| Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 23 luglio 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Luxturna», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  84805/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e  successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di Direzione  dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  27  dicembre 2018 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali  dal  1°  novembre  al  30  novembre  2018  e  riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 14  -  16 gennaio 2019;   Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 12 luglio  2019  (protocollo  MGR/80497/P),  con  la  quale   e'   stato autorizzato  il  materiale  educazionale  del   prodotto   medicinale «Luxturna» (voretigene neparvovec); 
                              Determina: 
   La confezione del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura: LUXTURNA, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, e'  collocata  in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189,  denominata  Classe  «C  (nn)»,  dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la  collocazione  nella classe «C (nn)»  di  cui  alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 23 luglio 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento,  in  accordo  all'art.  12,  comma  5  della   legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe «C  (nn)»)  dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della  rimborsabilita'  nelle more  della  presentazione  da  parte  dell'azienda  interessata   di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le  informazioni riportate costituiscono un estratto  degli  allegati  alle  decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione  all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla  versione  integrale di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione.     LUXTURNA;     Codice ATC - Principio attivo: voretigene neparvovec;     Titolare: «Spark Therapeutics Ireland LTD»;     Codice procedura: EMEA/H/C/4451;     GUUE: 27 dicembre 2018.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.  Indicazioni terapeutiche.     «Luxturna» e' indicato per il trattamento di  pazienti  adulti  e pediatrici con  perdita  della  vista  dovuta  a  distrofia  retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche confermate di RPE65 e che abbiano sufficienti cellule retiniche vitali.  Modo di somministrazione.     Il  trattamento  deve  essere  iniziato  e  somministrato  da  un chirurgo della retina esperto in chirurgia maculare.   Uso sottoretinico.     «Luxturna» e' una soluzione concentrata sterile  per  l'iniezione sottoretinica che richiede scongelamento  e  diluizione  prima  della somministrazione (vedere paragrafo 6.6).     Questo medicinale non deve essere somministrato tramite iniezione intravitreale.     «Luxturna»   e'   un   flaconcino   monouso   per   una   singola somministrazione in un solo occhio. Il prodotto  viene  somministrato tramite iniezione sottoretinica dopo vitrectomia in  ciascun  occhio. Non deve essere somministrato nelle immediate vicinanze  della  fovea per mantenere l'integrita' foveale (vedere paragrafo 4.4).     La somministrazione di voretigene neparvovec deve essere eseguita in sala operatoria in condizioni asettiche controllate.  Prima  della procedura  deve  essere  somministrata  al  paziente  una   anestesia adeguata. La pupilla dell'occhio da iniettare deve essere dilatata  e un microbicida ad ampio spettro deve  essere  somministrato  per  via topica prima dell'intervento secondo la normale pratica medica.  Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale.     Questo medicinale contiene  organismi  geneticamente  modificati. Durante  la  preparazione  o  la   somministrazione   di   voretigene neparvovec  devono  essere  indossati   dispositivi   di   protezione individuale (inclusi camice da laboratorio, occhiali di  sicurezza  e guanti) (vedere paragrafo 6.6).     Per le istruzioni  relative  alla  preparazione,  all'esposizione accidentale e all'eliminazione di «Luxturna», vedere paragrafo 6.6.  Somministrazione.     Per somministrare voretigene neparvovec  ai  pazienti  seguire  i passaggi sottostanti:       dopo diluizione «Luxturna» deve essere ispezionato  visivamente prima  della   somministrazione.   Se   si   osservano   particolato, torbidita', o scolorimento, il medicinale non deve essere usato;       collegare la siringa contenente il prodotto diluito al  tubo  e alla microcannula. Il prodotto viene lentamente iniettato  attraverso il tubo e la microcannula per eliminare eventuali  bolle  d'aria  nel sistema;       il volume di prodotto disponibile per l'iniezione e' confermato nella siringa, allineando l'estremita' dello stantuffo con  la  linea che segna 0,3 ml;       dopo  il  completamento  della  vitrectomia,  «Luxturna»  viene somministrato  mediante  iniezione  sottoretinica   utilizzando   una cannula per iniezione sottoretinica  introdotta  tramite  pars  plana (Figura 1A);       sotto visualizzazione  diretta,  la  punta  della  cannula  per iniezione sottoretinica viene posta  a  contatto  con  la  superficie retinica. Il sito  di  iniezione  raccomandato  deve  trovarsi  lungo l'arcata vascolare superiore, ad almeno 2 mm di distanza  dal  centro della fovea (Figura 1B). Una  piccola  quantita'  di  prodotto  viene iniettata  lentamente  fino  alla  iniziale   osservazione   di   una vescichetta sottoretinica, quindi il volume rimanente viene iniettato lentamente per un totale di 0,3 ml.  Figura 1A - Cannula per iniezione sottoretinica via pars plana   
               Parte di provvedimento in formato grafico  Figura  1B  -  Punta  della  cannula  per   iniezione   sottoretinica posizionata all'interno del sito di iniezione raccomandato (vista del chirurgo)   
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Al termine dell'iniezione, la cannula per iniezione sottoretinica viene rimossa dall'occhio.     Dopo l'iniezione, il prodotto inutilizzato deve essere eliminato. La siringa di back-up non puo' essere  conservata.  Fare  riferimento alle  linee  guida  locali  di  biosicurezza   applicabili   per   lo smaltimento del prodotto.     Viene effettuato uno scambio fluido-aria, evitando  accuratamente il drenaggio  di  liquidi  vicino  alla  retinotomia  effettuata  per l'iniezione sottoretinica.     Nel periodo  post-operatorio,  viene  assunto  immediatamente  un posizionamento supino della testa che, in  seguito  alla  dimissione, deve essere mantenuto dal paziente per ventiquattro ore.     Confezioni autorizzate:       EU1/18/1331/001 - A.I.C. n. 047423013/E in base 32: 1F77K5 -  5 x 10 alla dodicesima genomi vettoriali/ml -  concentrato  e  solvente per  soluzione  iniettabile  -  uso  sottoretinico   -   concentrato: flaconcino di Polimero di Olefina Ciclica (COC); solvente: flaconcino di Polimero di Olefina Ciclica (COC) - concentrato: 0,5 ml; solvente: 1,7 ml - 1 flaconcino di concentrato + 2 flaconcini di solvente.  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio.     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).  Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.     Prima del lancio di  «Luxturna»  in  ciascuno  stato  membro,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve concordare il contenuto e  il  formato  del  programma  educazionale, inclusi i mezzi di comunicazione, le  modalita'  di  distribuzione  e qualsiasi altro aspetto  del  programma,  con  l'Autorita'  nazionale competente.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve garantire  che  in  ogni  stato   membro   in   cui   «Luxturna»   e' commercializzato, il prodotto sia distribuito  attraverso  centri  di trattamento  in  cui  personale  qualificato  (ad  esempio  chirurghi vitreoretinici e farmacisti) abbia partecipato al programma educativo obbligatorio relativo all'uso  del  prodotto  e  alla  formazione  in farmacia, al fine di garantire il corretto utilizzo di «Luxturna»  in modo da minimizzare i rischi associati alla sua somministrazione  e/o alla procedura di somministrazione (pressione intraoculare aumentata, lacerazione retinica,  disturbi  maculari,  cataratta,  infiammazione intraoculare  e/o  infezione  correlata  alla  procedura  e  distacco retinico, trasmissione a terzi).     I criteri per i centri in studio/di trattamento devono includere:       1. Presenza di un oftalmologo con esperienza nella cura  e  nel trattamento di pazienti con distrofia retinica ereditaria;       2. Presenza di o affiliazione  con  un  chirurgo  della  retina esperto in  chirurgia  sottoretinica  e  in  grado  di  somministrare «Luxturna»;       3. Presenza di una farmacia clinica in grado  di  manipolare  e preparare prodotti di terapia genica basati su vettori AAV.     La  formazione  e  le  istruzioni  per  la  manipolazione  e   lo smaltimento in sicurezza dei materiali interessati,  da  seguire  per quattordici giorni dopo  la  somministrazione  del  prodotto,  devono essere forniti  insieme  alle  informazioni  relative  all'esclusione dalla  donazione  di  sangue,  organi,  tessuti  e  cellule  per   il trapianto, dopo la somministrazione di «Luxturna».     Il  personale  qualificato  (cioe'  chirurghi  vitreoretinici   e farmacisti) presso i centri di trattamento deve essere  provvisto  di materiale educazionale che includa:       riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP);       formazione chirurgica per la  somministrazione  di  «Luxturna», compresa la descrizione dei materiali e delle procedure necessari per eseguire l'iniezione sottoretinica di «Luxturna»; o       manuale di formazione per la farmacia, comprese le informazioni relative alla preparazione e conservazione di «Luxturna».     I pazienti e le persone che li seguono devono essere provvisti di pacchetto informativo per il paziente, che comprende:       il foglio illustrativo, che deve essere  disponibile  anche  in altri formati (inclusa la stampa di grandi dimensioni e file audio);       La scheda per il paziente:         sottolinea l'importanza delle visite  di  follow-up  e  della segnalazione degli effetti indesiderati al medico del paziente;         informa gli operatori  sanitari  che  il  paziente  e'  stato sottoposto a terapia genica e che e' importante segnalare gli  eventi avversi;         informazioni di contatto per  la  segnalazione  degli  eventi avversi;         la scheda  per  il  paziente  sara'  disponibile  in  formati alternativi quali la stampa di grandi dimensioni  e  il  file  audio. Informazioni su come ottenere i  formati  speciali  verranno  fornite nella scheda per il paziente.  Obbligo di condurre attivita' post-autorizzative.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':         ===================================================================== |                 Descrizione                 |     Tempistica      | +=============================================+=====================+ | SPKRPE-EUPASS: studio post-autorizzativo di |                     | |sicurezza non interventistico (PASS): al fine|                     | |di caratterizzare ulteriormente la sicurezza,|                     | |inclusa quella a lungo termine di «Luxturna».|                     | |Il richiedente deve condurre e presentare uno|                     | |studio basato su dati ottenuti da un registro|                     | |  di malattia in pazienti con perdita della  |                     | |vista dovuta a distrofia retinica ereditaria |                     | | causata da mutazioni bialleliche confermate |                     | |                  di RPE65                   |   30 giugno 2030    | +---------------------------------------------+---------------------+ |      AAV2-hRPE65v2-LTFU-01: al fine di      |                     | | caratterizzare ulteriormente l'efficacia a  |                     | | lungo termine e i risultati sulla sicurezza |                     | |di «Luxturna» in pazienti adulti e pediatrici|                     | |   con perdita di vista dovuta a distrofia   |                     | |  retinica ereditaria causata da mutazioni   |                     | |     bialleliche confermate di RPE65. Il     |                     | |    richiedente deve presentare i dati di    |                     | | efficacia a lungo termine e di follow-up di |                     | | sicurezza dei partecipanti allo studio che  |                     | |    hanno ricevuto «Luxturna» durante il     |                     | |  programma clinico (follow-up di 15 anni)   |  31 dicembre 2031   | +---------------------------------------------+---------------------+
     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
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