| Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 23 luglio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Pazenir», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  84798/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 giugno  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione  in  commercio  di  medicinali  dal medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2019 e riporta l'insieme  delle nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data  9  -  12 luglio 2019;   Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019)5303  dell'8 luglio  2019  che  trasferisce  la  titolarita'   dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pazenir» da Teva B.V. a ratiopharm GmbH.; 
                              Determina: 
   La   confezione   del   seguente   medicinale   per    uso    umano generico/biosimilare/equivalente/, di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:   PAZENIR  descritta  in  dettaglio  nell'allegato,  che   fa   parte integrante del  presente  provvedimento,  e'  collocata  in  apposita sezione della classe di cui all'art.  12,  comma  5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai  farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Il         titolare         dell'A.I.C.         del         farmaco generico/equivalente/biosimilare e' esclusivo responsabile del  pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia brevettuale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 23 luglio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti. 
     Generico / Equivalente di nuova autorizzazione.     PAZENIR.     Codice ATC - Principio Attivo: L01CD01 - Paclitaxel.     Titolare: Ratiopharm GmbH.     Codice procedura EMEA/H/C/4441.     GUUE 28 giugno 2019.     Indicazioni terapeutiche.     La monoterapia con «Pazenir» e'  indicata  nel  trattamento  de.l tumore metastatico  della  mammella  in  pazienti  adulti  che  hanno fallito il trattamento di prima linea per la malattia  metastatica  e per i quali la terapia  standard,  contenente  antraciclina,  non  e' indicata (vedere paragrafo 4.4).     «Pazenir» in associazione con carboplatino  e'  indicato  per  il trattamento di prima linea del  tumore  del  polmone  non  a  piccole cellule, in pazienti adulti non candidati a chirurgia  potenzialmente curativa e/o a radioterapia.     Modo di somministrazione.     «Pazenir»  deve  essere  somministrato  esclusivamente  sotto  la supervisione di un  oncologo  qualificato  in  reparti  specializzati nella  somministrazione  di  agenti  citotossici.  Non  deve   essere sostituito con altre formulazioni di paclitaxel.     «Pazenir» e' per uso endovenoso. La dispersione  ricostituita  di «Pazenir»  deve essere somministrata per via  endovenosa  utilizzando un set per infusione dotato di  un  filtro  da  15  micron.  Dopo  la somministrazione, si raccomanda di lavare la linea di  infusione  con soluzione  iniettabile  di  cloruro  di  sodio  9  mg/ml  (0,9%)  per assicurare la somministrazione della dose completa.     Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate: EU/1/18/1317/001 - A.I.C. n.  047855010/E - in base 32: 1FNFF2 5 mg/ml - polvere per dispersione per  infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 100 MG - 1 flaconcino.     Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio: rapporti periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza (PSUR).     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Condizioni o limitazioni per  quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed efficace del medicinale: piano di gestione del rischio (RMP).     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali 25;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
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