Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2019 (vai al sommario)
LEGGE 24 luglio 2019, n. 73
Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e' differito al 1° gennaio 2020.
2. All'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31
agosto 2005 e' il seguente:
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per
unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla
navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
o comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la
navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa, quando a bordo dell' unita' sia installato un motore
avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione
a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi
fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a
carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a
ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a
40,8 cv.
Omissis».
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
91, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018, come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
«3. Le disposizioni di cui all'art. 39, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
relative all'obbligatorieta' della patente nautica per la
conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore
a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2020.».
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n, 244, convertito con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e
definizione di termini, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
2017, cosi' come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - Omissis.
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e'
prorogata al 31 ottobre 2020. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 31 ottobre 2020.
Omissis.».
 
Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 luglio 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede