| Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  
| ACCORDO 17 aprile 2019 |  
| Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di  formazione  dell'ispettore  dei centri  di  controllo  privati  autorizzati  all'effettuazione  della revisione dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi.  (Rep.  atti  n. 65/CSR).  |  
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         LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,         LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
   Nell'odierna seduta del 17 aprile 2019;   Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il nuovo Codice della strada e, in particolare, l'art. 80;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo Codice della strada» e, in particolare, l'art. 240, comma 1,  lettera h), il quale prevede che tra i requisiti  personali  e  professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di  un  apposito  corso  di formazione   organizzato   secondo   le   modalita'   stabilite   dal Dipartimento per i trasporti;   Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del  12  giugno  2003  per  la   definizione   delle   modalita'   di organizzazione dei corsi di formazione  per  i  responsabili  tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;   Vista  la  direttiva  2014/45/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici  periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,  che  abroga  la  direttiva 2009/40/CE,  che  introduce  nuovi  criteri  di  formazione   per   i responsabili tecnici delle  operazioni  di  revisione  periodica  dei veicoli a motore;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 19  maggio  2017,  n.  214,  che  da'  attuazione  alle  disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'art. 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per  i  responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;   Visto  lo  schema  di  accordo  predisposto  dal  Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare nuovamente  i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo  di  cui all'art. 13 del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in data 7 dicembre 2018;   Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 dicembre 2018, nel  corso  della  quale  le  regioni  hanno  formulato  alcune richieste emendative e si sono impegnate a trasmettere  un  documento di  osservazioni  e  proposte  per  la  definizione  del  testo   del provvedimento;   Vista la nota del coordinamento tecnico  interregionale  competente in materia del 23 gennaio  2019,  contenente  le  osservazioni  e  le proposte di modifica dello schema di accordo in  esame,  diramata  in pari data;   Visti gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 18  febbraio 2019, nel corso del quale il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha consegnato il nuovo schema di accordo, che  tiene  conto delle proposte di modifica formulate dalle regioni con la nota del 23 gennaio 2019 sopra citata;   Visto il documento inviato dal coordinamento tecnico interregionale competente in materia, diramato in data 27 febbraio 2019,  contenente ulteriori richieste di modifica allo schema di accordo;   Visto l'ulteriore schema di accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che tiene conto  di  quanto  richiesto dalle regioni, diramato in data 5 marzo 2019;   Visto   il   documento   di   ulteriori    richieste    emendative, all'accoglimento  delle  quali  le  regioni   condizionano   l'avviso favorevole alla conclusione dell'accordo, trasmesso dal coordinamento tecnico interregionale competente in materia e diramato con nota  del 6 marzo 2019;   Visto  lo  schema  di  accordo,  predisposto  dal  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  accoglimento  parziale  delle richieste di modifica e integrazione formulate dalle regioni  con  la nota sopra indicata, diramato in data 7 marzo 2019;   Visti gli esiti della seduta di questa Conferenza del 7 marzo  2019 nel corso della quale le regioni e il Ministero delle  infrastrutture hanno rilevato la necessita' di dover approfondire  ulteriormente  il contenuto dell'accordo sopra indicato;   Visto il nuovo schema di accordo, diramato in data  11  marzo  2019 discusso nella riunione tecnica tenutasi in pari data nel corso della quale le regioni hanno ribadito le proprie  richieste  emendative  al testo, in particolare  con  riferimento  all'art.  2,  comma  3,  sui requisiti  di  accesso  alla  formazione  e  all'art.  9,  comma   2, sull'attestazione dei requisiti di onorabilita';   Visto  il  successivo  schema  di   accordo,   inviato   ad   esito dell'incontro sopra citato, dal Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti, e diramato con nota dell'11 marzo 2019;   Considerato che il punto,  iscritto  all'ordine  del  giorno  della seduta del 12 marzo 2019,  e'  stato  rinviato,  su  richiesta  delle regioni, per consentire  ulteriori  approfondimenti  sull'emendamento relativo all'art. 2, comma 3, del provvedimento;   Visto il nuovo testo dell'accordo, trasmesso  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ad esito della riunione tecnica del 20 marzo 2019 e diramato nella medesima data;   Considerato che il punto,  iscritto  all'ordine  del  giorno  della seduta del 28 marzo 2019 e' stato rinviato su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;   Vista la  nota  inviata  in  data  1°  aprile  2019  dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, diramata  in  pari data, nella quale si  rappresenta  che  il  diploma  quinquennale  di istruzione professionale ed il diploma professionale quadriennale  di tecnico del settore manutenzione  appaiono  adeguati  al  livello  di competenze richieste dalla figura professionale in esame e  pertanto, esprime parere favorevole alla richiesta emendativa formulata in  tal senso delle regioni;   Visto il nuovo schema  di  accordo,  inviato  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 10 aprile 2019 e diramato in  pari  data,  che   tiene   conto   del   parere   del   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visti gli esiti  dell'odierna  seduta  nel  corso  della  quale  le regioni  hanno  espresso   l'avviso   favorevole   alla   conclusione dell'accordo;   Acquisito quindi,  l'assenso  del  Governo,  dei  presidenti  delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
                           Sancisce accordo: 
   Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore  e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n.  214,  nei  termini seguenti:                                Art. 1 
                               Finalita' 
   1. Il presente accordo ha lo scopo  di  attuare  la  disciplina  di formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente  agli  ispettori  dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza.   2. Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti competenti in materia sono individuate all'art. 3, comma  1,  lettere o) e  q),  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di cui al comma 1.     |  
|   |                                                               Allegato     
                                MODULO A                          |===================================|=======|            |              Materia              |  Ore  |            |===================================|=======|            | Modulo A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI |       |            |            CIRCOLANTI             |       |            +-----------------------------------+-------+            |Principi della dinamica, principali|       |            |   grandezze fisiche e unita' di   |       |            |  misura in meccanica, sistemi di  |       |            |  riferimento, forze interessate,  |       |            |  moti dei corpi sotto sistemi di  |       |            | forze, lavoro ed energia, misure  |       |            | meccaniche, cinematica e dinamica |       |            |ruota terreno, aderenza durante il |       |            |  moto, tecnologia dei veicoli a   |  54   |            |   motore, tecnica motoristica,    |       |            | meccanica del pneumatico, modelli |       |            |di handling, sistemi di frenatura, |       |            |di sospensione, di trasmissione del|       |            |moto, componentistica, dispositivi |       |            | ed impianti principali, dinamica  |       |            |dei veicoli terrestri, avviamento e|       |            |   marcia, frenatura, effetti e    |       |            |interazioni con pneumatici, freni e|       |            |           sospensioni.            |       |            +-----------------------------------+-------+            |Modulo A2: MATERIALI E PROPULSIONE |       |            |            DEI VEICOLI            |       |            +-----------------------------------+-------+            |Principi di fisica tecnica, motori |       |            |a combustione interna, costituzione|       |            |   e funzionamento, tipologie di   |       |            |propulsori, motori ibridi, curve di|       |            | potenza e di coppia, rendimenti,  |       |            | cicli termodinamici, materiali e  |  26   |            |lavorazione dei materiali relativi |       |            |  ai veicoli stradali, tecnologia  |       |            |    meccanica, materiali e loro    |       |            |  caratteristiche, comportamento   |       |            |     meccanico dei materiali,      |       |            |costruzioni di auto e motoveicoli. |       |            +-----------------------------------+-------+            |    Modulo A3: CARATTERISTICHE     |       |            |      ACCESSORIE DEI VEICOLI       |       |            +-----------------------------------+-------+            |   Cenni di elettronica, diodi,    |       |            |      transistor, dispositivi      |       |            |fotosensibili, circuiti integrati, |       |            |    integrati digitali, logiche    |       |            | digitali, numerazione decimale e  |       |            |     binaria, rappresentazione     |       |            | esadecimale, digitalizzazione di  |       |            |    grandezze, memorie fisiche,    |       |            |   struttura del microcomputer,    |       |            |   memorizzazione dei dati, dati   |       |            |    dell'iniezione, parametri,     |       |            |   mappatura, riprogrammazione.    |  40   |            |   Impianti elettrici, macchine    |       |            |  elettriche, misure elettriche.   |       |            |Componenti elettronici del veicolo:|       |            |     sistemi di assistenza al      |       |            |  conducente, serbatoi a carbone   |       |            |    attivo, controllo pressione    |       |            |     pneumatici, sistema aria      |       |            | secondaria, keyless go, struttura |       |            |airbags, bobina accensione, cruise |       |            | control adattivo, cambio corsia e |       |            |  angolo cieco, sensori pioggia e  |       |            |   crepuscolare, fari adattivi.    |       |            |         Applicazioni IT.          |       |            +-----------------------------------+-------+            |                   Totale ore ...  | 120   |            +-----------------------------------+-------+                               MODULO B          |=======================================|=======|          |                Materia                |  Ore  |          |=======================================|=======|          | Modulo B1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA |       |          +---------------------------------------+-------+          | a) Sistemi di frenatura b) Sterzo c)  |       |          |  Campi visivi d) Installazione delle  |       |          |   luci, impianto di illuminazione e   |       |          |componenti elettronici e) Assi, ruote e|       |          | pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) |  74   |          |   Rumori ed emissioni h) Requisiti    |       |          |  aggiuntivi per veicoli speciali i)   |       |          |          Sistemi IT di bordo          |       |          +---------------------------------------+-------+          |      Modulo B2: METODI DI PROVA       |       |          +---------------------------------------+-------+          |  a) Ispezioni visive sul veicolo b)   |       |          |Valutazione delle carenze c) Requisiti |       |          |legali e amministrativi applicabili ai |       |          |   controlli tecnici del veicolo d)    |       |          |   Requisiti legali applicabili alle   |  70   |          |condizioni dei veicoli da omologare e) |       |          |  Metrologia applicata alla verifica   |       |          |     periodica e metrologica delle     |       |          |attrezzature per le prove di revisione |       |          +---------------------------------------+-------+          | Il 20% delle ore dovra' essere svolto |       |          | in affiancamento durante l'esecuzione |       |          |di controlli tecnici dei veicoli presso|       |          |        un centro autorizzato.         |       |          +---------------------------------------+-------+          |  Modulo B3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE  |       |          +---------------------------------------+-------+          | a) Sistemi di gestione della qualita' |       |          |(norme ISO) b) Ambiente e sicurezza nei|       |          |   centri di revisione c) Centri di    |       |          | controllo: requisiti amministrativi,  |       |          | tecnici e di qualita' del servizio d) |  32   |          |    Centri di controllo: verifiche     |       |          | ispettive e) Applicazioni IT relative |       |          |  ai controlli ed all'amministrazione  |       |          +---------------------------------------+-------+          |                       Totale ore ...  | 176   |          +---------------------------------------+-------+                               MODULO C              |===============================|=======|              |            Materia            |  Ore  |              |===============================|=======|              |     Modulo C1: TECNOLOGIA     |       |              |        AUTOMOBILISTICA        |       |              +-------------------------------+-------+              | a) Sistemi di frenatura misti |       |              | b) Sterzo c) Campi visivi d)  |       |              |   Installazione delle luci,   |       |              |  impianto di illuminazione e  |       |              |componenti elettronici e) Assi,|       |              |ruote e pneumatici f) Telaio e |  20   |              |   carrozzeria g) Rumori ed    |       |              |    emissioni h) Requisiti     |       |              |aggiuntivi per veicoli speciali|       |              |   e complessi veicolari i)    |       |              |      Sistemi IT di bordo      |       |              +-------------------------------+-------+              |  Modulo C2: METODI DI PROVA   |       |              +-------------------------------+-------+              |a) Ispezioni visive sul veicolo|       |              |b) Valutazione delle carenze c)|       |              |      Requisiti legali e       |       |              | amministrativi applicabili ai |       |              | controlli tecnici del veicolo |  30   |              |d) Requisiti legali applicabili|       |              |alle condizioni dei veicoli da |       |              |    omologare e) Metrologia    |       |              |    applicata alla verifica    |       |              | periodica e metrologica delle |       |              | attrezzature per le prove di  |       |              |           revisione           |       |              +-------------------------------+-------+              |Il 20% delle ore dovra' essere |       |              |svolto in affiancamento durante|       |              |   l'esecuzione di controlli   |       |              | tecnici dei veicoli presso un |       |              |      centro autorizzato.      |       |              +-------------------------------+-------+              |               Totale ore ...  |  50   |              +-------------------------------+-------+
          |  
|   |                                 Art. 2 
                Organizzazione dei corsi di formazione                        e requisiti di accesso 
   1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano erogano  i corsi di formazione  teorico-pratici  per  ispettori  dei  centri  di controllo  privati  per  la  revisione  periodica  dei   veicoli   di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati  dalle stesse, in conformita' a quanto indicato all'art. 13  e  al  relativo allegato IV del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti n. 214 del 2017.   2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'art. 3, i soggetti di cui al comma 1 verificano  i  requisiti  minimi  relativi alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n. 214 del 2017, che comprendono:   a) titoli di studio;   b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti  i veicoli stradali.   3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a),  identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria  di  secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:   a) diploma di liceo scientifico;   b) diplomi quinquennali rilasciati  da  istituti  tecnici,  settore tecnologico;   c) laurea triennale in ingegneria meccanica;   d) laurea  in  ingegneria  del  vecchio  ordinamento  o  di  laurea magistrale in ingegneria;   e) diplomi quinquennali  di  maturita'  rilasciati  dagli  istituti professionali di Stato del  settore  industria/artigianato  indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;   f) diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del  27  luglio  2011  di tecnico riparatore di veicoli a motore;   g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.   4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si  applica  l'art. 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  ed  e'  richiesta  una  certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana  almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue.   5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione  tra  loro, aventi  ad  oggetto  prevalente  i  veicoli  stradali  ovvero   prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:   a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5  febbraio  1992, n. 122;   b) centri di controllo;   c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;   d) universita' o istituti scolastici superiori.   6. La durata minima temporale del periodo di  cui  al  comma  5  e' correlata al titolo di studio e si articola come segue:   a) complessivamente tre anni per i diplomi;   b) complessivamente sei mesi per le lauree.   7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per  le  tematiche  di cui al comma 5, presso cui si e'  svolta  ciascuna  attivita'  ed  e' dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare  gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.   8. Ai fini dell'accesso al modulo C di cui  all'art.  3,  comma  1, lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'art.  13,  comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n. 214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.     |  
|   |                                 Art. 3 
                       Formazione dell'ispettore 
   1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'art.  2,  comma 1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito:   a) modulo A teorico di durata di  centoventi  ore,  come  descritto nell'allegata tabella «modulo A»;   b) modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come descritto nell'allegata tabella «modulo B»; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso  un  centro  autorizzato  o  in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione,  deve  avere una durata  non  superiore  al  quindici  per  cento  del  monte  ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2;   c) modulo C, teorico-pratico  di  durata  di  cinquanta  ore,  come descritto  nell'allegata  tabella  «modulo  C»;  la  parte   pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.   2. La formazione a distanza, ovvero in modalita' e-learning, non e' consentita.   3. Al termine di ciascun modulo, i  soggetti  di  cui  all'art.  2, comma  1,  rilasciano  al  candidato  un  attestato  di  frequenza  e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare  il venti per cento delle ore previste.   4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art.  2, comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza  del  modulo A.   5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A,  i candidati accedono alla frequenza del modulo B.   6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B,  possono  accedere  all'esame  di  abilitazione  per  i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o  con  massa  complessiva  a  pieno carico fino a 3,5 t.   7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame  di abilitazione di cui all'art. 5  relativo  al  solo  modulo  B  e  gli ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  214  del  2017, possono accedere alla frequenza del modulo C.   8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo  C  possono  accedere  all'esame  di  abilitazione  per  i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a  pieno  carico superiore a 3,5 t, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.   9. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assicurano che  il  corpo docente sia costituito da laureati con diploma di  laurea  pertinente alla materia  d'insegnamento,  ovvero  da  personale  dipendente  del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  abilitato   alla revisione dei veicoli.     |  
|   |                                 Art. 4 
               Fascicolo del candidato e dell'ispettore 
   1. Il candidato  costituisce  e  aggiorna  il  fascicolo  personale destinato a contenere:   a) titolo di studio;   b)  dichiarazioni   e   documentazioni   comprovanti   l'esperienza maturata;   c) attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di  cui all'art. 3.   2.  L'ispettore  custodisce  e  aggiorna  il   proprio   fascicolo, destinato a contenere:   a) le abilitazioni conseguite;   b)  gli  attestati  di  frequenza  con  profitto   dei   corsi   di aggiornamento di cui all'art. 6.     |  
|   |                                 Art. 5 
                Conclusione del processo di formazione 
   1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di  cui all'art. 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti  di  cui  all'art.  240  del decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495, nonche' domanda di accesso al  relativo  esame  di  abilitazione,  al competente organismo di supervisione, di cui  all'art.  3,  comma  1, lettera q), del decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia  del fascicolo personale di cui all'art. 4, comma 1.   2. L'organismo di supervisione,  compiuta  la  propria  istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede  ad  ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.   3. L'esame verte sui contenuti  dei  corsi  di  formazione  di  cui all'art. 3.   4. Il  candidato  che  ha  superato  l'esame  non  puo'  esercitare l'attivita' di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all'art. 7.     |  
|   |                                 Art. 6 
                Corsi di aggiornamento della formazione 
   1. I soggetti di cui all'art.  2,  comma  1,  erogano  i  corsi  di aggiornamento della formazione che  l'ispettore  deve  seguire  nella vigenza della propria attivita',  al  fine  di  mantenere  il  titolo abilitativo.   2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e  durata  minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli  aggiornamenti  intervenuti  nelle  disposizioni  inerenti   le revisioni, l'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  n. 214 del 2017, puo' impartire indicazioni specifiche sulla cadenza  di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.   3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui  al modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.   4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, rilasciano all'ispettore  un  attestato  di  frequenza  e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare  il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano  formale comunicazione   all'organismo   di   supervisione   competente    per territorio, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.     |  
|   |                                 Art. 7 
                             Registrazione 
   1. L'organismo di supervisione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  n. 214 del  2017,  valutato  positivamente  l'esame  di  merito,  chiede all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera o),  del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214  del 2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore.   2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per  i quali l'ispettore e' abilitato.   3. L'ispettore non puo' operare in assenza  della  registrazione  o conferma della stessa.     |  
|   |                                 Art. 8 
                               Allegati 
   1. Le allegate tabelle «modulo A», «modulo  B»,  «modulo  C»,  sono parte integrante del presente accordo.     |  
|   |                                 Art. 9 
                   Disposizioni finali e transitorie 
   1. La figura del sostituto del  responsabile  tecnico,  di  cui  al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  30  aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-bis, comma 1  del  decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018,  n.  108.  Prima  della cessazione della deroga, con decreto dell'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  o)  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017,  e'  disciplinato  il regime transitorio.   2. L'aggiornamento  degli  ispettori  transitati  al  registro  per effetto  dell'art.  13,  comma  2  del  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017,  decorre  secondo  il calendario fissato con decreto dell'autorita' competente. 
     Roma, 17 aprile 2019 
                                                Il presidente: Stefani   Il segretario: Gallozzi     |  
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