Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2019 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 23 luglio 2019 |
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Revlimid», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 84810/2019). |
|
|
IL DIRIGENTE dell'ufficio procedure centralizzate
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto; Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 giugno 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° maggio al 31 maggio 2019 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate; Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 15 settembre 2015 (protocollo FV/ 92015/P) e la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio (protocollo MGR/119152/P del 7 novembre 2017) con le quali e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Revlimid» (lenalidomide) che non necessita di ulteriore aggiornamento; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 9 - 12 luglio 2019;
Determina:
Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: REVLIMID, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 luglio 2019
Il dirigente: Pistritto |
| Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Nuove confezioni. REVLIMID; codice ATC - principio attivo: L04AX04 - Lenalidomide; titolare: Celgene Europe BV; codice procedura EMEA/H/C/000717/II/0102/G; GUUE 28 giugno 2019. - Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche. Mieloma multiplo: «Revlimid» come monoterapia e' indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali; «Revlimid» in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto; «Revlimid», in associazione con desametasone, e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia. Sindromi mielodisplastiche: «Revlimid» come monoterapia e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusionedipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate. Linfoma mantellare: «Revlimid» come monoterapia e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Modo di somministrazione. Il trattamento con «Revlimid» deve essere supervisionato da un medico esperto nell'impiego di terapie oncologiche. Per tutte le indicazioni descritte di seguito: la dose e' modificata in base ai risultati clinici e di laboratorio (vedere paragrafo 4.4); aggiustamenti della dose, durante il trattamento e alla ripresa del trattamento, raccomandati per gestire la trombocitopenia e la neutropenia di grado 3 o 4, o altra tossicita' di grado 3 o 4 ritenuta correlata a lenalidomide; in caso di neutropenia, si deve valutare la possibilita' di utilizzare fattori di crescita nella gestione del paziente; il paziente puo' prendere una dose dimenticata se sono trascorse meno di dodici ore dall'ora prevista per la sua assunzione. Se invece sono trascorse piu' di dodici ore, il paziente non deve prendere la dose dimenticata, ma aspettare la solita ora del giorno seguente per prendere la dose successiva. Uso orale. Le capsule di «Revlimid» devono essere assunte per via orale nei giorni stabiliti, circa alla stessa ora. Le capsule non devono essere aperte, spezzate o masticate. Le capsule devono essere deglutite intere, preferibilmente con acqua, con o senza assunzione di cibo. Si raccomanda di fare pressione su un solo lato della capsula per estrarla dal blister, riducendo cosi' il rischio di deformarla o romperla. Confezioni autorizzate: EU/1/07/391/012 - A.I.C.: 038016123/E in base 32: 14853V - 7,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/alluminio) - 7 capsule; EU/1/07/391/013 - A.I.C.: 038016135/E in base 32: 148547 - 20 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/alluminio) - 7 capsule; EU/1/07/391/014 - A.I.C.: 038016147/E in base 32: 14854M - 25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PCTFE/PVC/alluminio) - 7 capsule. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo. Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: 1. il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' concordare con le Autorita' nazionali competenti i dettagli di un sistema controllato di distribuzione e deve attuare tale programma a livello nazionale in modo da assicurare che: prima del lancio del medicinale sul mercato, tutti i medici che potenzialmente possono prescrivere «Revlimid» e tutti i farmacisti che lo dispensano, ricevano una nota informativa importante (direct healthcare professional communication), come descritto di seguito; prima della prescrizione (e, ove appropriato e in accordo con l'autorita' nazionale competente, prima della dispensazione), tutti gli operatori sanitari che potenzialmente possono prescrivere (e dispensare) «Revlimid» abbiano ricevuto il pacchetto di informazioni per l'operatore sanitario, contenente: materiale educazionale per l'operatore sanitario; opuscoli educazionali per i pazienti; schede paziente; riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo e etichettatura; 2. il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' implementare un Programma di prevenzione della gravidanza (PPG) in ciascuno Stato membro. I dettagli sul PPG devono essere concordati con le Autorita' nazionali competenti in ciascuno Stato membro e messi in atto prima del lancio del medicinale sul mercato; 3. il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorita' nazionale competente in ciascuno Stato membro il testo finale della nota informativa importante e i contenuti del pacchetto di informazioni per l'operatore sanitario; deve inoltre assicurarsi che il materiale contenga gli elementi chiave descritti di seguito; 4. il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve trovare un accordo sull'implementazione della «scheda paziente» in ciascuno Stato membro; 5. il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve inoltre concordare con ciascuno Stato membro: i dettagli dell'implementazione dello studio di sicurezza da effettuare dopo l'autorizzazione dell'indicazione nel trattamento delle sindromi mielodisplastiche (MDS) (Post-Authorization Safety Study, PASS). Elementi chiave che devono essere inclusi. Nota informativa importante: la nota informativa importante prima del lancio del medicinale sul mercato dovra' essere composta da due parti: un testo principale come concordato con il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP); requisiti nazionali specifici, come concordato con l'Autorita' nazionale competente, riguardanti: la distribuzione del medicinale; l'assicurazione che siano state messe in atto tutte le misure appropriate prima della dispensazione di «Revlimid». Materiale educazionale per l'operatore sanitario. Il materiale educazionale per l'operatore sanitario dovra' contenere i seguenti elementi: breve descrizione di lenalidomide e della sua indicazione terapeutica approvata; posologia; durata massima del trattamento prescritto; quattro settimane di trattamento per le donne potenzialmente fertili; dodici settimane di trattamento per gli uomini e per le donne non potenzialmente fertili; la necessita' di evitare l'esposizione del feto per via della teratogenicita' di lenalidomide negli animali e dell'atteso effetto teratogeno di lenalidomide nella specie umana, con un riassunto dei risultati dello studio CC-5013-TOX-004; obblighi del professionista sanitario legati alla prescrizione di «Revlimid»: necessita' di fornire informazioni esaurienti e orientamento ai pazienti; certezza che i pazienti siano in grado di adempiere ai requisiti per un uso sicuro di «Revlimid»; necessita' di fornire ai pazienti opuscoli educazionali adeguati e schede per il paziente; avvisi di sicurezza importanti per tutti i pazienti: smaltimento dei medicinali non piu' necessari; procedure locali, specifiche per nazione, per la prescrizione e dispensazione di «Revlimid»; descrizione del rischio di tumour flare reaction nei pazienti affetti da MCL; descrizione del rischio di progressione a leucemia mieloide acuta (LMA) nei pazienti con sindromi mielodisplastiche (MDS), comprendente i tassi di incidenza risultanti dagli studi clinici; descrizione del rischio di SPM; descrizione del PPG e divisione dei pazienti in categorie in base al sesso e alla condizione di potenziale fertilita': algoritmo per l'implementazione del Programma di prevenzione della gravidanza (PPG); definizione di donne potenzialmente fertili e iniziative da intraprendere da parte del medico in caso di dubbio; avvisi di sicurezza per donne potenzialmente fertili: la necessita' di evitare l'esposizione del feto; descrizione del Programma di prevenzione della gravidanza (PPG); necessita' di contraccezione adeguata (anche in caso di amenorrea) e definizione di contraccezione adeguata; il regime dei test di gravidanza: consigli sui test adatti; prima di iniziare il trattamento; durante il trattamento, in base al metodo di contraccezione adottato; al termine del trattamento; necessita' di interrompere il trattamento con «Revlimid» immediatamente, in caso di sospetta gravidanza; necessita' di informare immediatamente il medico responsabile del trattamento in caso di sospetta gravidanza; avvisi di sicurezza per pazienti di sesso maschile: la necessita' di evitare l'esposizione del feto; la necessita' di usare profilattici se la partner sessuale e' in gravidanza o e' una donna potenzialmente fertile che non utilizza metodi contraccettivi efficaci (anche nel caso in cui l'uomo abbia effettuato un intervento di vasectomia): durante il trattamento con «Revlimid»; per almeno sette giorni dopo l'ultima dose; necessita' di informare immediatamente il medico nel caso in cui la propria partner inizi una gravidanza mentre il paziente e' in terapia con «Revlimid» o poco dopo l'interruzione della terapia; obblighi in caso di gravidanza: istruzioni di interrompere il trattamento con «Revlimid» immediatamente, in caso di sospetta gravidanza nelle pazienti di sesso femminile; necessita' di rivolgersi ad un medico con specializzazione o con esperienza nel campo della teratologia per valutazione e consiglio; informazioni sui contatti locali per la segnalazione di ogni sospetta gravidanza; modulo per la segnalazione di una gravidanza; check list per i medici, per avere la certezza che il paziente, in base al proprio sesso e alla propria condizione di potenziale fertilita' all'inizio del trattamento, riceva l'orientamento adeguato riguardo al trattamento, i metodi contraccettivi e la prevenzione della gravidanza; dettagli sullo studio di sicurezza da effettuare dopo l'autorizzazione dell'indicazione nel trattamento delle sindromi mielodisplastiche (MDS) (Post-Authorization Safety Study, PASS), evidenziando che, prima di iniziare il trattamento con «Revlimid», tutti gli operatori sanitari dovranno arruolare i pazienti con sindromi mielodisplastiche nel PASS; moduli per la segnalazione di eventi avversi. Opuscoli educazionali per i pazienti. Gli opuscoli educazionali per i pazienti devono essere di tre tipi: opuscoli per le pazienti di sesso femminile potenzialmente fertili; opuscoli per le pazienti di sesso femminile che non sono potenzialmente fertili; opuscoli per i pazienti di sesso maschile. Tutti gli opuscoli devono contenere i seguenti avvertimenti: lenalidomide e' teratogena negli animali ed e' atteso che lo sia nella specie umana; descrizione della scheda-paziente e della sua necessita'; smaltimento dei medicinali non piu' necessari; linee guida sulla manipolazione di lenalidomide per i pazienti, per coloro che prestano assistenza al paziente e per i familiari; disposizioni nazionali o altre disposizioni specifiche applicabili per la prescrizione e la dispensazione di «Revlimid»; il paziente non deve dare mai «Revlimid» ad altre persone; il paziente non deve donare il sangue durante la terapia (incluso durante le sospensioni della dose) e per almeno sette giorni dopo l'interruzione del trattamento con «Revlimid»; il paziente deve riferire al medico qualunque evento avverso; viene condotto uno studio per raccogliere informazioni che riguardano la sicurezza del medicinale e per monitorarne l'uso corretto; i pazienti con MDS devono essere inclusi nello studio prima di iniziare il trattamento con «Revlimid». Negli opuscoli appropriati devono essere fornite anche le seguenti informazioni: opuscoli per le pazienti di sesso femminile potenzialmente fertili: la necessita' di evitare un'esposizione del feto; descrizione del PPG; necessita' di contraccezione adeguata e definizione di contraccezione adeguata; il regime dei test di gravidanza: prima di iniziare il trattamento; durante il trattamento, almeno ogni quattro settimane (ad eccezione dei casi di confermata sterilizzazione tramite legatura delle tube); al termine del trattamento; la necessita' di interrompere il trattamento con «Revlimid» immediatamente in caso di sospetta gravidanza; la necessita' di contattare immediatamente il medico in caso di sospetta gravidanza. Opuscoli per i pazienti di sesso maschile: la necessita' di evitare l'esposizione del feto; la necessita' di usare profilattici se la partner sessuale e' in gravidanza o e' una donna potenzialmente fertile che non utilizza metodi contraccettivi efficaci (anche nel caso in cui l'uomo abbia effettuato un intervento di vasectomia): durante il trattamento con «Revlimid»; per sette giorni dopo l'ultima dose; avvertenza che il paziente deve informare immediatamente il medico responsabile del trattamento nel caso in cui la propria partner inizi una gravidanza; avvertenza che il paziente non deve donare liquido seminale o sperma durante la terapia (anche durante le sospensioni della dose) e per almeno sette giorni dopo l'interruzione del trattamento con «Revlimid». Scheda paziente. La scheda paziente dovra' contenere i seguenti elementi: verifica che un orientamento e consigli adeguati siano stati impartiti; documentazione della condizione di potenziale fertilita'; data ed esito dei test di gravidanza; obbligo di condurre misure post-autorizzative. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':
Parte di provvedimento in formato grafico
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo ed internista (RNRL). |
|
|
|