diffusione  di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati  personali,  di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive modificazioni; in particolare, per  garantire  la  trasparenza  e  la pubblicita' delle attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e  di  ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, assicura che tutti  gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni  di tutela e valorizzazione di cui al Codice siano  pubblicati  nel  sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto;   u) svolge i compiti di autorita' centrale prevista dall'articolo  4 della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento  europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali  usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;   v) provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  di competenza  del  Ministro  e,  d'intesa  con  la  Direzione  generale Bilancio,  di  vigilanza  sull'Istituto  per  il  credito   sportivo, limitatamente  agli  interventi  in  materia  di  beni  e   attivita' culturali;   z)  assicura  il  coordinamento  delle   politiche   dei   prestiti all'estero dei beni culturali,  in  attuazione  delle  direttive  del Ministro;   aa) assicura il coordinamento in materia di politiche  del  turismo con il competente  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo;   bb)  assicura  il  coordinamento  delle  politiche  in  materia  di comunicazione e informazione istituzionale, anche attraverso il  sito web del Ministero e in raccordo con l'Ufficio Stampa;   3.  Presso  il  Segretariato  generale   operano   la   Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della  legge  20 febbraio 2006, n. 77, il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.   4. Il Segretariato generale costituisce centro  di  responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma  2,  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.   5.  Il  Segretariato  generale  si  articola  in   quattro   uffici dirigenziali di livello non  generale  centrali  e  nei  Segretariati distrettuali del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, uffici dirigenziali di livello non generale  periferici,  individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e successive modificazioni.   6. Presso il Segretariato generale opera un  Nucleo  ispettivo  cui sono assegnati cinque dirigenti di livello non generale,  di  cui  un coordinatore,  con  funzioni  ispettive,  competenti  anche,  in  via esclusiva, allo svolgimento di compiti ispettivi sulle attivita'  dei Segretariati distrettuali. I predetti dirigenti non possono svolgere, in nessun caso, attivita' di gestione amministrativa.   7. Presso il Segretariato generale operano con funzioni di supporto al Segretario generale i  seguenti  uffici  dirigenziali  di  livello generale:     a)  l'Unita'  per   la   programmazione,   l'innovazione   e   la digitalizzazione dei processi,  che  svolge  compiti  in  materia  di programmazione  strategica,  innovazione   e   digitalizzazione   dei processi, e in particolare:   1) cura il coordinamento dei  sistemi  informativi  del  Ministero; promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione, ad opera delle  direzioni  generali,  ciascuna  nel  proprio  ambito  di competenza, dell'attivita' amministrativa posta in essere dallo Stato nella  tutela  del  patrimonio  culturale;  promuove  e  coordina  la digitalizzazione, ad opera delle direzioni generali,  del  patrimonio culturale nazionale;   2)  svolge  i  compiti  previsti  dall'articolo   17   del   Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; rappresenta il Ministero  in organismi  e  azioni  europee  e  internazionali  nel   campo   della digitalizzazione  e  delle  tecnologie  dell'informazione   e   della comunicazione;     b) l'Unita' per  la  sicurezza  del  patrimonio  culturale  e  la gestione  delle  emergenze,   che   assicura   il   coordinamento   e l'attuazione di tutte le  iniziative  in  materia  di  sicurezza  del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi  conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; da  tale  Unita'  dipendono  gli Uffici speciali eventualmente istituiti ai  sensi  dell'articolo  54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.   8. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 7 costituiscono centri di costo del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  del Segretariato generale.  
           Note all'art. 12: 
               - Si riporta il testo degli articoli 19, comma 3, e 16,          comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,          n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio  2001,          n. 106, S.O.:               «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -          (Omissis).               3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali          previste dal comma 6.».               «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali          generali).  -  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali          generali,  comunque  denominati,  nell'ambito   di   quanto          stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti          compiti e poteri:               (Omissis).                 b)  curano  l'attuazione  dei  piani,   programmi   e          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti          risorse umane, finanziarie e materiali;».               - Si riporta il testo  all'art.  2,  comma  203,  della          legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:               «203. Gli interventi che coinvolgono una  molteplicita'          di soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano  decisioni          istituzionali  e  risorse  finanziarie   a   carico   delle          amministrazioni  statali,  regionali   e   delle   province          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati          sulla base di accordi cosi' definiti:                 a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi          la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o  tra          il soggetto pubblico competente  e  la  parte  o  le  parti          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,          riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che  richiedono          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;                 b) "Intesa istituzionale  di  programma",  come  tale          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica          20 aprile 1994, n. 367 ;                 c)  "Accordo  di   programma   quadro",   come   tale          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'articolo          27 della legge 8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;                 d)  "Patto  territoriale",  come  tale   intendendosi          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di          promozione dello sviluppo locale;                 e);                 f).».               -  Si  riporta  il  testo  all'art.  84   del   decreto          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:               «Art. 84 (Informazioni alla Commissione  europea  e  al          Parlamento  nazionale).  -  1.  Il  Ministro   informa   la          Commissione europea delle misure adottate  dall'Italia  per          assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce  le          corrispondenti  informazioni  trasmesse  alla   Commissione          dagli altri Stati membri.               2. Il Ministro  trasmette  annualmente  al  Parlamento,          entro il termine di presentazione del disegno di  legge  di          bilancio, una relazione sull'attuazione del  presente  Capo          nonche'  sull'attuazione   della   direttiva   UE   e   del          regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.               3.  Il   Ministro,   sentito   il   competente   organo          consultivo,  predispone  ogni   tre   anni   la   relazione          sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni  la          relazione  sull'applicazione  della  direttiva  UE  per  la          Commissione  indicata  al  comma  1.  Le   relazioni   sono          trasmesse al Parlamento.».               - Per l'art. 4, comma 1,  del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 2.               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  1,  del          decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,   n.   106,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175:               «Art.  7  (Piano  strategico   Grandi   Progetti   Beni          culturali e altre misure urgenti per  il  patrimonio  e  le          attivita' culturali). - 1. Con  decreto  del  Ministro  dei          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentiti  il          Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici  e          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive          modificazioni, e' adottato, entro il 31  dicembre  di  ogni          anno e, per il 2014, anche in data  antecedente,  il  Piano          strategico "Grandi Progetti Beni culturali", ai fini  della          crescita della capacita' attrattiva  del  Paese.  Il  Piano          individua beni o siti di eccezionale interesse culturale  e          di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente          realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione,          valorizzazione  e  promozione  culturale,  anche   a   fini          turistici. Per  l'attuazione  degli  interventi  del  Piano          strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e'  autorizzata          la spesa di 5 milioni di euro per il 2014,  30  milioni  di          euro per il 2015 e 50 milioni  di  euro  per  il  2016.  Ai          relativi  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale          2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          per l'anno 2014, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento          relativo al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali          e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al          Piano  strategico  "Grandi  Progetti  Beni  culturali"   e'          destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse  per          le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti  in          favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60,  comma          4, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  come  da  ultimo          sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro  il  31          marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle  attivita'          culturali e del turismo presenta alle Camere una  relazione          concernente gli interventi gia' realizzati e  lo  stato  di          avanzamento di quelli avviati nell'anno  precedente  e  non          ancora conclusi.».               - Per il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  si          vedano le note alle premesse.               - Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,          S.O.               - Si riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  20          febbraio 2006, n. 77, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale          10 marzo 2006, n. 58:               «Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione          dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi  turistici          locali). - 1. La Commissione  consultiva  per  i  piani  di          gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per  i  sistemi          turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni          e le attivita' culturali, oltre a  esercitare  le  funzioni          previste dal decreto 27  novembre  2003,  rende  pareri,  a          richiesta del Ministro, su questioni attinenti  ai  siti  e          agli  elementi  italiani  UNESCO  e  si  esprime  ai  sensi          dell'art. 4,  comma  2,  secondo  periodo,  della  presente          legge.               2. I componenti della Commissione di  cui  al  comma  1          esercitano le loro funzioni  nell'ambito  delle  rispettive          competenze  istituzionali.  Ad  essi  non  sono  attribuiti          gettoni o indennita' di funzione.               3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del          territorio del mare e il Ministro delle politiche  agricole          alimentari   e    forestali    designano    ciascuno    tre          rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al          comma 1.».               - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale          4 gennaio 2013, n. 3:               «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti  dell'Unione          europea). - 1. Al fine  di  assicurare  una  piu'  efficace          partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  del  diritto          dell'Unione europea e la puntuale attuazione  dello  stesso          nell'ordinamento  interno,   le   amministrazioni   statali          individuano al  loro  interno,  nei  limiti  delle  risorse          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione          vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove  strutture          organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli  atti          dell'Unione europea.               2. I  nuclei  di  cui  al  comma  1  sono  composti  da          personale  delle  diverse   articolazioni   delle   singole          amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche          europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.  Essi          assicurano il monitoraggio  delle  attivita'  di  rilevanza          europea di competenza delle  rispettive  amministrazioni  e          contribuiscono alla predisposizione da parte di queste  dei          rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da          trasmettere alle Camere o ad altri  soggetti  istituzionali          ai sensi della presente legge.               3.  I  responsabili  dei  nuclei  di  cui  al  comma  1          assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni          presso il Comitato tecnico di valutazione,  salvo  che  non          siano essi  stessi  designati  quali  rappresentanti  delle          proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               - Si riporta il testo  degli  articoli  4,  commi  4  e          4-bis, e 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto          1999, n. 203, S.O.:               «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -          (Omissis).               4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale          di natura non regolamentare.               4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».               «Art. 54 (Ordinamento). - (Omissis).               2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella  Gazzetta          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:               «Art. 17 (Responsabile per la  transizione  digitale  e          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con          le  Linee  guida  .   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:                 a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e          organizzativi comuni;                 b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia          dell'amministrazione;                 c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle          regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;                 d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,          n. 4;                 e)   analisi    periodica    della    coerenza    tra          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi          dell'azione amministrativa;                 f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);                 g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;                 h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi          informativi cooperativi;                 i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei          ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le          tecnologie;                 j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi          dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis;                 j-bis) pianificazione e coordinamento degli  acquisti          di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e   di          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di          cui all'art. 16, comma 1, lettera b).               1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al  comma          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.               1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al  comma  1          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice          politico.               1-quater. E'  istituito  presso  l'AgID  l'ufficio  del          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma   2.   Ricevuta   la          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna          amministrazione.               1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito  una  guida          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti          dal presente Codice.               1-sexies.  Nel   rispetto   della   propria   autonomia          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde          direttamente a quello amministrativo dell'ente.               1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies  possono          esercitare le funzioni di cui al medesimo  comma  anche  in          forma associata.».   |  
|   |                                 Art. 13 
               Direzione generale «Educazione e ricerca» 
   1. La Direzione generale Educazione e  ricerca  svolge  funzioni  e compiti  relativi  al  coordinamento,  alla   elaborazione   e   alla valutazione dei programmi di educazione,  formazione  e  ricerca  nei campi di pertinenza del Ministero.   2. In particolare, il Direttore generale:   a) approva, con cadenza triennale, sentita  la  Direzione  generale Organizzazione, un piano delle attivita' formative, di ricerca  e  di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;   b) autorizza e  valuta,  sentite  le  Direzioni  generali  centrali competenti,  le  attivita'  formative  e  di  ricerca  svolte   dalle strutture  centrali  e  periferiche  del  Ministero.  A   tal   fine, predispone e aggiorna la struttura delle attivita'  di  formazione  e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne  rileva  il fabbisogno finanziario e di  risorse;  ne  stabilisce  i  criteri  di valutazione;   c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito  il  Segretario generale e d'intesa con la Direzione  generale  Organizzazione  e  la Direzione  generale  Bilancio,  in  relazione   alle   attivita'   di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli  uffici  centrali  e periferici del Ministero;   d) promuove e  organizza  periodici  corsi  di  formazione  per  il personale del Ministero; cura, d'intesa  con  le  direzioni  generali competenti,  la  formazione  e  l'aggiornamento   professionale   del personale del Ministero, e a tale  fine:  coordina  le  attivita'  di formazione; definisce i piani di  formazione,  sulla  base  dei  dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero  tramite appositi prospetti informativi;  pianifica,  progetta  e  gestisce  i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi  formativi; cura i rapporti  con  le  universita'  e  con  enti  e  organismi  di formazione; gestisce la banca dati della formazione;   e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini e di altri  percorsi formativi  promossi  dagli  Istituti  centrali  e  dalle  scuole   di archivistica istituite presso gli archivi di Stato, nonche' da  tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;   f) autorizza  e  valuta  iniziative  di  educazione,  formazione  e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti  privati  che prevedano attivita' formative svolte presso o in  collaborazione  con gli uffici centrali e periferici del Ministero;   g) collabora con il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e con il Consiglio Nazionale  delle  Ricerche  e  altri enti di ricerca italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai  campi  di  attivita' del Ministero; stipula accordi con le regioni al fine  di  promuovere percorsi formativi congiunti;   h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni  e attivita' culturali, anche  attraverso  la  collaborazione  con  enti pubblici  e  privati,  con   istituzioni   di   ricerca   europee   e internazionali; favorisce e  promuove  la  partecipazione,  anche  in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a  bandi  per l'accesso a fondi europei e internazionali;   i) predispone annualmente, su parere del Consiglio  superiore  beni culturali e paesaggistici, un Piano  nazionale  per  l'educazione  al patrimonio  culturale  che  abbia  ad  oggetto  la   conoscenza   del patrimonio stesso e della sua funzione civile; il  piano  e'  attuato anche mediante apposite convenzioni con le regioni, gli enti  locali, le universita' ed enti senza scopo di lucro che operano  nei  settori di competenza del Ministero;   l) coordina le iniziative atte ad assicurare la  catalogazione  del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;   m) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;   n) cura il coordinamento del  sistema  dei  servizi  educativi,  di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi  degli  articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per  i  servizi  educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita';   o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche  mediante  apposite campagne  integrate  di  informazione,  con  riferimento  a   realta' territoriali definite o a  percorsi  culturali  determinati,  la  cui definizione ed  i  cui  contenuti  sono  elaborati  d'intesa  con  il Segretariato generale, le direzioni generali competenti e gli  uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della  cultura coinvolti nelle  iniziative  promozionali;  le  campagne  informative possono riguardare anche istituti e luoghi della  cultura  pertinenti ad  altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  previa  intesa  con  gli interessati;   p) coordina,  raccordandosi  con  la  Direzione  generale  Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;   q) fornisce, per  le  materie  di  competenza,  il  supporto  e  la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;   r) collabora con gli Istituti di  cultura  italiani  all'estero  al fine di promuovere  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale  della Nazione;   s) cura la tenuta e l'aggiornamento degli  elenchi  previsti  dagli articoli  29  e  182  del  Codice,  nonche'  degli  elenchi  di   cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti  relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori;   t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti  e  paesaggio,  la  tenuta  e  il   funzionamento   dell'elenco, disciplinato dal decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali 20 marzo 2009, n. 60, degli  istituti  e  dei  dipartimenti archeologici  universitari,  nonche'  dei  soggetti  in  possesso  di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;   u)  redige  e  cura  l'aggiornamento  di  appositi  elenchi   degli ispettori onorari;   v) coordina le attivita' di  studio  e  di  ricerca  attraverso  un apposito ufficio studi;   z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e  controllo  sulla Scuola dei beni e delle attivita' culturali e su ogni altro  soggetto giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza  della  Direzione generale, per il quale l'ordinamento  attribuisca  tali  funzioni  al Ministero.   3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e di vigilanza sull'Istituto  centrale  per il catalogo e  la  documentazione,  sull'Istituto  superiore  per  la conservazione  e  il  restauro,  sull'Opificio  delle  pietre   dure, sull'Istituto  centrale  per  il  restauro  e  la  conservazione  del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto  centrale  per  la grafica. Limitatamente ai profili  contabili  e  finanziari  ai  fini dell'approvazione,  su  parere  conforme  della  Direzione   generale Bilancio, del bilancio di  previsione,  delle  relative  proposte  di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza  e'  svolta  d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La  Direzione  generale  assegna, altresi', d'intesa con la  Direzione  generale  Organizzazione  e  la Direzione generale  Bilancio,  le  risorse  umane  e  strumentali  ai suddetti Istituti.   4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.   5. La Direzione generale Educazione e ricerca si  articola  in  sei uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  compresi  l'Istituto centrale per il catalogo e la  documentazione,  l'Istituto  superiore per la conservazione e il restauro,  l'Opificio  delle  pietre  dure, l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico  e  librario  e  l'Istituto  centrale  per  la  grafica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.  
           Note all'art. 13: 
               - Si riporta il testo degli articoli 9-bis,17, 29,  182          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:               «Art.  9-bis  (Professionisti  competenti  ad  eseguire          interventi sui beni  culturali).  -  1.  In  conformita'  a          quanto disposto dagli articoli 4  e  7  e  fatte  salve  le          competenze   degli   operatori   delle   professioni   gia'          regolamentate,  gli   interventi   operativi   di   tutela,          protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali  nonche'          quelli relativi alla valorizzazione e  alla  fruizione  dei          beni stessi, di cui ai titoli I e II  della  parte  seconda          del presente codice, sono affidati alla  responsabilita'  e          all'attuazione,  secondo  le  rispettive   competenze,   di          archeologi, archivisti, bibliotecari,  demoetnoantropologi,          antropologi  fisici,  restauratori  di  beni  culturali   e          collaboratori restauratori di beni  culturali,  esperti  di          diagnostica e di scienze e  tecnologia  applicate  ai  beni          culturali e storici  dell'arte,  in  possesso  di  adeguata          formazione ed esperienza professionale.».               «Art. 17 (Catalogazione). - 1.  Il  Ministero,  con  il          concorso  delle  regioni  e  degli  altri   enti   pubblici          territoriali, assicura la catalogazione dei beni  culturali          e coordina le relative attivita'.               2. Le procedure e le modalita'  di  catalogazione  sono          stabilite  con  decreto  ministeriale.  A   tal   fine   il          Ministero, con  il  concorso  delle  regioni,  individua  e          definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,  accesso          ed  elaborazione  dei  dati  a  livello  nazionale   e   di          integrazione in rete delle banche dati dello  Stato,  delle          regioni e degli altri enti pubblici territoriali.               3.  Il  Ministero  e   le   regioni,   anche   con   la          collaborazione   delle   universita',    concorrono    alla          definizione di programmi  concernenti  studi,  ricerche  ed          iniziative  scientifiche  in   tema   di   metodologie   di          catalogazione e inventariazione.               4. Il Ministero, le regioni e gli altri  enti  pubblici          territoriali,  con  le  modalita'   di   cui   al   decreto          ministeriale previsto al comma 2, curano  la  catalogazione          dei beni culturali loro appartenenti e, previe  intese  con          gli enti proprietari, degli altri beni culturali.               5. I dati di cui al presente  articolo  affluiscono  al          catalogo  nazionale  dei  beni  culturali   in   ogni   sua          articolazione.               6.   La   consultazione   dei   dati   concernenti   le          dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e'  disciplinata          in modo da garantire la sicurezza  dei  beni  e  la  tutela          della riservatezza.».               «Art. 29 (Conservazione). -  1.  La  conservazione  del          patrimonio culturale e' assicurata mediante  una  coerente,          coordinata e programmata attivita' di studio,  prevenzione,          manutenzione e restauro.               2.  Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio          connesse al bene culturale nel suo contesto.               3. Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e          dell'identita' del bene e delle sue parti.               4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di          miglioramento strutturale.               5. Il Ministero definisce, anche con il concorso  delle          regioni e con la collaborazione delle universita'  e  degli          istituti di ricerca competenti, linee di  indirizzo,  norme          tecniche, criteri e modelli di  intervento  in  materia  di          conservazione dei beni culturali.               6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia  di          progettazione   ed   esecuzione   di    opere    su    beni          architettonici, gli interventi di manutenzione  e  restauro          su beni culturali  mobili  e  superfici  decorate  di  beni          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che          sono  restauratori  di  beni  culturali  ai   sensi   della          normativa in materia.               7. I profili di competenza  dei  restauratori  e  degli          altri operatori che  svolgono  attivita'  complementari  al          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni          culturali  mobili  e  delle  superfici  decorate  di   beni          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23          agosto  1988,  n.   400,   d'intesa   con   la   Conferenza          Stato-regioni.               8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  definiti  i          criteri  ed  i  livelli   di   qualita'   cui   si   adegua          l'insegnamento del restauro.               9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi          dell'art. 9 del decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.          Con decreto del Ministro adottato ai  sensi  dell'art.  17,          comma 3, della legge n. 400 del 1988  di  concerto  con  il          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  individuati          le  modalita'  di  accreditamento,   i   requisiti   minimi          organizzativi e di funzionamento dei  soggetti  di  cui  al          presente  comma,  le  modalita'   della   vigilanza   sullo          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore          di esame di Stato, cui partecipa almeno  un  rappresentante          del Ministero, il titolo accademico  rilasciato  a  seguito          del superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato  al          diploma di laurea specialistica o  magistrale,  nonche'  le          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro          novanta giorni dalla presentazione della domanda  corredata          dalla prescritta documentazione.               9-bis. Dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti          previsti dai commi 7, 8 e 9, agli  effetti  dell'esecuzione          degli  interventi  di  manutenzione  e  restauro  su   beni          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori          di detti lavori,  la  qualifica  di  restauratore  di  beni          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle          predette disposizioni.               10.  La  formazione  delle  figure  professionali   che          svolgono  attivita'  complementari  al  restauro  o   altre          attivita'  di  conservazione  e'  assicurata  da   soggetti          pubblici e privati ai sensi della  normativa  regionale.  I          relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di  qualita'          definiti con accordo in sede di  Conferenza  Stato-regioni,          ai sensi dell'art. 4  del  decreto  legislativo  28  agosto          1997, n. 281.               11.  Mediante  appositi  accordi  il  Ministero  e   le          regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri          soggetti   pubblici   e    privati,    possono    istituire          congiuntamente centri, anche  a  carattere  interregionale,          dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di          ricerca,   sperimentazione,   studio,   documentazione   ed          attuazione di interventi di  conservazione  e  restauro  su          beni culturali, di particolare  complessita'.  Presso  tali          centri possono essere altresi' istituite, ove  accreditate,          ai sensi  del  comma  9,  scuole  di  alta  formazione  per          l'insegnamento del restauro.  All'attuazione  del  presente          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica.».               «Art. 182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In  via          transitoria,  agli  effetti  indicati  all'art.  29,  comma          9-bis, acquisisce la  qualifica  di  restauratore  di  beni          culturali, per il settore o i settori  specifici  richiesti          tra quelli indicati nell'allegato B, colui il  quale  abbia          maturato una adeguata competenza professionale  nell'ambito          del restauro dei beni culturali mobili  e  delle  superfici          decorate dei beni architettonici.               1-bis. La qualifica di restauratore di  beni  culturali          e' attribuita, in esito ad apposita procedura di  selezione          pubblica  da  concludere  entro  il  30  giugno  2015,  con          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento          in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e          reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla  tenuta          dell'elenco provvede  il  Ministero  medesimo,  nell'ambito          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la          finanza  pubblica.  Gli  elenchi  vengono   tempestivamente          aggiornati, anche mediante inserimento  dei  nominativi  di          coloro i quali conseguono la qualifica ai  sensi  dell'art.          29, commi 7, 8 e 9.               1-ter. La  procedura  di  selezione  pubblica,  indetta          entro il 31 dicembre 2012, consiste nella  valutazione  dei          titoli  e  delle  attivita',  e  nella   attribuzione   dei          punteggi, indicati nell'allegato  B  del  presente  codice.          Entro lo stesso  termine  con  decreto  del  Ministro  sono          definite le linee guida per l'espletamento della  procedura          di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal          presente    articolo,     sentite     le     organizzazioni          imprenditoriali  e  sindacali  piu'   rappresentative.   La          qualifica di restauratore di beni  culturali  e'  acquisita          con un punteggio  pari  al  numero  dei  crediti  formativi          indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto  del          Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla          tabella 1 dell'allegato B spetta per  i  titoli  di  studio          conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli          conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da  coloro  i          quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30          giugno  2012.  Il  punteggio  previsto  dalla   tabella   2          dell'allegato B spetta per la  posizione  di  inquadramento          formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio          previsto  dalla  tabella  3  dell'allegato  B  spetta   per          l'attivita' di  restauro  presa  in  carico  alla  data  di          entrata in vigore della presente disposizione e  conclusasi          entro il 31 dicembre 2014.               1-quater.  Ai  fini  dell'attribuzione   dei   punteggi          indicati nella tabella 3 dell'allegato B:                 a) e'  considerata  attivita'  di  restauro  di  beni          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni          architettonici l'attivita' caratterizzante  il  profilo  di          competenza del  restauratore  di  beni  culturali,  secondo          quanto previsto nell'allegato A del regolamento di  cui  al          decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;                 b) e' riconosciuta soltanto l'attivita'  di  restauro          effettivamente svolta dall'interessato, direttamente  e  in          proprio  ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di   lavoro          dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  o          a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di  lavoro  alle          dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  preposte   alla          tutela  dei  beni  culturali,   con   regolare   esecuzione          certificata  nell'ambito  della  procedura   di   selezione          pubblica;                 c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di  data          certa emanati, ricevuti o  anche  custoditi  dall'autorita'          preposta alla tutela del bene oggetto dei  lavori  o  dagli          istituti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  20          ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento          dell'appalto,  in  corso  d'opera  o   al   momento   della          conclusione dell'appalto,  ivi  compresi  atti  concernenti          l'organizzazione  ed  i  rapporti  di  lavoro  dell'impresa          appaltatrice;                 d)  la   durata   dell'attivita'   di   restauro   e'          documentata dai termini di consegna e di completamento  dei          lavori, con possibilita' di  cumulare  la  durata  di  piu'          lavori eseguiti nello stesso periodo.               1-quinquies. Puo' altresi' acquisire  la  qualifica  di          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti          indicati all'art. 29, comma 9-bis,  previo  superamento  di          una prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi          effetti indicati all'art.  29,  comma  9-bis,  cui  possono          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.               1-sexies.  Nelle  more  dell'attuazione  dell'art.  29,          comma  10,  acquisisce  la   qualifica   di   collaboratore          restauratore  di  beni  culturali,  in  esito  ad  apposita          procedura  di  selezione  pubblica  indetta  entro  il   31          dicembre 2012, colui il quale, alla data  di  pubblicazione          del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:                 a)  abbia  conseguito  la  laurea  specialistica   in          Conservazione e restauro del  patrimonio  storico-artistico          (12/S) ovvero  la  laurea  magistrale  in  Conservazione  e          restauro dei beni culturali (LM11), ovvero  il  diploma  di          laurea in Conservazione dei beni culturali,  se  equiparato          dalle  universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi          dell'art.  2  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;                 b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali  (L1)          ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei          beni culturali (L43);                 c) abbia conseguito un  diploma  in  Restauro  presso          accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;                 d) abbia conseguito un diploma presso una  scuola  di          restauro  statale  ovvero   un   attestato   di   qualifica          professionale presso una scuola di  restauro  regionale  ai          sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre  1978,  n.  845,          con insegnamento non inferiore a due anni;                 e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni          pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito          del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo          di assistente tecnico restauratore;                 f)  abbia  svolto  attivita'  di  restauro  di   beni          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni          architettonici, per non meno di quattro anni, con  regolare          esecuzione  certificata  nell'ambito  della  procedura   di          selezione  pubblica.  L'attivita'  svolta   e'   dimostrata          mediante  dichiarazione  del  datore  di   lavoro,   ovvero          autocertificazione  dell'interessato  ai  sensi  del  testo          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28          dicembre 2000, n. 445.               1-septies. Puo'  altresi'  acquisire  la  qualifica  di          collaboratore  restauratore  di  beni   culturali,   previo          superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita'          stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  giugno          2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti  previsti          dal  comma  1-sexies  del  presente  articolo  nel  periodo          compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.               1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di          beni  culturali  e'  attribuita   con   provvedimenti   del          Ministero che danno luogo all'inserimento  in  un  apposito          elenco reso  accessibile  a  tutti  gli  interessati.  Alla          tenuta  dell'elenco   provvede   il   Ministero   medesimo,          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.               1-novies. I titoli di studio di  cui  alla  sezione  I,          tabella  1,   dell'allegato   B   consentono   l'iscrizione          nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di          competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui  si          riferiscono gli  insegnamenti  di  restauro  impartiti.  Le          posizioni di inquadramento di cui alla sezione  I,  tabella          2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione  nell'elenco          relativamente ai settori di competenza cui  si  riferiscono          le    attivita'     lavorative     svolte     a     seguito          dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui  alla          sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione          nell'elenco relativamente al settore di competenza  cui  si          riferiscono  le  attivita'  di  restauro  svolte   in   via          prevalente, nonche' agli eventuali  altri  settori  cui  si          riferiscono attivita' di restauro svolte per la  durata  di          almeno due anni.               2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma  11,          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di          concerto con il Ministro,  la  Fondazione  "Centro  per  la          conservazione ed il restauro dei beni culturali La  Venaria          Reale" e' autorizzata ad  istituire  ed  attivare,  in  via          sperimentale, per un ciclo formativo,  in  convenzione  con          l'Universita' di Torino e  il  Politecnico  di  Torino,  un          corso di laurea magistrale a ciclo unico per la  formazione          di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma  6  e          seguenti  dello  stesso  art.  29.  Il   decreto   predetto          definisce l'ordinamento didattico  del  corso,  sulla  base          dello specifico progetto approvato  dai  competenti  organi          della  Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi   o          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.               3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del          presente codice, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici          territoriali  adottano  le   necessarie   disposizioni   di          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.          In caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in  via          sostitutiva, ai sensi dell'art. 117,  quinto  comma,  della          Costituzione.               3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146,  comma          4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita'  competente          alla gestione  del  vincolo  paesaggistico  i  procedimenti          relativi alle domande di  autorizzazione  paesaggistica  in          sanatoria presentate entro il 30  aprile  2004  non  ancora          definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,          ovvero  definiti  con  determinazione  di  improcedibilita'          della domanda per il sopravvenuto divieto, senza  pronuncia          nel    merito    della     compatibilita'     paesaggistica          dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente          e'  obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,   a          riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato          nei termini di legge. Si  applicano  le  sanzioni  previste          dall'art. 167, comma 5.               3-ter. Le disposizioni del  comma  3-bis  si  applicano          anche alle domande di sanatoria presentate nei  termini  ai          sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge  15  dicembre          2004, n.  308,  ferma  restando  la  quantificazione  della          sanzione  pecuniaria  ivi  stabilita.   Il   parere   della          soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge  15          dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.               3-quater.  Agli   accertamenti   della   compatibilita'          paesaggistica effettuati, alla data di  entrata  in  vigore          della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181,  comma          1-quater, si applicano le sanzioni  di  cui  all'art.  167,          comma 5.».               - Si riporta il testo degli articoli 9, 118, 119  della          Costituzione della Repubblica  italiana,  pubblicata  nella          Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre  1947,  n.   298,   ediz.          straord.:               «Art. 9. - La Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della          cultura e la ricerca scientifica e tecnica.               Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico          della Nazione.».               «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',          differenziazione ed adeguatezza.               I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le          rispettive competenze.               La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra          Stato e Regioni nelle materie di cui alle  lettere  b)e  h)          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela          dei beni culturali.               Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».               «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,   le   Citta'          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti          dall'ordinamento dell'Unione europea.               I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica          e del sistema tributario.               Dispongono di compartecipazioni al gettito  di  tributi          erariali riferibile al loro territorio.               La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore          capacita' fiscale per abitante.               Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le          funzioni pubbliche loro attribuite.               Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e          Regioni.               I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i          principi generali determinati dalla legge dello Stato.               Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio          di bilancio.               E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli          stessi contratti.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  del   decreto          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:               «Art.   25    (Verifica    preventiva    dell'interesse          archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,          comma 4, del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  per  le          opere sottoposte all'applicazione  delle  disposizioni  del          presente codice,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al          soprintendente    territorialmente    competente,     prima          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini          geologiche e  archeologiche  preliminari,  con  particolare          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di          dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione  della          documentazione  suindicata  non  e'   richiesta   per   gli          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti          esistenti.               2. Presso il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in          vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7.               3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi          trasmessi  e  delle  ulteriori  informazioni   disponibili,          ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree          oggetto di progettazione,  puo'  richiedere  motivatamente,          entro il termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  del          progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio  di  cui  al          comma 1, la sottoposizione dell'intervento  alla  procedura          prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti  di  grandi          opere infrastrutturali o a rete il termine della  richiesta          per la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse          archeologico e' stabilito in sessanta giorni.               4.  In  caso  di  incompletezza  della   documentazione          trasmessa o di esigenza di approfondimenti  istruttori,  il          soprintendente, con modalita' anche informatiche,  richiede          integrazioni documentali o convoca  il  responsabile  unico          del procedimento per acquisire le  necessarie  informazioni          integrative. La richiesta di  integrazioni  e  informazioni          sospende  il  termine  di  cui  al  comma  3,   fino   alla          presentazione delle stesse.               5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile          il ricorso amministrativo di cui all'art. 16 del codice dei          beni culturali e del paesaggio.               6. Ove il  soprintendente  non  richieda  l'attivazione          della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di          cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti          archeologici. In tale evenienza il  Ministero  dei  beni  e          delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   procede,          contestualmente, alla richiesta di saggi  preventivi,  alla          comunicazione di avvio del procedimento di  verifica  o  di          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   degli          articoli 12 e 13  del  codice  dei  beni  culturali  e  del          paesaggio.               7. I commi  da  1  a  6  non  si  applicano  alle  aree          archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art.  101          del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i  quali          restano  fermi  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari  ivi          previsti compresa la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,          a spese  del  committente  dell'opera  pubblica,  di  saggi          archeologici. Restano  altresi'  fermi  i  poteri  previsti          dall'art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e  del          paesaggio,  nonche'  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari          previsti per le zone  di  interesse  archeologico,  di  cui          all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.               8. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse          archeologico  si  articola  in  fasi  costituenti   livelli          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente          significativi all'esito della fase precedente. La procedura          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':                 a) esecuzione di carotaggi;                 b) prospezioni geofisiche e geochimiche;                 c) saggi archeologici e, ove  necessario,  esecuzione          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area          interessata dai lavori.               9.   La   procedura   si   conclude   in   un   termine          predeterminato    dal    soprintendente    in     relazione          all'estensione  dell'area  interessata,  con  la  redazione          della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta          le conseguenti prescrizioni:                 a) contesti in cui lo scavo  stratigrafico  esaurisce          direttamente l'esigenza di tutela;                 b) contesti che  non  evidenziano  reperti  leggibili          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di          reinterro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in          altra sede rispetto a quella di rinvenimento;                 c) complessi la cui  conservazione  non  puo'  essere          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata          mediante l'integrale mantenimento in sito.               10.  Per  l'esecuzione  dei   saggi   e   degli   scavi          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente          articolo,  il  responsabile  unico  del  procedimento  puo'          motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del          procedimento.               11. Nelle ipotesi di cui al comma  9,  lettera  a),  la          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico          nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di  cui  al          comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le  misure          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai          sensi del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.          Nel caso di cui al comma 9,  lettera  c),  le  prescrizioni          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela          dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  dei          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  avvia  il          procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e  13          del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.               12. La procedura di verifica preventiva  dell'interesse          archeologico  e'  condotta   sotto   la   direzione   della          soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente.          Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.               13.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31          dicembre 2017, sono adottate  linee  guida  finalizzate  ad          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla          procedura di cui al  presente  articolo.  Con  il  medesimo          decreto sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con          termini certi, che garantiscano la  tutela  del  patrimonio          archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico  sotteso          alla realizzazione dell'opera.               14. Per gli interventi soggetti alla procedura  di  cui          al  presente  articolo,  il  soprintendente,  entro  trenta          giorni dalla richiesta  di  cui  al  comma  3,  stipula  un          apposito   accordo   con   la   stazione   appaltante   per          disciplinare le forme di coordinamento e di  collaborazione          con il responsabile del procedimento e con gli uffici della          stazione  appaltante.   Nell'accordo   le   amministrazioni          possono graduare la complessita' della procedura di cui  al          presente   articolo,   in   ragione   della   tipologia   e          dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi          e  i  contenuti  del  procedimento.  L'accordo  disciplina,          altresi', le forme di documentazione e di divulgazione  dei          risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei          dati raccolti, la produzione  di  edizioni  scientifiche  e          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla          pubblicizzazione delle indagini svolte.               15.  Le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  rilevanti          insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per  il          territorio  o  di  avvio   di   attivita'   imprenditoriali          suscettibili di produrre positivi effetti  sull'economia  o          sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale  di          cui all'art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al          regolamento adottato in attuazione  dell'articolo  4  della          legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta  eccessiva          durata del procedimento di cui ai  commi  8  e  seguenti  o          quando non siano rispettati i termini fissati  nell'accordo          di cui al comma 14.               16. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e          Bolzano disciplinano la procedura  di  verifica  preventiva          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza          sulla base di quanto disposto dal presente articolo.».               - Per il testo dell'art. 21, comma 2,  della  legge  31          dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per il testo art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  vedano  le  note  alle          premesse.               - Per il testo  dell'art.  4,  commi  4  e  4-bis,  del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  si  vedano  le          note all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 14 
                   Direzione generale «Archeologia,                        belle arti e paesaggio» 
   1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei  beni  di  interesse archeologico,  anche  subacquei,  dei  beni  storici,   artistici   e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e  gli  apparati decorativi, nonche'  alla  tutela  dei  beni  architettonici  e  alla qualita' e alla tutela del paesaggio. Con riferimento  alle  funzioni di tutela svolte  dalle  Soprintendenze  Archeologia,  belle  arti  e paesaggio, ivi inclusa la Soprintendenza speciale di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), la Direzione generale esercita i  poteri  di direzione,  indirizzo,  coordinamento,  controllo,  anche  attraverso l'adozione di provvedimenti di autotutela, e, in caso di  necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione.   2. In particolare, il direttore generale:   a) esprime il parere, per i settori di  competenza,  sui  programmi annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli uffici dirigenziali periferici e dai  segretari  distrettuali,  sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi  finanziari  forniti  dalla Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale Bilancio;   b)  elabora,  anche  su  proposta   dei   titolari   degli   uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale  Educazione  e ricerca,  i  programmi  concernenti  studi,  ricerche  ed  iniziative scientifiche in tema di  inventariazione  e  catalogazione  dei  beni archeologici, architettonici,  paesaggistici,  storici,  artistici  e demoetnoantropologici;   c) adotta, anche  su  proposta  della  Soprintendenza  Archeologia, belle arti e paesaggio competente, i provvedimenti di verifica  o  di dichiarazione dell'interesse culturale,  le  prescrizioni  di  tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di  notevole  interesse  pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro  contenuto,  ai  sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; richiede alle commissioni di cui  all'articolo 137 del Codice, anche su proposta  della  Soprintendenza  Archeologia belle arti e  paesaggio  competente,  l'adozione  della  proposta  di dichiarazione di interesse pubblico  per  i  beni  paesaggistici,  ai sensi dell'articolo 138 del Codice;   d) irroga le sanzioni ripristinatorie  e  pecuniarie  previste  dal Codice per la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  beni archeologici, architettonici,  paesaggistici,  storici,  artistici  e demoetnoantropologici;   e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di  beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;   f) provvede al  pagamento  del  premio  di  rinvenimento  nei  casi previsti dall'articolo 92 del Codice;   g) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte  mediante  cessione  di  beni  di   interesse   archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;   h) adotta atti di indirizzo generale,  ai  fini  della  tutela,  in riferimento ai provvedimenti di concessione in uso di beni culturali;   i) adotta, previa  istruttoria  della  Soprintendenza  Archeologia, belle arti e paesaggio competente, e ad eccezione  dei  casi  di  cui agli articoli 34, comma 2, lettera l) e 35, comma 4,  lettera  h),  i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni di  cui  all'articolo  48,  comma  3,  del  Codice,  previa  verifica dell'adozione da parte del richiedente delle  misure  necessarie  per garantire l'integrita' dei beni richiesti in prestito;   l) adotta, anche  su  proposta  della  Soprintendenza  Archeologia, belle arti e paesaggio competente,  i  provvedimenti  in  materia  di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di  competenza  a titolo   di   prelazione,   di   acquisto   all'esportazione   o   di espropriazione, ai sensi degli articoli 60,  70,  95,  96  e  98  del Codice, nonche' i provvedimenti di acquisto a trattativa  privata  di cose o beni culturali secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;   m) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza  Archeologia, belle arti e paesaggio competente,  gli  interventi  di  demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie  e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21,  comma  1,  lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di  urgenza,  nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il direttore generale;   n) autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza  Archeologia, belle arti e paesaggio competente, le  alienazioni,  le  permute,  le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;   o)  adotta  i  provvedimenti  di  competenza   dell'amministrazione centrale in materia di circolazione  di  cose  e  beni  culturali  in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui  agli  articoli  65, comma 2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e  82  del Codice;   p) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi  di carattere generale a cui si  attengono  gli  uffici  di  esportazione nella valutazione circa il rilascio o il  rifiuto  dell'attestato  di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice;   q)  adotta  le  determinazioni  dell'amministrazione  in  sede   di conferenza di servizi o nei procedimenti di  valutazione  di  impatto ambientale per interventi che interessino  l'area  di  competenza  di piu' Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;   r) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;   s) stipula, su proposta  delle  Soprintendenze  Archeologia,  belle arti e paesaggio competenti, l'intesa con la regione per la redazione congiunta   dei   piani   paesaggistici,   limitatamente   ai    beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e  d), del Codice;   t) formula la  proposta,  sentite  le  Soprintendenze  Archeologia, belle arti e paesaggio competenti, ai fini della  stipula,  da  parte del Ministro, delle intese e dell'accordo di  cui  all'articolo  143, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, del Codice;   u) predispone la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano  paesaggistico  limitatamente  ai  beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e  d), del Codice;   v) fornisce agli uffici periferici del Ministero, per le materie di competenza, la consulenza tecnico-scientifica e il supporto giuridico nelle attivita' e nei procedimenti amministrativi;   z) decide, per i settori di competenza,  i  ricorsi  amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;   aa) esercita le funzioni di indirizzo,  vigilanza  e  controllo  su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti  di  competenza  della Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali funzioni al Ministero.   3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio adotta i  provvedimenti  che  rientrano  nell'area  di  competenza  di  piu' Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, ovvero  ne  delega l'adozione  ad  una  di  esse.  Ai  fini  dell'attivita'  istruttoria relativa ai procedimenti che rientrano  nell'area  di  competenza  di piu' Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, il  Direttore generale puo' incaricare un Soprintendente di svolgere  le  attivita' di coordinamento e di raccordo tra le soprintendenze coinvolte.   4. La  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio esercita le funzioni di indirizzo e  di  vigilanza,  unitamente  alla Direzione   generale   Educazione   e   ricerca   e   al    Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sulla  Scuola archeologica italiana in Atene. Limitatamente ai profili contabili  e finanziari, la vigilanza e' svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio. Presso la Direzione generale  operano  l'Istituto  centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per la  demoetnoantropologia, uffici   non   aventi   qualifica   dirigenziale,   e   il   Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio  storico  della  Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.   5. La  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio costituisce  centro  di  responsabilita'  amministrativa   ai   sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e successive modificazioni, ed e'  responsabile  per  l'attuazione  dei piani gestionali di competenza.   6. La Direzione generale Archeologia, belle  arti  e  paesaggio  si articola in  cinque  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale centrali, nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio  e negli Uffici di esportazione,  uffici  dirigenziali  di  livello  non generale periferici, individuati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successive modificazioni.  
           Note all'art. 14: 
               - Si riporta il testo degli articoli 12,  13,  16,  45,          47, 48, 55, 56, 57-bis, 58, 60, 68, 69, 70, 82, 89, 95, 96,          98, 128, 137, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo  22          gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24          febbraio 2004, n. 45, S.O.:               «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). -  1.  Le          cose indicate all'art. 10, comma  1,  che  siano  opera  di          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata          la verifica di cui al comma 2.               2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di          valutazione.               3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti          di cui al comma 1.               4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni          del presente Titolo.               5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino          altre ragioni di pubblico interesse.               6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono          liberamente alienabili, ai fini del presente codice.               7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  13  ed   il   relativo          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,          comma 2. I beni  restano  definitivamente  sottoposti  alle          disposizioni del presente Titolo.               8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in          funzione delle rispettive competenze istituzionali.               9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura          giuridica.               10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».               «Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.          La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che  ne          forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma          3.               2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di  cui          all'art. 10, comma 2.  Tali  beni  rimangono  sottoposti  a          tutela anche  qualora  i  soggetti  cui  essi  appartengono          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».               «Art.   16   (Ricorso   amministrativo    avverso    la          dichiarazione). - 1. Avverso  il  provvedimento  conclusivo          della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui          all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi  di          legittimita'  e  di  merito,  entro  trenta  giorni   dalla          notifica della dichiarazione.               2. La proposizione del ricorso comporta la  sospensione          degli effetti del  provvedimento  impugnato.  Rimane  ferma          l'applicazione,  in  via  cautelare,   delle   disposizioni          previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e  dalla          sezione I del Capo IV del presente Titolo.               3.  Il  Ministero,   sentito   il   competente   organo          consultivo, decide sul ricorso entro il termine di  novanta          giorni dalla presentazione dello stesso.               4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla  o          riforma l'atto impugnato.               5.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto   del          Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».               «Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta).  -  1.  Il          Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure          e le altre norme  dirette  ad  evitare  che  sia  messa  in          pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili,  ne  sia          danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le          condizioni di ambiente e di decoro.               2. Le prescrizioni  di  cui  al  comma  1,  adottate  e          notificate  ai  sensi  degli  articoli  46   e   47,   sono          immediatamente precettive. Gli enti  pubblici  territoriali          interessati  recepiscono  le  prescrizioni   medesime   nei          regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.».               «Art.  47  (Notifica  delle  prescrizioni   di   tutela          indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il  provvedimento          contenente  le  prescrizioni   di   tutela   indiretta   e'          notificato  al  proprietario,  possessore  o  detentore   a          qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite  messo          comunale  o  a  mezzo  posta  raccomandata  con  avviso  di          ricevimento.               2.  Il  provvedimento  e'   trascritto   nei   registri          immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo          proprietario, possessore o  detentore  a  qualsiasi  titolo          degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.               3. Avverso il provvedimento contenente le  prescrizioni          di tutela indiretta e' ammesso  ricorso  amministrativo  ai          sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso,  tuttavia,          non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento          impugnato.».               «Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni).  -          1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre  ed          esposizioni:                 a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1;                 b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1;                 c) dei beni mobili indicati  all'art.  10,  comma  3,          lettere a), ed e);                 d)  delle  raccolte  e  dei  singoli  beni  ad   esse          pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a),  delle          raccolte librarie indicate all'art. 10,  commi  2,  lettera          c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi  e  dei  singoli          documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b),  e  3,          lettera b).               2.  Qualora  l'autorizzazione  abbia  ad  oggetto  beni          appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela  statale,  la          richiesta e' presentata al Ministero  almeno  quattro  mesi          prima  dell'inizio  della  manifestazione  ed   indica   il          responsabile della custodia delle opere in prestito.               3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo  conto  delle          esigenze  di  conservazione  dei   beni   e,   per   quelli          appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di  fruizione          pubblica; essa e'  subordinata  all'adozione  delle  misure          necessarie  per  garantirne  l'integrita'.  I  criteri,  le          procedure    e    le    modalita'    per    il     rilascio          dell'autorizzazione medesima  sono  stabiliti  con  decreto          ministeriale.               4.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   e'   inoltre          subordinato all'assicurazione delle  cose  e  dei  beni  da          parte  del  richiedente,  per  il  valore  indicato   nella          domanda, previa verifica della sua congruita' da parte  del          Ministero.               5. Per le mostre e  le  manifestazioni  sul  territorio          nazionale promosse dal Ministero o, con  la  partecipazione          statale,  da  enti  o  istituti  pubblici,  l'assicurazione          prevista al comma 4 puo' essere sostituita  dall'assunzione          dei relativi rischi  da  parte  dello  Stato.  La  garanzia          statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita'  e          alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito          il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.    Ai          corrispondenti oneri  si  provvede  mediante  utilizzazione          delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di  riserva          per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello  stato          di previsione della spesa  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze.               6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a  richiesta          dell'interessato,  il  rilevante  interesse   culturale   o          scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e  di          ogni  altra  iniziativa  a  carattere  culturale,  ai  fini          dell'applicazione   delle   agevolazioni   previste   dalla          normativa fiscale.».               «Art. 55 (Alienabilita'  di  immobili  appartenenti  al          demanio  culturale).  -  1.  I  beni   culturali   immobili          appartenenti al demanio  culturale  e  non  rientranti  tra          quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non  possono  essere          alienati senza l'autorizzazione del Ministero.               2.  La  richiesta  di  autorizzazione  ad  alienare  e'          corredata:                 a) dalla  indicazione  della  destinazione  d'uso  in          atto;                 b)  dal  programma   delle   misure   necessarie   ad          assicurare la conservazione del bene;                 c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione          che si intendono perseguire con l'alienazione  del  bene  e          delle  modalita'  e  dei  tempi  previsti   per   il   loro          conseguimento;                 d)   dall'indicazione   della   destinazione    d'uso          prevista,   anche   in   funzione   degli   obiettivi    di          valorizzazione da conseguire;                 e) dalle modalita' di fruizione  pubblica  del  bene,          anche  in  rapporto  con  la  situazione  conseguente  alle          precedenti destinazioni d'uso.               3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su   parere   del          soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite,  gli          altri   enti   pubblici   territoriali   interessati.    Il          provvedimento, in particolare:                 a) detta prescrizioni e  condizioni  in  ordine  alle          misure di conservazione programmate;                 b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del          bene,  tenuto  conto  della  situazione  conseguente   alle          precedenti destinazioni d'uso;                 c) si pronuncia sulla congruita'  delle  modalita'  e          dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi  di          valorizzazione indicati nella richiesta.               3-bis.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata          qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile  di          arrecare  pregiudizio  alla   conservazione   e   fruizione          pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il          carattere  storico  e  artistico  del  bene  medesimo.   Il          Ministero ha facolta' di  indicare,  nel  provvedimento  di          diniego, destinazioni d'uso  ritenute  compatibili  con  il          carattere  del  bene  e   con   le   esigenze   della   sua          conservazione.               3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di  concordare          con il soggetto interessato il contenuto del  provvedimento          richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le          proposte avanzate con la  richiesta  di  autorizzazione  ed          altre possibili modalita' di valorizzazione del bene.               3-quater.  Qualora  l'alienazione   riguardi   immobili          utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di          autorizzazione e' corredata dai soli  elementi  di  cui  al          comma 2, lettere  a),  b)  ed  e),  e  l'autorizzazione  e'          rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)          e b).               3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare  comporta  la          sdemanializzazione del bene cui  essa  si  riferisce.  Tale          bene resta comunque sottoposto a tutte le  disposizioni  di          tutela di cui al presente titolo.               3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di  qualunque          genere  sui  beni  alienati  e'  sottoposta  a   preventiva          autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.».               «Art.   55-bis   (Clausola   risolutiva).   -   1.   Le          prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione  di          cui all'art. 55 sono riportate  nell'atto  di  alienazione,          del quale costituiscono  obbligazione  ai  sensi  dell'art.          1456 del codice civile  ed  oggetto  di  apposita  clausola          risolutiva  espressa.  Esse  sono  anche   trascritte,   su          richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.               2.     Il     soprintendente,     qualora     verifichi          l'inadempimento,      da       parte       dell'acquirente,          dell'obbligazione  di  cui  al  comma  1,  fermo   restando          l'esercizio dei poteri di tutela, da'  comunicazione  delle          accertate inadempienze alle  amministrazioni  alienanti  ai          fini   della   risoluzione   di   diritto   dell'atto    di          alienazione.».               «Art.    56    (Altre    alienazioni    soggette     ad          autorizzazione).   -   1.   E'   altresi'    soggetta    ad          autorizzazione da parte del Ministero:                 a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo          Stato,  alle   regioni   e   agli   altri   enti   pubblici          territoriali, e diversi da quelli indicati  negli  articoli          54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;                 b) l'alienazione dei beni  culturali  appartenenti  a          soggetti pubblici diversi da quelli indicati  alla  lettera          a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro,  ivi          compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.               2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:                 a) nel caso di vendita, anche parziale, da  parte  di          soggetti di cui al comma 1, lettera  b),  di  collezioni  o          serie di oggetti e di raccolte librarie;                 b)  nel  caso  di  vendita,  da  parte   di   persone          giuridiche private senza fine di lucro,  ivi  compresi  gli          enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di          singoli documenti.               3. La richiesta di autorizzazione  e'  corredata  dagli          elementi di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e),          e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di  cui          al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.               4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),          l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che  i          beni  medesimi  non  abbiano  interesse  per  le   raccolte          pubbliche e dall'alienazione non  derivi  danno  alla  loro          conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.               4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera          b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a          condizione che dalla  alienazione  non  derivi  danno  alla          conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.               4-ter.   Le   prescrizioni   e   condizioni   contenute          nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione          e sono trascritte, su  richiesta  del  soprintendente,  nei          registri immobiliari.               4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di  qualunque          genere  sui  beni  alienati  e'  sottoposta  a   preventiva          autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.               4-quinquies. La disciplina dettata ai commi  precedenti          si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed          ai negozi giuridici che  possono  comportare  l'alienazione          dei beni culturali ivi indicati.               4-sexies.   Non   e'   soggetta    ad    autorizzazione          l'alienazione delle cose indicate  all'art.  54,  comma  2,          lettera a), secondo periodo.               4-septies.  Rimane  ferma  l'inalienabilita'   disposta          dall'art. 54, comma 1, lettera d-ter).».               «Art. 57-bis (Procedure di  trasferimento  di  immobili          pubblici). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55          e 56 si applicano ad ogni procedura  di  dismissione  o  di          valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici,  di          beni immobili pubblici  di  interesse  culturale,  prevista          dalla  normativa  vigente   e   attuata,   rispettivamente,          mediante l'alienazione ovvero la concessione in  uso  o  la          locazione degli immobili medesimi.               2. Qualora si proceda alla concessione in  uso  o  alla          locazione di immobili pubblici di interesse  culturale  per          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  prescrizioni   e          condizioni  contenute  nell'autorizzazione  sono  riportate          nell'atto di concessione o nel  contratto  di  locazione  e          sono  trascritte,  su  richiesta  del  soprintendente,  nei          registri  immobiliari.   L'inosservanza,   da   parte   del          concessionario  o  del  locatario,  delle  prescrizioni   e          condizioni medesime,  comunicata  dal  soprintendente  alle          amministrazioni  cui  i  beni  pertengono,  da'  luogo,  su          richiesta delle stesse amministrazioni, alla  revoca  della          concessione  o  alla  risoluzione  del   contratto,   senza          indennizzo.».               «Art.  58  (Autorizzazione  alla  permuta).  -  1.   Il          Ministero puo' autorizzare la  permuta  dei  beni  indicati          agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni  appartenenti          alle pubbliche raccolte con  altri  appartenenti  ad  enti,          istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla  permuta          stessa  derivi  un  incremento  del  patrimonio   culturale          nazionale   ovvero    l'arricchimento    delle    pubbliche          raccolte.».               «Art. 60 (Acquisto in  via  di  prelazione).  -  1.  Il          Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62,  comma  3,  la          regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,          hanno facolta' di acquistare in via di  prelazione  i  beni          culturali  alienati  a  titolo  oneroso  o   conferiti   in          societa', rispettivamente,  al  medesimo  prezzo  stabilito          nell'atto di alienazione o al  medesimo  valore  attribuito          nell'atto di conferimento.               2. Qualora il bene sia alienato con altri per un  unico          corrispettivo  o  sia  ceduto  senza   previsione   di   un          corrispettivo in denaro ovvero  sia  dato  in  permuta,  il          valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto  che          procede alla prelazione ai sensi del comma 1.               3.  Ove  l'alienante  non  ritenga  di   accettare   la          determinazione effettuata ai sensi del comma 2,  il  valore          economico della cosa e' stabilito da  un  terzo,  designato          concordemente dall'alienante e  dal  soggetto  che  procede          alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina          del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il  terzo          nominato non voglia o non possa  accettare  l'incarico,  la          nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti,  dal          presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso          il   contratto.   Le   spese   relative   sono   anticipate          dall'alienante.               4. La determinazione del terzo e' impugnabile  in  caso          di errore o di manifesta iniquita'.               5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il          bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».               «Art. 68 (Attestato di libera circolazione). -  1.  Chi          intende far uscire in via definitiva dal  territorio  della          Repubblica le cose indicate nell'art.  65,  comma  3,  deve          farne denuncia  e  presentarle  al  competente  ufficio  di          esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna  di          essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato  di          libera circolazione.               2.  L'ufficio  di  esportazione,   entro   tre   giorni          dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da'  notizia  ai          competenti uffici del Ministero,  che  segnalano  ad  esso,          entro i successivi dieci giorni, ogni elemento  conoscitivo          utile  in  ordine  agli  oggetti  presentati  per  l'uscita          definitiva.               3. L'ufficio di esportazione, accertata  la  congruita'          del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,          anche sulla base delle segnalazioni  ricevute,  l'attestato          di    libera    circolazione,     dandone     comunicazione          all'interessato entro quaranta giorni  dalla  presentazione          della cosa.               4. Nella valutazione circa il  rilascio  o  il  rifiuto          dell'attestato  di  libera  circolazione  gli   uffici   di          esportazione accertano se le cose presentate, in  relazione          alla loro natura o al  contesto  storico-culturale  di  cui          fanno  parte,  presentano  interesse  artistico,   storico,          archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale          o archivistico, a termini dell'art. 10. Nel  compiere  tale          valutazione gli  uffici  di  esportazione  si  attengono  a          indirizzi di carattere generale stabiliti con  decreto  del          Ministro, sentito il competente organo consultivo.               5. L'attestato  di  libera  circolazione  ha  validita'          quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei  quali          e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato          all'interessato  e  deve   accompagnare   la   circolazione          dell'oggetto; un terzo e' trasmesso  al  Ministero  per  la          formazione del registro ufficiale degli attestati.               6. Il diniego  comporta  l'avvio  del  procedimento  di          dichiarazione,  ai  sensi  dell'art.  14.   A   tal   fine,          contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato          gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e  le  cose  sono          sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo          articolo.               7. Per le cose di proprieta' di  enti  sottoposti  alla          vigilanza regionale, l'ufficio di  esportazione  acquisisce          il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio          di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,          se negativo, e' vincolante.».               «Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego  di          attestato). -  1.  Avverso  il  diniego  dell'attestato  e'          ammesso, entro  i  successivi  trenta  giorni,  ricorso  al          Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.               2.  Il  Ministero,   sentito   il   competente   organo          consultivo, decide sul ricorso entro il termine di  novanta          giorni dalla presentazione dello stesso.               3.   Dalla   data   di   presentazione   del    ricorso          amministrativo e fino alla scadenza del termine di  cui  al          comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le          cose  rimangono  assoggettate  alla  disposizione  di   cui          all'art. 14, comma 4.               4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli          atti  all'ufficio  di   esportazione,   che   provvede   in          conformita' nei successivi venti giorni.               5.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto   del          Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».               «Art. 70 (Acquisto coattivo). -  1.  Entro  il  termine          indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio  di  esportazione,          qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al  diniego          dell'attestato di libera  circolazione,  puo'  proporre  al          Ministero l'acquisto coattivo della cosa per  la  quale  e'          richiesto  l'attestato  di  libera  circolazione,   dandone          contestuale comunicazione alla regione  e  all'interessato,          al quale dichiara  altresi'  che  l'oggetto  gravato  dalla          proposta di acquisto resta  in  custodia  presso  l'ufficio          medesimo fino alla conclusione del  relativo  procedimento.          In tal caso il termine per il  rilascio  dell'attestato  e'          prorogato di sessanta giorni.               2. Il Ministero ha la facolta' di  acquistare  la  cosa          per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento  di          acquisto e' notificato  all'interessato  entro  il  termine          perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a  quando          non  sia  intervenuta  la  notifica  del  provvedimento  di          acquisto,   l'interessato   puo'   rinunciare    all'uscita          dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.               3.  Qualora  il   Ministero   non   intenda   procedere          all'acquisto, ne da' comunicazione, entro  sessanta  giorni          dalla denuncia, alla regione nel cui  territorio  si  trova          l'ufficio  di  esportazione  proponente.  La   regione   ha          facolta' di acquistare  la  cosa  nel  rispetto  di  quanto          stabilito  all'art.  62,  commi  2   e   3.   Il   relativo          provvedimento  e'  notificato  all'interessato   entro   il          termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».               «Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia).          - 1. L'azione di restituzione  dei  beni  culturali  usciti          illecitamente dal territorio  italiano  e'  esercitata  dal          Ministero, d'intesa con il Ministero degli  affari  esteri,          davanti al giudice dello Stato membro  dell'Unione  europea          in cui si trova il bene culturale.               2.   Il    Ministero    si    avvale    dell'assistenza          dell'Avvocatura generale dello Stato.».               «Art. 89 (Concessione di ricerca). -  1.  Il  Ministero          puo' dare in concessione  a  soggetti  pubblici  o  privati          l'esecuzione  delle  ricerche  e   delle   opere   indicate          nell'art. 88 ed emettere a  favore  del  concessionario  il          decreto di occupazione degli immobili ove devono  eseguirsi          i lavori.               2.  Il  concessionario  deve  osservare,   oltre   alle          prescrizioni imposte nell'atto  di  concessione,  tutte  le          altre che il Ministero ritenga di  impartire.  In  caso  di          inosservanza la concessione e' revocata.               3. La concessione puo' essere revocata anche quando  il          Ministero    intenda    sostituirsi    nell'esecuzione    o          prosecuzione delle opere. In tal caso  sono  rimborsate  al          concessionario le spese occorse per le opere gia'  eseguite          ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.               4. Ove il concessionario non ritenga  di  accettare  la          determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito  da  un          perito tecnico nominato dal presidente  del  tribunale.  Le          relative spese sono anticipate dal concessionario.               5. La concessione  prevista  al  comma  1  puo'  essere          rilasciata anche al proprietario degli immobili ove  devono          eseguirsi i lavori.               6. Il Ministero puo' consentire, a  richiesta,  che  le          cose rinvenute rimangano, in tutto o in  parte,  presso  la          Regione  od  altro  ente  pubblico  territoriale  per  fini          espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e          possa garantire la conservazione e la custodia  delle  cose          medesime.».               «Art. 96 (Espropriazione per fini  strumentali).  -  1.          Possono essere espropriati per causa di  pubblica  utilita'          edifici ed aree quando cio' sia necessario  per  isolare  o          restaurare beni culturali immobili, assicurarne la  luce  o          la prospettiva, garantirne o accrescerne  il  decoro  o  il          godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.».               «Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1.  La          pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,          nel  caso  dell'art.  96,  anche  con  provvedimento  della          regione comunicato al Ministero.               2. Nei casi di espropriazione previsti  dagli  articoli          96  e   97   l'approvazione   del   progetto   equivale   a          dichiarazione di pubblica utilita'.».               «Art.  128  (Notifiche   effettuate   a   norma   della          legislazione precedente). - 1.  I  beni  culturali  di  cui          all'art. 10, comma 3, per i quali non sono state  rinnovate          e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20          giugno 1909,  n.  364  e  11  giugno  1922,  n.  778,  sono          sottoposti al procedimento di cui all'art.  14.  Fino  alla          conclusione  del  procedimento  medesimo,  dette  notifiche          restano comunque valide agli effetti di questa Parte.               2.   Conservano   altresi'   efficacia   le   notifiche          effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della  legge          1° giugno 1939, n.  1089  e  le  dichiarazioni  adottate  e          notificate a norma dell'art. 22  della  legge  22  dicembre          1939, n. 2006, dell'art.  36  del  decreto  del  Presidente          della  Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409  e  degli          articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto  legislativo  29  ottobre          1999, n. 490.               3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero          precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero          puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta  del  proprietario,          possessore o  detentore  interessati,  il  procedimento  di          dichiarazione  dei  beni  che  sono  stati  oggetto   delle          notifiche di cui al comma  2,  al  fine  di  verificare  la          perdurante     sussistenza     dei     presupposti      per          l'assoggettamento dei beni medesimi  alle  disposizioni  di          tutela.               4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza  di          rinnovo del  procedimento  di  dichiarazione,  prodotta  ai          sensi  del  comma  3,  ovvero  avverso   la   dichiarazione          conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia          stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso  amministrativo          ai sensi dell'art. 16.».               «Art. 138 (Avvio del procedimento di  dichiarazione  di          notevole interesse pubblico). - 1. Le  commissioni  di  cui          all'art.  137,  su  iniziativa  dei  componenti  di   parte          ministeriale o regionale, ovvero  su  iniziativa  di  altri          enti  pubblici  territoriali  interessati,   acquisite   le          necessarie informazioni attraverso le  soprintendenze  e  i          competenti uffici regionali e provinciali  e  consultati  i          comuni interessati nonche', ove  opportuno,  esperti  della          materia, valutano la  sussistenza  del  notevole  interesse          pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli  immobili  e  delle          aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono          alla regione l'adozione della  relativa  dichiarazione.  La          proposta e' formulata con riferimento  ai  valori  storici,          culturali, naturali, morfologici, estetici  espressi  dagli          aspetti e caratteri peculiari degli immobili o  delle  aree          considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al          territorio in cui ricadono,  e  contiene  proposte  per  le          prescrizioni d'uso intese ad  assicurare  la  conservazione          dei valori espressi.               2. La commissione  decide  se  dare  ulteriore  seguito          all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data  di          presentazione dell'atto medesimo. Decorso  infruttuosamente          il predetto termine, entro i successivi  trenta  giorni  il          componente della commissione o l'ente pubblico territoriale          che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la  proposta  di          dichiarazione direttamente alla regione.               3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su  proposta          motivata del soprintendente, previo  parere  della  regione          interessata che deve essere motivatamente espresso entro  e          non oltre trenta giorni dalla richiesta, di  dichiarare  il          notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree  di          cui all'art. 136.».               «Art.  141-bis  (Integrazione   del   contenuto   delle          dichiarazioni di notevole  interesse  pubblico).  -  1.  Il          Ministero  e  le  regioni  provvedono   ad   integrare   le          dichiarazioni    di     notevole     interesse     pubblico          rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui          all'art. 140, comma 2.               2. Qualora le regioni non provvedano alle  integrazioni          di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il  Ministero          provvede in via sostitutiva. La procedura  di  sostituzione          e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento  finale          e' adottato dal Ministero, sentito il  competente  Comitato          tecnico-scientifico.               3. I provvedimenti integrativi adottati  ai  sensi  dei          commi 1 e 2 producono  gli  effetti  previsti  dal  secondo          periodo del comma 2 dell'art.  140  e  sono  sottoposti  al          regime di  pubblicita'  stabilito  dai  commi  3  e  4  del          medesimo articolo.».               «Art. 143 (Piano paesaggistico).  -  1.  L'elaborazione          del piano paesaggistico comprende almeno:                 a)   ricognizione   del   territorio    oggetto    di          pianificazione,    mediante     l'analisi     delle     sue          caratteristiche  paesaggistiche,  impresse  dalla   natura,          dalla storia e dalle loro interrelazioni,  ai  sensi  degli          articoli 131 e 135;                 b)  ricognizione  degli   immobili   e   delle   aree          dichiarati  di  notevole  interesse   pubblico   ai   sensi          dell'art. 136, loro  delimitazione  e  rappresentazione  in          scala idonea alla identificazione,  nonche'  determinazione          delle specifiche prescrizioni d'uso,  a  termini  dell'art.          138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli  articoli          140, comma 2, e 141-bis;                 c)  ricognizione  delle  aree  di  cui  al  comma   1          dell'art. 142, loro  delimitazione  e  rappresentazione  in          scala idonea alla identificazione,  nonche'  determinazione          di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione          dei caratteri distintivi di dette aree  e,  compatibilmente          con essi, la valorizzazione;                 d) eventuale individuazione di ulteriori immobili  od          aree, di notevole interesse pubblico  a  termini  dell'art.          134,  comma   1,   lettera   c),   loro   delimitazione   e          rappresentazione  in  scala  idonea  alla  identificazione,          nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,          a termini dell'art. 138, comma 1;                 e) individuazione di eventuali,  ulteriori  contesti,          diversi da quelli indicati all'art. 134,  da  sottoporre  a          specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;                 f) analisi  delle  dinamiche  di  trasformazione  del          territorio  ai  fini  dell'individuazione  dei  fattori  di          rischio e degli elementi di vulnerabilita'  del  paesaggio,          nonche' comparazione con gli altri atti di  programmazione,          di pianificazione e di difesa del suolo;                 g) individuazione  degli  interventi  di  recupero  e          riqualificazione delle aree significativamente  compromesse          o degradate e  degli  altri  interventi  di  valorizzazione          compatibili con le esigenze della tutela;                 h) individuazione  delle  misure  necessarie  per  il          corretto inserimento,  nel  contesto  paesaggistico,  degli          interventi di trasformazione del  territorio,  al  fine  di          realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;                 i) individuazione dei diversi ambiti e  dei  relativi          obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3.               2.  Le  regioni,   il   Ministero   ed   il   Ministero          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare          possono stipulare intese per la definizione delle modalita'          di elaborazione congiunta dei  piani  paesaggistici,  salvo          quanto previsto dall'art.  135,  comma  1,  terzo  periodo.          Nell'intesa e' stabilito il termine  entro  il  quale  deve          essere completata l'elaborazione del  piano.  Il  piano  e'          oggetto di apposito accordo fra pubbliche  amministrazioni,          ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.          241.  L'accordo  stabilisce  altresi'  i  presupposti,   le          modalita' ed i  tempi  per  la  revisione  del  piano,  con          particolare  riferimento  all'eventuale  sopravvenienza  di          dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e  141  o          di integrazioni disposte ai  sensi  dell'art.  141-bis.  Il          piano e' approvato con  provvedimento  regionale  entro  il          termine  fissato  nell'accordo.  Decorso  inutilmente  tale          termine, il piano, limitatamente ai beni  paesaggistici  di          cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e'  approvato  in          via  sostitutiva  con  decreto  del  Ministro,  sentito  il          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare.               3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal          soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui  agli          articoli  146  e  147  e'  vincolante  in  relazione   agli          interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni  paesaggistici          di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,  salvo  quanto          disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146,          comma 5.               4. Il piano puo' prevedere:                 a) la individuazione di aree  soggette  a  tutela  ai          sensi  dell'art.  142  e  non  interessate   da   specifici          procedimenti o provvedimenti ai sensi degli  articoli  136,          138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la  realizzazione  di          interventi puo' avvenire previo  accertamento,  nell'ambito          del procedimento ordinato al rilascio del titolo  edilizio,          della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni          del  piano  paesaggistico  e  dello  strumento  urbanistico          comunale;                 b)   la   individuazione   delle   aree    gravemente          compromesse o degradate nelle quali la realizzazione  degli          interventi  effettivamente  volti  al  recupero   ed   alla          riqualificazione     non     richiede      il      rilascio          dell'autorizzazione di cui all'art. 146.               5. L'entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al          comma 4 e'  subordinata  all'approvazione  degli  strumenti          urbanistici  adeguati  al  piano  paesaggistico,  ai  sensi          dell'art. 145, commi 3 e 4.               6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in  vigore          delle  disposizioni  che  consentono  la  realizzazione  di          interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del          comma 4, all'esito positivo di un periodo  di  monitoraggio          che  verifichi  l'effettiva  conformita'  alle   previsioni          vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.               7. Il piano prevede comunque che nelle aree di  cui  al          comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a  campione          sugli  interventi  realizzati  e  che   l'accertamento   di          significative violazioni delle previsioni vigenti determini          la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione  di  cui          agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei  quali          si sono rilevate le violazioni.               8.  Il  piano  paesaggistico  puo'  individuare   anche          linee-guida  prioritarie  per  progetti  di  conservazione,          recupero, riqualificazione, valorizzazione  e  gestione  di          aree regionali, indicandone gli  strumenti  di  attuazione,          comprese le misure incentivanti.               9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non          sono  consentiti,  sugli  immobili  e  nelle  aree  di  cui          all'art. 134, interventi in contrasto con  le  prescrizioni          di tutela previste nel  piano  stesso.  A  far  data  dalla          approvazione   del   piano   le   relative   previsioni   e          prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle          previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».               - Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30          gennaio 1913, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5          giugno 1913, n. 130:               «Art. 21. - A prescindere da quanto e'  particolarmente          stabilito per gli enti morali, e  per  gli  acquisti  delle          quote di oggetti scavati spettanti  a  privati  o  di  cose          presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire          in  vendita  allo  Stato  cosa  di  sua  proprieta'  dovra'          rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a          mezzo della competente sovrintendenza.               Il sovrintendente, salvo il  caso  in  cui  intenda  di          avvalersi  della  facolta'  di   cui   alla   prima   parte          dell'articolo  successivo,  trasmettera'  al  Ministero  la          domanda, accompagnandola del suo parere.».               - Per l'articolo 21, comma 2, della legge  31  dicembre          2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 15 
                     Direzione generale «Archivi» 
   1. La Direzione generale Archivi svolge le  funzioni  e  i  compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' di tutela esercitata in materia di  archivi dalle Soprintendenze archivistiche  e  bibliografiche,  dall'Archivio centrale dello Stato, dall'Istituto centrale per gli  archivi,  dagli Archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello  non generale, la Direzione  generale  esercita  i  poteri  di  direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso  l'adozione  di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita',  informato  il Segretario generale, avocazione e sostituzione.   2. In particolare, la Direzione generale:   a) provvede alla razionalizzazione degli  immobili  e  degli  spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento  dell'efficienza  e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine  convenzioni  con l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo  la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita' degli istituti  che  svolgono  funzioni  analoghe  nell'ambito  dello stesso territorio;   b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di  competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e  nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche  sulla  base delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti  dalla  Direzione generale Bilancio;   c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;   d)  autorizza  il  prestito  di  beni  archivistici  per  mostre  o esposizioni  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  1,   del   Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni  caso,  le  prioritarie  esigenze della tutela;   e) predispone linee guida  e  direttive  per  la  formazione  degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli  23-ter  e  43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  con  le amministrazioni competenti alla definizione delle regole  tecniche  e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione  di documenti digitali della pubblica amministrazione;   f) elabora, sentita la Direzione  generale  Educazione  e  ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;   g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e  restauro  dei beni archivistici, elaborazione  scientifica  e  conservazione  della memoria  digitale,  rapporti  con  gli  organismi  internazionali  di settore e coordina  altresi'  le  relazioni  con  le  amministrazioni archivistiche estere;   h) approva i piani di conservazione e scarto  degli  archivi  degli uffici dell'amministrazione statale;   i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;   l)  cura  le  intese  con  i  competenti   organi   del   Ministero dell'interno  per  l'individuazione  dei   documenti   di   carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la  definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi;   m) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi  di carattere generale a cui si  attengono  gli  uffici  di  esportazione nella valutazione circa il rilascio o il  rifiuto  dell'attestato  di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 del Codice;   n) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;   o) irroga le sanzioni ripristinatorie  e  pecuniarie  previste  dal Codice per la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  beni archivistici;   p) adotta i provvedimenti in materia di  acquisizioni  coattive  di beni   archivistici   a   titolo   di   prelazione,    di    acquisto all'esportazione e di espropriazione  rispettivamente  previste  agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;   q) adotta i provvedimenti  in  materia  di  acquisti  a  trattativa privata  di  beni  archivistici,  secondo   le   modalita'   di   cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;   r)  adotta  i  provvedimenti  di  competenza   dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni  archivistici  in  ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agliarticoli 65,  comma  2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;   s) decide, per i settori di competenza,  i  ricorsi  amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;   t)  svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia   di valorizzazione dei beni  archivistici,  anche  con  riferimento  alla scelta delle relative forme di gestione  e,  con  il  supporto  della Direzione generale Contratti e concessioni, individua  gli  strumenti giuridici adeguati ai singoli  progetti  di  valorizzazione  ed  alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con  le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;   u) cura la predisposizione,  anche  sulla  base  della  rilevazione delle  migliori  pratiche,   di   modelli   generali   delle   intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di  cui  all'articolo  2, comma 203, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive modificazioni, nonche', con  il  supporto  della  Direzione  generale Contratti e concessioni,  degli  accordi  di  valorizzazione  di  cui all'articolo 112 del Codice;   v) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e  comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali  di  cui  all'articolo  67, comma 1, lettera d), del Codice  finalizzati  alla  realizzazione  di mostre o esposizioni di  beni  archivistici,  e  ne  cura  i  diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;   z) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto  giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza   della Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali funzioni al Ministero.   3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di indirizzo  e di vigilanza  sull'Archivio  centrale  dello  Stato  e  sull'Istituto centrale per  gli  archivi.  Limitatamente  ai  profili  contabili  e finanziari  ai  fini  dell'approvazione,  su  parere  conforme  della Direzione  generale  Bilancio,  del  bilancio  di  previsione,  delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la  vigilanza e' svolta d'intesa con la Direzione generale Bilancio.  La  Direzione generale  assegna,  altresi',  d'intesa  con  la  Direzione  generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.   4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina  le  metodologie  archivistiche  relative  all'attivita'  di ordinamento e  di  inventariazione,  esercita  il  coordinamento  dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale,  studia  e applica sistemi di conservazione permanente degli  archivi  digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche  attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal  fine,  la  Direzione generale si raccorda con il  Segretariato  generale  e  la  Direzione generale Organizzazione.   5.  La   Direzione   generale   Archivi   costituisce   centro   di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.   6. La Direzione generale  Archivi  si  articola  in  cinque  uffici dirigenziali di livello non generale  centrali,  compresi  l'Archivio centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli  archivi,  nonche' nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e  negli  Archivi di  Stato  aventi  natura  di  uffici  dirigenziali  di  livello  non generale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.  
           Note all'art. 15: 
               - Si riporta il testo degli articoli 21,  65,  66,  67,          71, 76, 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.          45, S.O.:               «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -  1.          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:                 a)  la  rimozione  o  la   demolizione,   anche   con          successiva ricostituzione, dei beni culturali; (54)                 b)  lo  spostamento,  anche  temporaneo,   dei   beni          culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;                 c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;                 d) lo scarto dei documenti degli archivi  pubblici  e          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la          dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo  scarto  di          materiale bibliografico delle  biblioteche  pubbliche,  con          l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2,  lettera  c),  e          delle biblioteche private per le quali sia  intervenuta  la          dichiarazione ai sensi dell'art. 13;                 e) il trasferimento ad altre  persone  giuridiche  di          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la          dichiarazione ai sensi dell'art. 13.               2. Lo spostamento di  beni  culturali,  dipendente  dal          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non          subiscano danno dal trasporto.               3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato  e          degli  enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto   ad          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al          Ministero per le finalita' di cui all'art. 18.               4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai   commi   precedenti,          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'          di cui all'art. 20, comma 1.               5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».               «Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata  l'uscita          definitiva  dal  territorio  della  Repubblica   dei   beni          culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.               2. E' vietata altresi' l'uscita:                 a)  delle  cose  mobili  appartenenti   ai   soggetti          indicati all'art. 10, comma 1, che siano  opera  di  autore          non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre          settanta anni, fino a quando non sia  stata  effettuata  la          verifica prevista dall'art. 12;                 b) dei beni, a chiunque appartenenti,  che  rientrino          nelle categorie indicate all'art. 10, comma  3,  e  che  il          Ministero, sentito il competente organo  consultivo,  abbia          preventivamente  individuato  e,  per   periodi   temporali          definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il          patrimonio  culturale  in  relazione  alle  caratteristiche          oggettive, alla provenienza  o  all'appartenenza  dei  beni          medesimi.               3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta          ad autorizzazione, secondo  le  modalita'  stabilite  nella          presente  sezione  e  nella  sezione  II  di  questo  Capo,          l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:                 a)  delle  cose,   a   chiunque   appartenenti,   che          presentino interesse culturale, siano opera di  autore  non          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre  settanta          anni, il cui valore, fatta eccezione per  le  cose  di  cui          all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad  euro          13.500;                 b)   degli   archivi   e   dei   singoli   documenti,          appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;                 c) delle  cose  rientranti  nelle  categorie  di  cui          all'art. 11, comma 1, lettere f),  g)  ed  h),  a  chiunque          appartengano.               4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:                 a) delle cose di cui all'art. 11,  comma  1,  lettera          d);                 b) delle cose  che  presentino  interesse  culturale,          siano opera di autore non piu' vivente e la cui  esecuzione          risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore          ad  euro  13.500,  fatta  eccezione  per  le  cose  di  cui          all'allegato A, lettera B, numero 1.               4-bis. Nei casi di cui al  comma  4,  l'interessato  ha          l'onere   di   comprovare   al   competente   ufficio    di          esportazione, mediante dichiarazione  ai  sensi  del  testo          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28          dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero          rientrino nelle  ipotesi  per  le  quali  non  e'  prevista          l'autorizzazione, secondo le procedure e con  le  modalita'          stabilite con decreto ministeriale. Il  competente  ufficio          di  esportazione,  qualora  reputi  che  le  cose   possano          rientrare tra quelle di cui all'art. 10, comma  3,  lettera          d-bis), avvia il procedimento di cui all'art.  14,  che  si          conclude entro sessanta giorni dalla data di  presentazione          della dichiarazione. ».               «Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni).  -  1.          Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal  territorio          della Repubblica delle cose e dei beni  culturali  indicati          nell'art.  65,  commi  1,  2,  lettera   a),   e   3,   per          manifestazioni,  mostre  o  esposizioni  d'arte   di   alto          interesse  culturale,  sempre  che   ne   siano   garantite          l'integrita' e la sicurezza.               2. Non possono comunque uscire:                 a) i beni suscettibili di subire danni nel  trasporto          o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;                 b) i beni che costituiscono il  fondo  principale  di          una  determinata  ed  organica   sezione   di   un   museo,          pinacoteca,  galleria,  archivio  o  biblioteca  o  di  una          collezione artistica o bibliografica. ».               «Art. 67 (Altri casi di uscita  temporanea).  -  1.  Le          cose e i beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1,  2,          lettera a),  e  3  possono  essere  autorizzati  ad  uscire          temporaneamente anche quando:                 a)  costituiscano  mobilio  privato   dei   cittadini          italiani  che  ricoprono,  presso   sedi   diplomatiche   o          consolari,   istituzioni   comunitarie   o   organizzazioni          internazionali, cariche  che  comportano  il  trasferimento          all'estero degli interessati, per un periodo non  superiore          alla durata del loro mandato;                 b)    costituiscano    l'arredamento    delle    sedi          diplomatiche e consolari all'estero;                 c) debbano essere sottoposti ad analisi,  indagini  o          interventi di  conservazione  da  eseguire  necessariamente          all'estero;                 d) la loro uscita  sia  richiesta  in  attuazione  di          accordi culturali con  istituzioni  museali  straniere,  in          regime di reciprocita' e  per  la  durata  stabilita  negli          accordi medesimi, che non puo' essere superiore  a  quattro          anni, rinnovabili una sola volta.               2.  Non  e'   soggetta   ad   autorizzazione   l'uscita          temporanea dal territorio della  Repubblica  dei  mezzi  di          trasporto  aventi  piu'  di  settantacinque  anni  per   la          partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo  che          sia  per  essi  intervenuta  la  dichiarazione   ai   sensi          dell'art. 13. ».               «Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea).  -  1.          Chi intende far uscire in  via  temporanea  dal  territorio          della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le  cose          e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al          competente    ufficio    di    esportazione,     indicando,          contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale  e          il responsabile della sua custodia all'estero, al  fine  di          ottenere l'attestato di circolazione temporanea.               2. L'ufficio di esportazione, accertata  la  congruita'          del  valore  indicato,  rilascia  o  nega,   con   motivato          giudizio, l'attestato di circolazione temporanea,  dettando          le  prescrizioni   necessarie   e   dandone   comunicazione          all'interessato entro quaranta giorni  dalla  presentazione          della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di  diniego          di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo  nei          modi previsti dall'art. 69.               3. Qualora per  l'uscita  temporanea  siano  presentate          cose  che  rivestano  l'interesse  indicato  dall'art.  10,          contestualmente alla pronuncia  positiva  o  negativa  sono          comunicati  all'interessato,   ai   fini   dell'avvio   del          procedimento  di  dichiarazione,  gli   elementi   indicati          all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure          di cui all'art. 14, comma 4.               4. Nella valutazione circa il  rilascio  o  il  rifiuto          dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono  ad          indirizzi di carattere generale  stabiliti  dal  Ministero,          sentito il competente organo  consultivo.  Per  i  casi  di          uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,          comma 1, lettere b) e c),  il  rilascio  dell'attestato  e'          subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48.               5. L'attestato indica anche il termine per  il  rientro          delle cose o dei beni,  che  e'  prorogabile  su  richiesta          dell'interessato, ma non puo' essere comunque  superiore  a          diciotto mesi dalla loro uscita dal  territorio  nazionale,          salvo quanto disposto dal comma 8.               6. Il rilascio  dell'attestato  e'  sempre  subordinato          all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il          valore  indicato  nella  domanda.  Per  le  mostre   e   le          manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con  la          partecipazione statale, da enti  pubblici,  dagli  istituti          italiani   di   cultura   all'estero   o    da    organismi          sovranazionali,  l'assicurazione  puo'  essere   sostituita          dall'assunzione dei relativi rischi da parte  dello  Stato,          ai sensi dell'art. 48, comma 5.               7. Per i beni culturali di cui all'art.  65,  comma  1,          nonche' per le cose o i beni di cui al  comma  3,  l'uscita          temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche          da polizza fideiussoria, emessa da un istituto  bancario  o          da una societa' di assicurazione, per un importo  superiore          del dieci per cento al valore del bene o della  cosa,  come          accertato in sede di rilascio dell'attestato.  La  cauzione          e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti  ammessi          alla temporanea esportazione non rientrino  nel  territorio          nazionale  nel  termine  stabilito.  La  cauzione  non   e'          richiesta  per  i  beni  appartenenti  allo  Stato  e  alle          amministrazioni  pubbliche.  Il  Ministero  puo'  esonerare          dall'obbligo  della  cauzione  istituzioni  di  particolare          importanza culturale.               8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si  applicano          ai casi di uscita temporanea previsti dall'art.  67,  comma          1. ».               «Art. 76 (Assistenza e collaborazione  a  favore  degli          Stati  membri  dell'Unione  europea).  -   1.   L'autorita'          centrale prevista dall'art. 4 della direttiva  UE  e',  per          l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari  compiti          indicati  nella  direttiva,  dei  suoi  organi  centrali  e          periferici,  nonche'   della   cooperazione   degli   altri          Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni  e          degli altri enti pubblici territoriali.               2. Per il  ritrovamento  e  la  restituzione  dei  beni          culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato  membro          dell'Unione europea, il Ministero:                 a) assicura la propria collaborazione alle  autorita'          competenti degli altri Stati membri;                 b) fa  eseguire  sul  territorio  nazionale  ricerche          volte alla localizzazione del bene e  alla  identificazione          di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche  sono          disposte su domanda dello Stato richiedente,  corredata  di          ogni notizia e documento utili per agevolare  le  indagini,          con particolare riguardo alla localizzazione del bene;                 c)  notifica  agli  Stati   membri   interessati   il          ritrovamento nel territorio nazionale di  un  bene  la  cui          illecita uscita da uno Stato membro  possa  presumersi  per          indizi precisi e concordanti;                 d)  agevola  le  operazioni  che  lo   Stato   membro          interessato  esegue  per  verificare,  in  ordine  al  bene          oggetto  della  notifica  di  cui  alla  lettera   c),   la          sussistenza dei presupposti  e  delle  condizioni  indicati          all'art. 75, purche'  tali  operazioni  vengano  effettuate          entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora  la  verifica          non sia eseguita entro  il  prescritto  termine,  non  sono          applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);                 e) dispone, ove necessario, la rimozione del  bene  e          la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'          ogni   altra   misura   necessaria   per   assicurarne   la          conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di          restituzione;                 f) favorisce  l'amichevole  composizione,  tra  Stato          richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del          bene, di ogni controversia concernente la  restituzione.  A          tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e  della          natura del bene, il  Ministero  puo'  proporre  allo  Stato          richiedente  e  ai  soggetti  possessori  o  detentori   la          definizione  della  controversia  mediante  arbitrato,   da          svolgersi secondo la legislazione italiana, e  raccogliere,          per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.               2-bis. L'autorita' centrale, al  fine  di  cooperare  e          consultarsi con gli altri Stati  membri  e  per  diffondere          tutte le pertinenti informazioni correlate a casi  relative          ai  beni  culturali  rubati  o  usciti  illecitamente   dal          territorio  nazionale,  utilizza  un  modulo  del   sistema          d'informazione  del  mercato  interno,  di  seguito  «IMI»,          stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente          adattato per i beni culturali. ».               «Art.  112  (Valorizzazione  dei  beni   culturali   di          appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato,  le  regioni  e  gli          altri   enti   pubblici    territoriali    assicurano    la          valorizzazione dei  beni  presenti  negli  istituti  e  nei          luoghi indicati all'art. 101,  nel  rispetto  dei  principi          fondamentali fissati dal presente codice.               2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la          legislazione  regionale  disciplina  le   funzioni   e   le          attivita'  di  valorizzazione  dei  beni   presenti   negli          istituti e nei luoghi della cultura non  appartenenti  allo          Stato  o  dei  quali   lo   Stato   abbia   trasferito   la          disponibilita' sulla base della normativa vigente.               3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al  di          fuori degli istituti e dei luoghi di cui  all'art.  101  e'          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi          istituzionali cui detti beni sono destinati.               4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici          territoriali stipulano accordi per  definire  strategie  ed          obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i          conseguenti piani strategici  di  sviluppo  culturale  e  i          programmi, relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza          pubblica. Gli  accordi  possono  essere  conclusi  su  base          regionale   o   subregionale,   in   rapporto   ad   ambiti          territoriali    definiti,     e     promuovono     altresi'          l'integrazione, nel processo di valorizzazione  concordato,          delle infrastrutture e dei  settori  produttivi  collegati.          Gli accordi  medesimi  possono  riguardare  anche  beni  di          proprieta' privata, previo consenso degli  interessati.  Lo          Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che          opera   direttamente   ovvero   d'intesa   con   le   altre          amministrazioni statali eventualmente competenti.               5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le          regioni e gli  altri  enti  pubblici  territoriali  possono          costituire,  nel  rispetto  delle   vigenti   disposizioni,          appositi soggetti giuridici cui affidare  l'elaborazione  e          lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.               6. In assenza degli accordi di cui al comma 4,  ciascun          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  valorizzazione          dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.               7. Con decreto del Ministro sono definiti  modalita'  e          criteri  in  base  ai  quali  il  Ministero  costituisce  i          soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.               8. Ai soggetti di cui al comma  5  possono  partecipare          privati  proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di          essere   oggetto   di   valorizzazione,   nonche'   persone          giuridiche private senza fine di lucro,  anche  quando  non          dispongano  di  beni  culturali  che  siano  oggetto  della          valorizzazione,  a  condizione  che  l'intervento  in  tale          settore di attivita' sia per esse previsto  dalla  legge  o          dallo statuto.               9. Anche indipendentemente  dagli  accordi  di  cui  al          comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per          il tramite del  Ministero  e  delle  altre  amministrazioni          statali eventualmente competenti,  le  regioni,  gli  altri          enti pubblici territoriali e  i  privati  interessati,  per          regolare  servizi   strumentali   comuni   destinati   alla          fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con  gli          accordi  medesimi  possono  essere  anche  istituite  forme          consortili non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici          comuni. Per le stesse finalita' di cui  al  primo  periodo,          ulteriori accordi possono essere stipulati  dal  Ministero,          dalle regioni, dagli altri enti pubblici  territoriali,  da          ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai          sensi del comma 5,  con  le  associazioni  culturali  o  di          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della          conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del  presente          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica.».               - Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128  del          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  vedano  le          note all'art. 14.               - Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 43,  comma          4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:               «Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).  -          1. Gli atti formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  con          strumenti  informatici,  nonche'  i  dati  e  i   documenti          informatici   detenuti    dalle    stesse,    costituiscono          informazione primaria ed  originale  da  cui  e'  possibile          effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di   supporto,          duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.               1-bis. La copia su supporto  informatico  di  documenti          formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  in  origine  su          supporto  analogico  e'  prodotta   mediante   processi   e          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia          contenuto identico a quello del documento analogico da  cui          e' tratto, previo  raffronto  dei  documenti  o  attraverso          certificazione di processo nei casi in cui  siano  adottate          tecniche  in  grado  di  garantire  la  corrispondenza  del          contenuto dell'originale e della copia.               2.               3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti          formati  dalla  pubblica  amministrazione  in  origine   su          supporto  analogico  ovvero  da  essa  detenuti,  hanno  il          medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,  degli          originali da  cui  sono  tratte,  se  la  loro  conformita'          all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato          nell'ambito dell'ordinamento  proprio  dell'amministrazione          di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o          di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle          Linee  guida;  in  tale  caso  l'obbligo  di  conservazione          dell'originale  del  documento  e'   soddisfatto   con   la          conservazione della copia su supporto informatico.               4.  In  materia  di  formazione  e   conservazione   di          documenti informatici delle pubbliche  amministrazioni,  le          Linee guida sono definite anche sentito  il  Ministero  dei          beni e delle attivita' culturali e del turismo.               5.               5-bis. I documenti di cui al presente  articolo  devono          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui          all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.               6. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si          applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis. ».               «Art. 43 (Conservazione ed esibizione dei documenti). -          (Omissis).               4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero          per i beni e le attivita'  culturali  sugli  archivi  delle          pubbliche   amministrazioni   e   sugli   archivi   privati          dichiarati di notevole interesse  storico  ai  sensi  delle          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.          42.».               - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.          363, si vedano le note all'art. 14.               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 16 
         Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali» 
   1. La Direzione generale Biblioteche e  istituti  culturali  svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche  pubbliche  statali,  ai servizi  bibliografici  e  bibliotecari  nazionali,   agli   istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura, alla proprieta' intellettuale e al diritto d'autore. Svolge altresi' le funzioni e  i compiti relativi alla  tutela  dei  beni  librari  avvalendosi  delle Soprintendenze archivistiche  e  bibliografiche,  nei  cui  confronti esercita,  limitatamente  a  tale  ambito,  i  poteri  di  direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, anche attraverso  l'adozione  di provvedimenti di autotutela, e, in caso di necessita',  informato  il Segretario generale, avocazione e sostituzione.   2. In particolare, il direttore generale:   a) esprime il parere, per il settore di competenza,  sui  programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base  dei  dati  del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla  Direzione  generale Bilancio;   b) provvede alla razionalizzazione degli  immobili  e  degli  spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali e promuovendo  la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attivita' degli istituti  che  svolgono  funzioni  analoghe  nell'ambito  dello stesso territorio;   c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli  interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela;   d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti  a  tutela  per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice; autorizza,  altresi',  l'uscita  temporanea  dei  medesimi  beni  per manifestazioni,  mostre  o  esposizioni  d'arte  di  alto   interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in  ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;   e) elabora, sentita la Direzione  generale  Educazione  e  ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e  iniziative  scientifiche  in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;   f) propone al Ministro l'adozione o la modifica degli indirizzi  di carattere generale a cui si  attengono  gli  uffici  di  esportazione nella valutazione circa il rilascio o il  rifiuto  dell'attestato  di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice;   g) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;   h) irroga le sanzioni ripristinatorie  e  pecuniarie  previste  dal Codice per la  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  beni librari;   i) incentiva l'ideazione, la progettazione e  la  realizzazione  di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare  le opere  di  saggistica,  di  narrativa   e   di   poesia   di   autori contemporanei, italiani e stranieri;   l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della  letteratura  e  della  saggistica   attinenti   alle   materie insegnate,  attraverso  programmi   concordati   con   il   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi  con  le  scuole  di ogni  ordine  e  grado  e  con  organismi  ed   enti   specializzati, avvalendosi della  collaborazione  del  Centro  per  il  libro  e  la lettura;   n) adotta i provvedimenti di concessione di contributi, ivi inclusi quelli previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, provvedendo alle conseguenti  verifiche  amministrative  e  contabili,  nonche'   alle ispezioni e ai controlli sui soggetti beneficiari;   o) adotta i provvedimenti in materia di  acquisizioni  coattive  di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto  all'esportazione  e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;   p) adotta i provvedimenti  in  materia  di  acquisti  a  trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio  decreto 30 gennaio 1913, n. 363;   q)  adotta  i  provvedimenti  di  competenza   dell'amministrazione centrale in  materia  di  circolazione  di  beni  librari  in  ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma  2, lettera b), 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;   r) decide, per i settori di competenza,  i  ricorsi  amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;   s)  svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia   di valorizzazione dei beni librari, anche con  riferimento  alla  scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto  della  Direzione generale Contratti e concessioni, individua gli  strumenti  giuridici adeguati ai  singoli  progetti  di  valorizzazione  ed  alle  realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le  regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;   t) cura la predisposizione,  anche  sulla  base  della  rilevazione delle  migliori  pratiche,   di   modelli   generali   delle   intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di  cui  all'articolo  2, comma 203, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive modificazioni, nonche', con  il  supporto  della  Direzione  generale Contratti e concessioni,  degli  accordi  di  valorizzazione  di  cui all'articolo 112 del Codice;   u) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e  comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali  di  cui  all'articolo  67, comma 1, lettera d), del Codice  finalizzati  alla  realizzazione  di mostre  o  esposizioni  di  beni  librari,  e  ne  cura   i   diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;   v) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto  giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza   della Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali funzioni al Ministero.   3. La Direzione generale Biblioteche e  istituti  culturali,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26  aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti,  svolge i compiti  in  materia  di  proprieta'  intellettuale  e  di  diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30  luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,  nonche'  di  indirizzo  e, d'intesa con la  Direzione  generale  Bilancio,  di  vigilanza  sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo  1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.   4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Istituto  centrale  per  il catalogo unico delle  biblioteche  italiane  e  per  le  informazioni bibliografiche,  sull'Istituto  centrale  per   i   beni   sonori   e audiovisivi, sulla  Biblioteca  nazionale  centrale  di  Roma,  sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro  e la lettura. Limitatamente ai profili contabili e finanziari  ai  fini dell'approvazione,  su  parere  conforme  della  Direzione   generale Bilancio, del bilancio di  previsione,  delle  relative  proposte  di variazione e del conto consuntivo, la vigilanza  e'  svolta  d'intesa con la Direzione generale Bilancio. La  Direzione  generale  assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con  la Direzione generale  Bilancio,  le  risorse  umane  e  strumentali  ai suddetti Istituti.   5.  La  Direzione  generale  Biblioteche   e   istituti   culturali costituisce  centro  di  responsabilita'  amministrativa   ai   sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e successive modificazioni, ed e'  responsabile  per  l'attuazione  dei piani gestionali di competenza.   6. La  Direzione  generale  Biblioteche  e  istituti  culturali  si articola  in  sette  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale centrali, compresi gli Istituti centrali e  gli  Istituti  dotati  di autonomia speciale, e  nelle  biblioteche  di  cui  all'articolo  38, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.  
           Note all'art. 16: 
               - Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128  del          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  vedano  le          note all'art. 14.               - Per gli articoli 21, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76,  112          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  vedano          le note all'art. 15.               - La legge 17 ottobre 1996, n. 534, e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.               - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.          363, si vedano le note all'art. 14.               - Per l'art. 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre          1996, n. 662, si vedano le note all'art. 12.               - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  26          aprile 2005, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27          aprile 2005, n. 96, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 25 giugno 2005, n.  109,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 25 giugno 2005, n. 146:               «Art. 2 (Coordinamento delle politiche  in  materia  di          diritto d'autore). - 1. Al fine  di  consentire  l'efficace          coordinamento,  anche  a  livello   internazionale,   delle          funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della          proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge          18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i  beni          e le attivita' culturali previsti  dall'art.  6,  comma  3,          lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del          Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,  n.  173,  sono          esercitati d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio  dei          ministri.               2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo  29          ottobre 1999, n. 419, le parole: "con decreto del  Ministro          per i beni e le attivita'  culturali,  di  concerto  con  i          Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio  e  della          programmazione economica" sono sostituite  dalle  seguenti:          "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su          proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,          di  concerto  con  il  Ministro   dell'economia   e   delle          finanze.".               3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo  29          ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il  Ministro  per  i          beni e le attivita' culturali esercita"  sono  inserite  le          seguenti: "congiuntamente con il Presidente  del  Consiglio          dei ministri".               3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a          carico della finanza pubblica.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, S.O.:               «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di          seguito individuati i compiti relativi alle  seguenti  aree          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome          funzioni  di  impulso   indirizzo   e   coordinamento   del          Presidente. Ai Ministeri interessati  sono  contestualmente          trasferite  le  corrispondenti  strutture  e  le   relative          risorse finanziarie, materiali ed umane:                 a) turismo al Ministero dell'industria,  commercio  e          artigianato;                 b) italiani  nel  mondo  al  Ministero  degli  affari          esteri;                 c) segreteria del comitato per la liquidazione  delle          pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,  comma          1, lettera s), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;                 d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al  comma          5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui  all'art.  7          della legge 5 luglio 1989, n. 246,  e  Commissione  per  il          risanamento della Torre di Pisa, al  Ministero  dei  lavori          pubblici;                 e) diritto d'autore  e  disciplina  della  proprieta'          letteraria, nonche' promozione delle  attivita'  culturali,          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per          l'informazione ed editoria, al Ministero per i  beni  e  le          attivita' culturali, come previsto dall'art. 52,  comma  2,          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.               2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di          cui agli articoli 12, lettere f) e  seguenti,  e  13  della          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma          1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla  entrata          in  vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti   di          strutture in  atto  affidate  a  Ministri  con  portafoglio          mediante delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In  caso          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla          individuazione, mediante apposito  decreto  del  Presidente          del Consiglio, delle risorse da trasferire.               3. A decorrere dalla data di inizio  della  legislatura          successiva a quella in cui il  presente  decreto  entra  in          vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,  con  le          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti          svolti  dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo   nelle          regioni.               3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo          nelle  regioni  a   statuto   speciale   tuttora   operanti          nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati          nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda  fascia          o equiparati, appartenenti  ai  ruoli  della  Presidenza  o          chiamati in posizione di comando o fuori ruolo  nell'ambito          della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.               3-ter.  I  dirigenti  appartenenti   ai   ruoli   delle          soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,          n. 400, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del          presente comma presso le Prefetture -  Uffici  territoriali          del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica          del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.               4. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono          trasferiti al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle          politiche sociali, secondo le disposizioni di cui  all'art.          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,          i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari  sociali          della Presidenza. Al Ministero stesso sono  contestualmente          trasferite le inerenti risorse  finanziarie,  materiali  ed          umane.               5. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono          trasferiti  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei          trasporti di cui all'art. 41 del  decreto  legislativo  sul          riordinamento  dei  Ministeri,  con  le  inerenti   risorse          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,          nell'ambito  del  Dipartimento  delle  aree  urbane   della          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.               6. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  o  dalla          diversa data indicata in sede di  riordino  dei  Ministeri,          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,          materiali  ed  umane,   all'Agenzia   per   la   protezione          dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui  all'articolo          38 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e          successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento  per          i servizi tecnici nazionali della Presidenza del  Consiglio          dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del  Servizio          sismico   nazionale,   fermo   restando   quanto   previsto          dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.          112, e successive modificazioni. Sono escluse dal  suddetto          trasferimento le funzioni gia' attribuite  all'Ufficio  per          il sistema informativo unico, che  restano  assegnate  alla          Presidenza del Consiglio dei ministri e  sono  affidate  al          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.               6-bis. Il  Comitato  per  l'emersione  del  lavoro  non          regolare di cui all'articolo 78  della  legge  23  dicembre          1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116,  comma  7,          della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e'  trasferito  al          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le          relative risorse finanziarie  ed  i  comandi  in  atto.  Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare, con propri decreti, le  relative  variazioni  di          bilancio.               6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono  trasferiti          al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella   pubblica          amministrazione i  compiti,  le  funzioni  e  le  attivita'          esercitati  dal  Centro  tecnico  di  cui   al   comma   19          dell'articolo 17della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e  al          comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre  2000,  n.          340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite  le          risorse finanziarie e  strumentali,  nonche'  quelle  umane          comunque in servizio.               6-quater. In sede di prima  applicazione  il  personale          trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento          giuridico ed economico in godimento.               6-quinquies. Al riordino organizzativo, di  gestione  e          di funzionamento del  Centro  nazionale  per  l'informatica          nella pubblica amministrazione si provvede  con  successivi          regolamenti adottati ai sensi del comma 1  dell'articolo  5          del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.               6-sexies.  Dalla  data  di  cui  al  comma  6-ter  sono          abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio          1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24  della  legge  24          novembre 2000, n. 340, e il decreto  del  Presidente  della          Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.               7.               8.               9.               10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio  di          supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio          supremo della difesa sono stabilite da appositi  protocolli          d'intesa tra Segretariato generale della  Presidenza  della          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.               11. Gli organi collegiali le cui strutture di  supporto          sono   dal   presente   decreto   trasferite    ad    altre          amministrazioni,   operano   presso   le    amministrazioni          medesime.               11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di  cui          al decreto-legge 6 maggio  2002,  n.  83,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti          di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza  sono          svolti, ai sensi dell'articolo 33  della  legge  23  agosto          1988, n.  400,  da  personale  della  Polizia  di  Stato  e          dell'Arma  dei  carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita          Sovrintendenza,  costituita  con  decreto  del   Presidente          adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale  e'  preposto  un          coordinatore  nominato  ai  sensi  dell'articolo  18  della          citata legge n. 400 del 1988.               11-ter.   La   Presidenza    puo'    provvedere    alla          amministrazione, organizzazione, coordinamento  e  gestione          dei servizi generali di  supporto,  purche'  non  siano  di          nocumento alle esigenze di sicurezza,  attraverso  societa'          per   azioni   appositamente    costituita,    anche    con          partecipazione minoritaria di soggetti privati  selezionati          attraverso procedure ad evidenza pubblica. I  rapporti  tra          la societa' e  la  Presidenza  sono  regolati  da  apposito          contratto di servizio, anche con riferimento alla  verifica          qualitativa delle prestazioni rese.               11-quater. Con specifico atto aggiuntivo  al  contratto          di servizio  di  cui  al  comma  11-ter  sono  definite  le          modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di          personale in servizio presso la Presidenza che,  mantenendo          lo stesso stato  giuridico,  su  base  volontaria  e  senza          pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato          presso la societa'.               11-quinquies.  Il  restante  personale  coinvolto   nel          processo di attuazione di cui al comma 11-ter e'  assegnato          alle  altre  strutture  generali  della   Presidenza,   nel          rispetto  delle   procedure   di   consultazione   con   le          organizzazioni   sindacali   previste    dalla    normativa          vigente.».               - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge          9 gennaio 2008, n. 2, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale          25 gennaio 2008, n. 21:               «Art. 1 (Disposizioni concernenti la Societa'  italiana          degli autori ed editori). - 1. La Societa'  italiana  degli          autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a  base          associativa e svolge le funzioni indicate  nella  legge  22          aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni.  La  SIAE          esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e          puo'  effettuare,  altresi',  la  gestione  di  servizi  di          accertamento  e  riscossione  di  imposte,   contributi   e          diritti, anche  in  regime  di  convenzione  con  pubbliche          amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici          o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e          le attivita' culturali, promuove studi e  iniziative  volti          ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani  e          ad agevolare la fruizione  pubblica  a  fini  didattici  ed          educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso  reti          telematiche.               2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata  dalle  norme          di diritto privato. Tutte le  controversie  concernenti  le          attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita'  di  gestione          dei diritti, nonche' l'organizzazione  e  le  procedure  di          elezione e di  funzionamento  degli  organi  sociali,  sono          devolute  alla  giurisdizione  ordinaria,  fatte  salve  le          competenze degli organi della giurisdizione tributaria.               3. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali          esercita, congiuntamente con il  Presidente  del  Consiglio          dei ministri,  la  vigilanza  sulla  SIAE.  L'attivita'  di          vigilanza e' svolta sentito  il  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.               4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea  su          proposta del consiglio di amministrazione ed  e'  approvato          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su          proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.          Il presidente e' nominato con decreto del Presidente  della          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le          attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle          finanze, previa designazione da parte dell'assemblea  della          SIAE.               5. L'articolo 7  del  decreto  legislativo  29  ottobre          1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato.               6. Dall'attuazione delle  disposizioni  della  presente          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico          del bilancio dello Stato.».               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 17 
                      Direzione generale «Musei» 
   1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei  e  dei luoghi della cultura  statali,  con  riferimento  alle  politiche  di acquisizione, prestito, catalogazione,  fruizione  e  valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale  e  coordina  le  Direzioni territoriali delle reti museali. Svolge altresi' funzioni  e  compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita'  a  quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti i  musei  e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 35. Con riferimento alle funzioni di valorizzazione  svolte  dalle  Direzioni territoriali delle reti  museali,  dagli  istituti  e  musei  di  cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), la Direzione generale  esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di  necessita',  informato  il  Segretario  generale,  avocazione   e sostituzione.   2. In particolare, il direttore generale:   a) esprime il parere, per il settore di competenza,  sui  programmi annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli uffici dirigenziali periferici e dai  segretari  distrettuali,  sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi  finanziari  forniti  dalla Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale Bilancio;   b) stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e  comunque sentiti gli stessi, gli accordi culturali  di  cui  all'articolo  67, comma 1, lettera d), del Codice  finalizzati  alla  realizzazione  di mostre o esposizioni, e ne cura i  diritti  patrimoniali  immateriali rinvenienti allo Stato;   c) stabilisce, sentiti i competenti organi  consultivi,  criteri  e linee guida per la ricezione in comodato o in  deposito,  di  cose  o beni  da  parte  di  istituti  e  luoghi  della  cultura,  ai   sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta,  il  necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione  dei  relativi atti;   d)  svolge  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  in  materia   di valorizzazione  del   patrimonio   culturale   statale,   anche   con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione  e,  con  il supporto della Direzione generale Contratti e concessioni,  individua gli   strumenti   giuridici   adeguati   ai   singoli   progetti   di valorizzazione  ed  alle  realta'  territoriali  in  essi  coinvolte; assicura   il   coordinamento   delle   attivita'   delle   Direzioni territoriali delle reti museali con le regioni e con gli  altri  enti pubblici e privati interessati;   e) favorisce  la  partecipazione  del  Ministero  ad  associazioni, fondazioni, consorzi o societa' per la gestione e  la  valorizzazione dei beni culturali;   f)  cura,  anche  tramite  le  Direzioni  territoriali  delle  reti museali, la predisposizione delle intese istituzionali  di  programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e degli accordi con gli enti pubblici  territoriali,  nonche',  con  il supporto della Direzione generale Contratti e  concessioni,  di  ogni altro accordo di partenariato pubblico-privato;   g) cura la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei  livelli minimi uniformi di qualita'  delle  attivita'  di  valorizzazione  ai sensi dell'articolo 114 del  Codice  e  provvede  al  monitoraggio  e all'incremento   della   qualita'   degli   inerenti   servizi   resi dall'amministrazione, ivi inclusi i servizi per il pubblico  resi  in tutti  gli  istituti  ed  i  luoghi  della  cultura  dipendenti   dal Ministero; predispone altresi' linee guida per la gestione dei musei, in conformita' con gli standard elaborati dall'International  Council of Museums (ICOM), e ne verifica  il  rispetto  da  parte  dei  musei statali;   h)  elabora,  avvalendosi  delle  banche  dati  predisposte   dalla Direzione   generale   Organizzazione,   parametri   qualitativi    e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a  valutare  la gestione degli istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  statali,  in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;   i) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del  Ministero, che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le  esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;   l) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata  di  cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.  363,  previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;   m) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi  cui  sono esposti  i  beni  culturali  dei  quali  sia  stata  autorizzata   la partecipazione a mostre od esposizioni, sul  territorio  nazionale  o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;   n)  elabora  linee  guida  in  materia  di   orari   di   apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso  ai  musei  e  ai luoghi della cultura statali, anche in forma  integrata,  nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui  agli  articoli 102 e 112 del Codice;   o) promuove, anche tramite convenzioni con regioni, enti  locali  e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione delle reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei e dei luoghi  della  cultura  nell'ambito  dello  stesso  territorio; favorisce la costituzione, con il supporto della  Direzione  generale Contratti  e  concessioni,  di   fondazioni   museali   aperte   alla partecipazione di soggetti pubblici e  privati;  individua  altresi', secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro  e  sentiti  i direttori delle Direzioni territoriali delle reti museali, i musei  e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta  a  soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;   p)   propone   al   Direttore   generale   Bilancio,   sulla   base dell'istruttoria  elaborata   sentiti   i   titolari   degli   uffici dirigenziali di livello generale  periferici  del  Ministero  di  cui all'articolo 29, gli interventi diretti al  riequilibrio  finanziario tra gli istituti  e  i  luoghi  della  cultura  statali,  nonche'  il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero,  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;   q) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed  ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali  ivi  previste,  il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od  esposizioni di beni culturali;   r) favorisce l'erogazione di  elargizioni  liberali  da  parte  dei privati  a  sostegno  della  cultura,   anche   attraverso   apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita' di finanziamento collettivo;   s) redige e pubblica un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura;   t)  elabora  linee  guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformita' con i piu' elevati   standard   internazionali,   nella   gestione    e    nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive  esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;   u) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun  museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo  la  loro  funzione  di  luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;   v) elabora programmi pluriennali per la promozione  del  patrimonio culturale italiano all'estero e per la  valorizzazione  comune  delle testimonianze del dialogo e degli scambi tra  le  culture  artistiche italiana e straniere, favorendo in  particolare  la  costituzione  di reti museali integrate con musei e reti museali stranieri;   z) al fine di  assicurare  la  valorizzazione  dei  beni  culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia  custoditi  nei  depositi,  puo' autorizzare, sulla base degli indirizzi del Ministro, d'ufficio o  su richiesta  dei  direttori  territoriali  delle  reti  museali  o  dei direttori  degli  istituti  e  musei  dotati  di  autonomia  speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o  luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di  eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni;   aa)  elabora  indirizzi  strategici  e   progetti   relativi   alla valorizzazione e alla  promozione  degli  itinerari  culturali  e  di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a  promuovere la conoscenza delle identita' territoriali e delle  radici  culturali delle comunita' locali, anche in  raccordo  con  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  e  con  le regioni;   bb) esercita le funzioni di indirizzo,  vigilanza  e  controllo  su ogni soggetto giuridico, operante negli ambiti  di  competenza  della Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali funzioni al Ministero;   cc) individua, nell'ambito delle regioni nelle quali siano presenti piu' direzioni territoriali delle reti museali, quella  incaricata  a svolgere le funzioni da esercitare in modo  unitario  nel  territorio regionale,  in  raccordo  con   le   altre   direzioni   territoriali interessate.   3. La Direzione generale Musei esercita la vigilanza  sui  musei  e gli istituti dotati di autonomia speciale  di  cui  all'articolo  29, comma 2 lettera a) e comma 3. Limitatamente ai  profili  contabili  e finanziari  ai  fini  dell'approvazione,  su  parere  conforme  della Direzione  generale  Bilancio,  del  bilancio  di  previsione,  delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, la  vigilanza e'  esercitata  d'intesa  con  la  Direzione  generale  Bilancio.  La Direzione generale  assegna,  altresi',  d'intesa  con  la  Direzione generale Organizzazione e con  la  Direzione  generale  Bilancio,  le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.   4.   La   Direzione   generale   Musei   costituisce   centro    di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.   5.  La  Direzione  generale  Musei  si  articola  in   tre   uffici dirigenziali di livello  non  generale  centrali  e  nelle  Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di livello  dirigenziale  non generale periferici, individuati ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.  
           Note all'art. 17: 
               - Si riporta il testo degli articoli 6, 44,  102,  114,          115, 116 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.          45, S.O.:               «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.          La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni  e          nella disciplina delle attivita' dirette  a  promuovere  la          conoscenza del patrimonio  culturale  e  ad  assicurare  le          migliori condizioni di utilizzazione e  fruizione  pubblica          del  patrimonio  stesso,  anche  da  parte  delle   persone          diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della          cultura. Essa comprende anche la promozione ed il  sostegno          degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.          In riferimento al paesaggio,  la  valorizzazione  comprende          altresi' la riqualificazione degli immobili  e  delle  aree          sottoposti a tutela  compromessi  o  degradati,  ovvero  la          realizzazione di nuovi  valori  paesaggistici  coerenti  ed          integrati.               2. La valorizzazione e' attuata  in  forme  compatibili          con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.               3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione          dei   soggetti   privati,   singoli   o   associati,   alla          valorizzazione del patrimonio culturale. ».               «Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). -  1.          I direttori degli archivi e degli istituti che  abbiano  in          amministrazione  o  in  deposito  raccolte   o   collezioni          artistiche, archeologiche,  bibliografiche  e  scientifiche          possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo          assenso del competente organo ministeriale, beni  culturali          mobili al fine di consentirne la fruizione da  parte  della          collettivita', qualora si tratti  di  beni  di  particolare          pregio o che rappresentino significative integrazioni delle          collezioni pubbliche e purche' la loro  custodia  presso  i          pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.               2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque          anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari          a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti  non          abbia comunicato all'altra  la  disdetta  almeno  due  mesi          prima  della  scadenza  del  termine.  Anche  prima   della          scadenza le  parti  possono  risolvere  consensualmente  il          comodato.               3. I direttori adottano ogni misura necessaria  per  la          conservazione  dei  beni  ricevuti  in  comodato,   dandone          comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico          del Ministero.               4.  I  beni   sono   protetti   da   idonea   copertura          assicurativa a carico del Ministero.  L'assicurazione  puo'          essere sostituita dall'assunzione dei  relativi  rischi  da          parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.               5. I direttori possono ricevere altresi'  in  deposito,          previo assenso del  competente  organo  ministeriale,  beni          culturali  appartenenti  ad  enti  pubblici.  Le  spese  di          conservazione e custodia specificamente  riferite  ai  beni          depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo  che          le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano,  in          tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in  ragione          del particolare  pregio  dei  beni  e  del  rispetto  degli          obblighi di conservazione da parte  dell'ente  depositante.          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.               6. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di          comodato e di deposito. ».               «Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi  della          cultura di  appartenenza  pubblica).  -  1.  Lo  Stato,  le          regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro          ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni          presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,          nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente          codice.               2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la          legislazione regionale disciplina  la  fruizione  dei  beni          presenti negli istituti e  nei  luoghi  della  cultura  non          appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato   abbia          trasferito la disponibilita'  sulla  base  della  normativa          vigente.               3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori          degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cui  all'art.  101  e'          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi          istituzionali cui detti beni sono destinati.               4. Al fine di coordinare, armonizzare ed  integrare  la          fruizione relativamente agli istituti ed  ai  luoghi  della          cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e  per  esso  il          Ministero,  le  regioni   e   gli   altri   enti   pubblici          territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le          procedure dell'art. 112. In  assenza  di  accordo,  ciascun          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  fruizione  dei          beni di cui ha comunque la disponibilita'.               5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il  Ministero          puo' altresi' trasferire alle regioni  e  agli  altri  enti          pubblici   territoriali,   in   base   ai    principi    di          sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la          disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al  fine          di assicurare un'adeguata fruizione  e  valorizzazione  dei          beni ivi presenti. ».               «Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione). -          1. Il Ministero, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici          territoriali, anche  con  il  concorso  delle  universita',          fissano  i  livelli  minimi  uniformi  di  qualita'   delle          attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza  pubblica          e ne curano l'aggiornamento periodico.               2. I livelli di  cui  al  comma  1  sono  adottati  con          decreto del Ministro previa intesa in  sede  di  Conferenza          unificata.               3. I soggetti che, ai sensi  dell'art.  115,  hanno  la          gestione delle attivita' di valorizzazione sono  tenuti  ad          assicurare il rispetto dei livelli adottati. ».               «Art. 115 (Forme di gestione). -  1.  Le  attivita'  di          valorizzazione dei beni culturali di appartenenza  pubblica          sono gestite in forma diretta o indiretta.               2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture          organizzative  interne  alle  amministrazioni,  dotate   di          adeguata autonomia scientifica, organizzativa,  finanziaria          e contabile, e provviste di idoneo  personale  tecnico.  Le          amministrazioni  medesime  possono  attuare   la   gestione          diretta anche in forma consortile pubblica.               3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione          a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche  in  forma          congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i          beni pertengono o  dei  soggetti  giuridici  costituiti  ai          sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei          beni ai sensi del comma 7, mediante procedure  di  evidenza          pubblica,  sulla  base  della  valutazione  comparativa  di          specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano          ai soggetti indicati all'art. 112,  comma  5,  non  possono          comunque  essere  individuati  quali  concessionari   delle          attivita' di valorizzazione.               4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici          territoriali ricorrono alla gestione indiretta al  fine  di          assicurare un miglior livello di  valorizzazione  dei  beni          culturali. La scelta tra le due forme di gestione  indicate          ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione  comparativa          in termini di  sostenibilita'  economico-finanziaria  e  di          efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La          gestione in forma indiretta e'  attuata  nel  rispetto  dei          parametri di cui all'art. 114.               5. Le amministrazioni cui  i  beni  pertengono  e,  ove          conferitari dei beni, i soggetti  giuridici  costituiti  ai          sensi dell'art. 112, comma 5, regolano  i  rapporti  con  i          concessionari delle attivita'  di  valorizzazione  mediante          contratto di servizio,  nel  quale  sono  determinati,  tra          l'altro,  i  contenuti  del  progetto  di  gestione   delle          attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi   tempi   di          attuazione,  i  livelli  qualitativi  delle  attivita'   da          assicurare  e  dei   servizi   da   erogare,   nonche'   le          professionalita' degli addetti. Nel contratto  di  servizio          sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere          comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.               6. Nel  caso  in  cui  la  concessione  a  terzi  delle          attivita'  di  valorizzazione  sia  attuata  dai   soggetti          giuridici  di  cui  all'art.  112,  comma  5,   in   quanto          conferitari  dei  beni  oggetto  della  valorizzazione,  la          vigilanza sul  rapporto  concessorio  e'  esercitata  anche          dalle    amministrazioni    cui    i    beni    pertengono.          L'inadempimento,  da  parte   del   concessionario,   degli          obblighi derivanti dalla concessione  e  dal  contratto  di          servizio,   oltre   alle   conseguenze    convenzionalmente          stabilite,   determina    anche,    a    richiesta    delle          amministrazioni cui i beni pertengono, la  risoluzione  del          rapporto concessorio e  la  cessazione,  senza  indennizzo,          degli effetti del conferimento in uso dei beni.               7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio          dei soggetti di cui all'art. 112, comma  5,  anche  con  il          conferimento  in  uso  dei  beni  culturali  che  ad   esse          pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al  di          fuori dell'ipotesi prevista al comma  6,  gli  effetti  del          conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in  tutti  i          casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di  cui          al primo periodo o  di  estinzione  dei  medesimi.  I  beni          conferiti  in  uso  non  sono   assoggettati   a   garanzia          patrimoniale  specifica  se  non  in   ragione   del   loro          controvalore economico.               8. Alla concessione delle attivita'  di  valorizzazione          puo' essere collegata la concessione  in  uso  degli  spazi          necessari   all'esercizio   delle    attivita'    medesime,          previamente  individuati   nel   capitolato   d'oneri.   La          concessione in uso perde efficacia,  senza  indennizzo,  in          qualsiasi  caso  di  cessazione  della  concessione   delle          attivita'.               9.  Alle  funzioni  ed  ai  compiti   derivanti   dalle          disposizioni del presente articolo  il  Ministero  provvede          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori          oneri per la finanza pubblica. ».               «Art.  116  (Tutela  dei  beni  culturali  conferiti  o          concessi in uso). - 1. I beni  culturali  che  siano  stati          conferiti o concessi in uso ai sensi dell'art. 115, commi 7          e 8, restano a tutti gli  effetti  assoggettati  al  regime          giuridico  loro  proprio.  Le  funzioni  di   tutela   sono          esercitate dal Ministero in conformita'  alle  disposizioni          del presente codice. Gli organi istituzionalmente  preposti          alla tutela non partecipano agli organismi di gestione  dei          soggetti giuridici indicati all'art. 112, comma 5.».               - Per l'art. 48  del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.               - Per gli articoli 67 e 112 del decreto legislativo  22          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15.               - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.          363, si vedano le note all'art. 14.               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  8,  del          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74 e  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  26  maggio   2011,   n.   75,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122:               «Art.  2  (Potenziamento  delle  funzioni   di   tutela          dell'area archeologica di Pompei). - (Omissis).               8. In deroga a quanto previsto dall'art.  4,  comma  3,          del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003,          n. 240, al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  finanziario          delle  Soprintendenze  speciali  ed  autonome,  nonche'  il          reintegro degli stanziamenti di  bilancio  dello  stato  di          previsione della spesa  del  Ministero  dei  beni  e  delle          attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i beni e          le attivita' culturali, con proprio decreto, puo'  disporre          trasferimenti di risorse tra le  disponibilita'  depositate          sui conti di tesoreria delle  Soprintendenze  medesime,  in          relazione alle rispettive  esigenze  finanziarie,  comunque          assicurando l'assolvimento  degli  impegni  gia'  presi  su          dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio          dello Stato, anche degli utili  conseguiti  dalla  societa'          ALES S.p.A., al netto della quota  destinata  alla  riserva          legale, per i  quali  il  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze e' autorizzato con propri decreti ad  apportare  le          occorrenti variazioni  di  bilancio,  ai  fini  della  loro          riassegnazione, in aggiunta agli ordinari  stanziamenti  di          bilancio,  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del          turismo per l'attivita'  di  tutela  e  valorizzazione  del          patrimonio culturale.».               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 18 
             Direzione generale «Creativita' contemporanea                        e rigenerazione urbana» 
   1. La Direzione generale Creativita' contemporanea e  rigenerazione urbana svolge le funzioni e i compiti relativi  alla  promozione,  al sostegno,  alla  valorizzazione   della   creativita'   contemporanea italiana. Sostiene l'arte contemporanea, la cultura architettonica  e urbanistica, le arti applicate, ivi compresi il  design  e  la  moda. Promuove interventi di rigenerazione urbana.   2. In particolare, il direttore generale:   a) promuove i  valori  dell'arte  e  della  cultura  architettonica contemporanee e delle arti applicate;   b) promuove e sostiene  la  ricerca,  i  talenti  e  le  eccellenze italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, del design e  della moda contemporanee italiane;   c) promuove la conoscenza dell'arte e della  cultura  architettura, del design e della  moda  contemporanee  italiane  all'estero,  fatte salve le  competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo;   d) promuove la creativita' e la produzione nel settore dell'arte  e dell'architettura  contemporanea,  del  design,  della  moda,  e   ne diffonde la conoscenza, valorizzando,  anche  mediante  concorsi,  le opere di giovani artisti e creativi;   e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione  e  allo  sviluppo  urbano attraverso la  cultura,  anche  tramite  accordi  e  convenzioni  con istituzioni pubbliche e private;   f)  dichiara  l'importante  carattere  artistico  delle  opere   di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,  e dell'articolo 37 del Codice;   g) vigila sulla realizzazione e svolge attivita'  di  censimento  e catalogazione sulle opere d'arte  negli  edifici  pubblici  ai  sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;   h) esprime la volonta' del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione di opere d'arte contemporanea;   i)  ammette  ai  contributi  economici  le  opere   architettoniche dichiarate  di  importante  carattere  artistico  e  gli   interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica  ai sensi dell'articolo 37 del Codice;   l) promuove e partecipa alla realizzazione  di  studi,  ricerche  e iniziative scientifiche in  tema  di  inventariazione,  catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee, del design e  della moda e mappatura degli spazi urbani;   m) promuove, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, la formazione, in collaborazione con le universita', le  regioni  e  gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, del design e della moda;   n) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica  e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere  pubbliche  o  fornisce consulenza alla loro progettazione,  con  particolare  riguardo  alle opere destinate allo svolgimento di attivita' culturali  o  a  quelle che  incidano  in  modo  particolare  sulla  qualita'  del   contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;   o)  fornisce  per  le  materie  di  competenza  il  supporto  e  la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;   p) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto  giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza   della Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali funzioni al Ministero.   3. La Direzione generale Creativita' contemporanea e  rigenerazione urbana costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai  sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e successive modificazioni, ed e'  responsabile  per  l'attuazione  dei piani gestionali di competenza.   4. La Direzione generale Creativita' contemporanea e  rigenerazione urbana si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.  
           Note all'art. 18: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  22          aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16          luglio 1941, n. 166:               «Art. 20. - Indipendentemente dai diritti esclusivi  di          utilizzazione   economica   dell'opera,   previsti    nelle          disposizioni della sezione precedente,  ed  anche  dopo  la          cessione dei diritti stessi, l'autore conserva  il  diritto          di rivendicare la paternita'  dell'opera  e  di  opporsi  a          qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,          ed a ogni atto  a  danno  dell'opera  stessa,  che  possano          essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.               Tuttavia nelle  opere  dell'architettura  l'autore  non          puo'  opporsi  alle   modificazioni   che   si   rendessero          necessarie nel corso  della  realizzazione.  Del  pari  non          potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse          necessario apportare all'opera gia' realizzata.  Pero',  se          all'opera  sia  riconosciuto  dalla  competente   autorita'          statale   importante   carattere   artistico,   spetteranno          all'autore   lo   studio    e    l'attuazione    di    tali          modificazioni.».               - La legge 29 luglio 1949, n. 717 e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del   decreto          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:               «Art. 37 (Contributo  in  conto  interessi).  -  1.  Il          Ministero puo' concedere contributi in conto interessi  sui          mutui o altre forme di finanziamento accordati da  istituti          di  credito  ai  proprietari,  possessori  o  detentori   a          qualsiasi titolo di beni  culturali  per  la  realizzazione          degli interventi conservativi autorizzati.               2. Il  contributo  e'  concesso  nella  misura  massima          corrispondente agli interessi calcolati ad un  tasso  annuo          di sei punti percentuali sul capitale erogato.               3.  Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente   dal          Ministero all'istituto  di  credito  secondo  modalita'  da          stabilire con convenzioni.               4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso          anche per interventi conservativi su opere di  architettura          contemporanea di cui il Ministero  abbia  riconosciuto,  su          richiesta   del   proprietario,   il   particolare   valore          artistico.».               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 19 
                    Direzione generale «Spettacolo» 
   1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni  e  compiti  in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con  riferimento alla musica, alla  danza,  al  teatro,  ai  circhi,  allo  spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione  delle  diversita' delle espressioni culturali.   2. In particolare, il direttore generale:   a) dispone interventi finanziari a sostegno delle  attivita'  dello spettacolo;   b)  svolge  verifiche  amministrative  e  contabili,  ispezioni   e controlli  sugli  enti  sottoposti  a  vigilanza   e   sui   soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;   c) svolge le attivita' amministrative  connesse  al  riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della  produzione  musicale  e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;   d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con  la  Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche;   e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);   f) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto  giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza   della Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali funzioni al Ministero.   3. Il Direttore generale  partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio superiore dello spettacolo e delle relative sezioni.   4.  Presso  la  Direzione  generale  opera  l'Osservatorio  per  lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n.  163, e successive modificazioni.   5.  La  Direzione  generale  Spettacolo   costituisce   centro   di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.   6. La Direzione generale  Spettacolo  si  articola  in  due  uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.  
           Note all'art. 19: 
               - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 aprile          1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4  maggio          1985, n. 104:               «Art.  5  (Osservatorio   dello   spettacolo).   -   E'          istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e  programmazione          del   Ministero   del   turismo   e    dello    spettacolo,          l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:                 a) raccogliere  ed  aggiornare  tutti  i  dati  e  le          notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle  sue          diverse forme, in Italia e all'estero;                 b) acquisire tutti gli elementi di  conoscenza  sulla          spesa annua complessiva  in  Italia,  ivi  compresa  quella          delle regioni e degli enti locali, e all'estero,  destinata          al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;                 c) elaborare documenti di raccolta e analisi di  tali          dati e notizie, che consentano di individuare le  linee  di          tendenza dello spettacolo nel suo complesso e  dei  singoli          settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.               A questi fini, per esigenze  particolari,  il  Ministro          del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi          incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero          complessivo di dieci in ciascun anno, della  collaborazione          di esperti e di enti pubblici e privati.               Le spese per la  dotazione  di  mezzi  e  di  strumenti          necessari allo svolgimento  dei  compiti  dell'osservatorio          dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di  cui  al          comma precedente, fanno carico al Fondo di cui  all'art.  1          della presente legge.».               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 20 
               Direzione generale «Cinema e audiovisivo» 
   1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni  e i compiti in materia di attivita' cinematografiche  e  di  produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.   2. In particolare, il direttore generale:   a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo  lo  sviluppo della  produzione  cinematografica  e  delle  opere  audiovisive,  lo sviluppo  della  loro  distribuzione  e  diffusione   in   Italia   e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo  economico e  con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione internazionale;   b)  ai  sensi  della  Convenzione  Unesco  sulla  protezione  e  la promozione della diversita' delle espressioni  culturali,  propone  e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire  alle  industrie  culturali  nazionali  autonome  un  accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione  e  di  distribuzione delle attivita', dei beni e dei servizi culturali;   c) svolge le attivita' amministrative  connesse  al  riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni  audiovisive, della  qualifica  d'essai  dei   film,   nonche'   dell'eleggibilita' culturale dei film e delle produzioni audiovisive;   d)  dispone  interventi  finanziari  a  sostegno  delle   attivita' cinematografiche e degli enti e delle iniziative  per  la  diffusione della cultura cinematografica;   e) svolge le attivita' amministrative  connesse  al  riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel  settore della produzione  audiovisiva  e  svolge  le  connesse  attivita'  di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;   f) cura, fermo restando il coordinamento del  Segretario  generale, le attivita' di  rilievo  internazionale  concernenti  la  produzione cinematografica e audiovisiva, nonche' gli adempimenti di  competenza del Ministero in materia di accordi  internazionali  di  coproduzione cinematografica e audiovisiva;   g) svolge le attivita' amministrative connesse alla verifica  della classificazione  dell'opera  cinematografica  ai  sensi  del  decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;   h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito  alla  promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali  ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, e successive modificazioni, e in tale ambito, raccordandosi  con la Direzione generale Educazione e ricerca, cura i rapporti  con  gli altri   Ministeri,   con   particolare   riferimento   al   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero  del lavoro e delle politiche sociali per quanto  concerne  la  promozione della formazione, con le regioni e gli enti locali,  con  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni  pubbliche  e private;   i) svolge, d'intesa  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari, forestali e del  turismo  e  in  raccordo  con  le  altre istituzioni   pubbliche   e   private,   attivita'   di    promozione dell'immagine internazionale, anche  a  fini  turistici,  dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni  competenti,  attivita'  finalizzate  all'attrazione   di investimenti cinematografici  e  audiovisivi  esteri  nel  territorio italiano;   l)  svolge  verifiche  amministrative  e  contabili,  ispezioni   e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti  beneficiari  di  contributi  da  parte  del Ministero;   m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con  la  Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza,   su   ogni   soggetto   giuridico   costituito   con   la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli  ambiti  di competenza della Direzione generale;   n) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale, diritto d'autore e di  vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);   o) esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto  giuridico,  operante  negli  ambiti  di  competenza   della Direzione generale,  per  il  quale  l'ordinamento  attribuisca  tali funzioni al Ministero.   3. Il direttore generale  partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.   4. La Direzione generale Cinema e audiovisivo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni  ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.   5. La Direzione generale Cinema e audiovisivo si  articola  in  tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e successive modificazioni.  
           Note all'art. 20: 
               - Il decreto legislativo 7 dicembre 2017,  n.  203,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2017,  n.          301.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53  del   decreto          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:               «Art. 53 (Aree  funzionali).  -  1.  Il  ministero,  in          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI          e sull'Istituto del credito sportivo.».               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 21 
                  Direzione generale «Organizzazione» 
   1.  La  Direzione  generale  Organizzazione  assicura  la  gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del  personale, di  relazioni  sindacali,  di  comunicazione  interna,  di  concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita',  politiche  per  le pari opportunita' e formazione continua del personale,  gestione  del contenzioso del lavoro, procedimenti  disciplinari,  spese  di  lite. Cura inoltre la qualita',  la  tempestivita'  e  l'affidabilita'  dei flussi informativi relativi alle attivita'  del  Ministero,  mediante azioni    quali    la    standardizzazione    delle    procedure    e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei  flussi documentali.   2. Il direttore generale, in particolare:   a) elabora, mediante piani  d'azione  e  progetti  coordinati,  una strategia  unitaria  per  la   modernizzazione   dell'amministrazione attraverso le tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;   b) provvede ai servizi generali della sede centrale del  Ministero, ferme restando le competenze della  Direzione  generale  Contratti  e concessioni;   c)  elabora  parametri  qualitativi  e  quantitativi,  procedure  e modelli  informatici  diretti  ad  assicurare  la   completezza,   la trasparenza  e   il   costante   aggiornamento   delle   informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero;   d) cura la gestione  della  rete  locale  intranet  del  Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;   e) attua le direttive del Ministro in  ordine  alle  politiche  del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi  ai direttori generali centrali e periferici  ai  fini  dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;   f) cura l'organizzazione, gli affari generali e la  gestione  delle risorse umane e strumentali assegnate ai  centri  di  responsabilita' presenti nella sede centrale del Ministero;   g) gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e  il personale delle strutture centrali e periferiche;   h) provvede al censimento delle attivita' delle strutture  centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione  di  personale  e  alle  risorse,  nonche'  a indicatori  di  impatto  relativi  all'efficacia,  all'efficienza   e all'economicita' delle funzioni di tutela  e  di  valorizzazione  del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle  strutture  centrali  e periferiche, con modalita' telematiche o informatiche e sulla base di appositi standard,  gli  atti  adottati  e  ogni  altra  informazione richiesta;   i) valuta e individua le migliori  soluzioni  per  rispondere  alle necessita' di personale degli uffici;   l) elabora e attua le politiche  del  personale  e  della  gestione delle risorse umane;   m) individua i fabbisogni formativi del  personale  del  Ministero, trasmettendoli alla Direzione generale Educazione e ricerca;   n) elabora proposte e  cura  i  rapporti  con  le  altre  pubbliche amministrazioni  e  con  le  organizzazioni  del  terzo  settore  per l'utilizzo di personale  nell'ambito  dell'attivita'  del  Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni generali competenti per materia;   o)  sulla  base  dei  dati  forniti  dalle  strutture  centrali   e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale  del fabbisogno  di  personale,  al  dimensionamento  degli  organici  del Ministero, sentiti le  altre  Direzioni  generali  e  i  Segretariati distrettuali,  nonche',  d'intesa   con   il   Segretario   generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita'  delle  medesime tra le diverse direzioni ed  uffici,  sia  centrali  che  periferici, anche su proposta dei relativi direttori.   3. La  Direzione  generale  Organizzazione  costituisce  centro  di responsabilita' amministrativa ai  sensi  dell'articolo21,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.   4. La Direzione generale Organizzazione si articola in  tre  uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.  
           Note all'art. 21: 
               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 22 
                     Direzione generale «Bilancio» 
   1.  La  Direzione  generale   Bilancio   cura   il   bilancio,   la programmazione e il  controllo  di  gestione  del  Ministero  per  le risorse finanziarie nazionali.   2. Il direttore generale, in particolare:   a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei  titolari degli uffici dirigenziali  di  cui  agli  articoli  34  e  35  e  dei segretari distrettuali,  l'istruttoria  per  la  predisposizione  dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero  e  dei  relativi  piani  di spesa nonche' dei programmi annuali di contributi in conto  capitale, da sottoporre  all'approvazione  del  Ministro,  tenuto  conto  della necessita' di integrazione delle diverse fonti  di  finanziamento,  e attribuisce, anche mediante ordini  di  accreditamento,  le  relative risorse finanziarie agli organi competenti;   b) rileva il fabbisogno finanziario del  Ministero;  in  attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la  predisposizione dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  in  sede  di formazione e di assestamento  del  bilancio  e  delle  operazioni  di variazione compensativa, la redazione delle proposte per  il  disegno di legge di stabilita';   c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e tutti gli  atti  connessi; predispone gli atti relativi  alla  gestione  unificata  delle  spese strumentali  individuate  con  decreto   del   Ministro,   ai   sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.  279,  e successive modificazioni;   d) cura, in modo unitario per  il  Ministero,  i  rapporti  con  il Ministero dell'economia e delle finanze;   e) cura l'istruttoria per la predisposizione  dei  programmi  degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di  ripartizione di risorse  finanziarie  rivenienti  da  leggi  e  provvedimenti,  in relazione alle destinazioni per esse previste;   f) dispone le  rilevazioni  ed  elaborazioni  statistiche  relative all'attivita'  del  Ministero,  comprese  quelle  previste  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e successive   modificazioni;   tali   rilevazioni   ed    elaborazioni statistiche sono costantemente  aggiornate  e  messe  a  disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  delle altre  strutture  centrali  e  periferiche,  secondo  le   rispettive competenze;   g)  cura  e  promuove  l'acquisizione  delle  risorse   finanziarie aggiuntive  nazionali,   in   relazione   alle   diverse   fonti   di finanziamento; cura  i  rapporti  con  il  Ministero  dello  sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma  e  ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2,  comma  203,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;   h) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n. 286,  e  successive  modificazioni,  il  controllo  di  gestione,  in raccordo  con  i  centri  di  costo  del  Ministero,  per  verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di  ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi  interventi  di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;   i)  coordina  i  centri  di  responsabilita'  del  Ministero  negli adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui  all'articolo 10 del decreto legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  e  successive modificazioni;   l) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di  costo  del Ministero  negli  adempimenti  relativi  alla  gestione  del  sistema informativo SICOGE, anche ai fini  dell'adozione  di  un  sistema  di scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica, ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,   comma   6,   del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;   m) monitora e analizza la  situazione  finanziaria  dei  centri  di responsabilita' amministrativa del Ministero;   n) monitora e  analizza  l'utilizzo  delle  risorse  da  parte  dei funzionari delegati del Ministero;   o) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di  competenza  del  Ministero,  anche  avvalendosi  del  Nucleo   di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;   p)  effettua  la  riprogrammazione  degli  interventi  relativi   a programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;   q) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario  degli istituti di cui all'articolo 29, commi 2 e 3,  nonche'  il  reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della  spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del  decreto-legge  31 marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;   r) assicura l'assistenza tecnica sulle materie  giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla  base dei dati forniti dagli uffici competenti;   s) cura la gestione del trattamento  economico  del  personale  del Ministero;   t)  esercita  i  diritti  dell'azionista,  secondo  gli   indirizzi impartiti dal Ministro, sulle  societa'  partecipate  dal  Ministero, sentite  le  Direzioni  generali  competenti  per  materia;  esercita altresi' le funzioni di vigilanza relativamente ai profili finanziari e contabili sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati, controllati o partecipati dal Ministero, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia;   u) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del  cinque per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  destinata alla  finalita'  del  finanziamento  delle   attivita'   di   tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;   v) cura gli adempimenti di competenza del Ministero  in  ordine  ai benefici fiscali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;   z) favorisce, coadiuvato dalla Direzione  generale  Musei  e  dalle Direzioni  territoriali   delle   reti   museali,   l'erogazione   di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno  della  cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli  istituti  e  i  luoghi della cultura e gli  enti  locali;  individua,  con  l'Agenzia  delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze,  gli  strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse.   3. Presso  la  Direzione  generale  Bilancio  opera  il  Nucleo  di valutazione e verifica  degli  investimenti  pubblici,  istituito  ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con funzioni  di  supporto  tecnico  nelle  fasi  di  programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.   4.  La  Direzione   generale   Bilancio   costituisce   centro   di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.   5. La  Direzione  generale  Bilancio  si  articola  in  due  uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.  
           Note all'art. 22: 
               - Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del decreto          legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:               «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o          struttura di servizio.               2. L'individuazione delle spese che sono svolte con  le          modalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici  o          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          Ragioneria generale dello Stato.               3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva          pertinenza. ».               «Art.  10  (Sistema  di  contabilita'  economica  delle          pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di  consentire  la          valutazione  economica  dei  servizi  e   delle   attivita'          prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano,  anche  in          applicazione dell'articolo 64  del  decreto  legislativo  3          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed          integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978,          n. 468 , e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  un          sistema di contabilita' economica  fondato  su  rilevazioni          analitiche per centri di costo.  Esso  collega  le  risorse          umane, finanziarie e strumentali impiegate con i  risultati          conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo          scopo  di  realizzare  il  monitoraggio  dei   costi,   dei          rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole          amministrazioni. Queste ultime provvedono alle  rilevazioni          analitiche riguardanti le attivita' di  propria  competenza          secondo i criteri e le  metodologie  unitari  previsti  dal          sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di          supporto al controllo interno,  assicurando  l'integrazione          dei sistemi informativi e  il  costante  aggiornamento  dei          dati.               2. Le componenti del sistema pubblico  di  contabilita'          economica per centri di costo sono: il piano dei  conti;  i          centri di costo e i servizi erogati.               3.  Il  piano  dei  conti,  definito  nella  tabella  B          allegata al presente decreto  legislativo,  costituisce  lo          strumento per la rilevazione economica dei costi necessario          al controllo di gestione.               4. I centri di costo sono individuati in  coerenza  con          il    sistema     dei     centri     di     responsabilita'          dell'amministrazione, ne rilevano i risultati  economici  e          ne   seguono   l'evoluzione,   anche   in   relazione    ai          provvedimenti di riorganizzazione.               5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e          strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo  per          il raggiungimento degli  scopi  dell'amministrazione.  Essi          sono aggregati nelle funzioni-obiettivo  che  esprimono  le          missioni   istituzionali   di   ciascuna    amministrazione          interessata. In base alla definizione dei servizi finali  e          strumentali  evidenziati   nelle   rilevazioni   analitiche          elementari, il Ministro competente individua gli indicatori          idonei  a  consentire  la  valutazione  di  efficienza,  di          efficacia e di economicita' del risultato  della  gestione,          anche ai fini delle valutazioni di competenza del  Ministro          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica          ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978,  n.          468 , aggiunto dall'articolo 3,  comma  1,  della  legge  3          aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche          provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.               6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  con   proprio   decreto,   puo'          apportare integrazioni e modifiche alla tabella di  cui  al          comma 3.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto          legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:               «Art.  3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso   le          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende          autonome sono istituiti uffici di  statistica,  posti  alle          dipendenze funzionali dell'ISTAT.               2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo          le esigenze di carattere tecnico  indicate  dall'ISTAT.  Ad          ogni  ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o   funzionario          designato dal Ministro competente,  sentito  il  presidente          dell'ISTAT.               3. Le attivita' e le funzioni degli  uffici  statistici          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla          legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme          di attuazione, nonche' dal  presente  decreto  nella  parte          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.               4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.          13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400          ,   anche   il    coordinamento,    il    collegamento    e          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei          dati statistici, come individuate dall'ISTAT.               5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2,  3  e  4          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.          17.».               - Per l'art. 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre          1996, n. 662, si vedano le note all'art. 12.               - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si          vedano le note alle premesse.               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  6,  del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  6  luglio  2012,  n.   156,   S.O.   e          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012,          n. 189, S.O.:               «Art. 6 (Rafforzamento della funzione statistica e  del          monitoraggio dei conti pubblici). -(Omissis).               6. Nelle more  dell'attuazione  della  delega  prevista          dall'art. 40 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  ed  al          fine di garantire completezza  dei  dati  di  bilancio  nel          corso della gestione, attraverso  la  rilevazione  puntuale          dei costi, effettuata  anche  mediante  l'acquisizione  dei          documenti contenenti le informazioni di cui al comma  5,  a          decorrere dal 1° gennaio  2013,  tutte  le  Amministrazioni          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,          sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche          ai  fini  delle   scritture   di   contabilita'   integrata          economico-patrimoniale  analitica.  Le  predette  scritture          contabili saranno  integrate,  per  l'acquisto  di  beni  e          servizi,  con  l'utilizzo  delle  funzionalita'  di   ciclo          passivo rese disponibili dalla  Ragioneria  Generale  dello          Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di          acquisti.».               - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  386,  della          legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:               «386. Il quarto  ed  il  quinto  periodo  del  comma  8          dell'articolo 3 del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,          n. 135, introdotti dall' art. 1, comma 1143, della legge 27          dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai  seguenti:  "Gli          interventi relativi a programmi approvati dal Ministro  per          i beni e le attivita' culturali per i quali  non  risultino          avviate  le  procedure  di   gara   ovvero   definiti   gli          affidamenti  diretti  entro  il  termine  del  31  dicembre          dell'anno  successivo  a  quello   di   approvazione   sono          riprogrammati con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le          attivita'  culturali  nell'ambito  dell'aggiornamento   del          piano e dell'assegnazione dei fondi  di  cui  al  penultimo          periodo del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto-legge  20          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 19  luglio  1993,  n.  237.  Le  risorse  finanziarie          relative  agli  interventi  riprogrammati  possono   essere          trasferite, con le modalita' di  cui  alla  legge  3  marzo          1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad  un'altra  ai          fini dell'attuazione dei nuovi interventi  individuati  con          la  riprogrammazione,  ove  possibile,  nell'ambito   della          stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di  ciascun          anno i  capi  degli  Istituti  centrali  e  periferici  del          Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  titolari          delle  predette  contabilita'  speciali,  sono   tenuti   a          comunicare alla Direzione generale centrale competente  gli          interventi per i quali non siano state avviate le procedure          di gara ovvero definiti gli  affidamenti  diretti  ai  fini          della riprogrammazione degli stessi"».               - Per l'art. 2, comma 8,  del  decreto-legge  31  marzo          2011, n. 34, si vedano le note all'art. 17.               - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge          31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale          31 maggio 2014, n. 125. e  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175:               «Art. 1 (ART-BONUS-Credito di imposta per  favorire  le          erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per  le          erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  nei   periodi          d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,          per interventi di manutenzione, protezione  e  restauro  di          beni culturali pubblici, per il sostegno degli  istituti  e          dei luoghi della cultura di  appartenenza  pubblica,  delle          fondazioni lirico-sinfoniche e dei  teatri  di  tradizione,          delle  istituzioni  concertistico-orchestrali,  dei  teatri          nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei          festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale          e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione e per  la          realizzazione  di  nuove  strutture,  il  restauro   e   il          potenziamento di quelle esistenti  di  enti  o  istituzioni          pubbliche   che,   senza   scopo   di    lucro,    svolgono          esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano          le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere          h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del  testo  unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e          spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento          delle erogazioni effettuate.               2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma  1          e' riconosciuto  alle  persone  fisiche  e  agli  enti  non          commerciali  nei  limiti  del  15  per  cento  del  reddito          imponibile, ai soggetti titolari di reddito  d'impresa  nei          limiti del  5  per  mille  dei  ricavi  annui.  Il  credito          d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'  altresi'          riconosciuto  qualora  le  erogazioni  liberali  in  denaro          effettuate per interventi  di  manutenzione,  protezione  e          restauro di beni  culturali  pubblici  siano  destinate  ai          soggetti concessionari o affidatari  dei  beni  oggetto  di          tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito  in  tre          quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni          di cui agli articoli 40,  comma  9,  e  42,  comma  9,  del          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.               3. Ferma restando la ripartizione in tre quote  annuali          di  pari  importo,  per  i  soggetti  titolari  di  reddito          d'impresa il credito di  imposta  e'  utilizzabile  tramite          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive          modificazioni, e non  rileva  ai  fini  delle  imposte  sui          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'          produttive.               4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non          si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.               5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali  di          cui al comma 1, ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari  o          affidatari  di  beni  culturali  pubblici  destinatari   di          erogazioni   liberali   in   denaro   effettuate   per   la          realizzazione di interventi di manutenzione,  protezione  e          restauro  dei  beni  stessi,  comunicano   mensilmente   al          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del          turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute  nel          mese di riferimento; provvedono altresi'  a  dare  pubblica          comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione          e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio          sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina  dedicata          e facilmente  individuabile,  e  in  un  apposito  portale,          gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui   ai   soggetti          destinatari delle erogazioni liberali sono associati  tutte          le informazioni relative allo stato  di  conservazione  del          bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione          eventualmente in  atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per          l'anno in corso, l'ente responsabile del bene,  nonche'  le          informazioni relative alla fruizione. Sono fatte  salve  le          disposizioni del Codice in materia di protezione  dei  dati          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.          196. Il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e          del turismo  provvede  all'attuazione  del  presente  comma          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.               6. L'articolo 12 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.          91, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  ottobre          2013,  n.  112  e'  abrogato.   Con   il   regolamento   di          organizzazione del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma  3,  del          presente decreto, si individuano, senza  nuovi  o  maggiori          oneri  per  la  finanza  pubblica  e  nel  rispetto   delle          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  apposite          strutture dedicate a favorire le  elargizioni  liberali  da          parte dei privati e la raccolta di fondi tra  il  pubblico,          anche attraverso il portale di cui al comma 5.               7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del          credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati  in          2,7 milioni di euro per l'anno 2015,  in  11,9  milioni  di          euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di  euro  per  l'anno          2017, in 14,6 milioni di euro per  l'anno  2018  e  in  5,2          milioni di euro per  l'anno  2019,  si  provvede  ai  sensi          dell'art. 17.».               - La legge 17 maggio 1999, n. 144 e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 23 
             Direzione generale «Contratti e concessioni» 
   1. La  Direzione  generale  Contratti  e  concessioni  assicura  il corretto ed uniforme esercizio dell'attivita' contrattuale  da  parte del Ministero, sia con riguardo alla disciplina europea in materia di appalti e concessioni,  sia  con  riguardo  agli  altri  rapporti  di partenariato pubblico-privato  per  la  valorizzazione  e  l'uso  del patrimonio culturale. A tal fine, la Direzione  svolge  attivita'  di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici  centrali  e  periferici sotto il profilo giuridico e dell'adeguata  strutturazione  economica dei rapporti negoziali.   2. Il direttore generale, in particolare:   a) svolge le  funzioni  di  stazione  appaltante  per  i  contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  della  sede  centrale  del Ministero;   b) svolge  le  funzioni  di  stazione  appaltante  per  gli  uffici periferici del Ministero per l'affidamento di contratti di appalto  o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto che  sono  definiti con decreto ministeriale avente natura non regolamentare;   c) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo  i criteri, le modalita' e le condizioni per farvi ricorso;   d) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati  distrettuali,  a  quelli periferici in materia di contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture, anche  mediante  l'elaborazione  di  linee  guida,  bandi, capitolati e convenzioni-tipo;   e) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati  distrettuali,  a  quelli periferici in materia di rapporti di  partenariato  pubblico-privato, anche  istituzionalizzato,  per  la  valorizzazione   e   l'uso   del patrimonio culturale, mediante l'elaborazione di linee guida,  bandi, convezioni e accordi-tipo;   f)  provvede  alla  definizione  di   criteri   uniformi   per   la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici;   g) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati  distrettuali,  a  quelli periferici in materia di sponsorizzazioni, liberalita' e mecenatismo;   h) vigila sul corretto riparto ed esercizio delle competenze  degli uffici periferici in materia di  appalti  e  concessioni,  anche  con riguardo all'effettivo rispetto dei limiti di  valore  e  di  oggetto fissati ai sensi della lettera b);   i) cura, d'intesa con la Direzione generale Educazione  e  ricerca, la formazione e la  promozione  della  specializzazione  tecnica  del personale  amministrativo  preposto  all'attivita'  contrattuale  del Ministero a livello centrale e periferico;   l) svolge attivita' di studio finalizzata  al  recepimento  e  alla predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in  materia  di contratti pubblici;   m) cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di contratti pubblici.   3. La Direzione generale Contratti e concessioni costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza.   4. La Direzione generale Contratti e concessioni si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e successive modificazioni.  
           Note all'art. 23: 
               - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,          n. 196, si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 24 
                          Consiglio superiore                   «Beni culturali e paesaggistici» 
   1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici e'  organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico  in  materia di beni culturali e paesaggistici.   2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo  di Gabinetto, o, informandone l'Ufficio  di  Gabinetto,  del  Segretario generale o del direttore generale centrale competente:   a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni  culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e  pluriennali, predisposti dall'amministrazione;   b) obbligatoriamente, sugli schemi di  accordi  internazionali  con altri Stati in materia di beni culturali;   c) sui piani strategici di sviluppo culturale e  sui  programmi  di valorizzazione dei  beni  culturali,  nonche'  sul  Piano  strategico «Grandi  Progetti  Beni  culturali»  e  sul   Piano   nazionale   per l'Educazione al  patrimonio  culturale  predisposto  dalla  Direzione generale Educazione e ricerca;   d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;   e)  sugli  schemi  di  atti  normativi  e  amministrativi  generali afferenti  la  materia  dei  beni   culturali   e   paesaggistici   e l'organizzazione del Ministero;   f) su  questioni  di  carattere  generale  di  particolare  rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;   g) su questioni  in  materia  di  beni  culturali  e  paesaggistici formulate  da  altre  amministrazioni  statali,  regionali,   locali, nonche' da Stati esteri.   3. Il Consiglio superiore puo' avanzare  proposte  al  Ministro  su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente alla materia dei beni culturali e paesaggistici.   4. Il Consiglio superiore e' composto da:   a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;   b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di  genere,  dal  Ministro,  tre delle  quali  su  designazione  della  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.   5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra  le personalita' di cui al comma 4, lettera b).  Il  Consiglio  superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti  il  vice  presidente  e adotta un regolamento interno. I  pareri  sono  espressi,  di  norma, entro trenta giorni dal ricevimento  della  richiesta.  Nei  casi  di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita'  di voti, prevale quello del presidente.   6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre  rappresentanti  del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  ovvero  su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero.  Alle  sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di  voto,  i  vice presidenti dei Comitati  tecnico-scientifici  i  quali,  in  caso  di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.   7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica  fino alla scadenza del termine di  durata  dell'organo  e  possono  essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare  le  attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del codice  civilequando  esse attengono  a  materie  di  competenza  del  Ministero,   ne'   essere amministratori  o  sindaci  di  societa'  che  svolgono  le  medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di  collaborazione professionale con il  Ministero;  non  possono  essere  presidenti  o membri  del  Consiglio  di  amministrazione  di  istituzioni  o  enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero,  ne'  assumere  incarichi  professionali  in  progetti   o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.   8. Presso il Consiglio superiore  Beni  culturali  e  paesaggistici opera un ufficio di segreteria,  formato  da  personale  in  servizio presso  il  Ministero.  Le  relative  risorse  umane  e   strumentali necessarie  per  il  funzionamento  del  Consiglio   superiore   sono assicurate dal Segretariato generale.   9. Il  Consiglio  superiore  Beni  culturali  e  paesaggistici,  il Consiglio superiore dello spettacolo e  il  Consiglio  superiore  del cinema e dell'audiovisivo  si  riuniscono  in  seduta  congiunta,  su convocazione  del  Ministro,  per   l'esame   di   provvedimenti   di particolare rilievo attinenti le sfere  di  competenza  dei  predetti organi consultivi.  
           Note all'art. 24: 
               -  Si  riporta  il  testo  all'art.   8   del   decreto          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:               «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza          Stato-regioni.               2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque          rappresentano le citta' individuate  dall'articolo  17della          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.               3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM               4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.».               - Si riporta il testo all'art. 2195 del Codice civile:               «Art. 2195 (Imprenditori soggetti a  registrazione).  -          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro          delle imprese gli imprenditori che esercitano :                 1) un'attivita' industriale diretta  alla  produzione          di beni o di servizi ;                 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione  dei          beni ;                 3) un'attivita' di trasporto per terra, per  acqua  o          per aria;                 4) un'attivita' bancaria o assicurativa;                 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.               Le disposizioni della legge che fanno riferimento  alle          attivita' e alle imprese commerciali si applicano,  se  non          risulta diversamente, a  tutte  le  attivita'  indicate  in          questo articolo e alle imprese che le esercitano.».   |  
|   |                                 Art. 25 
                     Comitati tecnico-scientifici 
   1.  Sono  organi  consultivi  del  Ministero  i  seguenti  Comitati tecnico-scientifici:   a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;   b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;   c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;   d)  comitato  tecnico-scientifico  per  l'arte   e   l'architettura contemporanee;   e) comitato tecnico-scientifico per  i  musei  e  l'economia  della cultura;   f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;   g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e  gli  istituti culturali.   2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1:   a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per  la definizione  dei  programmi  nazionali  per  i   beni   culturali   e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;   b) esprimono pareri,  a  richiesta  del  Segretario  generale,  dei direttori  generali  centrali  o  dei  segretari   distrettuali   che presentano richiesta per il tramite dei direttori  generali  centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento  in  materia  di  conservazione  di   beni   culturali   e paesaggistici;   c) esprimono pareri in  merito  all'adozione  di  provvedimenti  di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli  atti  ablatori,  su richiesta  del  Segretario  generale   o   dei   direttori   generali competenti;   d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;   e)  esprimono  pareri  su  ogni  altra   questione   di   carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di  cui  alla lettera b).   3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1:   a) avanza proposte per la definizione di piani e  programmi  per  i beni culturali e paesaggistici finalizzati  a  favorire  l'incremento delle risorse destinate al settore;   b) esprime pareri,  a  richiesta  del  Segretario  generale  o  dei direttori generali, ed avanza  proposte  su  questioni  di  carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.   4. Ciascun Comitato e' composto:   a) da un rappresentante eletto, al proprio interno,  dal  personale tecnico-scientifico  dell'amministrazione  tra  le   professionalita' attinenti alla sfera di competenza del  Comitato;  il  rappresentante del Comitato tecnico-scientifico  per  i  musei  e  l'economia  della cultura e' eletto, al proprio  interno,  da  tutto  il  personale  di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia  a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;   b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del Comitato, designati dal  Ministro,  nel  rispetto  del principio di equilibrio di genere;   c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente  attinenti  alla  sfera  di  competenza  del   Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le  Consulte o Societa' scientifiche nazionali del settore.   5. Nel Comitato  di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  il  Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma  4,  lettera b), la presenza di un  esperto  nelle  politiche  di  gestione  degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati  possono  partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori  generali competenti per materia. In caso di parita' di  voti,  prevale  quello del presidente.   6. I comitati eleggono a maggioranza tra  i  propri  componenti  il presidente  ed  il  vice  presidente,  assicurando  che   non   siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma  4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello  scrutinio,  diviene  presidente  il  componente  del  Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti  dei  Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 7.   7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale,  per  l'esame  di questioni di carattere intersettoriale.   8. Le risorse umane e strumentali necessarie per  il  funzionamento dei singoli  Comitati  sono  assicurate  dalle  competenti  Direzioni generali.  
           Note all'art. 25: 
               -  Per  gli  articoli  16,  47,  69,  128  del  decreto          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  vedano  le  note          all'art. 14.   |  
|   |                                 Art. 26 
                 Consiglio superiore dello spettacolo 
   1. Il Consiglio superiore dello spettacolo e' organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto  nell'elaborazione ed attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal  vivo, nonche'  nella  predisposizione  di  indirizzi  e  criteri   generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche  per  il  sostegno alle attivita' di spettacolo dal vivo.   2. Il Consiglio superiore dello spettacolo svolge i propri  compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna  delle  sezioni  in cui esso e' suddiviso.   3. Presso il Consiglio superiore dello Spettacolo opera un  ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il  Ministero. Le  relative  risorse  umane  e   strumentali   necessarie   per   il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo.     |  
|   |                                 Art. 27 
           Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo 
   1. Il Consiglio superiore  del  cinema  e  dell'audiovisivo  svolge compiti di consulenza e supporto  nella  elaborazione  ed  attuazione delle politiche del settore del cinema  e  dell'audiovisivo,  nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali  relativi  alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno  alle  attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo.   2. Presso il Consiglio  superiore  del  cinema  e  dell'audiovisivo opera un ufficio di segreteria,  formato  da  personale  in  servizio presso  il  Ministero.  Le  relative  risorse  umane  e   strumentali necessarie  per  il  funzionamento  del  Consiglio   superiore   sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.     |  
|   |                                 Art. 28 
        Comitato consultivo permanente per il diritto di autore 
   1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto  di  autore  di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' organo consultivo del  Ministro.  Opera  presso  la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.  
           Note all'art. 28: 
               - Si riporta il testo  dell'art.  190  della  legge  22          aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16          luglio 1941, n. 166:               «Art. 190. - E' istituito  presso  il  Ministero  della          cultura popolare (300) un  comitato  consultivo  permanente          per il diritto di autore.               Il  comitato  provvede  allo   studio   delle   materie          attinenti al diritto di autore o ad  esso  connesse  e  da'          pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal          Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da          speciali disposizioni.               Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione  di          cui all'art. 71-quinquies, comma 4.».   |  
|   |                                 Art. 29 
           Istituti centrali e dotati di autonomia speciale 
   1. Sono istituti centrali:   a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;   b) l'Istituto centrale per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;   c) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;   d) l'Istituto centrale per l'archeologia;   e) l'Istituto centrale per  il  restauro  e  la  conservazione  del patrimonio archivistico e librario;   f) l'Istituto centrale per gli archivi;   g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.   2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:   a)   quale   ufficio   di   livello   dirigenziale   generale:   la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;   b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:   1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;   2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;   3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;   4) l'Archivio centrale dello Stato;   5) il Centro per il libro e la lettura;   6) l'Istituto centrale per la grafica;   7) l'Opificio delle pietre dure.   3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:     a) quali uffici di livello dirigenziale generale:   1) la Galleria Borghese;   2) le Gallerie degli Uffizi;   3) la Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea;   4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;   5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;   6) il Museo nazionale Romano;   7) il Parco archeologico del Colosseo;   8) il Parco archeologico di Pompei;   9) la Pinacoteca di Brera;   10) la Reggia di Caserta;     b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:   1) il Complesso monumentale della Pilotta;   2) i Musei nazionali delle Marche;   3) i Musei nazionali dell'Umbria;   4) le Gallerie Estensi;   5) le Gallerie nazionali d'arte antica;   6) i Musei reali;   7) il Museo delle Civilta';   8) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;   9) il Museo archeologico nazionale di Napoli;   10) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;   11) il Museo archeologico nazionale di Taranto;   12) i Musei del Bargello;   13) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;   14) il Parco archeologico di Ercolano;   15) il Parco archeologico di Ostia antica;   16) il Parco archeologico di Paestum;   17) il Palazzo Ducale di Mantova;   18) il Palazzo Reale di Genova;   19) Villa Adriana e Villa d'Este.   4. Con decreti ministeriali di natura non  regolamentare,  adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza  della  spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi  istituiti  come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto-legge  31 maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati agli istituti o ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di  cui  al  precedente  periodo  uno  o  piu' istituti o musei di cui  al  comma  3,  lettera  b),  possono  essere assegnati agli Istituti di cui al comma 2, lettera a), o al comma  3, lettera a), operanti nel territorio della stessa regione.  I  decreti di cui  ai  precedenti  periodi  possono  altresi'  ridenominare  gli istituti o musei da essi regolati.   5. L'organizzazione e il funzionamento degli  Istituti  centrali  e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo  17,  comma  4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.   6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 1 e al comma 2,  lettera  b),  del  presente  articolo  sono  conferiti  dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui  gli stessi  istituti  dipendono.  Gli  incarichi   di   direzione   della Soprintendenza speciale di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  e  degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera  a),  sono  conferiti  ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  31  marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti  e  musei  di cui al comma 3, lettera b), sono  conferiti  dal  Direttore  generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo  31 marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli  incarichi  di  direzione  degli istituti e musei di cui al comma 3 possono essere conferiti,  secondo le  modalita'   previste   dall'articolo   14,   comma   2-bis,   del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.  
           Note all'art. 29: 
               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.               - Si riporta il testo dell'art. 14, commi  2  e  2-bis,          del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  e'  pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio  2014,  n.   125   e          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,          n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,          n. 17:               «Art. 14 (Misure urgenti per  la  riorganizzazione  del          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del          turismo e per il rilancio dei musei). - (Omissis).               2. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  i  poli          museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e  gli          uffici  competenti  su  complessi  di  beni   distinti   da          eccezionale  valore  archeologico,  storico,  artistico   o          architettonico,    possono    essere     trasformati     in          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,          finanziaria,  contabile  e  organizzativa,  senza  nuovi  o          maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun          provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle          soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  vi  e'   un          amministratore   unico,   in   luogo   del   consiglio   di          amministrazione,  da  affiancare  al  soprintendente,   con          specifiche  competenze  gestionali  e   amministrative   in          materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I  poli          museali e gli istituti e i luoghi della cultura di  cui  al          primo periodo svolgono,  di  regola,  in  forma  diretta  i          servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il          pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del          Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.               2-bis. Al  fine  di  adeguare  l'Italia  agli  standard          internazionali in materia  di  musei  e  di  migliorare  la          promozione dello sviluppo della  cultura,  anche  sotto  il          profilo dell'innovazione tecnologica  e  digitale,  con  il          regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi          o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  nel  rispetto          delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  i  poli          museali e gli istituti della cultura statali  di  rilevante          interesse nazionale che  costituiscono  uffici  di  livello          dirigenziale.   I   relativi   incarichi   possono   essere          conferiti, con procedure di  selezione  pubblica,  per  una          durata da tre a cinque anni, a  persone  di  particolare  e          comprovata  qualificazione  professionale  in  materia   di          tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di          una  documentata  esperienza  di  elevato   livello   nella          gestione di istituti  e  luoghi  della  cultura,  anche  in          deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive          modificazioni,  e  comunque  nei  limiti  delle   dotazioni          finanziarie destinate a legislazione vigente  al  personale          dirigenziale del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo.».               - Per l'art. 19, commi 4 e 5, del  decreto  legislativo          31 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 4.   |  
|   |                                 Art. 30 
                    Organi periferici del Ministero 
   1. Sono organi periferici del Ministero:   a) i Segretariati distrettuali  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali;   b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;   c) gli Uffici di esportazione;   d) le Direzioni territoriali delle reti museali;   e) i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;   f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;   g) gli Archivi di Stato;   h) le Biblioteche.   2.  I  dirigenti  preposti  agli  uffici  dirigenziali   periferici provvedono alla organizzazione  e  gestione  delle  risorse  umane  e strumentali a  essi  rispettivamente  assegnate,  ferme  restando  le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione.     |  
|   |                                 Art. 31 
          Segretariati distrettuali del Ministero per i beni                       e le attivita' culturali 
   1. I Segretariati distrettuali  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, uffici di  livello  dirigenziale  non  generale, svolgono compiti di coordinamento  e  supporto  amministrativo  delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio  di  loro competenza.   2. Il segretario distrettuale, in particolare:   a) esercita funzioni ispettive a livello territoriale,  secondo  le indicazioni fornite dal Segretariato generale;   b) cura la gestione  delle  risorse  umane  e  assicura  i  servizi amministrativi  di  supporto  agli  uffici  periferici  operanti  sul territorio di competenza, provvedendo altresi' all'individuazione dei relativi fabbisogni formativi;   c) adotta a livello periferico tutti i provvedimenti necessari alla promozione del benessere sui luoghi di lavoro  e  alla  conciliazione dei tempi di vita-lavoro, anche mediante la promozione del lavoro  in modalita' agile;   d) cura le relazioni sindacali e  la  contrattazione  collettiva  a livello territoriale;   e) propone,  mediante  piani  di  azione  e  progetti  territoriali coordinati   a   livello   territoriale,   strategie   unitarie   per l'efficientamento  dell'amministrazione  attraverso   le   tecnologie dell'informazione   e   della   comunicazione,    assicurandone    il monitoraggio e verificandone l'attuazione;   f) svolge le  funzioni  di  stazione  appaltante  per  conto  delle strutture periferiche per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto definiti  dal  decreto di natura non  regolamentare  previsto  dall'articolo  23,  comma  2, lettera b);   g)  assicura  il  supporto  amministrativo  a  tutti   gli   uffici periferici, che svolgono  le  funzioni  di  stazione  appaltante  nei limiti di valore e di oggetto definiti  dal  decreto  di  natura  non regolamentare previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), per  la predisposizione  degli  atti  di  gara  di  appalti   e   concessioni rientranti nelle loro competenze; svolge  attivita'  di  controllo  e raccordo con la Direzione generale Contratti e concessioni sugli atti di gara di  appalti  e  concessioni  posti  in  essere  dagli  uffici periferici;   h) svolge attivita' di supporto e consulenza agli uffici periferici del   Ministero   con   riguardo   ai   rapporti   di    partenariato pubblico-privato nonche' in  materia  di  determinazione  dei  canoni concessori, sponsorizzazioni, liberalita' e mecenatismo;   i) riferisce periodicamente al Segretario generale e  ai  direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle  attivita' degli uffici periferici del  Ministero  operanti  nel  territorio  di competenza, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;   l) raccoglie le indicazioni degli uffici periferici  del  Ministero relative alle  proposte  di  interventi  da  inserire  nei  programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa e le trasmette ai direttori generali centrali e al Segretario generale;   m) predispone, d'intesa con le  regioni,  i  programmi  e  i  piani finalizzati  all'attuazione  degli  interventi  di  riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni  di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione  generale Creativita' contemporanea  e  rigenerazione  urbana  e,  per  i  beni dichiarati di notevole  interesse  pubblico,  con  la  Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente;   n) dispone, su proposta della  Soprintendenza  competente,  con  le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 1,  comma  314,  legge  27 dicembre  2017,  n.  205,  il  concorso  del  Ministero  nelle  spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni  culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e  35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del Codice;   o) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza  ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h);   p)  concorda  con   i   titolari   degli   uffici   periferici   le determinazioni di carattere intersettoriale afferenti alle competenze di  piu'  Direzioni  generali  e  rientranti   nel   proprio   ambito territoriale.   3. L'incarico di segretario distrettuale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  dal  Segretario generale.   4. I Segretariati distrettuali costituiscono centri  di  costo  del Segretariato generale da  cui  dipendono  contabilmente;  per  quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale,  dipendono dalla Direzione  generale  Organizzazione;  per  quanto  riguarda  le funzioni   relative   all'esercizio   dell'attivita'    contrattuale, dipendono dalla Direzione generale Contratti e concessioni.   5.  I  Segretariati  distrettuali  sono  individuati  con   decreto ministeriale  di  natura  non   regolamentare   adottato   ai   sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  
           Note all'art. 31: 
               - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 314, legge  27          dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale          29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:               «314. A decorrere dal 1°  gennaio  2019,  i  contributi          previsti  dall'art.  35  del  codice  di  cui  al   decreto          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  sono  concessi  nel          limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019  e  di          20 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,          secondo le modalita' stabilite, anche ai fini del  rispetto          dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro  dei          beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della          presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art.  1,          comma 26-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 135, e' abrogato e, all'art. 31, comma 2-bis, del codice          di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole:  "          dagli articoli 35 e " sono  sostituite  dalle  seguenti:  "          dall'articolo "».               - Si riporta il  testo  degli  articoli  34  e  35  del          decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:               «Art.  34  (Oneri  per  gli   interventi   conservativi          imposti). -  1.  Gli  oneri  per  gli  interventi  su  beni          culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai          sensi  dell'art.  32,  sono  a  carico  del   proprietario,          possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di          particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o          godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o          in parte  alla  relativa  spesa.  In  tal  caso,  determina          l'ammontare dell'onere  che  intende  sostenere  e  ne  da'          comunicazione all'interessato.               2. Se le spese  degli  interventi  sono  sostenute  dal          proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede          al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai          sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti  dell'ammontare          determinato ai sensi del comma 1.               3.   Per   le   spese   degli   interventi    sostenute          direttamente, il Ministero determina la somma  da  porre  a          carico del proprietario, possessore o detentore, e ne  cura          il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia          di riscossione coattiva delle  entrate  patrimoniali  dello          Stato.               Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il          Ministero ha facolta' di concorrere  alla  spesa  sostenuta          dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale          per l'esecuzione degli interventi  previsti  dall'art.  31,          comma 1, per un ammontare non superiore  alla  meta'  della          stessa. Se gli interventi sono di particolare  rilevanza  o          riguardano beni in uso o godimento pubblico,  il  Ministero          puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.               2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  agli          interventi sugli archivi  storici  previsti  dall'art.  30,          comma 4.               3.  Per  la  determinazione   della   percentuale   del          contributo di cui al  comma  1  si  tiene  conto  di  altri          contributi  pubblici  e  di  eventuali  contributi  privati          relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti   benefici          fiscali.».               - Per l'art. 37  del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 18.               - Per l'art. 19, comma 5, del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 32 
          Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio 
   1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale  non  generale,  assicurano  sul  territorio  la tutela del patrimonio culturale. In  particolare,  il  Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio:   a) svolge le funzioni di tutela  e  catalogazione  nell'ambito  del territorio  di  competenza,  sulla  base  delle  indicazioni  e   dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicurano la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice;   b) autorizza l'esecuzione di opere e  lavori  sui  beni  culturali, fatta  eccezione  per  quelli   mobili   assegnati   alle   Direzioni territoriali delle reti museali e agli istituti di  cui  all'articolo 29, comma 3;   c) dispone l'occupazione temporanea di immobili  per  l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti  per  la  conduzione  dei lavori in economia, di ricerche  e  scavi  archeologici  o  di  opere dirette al ritrovamento di beni culturali;   d) partecipa ed esprime pareri  nelle  materie  di  sua  competenza nelle conferenze di servizi;   e) assicura la tutela del decoro  dei  beni  culturali  secondo  le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45,  49  e  52 del Codice;   f) amministra, controlla e, sulla base dell'attivita' di  indirizzo della Direzione generale Musei, valorizza i beni datigli in consegna, ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi;   g) svolge attivita' di ricerca sui beni culturali e  paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche  con  modalita'  telematiche  o informatiche; propone alla Direzione generale  Educazione  e  ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e  ricerca  legate ai  territori  di  competenza;  collabora  altresi'  alle   attivita' formative  coordinate  e   autorizzate   dalla   Direzione   generale Educazione e ricerca, anche consentendo la realizzazione di tirocini;   h) propone al Direttore generale e al Direttore generale Educazione e ricerca i  programmi  concernenti  studi,  ricerche  ed  iniziative scientifiche in tema di  catalogazione  e  inventariazione  dei  beni culturali, definiti  in  concorso  con  le  regioni  ai  sensi  della normativa in  materia;  promuove,  anche  in  collaborazione  con  le regioni, le universita' e le  istituzioni  culturali  e  di  ricerca, l'organizzazione  di  studi,  ricerche,  iniziative  culturali  e  di formazione in materia di patrimonio culturale;   i)  stipula  accordi  e  convenzioni  con  i  proprietari  di  beni culturali, oggetto di interventi  conservativi,  alla  cui  spesa  ha contribuito il Ministero, al  fine  di  stabilire  le  modalita'  per l'accesso  ai  beni  medesimi  da  parte  del  pubblico,   ai   sensi dell'articolo 38 del Codice;   l)  propone,  previa   istruttoria,   al   direttore   generale   i provvedimenti  di  verifica   o   di   dichiarazione   dell'interesse culturale,  le  prescrizioni  di   tutela   indiretta,   nonche'   le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero  le integrazioni del loro contenuto,  ai  sensi,  rispettivamente,  degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis del Codice;   m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni  culturali gli interventi necessari per  assicurarne  la  conservazione,  ovvero dispone, allo stesso fine,  l'intervento  diretto  del  Ministero  ai sensi dell'articolo 32 del Codice;   n)  propone,  previa   istruttoria,   al   direttore   generale   i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere l), m), n);   o) riceve le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri  enti  pubblici  territoriali  interessati,  le  trasmette   al direttore generale e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri  enti  pubblici  territoriali  la  rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;   p)  propone,  previa  istruttoria,   al   direttore   generale   il provvedimento di cui all'articolo 14, comma  2,  lettera  i),  previa verifica  dell'adozione  da  parte  del  richiedente   delle   misure necessarie per garantire l'integrita' dei beni richiesti in prestito;   q) esprime,  informandone  la  Direzione  generale,  l'assenso  del Ministero, sulla base dei  criteri  fissati  dal  Direttore  generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di  beni  culturali di  proprieta'  privata,  formulate  dagli  uffici   periferici   del Ministero presenti nel territorio regionale,  e  sulle  richieste  di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;   r) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonche' dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive modificazioni;   s) autorizza il distacco di affreschi,  stemmi,  graffiti,  lapidi, iscrizioni, tabernacoli  e  altri  elementi  decorativi  di  edifici, nonche' la rimozione di cippi e  monumenti,  da  eseguirsi  ai  sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;   t) unifica  e  aggiorna  le  funzioni  di  catalogo  e  tutela  nel territorio di competenza, secondo criteri  e  direttive  forniti  dal Direttore generale Educazione e ricerca;   u) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, lettera t) e dall'articolo  35,  comma  2, lettera n);   v) sottopone al direttore generale  la  proposta  da  inoltrare  al Ministro  per   l'approvazione   in   via   sostitutiva   del   piano paesaggistico,   limitatamente   ai   beni   paesaggistici   di   cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;   z) risponde alla Direzione  generale  Creativita'  contemporanea  e rigenerazione urbana per lo svolgimento delle funzioni di  competenza della  medesima  Direzione;  a  tal  fine,  la   Direzione   generale Creativita'  contemporanea  e  rigenerazione   urbana,   sentita   la Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio,   emana direttive   e   impartisce   appositi   atti   di   indirizzo    alle Soprintendenze;   aa) esercita ogni altro compito affidatogli in  base  al  Codice  e alle altre norme vigenti.   2.  Le  Soprintendenze  sono  articolate  in  almeno  cinque   aree funzionali,  riguardanti  rispettivamente:  l'organizzazione   e   il funzionamento; il patrimonio  archeologico;  il  patrimonio  storico, artistico e demoetnoantropologico; il patrimonio  architettonico;  il paesaggio. L'incarico di responsabile di  area  e'  conferito,  sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente.   3.  La  responsabilita'  del   procedimento   avente   ad   oggetto l'emanazione di un atto di assenso, autorizzazione, parere,  visto  o nulla osta e'  assegnata  al  responsabile  di  area  competente  per materia di cui al comma 2 o ad altro funzionario della medesima area. Quando  il  provvedimento  adottato  si  discosta  dalle   risultanze dell'istruttoria  condotta  dal  responsabile  del  procedimento,  il Soprintendente  informa   contestualmente   la   Direzione   generale Archeologia, belle arti e paesaggio, fermo restando  quanto  previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7  agosto  1990,  n. 241.   4. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni, e puo' essere rinnovato  presso  la  stessa Soprintendenza di norma una sola volta.   5. Le Soprintendenze sono individuate con decreto  ministeriale  di natura non regolamentare adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   che   puo'   prevederne l'articolazione in sedi distaccate, anche con  competenze  specifiche di tutela del patrimonio culturale subacqueo.  
           Note all'art. 32: 
               - Si riporta il testo degli articoli 32,  49,  50,  52,          62, 94, 106, 107 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,          n. 42, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24  febbraio          2004, n. 45, S.O.:               «Art. 32 (Interventi conservativi  imposti).  -  1.  Il          Ministero  puo'  imporre  al  proprietario,  possessore   o          detentore a qualsiasi titolo gli interventi  necessari  per          assicurare la  conservazione  dei  beni  culturali,  ovvero          provvedervi direttamente.               2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  agli          obblighi di cui all'art. 30, comma 4. ».               «Art. 49 (Manifesti e cartelli pubblicitari). -  1.  E'          vietato collocare o affiggere cartelli  o  altri  mezzi  di          pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati  come  beni          culturali. Il collocamento o  l'affissione  possono  essere          autorizzati  dal  soprintendente  qualora  non   danneggino          l'aspetto, il decoro  o  la  pubblica  fruizione  di  detti          immobili.  L'autorizzazione  e'  trasmessa,  a  cura  degli          interessati,  agli  altri  enti  competenti   all'eventuale          emanazione degli ulteriori atti abilitativi.               2. Lungo le strade site nell'ambito  o  in  prossimita'          dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli          o  altri  mezzi  di   pubblicita',   salvo   autorizzazione          rilasciata  ai  sensi  della  normativa   in   materia   di          circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade  e  sui          veicoli,  previo  parere  favorevole  della  soprintendenza          sulla compatibilita' della collocazione o  della  tipologia          del mezzo di pubblicita' con  l'aspetto,  il  decoro  e  la          pubblica fruizione dei beni tutelati.               3.  In  relazione  ai  beni  indicati  al  comma  1  il          soprintendente, valutatane la compatibilita'  con  il  loro          carattere artistico o storico, rilascia  o  nega  il  nulla          osta o l'assenso per l'utilizzo a fini  pubblicitari  delle          coperture dei ponteggi predisposti per  l'esecuzione  degli          interventi di conservazione, per un periodo  non  superiore          alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di  nulla          osta o di assenso deve  essere  allegato  il  contratto  di          appalto dei lavori medesimi. ».               «Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,          senza  l'autorizzazione  del  soprintendente,  disporre  ed          eseguire  il  distacco  di  affreschi,  stemmi,   graffiti,          lapidi,   iscrizioni,   tabernacoli   ed   altri   elementi          decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.               2.   E'    vietato,    senza    l'autorizzazione    del          soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,          graffiti,  lapidi,  iscrizioni,  tabernacoli   nonche'   la          rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia  della          Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in  materia.          ».               «Art. 52 (Esercizio del commercio  in  aree  di  valore          culturale e nei locali storici tradizionali). - 1.  Con  le          deliberazioni  previste  dalla  normativa  in  materia   di          riforma della disciplina relativa al settore del commercio,          i comuni, sentito il soprintendente,  individuano  le  aree          pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico  e          paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni          particolari l'esercizio del commercio.               1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art.  7-bis,          i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i          locali, a chiunque  appartenenti,  nei  quali  si  svolgono          attivita' di artigianato  tradizionale  e  altre  attivita'          commerciali tradizionali,  riconosciute  quali  espressione          dell'identita'  culturale   collettiva   ai   sensi   delle          convenzioni UNESCO di cui al medesimo art. 7-bis,  al  fine          di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia,          nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di  cui          all'art. 41 della Costituzione.               1-ter. Al fine di assicurare il  decoro  dei  complessi          monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale          interessati da flussi turistici particolarmente  rilevanti,          nonche' delle aree a essi contermini, i  competenti  uffici          territoriali del Ministero, d'intesa con  la  regione  e  i          Comuni, adottano apposite determinazioni  volte  a  vietare          gli usi da  ritenere  non  compatibili  con  le  specifiche          esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese  le  forme          di  uso  pubblico  non  soggette  a  concessione   di   uso          individuale, quali le attivita' ambulanti senza  posteggio,          nonche',  ove  se  ne  riscontri   la   necessita',   l'uso          individuale delle aree pubbliche di pregio  a  seguito  del          rilascio di concessioni di posteggio o  di  occupazione  di          suolo  pubblico.  In  particolare,  i   competenti   uffici          territoriali del Ministero, la regione e i Comuni  avviano,          d'intesa, procedimenti di riesame, ai  sensi  dell'articolo          21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  delle          autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche          a rotazione, che risultino  non  piu'  compatibili  con  le          esigenze di cui  al  presente  comma,  anche  in  deroga  a          eventuali   disposizioni   regionali   adottate   in   base          all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo          31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,  nonche'          in deroga ai criteri per il rilascio  e  il  rinnovo  della          concessione dei posteggi per l'esercizio del  commercio  su          aree pubbliche e alle  disposizioni  transitorie  stabilite          nell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.          131,  prevista  dall'articolo  70,  comma  5,  del  decreto          legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante  attuazione  della          direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento   europeo   e   del          Consiglio del 12 dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel          mercato interno. In caso di  revoca  del  titolo,  ove  non          risulti   possibile   il    trasferimento    dell'attivita'          commerciale in una collocazione alternativa  potenzialmente          equivalente,  al   titolare   e'   corrisposto   da   parte          dell'amministrazione   procedente   l'indennizzo   di   cui          all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della  legge          7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della  media  dei          ricavi  annui  dichiarati  negli  ultimi  cinque  anni   di          attivita',  aumentabile  del  50  per  cento  in  caso   di          comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per          adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate  dagli          enti locali. ».               «Art. 62 (Procedimento per  la  prelazione).  -  1.  Il          soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto  a          prelazione, ne da' immediata comunicazione alla  regione  e          agli altri enti pubblici territoriali  nel  cui  ambito  si          trova il bene. Trattandosi di bene mobile,  la  regione  ne          da'   notizia   sul   proprio   Bollettino   Ufficiale   ed          eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita'  a          livello  nazionale,  con  la   descrizione   dell'opera   e          l'indicazione del prezzo.               2. La regione e gli altri enti  pubblici  territoriali,          nel termine di venti giorni dalla  denuncia,  formulano  al          Ministero  una  proposta  di  prelazione,  corredata  dalla          deliberazione dell'organo  competente  che  predisponga,  a          valere sul  bilancio  dell'ente,  la  necessaria  copertura          finanziaria della spesa indicando le  specifiche  finalita'          di valorizzazione culturale del bene.               3. Il Ministero  puo'  rinunciare  all'esercizio  della          prelazione, trasferendone la facolta' all'ente  interessato          entro venti giorni dalla ricezione  della  denuncia.  Detto          ente  assume  il  relativo  impegno  di  spesa,  adotta  il          provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante  ed          all'acquirente entro e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla          denuncia medesima. La proprieta' del  bene  passa  all'ente          che ha esercitato  la  prelazione  dalla  data  dell'ultima          notifica.               4. Nei casi in cui  la  denuncia  sia  stata  omessa  o          presentata  tardivamente  oppure  risulti  incompleta,   il          termine indicato al comma 2  e'  di  novanta  giorni  ed  i          termini stabiliti al comma  3,  primo  e  secondo  periodo,          sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta  giorni.          Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha  ricevuto          la denuncia tardiva  o  ha  comunque  acquisito  tutti  gli          elementi costitutivi della stessa ai  sensi  dell'art.  59,          comma 4. ».               «Art.  94  (Convenzione  UNESCO  sulla  protezione  del          patrimonio  culturale  subacqueo).   -   1.   Gli   oggetti          archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona  di          mare estesa dodici  miglia  marine  a  partire  dal  limite          esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi  delle          regole relative agli interventi  sul  patrimonio  culturale          subacqueo,   allegate   alla   Convenzione   UNESCO   sulla          protezione del patrimonio culturale subacqueo,  adottata  a          Parigi il 2 novembre 2001. ».               «Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1.  Lo          Stato, le regioni e gli altri  enti  pubblici  territoriali          possono concedere l'uso dei beni culturali che  abbiano  in          consegna,   per   finalita'   compatibili   con   la   loro          destinazione culturale, a singoli richiedenti.               2. Per i beni in consegna al  Ministero,  il  Ministero          determina  il  canone   dovuto   e   adotta   il   relativo          provvedimento.               2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati  al  comma          2, la concessione in uso e' subordinata  all'autorizzazione          del Ministero, rilasciata a condizione che il  conferimento          garantisca la conservazione e  la  fruizione  pubblica  del          bene e sia assicurata la compatibilita' della  destinazione          d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.          Con l'autorizzazione possono  essere  dettate  prescrizioni          per la migliore conservazione del bene. ».               «Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di          beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli  altri          enti   pubblici   territoriali   possono   consentire    la          riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei  beni          culturali  che  abbiano  in  consegna,   fatte   salve   le          disposizioni di cui al comma  2  e  quelle  in  materia  di          diritto d'autore.               2.  E'  di  regola  vietata  la  riproduzione  di  beni          culturali che consista nel  trarre  calchi,  per  contatto,          dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere,          di  qualunque  materiale  tali  beni  siano   fatti.   Tale          riproduzione e' consentita solo in via  eccezionale  e  nel          rispetto delle modalita'  stabilite  con  apposito  decreto          ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione          del soprintendente, i calchi da copie degli originali  gia'          esistenti  nonche'  quelli  ottenuti   con   tecniche   che          escludano il contatto diretto con l'originale.».               - Per gli articoli 12, 13, 45, 138,  141-bis,  143  del          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  vedano  le          note all'art. 14.               - Per l'art. 44  del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17.               - Si riporta il testo degli articoli 33, comma 3, e 37,          comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6          giugno 2001, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20          ottobre 2001, n. 245, S.O.:               «Art. 33 (L) (Interventi di  ristrutturazione  edilizia          in  assenza  di  permesso  di   costruire   o   in   totale          difformita'). - (Omissis).               3. Qualora le opere siano state  eseguite  su  immobili          vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,          n.   490,   l'amministrazione   competente    a    vigilare          sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di  altre          misure e sanzioni previste  da  norme  vigenti,  ordina  la          restituzione in pristino a cura e  spese  del  responsabile          dell'abuso,  indicando  criteri  e  modalita'   diretti   a          ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una          sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro. ».               «Art. 37 (L)  (Interventi  eseguiti  in  assenza  o  in          difformita'  dalla  segnalazione  certificata   di   inizio          attivita' e accertamento di conformita'). - (Omissis).               2.  Quando  le   opere   realizzate   in   assenza   di          segnalazione certificata di inizio attivita' consistono  in          interventi di restauro e di  risanamento  conservativo,  di          cui alla lettera  c)  dell'art.  3,  eseguiti  su  immobili          comunque vincolati in base a  leggi  statali  e  regionali,          nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita'          competente a vigilare sull'osservanza  del  vincolo,  salva          l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme          vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e          spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da          516 a 10329 euro.».               - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera  e)          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.:               «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento).  -          1. Il responsabile del procedimento:                 a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di          provvedimento;                 b)  accerta  di  ufficio  i  fatti,   disponendo   il          compimento degli atti all'uopo  necessari,  e  adotta  ogni          misura   per    l'adeguato    e    sollecito    svolgimento          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio          di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o  istanze          erronee o incomplete e puo' esperire  accertamenti  tecnici          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;                 c) propone l'indizione  o,  avendone  la  competenza,          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;                 d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;                 e)  adotta,  ove   ne   abbia   la   competenza,   il          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo          competente  per   l'adozione.   L'organo   competente   per          l'adozione  del  provvedimento  finale,  ove  diverso   dal          responsabile del procedimento, non puo'  discostarsi  dalle          risultanze dell'istruttoria condotta dal  responsabile  del          procedimento  se  non  indicandone   la   motivazione   nel          provvedimento finale.».               - Per l'art. 19, comma 5, del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 33 
                        Uffici di esportazione 
   1. Gli Uffici di esportazione, uffici di livello  dirigenziale  non generale, sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  generale Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio;  con  riferimento  ai   beni archivistici  dipendono  funzionalmente  dalla   Direzione   generale Archivi e, con riferimento ai beni librari, dalla Direzione  generale Biblioteche e istituti culturali. Provvedono in materia di uscita dal territorio nazionale, di  ingresso  nel  territorio  nazionale  e  di esportazione  dal  territorio  dell'Unione  europea  delle  cose  che presentino interesse culturale e dei beni culturali,  ivi  inclusi  i beni  archivistici  e  librari,  i  cui  proprietari  risiedono   nel territorio di competenza dell'Ufficio. Propongono l'acquisto coattivo delle cose di interesse culturale  presentate  per  l'esportazione  e vigilano per impedirne l'esportazione clandestina.   2. Gli Uffici di esportazione operano in raccordo  con  il  Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.   3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono  adottati  dal  Direttore dell'Ufficio di esportazione territorialmente competente, sulla  base del parere tecnico reso da un'apposita Commissione costituita da  tre funzionari   del   Ministero,   secondo   criteri    di    competenza tecnico-scientifica e assicurando un'adeguata  rotazione.  Quando  il provvedimento adottato si discosta dal parere reso dalla Commissione, si applica l'articolo 6, comma 1, lettera e), della  legge  7  agosto 1990, n. 241.   4. La Commissione di cui al comma 3  si  pronuncia  a  maggioranza; nelle  relative  valutazioni  circa  il   rilascio   o   il   rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ciascun componente  e'  tenuto ad attenersi agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 68, comma 4, del Codice.   5.  L'incarico  di  direttore  dell'Ufficio  di   esportazione   e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.   6.  Gli  Uffici  di  esportazione  sono  individuati  con   decreto ministeriale  di  natura  non   regolamentare   adottato   ai   sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  che  puo' prevederne l'articolazione in sedi distaccate.  
           Note all'art. 33: 
               - Per l'art. 6, comma  1,  lettera  e)  della  legge  7          agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 32.               - Per l'art. 68  del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.               - Per l'art. 19, comma 5, del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165. si vedano le note all'art. 4.               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 34 
               Direzioni territoriali delle reti museali 
   1. Le Direzioni territoriali delle reti museali, uffici di  livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la  fruizione  e la valorizzazione dei musei e degli altri  istituti  e  luoghi  della cultura  di  cui  all'articolo  35,  ivi  inclusi   quelli   di   cui all'articolo 29, comma 2,  lettera  a),  e  comma  3,  provvedendo  a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in  rapporto all'ambito territoriale di competenza,  e  promuovono  l'integrazione dei percorsi culturali  di  fruizione.  A  tali  fini,  il  direttore territoriale  delle   reti   museali   riunisce   periodicamente   in conferenza,  anche  con  modalita'  telematiche  o  informatiche,   i direttori degli istituti  di  cui  all'articolo  35,  insistenti  nel proprio ambito territoriale di  competenza,  ivi  inclusi  quelli  di livello dirigenziale di cui all'articolo 29, comma 2,  lettera  a)  e comma 3.   2. In particolare, il direttore territoriale  delle  reti  museali, oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di  natura  non regolamentare  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni, sovraintende alla gestione degli istituti  di  cui  all'articolo  35, comma 8, assegnati alla Direzione territoriale delle reti  museali  e ne e' responsabile; svolge altresi' le seguenti funzioni:   a) programma,  indirizza,  coordina  e  monitora  le  attivita'  di gestione, valorizzazione,  comunicazione  e  promozione  del  sistema museale nazionale nell'ambito territoriale di competenza;   b)  promuove   la   costituzione,   nell'ambito   territoriale   di competenza, di un sistema museale integrato, favorendo  la  creazione di reti museali comprendenti gli istituti  assegnati  alla  Direzione territoriale  delle  reti  museali  e  quelli  delle  amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di  competenza,  nonche'  di  altri soggetti pubblici e privati;   c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi  del sistema museale nel proprio ambito territoriale di competenza;   d)  sovraintende  alla  definizione,  da   parte   del   rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun istituto assegnato  alla Direzione territoriale delle reti museali, al fine di rafforzarne  la funzione  di  luoghi  vitali,  inclusivi,  capaci  di  promuovere  lo sviluppo della cultura;   e) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di  cui  all'articolo 17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di  ingresso  unici, cumulativi e, previo  accordo  con  i  soggetti  pubblici  e  privati interessati, integrati dei musei  e  dei  luoghi  della  cultura  del proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli  aperti al pubblico afferenti all'istituto di cui all'articolo 29,  comma  2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei nonche'  i  Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 29, comma  2,  lettera a), e comma 3, interessati;   f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e  dei  luoghi  della cultura di propria competenza, in modo da assicurare  la  piu'  ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida  di  cui  all'articolo  17, comma 2, lettera n), sentiti i rispettivi direttori;   g) assicura elevati standard qualitativi  nella  gestione  e  nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione  attiva  degli  utenti  e   assicurando   la   massima accessibilita';   h) assicura la  piena  collaborazione  con  la  Direzione  generale Musei, i direttori degli  istituti  di  cui  all'articolo  35  aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;   i) opera in stretta  connessione  con  gli  uffici  periferici  del Ministero e  gli  enti  territoriali  e  locali,  anche  al  fine  di organizzare  mostre  temporanee,  e  di   promuovere   attivita'   di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;   l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni  degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti  museali  e dei beni,  anche  privati,  dati  in  comodato  o  deposito  a  detti istituti, per  mostre  od  esposizioni  sul  territorio  nazionale  o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b), informando in via preventiva la Soprintendenza competente  e,  per  i prestiti all'estero,  informando  in  via  preventiva  il  Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei;   m) dispone, su proposta del direttore degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali, e in conformita' agli atti di  indirizzo  della  Direzione  generale  Musei  e  della  Direzione generale  Contratti  e  concessioni,  la  forma  di  gestione   delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;   n)  promuove  la  definizione  e  la  stipula  degli   accordi   di valorizzazione di cui all'articolo 112  del  Codice,  in  conformita' agli atti  di  indirizzo  della  Direzione  generale  Musei  e  della Direzione generale Contratti e concessioni, al  fine  di  individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' al  fine  di elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo  culturale  e  i programmi, relativamente ai beni culturali  di  pertinenza  pubblica, favorendo altresi' l'integrazione, nel  processo  di  valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tale scopo provvede ad intese anche con i responsabili degli archivi di Stato  e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio di competenza;   o) elabora e stipula accordi con le altre  amministrazioni  statali eventualmente  competenti,  le  regioni,  gli  altri  enti   pubblici territoriali e i privati interessati, in  conformita'  agli  atti  di indirizzo della Direzione generale Musei e della  Direzione  generale Contratti e concessioni,  per  regolare  servizi  strumentali  comuni destinati alla fruizione e alla  valorizzazione  di  beni  culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non  imprenditoriali per la gestione  di  uffici  comuni  e  tramite  convenzioni  con  le associazioni  culturali  o  di  volontariato,  dotate   di   adeguati requisiti,  che  abbiano  per  statuto  finalita'  di  promozione   e diffusione della conoscenza dei beni culturali;   p) stabilisce e trasmette  alla  Direzione  generale  Bilancio  gli interventi da inserire nei programmi  annuali  e  pluriennali  e  nei relativi piani di spesa;   q) redige e aggiorna, sulla base delle  indicazioni  fornite  della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi  della cultura affidati in consegna alla competenza degli  istituti  di  cui all'articolo 35;   r) favorisce l'erogazione di  elargizioni  liberali  da  parte  dei privati  a  sostegno  della  cultura,   anche   attraverso   apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita' di finanziamento collettivo;   s) promuove lo svolgimento di attivita' di ricerca da  parte  degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali,  i cui risultati rende  pubblici,  anche  con  modalita'  telematiche  o informatiche; propone alla Direzione generale  Educazione  e  ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e  ricerca  legate alle collezioni di  competenza;  collabora  altresi'  alle  attivita' formative  coordinate  e   autorizzate   dalla   Direzione   generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio;   t) amministra e controlla i beni dati  in  consegna  agli  istituti assegnati alla Direzione territoriale delle reti  museali  ed  esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo  32,  comma  1,  lettera  b);  concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi  degli  articoli 106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo  adottati, per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni;   u) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali  interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei  progetti  elaborati  a livello centrale relativi  alla  valorizzazione  e  alla  promozione, anche  turistica,  degli  itinerari   culturali   e   di   eccellenza paesaggistica  e  delle  iniziative  finalizzate  a   promuovere   la conoscenza delle identita'  territoriali  e  delle  radici  culturali delle comunita' locali;   v) propone al Direttore generale Musei i provvedimenti di  acquisto a trattativa privata di cui all'articolo  21  del  regio  decreto  30 gennaio 1913, n. 363.   3. Le  Direzioni  territoriali  delle  reti  museali  costituiscono centri di costo del centro  di  responsabilita'  «Direzione  generale Musei».   4. Le Direzioni territoriali delle reti  museali  sono  individuate con decreto ministeriale di  natura  non  regolamentare  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  
           Note all'art. 34: 
               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.               - Per l'art. 48  del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.               - Per l'art. 115 del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17.               - Per l'art. 112 del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15.               - Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 32.               - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.          363, si vedano le note all'art. 14.   |  
|   |                                 Art. 35 
             Musei e altri istituti e luoghi della cultura 
   1. I musei, i  parchi  archeologici,  le  aree  archeologiche  e  i complessi monumentali aperti al pubblico e  destinati  alla  pubblica fruizione sono istituzioni  permanenti,  senza  scopo  di  lucro,  al servizio della societa' e del suo  sviluppo;  compiono  ricerche  che riguardano le testimonianze materiali e immateriali  dell'umanita'  e del suo ambiente, le acquisiscono, le conservano, le comunicano e  le espongono a fini di studio, educazione e diletto.   2. Gli istituti di cui al comma  1  sono  individuati  con  decreto ministeriale  di  natura  non   regolamentare   adottato   ai   sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; sono  dotati  di  autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di  valorizzazione  dei  beni loro affidati, assicurandone la pubblica fruizione, nonche' di tutela con riferimento ai beni mobili in  loro  consegna.  I  direttori  dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale  svolgono  altresi', nel territorio di competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.   3. Gli istituti di cui al comma 1 dotati di autonomia  speciale  ai sensi dell'articolo  29,  comma  3,  dipendono  funzionalmente  dalla Direzione generale Musei  e  il  loro  ordinamento  e'  regolato  con decreto ministeriale di natura non regolamentare  adottato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.   4.  Il  direttore  degli  istituti  di  cui  al  comma  3,  nonche' dell'istituto di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a),  oltre  ai compiti  individuati  con  decreto   ministeriale   di   natura   non regolamentare  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni, svolge le seguenti funzioni:   a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita'  di gestione dell'istituto, ivi inclusa  l'organizzazione  di  mostre  ed esposizioni,  nonche'  di  studio,  valorizzazione,  comunicazione  e promozione del patrimonio museale;   b) cura il progetto culturale dell'istituto museale,  facendone  un luogo vitale, inclusivo,  capace  di  promuovere  lo  sviluppo  della cultura;   c) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di  cui  all'articolo 17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di ingresso, sentite la Direzione generale Musei e la Direzione  territoriale  delle  reti museali,  nonche'  gli  orari  di  apertura  del  museo  in  modo  da assicurare la piu' ampia fruizione;   d) assicura elevati standard qualitativi  nella  gestione  e  nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive  esperienze di conoscenza;   e) assicura la  piena  collaborazione  con  la  Direzione  generale Musei,  la  Direzione  territoriale   delle   reti   museali   e   le Soprintendenze;   f)  assicura  una  stretta  relazione  con  il  territorio,   anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le  altre  iniziative, anche al  fine  di  incrementare  la  collezione  museale  con  nuove acquisizioni,  di  organizzare  mostre  temporanee  e  di  promuovere attivita'  di   catalogazione,   studio,   restauro,   comunicazione, valorizzazione;   g) autorizza le attivita' di studio di beni e materiali non esposti al pubblico, prescrive le modalita' e le cautele da adottarsi in caso di attivita' di studio dei beni e materiali conservati  nell'istituto e autorizza  la  riproduzione  e  pubblicazione  delle  immagini  dei materiali esposti o conservati presso l'istituto  nei  casi  previsti dalla legge;   h) autorizza il prestito dei beni  culturali  delle  collezioni  di propria competenza e dei beni, anche privati, in comodato o  deposito presso l'istituto, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice,  anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma  2,  lettera b), informando in via preventiva la Direzione  generale  Archeologia, belle arti e paesaggio e, per i prestiti  all'estero,  informando  in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei;   i) dispone, in conformita' agli atti di indirizzo  della  Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la forma  di  gestione  delle  attivita'  e  dei  servizi  pubblici   di valorizzazione dell'istituto, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;   l) favorisce l'erogazione di  elargizioni  liberali  da  parte  dei privati  a  sostegno  della  cultura,   anche   attraverso   apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita' di finanziamento collettivo;   m) svolge attivita' di ricerca, i  cui  risultati  rende  pubblici, anche con modalita' o informatiche; propone alla  Direzione  generale Educazione  e  ricerca  iniziative   di   divulgazione,   educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza;  collabora altresi' alle attivita'  formative  coordinate  e  autorizzate  dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formativi;   n) amministra e controlla i beni dati in consegna ai musei  e  agli istituti di  propria  competenza  ed  esegue  sugli  stessi  anche  i relativi interventi conservativi,  fermo  restando  quanto  stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera b);  concede  altresi'  l'uso  dei medesimi beni culturali, ai sensi  degli  articoli  106  e  107,  del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per  quanto  di competenza,  dalla  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni;   o) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata  di  cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.  363,  previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico.   5. E' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale con compiti amministrativi  e  gestionali  presso  gli  istituti  di  cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) che saranno  individuati  a  tal fine  in   considerazione   della   loro   particolare   complessita' organizzativa con decreto ministeriale di  natura  non  regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  lettera  e),  della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio 1999, n. 300.   6. I parchi e le aree archeologiche  che  sono  uffici  di  livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 29,  comma  3,  lettera  a)  sono sottoposti all'attivita' di indirizzo e coordinamento della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio  per  l'esercizio  delle relative funzioni di tutela.   7. I parchi e le aree archeologiche  che  sono  uffici  di  livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b)   sono   sottoposti   all'attivita'   di   direzione,   indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per l'esercizio delle relative funzioni di tutela.   8. Gli istituti di cui al comma  1  che  non  costituiscono  uffici dirigenziali,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   9,   sono articolazioni delle Direzioni territoriali delle reti museali.   9. Le attivita' di valorizzazione  e  gli  standard  relativi  alla pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura affidati  in consegna alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio sono sottoposti all'attivita' di indirizzo della Direzione generale Musei.  
           Note all'art. 35: 
               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.               - Per l'art. 48  del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14.               - Per l'art. 115 del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17.               - Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 32.               - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.          363, si vedano le note all'art. 14.   |  
|   |                                 Art. 36 
             Soprintendenze archivistiche e bibliografiche 
   1. Le Soprintendenze  archivistiche  e  bibliografiche,  uffici  di livello dirigenziale non generale,  provvedono  alla  tutela  e  alla valorizzazione dei beni archivistici nel  territorio  di  competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di Stato  operanti  nel territorio di competenza. Esse provvedono altresi' alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di  competenza,  fatto salvo quanto previsto, nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3.  Assicurano  altresi'   il coordinamento delle attivita' svolte dagli archivi di Stato anche  ai fini della pubblica fruizione dei beni archivistici in loro consegna.   2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico:   a) svolge, sulla base delle indicazioni e  dei  programmi  definiti dalle Direzioni generali, attivita' di  tutela  dei  beni  librari  e archivistici presenti nell'ambito del territorio  di  competenza  nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati;   b)  accerta  e   dichiara   l'interesse   storico   particolarmente importante di archivi e singoli  documenti  appartenenti  a  privati; accerta e dichiara l'eccezionale l'interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti ai privati e  il  carattere  di  rarita'  e  di pregio dei beni cui all'articolo 10, comma 4, lettere c),  d)  ed  e) del Codice;   c) tutela gli archivi, anche correnti, delle regioni,  degli  altri enti pubblici territoriali e locali, nonche' di  ogni  altro  ente  e istituto pubblico, e rivendica  archivi  e  singoli  documenti  dello Stato;   d) dispone la  custodia  coattiva  dei  beni  librari  in  istituti pubblici territorialmente competenti e archivistici negli archivi  di Stato competenti, al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;   e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione  dei relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente;   f) attua, sulla base  delle  indicazioni  tecniche  e  scientifiche della Direzione generale, le operazioni di censimento  e  descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento  dei  dati  nei  sistemi  informativi nazionali;   g)  svolge  le  istruttorie  e  propone  al  direttore  generale  i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o  esposizioni di beni archivistici, di  autorizzazione  all'uscita  temporanea  per manifestazioni,  mostre  o  esposizioni  d'arte  di  alto   interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di  espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70,  95  e  98  del Codice;   h) fornisce assistenza agli  enti  pubblici  e  ad  altri  soggetti proprietari,  possessori  o  detentori  di  archivi   dichiarati   di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione  e  conservazione  dei  documenti,  nonche'  nella definizione delle  procedure  di  protocollazione  e  gestione  della documentazione;   i) organizza e svolge attivita' di formazione  degli  addetti  agli archivi per le regioni, gli enti territoriali e locali e  altri  enti pubblici;   l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con  le  amministrazioni  pubbliche  presenti   nel   territorio   di competenza, per  il  coordinamento  dell'attivita'  di  istituti  che svolgono funzioni analoghe e al  fine  di  ottimizzare  l'impiego  di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;   m) promuove la conoscenza e la  fruizione  degli  archivi  e  delle biblioteche sottoscrive, secondo  gli  indirizzi  generali  impartiti dalla Direzione generale, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione.   3. Con riferimento alle funzioni di tutela  dei  beni  librari,  le Soprintendenze    archivistiche    e     bibliografiche     dipendono funzionalmente  dalla  Direzione  generale  Biblioteche  e   istituti culturali  e  possono  avvalersi  del  personale  delle   Biblioteche statali.  Nella  Regione  Trentino-Alto  Adige,   la   Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto  e  del  Trentino-Alto  Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.   4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in  almeno  tre   aree   funzionali,   riguardanti   rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento, il patrimonio  archivistico,  il patrimonio bibliografico.  
           Note all'art. 36: 
               - La legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3,  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  2001,  n.          248.               - Si riporta il testo degli articoli 10, comma  4,  43,          comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.          45, S.O.:               «Art. 10 (Beni culturali). - (Omissis).               4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al          comma 3, lettera a):                 a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la          preistoria e le primitive civilta';                 b) le cose di interesse numismatico che, in  rapporto          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di          rarita' o di pregio;                 c) i manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;                 d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali          aventi carattere di rarita' e di pregio;                 e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;                 f) le ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano          interesse artistico o storico;                 g) le pubbliche piazze, vie,  strade  e  altri  spazi          aperti urbani di interesse artistico o storico;                 h)  i  siti  minerari   di   interesse   storico   od          etnoantropologico;                 i)  le  navi  e  i  galleggianti   aventi   interesse          artistico, storico od etnoantropologico;                 l) le architetture rurali aventi interesse storico od          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale          tradizionale. ».               «Art. 43 (Custodia coattiva).  -  1.  Il  Ministero  ha          facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire  in          pubblici istituti  i  beni  culturali  mobili  al  fine  di          garantirne la sicurezza o assicurarne la  conservazione  ai          sensi dell'art. 29.               1-bis. Il Ministero,  su  proposta  del  soprintendente          archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,          negli archivi di Stato competenti, delle  sezioni  separate          di archivio di cui all'art. 30, comma 4,  secondo  periodo,          ovvero di quella parte degli archivi  degli  enti  pubblici          che  avrebbe  dovuto  costituirne  sezione   separata.   In          alternativa, il Ministero puo' stabilire, su  proposta  del          soprintendente archivistico,  l'istituzione  della  sezione          separata presso l'ente inadempiente.  Gli  oneri  derivanti          dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente  comma          sono a carico dell'ente pubblico cui  l'archivio  pertiene.          Dall'attuazione del presente comma  non  devono,  comunque,          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica.».               -  Per  gli  articoli  48,  70,  95,  98  del   decreto          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  si  vedano  le  note          all'art. 14.               - Per l'art. 66  del  decreto  legislativo  22  gennaio          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15.   |  
|   |                                 Art. 37 
                           Archivi di Stato 
   1.   Gli   Archivi   di   Stato   sono    dotati    di    autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di  tutela  e  valorizzazione dei beni archivistici in loro  consegna,  assicurandone  la  pubblica fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi,  correnti  e  di deposito, dello Stato. Gli Archivi di  Stato  possono  sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.   2. Con decreto ministeriale di natura non  regolamentare,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, possono essere individuati gli Archivi  di  Stato  aventi  natura  di uffici dirigenziali di livello non generale.   3.  Gli  Archivi  di  Stato  che  non  hanno  natura   di   ufficio dirigenziale sono articolazioni delle Soprintendenze archivistiche  e bibliografiche.  
           Note all'art. 37: 
               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 38 
                              Biblioteche 
   1. Le Biblioteche pubbliche statali, articolazioni della  Direzione generale Biblioteche  e  istituti  culturali,  svolgono  funzioni  di conservazione  e   valorizzazione   del   patrimonio   bibliografico, assicurandone  la  pubblica   fruizione.   Le   Biblioteche   possono sottoscrivere, anche per fini  di  didattica,  convenzioni  con  enti pubblici e istituti di studio e ricerca.   2. Con decreto ministeriale di natura non  regolamentare,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e successive modificazioni, sono individuate le  Biblioteche  pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.  
           Note all'art. 38: 
               - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.               -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note          all'art. 12.   |  
|   |                                 Art. 39 
         Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche 
   1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  e   del personale non  dirigenziale  del  Ministero  sono  individuate  nelle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto, di cui  costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la  necessaria  flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro,  con  proprio  decreto,  effettua   la   ripartizione   dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come  sopra determinati, nelle strutture in cui  si  articola  l'amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree  prima,  seconda  e  terza  in  fasce retributive  e  in  profili  professionali.   Detto   decreto   sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.   2. Il personale dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del Ministero. Il personale non dirigenziale del  Ministero  e'  inserito nel ruolo del personale del Ministero.     |  
|   |                                 Art. 40 
                   Disposizioni sull'organizzazione 
   1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  al  fine  di  accertarne  funzionalita'  ed efficienza.  
           Note all'art. 40: 
               - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:               «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -          (Omissis).               5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione          ministeriale, con cadenza almeno biennale.».   |  
|   |                                 Art. 41 
                      Norme transitorie e finali                             e abrogazioni 
   1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.  171  e' abrogato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.   2. Fino alla conclusione  delle  procedure  di  conferimento  degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui agli articoli 31 e 34, sono fatte salve le strutture organizzative, rispettivamente,  di cui agli articoli 32 e 34 del decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.  171,  e  continua  ad  applicarsi l'articolo 32, comma 4, del medesimo decreto.   3. Fino  alla  conclusione  delle  procedure  di  conferimento  del relativo  incarico  dirigenziale,  le  funzioni  e  i  compiti  della Direzione  generale  Contratti  e  concessioni  sono   svolte   dalla Direzione generale Bilancio, quelle degli Uffici di esportazione sono svolte dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.   4. Fino all'adozione del decreto ministeriale non regolamentare  di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), gli  uffici  periferici  di cui all'articolo 30 possono provvedere all'acquisto di beni e servizi in economia e svolgere funzioni di  stazione  appaltante  fino  a  un importo di 100.000 euro.   5. Al fine di assicurare l'immediata operativita'  delle  strutture centrali e periferiche del Ministero, in sede di  prima  applicazione la  Direzione  generale  Organizzazione  e  la   Direzione   generale Bilancio, ognuna per quanto di competenza, provvedono  alla  verifica della congruita' delle risorse umane  e  strumentali  assegnate  alle medesime  strutture,  ivi  incluse  le  eventuali  sedi   e   sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i  Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari  a  garantire  il  buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica  del  Ministero, ivi inclusa  l'assegnazione  di  unita'  di  personale,  in  modo  da garantire la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.   6. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 19 giugno 2019 
                             Il Presidente                      del Consiglio dei ministri                                 Conte 
                        Il Ministro per i beni                       e le attivita' culturali                               Bonisoli 
                              Il Ministro                    per la pubblica amministrazione                               Bongiorno 
                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2851  
           Note all'art. 41: 
               - Si riporta il  testo  degli  articoli  32  e  34  del          Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.          171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre  2014,          n. 274, abrogato, fatte salve talune clausole, dal presente          decreto:               «Art. 32 (Segretariati regionali del Ministero dei beni          e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo).  -  1.  I          Segretariati regionali dei beni e delle attivita' culturali          e del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale,          assicurano, nel rispetto della specificita'  tecnica  degli          istituti e nel quadro delle  linee  di  indirizzo  inerenti          alla tutela emanate  per  i  settori  di  competenza  dalle          Direzioni    generali    centrali,     il     coordinamento          dell'attivita' delle strutture  periferiche  del  Ministero          presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali          curano  i  rapporti  del  Ministero   e   delle   strutture          periferiche con le Regioni, gli  enti  locali  e  le  altre          istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano          accordi ai sensi dell'articolo  15  della  legge  7  agosto          1990, n. 241, e successive modificazioni, per  disciplinare          lo svolgimento in collaborazione di attivita' di  interesse          comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono          competenze proprie delle autonomie territoriali.               2. Il segretario regionale, in particolare:                 a) convoca e presiede la Commissione regionale per il          patrimonio culturale di cui all'art. 39; ai sensi dell'art.          12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,          n. 106, convoca la stessa, d'ufficio  o  su  richiesta  del          Segretario  Generale  o  del  Direttore  generale  centrale          competente o su segnalazione  delle  altre  amministrazioni          statali, regionali e locali coinvolte, per  il  riesame  di          pareri,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso  comunque          denominati   rilasciati   dagli   organi   periferici   del          Ministero;                 b) riferisce trimestralmente al segretario generale e          ai  direttori  generali  centrali  di  settore  in   merito          all'andamento delle attivita' degli uffici  periferici  del          Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base          dei dati forniti dagli uffici medesimi;                 c) dispone il concorso del Ministero, sulla  base  di          criteri  definiti  dalle  direzioni  generali  centrali  di          settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori          o detentori di beni culturali per  interventi  conservativi          nei casi previsti dagli articoli 34  e  35  del  Codice  ed          eroga il contributo di cui all'art. 37;                 d)  trasmette  al   competente   direttore   generale          centrale,  con  le  proprie  valutazioni,  le  proposte  di          prelazione  che   gli   pervengono   dalle   Soprintendenze          destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1,  del  Codice,          della denuncia di cui  all'art.  60  del  medesimo  Codice,          ovvero le proposte di  rinuncia  ad  essa.  Con  le  stesse          modalita'  trasmette  al  competente   direttore   generale          centrale anche le proposte di  prelazione  formulate  dalla          Regione  o   dagli   altri   enti   pubblici   territoriali          interessati  e,  su  indicazione  del  direttore  medesimo,          comunica  alla  Regione  o   agli   altri   enti   pubblici          territoriali la rinuncia dello Stato  alla  prelazione,  ai          sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice;                 e) esprime il  parere  di  competenza  del  Ministero          anche in sede di conferenza di servizi, per gli  interventi          in ambito regionale, che riguardano le competenze  di  piu'          Soprintendenze di settore;                 f) stipula l'intesa con la Regione per  la  redazione          congiunta dei piani paesaggistici,  limitatamente  ai  beni          paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b),  c)          e d), del Codice;                 g) propone al Ministro, per il tramite del  direttore          generale competente ad esprimere il parere  di  merito,  la          stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del          Codice;                 h) sottopone  al  direttore  generale  competente  la          proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via          sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai  beni          paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b),  c)          e d), del Codice;                 i) istruisce per  la  Commissione  regionale  per  il          patrimonio  culturale  la  documentazione   relativa   alle          proposte di interventi da inserire nei programmi annuali  e          pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando  le          priorita'  sulla  base  delle  indicazioni   degli   uffici          periferici del Ministero;                 l) stipula, previa istruttoria  della  Soprintendenza          competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni          culturali, oggetto di  interventi  conservativi,  alla  cui          spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire  le          modalita' per l'accesso  ai  beni  medesimi  da  parte  del          pubblico, ai sensi dell'art. 38 del Codice;                 m) adotta i provvedimenti necessari per il  pagamento          o il recupero di somme che e'  tenuto,  rispettivamente,  a          corrispondere o a  riscuotere  in  relazione  all'esercizio          delle funzioni e dei compiti attribuiti;                 n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e          i piani  finalizzati  all'attuazione  degli  interventi  di          riqualificazione,  recupero  e  valorizzazione  delle  aree          sottoposte   alle   disposizioni   di   tutela   dei   beni          paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e          architettura contemporanee e periferie urbane;                 o) svolge  le  funzioni  di  stazione  appaltante  in          relazione agli interventi da effettuarsi  con  fondi  dello          Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni  culturali          presenti  nel  territorio  di   competenza,   nonche'   per          l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di          competenza degli altri uffici periferici  di  cui  all'art.          31; assicura il supporto amministrativo a tutti gli  uffici          periferici per la predisposizione degli atti  di  gara  per          l'acquisto di forniture, servizi  e  lavori,  favorendo  il          ricorso a centrali di committenza comuni  e  l'integrazione          territoriale delle prestazioni e dei contratti;                 p)  coadiuva  gli  altri  uffici  territoriali  nella          programmazione  degli  interventi  da  finanziare  mediante          ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e          la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle  linee          guida applicative del Codice dei contratti pubblici;                 q) cura la gestione delle risorse umane e assicura  i          servizi amministrativi di supporto agli  uffici  periferici          operanti  sul  rispettivo  territorio,  anche  agendo  come          tramite del Segretariato  generale  e,  per  i  profili  di          competenza,  delle  Direzioni  generali  Organizzazione   e          Bilancio; cura le relazioni sindacali e  la  contrattazione          collettiva a livello regionale;                 r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali          interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e  dei          progetti  elaborati  a  livello  centrale   relativi   alla          valorizzazione e alla promozione turistica degli  itinerari          culturali e di eccellenza paesaggistica e delle  iniziative          finalizzate a  promuovere  la  conoscenza  delle  identita'          territoriali  e  delle  radici  culturali  delle  comunita'          locali;                 s)  favorisce  la  conoscenza,  l'implementazione   e          l'attuazione   a   livello   periferico   delle   politiche          turistiche definite a  livello  centrale;  svolge  altresi'          attivita'  di  auditing  territoriale  e  locale  utile  ad          aggiornare  le  strategie   nazionali   e   migliorare   le          politiche;                 t) favorisce, in stretto raccordo  con  la  Direzione          generale Turismo e  con  il  polo  museale  regionale,  con          riferimento  al   territorio   regionale   di   competenza,          iniziative per il sostegno alla realizzazione  di  progetti          strategici per il miglioramento della qualita' dei  servizi          turistici  e  per  una  migliore  offerta   turistica   nel          territorio  regionale;  coadiuva  la   Direzione   generale          Turismo nell'elaborazione di iniziative per  la  promozione          dei   circuiti   nazionali   di   eccellenza   a   sostegno          dell'offerta turistica;                 u) fornisce al Segretario generale le valutazioni  di          competenza ai fini dell'istruttoria  di  cui  all'art.  11,          comma 2, lettera h);                 v)  puo'  proporre   l'avocazione   degli   atti   di          competenza  dei  soprintendenti  ai  competenti   Direttori          Generali centrali.               3. L'incarico di segretario regionale per i beni  e  le          attivita' culturali e il  turismo  e'  conferito  ai  sensi          dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo          2001, n. 165, dal Direttore generale Bilancio, su  proposta          del Segretario generale.               4. I Segretariati  regionali  costituiscono  centri  di          costo della Direzione generale Bilancio  da  cui  dipendono          contabilmente; per quanto  riguarda  gli  aspetti  relativi          alla gestione  del  personale,  dipendono  dalla  Direzione          generale Organizzazione.               5. I Segretariati regionali per i beni e  le  attivita'          culturali   e   il   turismo,   individuati   con   decreto          ministeriale di natura non regolamentare adottato ai  sensi          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23          agosto  1988,  n.  400,  e  successive   modificazioni,   e          dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 300, sono 17  e  hanno  sede  nella  citta'          capoluogo di regione,  ad  esclusione  della  Sicilia,  del          Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta. ».               «Art. 34 (Poli museali regionali). - 1. I poli  museali          regionali, uffici di  livello  dirigenziale  non  generale,          sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  generale          Musei.  Assicurano  sul   territorio   l'espletamento   del          servizio pubblico di fruizione e  di  valorizzazione  degli          istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo  Stato          o allo Stato comunque affidati  in  gestione,  ivi  inclusi          quelli afferenti agli istituti di cui all'art. 30, comma 2,          lettera a), e comma 3, provvedendo a definire  strategie  e          obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto  all'ambito          territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei          percorsi culturali di  fruizione  e,  in  raccordo  con  il          segretario    regionale,    dei    conseguenti    itinerari          turistico-culturali. A tali fini,  il  direttore  del  polo          museale regionale riunisce  periodicamente  in  conferenza,          con cadenza almeno mensile,  anche  in  via  telematica,  i          direttori dei Musei di cui all'art.  35,  insistenti  nella          regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di  cui          all'art. 30, comma 3.               2. Il direttore del polo museale  regionale,  oltre  ai          compiti individuati ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,          lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e          successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4  e  4-bis,          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e          successive  modificazioni,  svolge,  in   particolare,   le          seguente funzioni:                 a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le          attivita'  di  gestione,  valorizzazione,  comunicazione  e          promozione del sistema  museale  nazionale  nel  territorio          regionale;                 b) promuove la costituzione  di  un  sistema  museale          regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali          comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali  e          quelli  delle  amministrazioni   pubbliche   presenti   nel          territorio  di  competenza,  nonche'  di   altri   soggetti          pubblici e privati;                 c) garantisce omogeneita' di servizi  e  di  standard          qualitativi nell'intero sistema museale regionale;                 d)  cura  il  progetto  culturale  di  ciascun  museo          all'interno    dell'intero    sistema     regionale,     in          collaborazione  con  il  relativo  direttore,  in  modo  da          garantire  omogeneita'  e  specificita'  di   ogni   museo,          favorendo la loro funzione  di  luoghi  vitali,  inclusivi,          capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;                 e) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma          4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle  linee  guida          di cui all'art. 20, comma  2,  lettera  o),  l'importo  dei          biglietti di ingresso unici, cumulativi e,  previo  accordo          con i soggetti pubblici e  privati  interessati,  integrati          dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza,          ivi  inclusi  quelli  aperti  al  pubblico  afferenti  agli          istituti di cui all'art. 30, comma 2, lettera  a),  sentiti          il Direttore  generale  Musei  e  i  capi  degli  istituti,          nonche' i Direttori degli  istituti  e  dei  musei  di  cui          all'art. 30, comma 2, lettera a), e 3, interessati;                 f) stabilisce gli orari di apertura dei musei  e  dei          luoghi della cultura di  propria  competenza,  ivi  inclusi          quelli aperti al pubblico afferenti agli  istituti  di  cui          all'art. 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare  la          piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui          all'art. 20, comma 2, lettera o), sentiti i rispettivi capi          di istituto;                 g)  assicura  elevati  standard   qualitativi   nella          gestione e nella comunicazione, nell'innovazione  didattica          e tecnologica, favorendo  la  partecipazione  attiva  degli          utenti e assicurando la massima accessibilita';                 h) assicura la piena collaborazione con la  Direzione          generale Musei, il segretario regionale,  i  direttori  dei          musei  aventi  natura  di   ufficio   dirigenziale   e   le          Soprintendenze;                 i)  opera  in  stretta  connessione  con  gli  uffici          periferici del Ministero e gli enti territoriali e  locali,          anche al fine di incrementare  la  collezione  museale  con          nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e  di          promuovere attivita' di  catalogazione,  studio,  restauro,          comunicazione, valorizzazione;                 l) autorizza il prestito  dei  beni  culturali  delle          collezioni di propria competenza per mostre od  esposizioni          sul territorio nazionale o all'estero, ai  sensi  dell'art.          48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto  degli  accordi          di cui all'art. 20, comma 2, lettera  b),  sentita,  per  i          prestiti all'estero, la Direzione generale Musei;                 m)  autorizza   le   attivita'   di   studio   e   di          pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i          musei del polo;                 n) dispone, sulla base delle  linee  guida  elaborate          dal Direttore generale Musei, l'affidamento  diretto  o  in          concessione delle  attivita'  e  dei  servizi  pubblici  di          valorizzazione di beni culturali, ai  sensi  dell'art.  115          del Codice;                 o)  promuove  la  definizione  e  la   stipula,   nel          territorio di competenza, degli accordi  di  valorizzazione          di cui  all'art.  112  del  Codice,  su  base  regionale  o          subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali  definiti,          al fine di individuare strategie  ed  obiettivi  comuni  di          valorizzazione, nonche' per elaborare i  conseguenti  piani          strategici   di   sviluppo   culturale   e   i   programmi,          relativamente ai beni  culturali  di  pertinenza  pubblica,          promuovendo  altresi'  l'integrazione,  nel   processo   di          valorizzazione,  delle   infrastrutture   e   dei   settori          produttivi collegati; a tali fini  definisce  intese  anche          con  i  responsabili  degli  archivi  di  Stato   e   delle          biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;                 p)  elabora  e   stipula   accordi   con   le   altre          amministrazioni  statali   eventualmente   competenti,   le          Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e  i  privati          interessati,  per  regolare  servizi   strumentali   comuni          destinati alla fruizione  e  alla  valorizzazione  di  beni          culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili          non imprenditoriali per la  gestione  di  uffici  comuni  e          tramite convenzioni con  le  associazioni  culturali  o  di          volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per          statuto  finalita'  di  promozione   e   diffusione   della          conoscenza dei beni culturali;                 q) approva, su proposta del segretario  regionale,  e          trasmette alla Direzione generale Bilancio  gli  interventi          da inserire nei  programmi  annuali  e  pluriennali  e  nei          relativi piani di spesa;                 r) redige e aggiorna, sulla  base  delle  indicazioni          fornite della  Direzione  generale  Musei,  l'elenco  degli          istituti e dei luoghi della cultura  affidati  in  consegna          alla competenza dei Musei di cui all'art. 35  del  presente          decreto;                 s) coadiuva  la  Direzione  generale  Bilancio  e  la          Direzione  generale  Musei  nel  favorire  l'erogazione  di          elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno  della          cultura, anche  attraverso  apposite  convenzioni  con  gli          istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a  tal          fine, promuove progetti di sensibilizzazione  e  specifiche          campagne di raccolta fondi, anche attraverso  le  modalita'          di finanziamento collettivo;                 t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende          pubblici, anche in via telematica; propone  alla  Direzione          generale Educazione e ricerca iniziative  di  divulgazione,          educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni  di          competenza; collabora  altresi'  alle  attivita'  formative          coordinate   e   autorizzate   dalla   Direttore   generale          Educazione  e  ricerca,  anche   ospitando   attivita'   di          tirocinio  previste  da   dette   attivita'   e   programmi          formative;                 u) svolge le funzioni di stazione appaltante.               3. I poli museali regionali,  individuati  con  decreto          ministeriale di natura non regolamentare adottato ai  sensi          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23          agosto  1988,  n.  400,  e  successive   modificazioni,   e          dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 300, sono non piu' di 17 e operano in una o          piu'  Regioni,  ad  esclusione   delle   Regioni   Sicilia,          Trentino-Alto  Adige  e  Valle  d'Aosta.  Le  funzioni   di          Direttore  del  Polo  museale  regionale   possono   essere          attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui          all'art. 30,  comma  3,  con  l'atto  di  conferimento  dei          relativi  incarichi  e  senza  alcun  ulteriore  emolumento          accessorio.».   |  
|   |  
 
 | 
 |