| Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 26 luglio 2019 |  
| Primi interventi urgenti di protezione civile  in  conseguenza  degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei  territori  colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019.  (Ordinanza  n. 600).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi nei territori colpiti  della  Regione  Emilia-Romagna,  nel  mese  di maggio 2019;   Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione,  anche  in termini di  somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  di  carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di  vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;   Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente normativa;   Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna  con  nota  del  17 luglio 2019; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
              Nomina commissario e piano degli interventi 
   1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi di cui in premessa, il Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  e' nominato commissario delegato.   2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo' avvalersi delle strutture  e  degli  uffici  regionali,  provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che  agiscono  sulla  base  di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.   3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse finanziarie  di  cui  all'art.   9,   entro   trenta   giorni   dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della protezione civile. Tale piano  deve  contenere  gli  interventi  piu' urgenti delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere  a)  e b), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, anche realizzati in regime di somma urgenza, in ordine:     a) all'organizzazione e  all'effettuazione  degli  interventi  di soccorso alla popolazione interessata dall'evento di cui in premessa, rivolti alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla  messa  in sicurezza del territorio colpito -  nonche'  delle  prime  misure  di assistenza delle popolazioni medesime, ivi compresi i  contributi  di cui all'art. 2;     b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale e alluvionale o  delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle  misure  volte  a garantire la continuita' amministrativa nei comuni  e  nei  territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.   4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere,  per  ogni intervento, l'indicazione della localita' e del comune, del  soggetto attuatore, la  descrizione  tecnica  di  ciascun  intervento  con  la relativa durata, il CUP nonche' l'indicazione delle singole stime  di costo.   5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  9  previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.   6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma 2, nonche' ad enti aventi personalita'  giuridica  pubblica  ed  alle societa' pubbliche che gestiscono infrastrutture a rete e dei servizi essenziali del settore  sanitario  e  scolastico,  previo  rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di causalita'  con  la  situazione  di  emergenza  in  argomento.   Tale rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.   7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Contributi autonoma sistemazione 
   1. Il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  sindaci  dei comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai  nuclei  familiari la cui abitazione  principale,  abituale  e  continuativa  sia  stata distrutta in tutto  o  in  parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in esecuzione di provvedimenti delle competenti  autorita',  adottati  a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per  l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente nel  limite  massimo  di  euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, nel limite massimo di euro  500,00 per i nuclei familiari composti da due unita', nel limite massimo  di euro 700,00 per quelli composti da tre unita' e nel limite massimo di euro 800,00 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti  da  cinque  o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti  persone  di eta' superiore a sessantacinque anni, con invalidita' o  disabilita', con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e'  concesso un contributo aggiuntivo  di  euro  200,00  mensili  per  ognuno  dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.   2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano  realizzate le  condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  ovvero   si   sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere  di  stabilita',  e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art. 9.   4. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale e/o comunale.     |  
|   |                                 Art. 3 
                                Deroghe 
   1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  i commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori  dai  medesimi individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96, 97, 98 e 99;     regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;     regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40, 41, 42 e 119;     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e successive modifiche ed integrazioni;     decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;     decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;     decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;     decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7,  comma  6, lettera b), 24, 45 e 53;     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 22-bis , 23, 24, 25 e 49;     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7,  9,  10,  12,  18,  28,  29,  29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137,  158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205,  231,  da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214,  215  e  216,  del  predetto  decreto  legislativo  n. 152/2006, nel rispetto della direttiva  2008/98CEE;  con  riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del  citato decreto  legislativo  n.  152/2006,  limitatamente  ai  termini   ivi previsti;     decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;     decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151, articoli 3 e 4;     decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;   decreto del Presidente della Repubblica  6  gennaio  2001  n.  380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24,  da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;     decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;     decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8,  convertito  con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164  e  decreto  del Presidente della Repubblica 13  giugno  2017,  n.  120  nel  rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;     decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;     leggi e disposizioni regionali e  provinciali,  anche  di  natura organizzativa, strettamente connesse alle  attivita'  previste  dalla presente ordinanza, oltre che dei  piani  urbanistici  comunali,  dei piani  e  dei  progetti  di  utilizzazione  delle  aree  del  demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati;     disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del  Ministro  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  18  gennaio  2018 relativo alla disciplina del regime di condizionalita' ai  sensi  del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle  riduzioni  ed  esclusioni  per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.   2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la redazione della perizia giustificativa di cui al  comma  4  dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al comma 7 dell'art. 163 possono  essere  derogati,  di  conseguenza  e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10  dell'art. 163.   3. Il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  nel  rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:     21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche in assenza della delibera di programmazione;     32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti  di euro 200.000,00 e quella agli articoli  76  e  98  e'  riferita  alle tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto emergenziale;     35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;     37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;     40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal contesto emergenziale lo richiedono;     60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;     63, comma  2,  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui alla presente ordinanza.   Tale deroga, se necessaria,  potra'  essere  utilizzata  anche  per l'individuazione dei soggetti cui  affidare  la  verifica  preventiva della progettazione di cui all'art.  26,  comma  6,  lettera  a)  del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;     95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle ipotesi previste dalla norma;     97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse non e' inferiore a cinque;     31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario, l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;     24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;     25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;     157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla presente ordinanza;     105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei subappaltatori di cui al comma 6;     106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;   4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016, mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti responsabili delle procedure;   5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  36 e 63, anche non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti,  tali  operatori  sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture;   6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art.  1  possono prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 113-bis  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto  delle  norme vigenti in materia di lavoro;   7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono  verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto  legislativo  n. 50 del 2016, richiedendo  le  necessarie  spiegazioni  per  iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione emergenziale in atto  e  comunque  non  inferiore  a  cinque  giorni. Qualora l'offerta  risulti  anomala  all'esito  del  procedimento  di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi  dell'art. 163,  comma  5,  per  la  parte  di  opere,   servizi   o   forniture eventualmente gia' realizzata.     |  
|   |                                 Art. 4 
                 Materiali litoidi, vegetali e rifiuti 
   1. Il commissario delegato puo', ove  necessario,  provvedere  alla individuazione di appositi siti di stoccaggio ove ubicare  i  detriti ed i materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale di cui  alla presente ordinanza.   2. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a  prevenire situazioni di pericolo e  per  il  ripristino  dell'officiosita'  dei corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi  calamitosi  in  rassegna  erano  soggetti  a procedure di bonifica ambientale  dovuta  alla  presenza  di  rifiuti pericolosi,  tossici  o  nocivi  idonei  a  modificare   la   matrice ambientale naturale gia'  oggetto  di  valutazione  dalle  competenti direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della  tutela  del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma  2  qualora  non  presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle  colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del  decreto legislativo n. 152 del 2006.   3. I materiali litoidi e vegetali, rimossi  dal  demanio  idrico  e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi  d'acqua,  possono,  in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio  1993,  n.  275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto  e  di  opere idrauliche ai  realizzatori  degli  interventi  stessi,  oppure  puo' essere prevista la compensazione,  nel  rapporto  con  gli  operatori economici, in  relazione  ai  costi  delle  attivita'  inerenti  alla sistemazione  dei  tronchi  fluviali  con  il  valore  del  materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base  dei  canoni demaniali vigenti. La cessione dei  suddetti  materiali  puo'  essere disciplinata  anche  con   atto   di   concessione   che   stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali  asportati,  la  valutazione economica in relazione  ai  canoni  demaniali  e  quanto  dovuto  dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico  delle risorse di cui all'art. 10. Per i materiali litoidi asportati il  RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione  del  valore assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del  materiale  da asportare, oltre  che  la  corretta  contabilizzazione  dei  relativi volumi.   4. I fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di  cui in premessa, diversi da quelli di cui al comma 3,  sono  classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il codice CER 20.03.99. Per  le attivita' di gestione degli stessi trova applicazione quanto previsto all'art. 183, comma 1, lettera n) del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152. I  costi  di  smaltimento  sostenuti  dai  gestori  del Servizio pubblico locale dei  rifiuti  urbani  sono  a  carico  della gestione commissariale.     |  
|   |                                 Art. 5 
                Procedure di approvazione dei progetti 
   1. I commissari delegati e gli  eventuali  soggetti  attuatori  dai medesimi  individuati,  provvedono  all'approvazione   dei   progetti ricorrendo, ove necessario, alla  conferenza  di  servizi  da  indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza  di servizi il rappresentante di un'amministrazione o  soggetto  invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato  potere  di rappresentanza,  la  conferenza  delibera  prescindendo   dalla   sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine dell'assenso.   2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei  commissari  delegati  e  degli  eventuali  soggetti   attuatori, costituisce, ove occorra, variante  agli  strumenti  urbanistici  del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla  imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio  e dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle  opere   e   urgenza   e indifferibilita' dei relativi lavori.   3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si intendono acquisiti con esito positivo.   4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di  trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci  giorni.  Nei  casi  di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di  servizi,  dalle amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della salute e della pubblica incolumita', la decisione -  in  deroga  alla procedura prevista dall'art. 14-quinquies della legge 7 agosto  1990, n. 241 e' rimessa: all'ordine del  giorno  della  prima  riunione  in programma  del  Consiglio  dei  ministri,  quando   l'amministrazione dissenziente  e'  un'amministrazione  statale;  ai  soggetti  di  cui all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.     |  
|   |                                 Art. 6   Contributi   per   il   ricondizionamento,   il   ripristino    della  funzionalita'  e  la  manutenzione  straordinaria   di   mezzi   ed  attrezzature 
   1. Al fine di garantire il ripristino della capacita'  di  risposta alle  emergenze,  in  considerazione   dell'utilizzo   intensivo   di attrezzature  e  mezzi  dell'Agenzia  regionale  per   la   sicurezza territoriale  e  la  protezione  civile  e  delle  organizzazioni  di volontariato  di  protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna, impegnate nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla  popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato e' autorizzato a  programmare  risorse  nel  piano  di  cui  all'art.  1 finalizzate a  consentire  all'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza territoriale  e  la  protezione  civile,  direttamente  o  concedendo contributi  alle  suindicate   organizzazioni,   il   reintegro   dei materiali,   il   loro   ricondizionamento,   il   ripristino   della funzionalita' e la  manutenzione  straordinaria  dei  mezzi  e  delle attrezzature  impiegati,  nonche',   qualora   non   convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di  concezione  innovativa  e  in  grado  di ottimizzare i costi di gestione.   2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art. 9.     |  
|   |                                 Art. 7   Benefici normativi previsti  dagli  articoli  39  e  40  del  decreto                       legislativo n. 1/2018) 
   1. Relativamente all'intero periodo per cui e' stato dichiarato  lo stato di emergenza, il commissario delegato provvede  all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile iscritte  nell'elenco  territoriale  della  Regione   Emilia-Romagna, impiegate in occasione dell'emergenza come indicato  all'interno  del piano di cui all'art. 1, comma 3. Gli esiti  delle  istruttorie  sono trasmessi al Dipartimento della protezione  civile  che,  esperiti  i procedimenti  di  verifica,  autorizza  il  commissario  delegato   a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti,  a  valere  sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.   2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  relativamente  ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario  supporto alla  Regione  Emilia-Romagna,  provvede,  a  valere  sugli  ordinari stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed  alla  liquidazione  dei rimborsi richiesti ai sensi  degli  articoli  39  e  40  del  decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile   iscritte nell'elenco centrale e da quelle che hanno operato nell'ambito  delle colonne mobili regionali.     |  
|   |                                 Art. 8 
                  Relazione del commissario delegato 
   1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche',  allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.     |  
|   |                                 Art. 9 
                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come stabilito nella delibera del Consiglio dei  ministri  del  26  giugno 2019, nel limite massimo di euro 19.000.000,00.   2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita' speciale intestata al commissario delegato.   3. La Regione Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a  trasferire  sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in rassegna,   la   cui   quantificazione   deve   essere    effettuata, contestualmente al Piano di cui all'art. 1, comma 3.   4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.   5. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 26 luglio 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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