| Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 9 maggio 2019, n. 72 |  
| Regolamento recante l'aggiornamento al  decreto  del  Ministro  della sanita'  21  marzo  1973,   recante:   «Disciplina   igienica   degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto  con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;   Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23 agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione  della  direttiva  (CEE)  n. 76/893 relativa ai materiali e agli  oggetti  destinati  a  venire  a contatto con i prodotti alimentari» e successive modificazioni;   Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, relativo alla  disciplina  igienica  degli  imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli  articoli  36  e  37, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  20 aprile 1973, n. 104;   Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;   Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli  oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;   Visto il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2015,  n.  195, concernente il regolamento recante aggiornamento  limitatamente  agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della  sanita'  21  marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288;   Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in  data 3, 4 novembre 2015 e 22 dicembre 2015;   Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso nella seduta del 13 settembre 2016;   Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 19 settembre 2016, ai  sensi  della  direttiva  n. 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del  9  settembre 2015;   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2018;   Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n. 400, effettuata in data 18 settembre 2018 e 17 aprile 2019; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                      Inserimento di nuovi acciai 
   1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II  al  decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituita  dall'allegato 1 al presente decreto.   
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               - Per i provvedimenti comunitari  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione Europea (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.          242, 243, 247, 250 e 262 del  T.U.  delle  leggi  sanitarie          approvato con R.D. 27  luglio  1934,  n.  1265:  Disciplina          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze          alimentari  e  delle  bevande)  estata   pubblicata   nella          Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.               - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),          e' il seguente :               «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.               2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno          1988, n. 243.               3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.               4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire          quindicimilioni».               - Il testo dell'art.17, commi 3 e  4,  della  legge  23          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'          il seguente:               «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale».               Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo  e          del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e          gli oggetti destinati a venire a contatto  con  i  prodotti          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e          89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie  L  n.  338          del 13 novembre 2004. 
           Note all'art. 1:               -  La  sezione  6  dell'allegato  II  del  decreto  del          Ministro della sanita' 21 marzo 1973, come  sostituita  dal          decreto qui  pubblicato,  riporta  l'«Elenco  degli  acciai          inossidabili che possono essere impiegati in  contatto  con          gli alimenti».   |  
|   |                                                             Allegato 1 
                                                 (articolo 1, comma 1)                                       «Sezione 6 Acciai inossidabili»   Elenco degli acciai inossidabili  che  possono  essere  impiegati  in                      contatto con gli alimenti 
        Parte A     Ciascun tipo di acciaio  viene  indicato  con  la  sigla  che  ne caratterizza  la  composizione  chimica  secondo   la   norma   UNIEN 10088-1:2014 e/o la classificazione della  American  Iron  and  Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell'Unified Numbering System (UNS).     
  |---------------------------------|---------------|----------|------| |          UNI EN 10088-1         |               |          |      | |------------|--------------------|   AISI/ASTM   |   UNS    | NOTE | |Designazione|    Designazione    |               |          |      | | numerica   |    alfanumerica    |               |          |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4373     | X12CrMnNiN 18-9-5  | AISI | 202    |  S20200  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4310     | X10CrNi 18-8       | AISI | 301    |  S30100  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4325     | X9CrNi 18-9        | AISI | 302    |  S30200  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4305     | X8CrNiS 18-9       | AISI | 303    |  S30300  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |    ----    |        ----        | AISI | 303Se  |  S30323  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4301     | X5CrNi 18-10       | AISI | 304    |  S30400  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4306     | X2CrNi 19-11       |      |        |          |      | |------------|--------------------| AISI | 304L   |  S30403  |------| | 1.4307     | X2CrNi 18-9        |      |        |          |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4303     | X4CrNi 18-12       | AISI | 305    |  S30500  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |   ----     |      ----          | AISI | 308    |  S30800  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4401     | X5CrNiMo 17-12-2   |      |        |          |      | |------------|--------------------| AISI | 316    |  S31600  |------| | 1.4436     | X3CrNiMo 17-13-3   |      |        |          |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4404     | X2CrNiMo 17-12-2   |      |        |          |      | |------------|--------------------| AISI | 316L   |  S31603  |------| | 1.4432     | X2CrNiMo 17-12-3   |      |        |          |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |            |                    | AISI | 316N   |  S31651  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4571     | X6CrNiMoTi 17-12-2 | ASTM | Type   |  S31635  |      | |            |                    |      | 316Ti  |          |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4541     | X6CrNiTi 18-10     | AISI | 321    |  S32100  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4460     | X3CrNiMoN 27-5-2   | AISI | 329    |  S32900  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4550     | X6CrNiNb 18-10     | AISI | 347    |  S34700  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4006     | X12Cr 13           | AISI | 410    |  S41000  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |   ----     |      ----          | AISI | 414    |  S41400  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4005     | X12CrS 13          | AISI | 416    |  S41600  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4021     | X20Cr 13           |      |        |          |      | |------------|--------------------|      |        |          |------| | 1.4028     | X30Cr 13           | AISI | 420    |  S42000  |      | |------------|--------------------|      |        |          |------| | 1.4031     | X39Cr 13           |      |        |          |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4016     | X6Cr 17            | AISI | 430    |  S43000  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4105     | X6CrMoS 17         | AISI | 430F   |  S43020  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4057     | X17CrNi 16-2       | AISI | 431    |  S43100  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4125     | X105CrMo 17        | AISI | 440C   |  S44004  |   (*)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4542     | X5CrNiCuNb 16-4    | ASTM |Type 630|  S17400  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4462     | X2CrNiMoN 22-5-3   | ---- |  ----  |  S31803  |  (**)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4590     | X2CrNbZr 17        | ---- |  ----  |   -----  |  (**)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4362     | X2CrNiN 23-4       | ---- |  ----  |  S32304  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |            |                    | ---- |  ----  |  S32101  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4510     | X3CrTi 17          | ---- |  ----  |   -----  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4509     | X2CrTiNb 18        | ---- |  ----  |  S43940  |      | |            |                    |      |        |  S43932  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4521     | X2CrMoTi 18-2      | AISI | 444    |  S44400  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |            |                    | ASTM |        |  S44500  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |            |                    |      |        |  S82441  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |            |                    | AISI | 440A   |  S44002  | (***)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4876     | X10NiCrAlTi 32-21  | ASTM |Type 800|  N08800  |(****)| |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4526     | X6CrMoNb17-1       | ASTM |Type 436|  S43600  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4598     |                    | AISI | 316LK  |          |  (#) | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4611     | X2CrTi 21          | ---  |  ---   |   ---    |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4613     | X2CrTi 24          | ---  |  ---   |   ---    |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4618     | X9CrMnNiCu 17-8-5-2| ---  |  ---   |   ---    |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| | 1.4547     | X1CrNiMoCuN20-18-7 |      |        |  S31254  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |            | X2CrNiMnMoCuN      |      |        |  S82031  |      | |            | 21-3-1-1           |      |        |          |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |            | X2CrMnNiMoCuN      |      |        |  S82012  |      | |            | 20-3-1-1           |      |        |          |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------| |            | X2CrNiMoN 21-9-1   | ASTM |        |  S31655  |      | |------------|--------------------|------|--------|----------|------|
          (* ) Per materiali destinati a contatto momentaneo a  temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove  di  migrazione con simulanti A e D.L'idoneita' al contatto  alimentare  deve  essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti;  tre  attacchi  successivi  con  determinazione  della migrazione globale e specifica  di  cromo,  nichel  e  manganese  sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.     (**) A condizione che gli oggetti  fabbricati  con  l'acciaio  in questione siano destinati esclusivamente:       ad uso ripetuto  di  breve  durata  a  caldo  o  a  temperatura ambiente;       ad uso prolungato a  temperatura  ambiente  limitatamente  agli alimenti per i  quali  sono  previste  prove  di  migrazione  con  il simulante D. In tal caso  l'idoneita'  al  contatto  alimentare  deve essere accertata mediante prove in  olio  di  oliva  a  40°C  per  10 giorni.     (***) A condizione che gli oggetti fabbricati  con  l'acciaio  in questione  siano  destinati  esclusivamente  per  la  manifattura  di coltelleria ed oggetti da taglio. L'idoneita' al contatto  alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C  per 3 giorni.     (****) A condizione che gli oggetti fabbricati con  l'acciaio  in questione  siano  destinati  esclusivamente  per  la  manifattura  di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L'idoneita' al contatto alimentare deve essere  accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.     (#) A condizione che gli  oggetti  fabbricati  con  l'acciaio  in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di  parti di componenti di valvole a contatto con acqua.        Parte B     Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di  colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali  di cui alla parte A.     Purche' siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata  finale  altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non e' dichiarato un limite percentuale nella tabella. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     *Ti, Nb si considerano in quantita' minima tale da rispettare  il criterio di stabilizzazione (Ti+Nb) ≥ 0,2+4 (C+N)     ** A condizione che  gli  oggetti  fabbricati  con  l'acciaio  in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti  per  i  quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua  distillata. L'idoneita' al contatto alimentare  deve  essere  accertata  mediante prove di breve durata a caldo  o  a  temperatura  ambiente  in  acqua distillata a  100°C  per  30  minuti;  tre  attacchi  successivi  con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo,  nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.           # (Nb+Ti) ≥ 10(C+N)           § A condizione  che  gli  oggetti  fabbricati  con  l'acciaio  in questione  siano  destinati  esclusivamente  per  la  produzione   di coltelleria. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                   Clausola di mutuo riconoscimento 
   1. All'articolo 36 del decreto del Ministro della sanita' 21  marzo 1973, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:     «1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si  applicano agli  oggetti  di  acciaio  inossidabile  legalmente   fabbricati   e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno  Stato  membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico  europeo (SEE), purche' garantiscano  un  livello  equivalente  di  protezione della salute».   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 9 maggio 2019 
                                                   Il Ministro: Grillo 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 17  
           Note all'art. 2:               Il testo dell'articolo  36  del  decreto  del  Ministro          della sanita' 21 marzo 1973, come  modificato  dal  decreto          qui pubblicato, e' il seguente:               «Art. 36. - 1.  Gli  oggetti  di  acciaio  inossidabile          destinati al  contatto  con  alimenti  e  disciplinati  dal          presente decreto possono  essere  preparati  esclusivamente          con i tipi di acciai inossidabili indicati nella sezione  6          dell'Allegato II del presente  decreto,  nelle  condizioni,          limitazioni e  tolleranze  di  impiego  previste  in  detto          allegato e nell'articolo seguente.               1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo  non  si          applicano agli oggetti di acciaio  inossidabile  legalmente          fabbricati     e     commercializzati,     fabbricati     o          commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea  o          in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli  Stati          firmatari  dell'Associazione  europea  di  libero   scambio          (EFTA),  parte   contraente   dell'Accordo   sullo   spazio          economico europeo (SEE), purche'  garantiscano  un  livello          equivalente di protezione della salute.».   |  
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