| Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 1 agosto 2019 |  
| Ulteriori disposizioni urgenti di protezione  civile  in  conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  interessato  il territorio delle Regioni Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia Giulia, Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Toscana,  Sardegna,  Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  colpito  dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal  mese  di ottobre 2018. (Ordinanza n. 601).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante  «Disposizioni urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione urbana e  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi  sismici»  e,  in particolare, gli articoli da 1 a 5;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato  di  mobilitazione del  servizio  nazionale  della  protezione  civile  a  causa   degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il  territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018, con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni  Calabria,  Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,  Lombardia,  Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province  autonome  di  Trento  e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;   Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre  2018,  n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568  del  16 gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il piano  nazionale  per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e  la  tutela della  risorsa  ambientale,  il  quale,  tra  l'altro  prevede   che, relativamente alle misure emergenziali di  cui  all'azione  2  (Piano emergenza dissesto),  «il  sotto-piano  di  azione  di  contrasto  al rischio  idrogeologico   determinato   da   calamita'   naturali   e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  danneggiate, gia' posta in essere con  le  procedure  definite  con  le  ordinanze adottate dal capo del Dipartimento della protezione civile»;   Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»;   Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019  e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021  «al  fine di permettere l'immediato avvio  e  la  realizzazione  nell'arco  del triennio   2019   -   2021   degli   investimenti    strutturali    e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d)  ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla  mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  nonche' all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   commissari   delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1,  secondo  periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 febbraio 2019 recante  il  riparto  e  l'assegnazione  delle  risorse finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della  legge  30 dicembre 2018, n. 145;   Viste le note del 30 gennaio 2019 e del 12 e del 18 marzo 2019  con la quale il Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ha richiesto  l'adozione  di  apposite   disposizioni   finalizzate   al superamento  del  contesto  emergenziale  in  atto   nel   territorio regionale;   Visti gli esiti degli  incontri  tenutesi  presso  il  dipartimento della protezione  civile  con  le  regioni  e  le  province  autonome interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza;   Considerata la necessita' di consentire l'immediato avvio di  tutte le iniziative necessarie volte a  garantire  la  realizzazione  degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;   Acquisita  l'intesa  delle  regioni  e  delle   province   autonome interessate;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
                         Integrazione deroghe 
   1. All'art. 4, comma 1, undicesimo alinea, dell'ordinanza del  capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante le disposizioni derogatorie al decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «63» sono aggiunte  le  seguenti:  «65, 66».   2. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono aggiunte  le seguenti parole:     «-  32,  allo  scopo  di  consentire  la  stipula  e  l'immediata efficacia del contratto d'appalto  a  far  data  dalla  adozione  del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5 del  medesimo  art. 32, effettuando le verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di partecipazione previsti per  l'affidamento  di  contratti  di  uguale importo mediante procedura ordinaria secondo le modalita' ed i  tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo decreto legislativo  n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della  prestazione dedotta  nella  gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la  perdita  dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30  dicembre 2018, n. 145 e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 dicembre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018, n. 136;     -77, allo scopo di consentire la scelta dei  commissari  di  gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC».   3. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,  per  quanto riferito al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152,  allo  scopo  di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  ivi   previste   e l'adeguamento della relativa tempistica alle  esigenze  del  contesto emergenziale.   4. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, come  modificato dall'art.  3,  comma  1,  lettera  c)  dell'ordinanza  del  capo  del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018,  la parola: «51-bis» e' sostituita dalla seguente: «59» e  sono  aggiunte le seguenti parole: «In tal caso la redazione del piano di  sicurezza e di coordinamento di cui all'art.  100  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa  a  carico  dell'affidatario  in fase di elaborazione del progetto esecutivo».   5. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora  tali  operatori  non  siano presenti all'interno delle white  list  delle  prefetture,  le  sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia  di  cui  al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».     |  
|   |                                 Art. 2 
                  Disposizioni personale di supporto 
   1.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  dell'art.  9 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 558 del 15 novembre 2018 e, nel limite delle  risorse  che  dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 559 del 29 novembre 2018 continuano ad applicarsi fino alla  data  di cessazione dello stato di emergenza.   2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  le  unita'  di personale di cui all'art. 9, comma 2,  dell'ordinanza  del  capo  del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono elevate fino a 21 unita' di personale di cui una  dirigenziale  e  20 non dirigenziali da individuarsi tra il personale  gia'  in  servizio presso  l'amministrazione  regionale  e  presso  le   amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di cui il commissario delegato si avvale ai sensi dell'art. 1, comma  2, della citata ordinanza n. 558/2018, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica.   3. Al fine di assicurare parita' di trattamento e pari opportunita' al personale individuato ai sensi del  comma  2,  le  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 165/2001,  sono  tenute  a  riconoscere  al  proprio   personale   il trattamento  stipendiale  fondamentale  e  accessorio  definito   dal contratto  collettivo  del  comparto  di   appartenenza   comprensivo dell'indennita' di posizione organizzativa.   4. All'art. 9, comma 4, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, dopo  le  parole «in  godimento»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:   «,   ovvero, limitatamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari al  15%  della retribuzione mensile complessiva ove il contratto di riferimento  non contempli la retribuzione di posizione.».   5. All'attuazione delle misure di cui ai commi 1, 2  e  3  ed  alla copertura dei relativi  oneri  i  commissari  delegati  provvedono  a valere sulle risorse rese disponibili con le delibere  del  Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e 21 febbraio 2019  ovvero  versate nelle contabilita' speciali dalle regioni,  previa  rimodulazione  ed indicazione nel piano degli interventi.   6. I soggetti attuatori degli interventi  previsti  nei  piani  dei commissari delegati sono autorizzati a riconoscere al  personale  non dirigenziale,  direttamente  impegnato  nelle   relative   attivita', prestazioni per lavoro straordinario, effettivamente rese ed oltre  i limiti dei rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo mensile di venticinque ore pro capite,  fino  alla  cessazione  dello  stato  di emergenza.   7. Al personale dirigenziale o titolare di posizione  organizzativa dei soggetti attuatori direttamente impegnati  nell'attuazione  delle attivita' previste nei piani dei  commissari  delegati,  puo'  essere riconosciuto un incremento fino al 30% dell'indennita' di  posizione, ovvero pari al 15% della  retribuzione  mensile  complessiva  ove  il contratto di riferimento non contempli la retribuzione di  posizione, corrisposta in funzione dei giorni di effettivo  impiego,  in  deroga alla  contrattazione  collettiva  nazionale  di   comparto   e   alla contrattazione decentrata.   8. Gli oneri di cui ai commi 6 e 7 sono posti a carico dei  bilanci dei soggetti attuatori e non sono computati ai fini di  cui  all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296, nonche' dell'art. 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  25  maggio 2017, n. 75.   9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo  non si applicano al personale regionale che  beneficia  delle  indennita' previste dall'art. 9 dell'ordinanza del capo del  Dipartimento  della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.   10. Il personale non dirigenziale assegnato alla struttura  di  cui all'art. 9, comma 2 dell'ordinanza n. 558/2018 una volta  individuato e' trasferito presso lo specifico  ufficio  di  supporto  nei  limiti massimi di durata dello stato di emergenza. In deroga alle previsioni contrattuali collettive di lavoro, anche decentrate, vigenti,  attesa la provvisorieta' del trasferimento in oggetto, al medesimo personale non spetta alcuna indennita' di trasferimento,  comunque  denominata, correlata o conseguente al mutamento della sede di servizio, anche se sita in comune diverso.   11. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  nel rispetto  degli  articoli  15  e  16  dell'ordinanza  del  capo   del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.     |  
|   |                                 Art. 3 
               Disposizioni relative alla Regione Veneto 
   1. Per la realizzazione delle attivita' necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Veneto  provvede a versare la somma di euro 3.245.515,35 nella  contabilita'  speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  dell'ordinanza  del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15  novembre 2018 ed intestata al Presidente della  regione  Veneto -  Commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di spesa del bilancio regionale n. U103857 per euro 2.450.688,52 di cui ai decreti  n.  384 del 27 dicembre 2018 e n. 397 del 31  dicembre  2018  e  capitolo  di spesa del bilancio regionale n. U102110 per euro  794.826,83  di  cui alla delibera della giunta regionale n. 1919 del 21 dicembre 2018.   2. Il commissario delegato provvede alla conseguente  rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma, 3, della richiamata ordinanza n. 558/2018, da sottoporre all'approvazione  del Dipartimento della protezione civile.   3. I comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei  ministri  dell'8  novembre  2018 possono riconoscere prestazioni di  lavoro  straordinario  effettuate nei primi sessanta giorni oltre il limite massimo previsto  dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 559/2018 e fino  ad  un massimo di cento ore pro-capite, con oneri a  carico  dei  rispettivi bilanci. A tal fine il riconoscimento di dette ore  di  straordinario non  concorre  alla  verifica  del  rispetto   del   limite   massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 1° aprile  1999 ed all'art. 38, comma 3, del C.C.N.L. del 14  settembre  2000  e  non rientrano nel tetto massimo  spendibile  per  i  compensi  di  lavoro straordinario di cui al medesimo art. 14 del C.C.N.L. del  1°  aprile 1999.     |  
|   |                                 Art. 4 
         Integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento          della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 
   1. All'art.  3  dell'ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 e' aggiunto il seguente comma:   «4-bis:  la  concessione  dei  contributi   nei   confronti   della popolazione e delle attivita' economiche e produttive  puo'  avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari  alla  concessione dei contributi, che dovra' comunque avvenire prima della liquidazione del contributo.».   2. All'art. 12  dell'ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, al comma 7 le  parole: «e per il  ripristino  della  viabilita'  forestale  integrata»  sono sostituite dalle seguenti:     «, per il ripristino della viabilita' forestale integrata  e  per la salvaguardia della sezione idraulica di deflusso dei corsi d'acqua minori» e dopo le parole: «per la rimozione degli  alberi  abbattuti» sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' per il taglio dei soggetti in piedi prospicenti le corrispondenti sponde dei collettori.».   3. All'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione  civile n. 558 del 15 novembre 2018 e' aggiunto il seguente  articolo:  «Art. 6-bis  (Interventi  di  interesse  pubblico  da  parte  di   soggetti privati). -  1.  Nei  territori  della  Comunita'  Alta  Valsugana  e Bersntol, della Comunita' Valsugana  e  Tesino,  della  Comunita'  di Primiero, della Comunita' territoriale della Val di Fiemme, del Comun General de Fascia, della  Comunita'  della  Valle  di  Sole  e  della Comunita' delle Giudicarie, colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa, la  Provincia  autonoma  di  Trento  puo'  individuare  con proprio provvedimento soggetti, anche privati, per  la  realizzazione di interventi di interesse pubblico finalizzati al ripristino o  alla riduzione del  rischio  residuo  sotto  il  profilo  della  sicurezza idraulica e idrogeologica  nonche'  alla  tutela  fitosanitaria,  nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di Stato. Gli interventi sono  eseguiti  da  soggetti  in  possesso  dei requisiti necessari  per  la  realizzazione  dei  medesimi  lavori  e interventi da parte dell'ente pubblico.».     |  
|   |                                 Art. 5 
             Apertura contabilita' speciale Regione Umbria 
   1. Per l'espletamento delle  attivita'  previste  dal  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  27  febbraio  2019  e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione Umbria, che opera in  qualita'  di  soggetto responsabile delle attivita' medesime.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 1° agosto 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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