Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 18 giugno 2019
Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.


IL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941 n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e, in particolare, gli articoli 71-sexies, 71-septies, 71-octies, in materia di compenso, cosi' detto per «copia privata», riconosciuto agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonche' ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore;
Visto l'art. 193 della citata legge n. 633 del 1941, il quale prevede che il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore puo' essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Vista la legge del 24 giugno 2013, n. 71 concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2009 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» ed il successivo decreto ministeriale 20 giugno 2014, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633»;
Vista la sentenza parziale n. 823/2015 della sesta sezione del Consiglio di Stato che, nel rigettare gli appelli proposti avverso le sentenze n. 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2191, 2162, ha disposto contestualmente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di verificare la conformita' del sistema italiano in materia di compenso per copia privata con la disciplina dettata della direttiva 2011/29/CE del 22 maggio 2001, «sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione, e, in particolare, con il considerando 31 e con l'art. 5, § 2, lettera b)»;
Considerato che, con sentenza 22 settembre 2015 resa nella causa C-110/15, la Corte di giustizia si e' pronunciata sulle questioni deferite dichiarando: «il diritto dell'Unione europea, in particolare l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (...) dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale subordini l'esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata (...) alla conclusione di accordi tra un ente (...) e i debitori del compenso e le loro associazioni di categoria e che, dall'altro, stabilisca che il rimborso di detto prelievo (...) puo' essere chiesto solo dall'utente finale di tali apparecchi e supporti»;
Vista la sentenza n. 4938 del 2017, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato l'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, il quale aveva affidato alla S.I.A.E. la promozione di protocolli attuativi «anche al fine di praticare esenzioni [dal compenso per copia privata] oggettive o soggettive, come (...) nei casi di uso professionale di apparecchi e supporti (...)»;
Tenuto conto che l'art. 4 dell'allegato tecnico del vigente decreto ministeriale 20 giugno 2014 riprende, con la medesima formulazione, l'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, annullato dalla sentenza n. 4938 del 2017 del Consiglio di Stato;
Rilevata l'esigenza di disciplinare la materia dell'esenzione ex ante dal versamento dell'equo compenso in ragione della destinazione di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione di un uso professionale di detti apparecchi e supporti, nonche' di prevedere un idoneo sistema di rimborsi;
Tenuto conto che, con nota prot. n. 7996 in data 21 marzo 2018, l'ufficio di Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ha incaricato il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di svolgere le attivita' necessarie alla revisione del decreto ministeriale 20 giugno 2014, anche alla luce della sentenza n. 4938/2017 del Consiglio di Stato, e che, in esecuzione dell'incarico ricevuto, il Presidente del comitato ha istituito, con decreto 24 maggio 2018, una apposita commissione speciale;
Tenuto conto dei lavori della commissione speciale nell'ambito del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, la quale ha valutato le istanze provenienti da soggetti interessati, potenzialmente beneficiari di esenzioni ex ante dal versamento dell'equo compenso in ragione della destinazione di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione di un uso professionale di detti apparecchi e supporti, nonche' le osservazioni svolte in occasione dell'audizione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie tenute al versamento del compenso, indetta con nota dell'ufficio di Gabinetto n. 155 in data 3 gennaio 2019, e tenutasi il 22 gennaio 2019;
Visto il parere espresso dal comitato consultivo permanente per il diritto d'autorenell'adunanza del 19 marzo 2019 sulla revisione della disciplina delle esenzioni dal compenso per copia privata;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno
2014 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi»

1. L'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» e' sostituito dai seguenti:
«Art. 4. (Esenzioni dal pagamento del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633). - 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 non e' dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l'uso esclusivamente professionale.
2. Sono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso di cui al comma 1 i seguenti casi:
a) apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi;
b) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
c) apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi;
d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
e) apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 allegano alla dichiarazione trimestrale di cui al citato art. 71-septies, comma 3 apposita comunicazione con l'indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, idonee ad assicurare l'efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui all'art. 4-ter, anche attraverso l'indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti.
4. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 possono richiedere un parere preventivo alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) circa la riconducibilita' di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione di cui ai commi 1 e 2. S.I.A.E. rende il parere richiesto entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
Art. 4-bis (Rimborsi). - 1. Nei casi di esenzione di cui all'art. 4, ove il compenso sia stato corrisposto dai soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono richiedere il rimborso del compenso:
a) i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 che dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione;
b) ovvero le persone fisiche o giuridiche alle quali sia stato ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione, qualora i soggetti di cui alla lettera a) abbiano incluso il compenso nel prezzo di vendita.
2. Le richieste di rimborso di cui al comma 1 sono presentate a S.I.A.E. in modalita' telematica entro centoventi giorni dalla fine del trimestre solare nel quale e' stata emessa la fattura riferita alla cessione dell'apparecchio o supporto per il quale si chiede il rimborso, allegando la relativa documentazione, secondo modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, idonee ad assicurare la verifica dell'avvenuto versamento del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a richiederne il rimborso.
3. S.I.A.E., accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, procede alla liquidazione dello stesso entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nel caso in cui le fatture di acquisto allegate dal richiedente contengano l'esposizione dell'ammontare del compenso per copia privata. Qualora le fatture non espongano l'ammontare del compenso, il termine di cui al periodo precedente e' raddoppiato.
Art. 4-ter (Controlli e vigilanza). - 1. S.I.A.E. esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, anche verificando la correttezza e veridicita' della comunicazione di cui all'art. 4, comma 3.
2. Nel caso in cui S.I.A.E. riscontri la carenza dei presupposti per l'esenzione, ne da' comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione di posta elettronica certificata. Con le stesse modalita' l'interessato puo' presentare osservazioni e memorie entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le osservazioni e memorie dell'interessato o inutilmente decorso il termine di cui al precedente periodo, S.I.A.E. provvede all'archiviazione del procedimento o al recupero delle somme indebitamente non versate. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 71-septies, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. S.I.A.E. presenta al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione annuale sulle attivita' svolte ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 4 e 4-bis.
4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali vigila, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti interessati, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto».
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. I decreti direttoriali di cui agli articoli 4, comma 3 e 4-bis, comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2019

Il Ministro: Bonisoli
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2782