| Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 28 giugno 2019 |  
| Adozione del Piano straordinario  di  potenziamento  dei  centri  per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  in particolare l'art. 8, che disciplina l'ordinamento della agenzie;   Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196  concernente  «Legge  di contabilita'  e  finanza  pubblica»   e   successive   modifiche   ed integrazioni;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15 marzo  2017,  n.  57  recante  «Regolamento  di  organizzazione   del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali»  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;   Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante «Disposizioni  per  l'introduzione  per  una  misura   nazionale   di contrasto alla poverta'», e  in  particolare  l'art.  22,  che  detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;   Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.  236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;   Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di comuni»;   Vista la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  «Deleghe  al Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di  politica attiva del lavoro  su  tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  di assicurare   l'esercizio    unitario    delle    relative    funzioni amministrative, delega il Governo ad  adottare  uno  o  piu'  decreti legislativi finalizzati al riordino della  normativa  in  materia  di servizi per il lavoro e di politiche attive;   Visto, altresi', l'art. 1, comma 4, lettera c), della citata  legge n.  183  del  2014,  recante   il   criterio   di   delega   relativo all'istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza  pubblica,  di   un'Agenzia   nazionale   per   l'occupazione partecipata da Stato,  regioni  e  province  autonome,  vigilata  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;   Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e  in  particolare  l'art.  4, comma 1, che, in attuazione del richiamato art. 1, comma  4,  lettera c), della legge n. 183 del 2014, istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;   Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 del  citato  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che espressamente  prevede  che «ANPAL subentra nella  titolarita'  delle  azioni  di  Italia  Lavoro S.p.a. ed il suo presidente ne diviene  amministratore  unico,  senza diritto a  compensi,  con  contestuale  decadenza  del  Consiglio  di amministrazione di Italia Lavoro S.p.a.   Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.a. adotta il  nuovo statuto, che prevede forme  di  controllo  da  parte  ANPAL  tali  da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.a., ed e' soggetto all'approvazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e  delle finanze»;   Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019», e in particolare l'art.  1, comma 595, che dispone il  cambio  di  denominazione  della  societa' Italia Lavoro S.p.a. in «ANPAL Servizi S.p.a.»;   Considerato  che  ANPAL  Servizi  S.p.a.  supporta  l'ANPAL   nella realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore  di  persone in cerca di occupazione; nel rafforzamento dei servizi per  l'impiego a favore  delle  fasce  particolarmente  svantaggiate  nonche'  nella ricollocazione dei disoccupati;   Considerato che ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei  servizi  per  le  politiche  del  lavoro,  nel  rispetto   delle competenze  costituzionalmente  riconosciute  alle  Regioni  e   alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del  predetto  decreto legislativo n. 150/2015;   Visto il decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125   recante «Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di emissioni industriali»;   Visto l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017,  n.  2015, con il quale, allo scopo di completare la transizione  in  capo  alle regioni delle competenze gestionali in materia  di  politiche  attive del  lavoro  esercitate  attraverso  i  centri  per  l'impiego  e  di consolidarne l'attivita' a supporto  della  riforma  delle  politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del  2015,  e' stato  previsto  il  trasferimento   del   personale   delle   citta' metropolitane e  delle  province  in  servizio  preso  i  centri  per l'impiego alle dipendenze della relativa  regione  o  dell'agenzia  o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego;   Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con  legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed, in particolare, l'art.  12,  comma   3,   recante   «Disposizioni   finanziarie   per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»;   Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno 2003, n. 131, sancita dalla Conferenza  Stato-Regioni,  nella  seduta del  17  aprile  2019  relativamente  al   Piano   straordinario   di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche  attive  del lavoro;   Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante «Completamento  della  riforma  della  struttura  dello   Stato,   in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31  dicembre  2009,  n. 196»;   Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante «Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;   Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;   Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  recante «Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;   Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  n.  302  del  31 dicembre  2018  -  Supplemento  ordinario  n.  63)   concernente   la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare  relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2019  e per il triennio 2019-2021» e, in particolare, la Tabella 4;   Considerato che, nella tabella 4  dello  stato  di  previsione  del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  l'esercizio finanziario 2019, le risorse stanziate quale contributo statale  alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego  sono  appostate  sul capitolo 1232 «Contributo alle spese di funzionamento dei centri  per l'impiego» - missione 26 (Politiche per il lavoro) -  Programma  10 - Azione -  «Promozione  e  realizzazione  di   interventi   a   favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione  professionale  dei lavoratori  svolta  dall'ANPAL»   di   competenza   del   Centro   di responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale;   Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 99648 del 23 maggio 2019 registrato dalla Corte dei conti al  n.  807 del 3 giugno 2019, e con decreto del Ragioniere generale dello  Stato n. 172840 del 27 giugno 2019 registrato dalla Corte dei conti  al  n. 933  del  28  giugno  2019,  sono  state  apportate   le   variazioni amministrative in  termini  di  competenza  e  cassa  sui  competenti capitoli di bilancio di questo Ministero  in  attuazione  del  citato decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  legge  di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante  «Disposizioni  urgenti  in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed  in  particolare sul capitolo 1232 p.g. 1 «Contributo alle  regioni  per  il  concorso alle spese  di  funzionamento  dei  centri  per  l'impiego» -  e  sul capitolo 2234 p.g. 1 «Contributo statale alle spese di  funzionamento e ai costi generali di struttura di ANPAL Servizi  S.p.a.»,  missione 26 (politiche per il lavoro)  -  Programma  10 -  di  competenza  del Centro di responsabilita' amministrativa 2 -  Segretariato  generale, dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali;   Ritenuto necessario procedere all'adozione del Piano  straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e  delle  politiche  attive del lavoro;   Ritenuto necessario procedere, altresi', al riparto  delle  risorse previste per l'attuazione del predetto Piano straordinario; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle                     politiche attive del lavoro 
   1. E' adottato il Piano straordinario di potenziamento  dei  centri per  l'impiego  e  delle  politiche  attive  del   lavoro,   di   cui all'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente decreto, approvato come da  intesa  dalla  Conferenza  Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.   2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di  programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma  del  Reddito  di cittadinanza e individua le risorse  destinate  allo  sviluppo  degli interventi e dei servizi necessari.   3. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.  
           Avvertenza:               Per visionare gli allegati A, B, C,  D,  B1  e  D1  del          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali          n. 74 del 28 giugno 2019 e' possibile  consultare  il  sito          istituzionale www.lavoro.gov.it/sezione normativa    |  
|   |                                 Art. 2                                Risorse 
   1. Le complessive risorse, afferenti all'attuazione  del  Piano  di cui all'art. 1, sono cosi' individuate:     a) risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30  dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art.  12,  comma  8,  lettera  b), punto 1) del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:       anno 2019 euro 467.200.000,00;       anno 2020 euro 403.100.000,00.       Le risorse sopra indicate sono  ripartite  alle  regioni  sulla base dei criteri previsti dall'allegato  1  del  Piano  straordinario denominato «Riparto alle regioni  e  PA  delle  unita'  di  personale previste dall'art. 1, comma 258, della legge  30  dicembre  2018,  n. 145».       Il piano di  ripartizione  alle  regioni  delle  risorse  sopra evidenziate e' allegato alla tabella B del presente  decreto  di  cui costituisce parte integrante;     b) risorse aggiuntive di cui all'art. 12,  comma  3,  del  citato decreto-legge n. 4/2019, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:       anno 2019 euro 150.000.000,00  (di  cui  fino  a  80.000.000,00 destinati ad Anpal Servizi S.p.a. e euro 70.000.000,00  da  ripartire alle regioni sulla base del criterio indicato  nella  tabella  1  del Piano straordinario, denominata «Stima dei  fabbisogno  di  navigator per  regione  e  provincia  di   residenza   dei   nuclei   familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza»);       anno  2020  euro  130.000.000,00  destinate  ad  Anpal  Servizi S.p.a.;       anno 2021 euro 50.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi S.p.a.       Il piano di  ripartizione  alle  regioni  delle  risorse  sopra evidenziate e' allegato alla tabella C del presente  decreto  di  cui costituisce parte integrante;     c) risorse di cui al combinato disposto dell'art. 1,  comma  258, 4° periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  dell'art.  12, comma 8,  lettera  b)  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4, coordinato con  legge  di  conversione  28  marzo  2019,  n.  26,  da ripartire sulla base del criterio di riparto previsto dall'allegato 1 del Piano denominato «Riparto alle  regioni  e  PA  delle  unita'  di personale previste dall'art. 1, comma 258, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145»;       anno  2019  euro  120.000.000,00  (di  cui  80.000.000,00  sono trasferiti secondo le modalita' previste dal successivo art. 3, comma 3);       anno 2020 e successivi euro 160.000.000,00.       Il piano di  ripartizione  alle  regioni  delle  risorse  sopra evidenziate e' allegato alla tabella D del presente  decreto  di  cui costituisce parte integrante;     d) risorse aggiuntive di cui all'art. 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  legge  di conversione 28 marzo 2019, n. 26:       anno 2020 euro 120.000.000,00;       anno 2021 e successivi euro 304.000.000,00.       Le risorse dell'anno 2020 sono  ripartite  alle  regioni  sulla base dei criteri previsti dalla tabella 1 del Piano denominata «Stima dei fabbisogno di navigator per regione e provincia di residenza  dei nuclei  familiari   potenzialmente   beneficiari   del   reddito   di cittadinanza».       Le risorse dell'anno 2021 sono ripartite alle regioni per  euro 240.000.000,00 sulla base dei criteri previsti dalla  tabella  1  del Piano denominata «Stima dei fabbisogno di  navigator  per  regione  e provincia  di   residenza   dei   nuclei   familiari   potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza».     Le restanti risorse pari  a  euro  64.000.000,00  sono  ripartite sulla  base  dei  criteri  previsti   dall'allegato   1   del   Piano straordinario denominato «Riparto alle regioni e PA delle  unita'  di personale previste dall'art. 1, comma 258, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145».   Il  piano  di  ripartizione  alle  regioni  delle   risorse   sopra evidenziate e' allegato alla tabella E del presente  decreto  di  cui costituisce parte integrante.     |  
|   |                                 Art. 3                             Trasferimenti 
   1. Le risorse di cui all'art. 2,  punto  a),  sono  trasferite  dal competente  Centro  di  responsabilita'  Segretariato  generale   del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le  seguenti modalita':     per l'anno 2019 il 50% delle risorse  e'  erogato  all'esito  del perfezionamento del presente decreto ministeriale.   La rimanente quota e' trasferita  dietro  richiesta  della  regione corredata  da  apposita  attestazione  circa  l'avvenuto  utilizzo  o l'impegno giuridicamente vincolante, ai sensi e per le  finalita'  di cui all'art. 2, punto a) del presente  decreto,  delle  risorse  gia' anticipate  e  destinate  per  i  piani   di   potenziamento,   anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego.   Il piano di ripartizione alle  regioni  per  l'anno  2019  di  euro 467.200.000,00 e' allegato alla tabella B 1 del presente  decreto  di cui costituisce parte integrante;     per l'anno  2020  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, all'esito della ricezione  della  documentazione  attestante l'effettivo utilizzo o l'impegno giuridicamente vincolante  di  tutte le risorse gia' erogate per l'anno 2019, con  apposito  provvedimento procede al  trasferimento  delle  risorse  pari  a  complessivi  euro 403.100.000,00.   Le predette risorse sono trasferite  alle  singole  regioni  previa presentazione di apposita documentazione, giuridicamente  vincolante, attestante le  specifiche  spese  connesse  al  potenziamento,  anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego.   2. Le risorse di cui all'art. 2,  punto  b),  sono  trasferite  dal competente  Centro  di  responsabilita'  Segretariato  generale   del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le  seguenti modalita':     euro 70.000.000,00 per l'anno 2019, sono trasferite alle  regioni all'esito dell'avvenuta stipula delle convenzioni previste  dall'art. 12, comma  3,  del  citato  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4, coordinato con legge di conversione 28 marzo  2019,  n.  26,  tra  le regioni e Anpal Servizi S.p.a. che  avra'  cura  di  trasmetterle  al Ministero;     euro 68.000.000,00 per  l'anno  2019  sono  trasferite  ad  ANPAL Servizi S.p.a. all'esito del perfezionamento del presente atto.   3. Le risorse di cui all'art. 2,  punto  c),  sono  trasferite  dal competente  Centro  di  responsabilita'  Segretariato  generale   del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le  seguenti modalita':     per le risorse dell'anno 2019 si procede  a  erogare  un  importo pari a complessivi euro 80.000.000,00 all'esito  del  perfezionamento del presente atto.   Le rimanenti risorse  sono  trasferite  all'esito  della  ricezione delle attestazioni da parte delle  singole  regioni  delle  eventuali ulteriori spese sostenute.   Il  piano  di  ripartizione  alle  regioni  delle   risorse   sopra evidenziate e' allegato alla tabella D 1 del presente decreto di  cui costituisce parte integrante.   A decorrere dal 2020 le risorse sono trasferite dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali che provvedera' all'erogazione delle quote spettanti alle regioni previa  presentazione,  da  parte  delle medesime, di apposite richieste corredate da specifica  dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi.   Con successivo decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali saranno individuati modalita' e termini per la  trasmissione, da  parte  delle  regioni,   della   documentazione   necessaria   al trasferimento delle risorse.   4. Le risorse di cui all'art.  2,  punto  d),  saranno  trasferite, proporzionalmente, con le modalita' definite con  successivo  decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.     |  
|   |                                 Art. 4                             Monitoraggio 
   1. Al fine di garantire  un  puntuale  monitoraggio  delle  risorse assegnate ai sensi del presente  decreto,  le  regioni,  con  cadenza trimestrale, comunicano ad ANPAL i dati necessari alla  realizzazione di report dei flussi finanziari. Con la medesima cadenza trimestrale, le regioni comunicano, altresi', le informazioni concernenti lo stato di avanzamento delle  attivita'  e  delle  iniziative  intraprese  in attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo  alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale.   2. Con cadenza trimestrale ANPAL Servizi  S.p.a.  produce  apposite relazioni sullo stato di avanzamento  delle  attivita'  previste  dal Piano.   3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  trasmesse  mediante relazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali, con periodicita' semestrale, dal Presidente dell'ANPAL.     |  
|   |                                 Art. 5                       Compensazioni o conguagli 
   Con successivo provvedimento sono individuate  eventuali  forme  di compensazione o conguaglio, relative alle risorse gia'  trasferite  e non utilizzate o alle risorse ancora da trasferire di cui all'art.  2 del presente decreto.   Il presente decreto e' inviato agli Organi  di  controllo  per  gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nonche'  nel  sito  istituzionale   del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
     Roma, 28 giugno 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio  Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1-2814     |  
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