Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2019 (vai al sommario) |
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
DELIBERA 26 giugno 2019 |
Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 586). |
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IL CONSIGLIO dell'autorita' nazionale anticorruzione
Nell'adunanza del 26 giugno 2019; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Viste le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera 28 dicembre 2016, n. 1310 contenente le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016» ed il relativo allegato 1; Vista la delibera dell'8 marzo 2017, n. 241«Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016»; Vista la delibera 12 aprile del 2017, n. 382 «Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettere c) ed f) del decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN»; Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018 con cui e' stata sospesa l'efficacia della delibera dell'8 marzo 2017, n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1-ter, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 33/2013 in attesa della definizione della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma, sezione I-quater, ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828. Viste le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera 8 novembre 2017, n. 1134 contenente «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 con cui la Consulta, su questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma, sezione I-quater, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo n. 33/2013 «nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)»; Valutata la necessita' di revocare la sospensione di cui alla delibera del 12 aprile del 2017, n. 382 alla luce della sentenza suddetta e di superare il comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018; Considerata la necessita' di fornire precisazioni in ordine alle indicazioni contenute nella delibera n. 241/2017 e della delibera n. 1134/2017, alla luce della pronuncia della Consulta al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14 del medesimo decreto; Vista la decisione del consiglio dell'8 maggio 2019 con cui e' stata approvata in via preliminare la bozza di delibera delle Linee guida «Integrazioni e modifiche della delibera n. 241/2017 per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 33/2013 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.» e ritenuto opportuno, prima della definitiva approvazione, trasmettere lo schema di modifica al garante della privacy per un parere; Vista la nota n. 39274 del 16 maggio 2019 con cui l'Autorita', in spirito di leale collaborazione istituzionale, ha richiesto un parere al garante per la protezione dei dati personali sulla bozza di delibera; Visto il parere del garante per la protezione dei dati personali reso il 31 maggio 2019 ed esaminato nella seduta del 26 giugno 2019; Viste le relazioni dell'Ufficio PNA e regolazione anticorruzione e trasparenza (URAC);
Considerato in fatto:
Con la presente delibera l'Autorita' intende modificare e integrare la delibera n. 241/2017 e fornire precisazioni sulla delibera n. 1134/2017 in merito ai criteri e modalita' di applicazione dell'art. 14, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'art. 2-bis del medesimo decreto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019. Prima di affrontare gli aspetti giuridici della vicenda e' preliminarmente necessario ricostruire lo svolgimento dei fatti in quanto rilevanti ai fini dei chiarimenti successivamente espressi. Dirigenti del garante per la protezione dei dati personali hanno impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione 1-quater di Roma, alcuni provvedimenti, tra cui la nota del segretario generale del garante n. 34260/96505 del 14 novembre 2016, con cui, al fine di adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza, si invitavano i ricorrenti a comunicare i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e f) del decreto legislativo n. 33/2013. A sostegno dell'impugnativa, i ricorrenti lamentavano, in linea generale, che «il carattere limitativo della riservatezza individuale di un trattamento che non troverebbe rispondenza in alcun altro ordinamento nazionale,» - come quello imposto dalla disciplina nazionale - si porrebbe "in contrasto con il «principio di proporzionalita' di derivazione europea» essendo fondato «sull'erronea assimilazione di condizioni non equiparabili fra loro (dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti cui il decreto si applica e titolari di incarichi politici)», prescindendo «dall'effettivo rischio corruttivo insito nella funzione svolta». Di conseguenza, i ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti gravati, previa eventuale disapplicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 33/2013, ovvero, in subordine, che fosse sollevata questione pregiudiziale dell'art. 14, comma 1-bis in combinato disposto con il comma 1, lettere c) ed f), del decreto legislativo n. 33/2013 innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o avanti alla Corte costituzionale per violazione in tale ultima ipotesi degli artt. 2, 3, 11, 13 e 117, comma 1, Costituzione. Il Tribunale amministrativo regionale, dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni sollevate dalle parti, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017 sospendeva il giudizio in attesa del pronunciamento della Consulta. Il Tribunale amministrativo regionale, inoltre, richiamando integralmente le argomentazioni gia' esposte in ordine all'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo n. 33/2013, estendeva, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale anche al comma 1-ter dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, limitatamente alla parte in cui dispone che «l'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente». Giova anticipare, come si illustrera' di seguito, che l'ANAC con delibera n. 241 dell'8 marzo 2017 aveva dettato «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013» con l'obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013, individuate all'art. 2-bis, comma 1, ivi compresi gli ordini professionali di cui al comma 2 del medesimo decreto legislativo, indicazioni sulla nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 33/2013 con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016. La stessa Autorita', in attesa della definizione nel merito del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione I-quater, o di un intervento legislativo, con la delibera n. 382 del 12 aprile 2017, aveva disposto la sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14, decreto legislativo n. 33/2013 con conseguente significativo contenzioso, nonche' disparita' di trattamento tra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse. Con delibera n. 1134/2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», l'ANAC ha, tra l'altro, fornito indicazioni per l'applicazione dell'art. 14, decreto legislativo n. 33/2013 agli enti pubblici economici, alle societa' in controllo pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati in possesso di determinati requisiti fissati dal legislatore del decreto legislativo n. 33/2013. A seguito dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale Lazio di rimessione anche della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 1-ter, con comunicato del Presidente del 7 marzo 2018, l'Autorita' sospendeva l'efficacia della delibera n. 241/2017 anche per la parte delle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1-ter ultimo periodo, in attesa della pronuncia della Consulta. Con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, la Corte ha, in primo luogo, dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 33 del 2013 relativo alla pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e non fondata quella dell'art. 14, comma 1-bis, del medesimo decreto, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) sui compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, anche per i titolari di incarichi dirigenziali. In secondo luogo, la Corte, valutati i profili di illegittimita' sollevati, ha dichiarato l'incostituzionalita', per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo n. 33/2013, «nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]».
Considerato in diritto Il quadro normativo Il decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto legislativo n. 33/2013, costituisce, al momento, il punto d'arrivo del percorso evolutivo in materia di trasparenza amministrativa intesa come «accessibilita' totale» delle informazioni e dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche. Nell'ambito delle modifiche operate al decreto legislativo n. 33/2013, va ricordata quella dell'art. 14, comma 1-bis in combinato disposto con il comma 1, e del comma 1-ter le cui disposizioni sono oggetto della questione di legittimita' costituzionale esaminata dalla Corte. L'art. 14 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Il comma 1 elenca i dati e le informazioni che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti. Il comma 1-bis estende l'obbligo di pubblicazione appena descritto, oltre che per i gia' previsti titolari di incarichi politici, anche per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Il comma 1-ter, invece, impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme. Tra gli obblighi di pubblicazione imposti nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali, rilevano, ai fini della presente delibera, in quanto oggetto del giudizio di costituzionalita', quelli di cui alla lettera c) (compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggi e missioni) e alla lettera f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) del comma 1, nonche' il comma 1-ter dell'art. 14 (emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica). Il legislatore ha, quindi, effettuato ex ante una valutazione circa la pertinenza rispetto all'obiettivo di trasparenza amministrativa della pubblicazione di alcuni dati personali concernenti i dirigenti amministrativi. Nel merito, l'ANAC ha fornito indicazioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 cit. con la determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 avente ad oggetto «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016». In tale delibera e' stato specificato che gli obblighi di pubblicazione, come declinati nell'art. 14, comma 1-bis per i titolari di incarichi dirigenziali, gravano su tutti i dirigenti pubblici, siano essi titolari di incarichi amministrativi di vertice e meno, dirigenti interni o esterni all'amministrazione, titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione o dirigenti che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca. La delibera passa, poi, in rassegna alcuni casi particolari tra cui: a) «dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti» per i quali ragioni di parita' di trattamento fra titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali, nonche' esigenze di semplificazione inducono a limitare l'obbligo di pubblicazione ai dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) ad e), esclusi quelli della lettera f); b) «uffici di diretta collaborazione» nell'ambito dei quali si e' ritenuto di distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli uffici assoggettati all'art. 14, comma 1, lettere da a) a f), e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio per i quali non trova applicazione la lettera f); c) «dirigenti scolastici» per i quali le misure di trasparenza ex art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1, lettere da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f); d) «dirigenti sanitari», (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse ex art. 41, comma 2, decreto legislativo n. 33/2013) per i quali, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme, al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14, essendo il riferimento all'art. 15 contenuto all'art. 41, comma 3 da intendersi, secondo l'Autorita', come «probabile refuso, dovuto ad un difetto di coordinamento delle disposizioni». Al contrario, non sono tenuti ad assolvere gli obblighi di pubblicita' di cui all'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all'art. 41, comma 2. Per gli enti pubblici economici, le societa' in controllo pubblico e gli enti di diritto privato di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013, l'Autorita' ha precisato, con la delibera n. 1134/2017, che sono assoggettati agli obblighi di trasparenza indicati dall'art. 14, comma 1, lettere da a) a f) i soli direttori generali, mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure indicate al comma 1, lettere da a) a e), restando esclusa per questi ultimi la pubblicita' dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f).
Il contenuto della sentenza della Corte costituzionale:
Occorre premettere che il ragionamento svolto dalla Corte in sentenza si inquadra nell'ottica di un bilanciamento tra interessi contrapposti e di analoga rilevanza costituzionale di cui si dara' illustrazione a breve. Nel merito della pronuncia viene evidenziato che la disciplina legislativa censurata - che estende a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni obblighi di pubblicazione di dati gia' in vigore per i titolari di incarichi politici - opera su un terreno nel quale «risultano in connessione - e talvolta anche in visibile tensione - diritti e principi fondamentali», vale a dire, da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilita' della sfera privata, contemporaneamente tutelato sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato; dall'altra, i principi di pubblicita' e trasparenza, riferiti, quale corollario del principio democratico (art. 1 Costituzione), al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione) e «per la parte che qui specificamente interessa, ai dati che essa possiede e controlla.» Tali principi sono oggi declinati dal legislatore «nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come del resto stabilisce l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013.» La Corte esprime un giudizio di ragionevolezza delle scelte legislative e opera un bilanciamento tra i due diritti fondamentali di rilievo analogo avvalendosi del test di proporzionalita' "che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita' di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi»". «In virtu' di tutto quanto precede, lo scrutinio intorno al punto di equilibrio individuato dal legislatore sulla questione della pubblicita' dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti amministrativi va condotto alla stregua del parametro costituzionale interno evocato dal giudice a quo (art. 3 Costituzione), come integrato dai principi di derivazione europea. Essi sanciscono l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessita', proporzionalita', finalita', pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicita' dei dati in possesso della pubblica amministrazione.» Sulla base di tale vaglio alla luce del principio di proporzionalita', la Corte giunge a conclusioni diverse con riferimento alle diverse disposizioni censurate. In particolare, con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale. Il regime di piena conoscibilita' dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, nonche' degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, risulta, ad avviso della Corte, proporzionato rispetto alle finalita' perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e volto a consentire la valutazione circa la congruita' - rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti - delle risorse utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione. La Corte ha cura di precisare, inoltre, che la pubblicazione dei dati inerenti alla situazione economica dei dirigenti pubblici non e' tale da costituire un rischio per valori costituzionalmente tutelati quali la sicurezza o la liberta' degli interessati (art. 2 e 13 Costituzione), ne' puo' in alcun modo rappresentare fonte per questi di un pregiudizio alla dignita' personale. Trattasi, infatti, di dati che esulano dalla sfera prettamente personale e sono direttamente connessi all'espletamento dell'incarico e delle funzioni di natura dirigenziale assegnati. Giova sottolineare che la piena conformita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c) e' riconosciuta dalla Corte adottando come parametro di riferimento una definizione molto ampia di incarico dirigenziale riferita «ai soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della PA». La pronuncia riguarda, cioe', direttamente, tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dalla tipologia di amministrazione presso cui prestano servizio. A conclusioni diverse la Corte arriva con riferimento all'art. 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33/2013. La Corte, ha, infatti, dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 33/2013 «nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)». Secondo la Corte, in relazione al bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e i principi di pubblicita' e trasparenza, l'art. 14, comma 1, lettera f) decreto legislativo n. 33/2013 non risulterebbe conforme al principio di proporzionalita', in quanto alla compressione del primo non corrisponde un incremento ne' della tutela del contrapposto diritto dei cittadini alla trasparenza e alla corretta informazione, ne' l'interesse pubblico alla prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi. La Corte ritiene, infatti, che la conoscenza del complesso delle informazioni e dei dati personali di natura reddituale e patrimoniale contenuti nella documentazione oggetto di pubblicazione, per come e' formulata la norma rivolta in modo indiscriminato a tutti i dirigenti pubblici, non appare ne' necessaria ne' proporzionata rispetto alle finalita' perseguite dalla legislazione sulla trasparenza. Per la Corte cio' che rileva sotto il profilo dell'illegittimita' costituzionale e' che la norma censurata omette di fare una graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilita' e alla carica ricoperta dai dirigenti. Ad avviso della Consulta, cioe', «il legislatore avrebbe [...] dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasivita' e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare.» Tale graduazione, del resto, come la stessa Corte ricorda, era stata gia' suggerita da ANAC al Parlamento e al Governo con segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017. E' evidente, infatti, ad avviso della Corte, come il livello di potere decisionale o gestionale degli incarichi non possa che influenzare tanto la gravita' del rischio corruttivo - che la disposizione intende scongiurare - quanto le conseguenti necessita' di trasparenza ed informazione dei dati «la cui conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente connessa all'esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche.» La Corte, riconosciuto in ogni caso come sia fondamentale «assicurare, allo stato, un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa, in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata», in attesa dell'auspicato nuovo intervento del legislatore, ha ritenuto di indicare, in via provvisoria, nell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», un parametro normativo per operare in via interpretativa quella graduazione nell'individuazione degli incarichi dirigenziali ritenuta fondamentale per bilanciare il diritto alla trasparenza amministrativa con il diritto alla riservatezza a cui si e' fatto sopra riferimento. L'art. 19, in particolare, individua due categorie di incarichi dirigenziali, quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4) la cui posizione e i cui compiti - propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa - di elevatissimo rilievo, rendono «non irragionevole» il mantenimento in capo agli stessi della trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lettera f). Ad avviso della Corte, inoltre, le competenze spettanti ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, rendono manifesto il collegamento sussistente tra la loro attivita' e quella degli organi di decisione politica con i quali il legislatore presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto da disporre che i suddetti incarichi siano conferiti su proposta del ministro competente. Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione sollevata d'ufficio dal Tribunale amministrativo regionale Lazio con riferimento al comma 1-ter dell'art. 14 nella parte in cui prevede l'obbligo di pubblicazione degli «emolumenti complessivi» percepiti da ogni dirigente della pubblica amministrazione a carico della finanza pubblica, in quanto il giudizio principale verterebbe su atti che non danno applicazione a tale comma, sicche' la decisione del caso concreto prescinderebbe dalla norma in questione.
Tutto cio' premesso e considerato Delibera:
Di formulare le seguenti indicazioni a modifica e integrazione di quelle contenute nella delibera n. 241/2017. 1. Revoca della sospensione della delibera n. 241/2017 I principali problemi applicativi di cui alla presente delibera riguardano l'identificazione dei dirigenti cui applicare la disciplina prevista dall'art. 14, comma 1, lettere c) e f) e 1-ter del decreto legislativo n. 33/2013 nonche' la pubblicazione dei dati che, in pendenza della questione di legittimita' costituzionale davanti alla Corte, le amministrazioni avessero omesso di pubblicare. Alla luce del quadro normativo e della pronuncia della Corte costituzionale, l'Autorita' ritiene, innanzitutto, necessario revocare la sospensione della delibera n. 241/2017 operata con delibera n. 382/2017 con riferimento alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettere c) e f) e del comma 1-ter, decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici; inoltre, superare le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018; dare conseguenti indicazioni operative sull'ambito di applicazione della normativa, modificando e integrando, a tal fine, la delibera n. 241/2017 e precisando alcuni aspetti della delibera n. 1134/2017 con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali. 2. Identificazione dei dirigenti cui applicare la lettera c) e f) del comma 1 e comma 1-ter dell'art. 14 decreto legislativo n. 33/2013. 2.1. La pubblicazione dei compensi e delle spese di viaggio e di missione (art. 14, comma 1, lettera c). Ad avviso dell'Autorita', come visto sopra, le indicazioni date dalla Corte costituzionale riguardano tutti i dirigenti che prestano servizio presso le amministrazioni pubbliche ed enti per i quali l'Autorita' ha dato indicazioni nella delibera n. 241/2017 (par. 1 - «Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida»). Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' portuali, le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonche' gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali. Quanto ai dirigenti, le affermazioni fatte dalla Corte sono impostate secondo una definizione molto ampia di incarico dirigenziale riferita «ai soggetti responsabili ad ogni livello del buon andamento della p.a.». La pronuncia, cioe', riguarda direttamente tutti i dirigenti pubblici indipendentemente dalla tipologia di amministrazione presso cui prestano servizio. Dunque, la lettera c) dell'articolo sopra richiamato, come gia' previsto dalla delibera n. 241/2017, di cui si conferma la piena operativita', trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione. L'obbligo e' da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli «esterni» all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione e' riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. 2.2. La pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (art. 14, comma 1, lettera f). Con riferimento ai dati reddituali e patrimoniali, ad avviso dell'autorita' le questioni da affrontare attengono all'ambito soggettivo di applicazione, sia con riferimento alle amministrazioni e agli enti interessati, sia con riferimento all'individuazione dei titolari di incarichi dirigenziali cui riferire la disposizione suddetta. Occorre premettere che la Corte, per salvaguardare un nucleo minimo di tutela della trasparenza, ha ritenuto congruo graduare l'applicazione della lettera f) dell'art. 14, comma 1, prendendo come riferimento l'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, ferma restando la necessita' di un nuovo intervento normativo nella materia anche in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale con riferimento a tutte le amministrazioni, anche non statali. Ad avviso dell'autorita', si tratta di valutare in che modo operi il riferimento che la Corte fa a tale norma del testo unico del pubblico impiego. Innanzitutto, il rinvio all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001 va inquadrato nella motivazione complessiva della sentenza e funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, quella graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che e' ritenuta indispensabile dalla Corte per assicurare «allo stato» la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali. Si consideri, al riguardo, che nella sentenza e' fatta menzione, in senso adesivo, della segnalazione che l'ANAC aveva rivolto al Governo e al Parlamento (n. 6/2017) e che riguarda tutti i dirigenti pubblici. Il criterio adottato e desumibile dalla norma appena citata e' quello della individuazione dei dirigenti cui spetta l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lettera f) non tanto in ragione dell'amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa «ritenuti di elevatissimo rilievo» - e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non. Il fatto che la Corte richiami una norma del decreto legislativo n. 165/2001 come parametro unico di riferimento per graduare gli incarichi dirigenziali, non permette di escludere che la normativa, nei termini indicati dalla Corte, possa essere applicabile anche alle amministrazioni non statali ma anzi, proprio da una lettura complessiva della sentenza, si deve ritenere che anche queste ultime siano ricomprese nell'ambito di applicazione della disciplina. Militano in tal senso diversi argomenti. Occorre, infatti, considerare, come anticipato sopra con riferimento alla lettera c), che la Corte si e' pronunciata sull'applicazione della disposizione di cui all'art. 14 nei confronti di tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dalle amministrazioni cui sono preposti. Sarebbe, infatti, singolare che in una parte della sentenza il riferimento sia nei confronti di tutti i dirigenti e in altra parte limitato a quelli che prestano servizio presso amministrazioni statali. E' utile sottolineare che la Corte, nel ripercorrere la disciplina rilevante sulla trasparenza dei dati dei dirigenti come modificata dal decreto legislativo n. 97/2016, afferma che «la totalita' della dirigenza amministrativa» e' stata ora attratta nell'ambito dei doveri di trasparenza prima previsti per i titolari di incarichi politici. Inoltre, l'art. 27 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede per le pubbliche amministrazioni non statali, le regioni e gli enti pubblici non economici, l'adeguamento ai principi dell'art. 4 e del capo II sulla dirigenza. L'art. 4 riguarda il principio di distinzione fra politica e amministrazione; il capo II, invece, e' quello sulla dirigenza al cui interno vi e' l'art. 19 «Incarichi di funzioni dirigenziali». Anche alle amministrazioni non statali, pertanto, va applicato il criterio di distinzione tra politica ed amministrazione e i principi di differenziazione tra funzioni dirigenziali apicali e non apicali, in ragione della differente articolazione organizzativa, complessa o semplice, dei relativi uffici e dei compiti attribuiti. In terzo luogo, una applicazione rinviata all'intervento legislativo per dirigenti di alcune amministrazioni sarebbe contraria al principio di uguaglianza (situazioni uguali trattate temporaneamente in modo diverso) e alla stessa finalita' espressa dalla Corte per giustificare il proprio intervento manipolativo, vale a dire quella di assicurare «la salvaguardia - almeno provvisoria - di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata, [..]». Vale infine la pena di ricordare che la sentenza e' stata resa in relazione ad una questione originata da una causa promossa dai dirigenti di un'autorita' amministrativa indipendente a cui si debbono ritenere applicabili i principi generali del decreto legislativo n. 165/2001. Sarebbe difficilmente giustificabile che la sentenza non trovi applicazione nei confronti dell'amministrazione da cui e' originato il giudizio principale. Occorre considerare, d'altra parte, che altro criterio utilizzato dalla Corte e' quello dello svolgimento, da parte dei dirigenti cui applicare la lettera f), di «attivita' di collegamento con gli organi di decisione politica con i quali il legislatore presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto da disporre che gli stessi siano conferiti su proposta del ministro competente». Alla luce di quanto sopra, in disparte l'assenza di un vincolo di fiduciarieta' rispetto ai dirigenti generali, come la Corte ha in piu' occasioni affermato con riferimento allo spoil system, ad avviso dell'autorita' l'elemento significativo rimane quello dei compiti svolti in cui il collegamento con gli organi di indirizzo va valutato quale indice di rilevanza delle attivita' e delle attribuzioni assegnate in quanto a capo di strutture complesse. Il collegamento con gli organi di decisione politica appare, infatti, un criterio non univoco, non essendo da solo, cioe', sempre tale da consentire una reale graduazione degli incarichi dirigenziali rispetto alle funzioni e ai compiti svolti, che, per l'applicazione della norma in questione, ad avviso della Corte, devono comunque essere di elevatissimo rilievo anche in termini di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa. Infatti, la censura della norma da parte della Corte nasce dalla costatazione di fondo secondo cui «il legislatore non prevede alcuna differenziazione in ordine al potere decisionale o gestionale. Eppure e' manifesto che tale livello non puo' che influenzare sia la gravita' del rischio corruttivo - che la disposizione stessa, come si presuppone, intende scongiurare - sia le conseguenti necessita' di trasparenza ed informazione». In relazione a quanto sopra, pertanto, ad avviso dell'autorita', i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale. Le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' portuali, le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonche' gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell'autorita' 241/2017 (par. 1 - «Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida»). Ad avviso dell'autorita', al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, e' indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario, l'organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali. E' necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale, sottosezione «Atti generali» e collegato con un link alla sottosezione di «Amministrazione Trasparente» relativa ai dirigenti. In questo modo, oltre che per ragioni di trasparenza organizzativa, si consentira' all'autorita' di poter svolgere correttamente la propria attivita' di vigilanza. 2.3 Applicazione del comma 1-ter dell'art. 14 decreto legislativo n. 33/2013 La Corte, come anticipato sopra, ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter. La norma, pertanto, e' pienamente vigente. Resta, quindi, fermo quanto disposto nella delibera n. 241/2017, secondo cui i dirigenti sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (par. 3 - Obbligo di comunicazione per i dirigenti). A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato. 2.4. Casi specifici Alla luce delle considerazioni svolte, l'autorita' ritiene di dover precisare alcune indicazioni fornite con la delibera n. 241/2017 e con la delibera n. 1134/2017 con riguardo a casi specifici. 2.4.1 Uffici di diretta collaborazione Con riferimento ai responsabili/capi degli uffici di diretta collaborazione, l'autorita' ritiene di dover confermare la posizione assunta nella delibera n. 241/2017 circa l'esclusione e le relative motivazioni, del regime piu' ampio di trasparenza che comprende anche la pubblicita' di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14, decreto legislativo n. 33/2013. Si ritiene, pertanto, che a tali soggetti sia applicabile esclusivamente la disciplina di cui alle lettere da a) a e) dell'art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 33/2013. Invece, per i dirigenti all'interno degli uffici di diretta collaborazione potrebbe essere necessario distinguere, in base all'organigramma, tra dirigenti «apicali», cioe' posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generali e non), e dirigenti di seconda fascia o equiparati. Per i primi, e' da ritenersi obbligatoria la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) a f), mentre per i secondi deve applicarsi solo l'art. 14, comma 1, lettere da a) ad e), con conseguente modifica sul punto della delibera n. 241/2017 che fa un generico riferimento ai dirigenti amministrativi. 2.4.2 Dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento Con riferimento ai dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, in quanto non titolari di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, si puo' ritenere applicabile la sola disciplina di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) a e), decreto legislativo n. 33/2013 con esclusione della lettere f). D'altra parte in questi casi non emerge neanche lo svolgimento di quei compiti di rilievo gestionale e di spesa ritenuti necessari dalla Corte per giustificare la compressione del diritto alla riservatezza. Sul punto si deve pertanto considerare modificata la delibera n. 241/2017, che, al contrario, estendeva a tali dirigenti l'applicazione dell'art. 14, comma 1 lettere da a) a f), senza operare alcun distinguo in merito alla tipologia di dati da pubblicare. 2.4.3 Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti Con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per i titolari di incarichi dirigenziali si conferma quanto previsto dalla delibera n. 241/2017, con conseguente applicazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lettere da a) a e), ad esclusione della lettera f). 2.4.4. Titolari di posizioni organizzative Con riguardo ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale di cui al comma 1-quinquies dell'art. 14, la sentenza della Corte impone di riconsiderare, alla luce del criterio della complessita' della posizione organizzativa rivestita, le indicazioni contenute nella delibera n. 241/2017. Cosi', solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa «ritenuti di elevatissimo rilievo» e assumano la titolarita' di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessita' non si rinvengano, resta esclusa l'applicazione della sola lettera f). E' confermata, invece, l'indicazione di pubblicare il solo curriculum vitae per i titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale. 2.4.5 Dirigenti scolastici Con riferimento ai dirigenti scolastici, l'autorita' conferma la delibera n. 241/2017 e, di conseguenza, l'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettere da a) a e) con esclusione dei dati di cui alla lettera f), decreto legislativo n. 33/2013 (par. 2.3 «Casi particolari - Dirigenti scolastici»). 2.4.6. Dirigenti sanitari Ai dirigenti del SSN (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse) fa riferimento l'art. 41 del decreto legislativo n. 33/2013 rubricato «Trasparenza del SSN». Per la dirigenza il comma 3 rinvia all'art. 15 dedicato agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza». Come precisato nella delibera n. 241/2017, il rinvio all'art. 15 e' un probabile refuso dovuto a un difetto di coordinamento delle disposizioni. Con la modifica apportata dal decreto legislativo n. 97/2016 all'art. 15 e' stato ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall'art. 14. La stessa rubrica dell'art. 15 fa infatti riferimento unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non piu' ai dirigenti, come nella vecchia formulazione, e quindi a tipologie di incarichi del tutto diversi da quelli di cui all'art. 41 del medesimo decreto. D'altra parte, un'interpretazione letterale dell'art. 41, comma 3, comporterebbe ingiustificate disparita' di trattamento tra la dirigenza del SSN, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15, decreto legislativo n. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi piu' penetranti previsti dall'art. 14. Pertanto, una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme citate, del resto gia' prospettata nel PNA 2016 (delibera n. 831/2016), ha indotto l'autorita', nella delibera n. 241/2017, a ritenere che il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse siano tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14, mentre sono esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all'art. 41, comma 2. La sentenza della Corte, che si rivolge a tutta la dirigenza pubblica, impone di ritornare sul punto. La Consulta, infatti, oltre a quanto fin qui riportato, ha anche evidenziato che con il decreto legislativo n. 97/2016 «la totalita' della dirigenza amministrativa e' stata sottratta al regime di pubblicita' congegnato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 - che per essi prevedeva la pubblicazione dei soli compensi percepiti, comunque denominati - ed e' stata attratta nell'orbita dei ben piu' pregnanti doveri di trasparenza originariamente riferiti ai soli titolari di incarichi di natura politica». Alla luce di questa chiara indicazione della Corte, proprio in virtu' del cambio di passo sulla trasparenza dei dati dei dirigenti segnato dal decreto legislativo n. 97/2016, anche la dirigenza sanitaria e' certamente attratta nella disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013. Il criterio per individuare i dirigenti del SSN assoggettati alla disciplina dell'art. 14, tuttavia, va rivisto rispetto alle indicazioni date con la delibera n. 241/2017 alla luce del criterio introdotto dalla Corte della distinzione fra i diversi tipi di incarichi, apicali e non apicali. I dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate dall'art. 41, comma 2, decreto legislativo n. 33/2013, ossia il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non («dirigenti apicali»), sono interamente assoggettati all'art. 14, comma 1, ivi compresa la lettera f), come previsto dalla delibera n. 241/2017 (par. 2.3 «Casi particolari - La dirigenza sanitaria»). Diversamente, i dirigenti di strutture semplici non sono assoggettati alla lettera f). Rimangono totalmente esclusi dall'applicazione dell'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono alcuna delle posizioni indicate all'art. 41, comma 2. 2.4.7 I dirigenti negli enti e societa' in controllo pubblico Con riferimento ai dirigenti nelle societa' in controllo pubblico e negli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 33/2013, il criterio indicato dalla Corte costituzionale consente di confermare le indicazioni gia' date dall'Autorita' nella delibera n. 1134/2017 (par. 3.1.3 «La Trasparenza applicazione dell'art. 14 agli enti e alle societa' in controllo pubblico»). In particolare, ai direttori generali sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14, comma 1, lettere da a) a f), mentre ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) a e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicita' dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lettera f). 2.4.8 I dirigenti negli enti pubblici economici Ai dirigenti degli enti pubblici economici ex art. 2-bis, comma 2, decreto legislativo n. 33/2013 si applica lo stesso regime previsto per le societa' in controllo pubblico. 3. Pubblicazione dei dati pregressi Altro problema attiene alla pubblicazione dei dati che eventualmente le amministrazioni, le societa' e gli enti non avessero pubblicato in via cautelativa da quando la questione di costituzionalita' e' stata sottoposta all'attenzione della Corte. In proposito, giova rammentare che l'ANAC si era limitata con delibera n. 382/2017 a sospendere la delibera n. 241/2017 con riferimento alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettere c) ed f) del decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, e la propria attivita' di vigilanza sugli obblighi di trasparenza previsti. Analogamente aveva operato con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1-ter, con il comunicato del Presidente del 7 marzo 2018. Tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte e del fatto che il giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale e' circoscritto alle parti, si ritiene che, a seguito della sentenza della Corte, le amministrazioni e gli altri enti, qualora abbiano sospeso le pubblicazioni, debbano procedere alla pubblicazione di tutti i dati, nei termini indicati nella presente delibera, anche per il periodo pregresso. Nel ribadire l'immediata applicabilita' degli obblighi di trasparenza oggetto della presente delibera, l'Autorita' provvedera' a svolgere l'attivita' di vigilanza sugli obblighi in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito dell'Autorita'. Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 giugno 2019
Il Presidente: Cantone
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Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 luglio 2019.
Il Segretario: Esposito |
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