| Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 25 luglio 2019 |  
| Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea,  con  godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15  maggio  2023,  undicesima  e  dodicesima tranche.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta  e successive modifiche e integrazioni;   Visto il decreto ministeriale  n.  162  del  2  gennaio  2019,  (di seguito «decreto cornice»), emanato in  attuazione  dell'art.  3  del testo unico, ove si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;   Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012, concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione, negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Considerato che l'importo  delle  emissioni  disposte  a  tutto  23 luglio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia' effettuati, a 81.905 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi ancora da effettuare;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visti i propri decreti in data 23 marzo,  25  giugno,  26  novembre 2018, nonche' 21 febbraio e 27 maggio 2019,  con  i  quali  e'  stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni  del  Tesoro poliennali 0,10% con godimento 28 marzo 2018  e  scadenza  15  maggio 2023, indicizzati, nel  capitale  e  negli  interessi,  all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi  al  consumo  nell'area  dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco  d'ora  innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei predetti buoni  del Tesoro poliennali;   Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventiseiesima tranche  dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, con godimento 15 settembre 2015  e scadenza 15 settembre 2032 indicizzati all'«Indice Eurostat»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche' del «decreto  cornice»,  e'  disposta  l'emissione  di  un'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente  ai  BTP€i  con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032  indicizzati all'Indice Eurostat, per un ammontare nominale  complessivo  compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo  di 1.250 milioni di euro.   I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%,  pagabile  in due semestralita' posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.   Le prime tre cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.   Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di rimborso del titolo («coupon stripping»).   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 luglio 2019, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima»,  verra'  corrisposta  nella  misura  dello  0,  15%  del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente articolo, ha luogo  il  collocamento  della  dodicesima  tranche  dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli  10,  11, 12 e 13 del «decreto di massima»;   Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 luglio 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  30 luglio 2019, al prezzo di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi  per  76  giorni.  A  tal  fine  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire,  in  via  automatica,  le  relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 30 luglio 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al  rateo  di interesse dello 0, 10% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1),  per  l'importo  relativo   al   netto   ricavo dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019  faranno carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  21.1)  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli  anni successivi.   L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario 2023 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502  (unita'  di  voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  Sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 25 luglio 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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