| Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 29 luglio 2019 |  
| Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il regio decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;   Visto  l'art.  548  del  regolamento  per   l'amministrazione   del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato  con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;   Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo n. 58  del  24  febbraio  1998,  testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonche' gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216  del  22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di debito pubblico, e,  in  particolare,  l'art.  3,  ove  si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice  che  consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno  od  estero  nelle  forme  di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare nominale,  il  tasso  di  interesse  o   i   criteri   per   la   sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,  e  successive modifiche ed integrazioni;   Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  riordino  della  disciplina  dei redditi di capitale e dei redditi diversi;   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  398  del  2003,  con  il  quale  sono  stabiliti  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie  di  cui  al medesimo articolo, prevedendo che  le  operazioni  di  emissioni  dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  II  del Dipartimento medesimo, che  in  caso  di  assenza  o  impedimento  di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore  generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in  caso di assenza  o  impedimento  di  entrambi,  siano  disposte  da  altro dirigente generale delegato a firmare gli atti  in  sostituzione  del direttore generale del Tesoro;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e  gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la dematerializzazione dei titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione accentrata dei titoli di Stato;   Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato alla Monte Titoli S.p.a.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei titoli di Stato;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e  in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito  il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Visto l'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 2003 n. 398, relativo  all'ammissibilita'  del  servizio  di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei  titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina  le procedure  da  adottare   in   caso   di   ritardo   nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per  incapienza  dei  conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni  di  emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  buoni  ordinari  del Tesoro  con  richieste  degli  operatori  espresse  in   termini   di rendimento, anziche' di prezzo,  secondo  la  prassi  prevalente  sui mercati monetari dell'area euro;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23 luglio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia' effettuati, a euro 81.905 milioni e tenuto conto dei rimborsi  ancora da effettuare; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle premesse, e  in  deroga all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e' disposta per il 31 luglio 2019 l'emissione  dei  buoni  ordinari  del Tesoro (appresso denominati BOT) a 184 giorni con scadenza 31 gennaio 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500  milioni  di euro.   Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in tranche.   Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in  titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e  28  del  decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  citato  nelle  premesse, secondo le modalita' specificate ai successivi articoli 15 e  16  del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Sono escluse automaticamente dall'asta le  richieste  effettuate  a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile»,  determinato in base alle seguenti modalita':     a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal  rendimento  piu'   basso,   costituiscono   la   seconda   meta' dell'importo nominale  in  emissione;  nel  caso  di  domanda  totale inferiore all'offerta, si determina  il  rendimento  medio  ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal  rendimento  piu'  basso, costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;       b)   si   individua   il   rendimento    minimo    accoglibile, corrispondente al rendimento medio  ponderato  di  cui  al  punto  a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).   In caso di  esclusione  ai  sensi  del  primo  comma  del  presente articolo,  il  rendimento  medio  ponderato  di   aggiudicazione   si determina sottraendo dalla quantita'  totale  offerta  dall'emittente una quantita' pari  a  quella  esclusa.  Le  richieste  escluse  sono assegnate ad  un  rendimento  pari  al  maggiore  tra  il  rendimento ottenuto sottraendo  10  punti  base  al  rendimento  minimo  accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre  100  punti  base  rispetto  al  rendimento  medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento  piu' basso, costituiscono la meta' dell'ammontare  complessivo  di  quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla  tranche offerta, il rendimento medio ponderato  viene  calcolato  sulla  base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo  crescente rispetto al rendimento e pari alla meta' della tranche offerta.   Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di  cui  al presente articolo le richieste  escluse  ai  sensi  dell'art.  2  del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Espletate le operazioni di asta,  con  successivo  decreto  vengono indicati il rendimento minimo accoglibile  e  il  rendimento  massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonche' il corrispondente prezzo medio ponderato.   In caso di emissioni di tranche successive alla prima,  il  decreto di cui al  comma  precedente  riportera'  altresi'  il  prezzo  medio ponderato determinato ai fini fiscali,  ai  sensi  dell'art.  17  del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 5 
   I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro  e,  ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.   La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le  partite dei  BOT  sottoscritti  in  asta  da   regolare   nel   servizio   di compensazione e liquidazione avente a  oggetto  strumenti  finanziari con valuta pari a quella  di  regolamento.  L'operatore  partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi  di  un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in  base  alla normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.   Sulla  base  delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari accreditano  i  relativi  importi  sui  conti  intrattenuti   con   i sottoscrittori.     |  
|   |                                 Art. 6 
   In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del  regolamento di contabilita' generale dello Stato, la durata dei BOT  puo'  essere espressa in «giorni».   Il computo dei giorni ai fini della determinazione  della  scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.     |  
|   |                                 Art. 7 
   Possono partecipare alle aste come operatori  i  soggetti  appresso indicati che siano abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno  dei servizi di investimento in base all'art.  1,  comma  5,  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:     a) le banche italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie  di  cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;       le banche comunitarie possono  partecipare  all'asta  anche  in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato  decreto legislativo n. 385 del 1993  senza  stabilimento  di  succursali  nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;       le banche extracomunitarie possono partecipare  all'asta  anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare  senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16,  comma 4;     b) le societa' di  intermediazione  mobiliare  e  le  imprese  di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere  e) e g) del menzionato decreto legislativo  n.  58  del  1998,  iscritte all'albo istituito presso la  CONSOB,  come  stabilito  all'art.  20, comma 1,  ovvero  le  imprese  di  investimento  comunitarie  di  cui all'art. 1, comma  1,  lettera  f,  dello  stesso  decreto,  iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.   Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria provinciale  dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione   delle operazioni.   La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.     |  
|   |                                 Art. 8 
   Le richieste di acquisto da parte  degli  operatori  devono  essere formulate  in  termini  di  rendimento,  che  puo'  assumere   valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita  all'anno di trecentosessanta giorni.   Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la  rete nazionale  interbancaria  e  devono   contenere   sia   l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende  sottoscrivere  sia  il  relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.   I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta,  espressi  in termini  percentuali,  possono  variare  di  un  millesimo  di  punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.   L'importo  di  ciascuna  richiesta  non  puo'  essere  inferiore  a 1.500.000 euro di capitale nominale.   Le richieste di ciascun operatore  che  indichino  un  importo  che superi, anche come somma complessiva  di  esse,  quello  offerto  dal Tesoro sono prese in  considerazione  a  partire  da  quella  con  il rendimento piu' basso e  fino  a  concorrenza  dell'importo  offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.   Le  richieste  di  importo   non   multiplo   dell'importo   minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.   Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno  prese in considerazione.     |  
|   |                                 Art. 9 
   Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare  alla  Banca d'Italia, devono  essere  trasmesse  utilizzando  la  rete  nazionale interbancaria secondo le modalita'  tecniche  stabilite  dalla  Banca d'Italia medesima.   Al fine di  garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono  scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia  tra  operatori  e Banca d'Italia.   Nell'impossibilita' di  immettere  messaggi  in  rete  a  causa  di malfunzionamento   delle    apparecchiature,    le    richieste    di partecipazione all'asta debbono essere  inviate  mediante  modulo  da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 10 
   Le richieste di acquisto dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 luglio 2019.  Le  richieste non  pervenute   entro   tale   termine   non   verranno   prese   in considerazione.   Eventuali  richieste  sostitutive  di  quelle  corrispondenti  gia' pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.   Le richieste non possono  essere  piu'  ritirate  dopo  il  termine suddetto.     |  
|   |                                 Art. 11 
   Le operazioni  d'asta  vengono  eseguite  nei  locali  della  Banca d'Italia,  dopo  la  scadenza  del  termine   di   cui   all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca  medesima  e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione  telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel  quale devono essere evidenziati, per  ciascuna  tranche,  i  rendimenti  di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e  i  corrispondenti  prezzi  di aggiudicazione.     |  
|   |                                 Art. 12 
   Le  sezioni  di  tesoreria   dello   Stato   sono   autorizzate   a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico  documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano -  nello  stesso giorno fissato  per  l'emissione  dei  BOT  dal  presente  decreto  - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.   La spesa per gli  interessi  passivi  gravera'  sul  capitolo  2215 (unita' di voto 21.1) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle  finanze  dell'esercizio  finanziario 2020.   L'entrata relativa agli interessi attivi verra' imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto  2.1.3),  con  valuta  pari  al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1,  comma  1  del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente  sezione di tesoreria dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata.     |  
|   |                                 Art. 13 
   L'assegnazione dei BOT e' effettuata al rendimento  rispettivamente indicato  da  ciascun  operatore  partecipante  all'asta,  che   puo' presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.     |  
|   |                                 Art. 14 
   L'aggiudicazione  dei  BOT  viene  effettuata   seguendo   l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a  concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli  2  e  3 del presente decreto.   Nel caso in  cui  le  richieste  formulate  al  rendimento  massimo accolto non possano essere  totalmente  soddisfatte,  si  procede  al riparto pro-quota.   Le richieste  risultate  aggiudicate  vengono  regolate  ai  prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.     |  
|   |                                 Art. 15 
   Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio  il  collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli  specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalita' di cui al successivo art. 16. Tale tranche e' riservata  agli  operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente  decreto.  Questi  possono   partecipare   al   collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore 15,30 del giorno 30 luglio 2019.   Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in considerazione.   Il  collocamento  supplementare  ha  luogo  al   rendimento   medio ponderato  di  aggiudicazione  dell'asta  della  tranche   ordinaria; eventuali  richieste  formulate  ad  un  rendimento  diverso  vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.   Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La  richiesta  di  ciascuno «specialista» dovra' essere presentata  secondo  le  modalita'  degli articoli 9 e 10  e  deve  contenere  l'indicazione  dell'importo  dei titoli che si intende sottoscrivere.   Ciascuna richiesta non puo' essere  inferiore  ad  1.500.000  euro; eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  vengono  prese  in considerazione.   Ciascuna richiesta non puo' superare l'intero importo  offerto  nel collocamento  supplementare;   eventuali   richieste   di   ammontare superiore sono accettate fino  al  limite  dell'importo  offerto  nel collocamento supplementare stesso.   Le  richieste  di  importo   non   multiplo   dell'importo   minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.   Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno  prese in considerazione.     |  
|   |                                 Art. 16 
   L'importo  spettante  di  diritto  a   ciascuno   specialista   nel collocamento supplementare e' cosi' determinato:     a) per un importo di norma pari  al  5%  dell'ammontare  nominale offerto nell'asta ordinaria, e' pari al rapporto fra  il  valore  dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella  ordinaria immediatamente  precedente  alla  riapertura  stessa,  e  il   totale assegnato nelle medesime  aste  agli  stessi  specialisti  ammessi  a partecipare  al  collocamento  supplementare;  non  concorrono   alla determinazione dell'importo  spettante  a  ciascuno  specialista  gli importi assegnati secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto;     b) per un importo ulteriore pari al  5%  dell'ammontare  nominale offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito in base alla  valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance  relativa  agli  specialisti medesimi,  rilevata  trimestralmente  sulle  sedi   di   negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10,  11,  13  e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216  del  22 dicembre  2009  citato  nelle  premesse;   tale   valutazione   viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.   L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma  pari  al  5% dell'ammontare nominale  offerto  nell'asta  ordinaria,  puo'  essere modificato dal  Tesoro  con  un  comunicato  stampa  successivo  alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.   Le  richieste  sono  soddisfatte  assegnando   prioritariamente   a ciascuno specialista il  minore  tra  l'importo  richiesto  e  quello spettante di  diritto.  Qualora  uno  o  piu'  specialisti  dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro  spettanti  di  diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la  differenza  viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in  base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).   Il   regolamento   dei   titoli   sottoscritti   nel   collocamento supplementare viene  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 17 
   L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto anticipatamente  ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,   con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso  con  arrotondamento al terzo decimale -  corrispondente  al  rendimento  medio  ponderato della prima tranche.   Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il  presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.   Il  presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale   del bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 29 luglio 2019 
                                   p. Il direttore generale del Tesoro                                                 Iacovoni                  |  
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