Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2019 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 10 luglio 2019
Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, lettera j), delle Linee guida n. 4. (Delibera n. 636).


IL CONSIGLIO
dell'Autorita' nazionale anticorruzione

Nell'adunanza del 10 luglio 2019;
Vista la deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 con cui sono state adottate le linee guida di cui all'art. 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, denominate linee guida n. 4 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».
Vista la deliberazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 recante l'aggiornamento delle linee guida n. 4 al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
Vista la procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia riguardante, tra l'altro, la violazione dell'art. 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo e ai criteri di affidamento per gli appalti che mostrano un interesse transfrontaliero certo.
Considerato che, secondo la Commissione europea, le indicazioni fornite al punto 2.2 delle citate linee guida suggeriscono un'interpretazione non conforme dell'art. 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Considerato, altresi', che la Commissione europea ha ritenuto che l'art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 sia incompatibile con le disposizioni UE, in quanto si applica a prescindere dal fatto che l'appalto presenti o meno un interesse transfrontaliero certo e prevede una soglia riferita al numero delle offerte giudicata non sufficientemente elevata.
Ritenuto che le indicazioni contenute in merito nelle linee guida n. 4, al punto 1.5, appaiono non conformi alle disposizioni europee.
Considerato che tra le modalita' individuate dalla Commissione europea per il superamento della citata procedura di infrazione viene indicata la revisione, in parte qua, delle linee guida n. 4.
Considerato che, a tal fine, il Consiglio dell'Autorita' ha avviato la procedura di aggiornamento delle citate linee guida, al fine di giungere ad un'interpretazione comunitariamente orientata delle disposizioni ritenute non conformi.
Visto il parere del Consiglio di Stato reso con atto n. 1312/2019 del 30 aprile 2019 sullo schema di linee guida aggiornate al fine del superamento della procedura di infrazione.
Considerato che, nelle more della conclusione della procedura di aggiornamento delle linee guida n. 4, e' intervenuto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55.
Considerato che l'art. 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, affida alla disciplina del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, di cui all'art. 216, comma 27-octies, materie attualmente disciplinate dalle linee guida n. 4.
Visto l'art. 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, introdotto dal citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more dell'adozione del richiamato regolamento unico, l'ANAC e' autorizzata a modificare le linee guida n. 4 ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273;
Considerato che, ai sensi dell'art. 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, le disposizioni delle linee guida n. 4 rimangono in vigore o restano efficaci fino all'entrata in vigore del regolamento unico, in quanto compatibili con il codice dei contratti pubblici;

Delibera:

Di aggiornare i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle linee guida n. 4, al solo fine di consentire l'archiviazione della richiamata procedura di infrazione.

Dispone:

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente delibera e del testo aggiornato delle linee guida n. 4 allegato alla presente delibera.

Roma, 10 luglio 2019

Il Presidente: Cantone

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Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 luglio 2019.

Il Segretario: Esposito
 
Allegato
Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici».

(Approvate dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del consiglio n. 206 del 1º marzo 2018. Aggiornate con delibera del consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6).
Sommario
1. Oggetto e ambito di applicazione
2. Il valore stimato dell'appalto
3. Principi comuni
4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
4.1 L'avvio della procedura
4.2 I requisiti generali e speciali
4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione
4.4 La stipula del contratto
5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35
5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici
5.2 Il confronto competitivo
5.3 La stipula del contratto
6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro
7. Entrata in vigore
1. Oggetto e ambito di applicazione.
1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del codice dei contratti pubblici e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici - (di seguito solo «Stazioni appaltanti»), che intendono affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
b) nei settori speciali, in quanto compatibili.
1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalita', parita' di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche' la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicita' e motivazione descritte nelle presenti linee guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformita' ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non puo' essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, l'importo dell'appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente, dell'esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri stati membri (si veda la Comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento. E' necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo. Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere nonche' il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e in particolare il principi di parita' di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalita' oltreche' l'obbligo di trasparenza che ne deriva.
+-------------------------------------------------------------------+ |Le disposizioni di cui all'art. 36 del codice dei contratti pub- | |blici e le presenti linee guida si applicano agli affidamenti di | |lavori, servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in | |essere dalle stazioni appaltanti. | |Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed | |esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo| |inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito | |dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei | |rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai| |principi dettati dal Trattato UE. | |Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e | |di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti | |disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche' la | |normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla | |centralizzazione e aggregazione della committenza. | |Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle | |procedure ordinarie anziche' a quelle dell'art. 36 decreto | |legislativo n. 50/2016. | |Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse | |transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure| |di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti a| |garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato | |alle imprese estere. | +-------------------------------------------------------------------+

2. Il valore stimato dell'appalto.
2.1 Il valore stimato dell'appalto e' calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato (art. 28-bis decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) o convenzione di lottizzazione (art. 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150) o altri strumenti urbanistici attuativi. Quanto disposto dall'art. 16, comma 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 36, comma 4, codice dei contratti pubblici si applica unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 9, codice dei contratti pubblici, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. Per l'effetto: se il valore complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo - qualunque esse siano - non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell'art. 35, comma 9, codice dei contratti pubblici, il privato potra' avvalersi della deroga di cui all'art. 16, comma 2-bis,decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusivamente per le opere funzionali; al contrario, qualora il valore complessivo di tutte le opere superi la soglia comunitaria, il privato sara' tenuto al rispetto delle regole di cui al codice di contratti pubblici sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali. Per opere funzionali si intendono le opere di urbanizzazione primaria (ad es. fogne, strade, e tutti gli ulteriori interventi elencati in via esemplificativa dall'art. 16, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) la cui realizzazione e' diretta in via esclusiva al servizio della lottizzazione ovvero della realizzazione dell'opera edilizia di cui al titolo abilitativo a costruire e, comunque, quelle assegnate alla realizzazione a carico del destinatario del titolo abilitativo a costruire.
2.3 Si applica l'art. 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici.
+-------------------------------------------------------------------+ |Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si | |applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del codice dei | |contratti pubblici. Cio' vale anche per le opere a scomputo di cui | |all'art. 36, comma 3 e 4 del codice dei contratti pubblici, | |indipendentemente se si tratta di lavori di urbanizzazione primaria| |o secondaria, fatto salvo quanto previsto dal decreto del | |Presidente della Repubblica n. 380/2001. | +-------------------------------------------------------------------+

3. Principi comuni.
3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', rotazione), 34 (criteri di sostenibilita' energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresi' le disposizioni di cui all'art. 50 del codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio.
3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato art. 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
a) al principio di economicita', l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruita' dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestivita', l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilita' degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parita' di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicita', la conoscibilita' delle procedure di gara, nonche' l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalita', l'adeguatezza e idoneita' dell'azione rispetto alle finalita' e all'importo dell'affidamento;
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunita' degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
j) ai criteri di sostenibilita' energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresi' una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano nazionale anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realta' imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettere b) e c) del codice dei contratti pubblici).
3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4 del codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano anche le linee guida n. 2 in materia di «Offerta economicamente piu' vantaggiosa»).
3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtu' di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilita' ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), puo' suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non puo' essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m del codice dei contratti pubblici.
3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa si' che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale piu' stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresi' conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualita' della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitivita' del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilita' dell'operatore economico e l'idoneita' a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, e' consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.
+-------------------------------------------------------------------+ |  L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture | |secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei| |contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono | |nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, | |tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non | |discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', | |rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela | |dell'effettiva possibilita' di partecipazione delle micro, piccole | |e medie imprese, nonche' dei criteri di sostenibilita' energetica e| |ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei | |conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e | |degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo| |settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di | |quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera | |limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I | |regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, | |sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il | |rispetto del principio di rotazione espressamente fa si' che | |l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere| |eccezionale e richiedano un onere motivazionale piu' stringente. | |L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico | |invitato in occasione del precedente affidamento, e non | |affidatario, deve essere motivato. E' possibile derogare al | |principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a | |1.000 euro. | +-------------------------------------------------------------------+

4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.
4.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro puo' avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lettera gggg) del codice dei contratti pubblici, in conformita' all'art. 36, comma 2, lettera a) del predetto codice.
4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.
4.1 L'avvio della procedura.
4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante puo' acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonche' le principali condizioni contrattuali.
4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si puo' altresi' procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici.

+-------------------------------------------------------------------+ |  Le procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei | |contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o | |con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, | |l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una | |sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto| |puo' essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a | |40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione | |diretta di lavori. | +-------------------------------------------------------------------+

4.2 I requisiti generali e speciali.
4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici nonche' dei requisiti minimi di:
a) idoneita' professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attivita' nello specifico settore oggetto del contratto;
b) capacita' economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilita' delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, puo' essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacita' tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e' sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita' economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facolta' di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nonche' della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneita' a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attivita' (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia' eseguite e nei limiti dell'utilita' ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonche' le modalita' di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.
4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facolta' di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonche' delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneita' a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attivita' (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia' eseguite e nei limiti dell'utilita' ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonche' le modalita' di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.
4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonche' delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneita' a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attivita' (es. art. 1, comma 52, legge n. 190/2012).


+-----------------------------------------------+
|L'operatore economico deve essere in possesso |
|dei requisiti di carattere generale di cui |
|all'art. 80 del codice dei contratti pubblici |
|nonche' dei requisiti speciali richiesti dalla |
|stazione appaltante. L'eventuale possesso |
|dell'attestato di qualificazione SOA per la |
|categoria dei lavori oggetto dell'affidamento |
|e' sufficiente per la dimostrazione del |
|possesso dei requisiti di capacita' |
|economico/finanziaria e tecnico/professionale. |
|Per gli affidamenti diretti di importo fino a |
|20.000,00 euro sono consentite semplificazioni |
|nel procedimento di verifica dei requisiti, |
|secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e |
|4.2.3 delle presenti linee guida. |
+-----------------------------------------------+

4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione.
4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruita' del prezzo in rapporto alla qualita' della prestazione, nonche' del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante puo' ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o piu' operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.
4.3.2 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilita') gia' adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto puo' essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.
4.3.3 In caso di affidamento diretto, e' facolta' della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresi', la facolta' di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103.


+---------------------------------+
| La stazione appaltante motiva in|
|merito alla scelta |
|dell'affidatario e verifica il |
|possesso da parte dell'operatore |
|economico selezionato dei |
|requisiti di carattere generale |
|di cui all'art. 80 del codice dei|
|contratti pubblici e di quelli di|
|carattere speciale eventualmente |
|richiesti nella determina a |
|contrarre o nell'atto ad essa |
|equivalente, fatto salvo quanto |
|previsto ai paragrafi 4.2.2 e |
|4.2.3 delle presenti linee guida.|
+---------------------------------+



+-----------------------+
| La motivazione puo' |
|essere espressa in |
|forma sintetica nei |
|casi indicati al |
|paragrafo 4.3.2. |
+-----------------------+

4.4 La stipula del contratto.
4.4.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro puo' avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
4.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di trentacinque giorni per la stipula del contratto.


+-------------------------+
| La stipula del contratto|
|avviene nel rispetto |
|delle disposizioni di cui|
|all'art. 32, comma 10, |
|lettera b) e comma 14, |
|del codice dei contratti |
|pubblici. |
+-------------------------+

5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35.
5.1 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
La stazione appaltante puo' eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.
5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
c) stipulazione del contratto.
5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici.
5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:
a) le modalita' di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessita' di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;
b) le modalita' di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
5.1.2 L'indagine di mercato e' preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalita' ritenute piu' convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessita' di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalita', anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonche' di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
5.1.4 La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicita' dell'attivita' di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti piu' idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilita', da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicita'. La durata della pubblicazione e' stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5.1.5 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneita' professionale, i requisiti minimi di capacita' economica/finanziaria e le capacita' tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalita' per comunicare con la stazione appaltante.
5.1.6 La stazione appaltante puo' individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalita' di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale e' rappresentata la volonta' della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici e' reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o altre forme di pubblicita'. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalita' di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico puo' richiedere l'iscrizione limitata ad una o piu' fasce di importo ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti puo' essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e' sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
5.1.7 L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti e' consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico e' tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalita' fissate dalla stessa.
5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosita' delle istanze pervenute.
5.1.9 La stazione appaltante prevede le modalita' di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata - ad esempio semestrale - o al verificarsi di determinati eventi, cosi' da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti puo' avvenire via pec e, a sua volta, l'operatore economico puo' darvi riscontro tramite pec.
La stazione appaltante esclude, altresi', dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
5.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purche' compatibili con il codice dei contratti pubblici e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.


+-------------------------------------+
| Le amministrazioni possono dotarsi, |
|nel rispetto del proprio ordinamento,|
|di un regolamento in cui vengono |
|disciplinate: a) le modalita' di |
|conduzione delle indagini di mercato,|
|eventualmente distinte per fasce di |
|importo; b) le modalita' di |
|costituzione dell'elenco dei |
|fornitori, distinti per categoria e |
|fascia di importo; c) i criteri di |
|scelta dei soggetti da invitare a |
|presentare offerta. Lo svolgimento |
|delle indagini di mercato non |
|ingenera negli operatori alcun |
|affidamento sul successivo invito |
|alla procedura. Le indagini di |
|mercato sono svolte secondo le |
|modalita' ritenute piu' convenienti |
|dalla stazione appaltante, |
|differenziate per importo e |
|complessita' di affidamento, secondo |
|i principi di adeguatezza e |
|proporzionalita', anche tramite la |
|consultazione dei cataloghi |
|elettronici del mercato elettronico |
|propri o delle altre stazioni |
|appaltanti, nonche' di altri |
|fornitori esistenti. La stazione |
|appaltante assicura l'opportuna |
|pubblicita' dell'indagine di mercato,|
|scegliendo gli strumenti piu' idonei |
|in ragione della rilevanza del |
|contratto per il settore merceologico|
|di riferimento e della sua |
|contendibilita'. La stazione |
|appaltante puo' individuare gli |
|operatori economici da invitare, |
|selezionandoli anche da elenchi |
|appositamente costituiti, a seguito |
|di avviso pubblico, secondo le |
|modalita' indicate nei paragrafi |
|5.1.6 e seguenti delle presenti linee|
|guida. |
+-------------------------------------+



+---------------------------------------------+
| Gli operatori economici invitati posseggono |
|i requisiti generali di moralita' di cui |
|l'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 |
|ed i requisiti speciali richiesti |
|dall'avviso. L'eventuale possesso |
|dell'attestato di qualificazione SOA per la |
|categoria dei lavori oggetto dell'affidamento|
|e' sufficiente per la dimostrazione del |
|possesso dei requisiti di capacita' |
|economico/finanziaria e |
|tecnico/professionale. |
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5.2 Il confronto competitivo.
5.2.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalita' dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionera' ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonche' della volonta' di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici.
5.2.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici la stazione appaltante e' tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunita' di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7.
5.2.3 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che cio' sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicita', la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinche' i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, ne' siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.
5.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo pec ovvero, quando cio' non sia possibile, tramite lettera in conformita' a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalita' previste dal singolo mercato elettronico.
5.2.6 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneita' professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validita' della stessa;
d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto art. 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualita'/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l'indicazione dei termini e delle modalita' di pagamento;
h) l'eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo come identificato al punto 1.5, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volonta' di avvalersi della facolta' prevista dell'art. 97, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016, purche' pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformita' di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresi' specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del codice dei contratti pubblici: a) che il cosi' detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'art. 97, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, una volta operato il cosi' detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attivita' devono essere verbalizzate.
5.2.8 Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, e' regolata dall'art. 36, comma 5, del codice dei contratti pubblici.


+-----------------------------------------+
| La stazione appaltante seleziona, in |
|modo non discriminatorio gli operatori da|
|invitare, in numero proporzionato |
|all'importo e alla rilevanza del |
|contratto e, comunque, in numero almeno |
|pari ai minimi previsti dall'art. 36 del |
|codice dei contratti pubblici, sulla base|
|dei criteri definiti nella determina a |
|contrarre ovvero dell'atto equivalente. |
|La stazione appaltante e' tenuta al |
|rispetto del principio di rotazione degli|
|affidamenti e degli inviti. Nel caso in |
|cui non sia possibile procedere alla |
|selezione degli operatori economici da |
|invitare sulla base dei requisiti |
|posseduti, la stazione appaltante procede|
|al sorteggio, a condizione che cio' sia |
|stato debitamente pubblicizzato |
|nell'avviso di indagine di mercato o |
|nell'avviso di costituzione dell'elenco e|
|che, in ogni caso, venga evitata la |
|conoscibilita' dei soggetti invitati, |
|prima della scadenza dei termini di |
|ricezione delle offerte. La stazione |
|appaltante invita contemporaneamente |
|tutti gli operatori economici |
|selezionati. L'invito contiene tutti gli |
|elementi che consentono alle imprese di |
|formulare un'offerta informata e dunque |
|seria, tra cui almeno quelli indicati al |
|paragrafo 5.2.6 delle presenti linee |
|guida. La stazione appaltante verifica il|
|possesso dei requisiti da parte |
|dell'aggiudicatario. La stazione |
|appaltante puo' effettuare verifiche nei |
|confronti degli altri operatori economici|
|invitati, conformemente ai principi in |
|materia di autocertificazione di cui al |
|decreto del Presidente della Repubblica |
|28 dicembre 2000, n. 445. |
+-----------------------------------------+

5.3 La stipula del contratto.
5.3.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri.
5.3.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del codice dei contratti pubblici e' esclusa l'applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.
5.3.3 Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.


+-------------------------+
| La stipula del contratto|
|avviene nel rispetto |
|delle disposizioni di cui|
|all'art. 32, comma 10, |
|lettera b) e comma 14, |
|del codice dei contratti |
|pubblici. |
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6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.
6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge n. 145/2018, fino al 31 dicembre 2019, il numero minimo degli operatori da invitare e' pari a dieci.
6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all'art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici ed esplicitata al paragrafo 5 delle presenti linee guida, con l'estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacita' economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.
6.3 Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilita' di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto piu' necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parita' di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali gia' esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
6.4 Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del codice dei contratti pubblici, si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.


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| La procedura per l'affidamento di lavori |
|di cui all'art. 36, comma 2, lettera c), |
|del codice dei contratti pubblici e' del |
|tutto simile a quella di cui all'art. 36, |
|comma 2, lettera b), del medesimo codice, |
|come esplicitata al paragrafo 5 delle |
|presenti linee guida. L'invito e' rivolto |
|ad almeno quindici operatori. I requisiti |
|di capacita' economico/finanziaria e |
|tecnico/professionale sono comprovati |
|dall'attestato di qualificazione SOA per |
|categoria e classifica da definire in |
|ragione dei lavori oggetto |
|dell'affidamento. Per affidamenti di |
|importo elevato, superiori a 500.000 euro, |
|le stazioni appaltanti motivano il mancato |
|ricorso a procedure ordinarie che prevedono|
|un maggior grado di trasparenza negli |
|affidamenti. |
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7. Entrata in vigore.
7.1 Le presenti linee guida aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e modificate con deliberazione del Consiglio dell'Autorita' del 10 luglio 2019 entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente: Cantone

Approvate dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 10 luglio 2019.
Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 19 luglio 2019.
Il Segretario: Esposito