| Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |  
| DECRETO 16 luglio 2019 |  
| Individuazione delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul piano  nazionale  e  ripartizione  dei  contingenti  complessivi  dei distacchi  sindacali   retribuiti   autorizzabili,   riguardanti   il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, per il triennio 2019-2021.  |  
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              IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
   Visto il decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;   Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto  legislativo  n. 195 del 1995, che stabilisce che, per quanto attiene  alle  Forze  di polizia ad ordinamento civile la delegazione sindacale  e'  «composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale  (omissis),  del  Corpo  della  polizia penitenziaria (omissis), individuate con decreto del Ministro per  la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica  amministrazione)  in conformita' alle disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego  in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale,  misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale»;   Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in base  al  quale  sono ammesse «alla contrattazione collettiva nazionale  le  organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al  cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato  elettorale...»  e  che,  inoltre,  statuisce  che  «Il  dato associativo e'  espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per  il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle  deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato  elettorale  e' espresso dalla percentuale dei voti  ottenuti  nelle  elezioni  delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al  totale  dei  voti espressi nell'ambito considerato»;   Ritenuto  che  criteri,   modalita'   e   parametri   vigenti   per l'accertamento  della  rappresentativita'  sindacale   nel   pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2,  comma  1, lettera A),  del  decreto  legislativo  n.  195  del  1995  solo  con riferimento al dato associativo, non  disponendo  tale  personale  di forme di rappresentanza elettiva e, pertanto, sono rappresentative le organizzazioni  sindacali  che  hanno  una   rappresentativita'   non inferiore al cinque per cento del dato associativo;   Visto l'art. 31, comma 1 e 34, comma 1, del decreto del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo cui, con riferimento alle Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile,  le  amministrazioni centrali  inviano  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31  marzo  di  ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, accertate alla data del 31  dicembre  dell'anno precedente a quello in cui avviene la ripartizione;   Vista la nota prot. m_dg. GDAP. 0207320.U, del 2 luglio  2019,  con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i  contributi  sindacali, accertati  alla  data  del  31  dicembre  2018,  con  riguardo   alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi  del  personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria;   Visto  il  citato  art.  31,  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica n. 164 del 2002 ed in particolare il  comma  2,  il  quale prevede  che  alla  ripartizione  del  contingente  complessivo   dei distacchi  sindacali  retribuiti,  tra  le  organizzazioni  sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non  dirigente  del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2019-2021, ai sensi della  normativa  vigente,  provvede  il  Ministro  per  la  funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione),  sentite  le organizzazioni sindacali interessate;   Visto il richiamato comma 2, dell'art. 31, del citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 164  del  2002,  che  prevede  che  la ripartizione, la quale ha  validita'  fino  alla  successiva,  «...e' effettuata  esclusivamente  in  rapporto  al  numero  delle   deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle  rispettive  amministrazioni,  accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo  alla  data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si  effettua  la ripartizione...»;   Visto  il  citato  art.  31,  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1,  che determina  il  limite  massimo   di trentadue   distacchi   sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale  non  dirigente  del Corpo della polizia penitenziaria;   Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in  quanto  aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali  citati  nella  loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi  della normativa vigente;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018, con il quale l'on. sen.  avv.  Giulia  Bongiorno  e'  stata  nominata Ministro senza portafoglio;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1º giugno 2018, con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno,  Ministro senza portafoglio, e' stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica amministrazione;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 giugno 2018, con il quale il Ministro per pubblica amministrazione e' stato delegato, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  ad esercitare le funzioni in materia di «lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di  gestione  orientati  ai risultati»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, per il  triennio   2019-2021,   nell'ambito   del   Corpo   della   polizia  penitenziaria 
   Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, per il triennio 2019-2021, sono le seguenti:     1) S .A.P.Pe.;     2) O.S.A.P.P.;     3) UILPA PP;     4) Si.N. A.P.Pe.;     5) USPP;     6) CISL FNS;     7) CGIL FP/PP;     8) FSA CNPP.     |  
|   |                                 Art. 2   Ripartizione del  contingente  complessivo  dei  distacchi  sindacali  retribuiti autorizzabili, per il  triennio  2019-2021,  nell'ambito  del Corpo della polizia penitenziaria 
   Il  contingente  complessivo   di trentadue   distacchi   sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 a  favore  del personale non dirigente del Corpo  della  polizia  penitenziaria,  e' ripartito, per il triennio 2019-2021, tra le seguenti  organizzazioni sindacali  del  personale  non  dirigente  del  Corpo  della  polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, tenuto conto delle modalita'  di  cui  all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 164 del 2002, esclusivamente in  rapporto  al  numero  delle  deleghe complessivamente  espresse  per   la   riscossione   del   contributo sindacale, conferite dal personale  non  dirigente  del  Corpo  della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate  per  ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018:     1) S.A.P.Pe. otto distacchi sindacali;     2) O.S.A.P.P. cinque distacchi sindacali;     3) UILPA PP cinque distacchi sindacali;     4) Si.N. A.P.Pe. quattro distacchi sindacali;     5) USPP tre distacchi sindacali;     6) CISL FNS tre distacchi sindacali;     7) CGIL FP/PP due distacchi sindacali;     8) FSA CNPP due distacchi sindacali     |  
|   |                                 Art. 3 
                     Decorrenza della ripartizione                  dei distacchi sindacali retribuiti 
   La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre,  ai  sensi  dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  18  giugno 2002, n. 164,  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  fino all'adozione del successivo decreto.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Modalita' e limiti per il collocamento                   in distacco sindacale retribuito 
   Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito  nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e  nel  rispetto  delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi  3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore  dal  giorno  successivo  a quello della sua pubblicazione. 
     Roma, 16 luglio 2019 
                                                Il Ministro: Bongiorno     |  
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