| Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 29 luglio 2019 |  
| Riapertura delle operazioni  di  sottoscrizione  dei  certificati  di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, tredicesima e quattordicesima tranche.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta  e successive modifiche e integrazioni;   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;   Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle finanze n. 5619 del 21  marzo  2016,  riguardante  la  determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  26 luglio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia' effettuati, a 81.931 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi ancora da effettuare;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visti i propri decreti in data 29 gennaio, 26 febbraio,  27  marzo, 29 aprile, 30 maggio e il 26  giugno  2019,  con  i  quali  e'  stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche  dei  certificati  di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con  godimento  15  gennaio  2019  e scadenza 15 gennaio 2025;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  tredicesima  tranche   dei   predetti certificati di credito del Tesoro;   Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche predetta, viene disposta l'emissione della  tredicesima  tranche  dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 15  ottobre  2017  e scadenza 15 aprile 2025; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche' del «decreto cornice», e' disposta  l'emissione  di  una  tredicesima tranche dei CCTeu, con  godimento  15  gennaio  2019  e  scadenza  15 gennaio 2025. I predetti  titoli  vengono  emessi  congiuntamente  ai CCTeu con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di  750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.   Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio  di  ogni anno.   Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti CCTeu sara' determinato sulla base del tasso  annuo  lordo,  pari  al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,85%,  e  verra'  calcolato contando i giorni effettivi del semestre di  riferimento  sulla  base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.   In  applicazione  dei  suddetti  criteri,  il   tasso   d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al  presente decreto e' pari a 0,771%.   Nel caso  in  cui  il  processo  di  determinazione  del  tasso  di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi,  la cedola corrispondente sara' posta pari a zero.   La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 luglio 2019,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente articolo, ha luogo il collocamento della quattordicesima tranche  dei titoli  stessi,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».   Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  1° agosto 2019, al prezzo di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi per diciassette  giorni.  A  tal  fine  la Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via  automatica,  le relative partite nel servizio di  compensazione  e  liquidazione  con valuta pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 1° agosto 2019 la Banca d'Italia provvedera' a  versare,  presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto  ricavo  dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione  d'asta  unitamente al rateo di interesse dell'1,508% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  4  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1)  per  l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal  2020  al 2025, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo  all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli  che  verranno  iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti,  rispettivamente, ai capitoli 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello  stato  di  previsione  per  l'anno  in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  Sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 29 luglio 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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